Decreto legislativo 10 febbraio
2005, n. 30 - Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della
L. 12 dicembre 2002, n. 273
CAPO I - DISPOSIZIONI
GENERALI E PRINCIPI FONDAMENTALI (artt. 1-6)
CAPO II - NORME
RELATIVE ALL'ESISTENZA, ALL'AMBITO E ALL'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI PROPRIETA'
INDUSTRIALE
Sezione I - Marchi (artt.
7-28)
Sezione II - Indicazioni geografiche (artt.
29-30)
Sezione VI - Topografie dei prodotti a
semiconduttori (artt. 87-97)
CAPO III - TUTELA
GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE
Sezione I - Disposizioni processuali (artt. 117-143)
Sezione II - Misure contro la pirateria (artt.
144-146)
CAPO IV - ACQUISTO E
MANTENIMENTO DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE E RELATIVE PROCEDURE
Sezione I - Domande in generale (artt.
147-173)
Sezione II - Osservazioni sui marchi d'impresa
e opposizioni alla registrazione dei marchi (artt. 174-184)
Sezione III - Pubblicità (artt. 185-190)
Sezione IV - Termini (artt. 191-193)
CAPO V - PROCEDURE
SPECIALI (artt. 194-200)
CAPO VI - ORDINAMENTO
PROFESSIONALE (artt. 201-222)
CAPO VII - GESTIONE
DEI DIRITTI E SERVIZI (artt. 223-230)
CAPO VIII -
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Sezione I
- Marchi (artt. 231-236)
Sezione V - Domande
anteriori (art. 244)
Sezione VI - Norme di
procedura (art. 245)
Sezione VII - Abrogazioni
(art. 246)
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI E PRINCIPI FONDAMENTALI
1. Ai fini del presente codice,
l'espressione proprietà industriale comprende marchi ed altri segni distintivi,
indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli,
invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori,
informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali.
1. I diritti di proprietà
industriale si acquistano mediante brevettazione, mediante registrazione o negli
altri modi previsti nel presente codice. La brevettazione e la registrazione
danno luogo ai titoli di proprietà industriale.
2. Sono oggetto di brevettazione le
invenzioni, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali.
3. Sono oggetto di registrazione i
marchi, i disegni e modelli, le topografie dei prodotti a semiconduttori.
4. Sono protetti, ricorrendone i
presupposti di legge, i segni distintivi diversi dal marchio registrato, le
informazioni aziendali riservate, le indicazioni geografiche e le denominazioni
di origine.
5. L'attività amministrativa di
brevettazione e di registrazione ha natura di accertamento costitutivo e dà
luogo a titoli soggetti ad un regime speciale di nullità e decadenza sulla base
delle norme contenute nel presente codice.
Articolo
3
Trattamento dello straniero
1. Ai cittadini di ciascuno Stato facente
parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale,
testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n.
424, ovvero della Organizzazione mondiale del commercio, ed ai cittadini di
Stati non facenti parte delle suddette Convenzioni, ma che siano domiciliati o
abbiano uno stabilimento industriale o commerciale effettivo sul territorio di
uno Stato facente parte della Convenzione di Parigi per la protezione della
proprietà industriale, è accordato, per le materie di cui al presente codice, lo
stesso trattamento accordato ai cittadini italiani. In materia di nuove varietà
vegetali, il trattamento accordato ai cittadini italiani è accordato ai
cittadini di uno Stato facente parte della Convenzione internazionale per la
protezione delle novità vegetali UPOV, testo di Ginevra del 19 marzo 1991,
ratificato con legge 23 marzo 1998, n. 110. In materia di topografie dei
prodotti a semiconduttori, il trattamento accordato ai cittadini italiani è
accordato ai cittadini di un altro Stato solo se la protezione accordata da
quello Stato ai cittadini italiani è analoga a quella prevista dal presente
codice.
2. Ai
cittadini di Stati non facenti parte né della Convenzione di Parigi per la
protezione della proprietà industriale, né della Organizzazione mondiale del
commercio, né, per quanto attiene alle nuove varietà vegetali, della Convenzione
internazionale per la protezione delle novità vegetali, è accordato, per le
materie di cui al presente codice, il trattamento accordato ai cittadini
italiani, se lo Stato al quale il cittadino appartiene accorda ai cittadini
italiani reciprocità di trattamento.
3.
Tutti i benefici che le convenzioni internazionali sottoscritte e ratificate
dall'Italia riconoscono allo straniero nel territorio dello Stato, per le
materie di cui al presente codice, si intendono automaticamente estese ai
cittadini italiani.
4. Il diritto
di ottenere ai sensi delle convenzioni internazionali la registrazione in Italia
di un marchio registrato precedentemente all'estero, al quale si fa riferimento
nella domanda di registrazione, spetta al titolare del marchio all'estero, o al
suo avente causa.
5. Ai cittadini sono equiparate le
persone giuridiche di corrispondente nazionalità.
Articolo 4
Priorità
1.Chiunque abbia
regolarmente depositato, in o per uno Stato facente parte di una Convenzione
internazionale ratificata dall'Italia che riconosce il diritto di priorità, una
domanda diretta ad ottenere un titolo di proprietà industriale o il suo avente
causa, fruisce di un diritto di priorità a decorrere dalla prima domanda per
effettuare il deposito di una domanda di brevetto d'invenzione, di modello di
utilità, di privativa di nuova varietà vegetale, di registrazione di disegno o
modello e di registrazione di marchio, secondo le disposizioni dell'articolo 4
della Convenzione di Parigi.
2. Il termine di
priorità è di dodici mesi per i brevetti d'invenzione ed i modelli di utilità e
le varietà vegetali, di sei mesi per i disegni o modelli ed i marchi.
3. E' riconosciuto come idoneo a far
nascere il diritto di priorità qualsiasi deposito avente valore di deposito
nazionale regolare, cioè idoneo a stabilire la data alla quale la prima domanda
è stata depositata, a norma della legislazione nazionale dello Stato nel quale è
stato effettuato, o di accordi bilaterali o plurilaterali, qualunque sia la
sorte ulteriore di tale domanda.
Articolo 5
Esaurimento
1.Le facoltà
esclusive attribuite dal presente codice al titolare di un diritto di proprietà
industriale si esauriscono una volta che i prodotti protetti da un diritto di
proprietà industriale siano stati messi in commercio dal titolare o con il suo
consenso nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato membro della
Comunità europea o dello Spazio economico europeo.
2. Questa
limitazione dei poteri del titolare tuttavia non si applica quando sussistano motivi legittimi perché il titolare stesso si opponga
all'ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato
di questi è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio.
(Comma così modificato dall'art. 4 decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131)
3. Le facoltà esclusive attribuite
dalla privativa su una varietà protetta, sulle varietà essenzialmente derivate
dalla varietà protetta quando questa non sia, a sua volta, una varietà
essenzialmente derivata, sulle varietà che non si distinguono nettamente dalla
varietà protetta e sulle varietà la cui
produzione necessita del ripetuto impiego della varietà protetta, non si
estendono agli atti riguardanti:
a) il materiale di riproduzione o di
moltiplicazione vegetativa, quale che ne sia la forma;
b) il prodotto della raccolta, comprese piante intere e parti
di esse, quanto tale materiale sia stato ceduto o commercializzato dallo stesso costitutore o con il suo
consenso nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea
o dello Spazio economico europeo, a meno che si tratti di atti che implicano una
nuova riproduzione o moltiplicazione della varietà protetta oppure
un'esportazione del materiale della varietà stessa che consenta di riprodurla in
uno Stato che non protegge la varietà del genere o della specie vegetale a cui
appartiene, salvo che il materiale esportato sia destinato al consumo finale.
(Comma così sostituito dall'art. 4 decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131)
Articolo 6
Comunione
1. Se un diritto di proprietà industriale
appartiene a più soggetti, le facoltà relative sono regolate, salvo convenzioni
in contrario, dalle disposizioni del codice civile relative alla comunione in
quanto compatibili.
1-bis. In caso di diritto appartenente
a più soggetti, la presentazione della domanda di brevetto o di registrazione,
la prosecuzione del procedimento di brevettazione o registrazione, la
presentazione della domanda di rinnovo, ove prevista, il pagamento dei diritti
di mantentimento in vita, la presentazione della traduzione in lingua italiana
delle rivendicazioni di una domanda di brevetto europeo o del testo del brevetto
europeo concesso o mantenuto in forma modificata o limitata e gli altri
procedimenti di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi possono essere
effettuati da ciascuno di tali soggetti nell'interesse di tutti. (Comma
aggiunto dall'art. 5 decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131)
CAPO II
NORME RELATIVE ALL'ESISTENZA, ALL'AMBITO E ALL'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI
PROPRIETA' INDUSTRIALE
Sezione I
Marchi
Articolo 7
Oggetto della
registrazione
1. Possono costituire oggetto di
registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere
rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di
persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della
confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti
a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.
Articolo 8
Ritratti di persone, nomi e
segni notori
1. I ritratti di
persone non possono essere registrati come marchi senza il consenso delle
medesime e, dopo la loro morte, senza il consenso del coniuge e dei figli; in
loro mancanza o dopo la loro morte, dei genitori e degli altri ascendenti, e, in
mancanza o dopo la morte anche di questi ultimi, dei parenti fino al quarto
grado incluso.
2. I
nomi di persona diversi da quelli di chi chiede la registrazione possono essere
registrati come marchi, purché il loro uso non sia tale da ledere la fama, il
credito o il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi. L'Ufficio italiano
brevetti e marchi ha tuttavia la facoltà di subordinare la registrazione al
consenso stabilito al comma 1. In ogni caso, la registrazione non impedirà a chi
abbia diritto al nome, di farne uso nella ditta da lui prescelta, sussistendo i
presupposti di cui all'articolo 21, comma 1.
(Comma così modificato dall'art. 6 decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
131)
3. Se notori, possono essere registrati
o usati come marchio
solo dall'avente diritto, o con il consenso di questi, o dei soggetti di cui al
comma 1: i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario,
scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e sigle di manifestazioni e
quelli di enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli
emblemi caratteristici di questi.
(Comma così modificato dall'art. 6 decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131)
Articolo 9
Marchi di
forma
1. Non possono
costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni costituiti
esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma
del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà
un valore sostanziale al prodotto.
Articolo 10
Stemmi
1. Gli stemmi e gli altri segni
considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi e alle
condizioni menzionati nelle convenzioni stesse, nonché i segni contenenti
simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico non possono
costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa, a meno che
l'autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione.
2. Trattandosi di marchio contenente
parole, figure o segni con significazione politica o di alto valore simbolico, o
contenente elementi araldici, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, prima della
registrazione, invia l'esemplare del marchio e quant'altro possa occorrere alle
amministrazioni pubbliche interessate, o competenti, per sentirne l'avviso, in
conformità di quanto è disposto nel comma 4.
3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha la facoltà di
provvedere ai termini del comma 2 in ogni caso in cui sussista dubbio che il
marchio possa essere contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.
(Comma così modificato dall'art. 7 decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
131)
4. Se l'amministrazione interessata, o competente,
di cui ai commi 2 e 3, esprime avviso contrario alla registrazione del marchio,
l'Ufficio italiano brevetti e marchi respinge la domanda.
1.
I soggetti che svolgono la funzione di
garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi,
possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi collettivi, ed
hanno la facoltà di concedere l'uso dei marchi stessi a produttori o
commercianti.
2. I regolamenti
concernenti l'uso dei marchi collettivi, i controlli e le relative sanzioni,
devono essere allegati alla domanda di registrazione; le modificazioni
regolamentari devono essere comunicate a cura dei titolari all'Ufficio italiano
brevetti e marchi per essere incluse tra i documenti allegati alla domanda.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 sono
applicabili anche ai marchi collettivi stranieri registrati nel paese di
origine.
4. In deroga all'articolo
13, comma 1, un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel
commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o
servizi.
In tal caso, peraltro, l'Ufficio italiano brevetti e marchi può
rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi
richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio, o comunque
recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione.
L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha facoltà di chiedere al riguardo l'avviso
delle amministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati o competenti.
L'avvenuta registrazione del marchio collettivo costituito da nome geografico
non autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio del nome stesso,
purché quest'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale.
(Comma così modificato dall'art. 8 decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
131)
5. I marchi collettivi sono soggetti a tutte le
altre disposizioni del presente codice in quanto non contrastino con la natura
di essi.
1.
Non possono costituire oggetto di
registrazione come marchio d'impresa i segni che alla data di deposito della
domanda:
a) siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o
segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati
da altri per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o
somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi
possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere
anche in un rischio di associazione fra i due segni. Si considera altresì noto
il marchio che ai sensi dell'articolo 6-bis della Convenzione di Parigi per la
proprietà industriale, testo di Stoccolma 14 luglio 1967, ratificato con legge
28 aprile 1976, n. 424, sia notoriamente conosciuto presso il pubblico
interessato, anche in forza della notorietà acquisita nello Stato attraverso la
promozione del marchio. L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà
di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità, ma il terzo preutente ha diritto di continuare nell'uso del marchio, anche ai fini della
pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del
marchio stesso. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo
dante causa non è di ostacolo alla registrazione;
b) siano identici o simili
a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e
nome a dominio usato nell'attività economica, o altro segno distintivo
adottato da altri, se a causa della identità o somiglianza fra i segni e
dell'identità o affinità fra l'attività d'impresa da questi esercitata ed i
prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato possa determinarsi un
rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio
di associazione fra i due segni. L'uso precedente del segno, quando non
importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la
novità. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante
causa non è di ostacolo alla registrazione;
c) siano identici ad un
marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato in
seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data
anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di
preesistenza per prodotti o servizi identici;
d) siano identici o simili
ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato,
in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data
anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di
preesistenza per prodotti o servizi identici o affini, se a causa
dell'identità o somiglianza fra i segni o dell'identità o affinità fra i
prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il
pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due
segni;
e) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato
nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in
data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di
priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi
anche non affini, quando il marchio anteriore goda nella Comunità, se
comunitario, o nello Stato, di rinomanza e quando l'uso di quello successivo
senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo
o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi;
f)
siano identici o simili ad un marchio già notoriamente conosciuto ai sensi
dell'articolo 6-bis della Convenzione di Parigi per la proprietà industriale,
per prodotti o servizi anche non affini, quando ricorrono le condizioni di cui
alla lettera e).
2. Nei casi di cui alle lettere c), d) ed
e), non toglie la novità il marchio anteriore che sia scaduto da oltre due anni
ovvero tre se si tratta di un marchio collettivo o possa considerarsi decaduto
per non uso ai sensi dell'articolo 24 al momento della proposizione della
domanda o dell'eccezione di nullità.
2. Ai fini previsti al comma 1, lettere
c), d) e e), le domande anteriori sono assimilate ai marchi anteriori
registrati, sotto riserva della conseguente registrazione.
(Articolo così sostituito dall'art. 9
decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131)
1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i
segni privi di carattere distintivo e in particolare
a) quelli che consistono esclusivamente
in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti
del commercio;
b) quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da
indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in
commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la
destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di
fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio, o altre
caratteristiche del prodotto o servizio. (Comma così sostituito dall'art. 10
decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131)
2. In deroga al comma 1, possono
costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che prima
della domanda di registrazione, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto,
abbiano acquistato carattere distintivo. (Comma così modificato dall'art. 10
decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131)
3. Il marchio non può essere dichiarato o considerato nullo se prima
della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullità, il segno che ne
forma oggetto, a seguito dell'uso che ne è stato fatto, ha acquistato carattere
distintivo.
4. Il marchio decade se, per il fatto
dell'attività o dell'inattività del suo titolare sia divenuto nel commercio
denominazione generica del prodotto o servizio o abbia perduto la sua
capacità distintiva. (Comma così
modificato dall'art. 10 decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131)
Articolo 14
Liceità e diritti di terzi
(Rubrica così modificata dall'art.
11 decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131)
1. Non possono costituire oggetto di registrazione come
marchio d'impresa:
a) i segni contrari
alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;
b) i segni idonei ad ingannare il pubblico, in
particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei
prodotti o servizi;
c) i segni il cui uso costituirebbe
violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale, o altro
diritto esclusivo di terzi.
2. Il marchio d'impresa decade:
a)
se sia divenuto idoneo ad indurre in inganno il
pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o
servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o
con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è registrato;
b) se sia divenuto contrario alla
legge, all'ordine pubblico o al buon costume;
c) per
omissione da parte del titolare dei controlli previsti dalle disposizioni
regolamentari sull'uso del marchio collettivo.
1.
I diritti esclusivi considerati da
questo codice sono conferiti con la registrazione.
2. Gli effetti della prima registrazione decorrono dalla data
di deposito della domanda. Trattandosi di rinnovazione gli effetti di essa
decorrono dalla data di scadenza della registrazione precedente.
3. Salvo il disposto dell'articolo 20,
comma 1, lettera c), la registrazione esplica effetto limitatamente ai prodotti
o servizi indicati nella registrazione stessa ed ai prodotti o servizi affini.
4. La registrazione dura dieci anni
a partire dalla data di deposito della domanda, salvo il caso di rinuncia del
titolare.
5. La rinuncia diviene efficace con la sua
annotazione nel registro dei marchi di impresa e di essa deve essere data
notizia nel Bollettino Ufficiale.
1.
La registrazione può essere rinnovata
per lo stesso marchio precedente, con riguardo allo stesso genere di prodotti o
di servizi secondo la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi
risultante dall'Accordo di Nizza, testo di Ginevra del 13 maggio 1977,
ratificato con legge 27 aprile 1982, n. 243.
2. La rinnovazione si effettua per periodi di dieci anni.
3. La rinnovazione della registrazione di
un marchio che è stato oggetto di trasferimento per una parte dei prodotti o
servizi è effettuata separatamente dai rispettivi titolari.
4. Restano immutate la decorrenza e la durata degli effetti
della registrazione per i marchi registrati presso l'Organizzazione mondiale
della proprietà intellettuale di Ginevra.
1. Rimangono ferme, per la registrazione dei marchi presso l'Organizzazione
mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra (OMPI), le disposizioni
vigenti ai sensi delle convenzioni internazionali.
2. I marchi internazionali registrati presso
l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) di Ginevra, in
base all'Accordo di Madrid concernente la registrazione internazionale dei
marchi, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile
1976, n. 424, ed al relativo Protocollo adottato a Madrid il 27 giugno 1989,
ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169, recanti la designazione dell'Italia
quale Paese in cui si chiede la protezione, devono rispondere ai requisiti
previsti per i marchi nazionali dal presente codice.
3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi effettua l'esame dei marchi
internazionali designanti l'Italia conformemente alle disposizioni applicabili
alle domande di marchi nazionali.
1. Entro i limiti ed alle condizioni indicate nel comma 2, può essere
accordata, mediante decreto del Ministro dello sviluppo economico, una
protezione temporanea ai nuovi marchi apposti sui prodotti o sui materiali
inerenti alla prestazione dei servizi che figurano in esposizioni nazionali o
internazionali, ufficiali od ufficialmente riconosciute, tenute nel territorio
dello Stato o in uno Stato estero che accordi reciprocità di trattamento.
2. La protezione temporanea fa risalire
la priorità della registrazione, a favore del titolare o del suo avente causa,
al giorno della consegna del prodotto o del materiale inerente alla prestazione
del servizio per l'esposizione, ed ha effetto sempre che la domanda di
registrazione sia depositata entro sei mesi dalla data della consegna ed in ogni
caso non oltre sei mesi dall'apertura dell'esposizione.
3. Nel caso di esposizione tenuta in uno Stato estero, se ivi
è stabilito un termine più breve, la domanda di registrazione deve essere
depositata entro questo termine.
4.
Tra più marchi identici o simili per prodotti o servizi identici o affini
presentati per l'esposizione nello stesso giorno, la priorità spetta al marchio
per il quale è stata depositata prima la domanda di registrazione.
5. Le date di cui ai commi 2, 3 e 4 devono essere
indicate dall'interessato e menzionate nell'attestato di registrazione, previa
la loro verifica da parte dell'Ufficio italiano brevetti e
marchi.
1. Può ottenere una registrazione per marchio d'impresa chi lo utilizzi, o
si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella
prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il
controllo o che ne facciano uso con il suo consenso.
2. Non può ottenere una registrazione per marchio di
impresa chi abbia fatto la domanda in mala fede.
3.
Anche le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni
possono ottenere registrazioni di marchio,anche aventi ad oggetto elementi
grafici distintivi tratti dal patrimonio culturale, storico, architettonico o
ambientale del relativo territorio; in quest'ultimo caso, i proventi derivanti
dallo sfruttamento del marchio a fini commerciali, compreso quello effettuato
mediante la concessione di licenze e per attività di merchandising, dovranno
essere destinati al finanziamento delle attività istituzionali o alla
copertura degli eventuali disavanzi pregressi dall'ente.
(Comma così sostituito dall'art. 12 decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
131)
1. I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella
facoltà di fare uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare
ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica:
a)
un segno identico al marchio per prodotti o
servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;
b) un segno identico o simile al marchio registrato, per
prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra
i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi
un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio
di associazione fra i due segni;
c) un segno
identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini,
se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno
senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere
distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.
2. Nei casi menzionati al comma 1 il
titolare del marchio può in particolare vietare ai terzi di apporre il segno sui
prodotti o sulle loro confezioni; di offrire i prodotti, di immetterli in
commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire i servizi
contraddistinti dal segno; di importare o esportare prodotti contraddistinti dal
segno stesso; di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella
pubblicità.
3. Il commerciante può apporre il
proprio marchio alle merci che mette in vendita, ma non può sopprimere il
marchio del produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le
merci.
1. I diritti di marchio d'impresa
registrato non permettono al titolare di vietare ai terzi l'uso nell'attività
economica, purché l'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale:
a) del loro nome e indirizzo;
b) di indicazioni relative alla specie, alla
qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza
geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del
servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio;
c) del marchio d'impresa se esso è necessario
per indicare la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come
accessori o pezzi di ricambio. (Comma così sostituito dall'art. 13 decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 131)
2. Non è
consentito usare il marchio in modo contrario alla legge, né, in specie, in modo
da ingenerare un rischio di confusione sul mercato con altri segni conosciuti
come distintivi di imprese, prodotti o servizi altrui, o da indurre comunque in
inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei
prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato, o
da ledere un altrui diritto di autore, di proprietà industriale, o altro diritto
esclusivo di terzi.
3. E' vietato a chiunque di fare
uso di un marchio registrato dopo che la relativa registrazione è stata
dichiarata nulla, quando la causa di nullità comporta la illiceità dell'uso del
marchio.
1. È vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e
nome a dominio di un sito usato nell'attività economica o di altro segno
distintivo un segno uguale o simile all'altrui marchio se, a causa
dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei
segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa
determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche
in un rischio di associazione fra i due segni. (Comma così modificato
dall'art. 14 decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131)
2. Il divieto di cui al comma 1 si
estende all'adozione come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e
nome a dominio di un sito usato nell'attività economica o di altro segno
distintivo di un segno uguale o simile ad un marchio registrato per
prodotti o servizi anche non affini, che goda nello Stato di rinomanza se l'uso
del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal
carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli
stessi. (Comma così modificato dall'art. 14 decreto legislativo 13 agosto
2010, n. 131)
1.
Il marchio può essere trasferito per la
totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato.
2. Il marchio può essere oggetto di
licenza anche non esclusiva per la totalità o per parte dei prodotti o dei
servizi per i quali è stato registrato e per la totalità o per parte del
territorio dello Stato, a condizione che, in caso di licenza non esclusiva, il
licenziatario si obblighi espressamente ad usare il marchio per
contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in
commercio o prestati nel territorio dello Stato con lo stesso marchio dal
titolare o da altri licenziatari.
3. Il titolare del marchio
d'impresa può far valere il diritto all'uso esclusivo del marchio stesso contro
il licenziatario che violi le disposizioni del contratto di licenza
relativamente alla durata, al modo di utilizzazione del marchio, alla natura dei
prodotti o servizi per i quali la licenza è concessa, al territorio in cui il
marchio può essere usato o alla qualità dei prodotti fabbricati e dei servizi
prestati dal licenziatario.
4. In ogni caso, dal
trasferimento e dalla licenza del marchio non deve derivare inganno in quei
caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del
pubblico.
1. A pena di decadenza il marchio deve formare oggetto di uso effettivo da
parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è
stato registrato, entro cinque anni dalla registrazione, e tale uso non deve
essere sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato
uso non sia giustificato da un motivo legittimo.
1-bis. Nel caso di un marchio
internazionale designante l'Italia o registrato ai sensi dell'accordo di
Madrid per la registrazione internazionale dei marchi, testo di Stoccolma del
14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, o del relativo
protocollo del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169, il
termine indicato al comma 1 decorre dalla data in cui scade il termine per
l'Ufficio italiano brevetti e marchi per formulare il rifiuto provvisorio di
cui all'articolo 171o, qualora la registrazione sia stata oggetto di rifiuto
provvisorio, dalla data in cui l'Ufficio italiano brevetti e marchi conferma
la tutela in Italia della registrazione internazionale in modo definitivo.
(Comma aggiunto dall'art. 15 decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131)
2. Ai fini di cui al presente articolo sono equiparati all'uso del
marchio l'uso dello stesso in forma modificata che non ne alteri il carattere
distintivo, nonché l'apposizione nello Stato del marchio sui prodotti o sulle
loro confezioni ai fini dell'esportazione di essi.
3. Salvo il caso di diritti acquistati sul marchio da
terzi con il deposito o con l'uso, la decadenza non può essere fatta valere
qualora fra la scadenza del quinquennio di non uso e la proposizione della
domanda o dell'eccezione di decadenza sia iniziato o ripreso l'uso effettivo del
marchio. Tuttavia se il titolare effettua i preparativi per l'inizio o per la
ripresa dell'uso del marchio solo dopo aver saputo che sta per essere proposta
la domanda o eccezione di decadenza, tale inizio o ripresa non vengono presi in
considerazione se non effettuati almeno tre mesi prima della proposizione della
domanda o eccezione di decadenza; tale periodo assume peraltro rilievo solo se
decorso successivamente alla scadenza del quinquennio di mancato uso.
4. Inoltre, neppure avrà luogo la decadenza per non
uso se il titolare del marchio non utilizzato sia titolare, in pari tempo, di
altro o altri marchi simili tuttora in vigore di almeno uno dei quali faccia
effettiva utilizzazione per contraddistinguere gli stessi prodotti o
servizi.
1. Il marchio è nullo:
a) se manca di uno
dei requisiti previsti nell'articolo 7 o se sussista uno degli impedimenti
previsti dall'articolo 12;
b) se è in
contrasto con il disposto degli articoli 9, 10, 13, 14, comma 1, e 19, comma 2;
c) se è in contrasto con il disposto
dell'articolo 8;
d) nel caso dell'articolo 118, comma 3,
lettera b).
1. Il marchio decade:
a)
per volgarizzazione ai sensi dell'articolo 13,
comma 4;
b) per illiceità sopravvenuta
ai sensi dell'articolo 14, comma 2;
c) per non uso ai
sensi dell'articolo 24.
1. Se i motivi di decadenza o di nullità
di un marchio d'impresa sussistono soltanto per una parte dei prodotti o servizi
per i quali il marchio è registrato, la decadenza o nullità riguardano solo
questa parte dei prodotti o servizi.
1. Il titolare di un marchio d'impresa anteriore ai sensi
dell'articolo 12 e il titolare di un diritto di preuso che importi notorietà non
puramente locale, i quali abbiano, durante cinque anni consecutivi, tollerato,
essendone a conoscenza, l'uso di un marchio posteriore registrato uguale o
simile, non possono domandare la dichiarazione di nullità del marchio posteriore
né opporsi all'uso dello stesso per i prodotti o servizi in relazione ai quali
il detto marchio è stato usato sulla base del proprio marchio anteriore o del
proprio preuso, salvo il caso in cui il marchio posteriore sia stato domandato
in mala fede. Il titolare del marchio posteriore non può opporsi all'uso di
quello anteriore o alla continuazione del preuso.
2.
La disciplina del comma 1 si applica anche al caso di marchio registrato in
violazione degli articoli 8 e 14, comma 1, lettera c).
1. Sono protette le indicazioni
geografiche e le denominazioni di origine che identificano un paese, una regione
o una località, quando siano adottate per designare un prodotto che ne è
originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute
esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine, comprensivo
dei fattori naturali, umani e di tradizione.
1. Salva la disciplina della concorrenza
sleale, salve le convenzioni internazionali in materia e salvi i diritti di
marchio anteriormente acquisiti in buona fede è vietato quando sia idoneo ad
ingannare il pubblico, o quando comporti uno sfruttamento indebito della
reputazione dalla denominazione protetta, l'uso di indicazioni geografiche e di denominazioni di
origine, nonché l'uso di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di
un prodotto che indichino o suggeriscano che il prodotto stesso proviene da una
località diversa dal vero luogo di origine, oppure che il prodotto presenta le
qualità che sono proprie dei prodotti che provengono da una località designata
da un'indicazione geografica. (Comma così modificato dall'art. 16 decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 131)
2. La tutela di cui al comma 1 non
permette di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica del proprio nome, o
del nome del proprio dante causa nell'attività medesima, salvo che tale nome sia
usato in modo da ingannare il pubblico.
Sezione III
Disegni e modelli
Sezione IV
Invenzioni
Articoli 45-81
Omissis
Sezione V
I modelli di utilità
Articoli 82-86
Omissis
Sezione VI
Topografie dei prodotti a semiconduttori
1. E' prodotto a semiconduttori ogni
prodotto finito o intermedio:
a) consistente
in un insieme di materiali che comprende uno strato di materiale semiconduttore;
b) che contiene uno o più strati composti di
materiale conduttore, isolante o semiconduttore, disposti secondo uno schema
tridimensionale prestabilito;
c) destinato a
svolgere, esclusivamente o insieme ad altre funzioni, una funzione elettronica.
d) La topografia di un prodotto a
semiconduttori è una serie di disegni correlati, comunque fissati o codificati:
e) rappresentanti lo schema
tridimensionale degli strati di cui si compone un prodotto a semiconduttori;
f) nella qual serie ciascuna immagine riproduce in tutto
o in parte una superficie del prodotto a semiconduttori in uno stadio qualsiasi
della sua fabbricazione.
1. Possono costituire oggetto di diritti
esclusivi le topografie risultanti dallo sforzo intellettuale creativo del loro
autore che non siano comuni o familiari nell'ambito dell'industria dei prodotti
a semiconduttori.
2. Possono costituire oggetto di diritti
esclusivi anche le topografie risultanti dalla combinazione di elementi comuni o
familiari, purché nell'insieme soddisfino ai requisiti di cui al comma 1.
1. I diritti esclusivi sulle topografie
dei prodotti a semiconduttori che presentano i requisiti di proteggibilità
spettano all'autore e ai suoi aventi causa.
2. Qualora la topografia venga
creata nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente o di impiego, si applica
l'articolo 64.
3. Qualora la topografia venga creata
nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto diverso da un contratto di
lavoro, il diritto alla tutela spetta, salvo che il contratto stesso disponga
diversamente, al committente la topografia.
1. I diritti esclusivi sulle topografie
dei prodotti a semiconduttori consistono nella facoltà di:
a) riprodurre in qualsiasi modo o forma, totalmente o
parzialmente, la topografia;
b) sfruttare
commercialmente, ovvero detenere o distribuire a scopo di commercializzazione,
ovvero importare una topografia o un prodotto a semiconduttori in cui è fissata
la topografia.
2. Lo sfruttamento commerciale è
costituito dalla vendita, l'affitto, il leasing o qualsiasi altro metodo di
distribuzione commerciale o l'offerta per tali scopi.
1. La tutela concessa alle topografie
dei prodotti a semiconduttori non si estende ai concetti, processi, sistemi,
tecniche o informazioni codificate, incorporati nelle topografie stesse.
2. I diritti esclusivi di cui
all'articolo 90 non si estendono alle riproduzioni compiute in ambito privato,
in via sperimentale, a scopo di insegnamento, di analisi o di valutazione della
topografia e dei concetti, delle procedure, dei sistemi o delle tecniche incluse
nella topografia stessa.
3. I diritti esclusivi non
possono essere esercitati nei confronti di topografie create da terzi sulla base
di un'analisi o valutazione effettuata in conformità al comma 2, qualora tali
topografie rispondano ai requisiti di proteggibilità.
1. La topografia dei prodotti a
semiconduttori è proteggibile a condizione che:
a) ne sia richiesta la registrazione in Italia ovvero,
qualora la topografia sia stata oggetto di precedente sfruttamento commerciale
ovunque nel mondo, ne sia richiesta la registrazione entro il termine di due
anni dalla data di tale primo sfruttamento, purché tale data sia precisata in
apposita dichiarazione scritta. A tali effetti lo sfruttamento commerciale non
comprende lo sfruttamento in condizioni di riservatezza nel quale non vi sia
stata alcuna ulteriore distribuzione ai terzi, a meno che lo sfruttamento della
topografia non avvenga secondo le condizioni di riservatezza imposte
dall'adozione di misure ritenute necessarie alla tutela degli interessi
essenziali della sicurezza nazionale e che si riferiscono alla produzione o al
commercio di armi, munizioni e materiale bellico;
b) al
momento del primo sfruttamento commerciale o della richiesta di registrazione il
proprietario della topografia sia cittadino o persona giuridica italiana o, se
straniero, sia rispondente ai requisiti indicati nell'articolo 3 del Capo
I.
2. Il diritto di richiedere la
registrazione si estingue con il decorso di quindici anni dalla data della prima
fissazione o codificazione della topografia, ove essa non abbia formato oggetto
di sfruttamento commerciale in una qualsiasi parte del mondo per lo stesso
periodo. A tali effetti per sfruttamento commerciale si intende quello non
comprensivo dello sfruttamento in condizione di riservatezza secondo le
indicazioni contenute nel comma 1, lettera a).
1. I diritti esclusivi di cui
all'articolo 90 sorgono alla prima, in ordine di tempo, delle date seguenti:
a) la data del primo sfruttamento
commerciale della topografia in una qualsiasi parte del mondo;
b) la data in cui è stata presentata nella debita forma la domanda di
registrazione.
2. I diritti esclusivi di cui al comma 1
si estinguono dieci anni dopo la prima, in ordine di tempo, delle seguenti date:
a) la fine dell'anno civile in cui la
topografia è stata per la prima volta sfruttata commercialmente in una qualsiasi
parte del mondo;
b) la fine dell'anno civile in cui è
stata presentata nella debita forma la domanda di registrazione.
2. Agli effetti del presente articolo
per sfruttamento commerciale si intende quello non comprensivo dello
sfruttamento in condizioni di riservatezza secondo le indicazioni contenute
nell'articolo 92, comma 1, lettera a).
1. La topografia, il prodotto a
semiconduttori ed il suo involucro esterno possono recare una menzione
costituita da:
a) il segno T racchiuso da un
cerchio;
b) la data in cui per la prima
volta la topografia è stata oggetto di sfruttamento commerciale;
c) il nome, la denominazione o la sigla del titolare dei
diritti sulla topografia.
2. Tale menzione prova l'avvenuta registrazione della topografia, ovvero la
rivendicazione della titolarità sulla topografia, o l'intenzione di chiedere la
registrazione entro il termine di due anni dalla data del primo sfruttamento
commerciale.
3. La menzione non può essere riportata
su prodotti per i quali la domanda di registrazione non sia stata presentata
entro i due anni dalla data del primo sfruttamento commerciale ovunque nel mondo
o sia stata rifiutata definitivamente.
1. Costituisce atto di contraffazione e
di violazione dei diritti esclusivi sulle topografie dei prodotti a
semiconduttori l'esercizio, senza il consenso del titolare,delle seguenti
attività, anche per interposta persona:
a) la
riproduzione in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo della topografia;
b) la fissazione con qualsiasi mezzo
della topografia in un prodotto a semiconduttori;
c)
l'utilizzazione, l'importazione e la detenzione a fini di commercializzazione,
nonché la commercializzazione o distribuzione del prodotto a semiconduttori in
cui è fissata la topografia.
2. Non
costituiscono atti di contraffazione l'importazione, la distribuzione, la
commercializzazione o l'utilizzazione di prodotti a semiconduttori contraffatti,
effettuati senza sapere o senza avere una ragione valida di ritenere l'esistenza
dei diritti esclusivi di cui all'articolo 90.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2 è
consentita la prosecuzione dell'attività intrapresa, nei limiti dei contratti
già stipulati e delle scorte esistenti, ma il titolare dei diritti esclusivi ha
diritto alla corresponsione di un equo corrispettivo, a partire dal momento in
cui abbia adeguatamente avvisato l'acquirente in buona fede che la topografia è
stata riprodotta illegalmente. In mancanza di accordo tra le parti, per la
determinazione e le modalità di pagamento dell'equo corrispettivo ragguagliato
al prezzo di mercato, si applicano le disposizioni previste alla Sezione IV per
la licenza di diritto.
1. Chiunque, dopo la registrazione della
topografia, o dopo la diffida di colui che ha presentato la domanda di
registrazione, ove accolta, pone in essere gli atti di cui all'articolo 95, è
tenuto al risarcimento dei danni ai sensi delle disposizioni del Capo III.
2. Se gli atti di cui al comma 1
avvengono tra il primo atto di sfruttamento commerciale del prodotto a
semiconduttori con menzione di riserva e la registrazione della topografia, il
responsabile è tenuto a corrispondere solo un equo compenso al titolare della
topografia registrata.
3. Se gli atti
indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 95 avvengono dopo il primo atto di
sfruttamento commerciale di un prodotto a semiconduttori senza menzione di
riserva, il titolare della topografia registrata ha diritto ad un equo compenso
e l'autore della contraffazione ha diritto di ottenere una licenza ad eque
condizioni per continuare a sfruttare la topografia nei limiti dell'uso fatto
prima che essa fosse registrata.
Qualora il titolare della registrazione si
rifiuti di rilasciare una licenza contrattuale, si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni in materia di concessione di licenza obbligatoria
di cui alla Sezione IV, incluse quelle relative alla determinazione della misura
e delle modalità di pagamento del compenso in caso di opposizione.
4. Chi ha acquistato un prodotto a
semiconduttori senza sapere o senza avere una ragione valida di ritenere che il
prodotto è tutelato da registrazione, ha diritto a continuare lo sfruttamento
commerciale del prodotto.
Tuttavia, per gli atti compiuti dopo avere saputo
o avere avuto valide ragioni per ritenere che il prodotto a semiconduttori è
tutelato, è dovuto il pagamento di un equo compenso. L'avente causa
dell'acquirente di cui al presente comma conserva gli stessi diritti ed
obblighi.
5. Agli effetti del presente articolo per
sfruttamento commerciale si intende quello non comprensivo dello sfruttamento in
condizione di riservatezza secondo le indicazioni di cui all'articolo 92, comma
1, lettera a). (Comma così modificato
dall'art. 46 decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131)
1. La domanda diretta ad ottenere la
dichiarazione giudiziale di nullità della registrazione della topografia può
essere promossa in qualsiasi momento e da chiunque vi abbia interesse, se è
omesso, non sussiste o risulta assolutamente incerto uno dei seguenti requisiti:
a) i requisiti di proteggibilità di cui
all'articolo 88;
b) proprietario della
topografia non sia alcuno dei soggetti indicati all'articolo 92, comma 1,
lettere b);
c) non sia stata chiesta la
registrazione in Italia entro il termine all'uopo previsto all'articolo 92,
comma 1, lettera a) e, qualora trattasi di topografie il cui sfruttamento
commerciale sia iniziato nel biennio precedente il 18 marzo 1989, la
registrazione non sia stata richiesta entro il 18 marzo 1990; (Lettera così
modificata dall'art. 47 decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131)
d) non sia stata precisata la data del primo atto di
sfruttamento in apposita dichiarazione scritta;
e) la
domanda di registrazione e i relativi allegati non consentano
l'identificazione della topografia e la valutazione dei requisiti di cui alla
lettera a).
(Lettera così modificata dall'art. 47
decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131)
Sezione VII
Informazioni
segrete
Articoli 98-99
Omissis.
Sezione VIII
Nuove varietà vegetali
Articoli 100-116
Omissis
1. La registrazione e la brevettazione
non pregiudicano l'esercizio delle azioni circa la validità e l'appartenenza dei
diritti di proprietà industriale.
1. Chiunque ne abbia diritto ai sensi
del presente codice può presentare una domanda di registrazione oppure una
domanda di brevetto.
2. Qualora con sentenza passata in
giudicato si accerti che il diritto alla registrazione oppure al brevetto spetta
ad un soggetto diverso da chi abbia depositato la domanda, questi può, se il
titolo di proprietà industriale non è stato ancora rilasciato ed entro tre mesi
dal passaggio in giudicato della sentenza:
a) assumere a proprio nome la domanda di brevetto o la domanda di
registrazione rivestendo a tutti gli effetti la qualità di richiedente;
b) depositare una nuova domanda di
brevetto oppure di registrazione la cui decorrenza, nei limiti in cui il
contenuto di essa non ecceda quello della prima domanda o si riferisca ad un
oggetto sostanzialmente identico a quello della prima domanda, risale alla data
di deposito o di priorità della domanda iniziale la quale cessa comunque di
avere effetti; depositare, nel caso del marchio, una nuova domanda di
registrazione la cui decorrenza, nei limiti in cui il marchio contenuto in essa
sia sostanzialmente identico a quello della prima domanda, risale alla data di
deposito o di priorità della domanda iniziale la quale cessa comunque di avere
effetti;
c) ottenere il rigetto della domanda.
3. Se il brevetto è stato rilasciato
oppure la registrazione è stata effettuata a nome di persona diversa dall'avente
diritto, questi può in alternativa:
a) ottenere con sentenza il trasferimento a suo nome del brevetto oppure
dell'attestato di registrazione a far data dal momento del deposito;
b)
far valere la nullità del brevetto o della registrazione
concessi a nome di chi non ne aveva diritto.
3. Decorso il termine di due anni dalla
data di pubblicazione della concessione del brevetto per invenzione, per modello
di utilità, per una nuova varietà vegetale, oppure dalla pubblicazione della
concessione della registrazione della topografia dei prodotti a semiconduttori,
senza che l'avente diritto si sia valso di una delle facoltà di cui al comma 3,
la nullità può essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse.
4. La norma
del comma 4 non si applica alle registrazioni di marchio e di disegni e modelli.
5. Salva l'applicazione di ogni altra
tutela, la registrazione di nome a dominio aziendale concessa in violazione
dell'articolo 22 o richiesta in mala fede, può essere, su domanda dell'avente
diritto, revocata oppure a lui trasferita da parte dell'autorità di
registrazione.
1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi non verifica
l'esattezza della designazione dell'inventore o dell'autore, né la
legittimazione del richiedente, fatte salve le verifiche previste dalla legge o
dalle convenzioni internazionali. Avanti l'Ufficio italiano brevetti e marchi si
presume che il richiedente sia titolare del diritto alla registrazione oppure al
brevetto e sia legittimato ad esercitarlo.
2. Una designazione incompleta od errata può essere
rettificata soltanto su istanza corredata da una dichiarazione di consenso della
persona precedentemente designata e, qualora l'istanza non sia presentata dal
richiedente o dal titolare del brevetto o della registrazione, anche da una
dichiarazione di consenso di quest'ultimo.
3. Se un terzo presenta all'Ufficio italiano brevetti e marchi
una sentenza esecutiva in base alla quale il richiedente o il titolare del
brevetto o della registrazione è tenuto a designarlo come inventore o come
autore l'Ufficio lo annota sul registro e ne dà notizia nel Bollettino
Ufficiale.
Giurisdizione e
competenza
1. Le azioni in materia di proprietà
industriale i cui titoli sono concessi o in corso di concessione si propongono
avanti l'Autorità giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il
domicilio e la residenza delle parti. Se l'azione di nullità o quella di
contraffazione sono proposte quando
il titolo non è stato ancora concesso, la sentenza può essere pronunciata solo
dopo che l'Ufficio italiano brevetti e marchi ha provveduto sulla domanda
di concessione, esaminandola con precedenza rispetto a domande presentate in data anteriore.
Il giudice, tenuto conto delle circostanze, dispone la sospensione del
processo, per una o più volte, fissando con il medesimo provvedimento
l'udienza in cui il processo deve proseguire. (Comma così sostituito
dall'art. 19 legge 23 luglio 2009, n. 99)
2. Le azioni previste al comma 1 si
propongono davanti all'Autorità giudiziaria del luogo in cui il convenuto ha la
residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, del luogo in cui il
convenuto ha la dimora, salvo quanto previsto nel comma 3. Quando il convenuto
non ha residenza, né domicilio né dimora nel territorio dello Stato, le azioni
sono proposte davanti all'Autorità giudiziaria del luogo in cui l'attore ha la
residenza o il domicilio. Qualora né l'attore, né il convenuto abbiano nel
territorio dello Stato residenza, domicilio o dimora è competente l'Autorità
giudiziaria di Roma.
3. L'indicazione di
domicilio effettuata con la domanda di registrazione o di brevettazione e
annotata nel registro vale come elezione di domicilio esclusivo ai fini della
determinazione della competenza e di ogni notificazione di atti di procedimenti
davanti ad autorità giurisdizionali ordinarie o amministrative. Il domicilio
così eletto può essere modificato soltanto con apposita istanza di sostituzione
da annotarsi sul registro a cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.
4. La competenza in materia di diritti di
proprietà industriale appartiene ai Tribunali espressamente indicati a tale
scopo dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168.
5. Per Tribunali dei marchi e dei disegni e modelli
comunitari ai sensi dell'articolo 91 del regolamento CE n. 40/94 e dell'articolo
80 del regolamento CE n. 2002/6 si intendono quelli di cui al comma 4.
6. Le azioni fondate su fatti che si assumono lesivi
del diritto dell'attore possono essere proposte anche dinanzi all'Autorità
giudiziaria dotata di sezione specializzata nella cui circoscrizione i fatti
sono stati commessi.
6-bis. Le regole di giurisdizione e
competenza di cui al presente articolo si applicano altresì alle azioni di
accertamento negativo anche proposte in via cautelare. (Comma aggiunto
dall'art. 52 decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131)
1. L'onere di provare la nullità o la
decadenza del titolo di proprietà industriale incombe in ogni caso a chi impugna
il titolo. Salvo il disposto dell'articolo 67 l'onere di provare la
contraffazione incombe al titolare. La prova della decadenza del marchio per non
uso può essere fornita con qualsiasi mezzo comprese le presunzioni semplici.
2. Qualora una parte abbia fornito seri
indizi della fondatezza delle proprie domande ed abbia individuato documenti,
elementi o informazioni detenuti dalla controparte che confermino tali indizi,
essa può ottenere che il giudice ne disponga l'esibizione oppure che richieda le
informazioni alla controparte. Può ottenere altresì che il giudice ordini
alla controparte di fornire gli elementi per l'identificazione dei
soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi
che costituiscono violazione dei diritti di proprietà industriale. (Comma
così modificato dall'art. 14 decreto legislativo 16 maggio 2006, n.
140)
2-bis. In caso di
violazione commessa su scala commerciale mediante atti di pirateria di cui
all'articolo 144, il giudice può anche disporre, su richiesta di parte,
l'esibizione della documentazione bancaria, finanziaria e commerciale che si
trovi in possesso della controparte. (Comma inserito
dall'art. 14, decreto legislativo 16 maggio 2006, n.
140 e successivamente così
modificato dall'art. 53 decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131)
3. Il giudice,
nell'assumere i provvedimenti di cui sopra, adotta le misure idonee a garantire
la tutela delle informazioni riservate, sentita la controparte.
4. Il giudice desume argomenti di
prova dalle risposte che le parti danno e dal rifiuto ingiustificato di
ottemperare agli ordini.
5. Nella materia di cui al
presente codice il consulente tecnico d'ufficio può ricevere i documenti
inerenti ai quesiti posti dal giudice anche se non ancora prodotti in causa
rendendoli noti a tutte le parti. Ciascuna parte può nominare più di un
consulente.
1. L'Autorità giudiziaria sia nei
giudizi cautelari che di merito può ordinare, su istanza giustificata e
proporzionata del richiedente, che vengano fornite informazioni sull'origine e
sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi che violano un
diritto di cui alla presente legge da parte dell'autore della violazione e da
ogni altra persona che:
a) sia stata trovata
in possesso di merci oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale;
sia stata sorpresa a utilizzare servizi oggetto di violazione di un diritto, su
scala commerciale;
b) sia stata
sorpresa a fornire su scala commerciale servizi utilizzati in attività di
violazione di un diritto;
c) sia stata indicata dai
soggetti di cui alle lettere a) o b) come persona implicata nella produzione,
fabbri-cazione o distribuzione di tali prodotti o nella fornitura di tali
servizi.
2. Le informazioni di cui al comma 1
possono tra l'altro comprendere il nome e indirizzo dei produttori, dei
fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori
dei prodotti o dei servizi, nonchè dei grossisti e dei dettaglianti, nonchè
informazioni sulle quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o
ordinate, nonchè sul prezzo dei prodotti o servizi in
questione.
3. Le informazioni vengono
acquisite tramite interrogatorio dei soggetti di cui al comma
1.
4. Il richiedente deve fornire
l'indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti sui quali
ognuna di esse deve essere interrogata.
5. Il giudice, ammesso l'interrogatorio, richiede ai soggetti di cui al
comma 1 le informazioni indicate dalla parte; può altresì rivolgere loro,
d'ufficio o su istanza di parte, tutte le domande che ritiene utili per chiarire
le circostanze sulle quali si svolge l'interrogatorio.
6. Si applicano gli articoli 249, 250, 252, 255 e 257, primo comma, del
codice di procedura civile.
(Articolo inserito dall'art. 15
decreto legislativo 16 maggio 2006, n. 140)
Articolo
122
Legittimazione all'azione di nullità e di
decadenza
1. Fatto salvo il disposto dell'articolo
118, comma 4, l'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di
nullità di un titolo di proprietà industriale può essere esercitata da chiunque
vi abbia interesse e promossa d'ufficio dal pubblico ministero. In deroga
all'articolo 70 del codice di procedura civile l'intervento del pubblico
ministero non è obbligatorio. (Comma così sostituito dall'art. 19 legge 23
luglio 2009, n. 99)
2. L'azione diretta ad ottenere la
dichiarazione di nullità di un marchio per la sussistenza di diritti anteriori,
oppure perché l'uso del marchio costituirebbe violazione di un altrui diritto di
autore, di proprietà industriale, o altro diritto esclusivo di terzi, oppure
perché il marchio costituisce violazione del diritto al nome oppure al ritratto,
oppure perché la registrazione del marchio è stata effettuata a nome del non
avente diritto, può essere esercitata soltanto dal titolare dei diritti
anteriori e dal suo avente causa o dall'avente diritto.
3. L'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità di
un disegno o modello per la sussistenza dei diritti anteriori di cui
all'articolo 43, comma 1, lettera d) ed e), oppure perché la registrazione è
stata effettuata a nome del non avente diritto oppure perché il disegno o
modello costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati
nell'articolo 6-ter della Convenzione di Parigi per la protezione della
proprietà industriale - testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificata con
legge 28 aprile 1976, n. 424, o di disegni, emblemi e stemmi che rivestano un
particolare interesse pubblico nello Stato, può essere rispettivamente
esercitata soltanto dal titolare dei diritti anteriori e dal suo avente causa o
dall'avente diritto oppure da chi abbia interesse all'utilizzazione.
4. L'azione di decadenza o di nullità di
un titolo di proprietà industriale è esercitata in contraddittorio di tutti
coloro che risultano annotati nel registro quali aventi diritto, in quanto
titolari di esso. (Comma così modificato dall'art. 54 decreto legislativo
13 agosto 2010, n. 131)
5. Le sentenze che dichiarano la nullità
o la decadenza di un titolo di proprietà industriale sono annotate nel registro
a cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.
6. Una copia dell'atto introduttivo di ogni giudizio civile in materia di
titoli di proprietà industriale deve essere comunicata all'Ufficio italiano
brevetti e marchi a cura di chi promuove il giudizio. (Comma così modificato
dall'art. 19 legge 23 luglio 2009, n. 99)
7. Ove alla comunicazione anzidetta non si sia
provveduto, l'Autorità giudiziaria, in qualunque grado del giudizio, prima di
decidere nel merito, dispone che tale comunicazione venga effettuata.
8. Il cancelliere deve trasmettere all'Ufficio
italiano brevetti e marchi copia di ogni sentenza in materia di titoli di
proprietà industriale. (Comma così modificato dall'art. 19 legge 23 luglio 2009, n. 99)
1. Le decadenze o le nullità anche
parziali di un titolo di proprietà industriale hanno efficacia nei confronti di
tutti quando siano dichiarate con sentenza passata in giudicato.
1. Con la sentenza che accerta la
violazione di un diritto di proprietà industriale possono essere disposti
l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose
costituenti violazione del diritto, e l'ordine di ritiro definitivo dal
commercio delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprietario o ne
abbia comunque la disponibilità.
L'inibitoria e l'ordine di ritiro definitivo
dal commercio possono essere emessi anche contro ogni intermediario, che sia
parte del giudizio ed i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di
proprietà industriale.
2.
Pronunciando l'inibitoria il giudice può fissare una somma dovuta per ogni
violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo
nell'esecuzione del provvedimento.
3. Con
la sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprietà industriale può
essere ordinata la distruzione di tutte le cose costituenti la violazione, se
non vi si oppongono motivi particolari, a spese dell'autore della violazione.
Non può essere ordinata la distruzione della cosa e l'avente diritto può
conseguire solo il risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa è di
pregiudizio all'economia nazionale. Se i prodotti costituenti violazione dei
diritti di proprietà industriale sono suscettibili, previa adeguata modifica, di
una utilizzazione legittima, può essere disposto dal giudice, in luogo del
ritiro definitivo o della loro distruzione, il loro ritiro temporaneo dal
commercio, con possibilità di reinserimento a seguito degli adeguamenti imposti
a garanzia del rispetto del diritto.
4.
Con la sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprietà industriale,
può essere ordinato che gli oggetti prodotti importati o venduti in violazione
del diritto, e i mezzi specifici che servono univocamente a produrli o ad
attuare il metodo o processo tutelato, siano assegnati in proprietà al titolare
del diritto stesso fermo restando il diritto al risarcimento del danno.
5. E' altresì in facoltà del giudice, su
richiesta del proprietario degli oggetti o dei mezzi di produzione di cui al
comma 4, tenuto conto della residua durata del titolo di proprietà industriale o
delle particolari circostanze del caso, ordinare il sequestro, a spese
dell'autore della violazione, fino all'estinzione del titolo, degli oggetti e
dei mezzi di produzione. In quest'ultimo caso, il titolare del diritto di
proprietà industriale può chiedere che gli oggetti sequestrati gli siano
aggiudicati al prezzo che, in mancanza di accordo tra le parti, verrà stabilito
dal giudice dell'esecuzione, sentito, occorrendo, un perito.
6. Delle cose costituenti
violazione del diritto di proprietà industriale non si può disporre la rimozione
o la distruzione né può esserne interdetto l'uso quando appartengono a chi ne fa
uso personale o domestico. Nell'applicazione delle sanzioni l'autorità
giudiziaria tiene conto della necessaria proporzione tra la gravità delle
violazioni e le sanzioni, nonchè dell'interesse dei terzi.
7. Sulle contestazioni che sorgono nell'eseguire le misure menzionate in
questo articolo decide, con ordinanza non soggetta a gravame, sentite le parti,
assunte informazioni sommarie, il giudice che ha emesso la sentenza recante le
misure anzidette.
(Articolo così modificato dall'art.
16 decreto legislativo 16 maggio 2006, n. 140)
Risarcimento del danno e restituzione
dei profitti dell'autore della violazione
1. Il risarcimento dovuto al danneggiato
è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice
civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze
economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto
leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione e, nei casi
appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato
al titolare del diritto dalla violazione.
2. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne la
liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle
presunzioni che ne derivano. In questo caso il lucro cessante è comunque
determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l'autore della
violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal
titolare del diritto leso.
3. In ogni caso il
titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati
dall'autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante
o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento.
(Articolo così sostituito dall'art.
17 decreto legislativo 16 maggio 2006, n. 140)
1. L'autorità giudiziaria può ordinare
che l'ordinanza cautelare o la sentenza che accerta la violazione dei diritti di
proprietà industriale, sia pubblicata, integralmente o in sunto o nella sola
parte dispositiva, tenuto conto della gravità dei fatti, in uno o più giornali
da essa indicati, a spese del soccombente.
Sanzioni penali e
amministrative
1. Abrogato dall'art. 15 legge 23
luglio 2009, n. 99
1-bis. Chiunque si rifiuti senza giustificato motivo di
rispondere alle domande del giudice ai sensi dell'articolo 121-bis ovvero
fornisce allo stesso false informazioni è punito con le pene previste
dall'articolo 372 del codice penale, ridotte della metà. (Comma aggiunto dall'art. 18 decreto legislativo 16 maggio 2006,
n. 140)
2. Chiunque
appone, su un oggetto, parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti
a far credere che l'oggetto sia protetto da brevetto, disegno o modello oppure
topografia o a far credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato
registrato, è punito con la sanzione amministrativa da 51,65 euro a 516,46 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito
con la sanzione amministrativa fino a 2.065,83 euro, anche quando non vi sia
danno al terzo, chiunque faccia uso di un marchio registrato, dopo che la
relativa registrazione è stata dichiarata nulla, quando la causa di nullità
comporta la illiceità dell'uso del marchio, oppure sopprima il marchio del
produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le merci a fini
commerciali.
Articolo 128
Consulenza tecnica preventiva
1. Le istanze per l'espletamento
della consulenza tecnica preventiva prevista dall'art. 696-bis del codice di
procedura civile, si propongono al Presidente della sezione specializzata del
tribunale competente per il giudizio di merito, secondo le disposizioni del
medesimo articolo, in quanto compatibili.
(Articolo così sostituito dall'art.
55 decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131)
1. Il titolare di un diritto industriale
può chiedere che la descrizione o il sequestro, e anche il sequestro
subordinatamente alla descrizione, di alcuni o di tutti gli oggetti costituenti
violazione di tale diritto, nonché dei mezzi adibiti alla produzione dei
medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione e la sua
entità. Sono adottate le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni
riservate.
2. Il giudice, sentite le
parti e assunte, quando occorre, sommarie informazioni, provvede con ordinanza
e, se dispone la descrizione, autorizza l'eventuale prelevamento di campioni
degli oggetti di cui al comma 1. In caso di speciale urgenza, e in particolare
quando eventuali ritardi potrebbero causare un danno irreparabile al titolare
dei diritti o quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare
l'attuazione del provvedimento di descrizione o sequestro, provvede
sull'istanza con decreto motivato.
3.
Salve le esigenze della giustizia penale non possono essere sequestrati, ma
soltanto descritti, gli oggetti nei quali si ravvisi la violazione di un diritto
di proprietà industriale, finché figurino nel recinto di un'esposizione,
ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato, o
siano in transito da o per la medesima.
4. I procedimento di descrizione e
di sequestro sono disciplinati dalle norme del codice di procedura civile
concernenti i procedimenti cautelari, in quanto compatibili e non derogate dal
presente codice. Ai fini della conferma, modifica o revoca della descrizione e
dell'eventuale concessione delle misure cautelari richieste unitamente o
subordinatamente alla descrizione, il giudice fissa l'udienza di discussione
tenendo conto della descrizione allo scopo di valutare il risultato.
(Articolo così sostituito dall'art.
56 decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131)
Articolo 130
Esecuzione di descrizione
e sequesto
(Rubrica così sostituita dall'art.
57 decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131)
1. La descrizione e il sequestro vengono
eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno
o più periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento,
fotografici o di altra natura.
2. Gli interessati possono essere
autorizzati ad assistere alle operazioni anche a mezzo di loro rappresentanti e
ad essere assistiti da tecnici di loro fiducia.
3. Decorso il termine dell'articolo 675 del codice di procedura civile
possono essere completate le operazioni di descrizione e di sequestro già
iniziate, ma non possono esserne iniziate altre fondate sullo stesso
provvedimento. Resta salva la facoltà di chiedere al giudice di disporre
ulteriori provvedimenti di descrizione o sequestro nel corso del procedimento di
merito.
4. La descrizione e il
sequestro possono concernere oggetti appartenenti a soggetti anche non
identificati nel ricorso, purché si tratti di oggetti prodotti, offerti,
importati, esportati o messi in commercio dalla parte nei cui confronti siano
stati emessi i suddetti provvedimenti e purché tali oggetti non siano adibiti ad
uso personale.
5. Il verbale delle operazioni di
sequestro e di descrizione, con il ricorso ed il provvedimento, deve essere
notificato al terzo cui appartengono gli oggetti sui quali descrizione o
sequestro sono stati eseguiti entro quindici giorni dalla conclusione delle
operazioni stesse a pena di inefficacia.
1. Il titolare di un diritto di
proprietà industriale può chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi
violazione imminente del suo diritto e del proseguimento o della ripetizione
delle violazioni in atto, ed in particolare può chiedere che siano disposti
l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose
costituenti violazione del diritto, e l'ordine di ritiro dal commercio delle
medesime cose nei confronti di chi ne sia proprie-tario o ne abbia comunque la
disponibilità, secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i
procedimenti cautelari. L'inibitoria e l'ordine di ritiro dal commercio possono
essere chiesti, sugli stessi presupposti, contro ogni soggetto i cui servizi
siano utilizzati per violare un diritto di proprietà industriale. (Comma
così sostituito dall'art. 19 decreto legislativo 16 maggio 2006, n.
140)
1-bis. Se
il giudice nel rilasciare il provvedimento cautelare non stabilisce il termine
entro cui le parti devono iniziare il giudizio di merito, quest'ultimo deve
essere iniziato entro il termine di venti giorni lavorativi o di trentuno giorni
di calendario qualora questi rappresentino un periodo più lungo. Il temine
decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o, altrimenti,
dalla sua comunicazione. (Comma aggiunto dall'art. 19 decreto legislativo 16
maggio 2006, n. 140)
1-ter. (Comma aggiunto dall'art. 19 decreto legislativo 16
maggio 2006, n. 140 e successivamente abrogato dall'art. 58 decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 131)
1-quater.
(Comma aggiunto dall'art. 19 decreto legislativo 16 maggio 2006, n. 140 e
successivamente abrogato dall'art. 58 decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
131)
2. Pronunciando l'inibitoria il giudice può
fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente
constatata e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
Articolo 132
Anticipazione della tutela
cautelare e rapporti tra il giudizio cautelare e il giudizio di merito
1. I provvedimenti di cui agli articoli
126, 128, 129, 131 e 133 possono essere concessi anche in corso di brevettazione o di
registrazione purché la domanda sia stata resa accessibile al pubblico oppure
nei confronti delle persone a cui la domanda sia stata notificata.
2. Se il giudice nel rilasciare il
provvedimento cautelare non stabilisce il termine entro cui le parti devono
iniziare il giudizio di merito, quest'ultimo deve essere iniziato entro il
termine di venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di calendario qualora
questi rappresentino un periodo più lungo. Il termine decorre dalla pronuncia
dell'ordinanza se avvenuta in udienza o, altrimenti, dalla sua comunicazione,
Se sono state chieste misure cautelari ulteriori alla descrizione unitamente o
subordinatamente a quest'ultima, ai fini del computo del termine si fa
riferimento all'ordinanza del giudice designato che si pronuncia anche su tali
ulteriori misure.
3. Se il giudizio di merito non è
iniziato nel termine perentorio di cui al comma 2, ovvero se successivamente
al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia.
4. Le disposizioni di cui al comma 3
non si applicano ai provvedimento di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700
del codice di procedura civile e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad
anticipare gli effetti della sentenza di merito. In tali casi ciascuna parte
può iniziare il giudizio di merito.
5. In tutti i procedimenti cautelari
il giudice, ai fini dell'ottenimento di sommarie indicazioni tecniche, può
disporre una consulenza tecnica.
(Articolo così sostituito
dall'art. 59 decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131)
1. L'Autorità giudiziaria può disporre,
in via cautelare, oltre all'inibitoria dell'uso nell'attività economica del nome a dominio illegittimamente registrato, anche il suo trasferimento provvisorio,
subordinandolo, se ritenuto opportuno, alla prestazione di idonea cauzione da
parte del beneficiario del provvedimento.
(Articolo così modificato
dall'art. 60 decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131)
Articolo 134
Norme in materia
di competenza
1. Sono devoluti alla cognizione delle
sezioni specializzate previste dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168:
a) i procedimenti giudiziari in
materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle
sole fattispecie che non interferiscono neppure indirettamente con l'esercizio
dei diritti di proprietà industriale, nonché in materia di illeciti afferenti
all'esercizio dei diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10
ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato UE, la cui
cognizione è del giudice ordinario, ed in generale in materie che presentano ragioni di
connessione anche impropria con quelle di competenza delle sezioni specializzate
b) le controversie nelle materie disciplinate dagli articoli 64, 65, 98 e 99
del presente codice;
c) le controversie in materia di indennità di espropriazione dei diritti di
proprietà industriale, di cui conosce il giudice ordinario;
d) le controversie che abbiano ad oggetto i provvedimenti del Consiglio
dell'ordine di cui al capo VI che conosce il giudice ordinario
(Articolo così sostituito
dall'art. 19 legge 23 giugno 2009, n. 99)
1. Contro i provvedimenti dell'Ufficio
italiano brevetti e marchi che respingono totalmente o parzialmente una domanda
o istanza, che rifiutano la trascrizione oppure che impediscono il
riconoscimento di un diritto e negli altri casi previsti dal presente codice, è
ammesso ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento
della comunicazione del provvedimento alla Commissione dei ricorsi.
2. La Commissione dei ricorsi è composta di un presidente, un
presidente aggiunto e di otto membri scelti fra i magistrati di grado non
inferiore a quello di consigliere d'appello, sentito il Consiglio superiore
della magistratura o tra i professori di materie giuridiche delle università o
degli istituti superiori dello Stato.
(Comma così modificato dall'art. 61 decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
131)
3. La Commissione si articola in due
sezioni, presiedute dal presidente e dal presidente aggiunto. Il presidente, il
presidente aggiunto ed i membri della Commissione sono nominati con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, durano in carica due anni. L'incarico è
rinnovabile.
4. Alla Commissione possono
essere aggregati tecnici scelti dal presidente tra i professori delle Università
e degli Istituti superiori e tra i Consulenti in proprietà industriale iscritti
all'Ordine aventi una comprovata esperienza come Consulenti tecnici d'ufficio,
per riferire su singole questioni ad essa sottoposte. I tecnici aggregati non
hanno voto deliberativo.
5. La scelta dei
componenti la Commissione anzidetta, nonché dei tecnici, può cadere sia su
funzionari in attività di servizio, sia su funzionari a riposo, ferme le
categorie di funzionari entro le quali la scelta deve essere effettuata.
6. La Commissione dei ricorsi è assistita
da una segreteria i cui componenti sono nominati con lo stesso decreto di
costituzione della Commissione, o con decreto a parte. I componenti della
segreteria debbono essere scelti fra i funzionari dell'Ufficio italiano brevetti
e marchi ed il trattamento economico è quello stabilito dalla vigente normativa
legislativa, regolamentare o contrattuale.
7. La Commissione dei ricorsi ha funzione consultiva del Ministero
dello sviluppo economico nella materia della proprietà industriale. Tale funzione
viene esercitata su richiesta del Ministero
dello sviluppo economico.
Le
sedute della Commissione in sede consultiva non sono valide se non sia presente
la maggioranza assoluta dei suoi membri aventi voto deliberativo.
8. I compensi per i componenti la Commissione, i
componenti la segreteria della Commissione ed i tecnici aggregati alla
Commissione, sono determinati con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.
Articolo
136
Procedura avanti la
Commissione dei Ricorsi
1. Il
ricorso deve essere notificato tanto all'Ufficio italiano brevetti e marchi
quanto ai controinteressati ai quali l'atto direttamente si riferisce entro il
termine di sessanta giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto la
comunicazione, o ne abbia avuto conoscenza, o, per gli atti di cui non sia
richiesta la comunicazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine
della pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge o di
regolamento, salvo l'obbligo di integrare con le ulteriori notifiche agli altri
controinteressati, che siano ordinate dalla Commissione dei ricorsi. Il ricorso,
con la prova delle avvenute notifiche, con copia del provvedimento impugnato ove
in possesso del ricorrente e con i documenti di cui il ricorrente intenda
avvalersi in giudizio, deve essere depositato, entro il termine di trenta giorni
dall'ultima notifica, presso gli uffici di cui all'art. 147 o inviato
direttamente, per raccomandata postale, alla segreteria della Commissione dei
Ricorsi, presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi.
2. Insieme al ricorso, deve presentarsi la prova del pagamento
del contributo unificato di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 30.5.2002, n. 115.
3.
All'originale del ricorso devono essere unite tante copie in carta libera quanti
sono i componenti della Commissione e le controparti, salva, tuttavia, la
facoltà del Presidente della Commissione di richiedere agli interessati un
numero maggiore di copie.
4. La mancata
produzione della copia del provvedimento impugnato e della documentazione a
sostegno del ricorso non implica decadenza. L'Ufficio italiano brevetti e
marchi, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di deposito del ricorso,
deve produrre, mediante inserimento in apposito fascicolo tenuto dalla
segreteria della Commissione, l'eventuale provvedimento impugnato nonché gli
atti ed i documenti in base ai quali l'atto è stato emanato, quelli in esso
citati, e quelli che l'ufficio ritiene utili al giudizio.
5. Il Presidente della Commissione assegna il ricorso alla
sezione competente. Il Presidente o il Presidente aggiunto nomina un relatore
tra i componenti assegnati alla sezione e, ove si tratti di questioni di natura
tecnica, può nominare anche uno o più relatori aggiunti, scelti tra i tecnici
aggregati.
6. Il Presidente, o il
relatore da lui delegato, fissa i termini, non superiori in ogni caso a sessanta
giorni, per la presentazione delle memorie e delle repliche delle controparti e
per il deposito dei relativi documenti.
7. Scaduti i termini di cui al comma 6, la Commissione può disporre i
mezzi istruttori che ritiene opportuni, stabilendo le modalità della loro
assunzione. Il Presidente, o il relatore da lui delegato, durante il corso
dell'istruttoria, può sentire le parti per eventuali chiarimenti. Ove i mezzi
istruttori non siano necessari, o, comunque, dopo l'espletamento di essi, il
Presidente fissa la data per la discussione dinanzi alla Commissione.
8. Le sezioni della Commissione, quando
decidono sui ricorsi, giudicano con l'intervento di un Presidente e di due
membri aventi voto deliberativo.
9. La
Commissione ha facoltà di chiedere all'Ufficio italiano brevetti e marchi
chiarimenti e documenti.
10. Il
ricorrente, o il suo mandatario se vi sia, che ne faccia domanda in tempo utile
e comunque almeno due giorni prima della discussione ha diritto di essere
ammesso ad esporre oralmente le sue ragioni. Il ricorrente può stare in giudizio
personalmente o può farsi assistere da un legale o da un mandatario abilitato
con la partecipazione anche di un tecnico.
L'Ufficio può costituirsi in giudizio come Amministrazione resistente con un
proprio funzionario. Aperta la seduta, il relatore riferisce sul ricorso.
Successivamente le parti, od i loro incaricati, espongono le loro ragioni e, nel
caso di richiesta dei membri della Commissione, il direttore dell'Ufficio
italiano brevetti e marchi o il funzionario dello stesso ufficio, da lui
designato a rappresentarlo, fornisce le notizie ed i documenti richiesti.
(Comma così modificato dall'art. 62 decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 131)
11. Ogni interessato, prima della
chiusura della discussione del ricorso, può presentare alla Commissione memorie
esplicative. Se, durante la discussione, emergono fatti nuovi influenti sulla
decisione essi devono essere contestati alle parti.
12. La Commissione ha sempre facoltà di disporre i mezzi
istruttori che creda opportuni ed ha altresì facoltà, in ogni caso, di ordinare
il differimento della decisione, o anche della discussione, ad altra seduta.
13. La Commissione decide dopo che le
parti si sono allontanate.
14. La
Commissione dei ricorsi, ove ritenga irricevibile o inammissibile il ricorso, lo
dichiara con sentenza; se riconosce che il ricorso è infondato, lo rigetta con
sentenza; se accoglie il ricorso annulla l'atto in tutto o in parte e adotta i
provvedimenti conseguenti. (Comma così
modificato dall'art. 62 decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131)
15. Il relatore, od un altro membro della
Commissione, è incaricato di redigere la sentenza esponendo i motivi della
decisione.
17. La sentenza è notificata,
per raccomandata postale, a cura della segreteria della Commissione,
all'interessato od al suo mandatario, se nominato, ed è pubblicata nel
Bollettino Ufficiale, nella sola parte dispositiva, salva la facoltà della
Commissione di disporre che le sentenze vengano pubblicate integralmente nel
detto bollettino quando riguardino questioni di massima e quando la
pubblicazione non possa recare pregiudizio.
18. Se il ricorrente, allegando un pregiudizio grave ed irreparabile
derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato, ovvero dal comportamento inerte
dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, durante il tempo necessario a giungere
ad una decisione sul ricorso, chiede l'emanazione di misure cautelari che
appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli
effetti della decisione sul ricorso, la Commissione dei ricorsi si pronuncia
sull'istanza con ordinanza emessa in Camera di Consiglio. Prima della
trattazione della domanda cautelare, in caso di estrema gravità e urgenza, tale
da non consentire neppure la dilazione fino alla data della Camera di Consiglio,
il ricorrente può, contestualmente alla domanda cautelare o con separata istanza
notificata alle controparti, chiedere al Presidente della Commissione dei
ricorsi, o alla sezione cui il ricorso è assegnato, di disporre misure cautelari
provvisorie. Il Presidente provvede con decreto motivato, anche in assenza di
contraddittorio. Il decreto è efficace sino alla pronuncia del Collegio, a cui
l'istanza cautelare è sottoposta nella prima Camera di Consiglio utile. In sede
di decisione della domanda cautelare, la Commissione dei ricorsi, accertata la
completezza del contraddittorio e dell'istruttoria e dove ne ricorrono i
presupposti, sentite sul punto le parti costituite, può definire il giudizio nel
merito a norma dei precedenti commi.
19. La domanda di revoca o modificazione delle misure cautelari concesse
e la riproposizione della domanda cautelare respinta sono ammissibili solo se
motivate con riferimento a fatti sopravvenuti.
20.
Nel caso in cui l'amministrazione non abbia prestato ottemperanza alle misure
cautelari concesse, o vi abbia adempiuto solo parzialmente, la parte interessata
può, con istanza motivata e notificata alle altre parti, chiedere alla
Commissione dei ricorsi le opportune disposizioni attuative. La Commissione dei
ricorsi esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato, di
cui all'art. 27, I comma, n. 4) del Testo Unico delle leggi sul Consiglio di
Stato, approvato con Regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive
modificazioni, e dispone l'esecuzione dell'ordinanza cautelare indicandone le
modalità e, ove occorra, il soggetto che deve
provvedere.
Articolo 137
Esecuzione forzata e sequestro dei titoli di proprietà
industriale
1. I diritti patrimoniali di proprietà
industriale possono formare oggetto di esecuzione forzata.
2. All'esecuzione si applicano le norme stabilite dal codice
di procedura civile per l'esecuzione sui beni mobili.
3. Il pignoramento del titolo di proprietà industriale si
esegue con atto notificato al debitore, a mezzo di ufficiale giudiziario. L'atto
deve contenere:
a) la dichiarazione di
pignoramento del titolo di proprietà industriale, previa menzione degli elementi
atti ad identificarlo;
b) la data del titolo
e della sua spedizione in forma esecutiva;
c)
la somma per cui si procede all'esecuzione;
d) il cognome, nome e domicilio, o residenza, del creditore e del
debitore;
e) il cognome e nome dell'ufficiale
giudiziario.
3. Il
debitore, dalla data della notificazione, assume gli obblighi del sequestratario
giudiziale del titolo di proprietà industriale, anche per quanto riguarda gli
eventuali frutti. I frutti, maturati dopo la data della notificazione, derivanti
dalla concessione d'uso del diritto di proprietà industriale, si cumulano con il
ricavato della vendita, ai fini della successiva attribuzione.
4. Si osservano, nei riguardi della
notificazione dell'atto di pignoramento, le norme contenute nel codice di
procedura civile per la notificazione delle citazioni. Se colui al quale l'atto
di pignoramento deve essere notificato non abbia domicilio o residenza nello
Stato, né abbia in questo eletto domicilio, la notificazione è eseguita presso
l'Ufficio italiano brevetti e marchi. In quest'ultimo caso, copia dell'atto è
affissa nell'Albo dell'Ufficio ed inserita nel Bollettino Ufficiale.
6. L'atto di pignoramento del diritto di
proprietà industriale deve essere trascritto, a pena di inefficacia, entro otto
giorni dalla notifica. Avvenuta la trascrizione dell'atto di pignoramento del
diritto di proprietà industriale, e finché il pignoramento stesso spiega
effetto, i pignoramenti successivamente trascritti valgono come opposizione sul
prezzo di vendita, quando siano notificati al creditore procedente.
7. La vendita e l'aggiudicazione dei
diritti di proprietà industriale pignorati sono fatte con le corrispondenti
norme stabilite dal codice di procedura civile in quanto applicabili, salve le
disposizioni particolari del presente codice.
8. La vendita del diritto di proprietà industriale non può farsi se non
siano trascorsi almeno trenta giorni dal pignoramento. Un termine di venti
giorni deve decorrere, per la vendita, dal decreto di fissazione del giorno
della vendita stessa. Il giudice, per la vendita e l'aggiudicazione dei diritti
di proprietà industriale, dispone le forme speciali che ritiene opportune nei
singoli casi, provvedendo altresì per l'annunzio della vendita al pubblico,
anche in deroga alle norme del codice di procedura civile. All'uopo il giudice
può stabilire che l'annunzio sia affisso nei locali della Camera di commercio ed
in quelli dell'Ufficio italiano brevetti e marchi e pubblicato nel Bollettino
dei diritti di proprietà industriale.
9.
Il verbale di aggiudicazione deve contenere gli estremi del diritto di proprietà
industriale giuste le risultanze dei relativi titoli.
10. Il creditore istante, nell'esecuzione forzata sui diritti
di proprietà industriale, deve notificare almeno dieci giorni prima della
vendita, ai creditori titolari dei diritti di garanzia, trascritti, l'atto di
pignoramento e il decreto di fissazione del giorno della vendita. Questi ultimi
creditori devono depositare, nella cancelleria dell'autorità giudiziaria
competente, le loro domande di collocazione con i documenti giustificativi entro
quindici giorni dalla vendita. Chiunque vi abbia interesse può esaminare dette
domande e i documenti.
11. Trascorso il
termine di quindici giorni, previsto nel comma 10, il giudice, su istanza di una
delle parti, fissa l'udienza nella quale proporrà lo stato di graduazione e di
ripartizione del prezzo ricavato dalla vendita e dagli eventuali frutti. Il
giudice, nell'udienza, accertata l'osservanza delle disposizioni del comma 8,
ove le parti non si siano accordate sulla distribuzione del ricavato dei frutti,
procede alla graduazione fra i creditori ed alla distribuzione di tale ricavato
dei frutti stessi, secondo le relative norme stabilite nel codice di procedura
civile per l'esecuzione mobiliare. I crediti con mora, eventuali o condizionati,
diventano esigibili secondo le norme del codice civile.
(Comma così modificato dall'art. 63 decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 131)
12. L'aggiudicatario del diritto di proprietà industriale ha
diritto di ottenere che siano cancellate le trascrizioni dei diritti di garanzia
sul titolo corrispondente, depositando, presso l'Ufficio italiano brevetti e
marchi, copia del verbale di aggiudicazione e attestato del cancelliere
dell'avvenuto versamento del prezzo di aggiudicazione, osservate le norme per la
cancellazione delle trascrizioni.
13. I diritti di proprietà industriale, ancorché in corso di concessione
o di registrazione, possono essere oggetto di sequestro. Alla procedura del
sequestro si applicano le disposizioni in materia di esecuzione forzata
stabilite dal presente articolo ed altresì quelle sul sequestro, stabilite dal
codice di procedura civile.
14. Le controversie in
materia di esecuzione forzata e di sequestro dei diritti di proprietà
industriale si propongono davanti all'autorità giudiziaria dello Stato
competente a norma dell'articolo 120.
1. Debbono essere resi pubblici mediante
trascrizione presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi:
a) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che
trasferiscono in tutto o in parte, i diritti su titoli di proprietà industriale;
b) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o
gratuito, che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti personali o
reali di godimento privilegi speciali o diritti di garanzia, costituiti ai sensi
dell' articolo 140 concernenti i titoli anzidetti;
c) gli atti di divisione, di società, di transazione, di rinuncia,
relativi ai diritti enunciati nelle lettere a) e b);
d) il verbale di pignoramento;
e) il
verbale di aggiudicazione in seguito a vendita forzata;
f) il verbale di sospensione della vendita di parte dei
diritti di proprietà industriale pignorati per essere restituiti al debitore a
norma del codice di procedura civile;
g) i
decreti di espropriazione per causa di pubblica utilità;
h) le sentenze che dichiarano l'esistenza degli atti indicati
nelle lettere a), b) e c), quando tali atti non siano stati precedentemente
trascritti. Le sentenze che pronunciano la nullità, l'annullamento, la
risoluzione, la rescissione, la revocazione di un atto trascritto devono essere
annotate in margine alla trascrizione dell'atto al quale si riferiscono. Possono
inoltre essere trascritte le domande giudiziali dirette ad ottenere le sentenze
di cui al presente articolo. In tal caso gli effetti della trascrizione della
sentenza risalgono alla data della trascrizione della domanda giudiziale;
i) i testamenti e gli atti che provano
l'avvenuta successione legittima e le sentenze relative;
l) le sentenze di rivendicazione di diritti di proprietà
industriale e le relative domande giudiziali;
m) le sentenze che dispongono la conversione di titoli di proprietà
industriale nulli e le relative domande giudiziali;
n)
le domande giudiziali dirette ad ottenere le sentenze di cui al presente
articolo. In tal caso gli effetti della trascrizione della sentenza risalgono
alla data della trascrizione della domanda giudiziale.
2. La
trascrizione è soggetta al pagamento del diritto prescritto.
3. Per ottenere la trascrizione, il
richiedente deve presentare apposita nota di trascrizione, sotto forma di
domanda, allegando copia autentica dell'atto pubblico, ovvero l'originale o la
copia autentica della scrittura privata autenticata ovvero qualsiasi altra
documentazione prevista dall'articolo 196.
(Comma così modificato dall'art. 64 decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 131)
4. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, esaminata la regolarità formale
degli atti, procede, senza ritardo, alla trascrizione con la data di
presentazione della domanda.
5.
L'ordine delle trascrizioni è determinato dall'ordine di presentazione delle
domande.
6. Le omissioni o le inesattezze che non
inducano incertezza assoluta sull'atto che si intende trascrivere o sul titolo
di proprietà industriale a cui l'atto si riferisce, non comportano l' invalidità
della trascrizione.
1. Gli atti e le sentenze, tranne i
testamenti e gli altri atti e sentenze indicati alle lettere d), i) ed l)
dell'articolo 138 finché non siano trascritti, non hanno effetto di fronte ai
terzi che a qualunque titolo hanno acquistato e legalmente conservato diritti
sul titolo di proprietà industriale.
2.
Nel conflitto di più acquirenti dello stesso diritto di proprietà industriale
dal medesimo titolare, è preferito chi ha trascritto per primo il suo titolo di
acquisto.
3. La trascrizione del verbale
di pignoramento, finché dura la sua efficacia , sospende gli effetti delle
trascrizioni ulteriori degli atti e delle sentenze anzidetti. Gli effetti di
tali trascrizioni vengono meno dopo la trascrizione del verbale di
aggiudicazione, purché avvenga entro tre mesi dalla data della aggiudicazione
stessa.
4. I testamenti e gli atti
che provano l'avvenuta legittima successione, e le sentenze relative, sono
trascritti solo per stabilire la continuità dei trasferimenti.
5. Sono opponibili ai terzi gli atti che
trasferiscono, in tutto o in parte, ovvero modificano i diritti inerenti ad una
domanda o ad un brevetto europeo, a condizione che siano stati iscritti nel
registro dei brevetti europei o trascritti nel
registro italiano dei brevetti europei.
(Comma così modificato dall'art. 65 decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 131)
1. I diritti di garanzia sui titoli di
proprietà industriale devono essere costituiti per crediti di denaro.
2. Nel concorso di più diritti di
garanzia, il grado è determinato dall'ordine delle trascrizioni.
3. La cancellazione delle
trascrizioni dei diritti di garanzia è eseguita in seguito alla produzione
dell'atto di consenso del creditore con sottoscrizione autenticata, ovvero
quando la cancellazione sia ordinata con sentenza passata in giudicato, ovvero
in seguito al soddisfacimento dei diritti assistiti da garanzia a seguito di
esecuzione forzata.
4. Per la cancellazione è dovuto
lo stesso diritto prescritto per la trascrizione.
1. Con esclusione dei diritti sui
marchi, i diritti di proprietà industriale, ancorché in corso di registrazione o
di brevettazione, possono essere espropriati dallo Stato nell'interesse della
difesa militare del Paese o per altre ragioni di pubblica utilità.
2. L'espropriazione può essere
limitata al diritto di uso per i bisogni dello Stato, fatte salve le previsioni
in materia di licenze obbligatorie in quanto compatibili.
3. Con l'espropriazione anzidetta, quando sia effettuata nell'interesse
della difesa militare del Paese e riguardi titoli di proprietà industriale di
titolari italiani, è trasferito all'amministrazione espropriante anche il
diritto di chiedere titoli di proprietà industriale all'estero.
1. L'espropriazione viene disposta per
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente, di
concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e finanze,
sentito il Consiglio dei ministri, se il provvedimento interessa la difesa
militare del Paese o, negli altri casi, la Commissione dei ricorsi.
2. Il decreto di espropriazione
nell'interesse della difesa militare del Paese, quando viene emanato prima della
stampa dell'attestato di brevettazione o di registrazione, può contenere
l'obbligo e stabilire la durata del segreto sull'oggetto del titolo di proprietà
industriale.
3. La violazione del segreto
è punita ai sensi dell'articolo 262 del codice penale.
4. Nel decreto di espropriazione è fissata l'indennità
spettante al titolare del diritto di proprietà industriale, determinata sulla
base del valore di mercato di esso, sentita la Commissione dei ricorsi.
(Comma così modificato dall'art. 66 decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 131)
5. Contro i decreti di espropriazione per causa di
pubblica utilità è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo regionale
competente per territorio il quale provvede con giurisdizione esclusiva e con
applicazione del rito speciale di cui all'articolo 23 bis, legge 6 dicembre
1971, n. 1034.
1. Ove il titolare del diritto
espropriato non accetti l'indennità fissata ai sensi dell'articolo 142, ed in
mancanza di accordo fra il titolare e l'amministrazione procedente, l'indennità
è determinata da un collegio di arbitratori.
2. All'inventore o all'autore, il quale provi di avere
perduto il diritto di priorità all'estero per il ritardo della decisione
negativa del Ministero in merito all'espropriazione, è concesso un equo
indennizzo, osservate le norme relative all'indennità di espropriazione.
3. I decreti di espropriazione devono essere
annotati nel Registro dei titoli di proprietà industriale a cura dell'Ufficio
italiano brevetti e marchi.
1. Agli effetti delle norme contenute
nella presente sezione sono atti di pirateria le contraffazioni evidenti dei
marchi, disegni e modelli registrati e le violazioni di altrui diritti di proprietà industriale, realizzate dolosamente in modo
sistematico.
(Articolo così modificato
dall'art. 67 decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131)
1. Quando la parte lesa faccia valere
l'esistenza di circostanze atte a pregiudicare il soddisfacimento del
risarcimento del danno, l'autorità giudiziaria può disporre, ai sensi
dell'articolo 671 del codice di procedura civile, il sequestro conservativo dei
beni mobili ed immobili del preteso autore della violazione, compreso il blocco
dei suoi conti bancari e di altri beni fino alla concorrenza del presumibile
ammontare del danno. A tale fine l'autorità giudiziaria può disporre la
comunicazione della documentazione bancaria, finanziaria o commerciale oppure
autorizzare l'accesso alle pertinenti informazioni.
(Articolo aggiunto dall'art. 20
decreto legislativo 16 maggio 2006, n. 140)
1.
Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Consiglio
nazionale anticontraffazione, con funzioni di indirizzo, impulso e
coordinamento delle azioni strategiche intraprese da ogni amministrazione, al
fine di migliorare l'insieme dell'azione di contrasto della contraffazione a
livello nazionale.
2. Il
Consiglio nazionale anticontraffazione è presieduto dal Ministro dello
sviluppo economico o da un rappresentante da lui designato. Al fine di
garantire la rappresentanza degli interessi pubblici e privati e assicurare le
necessarie sinergie tra amministrazione pubblica e imprese, il Consiglio è
composto da un rappresentante del Ministro dello sviluppo economico, da un
rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un
rappresentante del Ministero degli affari esteri, da un rappresentante del
Ministero della difesa, da un rappresentante del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, da un rappresentante del Ministero
dell'interno, da un rappresentante del Ministero della giustizia, da un
rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali, da un
rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un
rappresentante del Ministero della salute, da un rappresentante del
Dipartimento della funzione pubblica e da un rappresentante designato dalla
ANCI. Il Consiglio può invitare a partecipare ai propri lavori, in ragione dei
temi trattati, rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche nonché delle
categorie di imprese, lavoratori e consumatori.
3. Le
modalità di funzionamento del Consiglio nazionale anticontraffazione sono
definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, della difesa,
delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'interno, della
giustizia, per i beni e le attività culturali, del lavoro e delle politiche
sociali e della salute. Le attività di segreteria sono svolte dalla Direzione
generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e
marchi.
4. La
partecipazione al Consiglio nazionale anticontraffazione non dà luogo alla
corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.
All'attuazione dei commi 1, 2 e 3 si provvede nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
(Articolo così sostituito da
ultimo dall'art. 68 decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131)
Interventi contro la
pirateria
1. Qualora ne abbia notizia, il
Ministero dello sviluppo economico segnala alla procura della repubblica,
competente per territorio, per le iniziative di sua competenza, i casi di
pirateria.
2. Fatta salva la repressione
dei reati e l'applicazione della normativa nazionale e comunitaria vigente in
materia, di competenza dell'Autorità doganale, il Ministero dello sviluppo
economico, per il tramite del Prefetto della provincia interessata, e i
sindaci, limitatamente al territorio comunale, possono disporre anche d'ufficio,
il sequestro amministrativo della merce contraffatta e, decorsi tre mesi, previa
autorizzazione dell'autorità giudiziaria di cui al comma 3, procedere alla sua
distruzione, a spese del contravventore. E' fatta salva la facoltà di conservare
i campioni da utilizzare a fini giudiziari.
3. Competente ad autorizzare la distruzione è il
presidente della sezione specializzata di cui all'articolo 120, nel cui
territorio è compiuto l'atto di pirateria, su richiesta dell'amministrazione
statale o comunale che ha disposto il sequestro.
4.
L'opposizione avverso il provvedimento di distruzione di cui al comma 2 è
proposta davanti alla sezione specializzata del Tribunale competente per
territorio nelle forme di cui agli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, e successive modificazioni. Il termine per ricorrere decorre dalla data
di notificazione del provvedimento o da quella della sua pubblicazione, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
(Comma così modificato dall'art. 69
decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131)
CAPO IV
ACQUISTO E MANTENIMENTO DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE E
RELATIVE PROCEDURE
Sezione I
Domande in
generale
1. Tutte le domande, le istanze, gli
atti, i documenti e i ricorsi notificati menzionati nel presente codice sono
depositati, presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, presso le Camere di
commercio, industria e artigianato e presso gli uffici o enti pubblici
determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Con decreto
dello stesso Ministro, con rispetto delle previsioni contenute nel decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono determinate le modalità di deposito, quivi comprese
quelle da attuare mediante ricorso ad altri mezzi di comunicazione. Gli uffici o
enti anzidetti, all'atto del ricevimento rilasciano l'attestazione dell'avvenuto
deposito ed entro i successivi dieci giorni trasmettono all'Ufficio italiano
brevetti e marchi, nelle forme indicate nel decreto, gli atti depositati e la
relativa attestazione. (Comma così
sostituito dall'art. 70 decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131)
2. Gli
uffici o enti abilitati a ricevere i depositi sono tenuti ad adottare le misure
necessarie per assicurare l'osservanza del segreto d'ufficio.
3. Non possono, né direttamente, né per interposta
persona, chiedere brevetti per invenzioni industriali, o divenire cessionari,
gli impiegati addetti all'Ufficio italiano brevetti e marchi, se non dopo due
anni da quando abbiano cessato di appartenere al loro ufficio.
3-bis. Il richiedente o il suo
mandatario, se vi sia, deve in ciascuna domanda indicare o eleggere il suo
domicilio nello Stato per tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a
norma del presente codice. (Comma
aggiunto dall'art. 70 decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131)
Articolo 148
Ricevibilità ed
integrazione delle domande e data di deposito
1. Le domande di brevetto, registrazione
e rinnovazione di cui all'articolo 147, comma 1, non sono ricevibili se il
richiedente non è identificabile o non è raggiungibile e, nel caso dei marchi di
primo deposito,
anche quando la domanda non contiene la riproduzione del marchio o l'elenco dei
prodotti ovvero dei servizi.
L'irricevibilità, salvo quanto stabilito nel
comma 3, è dichiarata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi.
(Comma così modificato dall'art. 71 decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 131)
2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi
invita il richiedente a fare le necessarie integrazioni, soggette ad un diritto
di mora in caso di pagamento tardivo, entro il termine di due mesi dalla data
della comunicazione se constata che:
a) alla
domanda di invenzioni industriali e modelli di utilità non è allegato un
documento che possa essere assimilato ad una descrizione ovvero manchi parte
della descrizione o un disegno in essa richiamato ovvero la domanda contiene, in
sostituzione della descrizione, il riferimento ad una domanda anteriore di cui
non sono forniti il numero, la data di deposito, lo stato in cui è avvenuto il
deposito ed i dati identificativi del richiedente;
b) alla domanda di varietà vegetale non è allegato almeno un esemplare
della descrizione con almeno un esemplare delle fotografie in essa richiamate;
c) alla domanda di modelli e disegni non è
allegata la riproduzione grafica o fotografica;
d) alla domanda di topografie non è allegato un
documento che ne consenta l'identificazione;
e) non sono
consegnati i documenti comprovanti il pagamento dei diritti prescritti entro
il termine di cui all'articolo 226;
e-bis) non è indicato un domicilio in Italia o un mandatario abilitato.
(Lettera aggiunta dall'art. 71 decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 131)
3. Se il
richiedente ottempera all'invito dell'ufficio entro il termine di cui al comma 2
o provvede spontaneamente alla relativa integrazione, l'Ufficio riconosce quale
data del deposito, da valere a tutti gli effetti, la data di ricevimento della
integrazione richiesta e ne dà comunicazione al richiedente. Se il richiedente
non ottempera all'invito dell'ufficio entro il termine di cui al comma 2, salvo
il caso in cui, entro tale termine, abbia fatto espressa rinuncia alla parte
della descrizione o disegno mancanti di cui al comma 2, lettera a), l'Ufficio
dichiara l'irricevibilità della domanda ai sensi del comma 1.
4. Se tuttavia l'integrazione
concerne solo la prova dell'avvenuto pagamento dei diritti nel termine
prescritto ovvero l'indicazione del domicilio o del mandatario in Italia e
tale prova o indicazione è consegnata entro il termine di cui all'articolo 2, l'Ufficio riconosce quale
data del deposito quella del ricevimento
della domanda. (Comma così
modificato dall'art. 71 decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131)
5. Tutte le domande, le istanze ed i ricorsi di cui all'articolo 147, con
gli atti allegati, devono essere redatti in lingua italiana. Degli atti in
lingua diversa dall'italiana, deve essere fornita la traduzione in lingua
italiana. La traduzione può essere dichiarata conforme al testo originale dal
richiedente o da un mandatario abilitato. Se la descrizione è presentata in lingua diversa da quella italiana,
la traduzione in lingua italiana deve essere depositata entro il termine fissato
dall'Ufficio. (Comma così
modificato dall'art. 71 decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131)
5-bis. L'Ufficio, su istanza,
rilascia copia o copia autentica dei documenti o dei riferimenti prodotti
all'atto del deposito. La Traduzione italiana, ove presentata successivamente,
viene allegata su richiesta. (Comma
aggiunta dall'art. 71 decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131)
1. Le domande di brevetto europeo
possono essere depositate presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi secondo le
modalità previste dal regolamento di attuazione.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 198, commi
1 e 2. Ai fini dell'applicazione di tali disposizioni, la domanda deve essere
corredata da un riassunto in lingua italiana che definisca in modo esauriente le
caratteristiche dell'invenzione, nonché da una copia degli eventuali disegni.
(Comma così modificato dall'art. 72 decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 131)
3.
L'Ufficio italiano brevetti e marchi informa immediatamente l'Ufficio europeo
dei brevetti dell'avvenuto deposito della domanda.
1. Le domande di brevetto europeo il cui
oggetto, ad avviso del servizio militare brevetti del Ministero della difesa, è
manifestamente non suscettibile di essere vincolato al segreto per motivi di
difesa militare, sono trasmesse, a cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi,
all'Ufficio europeo dei brevetti nel più breve termine possibile e, comunque,
entro sei settimane dalla data del loro deposito.
2. Nel caso in cui le domande di brevetto europeo si
considerano ritirate a norma dell'articolo 77, paragrafo 5, della Convenzione
sul brevetto europeo, il richiedente, entro tre mesi dalla ricezione della
comunicazione, ha facoltà di chiedere la trasformazione della domanda in domanda
di brevetto italiano per invenzione industriale.
3.
Salvo che le disposizioni della tutela del segreto sulle invenzioni interessanti
la difesa militare del Paese non lo consentano, l'Ufficio italiano brevetti e
marchi, qualora non siano ancora trascorsi venti mesi dalla data di deposito o
di priorità, trasmette copia della richiesta di trasformazione di cui al comma 2
ai servizi centrali degli altri Stati indicati nella richiesta medesima
allegando una copia della domanda di brevetto europeo prodotta dall'istante.
1. Le persone fisiche e giuridiche
italiane e quelle che abbiano il domicilio o la sede in Italia possono
depositare le domande internazionali per la protezione delle invenzioni presso
l'Ufficio italiano brevetti e marchi, il quale agisce in qualità di ufficio
ricevente ai sensi dell'articolo 10 del Trattato di cooperazione in materia di
brevetti del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260.
2. La domanda può essere presentata
presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi secondo quanto previsto dal
regolamento di attuazione; la data di deposito della domanda viene determinata a
norma dell'articolo 11 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti.
3. La domanda internazionale può essere depositata
anche presso l'Ufficio europeo dei brevetti, nella sua qualità di ufficio
ricevente, ai sensi dell'articolo 151 della Convenzione sul brevetto europeo del
5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260, e presso
l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra quale ufficio
ricevente, osservate le disposizioni dell'articolo 198, commi 1 e
2.
Requisiti della domanda
internazionale
1. La domanda internazionale deve essere
conforme alle disposizioni del Trattato di cooperazione in materia di brevetti
del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260, e del suo
regolamento di esecuzione.
2. Ai
soli fini dell'applicazione dell'articolo 198, commi 1 e 2, la domanda deve
essere corredata da un riassunto in lingua italiana che definisca in modo
esauriente le caratteristiche dell'invenzione, nonché da una copia degli
eventuali disegni. (Comma così
modificato dall'art. 73 decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131)
3. La
domanda internazionale e ciascuno dei documenti allegati, ad eccezione di quelli
comprovanti il pagamento delle tasse, devono essere depositati in un originale e
due copie. Le copie mancanti sono approntate dall'Ufficio italiano brevetti e
marchi a spese del richiedente.
1. L'Ufficio italiano brevetti e
marchi, salvo consenso del richiedente, rende accessibile al pubblico la domanda
solo dopo che abbia avuto luogo la pubblicazione internazionale o sia pervenuta
all'ufficio designato la comunicazione di cui all'articolo 20 del Trattato di
cooperazione in materia di brevetti del 119 giugno 1970, ratificato con legge 26
maggio 1978, n. 260, o la copia di cui all'articolo 22 del medesimo Trattato o,
comunque, decorsi venti mesi dalla data di priorità.
2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi può dare comunicazione di essere
stato designato, rivelando unicamente il nome del richiedente, il titolo
dell'invenzione, la data del deposito e il numero della domanda
internazionale.
Trasmissione della domanda
internazionale
1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi
trasmette all'Ufficio internazionale e all'amministrazione che viene incaricata
della ricerca la domanda internazionale entro i termini previsti dalle regole 22
e 23 del regolamento di esecuzione del trattato di cooperazione in materia di
brevetti.
2. Se quindici giorni
prima della scadenza del termine per la trasmissione dell'esemplare originale
della domanda internazionale, fissato dalla regola 22 del regolamento di
esecuzione del trattato di cooperazione in materia di brevetti, è pervenuta dal
Ministero della difesa l'imposizione del vincolo del segreto, l'Ufficio ne dà
comunicazione al richiedente diffidandolo ad osservare l'obbligo del segreto.
3. Entro novanta giorni dalla comunicazione di cui
al comma 2, può essere chiesta la trasformazione della domanda internazionale in
una domanda nazionale che assume la stessa data di quella internazionale; se la
trasformazione non viene richiesta, la domanda si intende ritirata.
Deposito di domande
internazionali di disegni e modelli
1. Le persone fisiche e
giuridiche italiane o quelle che abbiano il domicilio o una effettiva
organizzazione in Italia possono depositare le domande internazionali per la
protezione dei disegni o modelli direttamente presso l'Ufficio internazionale
oppure presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, ai sensi dell'articolo 4,
comma 1, dell'accordo dell'Aja relativo al deposito internazionale dei disegni o
modelli industriali del 6 novembre 1925, e successive revisioni, ratificato con
legge 24 ottobre 1980, n. 744, e di seguito chiamato Accordo.
2. La domanda presso l'Ufficio italiano
brevetti e marchi può anche essere inviata in plico raccomandato con avviso di
ricevimento.
3. La data di deposito
della domanda è quella dell'articolo 6, comma 2, dell'Accordo.
4. La domanda internazionale deve essere conforme
alle disposizioni dell'Accordo e del relativo regolamento di esecuzione oltre
che alle istruzioni amministrative emanate dall'Ufficio internazionale, ed
essere redatta in lingua francese o inglese su formulari predisposti
dall'Ufficio internazionale.
Domanda di registrazione di
marchio
1. La domanda di registrazione di
marchio deve contenere:
a) l'identificazione
del richiedente ed anche del mandatario, se vi sia;
b) la eventuale rivendicazione della priorità ovvero della data da cui
decorrono gli effetti della domanda in seguito ad accoglimento di conversione di
precedente domanda comunitaria o di registrazione internazionale ai sensi del
protocollo relativo all'accordo di Madrid per la registrazione internazionale
dei marchi del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169;
c) la riproduzione del marchio;
d) l'elenco dei prodotti o dei servizi che il marchio è
destinato a contraddistinguere, raggruppati secondo le classi della
classificazione di cui all'accordo di Nizza sulla classificazione internazionale
dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, testo di
Ginevra del 13 maggio 1977, ratificato con legge 27 aprile 1982, n. 243.
2. Quando vi sia mandatario, alla
domanda deve essere unito l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201.
1. Alla domanda di registrazione per
marchio collettivo deve unirsi oltre ai documenti di cui all'articolo 156, commi
1 e 2, anche copia dei regolamenti di cui all'articolo 11.
Articolo 158
Divisione della domanda di
registrazione di marchio
1. Ogni domanda deve aver per oggetto un
solo marchio.
2. Se la domanda riguarda più marchi, l'Ufficio italiano
brevetti e marchi inviterà l'interessato, assegnandogli un termine, a limitare
la domanda ad un solo marchio, con facoltà di presentare, per i rimanenti
marchi, altrettante domande, che avranno effetto dalla data della domanda
primitiva.
3. Ogni domanda di
registrazione, avente per oggetto più prodotti o servizi, può essere divisa dal
richiedente in più domande parziali, nelle quali sono ripartiti i prodotti o i
servizi della domanda iniziale, nei seguenti casi:
a) prima della decisione dell'ufficio relativo alla registrazione
del marchio;
b) durante ogni procedura
di opposizione alla decisione dell'ufficio di registrazione del marchio;
c) durante ogni procedura di ricorso contro la decisione
relativa alla registrazione del marchio.
(Lettera così modificata dall'art. 77 decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 131)
4. Le domande parziali conservano la data di deposito della domanda iniziale
e, se del caso, il beneficio del diritto di priorità.
5. Il ricorso alla Commissione dei ricorsi sospende il termine assegnato
dall'ufficio.
1. La
domanda di rinnovazione di marchio di impresa deve essere fatta dal titolare o
dal suo avente causa.
2.
(Comma abrogato dall'art. 78 decreto legislativo
13 agosto 2010, n. 131)
3. Quando vi sia mandatario, alla domanda
deve essere unito l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201.
4. Per i marchi registrati sulla base di
una domanda di trasformazione di una domanda di marchio comunitario o di un
marchio comunitario, presentata ai sensi del regolamento CE n. 40/94 del
Consiglio del 20 dicembre 1993 sul marchio comunitario e successive modifiche,
ovvero sulla base di una domanda di trasformazione di una registrazione
internazionale, presentata ai sensi dell'articolo 9-quinquies del protocollo
relativo all'accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi del
27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169, gli effetti della
prima registrazione, ai fini della rinnovazione, decorrono rispettivamente dalla
data di deposito della domanda di marchio comunitario o dalla data di
registrazione internazionale.
5.
(Comma così modificato dall'art. 78 decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 131)
6. Se la domanda di rinnovazione o le tasse pagate si riferiscono
soltanto ad una parte dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio è stato
registrato, la registrazione viene rinnovata soltanto per i prodotti o i servizi
di cui trattasi.
Articoli 160-166
Omissis
1. La domanda deve contenere:
a)
l'identificazione del richiedente ed anche
del mandatario, se vi sia;
b) l'indicazione del disegno
o modello, in forma di titolo ed eventualmente l'indicazione delle
caratteristiche dei prodotti che si intendono rivendicare.
2. Alla domanda devono essere uniti:
a) la riproduzione grafica del disegno o
modello, o la riproduzione grafica dei prodotti industriali la cui fabbricazione
deve formare oggetto del diritto esclusivo, o un campione dei prodotti stessi
quando trattasi di prodotti industriali aventi fondamentalmente due sole
dimensioni;
b) la descrizione del disegno o
modello, se necessaria per l'intelligenza del disegno o modello medesimo;
c) quando vi sia mandatario, l'atto di
nomina ai sensi dell'articolo 201;
d) in caso di
rivendicazione di priorità i documenti relativi.
1. Ogni domanda deve avere per oggetto
una sola topografia di un prodotto a semiconduttori e, qualora indichi una data
di primo sfruttamento commerciale, corrispondere alla topografia esistente in
detta data.
2. Alla domanda di registrazione debbono
essere allegati:
a) una documentazione che
consenta l'identificazione della topografia, in conformità alle prescrizioni del
regolamento;
b) una dichiarazione attestante
la data del primo atto di sfruttamento commerciale della topografia qualora
questa data sia anteriore a quella della domanda di registrazione. Se il
richiedente è persona diversa da chi ha effettuato il primo atto di sfruttamento
commerciale deve dichiarare il rapporto giuridico intercorso con quest'ultimo;
c) quando vi sia un mandatario l'atto
di nomina ai sensi dell'articolo 201;
d) l'eventuale
designazione dell'autore o degli autori della topografia.
2. E' consentita l'utilizzazione di
termini tecnici stranieri divenuti di uso corrente nel settore specifico.
1. Quando si rivendichi la priorità di
un deposito ai sensi dell'articolo 4 si deve unire copia della domanda
prioritaria da cui si rilevino il nome del richiedente, l'entità e l'estensione
del diritto di proprietà industriale e la data in cui il deposito è avvenuto.
2. Se il deposito è stato eseguito da
altri, il richiedente deve anche dare la prova di essere successore o avente
causa del primo depositante. Il documento di cessione del diritto di priorità
può consistere in una dichiarazione di cessione o avvenuta cessione ai sensi
dell'articolo 196, comma 1, lettera a).
(Comma così modificato dall'art. 85 decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
131)
3. Quando
all'estero siano state depositate separate domande, in date diverse, per le
varie parti di uno stesso marchio, e di tali parti si voglia rivendicare il
diritto di priorità, per ognuna di esse, ancorché costituiscano un tutto unico,
deve depositarsi separata domanda. Ove con una sola domanda siano rivendicate
più registrazioni o più depositi delle dette diverse parti di uno stesso
marchio, alle nuove domande separate si applica l'articolo 158, commi 1, e 2.
4. Quando siano state depositate separate
domande, in date diverse, per le varie parti di una stessa invenzione, il
diritto di priorità può essere rivendicato con una unica domanda se vi sia unità
di invenzione. Nel caso che con una sola domanda siano rivendicati più depositi
e non si riscontri l'unità inventiva, alle nuove domande separate è applicabile
l'articolo 161.
5. Quando sia intervenuto
il decreto ministeriale per la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su
prodotti o su materiali inerenti alla prestazione del servizio che hanno
figurato in una esposizione e si rivendichino i diritti di priorità per tale
protezione temporanea, il richiedente deve allegare alla domanda di
registrazione un certificato del comitato esecutivo o direttivo o della
presidenza dell'esposizione, avente il contenuto prescritto nel relativo
regolamento.
5-bis. La rivendicazione di priorità
che non sia stata presentata al momento del deposito della domanda di brevetto
o modello di utilità può essere presentata anche successivamente entro il
termine di 16 mesi dalla data della prima priorità rivendicata. Entro lo
stesso termine il richiedente può correggere i dati di una precedente
dichiarazione di priorità, fermo restando che, ove tale correzione modifichi
la data della prima priorità rivendicata, e questa data sia anteriore a quella
originariamente indicata, il termine decorre dalla data effettiva di tale
priorità, anziché da quella originariamente indicata. La rivendicazione di
priorità che non sia stata presentata al momento della presentazione della
domanda di disegno e modello o di marchio, può essere presentata entro il
successivo termine di un mese per i disegni e modelli e di due mesi per i
marchi dalla data di presentazione di detta domanda.
(Comma aggiunto dall'art. 85 decreto legislativo
13 agosto 2010, n. 131)
5-ter. L'istanza di correzione di
cui al comma 5-bis relativa ad una precedente dichiarazione di priorità deve
essere comunque depositata nel termine di quattro mesi dalla data di deposito
della domanda di brevetto per invenzione industriale o per modello di utilità.
(Comma aggiunto dall'art. 85 decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 131)
6. La brevettazione o la
registrazione vengono effettuate senza menzione della priorità qualora entro sei
mesi dal deposito della domanda non vengano prodotti, nelle forme dovute, i
documenti di cui al comma 1. Per le invenzioni e i modelli di utilità il termine
per deposito di tali documenti è di sedici mesi dalla data della domanda
anteriore, di cui si rivendica la priorità, se tale termine è più favorevole al
richiedente.
7. Qualora la priorità
di un deposito compiuta agli effetti delle convenzioni internazionali vigenti
venga comunque rifiutata, nel titolo di proprietà industriale deve farsi analoga
annotazione del rifiuto.
8. La rivendicazione di
priorità nella domanda di privativa per nuova varietà vegetale è rifiutata se è
effettuata dopo il termine di dodici mesi dal deposito della prima domanda e se
il richiedente non ne ha diritto. Qualora la priorità sia rifiutata non se ne fa
menzione nella privativa.
Esame delle
domande
1. L'esame delle domande, delle quali
sia stata riconosciuta la regolarità formale, è rivolto ad accertare:§
a)
per i marchi: se può trovare applicazione
l'articolo 11 quando si tratta di marchi collettivi; se la parola, figura o
segno possono essere registrati come marchio a norma degli articoli 7, 8, 9, 10, 13, comma 1, e 14, comma 1, lettere a) e b); se
concorrono le condizioni di cui all'articolo 3;
(Lettera così modificata dall'art. 86 decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 131)
b) per le invenzioni ed i modelli di utilità che l'oggetto della domanda sia
conforme a quello previsto dagli articoli 45, 50 e 82, inclusi i requisiti di
validità, ove sia disciplinata con decreto ministeriale la ricerca delle anteriorità
ed in ogni caso qualora l'assenza di essi risulti assolutamente evidente
sulla base delle stesse dichiarazioni ed allegazioni del richiedente oppure sia
certa alla stregua del notorio;
c) per i
disegni e modelli che l'oggetto della domanda sia conforme alle prescrizioni
dell'articolo 31 e dell'articolo 33-bis;
(Lettera così modificata dall'art. 86 decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
131)
d) per le varietà
vegetali, i requisiti di validità previsti nella sezione VIII del Capo II del
presente codice, nonché l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 114
della stessa sezione. L'esame di tali requisiti è compiuto dal Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali il quale formula parere vincolante avvalendosi
della commissione di cui ai commi 3-bis e seguenti. La Commissione opera
osservando le norme di procedura dettate con apposito regolamento di
funzionamento. Al fine di accertare la permanenza dei requisiti il Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali può chiedere al titolare o al suo avente
causa il materiale di riproduzione o di moltiplicazione necessario per
effettuare il controllo; (Lettera
così modificata dall'art. 86 decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131)
e) per le topografie dei
prodotti a semiconduttori, che l'oggetto della domanda sia conforme a quello
previsto dall'articolo 87, esclusi i requisiti di validità fino a quando non si
sia provveduto a disciplinare l'esame con decreto ministeriale.
2. Per i marchi relativi a prodotti agricoli ed a quelli agroalimentari di
prima trasformazione, che utilizzano denominazioni geografiche, l'Ufficio
trasmette l'esemplare del marchio ed ogni altra documentazione al Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali, che esprime il parere di competenza entro
dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
3. Qualora non si riscontrino le condizioni sopra indicate, l'Ufficio
italiano brevetti e marchi provvede ai sensi dell'articolo 173, comma 7.
3-bis. Il parere vincolante sui
requisiti di validità previsti nella sezione VIII del capo II del Codice,
nonché sull'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 114 è espresso
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per mezzo di una
Commissione consultiva costituita da:
a) direttore generale della competitività per lo sviluppo rurale del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, che la presiede;
b) responsabile dell'Ufficio
biotecnologie, sementi e registri di varietà del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali che, in caso di impedimento del presidente, ne
fa le veci;
c) responsabile dell'Ufficio
italiano brevetti e marchi, competente in materia di privative per nuove
varietà vegetali;
d) esaminatore tecnico dell'Ufficio
italiano brevetti e marchi;
e) funzionario dell'Ufficio
biotecnologie, sementi e registri di varietà del Ministro delle politiche
agricole, alimentari e forestali;
f) direttore di un Istituto di
ricerca e sperimentazione agraria, designato dal Ministro delle politiche
agricole, alimentari e forestali.
3-ter. Per i membri di cui al comma
3-bis, lettera da b) a f), è richiesta la designazione di un supplente.
(Comma aggiunto dall'art. 86 decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 131)
3-quater. Le funzioni di segretario
della commissione sono esercitate dal funzionario del Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali di cui al comma 1, lettera e).
(Comma aggiunto dall'art. 86 decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 131)
3-quinquies. La commissione, senza
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dura in carica 3
anni e i suoi componenti possono essere confermati; la partecipazione avviene
a titolo gratuito senza corresponsione di emolumenti e al suo funzionamento si
provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
(Comma aggiunto dall'art. 86 decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131)
3-sexies. Su richiesta motivata dal
presidente possono essere chiamati a fare parte della commissione, di volta in
volta e per l'esame di specifiche questioni, esperti qualificati della
materia. (Comma aggiunto dall'art. 86
decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131)
3-septies. La commissione, prima di
esprimere il proprio parere, può sentire, di propria iniziativa e su loro
richiesta, gli interessati o i loro rappresentanti.
(Comma aggiunto dall'art. 86 decreto legislativo
13 agosto 2010, n. 131)
3-octies. Il parere è corredato con
l'indicazione delle sperimentazioni, delle metodologie e delle ispezioni
eseguite nonché dei risultati acquisiti e degli eventuali rilievi ed
osservazioni del richiedente. (Comma
aggiunto dall'art. 86 decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131)
3-nonies. Con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, sono definite le disposizioni attuative del Codice
della proprietà industriale in materia di nuove varietà vegetali, comprensive
delle disposizioni relative alla nomina e al funzionamento della commissione
di cui al comma 3-bis. (Comma aggiunto
dall'art. 86 decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131)
Articolo 170bis-170ter
Omissis
1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi
effettua l'esame dei marchi internazionali designanti l'Italia conformemente
alle norme relative ai marchi nazionali ai sensi dell'articolo 170, comma 1,
lettera a).
2. L'Ufficio italiano
brevetti e marchi, se ritiene che il marchio non possa essere registrato in
tutto o in parte, ovvero se è stata presentata opposizione da parte di terzi ai
sensi dell'articolo 176, provvede, ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo di
Madrid per la registrazione internazionale dei marchi, testo di Stoccolma del 14
luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424 o del relativo
protocollo del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169,
all'emissione di un rifiuto provvisorio della registrazione internazionale e ne
dà comunicazione all'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale.
3. Il rifiuto provvisorio ai sensi del
comma 2 è emesso entro un anno per le registrazioni internazionali basate
sull'accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi e diciotto
mesi per quelle basate sul relativo protocollo. I termini decorrono dalle date
rispettivamente indicate nelle citate Convenzioni internazionali.
4. In caso di rifiuto provvisorio, la
protezione del marchio è la medesima di quella di una domanda di marchio
depositata presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi.
5. Entro il termine perentorio all'uopo fissato dall'Ufficio
italiano brevetti e marchi, il titolare di una registrazione internazionale, per
la quale sia stato comunicato all'Organizzazione mondiale della proprietà
intellettuale un rifiuto provvisorio, tramite un mandatario nominato ai sensi
dell'articolo 201, può presentare le proprie deduzioni, ovvero richiedere copia
dell'atto di opposizione sulla base del quale è stato emesso il rifiuto
provvisorio. In tale ultimo caso, se il titolare della registrazione
internazionale richiede la copia nel termine prescritto, l'Ufficio comunica alle
parti l'avviso di cui all'articolo 178, comma 1, e applica le altre norme sulla
procedura di opposizione di cui agli articoli 178 e seguenti.
6. Qualora entro il termine di cui al
comma 5 il titolare della registrazione internazionale non presenti le proprie
deduzioni, ovvero non richieda copia dell'atto di opposizione secondo le
modalità prescritte, l'Ufficio italiano brevetti e marchi emette il rifiuto
definitivo.
7. L'Ufficio italiano
brevetti e marchi comunica all'Organizzazione mondiale della proprietà
intellettuale le decisioni definitive relative ai marchi internazionali
designanti l'Italia.
8. Nel caso che il
marchio designante l'Italia in base al protocollo di Madrid sia successivamente
radiato in tutto o in parte su richiesta dell'ufficio di proprietà industriale
d'origine, il suo titolare può depositare una domanda di registrazione per lo
stesso segno presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi. Tale domanda ha
effetto dalla data di registrazione internazionale, con l'eventuale priorità
riconosciuta, o da quella dell'iscrizione dell'estensione territoriale
concernente l'Italia.
9. La domanda
è depositata nel termine perentorio di tre mesi a decorrere dalla data di
radiazione della registrazione internazionale e può riguardare solo i prodotti e
servizi in essa compresi relativamente all'Italia.
10. Alla domanda si applicano le disposizioni vigenti per le domande
nazionali.
1. Il richiedente può sempre ritirare la
domanda durante la procedura di esame e nel caso dei marchi, anche durante la
procedura di opposizione, prima che l'Ufficio italiano brevetti e marchi abbia
provveduto alla concessione del titolo.
2. Il richiedente, prima che l'Ufficio italiano brevetti e marchi abbia
provveduto alla concessione del titolo o deciso in merito ad una istanza o ad
una opposizione, o comunque prima che la Commissione dei ricorsi, nei casi in
cui sia stato interposto ricorso abbia provveduto, ha facoltà di correggere,
negli aspetti non sostanziali, la domanda originariamente depositata o ogni
altra istanza ad essa relativa, nonché, nel caso di domanda di brevetto per
invenzione o modello di utilità, di integrare anche con nuovi esempi o limitare
la descrizione, le rivendicazioni o i disegni originariamente depositati e, nel
caso di domanda di marchio, di limitare o precisare i prodotti e i servizi
originariamente elencati.
3. Il
richiedente, su invito dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, deve completare
o rettificare la documentazione ove sia necessario per l'intelligenza del
diritto di proprietà industriale o per meglio determinare l'ambito della tutela
richiesta.
4. Qualora siano necessari gli
accertamenti di cui all'articolo 170, comma 1, lettera d), il Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali invita il richiedente a presentare il materiale
di riproduzione o di moltiplicazione della varietà e, nel caso di varietà
ibride, può richiedere, ove necessario, anche la consegna del materiale dei
componenti genealogici. Gli istituti e gli enti designati per gli accertamenti
rilasciano ricevuta del materiale loro consegnato. Se il materiale è consegnato
in quantità insufficiente o qualitativamente non idoneo, gli istituti e gli enti
anzidetti redigono apposito processo verbale da trasmettere al Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali.
5.
Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con gli enti e
gli organismi responsabili delle prove può, anche su richiesta del titolare
della domanda o di terzi, disporre che siano effettuate visite presso i campi
per fare prendere visione delle prove agli interessati. Gli enti e gli organismi
responsabili delle prove, ove lo ritengano necessario, invitano il titolare
della domanda a visitare i campi prova. L'ente o l'organismo designato
trasmette, al termine delle prove, un rapporto sui risultati ottenuti al
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, il quale, in caso di dubbi sui
risultati medesimi, può disporre la ripetizione delle prove. Il Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali, sulla base del rapporto d'esame, redige la
descrizione ufficiale della varietà. L'Ufficio, ricevuta dal Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali la descrizione ufficiale, la trasmette al costitutore assegnandogli un termine per le osservazioni.
6. L'Ufficio italiano brevetti e marchi deve conservare la documentazione
relativa alla domanda iniziale, fare risultare la data di ricezione delle
modifiche o integrazioni, ed adottare ogni altra opportuna modalità cautelare.
1. I rilievi ai quali dia luogo l'esame
delle domande e delle istanze devono essere comunicati all'interessato con
l'assegnazione di un termine per la risposta non inferiore a due mesi dalla data
di ricezione della comunicazione.
2. Le
osservazioni dei terzi ed i rilievi ai quali dia luogo l'esame della domanda di
privativa per nuova varietà vegetale sono comunicati all'interessato con
l'assegnazione di un termine, non superiore a sei mesi, per la risposta. Nel
caso in cui il rilievo riguardi la denominazione, la nuova proposta è corredata
da una dichiarazione integrativa includente anche la dichiarazione di cui alla
lettera e), del comma 1, dell'articolo 165. L'ufficio ed il Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali si comunicano reciprocamente le osservazioni e i
rilievi trasmessi al richiedente e le risposte ricevute.
3. Quando, a causa di irregolarità nel conferimento del
mandato, di cui all'articolo 201, il mancato adempimento ai rilievi comporta il
rigetto delle domande e delle istanze connesse, il rilievo deve essere
comunicato al richiedente.
4. Quando il
termine sia decorso senza che sia pervenuta risposta ai rilievi, la domanda o
l'istanza è respinta con provvedimento da notificare al titolare della domanda
stessa o dell'istanza con raccomandata con avviso di ricevimento. Tuttavia se il
rilievo concerne la rivendicazione di un diritto di priorità, la mancata
risposta comporta esclusivamente la perdita di tale diritto.
5. La domanda di privativa per nuova
varietà vegetale è rifiutata:
a) in caso di
mancata risposta ai rilievi dell'ufficio e del Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali nei termini stabiliti;
b) in caso di mancata consegna dei materiali per le prove varietali ai
sensi dell'articolo 165, comma 1, lettera c), salvo che la mancata consegna sia
dipesa da causa di forza maggiore;
c) in caso di assenza
di uno dei requisiti previsti dall'articolo 170, comma 1, lettera d).
6. Se la domanda di privativa per nuova
varietà vegetale non è accolta o se essa è ritirata, il compenso dovuto per i
controlli tecnici è rimborsato solo quando non siano già stati avviati i
controlli tecnici suddetti.
7. Prima di
respingere in tutto o in parte una domanda o una istanza ad essa connessa, per
motivi che non siano stati oggetto di rilievi ai sensi del comma 1, l'Ufficio
italiano brevetti e marchi assegna al richiedente il termine di due mesi per
formulare osservazioni. Scaduto detto termine, se non sono state presentate
osservazioni o l'Ufficio ritiene di non potere accogliere quelle presentate, la
domanda o l'istanza è respinta in tutto o in parte.
8. Per le domande di brevetto internazionale l'Ufficio
italiano brevetti e marchi, compiuto l'accertamento di cui all'articolo 14 del
Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, ratificato
con legge 26 maggio 1978, n. 260, invita il richiedente ad effettuare le
eventuali correzioni, fissando all'uopo un
termine non superiore a mesi tre, ferma restando l'osservanza del termine per la
trasmissione dell'esemplare originale della domanda internazionale, previsto
dalla regola 22 del regolamento di esecuzione del Trattato di cooperazione in
materia di brevetti. L'Ufficio italiano brevetti e marchi dichiara che la
domanda s'intende ritirata nelle ipotesi previste dall'articolo 14 del Trattato
di cooperazione in materia di brevetti.
(Comma così modificato dall'art. 89 decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
131)
9. Qualora la domanda sia accolta, l'Ufficio italiano brevetti e marchi
provvede alla concessione del titolo.
10.
I fascicoli degli atti e dei documenti relativi alle domande di brevettazione o
di registrazione e, nonché le raccolte dei titoli di proprietà industriale e le
raccolte delle domande, sono conservati dall'Ufficio italiano brevetti e marchi fino a
dieci anni dopo l'estinzione dei diritti corrispondenti.
Dopo la scadenza di
tale termine l'Ufficio può distruggere i fascicoli anche senza il parere
dell'Archivio centrale di Stato, previa acquisizione informatica su
dispositivi non alterabili degli originali, degli atti e dei documenti in essi
contenuti. (Comma così modificato
dall'art. 89 decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131)
Sezione II
Osservazioni sui marchi d'impresa e
opposizioni alla registrazione dei marchi
Articolo
174
Osservazioni e
opposizioni alla registrazione del marchio
1. Le domande di marchio ritenute
registrabili ai sensi dell'articolo 170, comma 1, lettera a), le registrazioni
di marchio effettuate secondo la procedura di cui all'articolo 179, comma 2, ed
i marchi internazionali, designanti l'Italia, possono essere oggetto di
osservazioni e di opposizioni in conformità alle norme di cui ai successivi
articoli.
1. Qualsiasi interessato può, senza con
ciò assumere la qualità di parte nella procedura di registrazione, indirizzare
all'Ufficio italiano brevetti e marchi osservazioni scritte, specificando i
motivi per i quali un marchio deve essere escluso d'ufficio dalla registrazione.
(Comma così modificato dall'art. 90 decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 131)
2. Le osservazioni, se ritenute
pertinenti e rilevanti, sono dall'Ufficio italiano brevetti e marchi comunicate
al richiedente che può presentare le proprie deduzioni entro il termine di
trenta giorni dalla data della comunicazione.
3. Nel
caso di marchio internazionale, le osservazioni sono considerate dall'Ufficio
italiano brevetti e marchi solo al fine dell'esame di cui all'articolo 170,
comma 1, lettera a).
1. I soggetti legittimati ai sensi
dell'articolo 177 possono presentare all'Ufficio italiano brevetti e marchi
opposizione avverso gli atti di cui alle lettere a), b) e c) la quale, a pena di inammissibilità, deve essere scritta, motivata e
documentata, entro il termine perentorio di tre mesi:
a) dalla data di pubblicazione di
una domanda di registrazione, ritenuta registrabile ai sensi dell'articolo
170, comma 1, lettera a) ovvero ritenuta registrabile in base a sentenza di
accoglimento passata in giudicato;
b) dalla data di pubblicazione della
registrazione di un marchio, la cui domanda non è stata pubblicata ai sensi
dell'articolo 179, comma 2;
c) dal primo giorno del mese
sucessivo a quello in cui è avvenuta la pubblicazione del marchio
internazionale nella Gazette de l'Organisation Mondiale de la Proprieté
Intellectuelle des Marques Internationales.
(Comma così modificato dall'art. 91 decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
131)
2. L'opposizione, che può riguardare
una sola domanda o registrazione di marchio, è ricevibile solo se redatta in
lingua italiana e deve contenere a pena di inammissibilità:
a) in relazione al marchio
oggetto dell'opposizione, l'identificazione del richiedente, il numero e la data
della domanda della registrazione e i prodotti e i servizi contro cui è proposta
l'opposizione;
b) in relazione al
marchio o diritto dell'opponente, l'identificazione del marchio o dei marchi
anteriori di cui all'articolo 12, comma 1, lettere d) ed e), nonché dei prodotti
e servizi sui quali è basata l'opposizione oppure del diritto di cui
all'articolo 8;
c) i motivi su cui si fonda
l'opposizione.
(Comma così modificato dall'art.
91 decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131)
2. L'opposizione si considera ritirata
se non è comprovato il pagamento dei diritti di opposizione entro i termini e
con le modalità stabiliti dal decreto di cui all'articolo 226.
3. Chi presenta l'opposizione, deve
depositare entro il termine perentorio di due mesi dalla scadenza del termine
per il raggiungimento di un accordo di conciliazione di cui all'articolo 178,
comma 1:
a) copia della domanda o del
certificato di registrazione del marchio su cui è basata l'opposizione, ove non
si tratti di domande o di certificati nazionali e, se del caso, la
documentazione relativa al diritto di priorità o di preesistenza di cui esso
beneficia, nonché la loro traduzione in lingua italiana; nel caso della
preesistenza, questa deve essere già stata rivendicata in relazione a domanda od
a registrazione di marchio comunitario;
b)
ogni altra documentazione a prova dei fatti addotti;
c) la documentazione necessaria a dimostrare la
legittimazione a presentare opposizione, qualora il marchio anteriore non
risulti a suo nome dal Registro tenuto dall'Ufficio italiano brevetti e marchi;
d) l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201, se è
stato nominato un mandatario.
4. Con l'opposizione possono farsi
valere gli impedimenti alla registrazione del marchio previsti dall'articolo 12,
comma 1, lettere c) e d), per tutti o per una parte dei prodotti o servizi per
i quali è stata chiesta la registrazione, e la mancanza del consenso alla
registrazione da parte degli aventi diritto di cui all'articolo 8.
(Comma così modificato dall'art. 91 decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 131)
1. Sono legittimati all'opposizione
a) il titolare di un marchio già registrato
nello Stato o con efficacia nello Stato da data anteriore;
b il soggetto che ha depositato nello Stato domanda di
registrazione di un marchio in data anteriore o avente effetto nello Stato da
data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione
di preesistenza;
c) il licenziatario
dell'uso esclusivo del marchio;
d) le persone, gli enti
e le associazioni di cui all'articolo 8.
1. Entro due mesi dalla scadenza del
termine di cui all'articolo 176, comma 1, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, verificate la ricevibilità e l'ammissibilità dell'opposizione ai sensi degli articoli 148,
comma 1, e 176, comma 2, comunica detta opposizione al
richiedente la registrazione con l'avviso, anche all'opponente, della facoltà di
raggiungere un accordo di conciliazione entro due mesi dalla data della
comunicazione, prorogabili su istanza comune delle parti fino al termine massimo
previsto dal regolamento di attuazione del presente Codice.
(Comma così modificato dall'art. 92 decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 131)
2. In assenza di accordo ai sensi del comma 1, il richiedente
che abbia ricevuto la documentazione di cui all'articolo 176, commi 2 e 4, lettere
a), b) e c), può presentare per iscritto le proprie deduzioni entro il termine
all'uopo fissato dall'Ufficio. (Comma così
modificato dall'art. 92 decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131)
3. Nel
corso del procedimento di opposizione, l'Ufficio italiano brevetti e marchi può,
in ogni momento, invitare le parti a presentare nel termine da esso fissato
ulteriori documenti, deduzioni od osservazioni in funzione delle allegazioni,
deduzioni ed osservazioni delle altre parti.
4. Su istanza del richiedente, l'opponente che sia titolare di marchio
anteriore registrato da almeno cinque anni fornisce i documenti idonei a provare
che tale marchio è stato oggetto di uso effettivo, da parte sua o con il suo
consenso, per i prodotti e servizi per i quali è stato registrato e sui quali si
fonda l'opposizione, o che vi siano i motivi legittimi per la mancata
utilizzazione. In mancanza di tale prova, da fornire entro sessanta giorni dalla
comunicazione dell'istanza da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi,
l'opposizione è respinta. Se l'uso effettivo è provato solo per una parte dei
prodotti o servizi per i quali il marchio anteriore è stato registrato, esso, ai
soli fini dell'esame dell'opposizione, si considera registrato solo per quella
parte di prodotti o servizi. (Comma così
modificato dall'art. 92 decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131)
5. L'istanza
del richiedente per ottenere la prova dell'uso effettivo del marchio deve essere
presentata non oltre la data di presentazione delle prime deduzioni ai sensi del
comma 2.
6. In caso di opposizioni
relative allo stesso marchio, le opposizioni successive alla prima sono riunite
a questa.
7. Al termine del procedimento di
opposizione, l'Ufficio italiano brevetti e marchi accoglie l'opposizione stessa
respingendo la domanda di registrazione in tutto o in parte se risulta che il
marchio non può essere registrato per la totalità o per una parte soltanto dei
prodotti e servizi indicati nella domanda; in caso contrario respinge
l'opposizione. Nel caso di registrazione internazionale, l'Ufficio italiano
brevetti e marchi emette rifiuto definitivo parziale o totale ovvero respinge
l'opposizione dandone comunicazione all'Organizzazione mondiale della proprietà
intellettuale (OMPI).
1. Se il richiedente intende
estendere la protezione del marchio all'estero ai sensi dell'Accordo di Madrid
per la registrazione internazionale dei marchi, testo di Stoccolma del 14 luglio
1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, oppure in uno Stato estero
che esige la preventiva registrazione del marchio italiano, l'Ufficio italiano brevetti e
marchi, anche se è già stata proposta un'opposizione, procede alla registrazione
ed effettua le relative annotazioni.
(Comma così modificato dall'art. 93 decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 131)
2. Se la
domanda di marchio, di cui al comma 1, non è già stata pubblicata, la
pubblicazione della registrazione è accompagnata, in tal caso, dall'avviso che
tale pubblicazione è termine iniziale per l'opposizione. L'accoglimento
dell'opposizione determina la radiazione totale o parziale del marchio.
1. Il procedimento di opposizione è
sospeso:
a) durante il periodo concesso alle
parti al fine di pervenire ad un accordo di conciliazione, ai sensi
dell'articolo 178, comma 1;
b) se
l'opposizione è basata su una domanda di marchio, fino alla registrazione di
tale marchio;
c) se l'opposizione è basata su
un marchio internazionale, fino a quando non siano scaduti i termini per il
rifiuto o la presentazione di un'opposizione avverso la registrazione di tale
marchio, ovvero si siano conclusi i relativi procedimenti di esame o di
opposizione;
d) se l'opposizione è
proposta avverso un marchio nazionale oggetto di riesame in seguito ad
osservazioni di cui all'articolo 175, comma 2, fino a quando si sia concluso il
relativo procedimento di riesame;
e) se è pendente un
giudizio di nullità o di decadenza del marchio sul quale si fonda l'opposizione
o relativo alla spettanza del diritto alla registrazione a norma dell'articolo
118, fino al passaggio in giudicato della sentenza, laddove il richiedente la
registrazione depositi apposita istanza;
e-bis) negli altri casi previsti dal
regolamento di attuazione del presente codice.
(Lettera aggiunta dall'art. 94 decreto legislativo
13 agosto 2010, n. 131)
2. Su
istanza del richiedente la registrazione, la sospensione di cui comma 1, lettera
e), può essere successivamente revocata.
3. Se l'opposizione è sospesa ai sensi
del comma 1, lettere b), c) d) ed f), l'Ufficio italiano brevetti e marchi esamina con
precedenza la domanda di marchio o la registrazione del marchio internazionale.
(Comma così modificato dall'art. 94
decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131).
3-bis. L'Ufficio italiano brevetti e
marchi esamina con precedenza la domanda di marchio ove questa risulti essere
il motivo in base al quale è stata proposta un'oppisizione ad una domanda di
marchio comunitario o un'azione di revoca di una registrazione comunitaria.
(Comma aggiunto dall'art. 94 decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 131)
1. La procedura di opposizione si
estingue se:
a) il marchio sul quale si fonda
l'opposizione è stato dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata in
giudicato;
b) le parti hanno raggiunto
l'accordo di cui all'articolo 178, comma 1;
c) l'opposizione è ritirata;
d)
la domanda o la registrazione, oggetto di opposizione, è ritirata o rigettata con decisione
definitiva; (Lettera così
modificata dall'art. 95 decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131)
e) chi ha presentato opposizione cessa di
essere legittimato a norma dell'articolo 177.
1. Il provvedimento col quale l'Ufficio
italiano brevetti e marchi dichiara irricevibile, inammissibile o estinta la
procedura di opposizione ovvero accoglie, anche parzialmente, o respinge
l'opposizione, è
comunicato alle parti, le quali, entro il termine di cui all'articolo 135, comma
1, hanno facoltà di presentare ricorso alla Commissione dei ricorsi,
di cui all'articolo 135.
(Articolo così sostituito
dall'art. 96 decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131)
1. Le opposizioni sono decise da
funzionari nominati per un periodo di due anni con decreto del direttore
generale tra gli appartenenti alla carriera direttiva o dirigenziale
dell'Ufficio italiano brevetti e marchi e muniti di laurea in giurisprudenza.
Gli esaminatori che hanno partecipato all'esame delle domande o delle
registrazioni di marchi, oggetto di opposizione non possono decidere sulle
opposizione suddette. (Comma così
modificato dall'art. 97 decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131)
2. La nomina all'incarico di esaminatore
giudicante, di cui al comma 1, rinnovabile e retribuita con compenso da
stabilirsi con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, è riservata a coloro che, in possesso
dei requisiti di cui al comma 1, hanno frequentato con esito favorevole,
apposito corso di formazione da organizzarsi da parte dell'Ufficio italiano
brevetti e marchi.
3. Se il numero
dei funzionari nominati ai sensi dei commi 1 e 2 è inadeguato in relazione alle
opposizioni depositate, possono essere nominati anche funzionari scelti fra il
personale del Ministero dello sviluppo
economico, a parità di requisiti e
formazione, oppure esperti con notoria conoscenza della materia.
4. Il numero complessivo dei funzionari designati
per l'esame delle opposizioni non può superare le trenta unità.
Articolo
184
Entrata in vigore della
procedura di opposizione
1. Le norme sul procedimento di
opposizione entrano in vigore con il successivo decreto del Ministro dello
sviluppo economico che ne stabilisce le modalità di applicazione.
1. I titoli originali di proprietà
industriale devono essere firmati dal Dirigente dell'ufficio competente o da un
funzionario da lui delegato.
2. I titoli di proprietà industriale
sono contrassegnati, a seconda della tipologia, da un numero progressivo, secondo la data di concessione,
e contengono:
a) la data e il numero della
domanda;
b) il cognome, il nome, il domicilio
del titolare e, nel caso delle varietà vegetali, del costitutore, la ragione
ovvero la denominazione sociale e la sede, se trattasi di persona giuridica;
c) il cognome, il nome, il domicilio del
mandatario, se vi sia;
d) il cognome ed il
nome dell'inventore o dell'autore;
e) gli estremi della
priorità rivendicata;
f) nel caso delle varietà vegetali
il genere o la specie di appartenenza della nuova varietà vegetale e la relativa
denominazione.
(Comma così modificato dall'art.
98 decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131)
3.
Gli originali dei titoli di proprietà industriale sono riuniti
in apposite raccolte. Tutti i riferimenti al registro dei marchi o dei
brevetti contenuti nel Codice devono intendersi effettuati agli originali, in
forma cartacea od informatica, dei corrispondenti titoli riuniti nelle
raccolte (Comma così modificato
dall'art. 98 decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131)
4. Una copia certificata conforme del
titolo di proprietà industriale è trasmessa al titolare. Nel caso delle
privative per varietà vegetali l'ufficio informa il MIPAF della concessione.
1. La raccolta dei titoli di proprietà
industriale e la raccolta delle domande possono essere consultate dal pubblico,
dietro autorizzazione dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, in seguito a
domanda.
2. L'Ufficio italiano brevetti e
marchi, fermi i termini stabiliti per l'accessibilità al pubblico delle
domande, tiene a disposizione gratuita del pubblico, perché possano essere
consultati, i fascicoli inerenti una domanda, un brevetto, una registazione o
un'istanzasalve le limitazioni previste dal regolamento di attuazione.
(Comma così sostituito dall'art. 99 decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 131)
3.
L'Ufficio italiano brevetti e marchi può consentire che si estragga copia delle
domande, delle descrizioni, delle rivendicazioni e dei disegni, nonché degli altri documenti di cui è
consentita la visione al pubblico, a chi ne faccia domanda subordinatamente a
quelle cautele che siano ritenute necessarie per evitare ogni guasto o
deterioramento dei documenti a disposizione del pubblico.
(Comma così modificato dall'art. 99 decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 131)
4. Le copie per le quali si chiede l'autenticazione di
conformità all'esemplare messo a disposizione del pubblico devono essere in
regola con l'imposta di bollo. Il Ministero dello sviluppo economico può
tuttavia stabilire che alla copiatura o comunque alla riproduzione, anche
fotografica, degli atti e dei documenti anzidetti provveda esclusivamente
l'Ufficio previo pagamento dei diritti di segreteria.
5. Le copie di estratti dei titoli di proprietà industriale e
di certificati relativi a notizie da estrarsi dalla relativa documentazione,
nonché i duplicati degli originali, sono fatti esclusivamente dall'Ufficio
italiano brevetti e marchi in seguito ad istanza nella quale sia indicato il
numero d'ordine del titolo del quale si chiede la copia o l'estratto.
6. La certificazione di autenticità delle
copie è soggetta all'imposta di bollo e al pagamento dei diritti di segreteria
da corrispondersi all'Ufficio italiano brevetti e marchi per ogni foglio e per
ogni tavola di disegno.
7. La misura dei
diritti previsti dal presente codice è stabilita con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Sono determinate, nello stesso modo, le tariffe per i lavori di copiatura e
quelli di riproduzione fotografica ai quali provvede l'Ufficio italiano brevetti
e marchi.
8. I titoli di proprietà
industriale, distinti per classi, le trascrizioni avvenute e le sentenze di cui
all'articolo 197, comma 6, sono pubblicati,
almeno mensilmente, nel Bollettino Ufficiale previsto per ciascun tipo di titoli
dagli articoli 187, 188, 189 e 190. La pubblicazione conterrà le indicazioni
fondamentali comprese in ciascun titolo e, rispettivamente, nelle domande di
trascrizione. Il Bollettino potrà contenere, inoltre, sia gli indici analitici
dei diritti di proprietà industriale sia gli indici alfabetici dei titolari ed
in esso potranno pure pubblicarsi i riassunti delle descrizioni.
(Comma così modificato dall'art. 99 decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 131)
9. Il Bollettino è reso disponibile in forma
telematica e può essere distribuito
gratuitamente alle Camere di commercio, nonché agli enti indicati in un elenco
da compilarsi a cura del Ministro
dello sviluppo economico.
(Comma così modificato dall'art. 99
decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131)
1. Il Bollettino Ufficiale dei marchi
d'impresa, da pubblicarsi con cadenza almeno mensile da parte dell'Ufficio
italiano brevetti e marchi, contiene almeno le seguenti notizie relative a:
a) domande ritenute registrabili ai sensi
dell'articolo 170, comma 1, lettera a), con l'indicazione dell'eventuale
priorità;
b) domande conseguenti alla
richiesta di trasformazione di marchio comunitario con l'indicazione della data
di deposito della relativa domanda;
c)
registrazioni;
d) registrazioni accompagnate
dall'avviso di cui all'articolo 179, comma 2;
e) rinnovazioni;
f) domande di trascrizione degli
atti indicati da questo codice e trascrizioni avvenute;
f-bis) domande soggette ad
opposizione e domande rifiutate a seguito di opposizione.
(Lettera aggiunta dall'art. 100 decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 131);
f-ter) sentenze di cui all'articolo
197, comma 6. (Lettera aggiunta
dall'art. 100 decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131)
2. I dati identificativi delle domande e delle registrazioni, oltre quelli
specifici indicati al comma 1, lettere a), b), e d), ed ai relativi numeri e
date, sono quelli di cui all'articolo 156.
3. Il
Bollettino Ufficiale è corredato da indici analitici, almeno alfabetici per
titolari, numerici e per classi.
Articolo
188Bollettino Ufficiale
delle nuove varietà vegetali
Omissis
Articolo
189
Bollettino Ufficiale di
brevetti d'invenzione e modelli d'utilità, registrazioni di disegni e modelli,
topografie di prodotti a semiconduttori
1. Il Bollettino ufficiale di brevetti d'invenzione e
modelli d'utilità, registrazioni di disegni e modelli, topografie di prodotti a
semiconduttori, da pubblicarsi con cadenza almeno mensile da parte dell'Ufficio
italiano brevetti e marchi, contiene almeno le seguenti notizie relative a:
a) domande di brevetto o di registrazione con
l'indicazione dell'eventuale priorità o richiesta di differimento
dell'accessibilità al pubblico;
b) brevetti e
registrazioni concessi;
c) brevetti e
registrazioni decaduti per mancato pagamento delle tasse previste per il
mantenimento annuale;
d) brevetti e
registrazioni offerti in licenza al pubblico;
e) brevetti e registrazioni oggetto di decreto di espropriazione o di
licenza obbligatoria;
f) brevetti e
registrazioni oggetto di conversione;
g) domande di
trascrizione degli atti di cui all'articolo 138 e trascrizioni avvenute;
g-bis) sentenze di cui all'articolo
197, comma 6. (Lettera aggiunta dall'art.
102 decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131)
2. I dati identificativi di domande, brevetti e
registrazioni, oltre quelli specifici indicati al comma 1, lettere a), d), ed
e), ed ai relativi numeri e date, sono quelli di cui agli articoli 160, comma 1,
167, comma 1, 168, commi 1 e 2, lettere b) e d).
3.
Il Bollettino Ufficiale è corredato da indici analitici, almeno alfabetici per
titolari, numerici e per classi.
Bollettino Ufficiale dei
certificati complementari per i medicinali e per i prodotti
fitosanitari
Omissis
1. I termini previsti nel presente
codice sono prorogabili su istanza presentata prima della loro scadenza
all'Ufficio italiano brevetti e marchi, salvo che il termine sia indicato come
improrogabile.
2. Salva diversa previsione del
regolamento di attuazione, su richiesta motivata la proroga
può essere concessa fino ad un massimo di sei mesi dalla scadenza o dalla
comunicazione con cui l'Ufficio italiano brevetti e marchi ha fissato il
termine, ovvero due mesi dalla data di ricezione da parte dell'istante della
comunicazione con cui l'Ufficio concede la proroga, se tale termine scade
successivamente, ovvero la rifiuta.
(Comma così modificato dall'art. 103 decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 131)
1. Quando il richiedente o il titolare
di un diritto di proprietà industriale non abbia osservato un termine
relativamente ad una procedura di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi,
la procedura è ripresa su richiesta del richiedente senza che la non
osservanza del termine comporti la perdita del diritto di proprietà
industriale o altra conseguenza.
2. La richiesta di continuazione della procedura deve essere presentata entro due mesi
dal termine non osservato o dal termine di proroga previsto all'articolo 191,
comma 2, ove sia stata richiesta la proroga, e deve essere accompagnata dalla
prova di aver compiuto entro lo stesso termine quanto omesso entro il termine
precedentemente scaduto. Con la richiesta deve essere comprovato il pagamento
del diritto previsto per la continuazione della procedura nella tabella A
allegata al decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 2 aprile
2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 2007.
3. La disposizione di cui
al presente articolo non è applicabile al termine per la rivendicazione del
diritto di priorità, ai termini riguardanti la procedura di opposizione, al
termine per la presentazione di un ricorso alla Commissione dei ricorsi, al
periodo per la presentazione del documento di priorità, al periodo per
l'integrazione della domanda o la produzione della traduzione ai sensi
dell'articolo 148, al termine per il pagamento dei diritti di mantenimento dei
titoli di proprietà industriale con mora, ai termini previsti per la
reintegrazione del diritto di cui all'articolo 193 e al termine per la
presentazione della traduzione in inglese delle rivendicazioni della domanda
di brevetto di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dello sviluppo
economico in data 27 giugno 2008 sulla ricerca di anteriorità, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2008.
(Articolo così sostituito
dall'art. 104 decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131)
1. Il richiedente o il titolare di un
titolo di proprietà industriale che, pur avendo usato la diligenza richiesta
dalle circostanze, non ha potuto osservare un termine nei confronti dell'Ufficio
italiano brevetti e marchi o della Commissione dei ricorsi, è reintegrato nei
suoi diritti se l'inosservanza ha per conseguenza diretta il rigetto della
domanda o di una istanza ad essa relativa, ovvero la decadenza del titolo di
proprietà industriale o la perdita di qualsiasi altro diritto o di una facoltà
di ricorso. (Comma così modificato
dall'art. 105 decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131)
2. Nel termine di due mesi
dalla cessazione della acusa giustificativa dell'inosservanza deve essere compiuto l'atto omesso e deve
essere presentata l'istanza di reintegrazione con l'indicazione dei fatti e
delle giustificazioni e con la documentazione idonea. L'istanza non è ricevibile
se sia trascorso un anno dalla scadenza del termine non osservato. Nel caso di
mancato pagamento di un diritto di mantenimento o rinnovo, detto periodo di un
anno decorre dal giorno di scadenza del termine comunque utile stabilito per il
versamento del diritto. In questo caso deve anche allegarsi l'attestazione
comprovante il pagamento del diritto dovuto, comprensivo del diritto di mora.
(Comma così modificato dall'art. 105 decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 131)
3. Prima del rigetto della istanza il
richiedente o il titolare del diritto di proprietà industriale può, entro il
termine fissato dall'Ufficio, presentare proprie argomentazioni o deduzioni.
4. Le disposizioni di questo articolo non
sono applicabili ai termini di cui al comma 2, al termine assegnato per la
divisione delle domande di brevettazione e di registrazione, nonché per la
presentazione della domanda divisionale e per la presentazione degli atti di
opposizione alla registrazione dei marchi.
5. Se il richiedente la registrazione o il brevetto, pur avendo usato la
diligenza richiesta dalle circostanze, non ha potuto osservare il termine di priorità, é reintegrato nel suo diritto se la
priorità è rivendicata entro due mesi dalla scadenza di tale termine. Questa
disposizione si applica, altresì, in caso di mancato rispetto del termine per
produrre il documento di priorità. (Comma
così modificato dall'art. 105 decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131)
6.
Chiunque in buona fede abbia fatto preparativi seri ed effettivi od abbia
iniziato ad utilizzare l'oggetto dell'altrui diritto di proprietà industriale
nel periodo compreso fra la perdita dell'esclusiva o del diritto di acquistarla
e la reintegrazione ai sensi del comma 1, può:
a) se si tratta di invenzione, modello di utilità, disegno
o modello, nuova varietà vegetale o topografia di prodotti a semiconduttori,
attuarli a titolo gratuito nei limiti del preuso o quale risultano dai
preparativi;
b) se si tratta di marchio chiedere di
essere reintegrato delle spese sostenute.
1. Il decreto di espropriazione è
trasmesso in copia all'Ufficio italiano brevetti e marchi e notificato, nelle
forme previste per la notificazione degli atti processuali civili, agli
interessati. Avvenuta la notifica, i diritti che hanno formato oggetto della
espropriazione vengono acquisiti dall'amministrazione espropriante, che ha,
senz'altro, facoltà di avvalersene. All'amministrazione stessa è anche
trasferito l'eventuale onere del pagamento dei diritti prescritti per il
mantenimento in vigore del diritto di proprietà industriale. Salvo il caso che
la pubblicazione possa recare pregiudizio, dei decreti di espropriazione e di
quelli che modificano o revocano i precedenti decreti, l'Ufficio italiano
brevetti e marchi dà notizia nel Bollettino Ufficiale e fa annotazione nel
titolo o nella domanda.
2. Nel decreto di
espropriazione della sola utilizzazione del diritto di proprietà industriale
deve essere indicata la durata dell'utilizzazione espropriata. Nel caso in cui
sia stata espropriata la sola utilizzazione del diritto di proprietà
industriale, la brevettazione e la registrazione, nonché la pubblicazione dei
relativi titoli si effettuano secondo la procedura ordinaria.
3. Ai soli fini della determinazione
dell'indennità da corrispondersi per l'espropriazione, se non si raggiunge
l'accordo circa l'ammontare della stessa, provvede un Collegio di arbitratori
composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo
nominato dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal presidente della sezione
specializzata del Tribunale di Roma. Gli arbitratori devono essere scelti fra
coloro che abbiano acquisito professionalità ed esperienza nel settore della
proprietà industriale. Si applicano in quanto compatibili le norme dell'articolo
806 e seguenti del codice di procedura civile.
4. Il Collegio degli arbitratori deve procedere con equo apprezzamento
tenendo conto della perdita del vantaggio competitivo che sarebbe derivato dal
brevetto espropriato.
5. Le spese
dell'arbitraggio, gli onorari dovuti agli arbitri e le spese e gli onorari di
difesa sono liquidati nel lodo, che stabilisce altresì su chi ed in quale misura
debba gravare l'onere relativo. Tale onere grava, in ogni caso, sull'espropriato
quando l'indennità venga liquidata in misura inferiore a quella offerta
inizialmente dall'amministrazione.
6. La
determinazione degli arbitratari può essere impugnata davanti alla sezione
specializzata del Tribunale di Roma che provvede alla quantificazione
dell'indennità. Il termine dell'impugnazione è di sessanta giorni a decorrere
dal momento in cui la determinazione dell'indennità viene comunicata alle parti.
1. Le domande di trascrizione devono
essere redatte, secondo le prescrizioni di cui
al decreto del Ministro dello sviluppo economico.
(Comma così modificato dall'art. 106 decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 131)
2. La domanda deve contenere:
a) il cognome, nome e domicilio del beneficiario della trascrizione
richiesta e del mandatario, se vi sia;
b) il
cognome e nome del titolare del diritto di proprietà industriale;
c) la natura dell'atto o il motivo che
giustifica la trascrizione richiesta;
d) l'elencazione dei diritti di proprietà industriale oggetto della
trascrizione richiesta;
e) nel caso di cambiamento di
titolarità, il nome dello Stato di cui il nuovo richiedente o il nuovo titolare
ha la cittadinanza, il nome dello Stato di cui il nuovo richiedente o il nuovo
titolare ha il domicilio, ovvero il nome dello Stato nel quale il nuovo
richiedente o il nuovo titolare ha uno stabilimento industriale o commerciale
effettivo e serio.
1. Alla domanda di trascrizione, di cui
al comma 2 dell'articolo 195, debbono essere uniti:
a) copia dell'atto da cui risulta il cambiamento di titolarità o dell'atto
che costituisce o modifica o estingue i diritti personali o reali di godimento o
di garanzia di cui al comma 1, lettera a), b), c) ed i) dell'articolo 138, ovvero copia dei verbali e sentenze
di cui al comma 1, lettere d), e), f), g), ed h) dell'articolo 138, osservate le norme della legge sul registro ove
occorra, oppure un estratto dell'atto stesso oppure nel caso di fusione una
certificazione rilasciata dal Registro delle imprese o da altra autorità
competente, oppure, nel caso di cessione o di concessione di licenza, una dichiarazione di cessione, di
avvenuta cessione o di avvenuta concessione di licenza firmata dal cedente e dal cessionario con l'elencazione dei
diritti oggetto della cessione o concessione. L'Ufficio italiano brevetti e marchi può
richiedere che la copia dell'atto o dell'estratto sia certificata conforme
all'originale da un pubblico ufficiale o da ogni altra autorità pubblica
competente. (Lettera così
modificata dall'art. 107 decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131)
b) il documento comprovante il pagamento dei
diritti prescritti.
2. E'
sufficiente una sola richiesta quando la trascrizione riguarda più diritti di
proprietà industriale sia allo stato di domanda che concessi alla stessa
persona, a condizione che il beneficiario del cambiamento di titolarità o dei
diritti di godimento o garanzia o dell'atto da trascrivere sia lo stesso per
tutti i titoli e che i numeri di tutte le domande e di tutti i titoli in
questione siano indicati nella richiesta medesima.
3. Quando vi sia mandatario, si dovrà unire anche l'atto di
nomina ai sensi dell'articolo 201.
4. Sul
registro per ogni trascrizione si deve indicare:
a) la data di presentazione della domanda, che è quella della trascrizione;
b) il cognome, nome e domicilio
dell'avente causa, o la denominazione e la sede, se trattasi di società o di
ente morale, nonché il cognome, nome e domicilio del mandatario, quando vi sia;
c) la natura dei diritti ai quali la trascrizione si
riferisce.
5. I
documenti e le sentenze, presentati per la trascrizione, vengono conservati
dall'Ufficio italiano brevetti e marchi.
6. Le richieste di cancellazione delle trascrizioni debbono essere fatte
nelle stesse forme e con le stesse modalità stabilite per le domande di
trascrizione. Le cancellazioni devono essere eseguite mediante annotazione a
margine.
7. Qualora, per la trascrizione dei diritti
di garanzia, sia necessario convertire l'ammontare del credito in moneta
nazionale, tale conversione sarà fatta in base al corso del cambio del giorno in
cui la garanzia è stata concessa.
1.
(Comma abrogato dall'art. 108 decreto legislativo
13 agosto 2010, n. 131)
2. I mutamenti del nome o del
domicilio del titolare del diritto di proprietà industriale o del suo
mandatario, se vi sia, devono essere portati a conoscenza dell'Ufficio per
l'annotazione sul registro di cui all'articolo 185.
3. La domanda di annotazione di cambiamento di nome o
indirizzo deve essere redatta in unico esemplare secondo le prescrizioni di cui
al regolamento di attuazione.
4. E'
sufficiente una sola richiesta quando la modifica riguarda più diritti di
proprietà industriale sia allo stato di domanda che concessi.
5. Le disposizioni di cui ai commi
1, 2 e 3 si applicano al cambiamento di nome o di indirizzo del mandatario di
cui all'articolo 201.
6. Le dichiarazioni di
rinuncia, anche parziale, ad un diritto di proprietà industriale sottoscritte
dal titolare e le sentenze che pronunciano la nullità o la decadenza dei
titoli di proprietà industriale pervenute
all'Ufficio italiano brevetti e marchi devono essere annotate sulla raccolta
degli originali e di
esse deve essere data notizia nel Bollettino Ufficiale.
(Comma così sostituito dall'art. 108 decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 131)
1. Coloro che risiedono nel territorio
dello Stato non possono, senza autorizzazione del Ministero dello sviluppo
economico, depositare esclusivamente presso uffici di Stati esteri o l'Ufficio
brevetti europeo o l'Ufficio internazionale dell'organizzazione mondiale della
proprietà intellettuale in qualità di ufficio ricevente, le loro domande di
concessione di brevetto per invenzione, modello di utilità o di topografia,
qualora dette domande riguardino oggetti che potrebbero essere utili per la
difesa del Paese né
depositarle presso tali uffici prima che siano trascorsi novanta giorni dalla
data del deposito in Italia, o da quella di presentazione dell'istanza di
autorizzazione. Il Ministero predetto provvede sulle istanze di autorizzazione,
previo nulla-osta del Ministero della difesa. Trascorso il termine di
novanta giorni senza che sia intervenuto un provvedimento di rifiuto,
l'autorizzazione deve intendersi concessa. Le disposizioni previste dal presente
comma non si applicano alle invenzioni realizzate a seguito di accordi
internazionali ratificati con legge nazionale.
(Comma così modificato dall'art. 109 decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 131)
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione delle
disposizioni del comma 1 è punita con l'ammenda non inferiore a 77.47 euro o con
l'arresto. Se la violazione è commessa quando l'autorizzazione sia stata negata,
si applica l'arresto in misura non inferiore ad un anno.
3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi mette con immediatezza
a disposizione della servizio brevetti e proprietà intellettuale del Ministero della difesa le
domande di brevetto per invenzioni industriali, per modelli di utilità e per
topografie di prodotti a semiconduttori ad esso pervenute.
(Comma così modificato dall'art. 109 decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 131)
4. Qualora il servizio predetto ritenga che le domande
riguardino invenzioni, modelli o topografie utili alla difesa del Paese, anche ufficiali o
funzionari estranei al Servizio stesso espressamente delegati dal Ministro
della difesa possono prendere visione, nella sede dell'Ufficio, delle
descrizioni, delle rivendicazioni e dei disegni allegati alle domande.
(Comma così sostituito dall'art. 109 decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 131)
5. Tutti coloro che hanno preso visione di domande e di documenti
relativi a brevetti o che ne hanno avuto notizia per ragioni di ufficio sono
tenuti all'obbligo del segreto.
6. Entro
novanta giorni successivi alla data del deposito delle domande, il Ministero
della difesa può chiedere all'Ufficio italiano brevetti e marchi il differimento
della concessione del titolo di proprietà industriale e di ogni pubblicazione
relativa. L'Ufficio dà comunicazione della richiesta all'interessato,
diffidandolo ad osservare l'obbligo del segreto.
7. Se, entro otto mesi dalla data del deposito della domanda, il
Ministero competente non ha inviato all'Ufficio e al richiedente, in quanto
questi abbia indicato il proprio domicilio nello Stato, la notizia di voler
procedere all'espropriazione, si dà seguito alla procedura ordinaria per la
concessione del titolo di proprietà industriale. Nel termine predetto, il
Ministero della difesa può chiedere che sia ulteriormente differito, per un
tempo non superiore a tre anni dalla data di deposito della domanda, la
concessione del titolo di proprietà industriale ed ogni pubblicazione relativa.
In tal caso l'inventore o il suo avente causa ha diritto ad un'indennità per la
determinazione della quale si applicano le disposizioni in materia di
espropriazione.
8. Per i modelli di
utilità l'ulteriore differimento previsto nel comma 7 può essere chiesto per un
tempo non superiore a un anno dalla data di deposito della domanda.
9. A richiesta di Stati esteri che
accordino il trattamento di reciprocità, il Ministero della difesa può
richiedere, per un tempo anche superiore a tre anni, il differimento della
concessione del brevetto e di ogni pubblicazione relativa all'invenzione per
domande di brevetto già depositate all'estero e ivi assoggettate a vincolo di
segreto.
10. Le indennità eventuali sono
a carico dello Stato estero richiedente.
11. L'invenzione deve essere tenuta
segreta dopo la comunicazione della richiesta di differimento e per tutta la
durata del differimento stesso, nonché durante lo svolgimento della
espropriazione e dopo il relativo decreto se questo porti l'obbligo del segreto.
12. L'invenzione deve essere, altresì,
tenuta segreta nel caso previsto dal comma 6, dopo che sia stata comunicata
all'interessato la determinazione di promuovere l'espropriazione con imposizione
del segreto.
13. L'obbligo del segreto
cessa qualora il Ministero della difesa lo consenta.
14. La violazione del segreto è punita ai termini
dell'articolo 262 del codice penale.
15.
Il Ministero della difesa può chiedere che le domande di brevetto per le
invenzioni industriali di organismi dipendenti o vigilati siano mantenute
segrete.
16. Qualora, per invenzione
interessante la difesa militare del Paese, il Ministero della difesa richieda o,
nell'ipotesi di differimento di cui al comma 6, consenta la concessione del
brevetto, la procedura relativa si svolge, su domanda dello stesso Ministero, in
forma segreta. In tal caso non si effettua alcuna pubblicazione e non si
consentono le visioni nel presente codice.
17. In caso di esposizioni da tenersi nel territorio dello Stato, il
Ministero della difesa ha facoltà, mediante propri funzionari od ufficiali, di
procedere a particolareggiato esame degli oggetti e dei trovati consegnati per
l'esposizione che possano ritenersi utili alla difesa militare del Paese ed ha
facoltà altresì di assumere notizie e chiedere chiarimenti sugli oggetti e
trovati stessi.
18. Gli enti
organizzatori di esposizioni devono consegnare ai suddetti funzionari o
ufficiali gli elenchi completi degli oggetti da esporre riferentisi ad
invenzioni industriali non protette ai sensi del presente codice.
19. I funzionari e gli ufficiali di cui
al comma 17 possono imporre all'ente stesso il divieto di esposizione degli
oggetti utili alla difesa militare del Paese.
20. Il Ministero della difesa, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, deve dare notizia alla presidenza dell'esposizione e agli
interessati del divieto di esposizione, diffidandoli circa l'obbligo del
segreto. La presidenza dell'esposizione deve conservare gli oggetti sottoposti
al divieto di esposizione con il vincolo di segreto sulla loro natura.
21. Nel caso che il divieto di
esposizione venga imposto dopo che gli oggetti siano stati esposti, gli oggetti
stessi devono essere subito ritirati senza, peraltro, imposizione del vincolo
del segreto.
22. E' fatta salva, in
ogni caso, la facoltà del Ministero della difesa, per gli oggetti che si
riferiscono ad invenzioni riconosciute utili alla difesa militare del Paese, di
procedere all'espropriazione dei diritti derivanti dall'invenzione, modello o
topografia ai sensi
delle norme relative all'espropriazione contenute nel presente codice.
(Comma così modificato dall'art. 109 decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 131)
23. Qualora non sia rispettato il divieto di
esposizione i responsabili dell'abusiva esposizione sono puniti con la sanzione
amministrativa da 25,00 euro a 13.000,00 euro.
1. Chiunque voglia ottenere la licenza
obbligatoria di cui agli articoli 70 e 71 del Capo II, sezione IV, per l'uso non
esclusivo di invenzione industriale o di modello di utilità deve presentare
istanza motivata all'Ufficio italiano brevetti e marchi, indicando la misura e
le modalità di pagamento del compenso offerto.
L'Ufficio dà pronta notizia
dell'istanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al titolare del
brevetto e a coloro che abbiano acquistato diritti sul brevetto in base ad atti
trascritti o annotati.
2. Entro sessanta
giorni dal ricevimento della raccomandata, il titolare del brevetto e tutti
coloro che ne hanno diritto in base ad atti trascritti o annotati possono
opporsi all'accoglimento dell'istanza ovvero dichiarare di non accettare la
misura e le modalità di pagamento del compenso.
L'opposizione deve essere
motivata.
3. In caso di opposizioni,
entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la presentazione
delle stesse, l'Ufficio italiano brevetti e marchi convoca per un tentativo di
conciliazione l'istante, il titolare del brevetto e tutti coloro che hanno
diritti in base ad atti trascritti o annotati. L'atto di convocazione è inviato
ai soggetti suddetti mediante raccomandata con avviso di ricevimento o tramite
altri mezzi, anche informatici, purché siffatte modalità garantiscano una
sufficiente certezza dell'avvenuto ricevimento della comunicazione.
4. Nell'atto di convocazione l'Ufficio
italiano brevetti e marchi deve comunicare e trasmettere all'istante copia delle
opposizioni presentate.
5. L'istante può
presentare controdeduzioni scritte all'Ufficio italiano brevetti e marchi entro
il quinto giorno antecedente allo svolgimento della riunione.
6. Nei quarantacinque giorni
successivi alla riunione per il tentativo di conciliazione, il Ministero
dello sviluppo economico concede la licenza o respinge l'istanza.
7. Il termine per la conclusione del procedimento è
di centottanta giorni, decorrenti dalla data di presentazione della domanda.
Articolo
200
Procedura di licenza
volontaria sui principi attivi
1. La domanda di richiesta di licenza
volontaria sui principi attivi, corredata dell'attestazione comprovante
l'avvenuto pagamento dei diritti nella misura stabilita dal decreto del Ministro
dello sviluppo economico di cui all'articolo 226, deve contenere le seguenti
informazioni:
a) nome o ragione sociale e
domicilio o sede sociale del richiedente la licenza volontaria;
b) nome del principio attivo;
c)estremi di protezione, numero del brevetto e del
certificato complementare di protezione;
d) indicazione
dell'officina farmaceutica italiana, regolarmente autorizzata dal Ministero
della salute ai sensi di legge, ove si intende produrre il principio
attivo.
2. Il
richiedente deve inoltrare, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o
tramite altri mezzi che garantiscano l'avvenuto ricevimento della comunicazione,
all'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM) domanda, con allegata traduzione
in lingua inglese, corredata dagli elementi previsti dal comma 1.
(Comma così modificato dall'art. 110 decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 131)
3. L'UIBM dà pronta notizia, mediante
raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite altri mezzi che garantiscano
l'avvenuto ricevimento della comunicazione, dell'istanza alle parti interessate
e a coloro che abbiano acquisito diritti sul brevetto ovvero sul certificato
complementare di protezione in base ad atti trascritti o annotati.
4.
Qualora entro novanta giorni dalla data di
ricevimento della domanda, prorogabili d'intesa tra le parti, le stesse
raggiungano un accordo sulla base di una royalty contenuta, copia dello stesso
deve essere trasmessa, con analoghe modalità, al Ministero dello sviluppo
economico - UIBM. Se nei trenta giorni successivi l'Ufficio non comunica
rilievi alle parti, l'accordo di licenza volontaria si intende perfezionato.
5. Nel caso in cui le parti comunichino
all'UIBM che non è stato possibile raggiungere un accordo, l'Ufficio dà inizio
alla procedura di conciliazione di cui ai commi 6 e seguenti.
(Comma così modificato dall'art. 110 decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 131)
6. Il Ministero dello sviluppo economico, nomina, con proprio
decreto, una Commissione avente il compito di valutare le richieste di licenza
volontaria per le quali non è stato possibile raggiungere un accordo tra parti.
7. La Commissione è composta da sei
componenti e da altrettanti supplenti di cui:
a) due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico;
b) un rappresentante del Ministero della
salute;
c) un rappresentante della Agenzia
italiana del farmaco;
d) un
rappresentante dei detentori di CCP, su proposta delle associazioni di categoria
maggiormente rappresentative;
e) un rappresentante dei
produttori di principi attivi farmaceutici, su proposta delle associazioni di
categoria maggiormente rappresentative.
8. La Commissione di cui ai commi 6 e 7, entro trenta giorni dalla data di
comunicazione ricevuta dall'UIBM del mancato accordo raggiunto tra le parti,
procede alla loro convocazione, al fine di individuare un'ipotesi di accordo
finalizzato a contemperare le esigenze delle parti medesime, garantendo,
comunque, un'equa remunerazione del soggetto che rilascia la licenza volontaria,
mediante indicazione di una royalty contenuta, stabilita con criteri che tengono
conto delle necessità di competizione internazionale dei produttori di principi
attivi. (Comma così modificato
dall'art. 110 decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131)
9. Qualora, nonostante la mediazione
ministeriale, l'accordo di licenza non venga concluso, il Ministero dello
sviluppo economico, ove ne ravvisi i presupposti giuridici, dispone la
trasmissione degli atti del procedimento all'Autorità garante della concorrenza
e del mercato.
1. Nessuno è tenuto a farsi
rappresentare da un mandatario abilitato nelle procedure di fronte all'Ufficio
italiano brevetti e marchi; le persone fisiche e giuridiche possono agire per
mezzo di un loro dipendente anche se non abilitato, o per mezzo di un dipendente
di altra società collegata ai sensi dell'articolo 205, comma 3.
2. La nomina di uno o più mandatari,
qualora non sia fatta nella domanda, oppure con separato atto, autentico o
autenticato, può farsi con apposita lettera d'incarico, soggetta al pagamento
della tassa prescritta.
3. L'atto di
nomina o la lettera d'incarico può riguardare una o più domande o in generale la
rappresentanza professionale per ogni procedura di fronte all'Ufficio italiano
brevetti e marchi ed alla Commissione dei ricorsi. In tal caso, in ogni successiva domanda,
istanza e ricorso, il mandatario dovrà fare riferimento alla procura o lettera
d'incarico. (Comma così modificato
dall'art. 111 decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131)
4. Il mandato può
essere conferito soltanto a mandatari iscritti in un albo all'uopo istituito
presso il Consiglio dell'ordine dei consulenti in proprietà industriale.
5. (Comma abrogato dall'art. 60 decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206)
6. Il mandato
può essere anche conferito ad un avvocato iscritto nel suo albo professionale.
1. Fermo quanto disposto dall' articolo
201, la rappresentanza di persone fisiche o giuridiche nelle procedure di fronte
all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed alla Commissione dei ricorsi può
essere assunta unicamente da consulenti abilitati iscritti in un albo istituito
presso il Consiglio dell'ordine e denominato Albo dei consulenti in proprietà
industriale abilitati nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli
avvocati.
2. L'Albo è costituito da due
sezioni denominate rispettivamente sezione brevetti e sezione marchi, riservate
la prima ai consulenti agenti in materia di brevetti per invenzioni, modelli di
utilità, disegni e modelli, nuove varietà vegetali, topografie dei prodotti a
semiconduttori e la seconda ai consulenti abilitati agenti in materia di disegni
e modelli, marchi ed altri segni distintivi e indicazioni geografiche.
3. Gli iscritti all'Albo
costituiscono l'ordine dei consulenti in proprietà industriale.
4. La vigilanza sull'esercizio della professione
viene esercitata dal Ministero dello sviluppo economico, tramite l'Ufficio
italiano brevetti e marchi.
1. Può essere iscritta all'Albo dei
consulenti in proprietà industriale abilitati qualsiasi persona fisica che:
a) abbia il godimento dei diritti civili
nell'ordinamento nazionale e sia persona di buona condotta civile e morale;
b) sia cittadino italiano ovvero cittadino
degli Stati membri dell'Unione europea ovvero cittadino di Stati esteri nei cui
confronti vige un regime di reciprocità;
c) abbia un domicilio professionale in Italia o
nell'Unione europea se si tratta di cittadino di uno Stato membro di essa, il
requisito del domicilio professionale in Italia non è richiesto se si tratti di un cittadino
di Stati extra comunitari che consentano ai cittadini italiani l'iscrizione a
corrispondenti albi senza tale requisito;
(Lettera così modificata dall'art. 112 decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 131)
d) abbia
superato l'esame di abilitazione, di cui all'articolo 207 o abbia superato la
prova attitudinale prevista per i consulenti in proprietà industriale al comma 2
dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.
2. L'iscrizione è effettuata dal Consiglio dell'Ordine su presentazione di
un'istanza accompagnata dai documenti comprovanti il possesso dei requisiti di
cui al comma 1 ovvero includente le autocertificazioni previste per legge.
L'avvenuta iscrizione è prontamente comunicata dal Consiglio all'Ufficio
italiano brevetti e marchi.
3. I
soggetti indicati nel comma 5 dell'articolo 201 che esercitano l'attività di
rappresentanza a titolo temporaneo si considerano automaticamente inseriti
all'albo dei consulenti in proprietà industriale ai fini dell'esercizio dei
diritti ed all'osservanza degli obblighi previsti nell'ordinamento professionale
in quanto compatibili, ma non partecipano all'assemblea degli iscritti all'albo
e non possono essere eletti quali componenti del Consiglio dell'Ordine.
4. I soggetti indicati nei commi 1 e 3 che abbiano
domicilio professionale in uno Stato membro dell'Unione europea
sono tenuti ad eleggere domicilio in Italia ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 120, comma 3, del presente codice.
(Comma così modificato dall'art. 112 decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 131)
1. Il titolo di consulente in proprietà
industriale è riservato alle persone iscritte nell'albo dei consulenti
abilitati. Le persone iscritte solo nella sezione brevetti devono utilizzare il
titolo nella forma di consulente in brevetti e le persone iscritte solo nella
sezione marchi devono utilizzare il titolo nella forma di consulente in marchi.
Le persone iscritte in entrambe le sezioni possono utilizzare il titolo di
consulente in proprietà industriale senza ulteriori specificazioni.
2. Le persone indicate nell'articolo 202
svolgono per conto di qualsiasi persona fisica o giuridica tutti gli adempimenti
previsti dalle norme che regolano i servizi attinenti rispettivamente alla
materia dei brevetti per invenzioni, per modelli di utilità, per disegni e
modelli per nuove varietà vegetali, per topografie dei prodotti a semiconduttori
ovvero alla materia dei marchi, dei disegni e modelli e delle indicazioni
geografiche, a seconda della sezione in cui sono iscritte. Esse possono
certificare la conformità delle traduzioni in lingua italiana e di ogni atto e
documento proveniente dall'estero da prodursi all'Ufficio italiano brevetti e
marchi. (Comma così modificato dall'art.
113 decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131)
3. Essi inoltre, su mandato ed in rappresentanza degli
interessati, possono svolgere ogni altra funzione che sia affine, connessa,
conseguente a quanto previsto nel comma 2.
4. Se
l'incarico è conferito a più consulenti abilitati, essi, salva diversa
disposizione, possono agire anche separatamente. Se l'incarico è conferito a più
consulenti abilitati, costituiti in associazione o società, l'incarico si
considera conferito ad ognuno di essi in quanto agisca in seno a detta
associazione o società.
1. L'iscrizione all'Albo dei consulenti
in proprietà industriale abilitati e l'esercizio della professione di consulente
in proprietà industriale sono incompatibili con qualsiasi impiego od ufficio
pubblico o privato ad eccezione del rapporto di impiego o di cariche rivestite
presso società, uffici o servizi specializzati in materia, sia autonomi che
organizzati nell'ambito di enti o imprese, e dell'attività di insegnamento in
qualsiasi forma esercitata; con l'esercizio del commercio, con la professione di
notaio, di giornalista professionista, di mediatore, di agente di cambio o di
esattore dei tributi.
2. L'iscrizione
all'Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati e l'esercizio della
professione di consulente in proprietà industriale è compatibile, se non
previsto altrimenti e fermo restando il disposto del comma 1, con l'iscrizione
in altri albi professionali e con l'esercizio della relativa professione.
3. I consulenti in proprietà industriale
abilitati, che esercitano la loro attività in uffici o servizi organizzati
nell'ambito di enti o di imprese, ovvero nell'ambito di consorzi o gruppi di
imprese, possono operare esclusivamente in nome e per conto:
a) dell'ente o impresa da cui dipendono;
b) delle imprese appartenenti al consorzio o gruppo
nella cui organizzazione essi sono stabilmente inseriti;
c) di imprese o persone che siano con enti o imprese o gruppi o consorzi,
in cui è inserito il consulente abilitato, in rapporti sistematici di
collaborazione, ivi compresi quelli di ricerca, di produzione o scambi
tecnologici.
1. Il consulente in proprietà
industriale ha l'obbligo del segreto professionale e nei suoi confronti si
applica l'articolo 200 del codice di procedura penale.
1. L'abilitazione è concessa previo
superamento di un esame sostenuto davanti ad una commissione composta per
ciascuna sessione:
a) dal direttore
dell'Ufficio italiano brevetti e marchi o da un suo delegato con funzione di
presidente;
b) da un membro della commissione
dei ricorsi designato dal presidente della stessa con funzione di
vice-presidente;
c) da due professori
universitari rispettivamente di materie giuridiche e tecniche designati dal
Ministro dello sviluppo economico;
d)
da quattro consulenti in proprietà industriale abilitati designati dal Consiglio
di cui all'articolo 215, di cui due scelti fra i dipendenti di enti o imprese e
due che esercitano la professione in modo autonomo;
e)
da membri supplenti che possono sostituire quelli di cui alle lettere b), c) e
d) se impossibilitati.
2. E' ammessa all'esame di abilitazione
qualsiasi persona che:
a) abbia
conseguito:
1) la laurea o un titolo
universitario equipollente in qualsiasi Paese estero;
2) un diploma o un titolo rilasciato da un Paese membro
dell'Unione europea includenti l'attestazione che il candidato abbia seguito con
successo un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni o di
durata equivalente a tempo parziale, in un'università o in un istituto
d'istruzione superiore o in un altro istituto dello stesso livello di
formazione, a condizione che il ciclo di studi abbia indirizzo
tecnico-professionale attinente all'attività di consulente in proprietà
industriale in materia di brevetti d'invenzione e modelli ovvero in materia di
marchi e disegni e modelli a seconda dell'abilitazione richiesta;
b) abbia compiuto presso società, uffici o servizi
specializzati in proprietà industriale almeno due anni di tirocinio
professionale effettivo, documentato in modo idoneo.
3. E' ammessa all'esame di abilitazione
per l'iscrizione nella sezione brevetti qualsiasi persona che abbia superato
l'esame di qualificazione come consulente abilitato presso l'Ufficio europeo dei
brevetti.
4. Il periodo di tirocinio è
limitato a diciotto mesi se il candidato all'esame di abilitazione dimostri di
aver frequentato con profitto un corso qualificato di formazione per consulenti
abilitati in materia di brevetti ovvero di marchi, a seconda dell'abilitazione
richiesta.
5. L'esame di
abilitazione per l'iscrizione nella sezione brevetti e rispettivamente nella
sezione marchi consiste in prove scritte ed orali, tendenti ad accertare la
preparazione teorico-pratica del candidato nel campo specifico dei diritti di
proprietà industriale, così come a livello della cultura tecnica, giuridica, e
linguistica, conformemente alla sezione interessata, secondo le modalità
stabilite nel regolamento da emanarsi con decreto.
6. L'esame di abilitazione per l'iscrizione nella sezione brevetti ovvero
quello per l'iscrizione nella sezione marchi è indetto ogni due anni con decreto
del Ministero dello sviluppo economico.
1. Sono esonerati dall'esame di
abilitazione coloro che, già dipendenti del Ministero dello sviluppo economico
ovvero del Ministero della difesa,
abbiano prestato servizio, per almeno cinque anni, con mansioni direttive
rispettivamente presso
l'Ufficio italiano brevetti e marchi ovvero presso il Servizio brevetti e
proprietà intellettuale. (Comma
così modificato dall'art. 115 decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131)
2. Sono anche
esonerati, ai fini dell'iscrizione nella sezione brevetti, i cittadini italiani
che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni con mansioni di esaminatori
presso l'Ufficio europeo dei brevetti.
Articolo
209
Albo dei consulenti in
proprietà industriale abilitati
1. L'Albo istituito ai sensi
dell'articolo 202 deve contenere per ciascun iscritto il cognome, il nome, il
luogo e la data di nascita, il titolo di studio, la data di iscrizione, il
domicilio professionale in Italia che può consistere anche nella sede dell'ente o
impresa da cui dipende. (Comma così
modificato dall'art. 116 decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131)
2. La data di iscrizione
determina l'anzianità. Coloro che dopo la cancellazione sono di nuovo iscritti
all'albo hanno l'anzianità derivante dalla prima iscrizione dedotta la durata
dell'interruzione.
Articolo
210
Cancellazione dall'albo
e sospensione di diritto
1. Il consulente abilitato è cancellato
dall'albo:
a) quando è venuto meno uno dei
requisiti dell'iscrizione, di cui all'articolo 203;
b) quando ricorre uno dei casi di incompatibilità
previsti dall'articolo 205;
c) quando ne è fatta
richiesta dall'interessato.
2. Il consulente abilitato può chiedere la reiscrizione nell'albo quando
sono cessate le cause della cancellazione senza necessità di nuovo esame.
3. Il consulente abilitato è dichiarato sospeso di
diritto dall'esercizio professionale dal momento della sottoposizione alle
misure coercitive o interdittive previste dai capi II e III del Capo IV, titolo
I, del codice di procedura penale sino a quello della revoca delle misure
stesse, nonché in caso di mancato pagamento entro il termine fissato, del
contributo annuo, sino alla data dell'accertato adempimento.
1. I consulenti abilitati sono soggetti
a censura in caso di abusi e mancanze di lieve entità, alla sospensione per non
più di due anni in caso di abusi gravi; alla radiazione in caso di condotta che
abbia compromesso gravemente la reputazione e la dignità professionale.
1. L'assemblea è convocata dal
presidente su delibera del Consiglio dell'ordine. Essa è regolarmente costituita
in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli iscritti ed in
seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la
prima, con la presenza di almeno un sesto degli iscritti se gli iscritti
presenti e rappresentati raggiungono la presenza di almeno un quinto degli
iscritti. Essa delibera a maggioranza assoluta dei voti.
2. Ogni consulente abilitato iscritto all'Albo può farsi
rappresentare da un altro consulente abilitato iscritto all'albo con delega
scritta. Un medesimo partecipante non può rappresentare più di cinque iscritti.
3. Le modalità di convocazione e di svolgimento
dell'assemblea sono determinate con decreto del Ministro
dello sviluppo economico.
1. L'assemblea si riunisce almeno
una volta all'anno entro il mese di marzo, per l'approvazione del conto
preventivo e di quello consuntivo, per la determinazione dell'ammontare del
contributo annuo che deve essere uguale per tutti gli iscritti e, occorrendo,
per l'elezione del Consiglio dell'ordine, nel qual caso la convocazione deve
avvenire almeno un mese prima della sua scadenza.
2.
L'assemblea si riunisce inoltre ogni volta il Consiglio dell'ordine lo reputi
necessario, nonché quando ne sia fatta domanda per iscritto con indicazione
degli argomenti da trattare da almeno un decimo degli iscritti all'Albo.
Articolo
214
Assemblea per
l'elezione del Consiglio dell'ordine
1. I componenti del Consiglio
dell'ordine di cui all'articolo 215 sono eletti a maggioranza semplice dei voti
segreti validamente espressi per mezzo di schede contenenti un numero di nomi
non superiore alla metà più uno dei componenti da eleggere. Vengono eletti i
dieci candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità
è preferito il candidato più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano
uguale anzianità di iscrizione, il più anziano di età.
2. Ciascuna categoria dei consulenti che esercitano la
professione in forma autonoma, sia individualmente che nell'ambito di società,
uffici o servizi autonomi, da una parte, e dei consulenti che esercitano in
uffici e servizi specializzati nell'ambito di enti o imprese di cui all'articolo
205, comma 3, dall'altra, non può essere rappresentata in seno al Consiglio
dell'ordine con più di otto componenti. Parimenti ciascuna sezione dell'albo non
può essere rappresentata in seno al Consiglio dell'ordine con più di sette
componenti, ad essa iscritti in via esclusiva.
3. Non sono ammesse le partecipazioni e votazioni per
delega. E' ammessa la votazione mediante lettera.
4.
Le modalità di svolgimento delle votazioni, delle operazioni di scrutinio e di
proclamazione degli eletti sono stabilite con decreto del Ministro
dello sviluppo economico.
Articolo
215
Consiglio dell'ordine
dei consulenti in proprietà industriale
1. L'ordine dei consulenti in proprietà
industriale è retto da un Consiglio che dura in carica tre anni ed è composto da
dieci membri con non meno di tre anni di anzianità eletti dall'assemblea. A
sostituire i componenti cessati per qualsiasi causa prima della scadenza sono
chiamati i candidati compresi nella graduatoria che, dopo quelli eletti, hanno
ottenuto il maggior numero di voti, ferme restando le disposizioni di cui al
comma 2 dell'articolo 214.
2. In
caso di mancato tempestivo rinnovo, il Consiglio dell'ordine continua a
funzionare sino alla nomina del nuovo Consiglio.
3.
Il Consiglio dell'ordine si riunisce validamente con la presenza della
maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta. In caso di parità
prevale il voto del presidente. In materia disciplinare il Consiglio dell'ordine
delibera con la presenza di almeno tre quarti dei componenti.
Articolo
216
Attribuzioni del
presidente del Consiglio dell'ordine
1. Il Consiglio dell'ordine nomina tra i
suoi componenti un presidente il quale ne ha la rappresentanza, adotta in casi
urgenti i provvedimenti necessari salva ratifica del Consiglio nella prima
seduta successiva ed esercita le rimanenti attribuzioni a lui conferite dal
presente codice.
2. Il presidente
può delegare a componenti il Consiglio attribuzioni di segreteria o di
tesoreria.
3. Il Consiglio nomina altresì fra i suoi
componenti un vice presidente, il quale sostituisce il presidente in sua assenza
o impedimento, oppure su delega dello stesso per singoli atti.
1. Il Consiglio dell'ordine:
a)
provvede tempestivamente agli adempimenti
relativi alle iscrizioni, alle sospensioni ed alle cancellazioni da eseguire
nell'Albo, dandone immediata comunicazione all'Ufficio italiano brevetti e
marchi;
b) vigila per la tutela del titolo
professionale di consulente in proprietà industriale e propone all'assemblea le
iniziative all'uopo necessarie;
c)
interviene, su concorde richiesta delle parti, per comporre le contestazioni che
sorgono fra gli iscritti all'albo in dipendenza dell'esercizio della
professione;
d) propone modifiche ed
aggiornamenti della tariffa professionale;
e)
su richiesta del cliente o dello stesso consulente abilitato esprime parere
sulla misura delle spettanze dovute ai consulenti in proprietà industriale per
le prestazioni inerenti all'esercizio della professione;
f) adotta i provvedimenti disciplinari;
g) designa i quattro consulenti in proprietà industriale
abilitati che concorrono a formare la commissione di esame di cui all'articolo
207;
h) adotta le iniziative più opportune
per conseguire il miglioramento ed il perfezionamento degli iscritti nello
svolgimento dell'attività professionale;
i)
stabilisce la propria sede e predispone i mezzi necessari al suo funzionamento;
l) riscuote ed amministra il contributo annuo
degli iscritti;
m) predispone il conto
preventivo e redige il conto consuntivo della gestione;
n) riceve le domande di ammissione all'esame di abilitazione
di cui all'articolo 207 e ne verifica la rispondenza alle condizioni per
l'ammissione;
o) mantiene i rapporti e
collabora con gli organismi e le istituzioni che operano nel settore della
proprietà industriale o che svolgono attività aventi attinenza con essa
formulando ove opportuno proposte o pareri;
p) svolge
gli altri compiti definiti con decreto del Ministro
dello sviluppo economico
che abbiano carattere di strumentalità necessaria rispetto a quelli previsti dal
presente codice;
p-bis) provvede alle iscrizioni
nell'albo dei tirocinanti e ai relativi aggiornamenti.
(Lettera aggiunta dall'art. 117 decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 131)
Articolo
218
Decadenza dalla carica di componente il Consiglio dell'ordine,
scioglimento e mancata costituzione del Consiglio
dell'ordine.
1. I componenti che, senza giustificati
motivi, non intervengono per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio
dell'ordine sono da questo dichiarati decaduti dalla carica.
2. Il Consiglio può essere sciolto
dal Ministro dello sviluppo economico, se non è in grado di funzionare ed in
ogni caso se sono cessati o decaduti più di quattro degli originari componenti,
ovvero nel caso che siano accertate gravi irregolarità.
3. In caso di scioglimento del Consiglio, le sue funzioni sono assunte da
un commissario nominato dal Ministro dello
sviluppo economico. Il commissario
provvede, entro sessanta giorni, ad indire nuove elezioni, per lo svolgimento
delle quali l'assemblea deve riunirsi non prima di trenta giorni e non oltre
sessanta giorni dalla data dell'atto di convocazione.
1. Il Consiglio dell'ordine è convocato
dal presidente almeno una volta ogni sei mesi o quando lo ritiene opportuno,
ovvero quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti. Le
deliberazioni del Consiglio sono verbalizzate da un componente nominato
segretario all'inizio di ogni seduta.
1. Quando perviene notizia di fatti che
possono condurre all'applicazione di una delle sanzioni disciplinari di cui
all'articolo 211, il presidente nomina tra i membri del Consiglio un relatore.
2. Il Consiglio, previa contestazione dei
fatti che preceda almeno di 10 gg. l'audizione dell'interessato, esaminate le
eventuali memorie e documenti, delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in
caso di parità di voti prevale la decisione più favorevole all'incolpato.
3. Se l'interessato non si presenta o non
fa pervenire alcuna memoria difensiva si procede in sua assenza a meno che non
sia dimostrato un legittimo impedimento.
4. La deliberazione deve contenere l'indicazione dei fatti, i motivi e
l'enunciazione sintetica della decisione.
5. I membri del Consiglio devono astenersi quando ricorrano i motivi
indicati dall'articolo 51, comma 1, del codice di procedura civile in quanto
applicabili, e possono essere ricusati per gli stessi motivi con istanza
depositata presso la segreteria del Consiglio prima della discussione.
6. In ogni altro caso in cui
esistano gravi ragioni di convenienza i membri possono richiedere al presidente
del Consiglio dell'ordine l'autorizzazione ad astenersi.
7. Sulla ricusazione decide la commissione dei ricorsi.
Articolo
221
Ricorso contro i
provvedimenti del Consiglio dell'ordine
1. Contro tutti i provvedimenti
del Consiglio dell'ordine è esperibile ricorso davanti alla commissione dei
ricorsi entro il termine di prescrizione di un anno dalla comunicazione del
provvedimento all'interessato.
(Comma così sostituito dall'art. 118 decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
131)
2. Il direttore dell'Ufficio italiano
brevetti e marchi assicura la regolarità dell'operato e la funzionalità del
Consiglio e può ricorrere, per ogni irregolarità constatata, alla commissione
dei ricorsi entro trenta giorni dalla comunicazione della delibera. Il ricorso
non ha effetto sospensivo.
1. Il Ministro
dello sviluppo economico approva, con proprio decreto, le modifiche e gli aggiornamenti della
tariffa professionale proposti dal Consiglio dell'ordine, ai sensi dell'articolo
217, comma 1, lettera d).
2. Lo svolgimento delle
attività relative all'ordinamento professionale non comportano oneri aggiuntivi
a carico del bilancio statale.
1. Ai servizi attinenti alla materia
regolata da questo codice provvede l'Ufficio italiano brevetti e marchi.
2. Fatte salve le competenze
istituzionali del Ministero degli affari esteri in materia di proprietà
industriale e l'attività di coordinamento del Presidente del Consiglio dei
Ministri, l'Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo
economico promuove e mantiene relazioni con le istituzioni e gli organismi
comunitari ed internazionali competenti in materia, nonché con gli uffici
nazionali della proprietà industriale degli altri Stati, e provvede alla
trattazione delle relative questioni assicurando la partecipazione negli organi
e nei gruppi di lavoro.
3. L'Ufficio
italiano brevetti e marchi provvede altresì ai seguenti ulteriori compiti:
a) creazione e gestione di banche dati e
diffusione delle informazioni brevettuali con particolare riferimento
all'aggiornamento sullo stato della tecnica;
b) promozione della preparazione tecnico-giuridica del personale della
pubblica amministrazione operante nel campo della proprietà industriale e della
innovazione tecnologica e di coloro che svolgono o intendono svolgere la
professione di consulente in proprietà industriale;
c) promozione della cultura e dell'uso della proprietà industriale presso
i potenziali utenti, in particolare presso le piccole medie imprese e le zone in
ritardo di sviluppo;
d) effettuazione
di studi, ricerche, indagini e pubblicazioni correlate alla materia della
proprietà industriale e sviluppo di indicatori brevettuali per l'analisi
competitiva dell'Italia, in proprio o in collaborazione con amministrazioni
pubbliche, istituti di ricerca, associazioni, organismi internazionali;
e) effettuazione di prestazioni a titolo oneroso di
servizi non istituzionali a richiesta di privati, a condizione che siano
compatibili con la funzione e il ruolo istituzionale ad essa attribuito.
4. L'Ufficio italiano brevetti e marchi
può stipulare convenzioni con regioni, camere di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura, enti pubblici e privati finalizzati allo svolgimento
dei propri compiti.
1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi
provvede all'assolvimento dei propri compiti ed al finanziamento della ricerca
di anteriorità con le risorse di bilancio iscritte allo stato di previsione
della spesa del Ministero dello sviluppo economico, con i corrispettivi
direttamente riscossi per i servizi resi in materia di proprietà industriale.
2. Il Ministero
dello sviluppo economico provvede a corrispondere annualmente il cinquanta per cento
dell'ammontare delle tasse di cui al comma 1 all'Ufficio europeo dei brevetti
così come previsto dall'articolo 39 della Convenzione di Monaco del 5 ottobre
1973, ratificata dalla legge 260 del 1978.
3.
L'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede all'assolvimento dei propri
compiti anche con i versamenti ed i rimborsi eventualmente effettuati da
organismi internazionali di proprietà industriale ai quali l'Italia partecipa e
con ogni altro provento derivante dalla sua attività.
1. Per le domande presentate al
Ministero dello sviluppo economico al fine dell'ottenimento di titoli di
proprietà industriale, per le concessioni, le opposizioni, le trascrizioni, il
rinnovo è dovuto il pagamento dell'imposta di bollo, nonché delle tasse di
concessione governativa e dei diritti la cui determinazione in relazione a
ciascun titolo o domanda ed all'intervallo di tempo al quale si riferiscono
viene effettuata con apposito decreto dal Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. La tassa individuale di designazione dell'Italia nella domanda di
registrazione internazionale di marchio, nella designazione posteriore o
nell'istanza di rinnovo applicabile ai marchi internazionali esteri che chiedono
la protezione sul territorio italiano tramite l'Organizzazione mondiale della
proprietà intellettuale di Ginevra, ai sensi del Protocollo relativo all'Accordo
di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi del 27 giugno 1989,
ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169, è fissata nella misura del novanta
per cento dei diritti previsti per il deposito della concessione di un marchio
nazionale ovvero della rinnovazione.
1. Il pagamento dei diritti e delle
tasse di concessione governativa di cui al presente codice è effettuato nei
termini e nelle modalità fissati dal Ministro dello sviluppo economico con
proprio decreto.
Articolo
227
Diritti per il
mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale
1. Tutti i diritti previsti per il
mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale devono essere pagati
anticipatamente, entro il mese corrispondente a quello in cui è stata depositata
la domanda, trascorso il periodo coperto dal precedente pagamento. La domanda di
rinnovazione di un marchio deve essere depositata entro i dodici mesi
precedenti l'ultimo giorno del mese di scadenza del decennio in corso.
2.
I diritti di mantenimento in vita per i brevetti d'invenzione, i modelli di
utilità e i disegni e modelli, ove già maturati alla fine del mese in cui è
rilasciato l'attestato di concessione oppure maturati entro la fine del terzo
mese successivo, sono pagabili entro quattro mesi dalla fine del mese di detto
rilascio.
3. I diritti di mantenimento in vita per
le privative di varietà vegetali sono dovuti, per la durata della privativa di
cui all'articolo 109, comma 1, a partire dalla concessione della privativa
medesima e devono essere pagati anticipatamente entro il mese corrispondente a
quello della concessione.
4. Trascorso termine di scadenza di
cui ai commi 1 e 2,
il pagamento è ammesso nei sei mesi successivi con l'applicazione di un diritto
di mora il cui ammontare è determinato per ciascun diritto di proprietà
industriale dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Il ritardo nel pagamento che sia
superiore a sei mesi comporta la decadenza del diritto di proprietà
industriale.
6. Possono pagarsi anticipatamente più diritti annuali.
7. Nel caso di cui all'articolo 6, comma 1, tutti i soggetti sono tenuti
solidalmente al pagamento dei diritti di mantenimento.
8. Al pagamento dei diritti di
mantenimento dei brevetti europei validi in Italia dovuti a partire dall'anno
successivo a quello in cui la concessione del brevetto europeo è pubblicata
nel Bollettino dei brevetti europei, si applicano gli stessi termini di
pagamento previsti per i brevetti nazionali e le norme di cui all'articolo 230
sulla regolarizzazione.
(Articolo così sostituito
dall'art. 120 decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131)
Articolo
228
Esenzione e sospensione
del pagamento dei diritti
1. All'inventore, il quale dimostri di
essere in condizioni di indigenza, il Ministro dello sviluppo economico può
concedere l'esenzione dai diritti di concessione e la sospensione dal pagamento
dei diritti annuali per i primi cinque anni. Allo scadere del quinto anno
l'inventore che intende mantenere in vigore il brevetto deve pagare, oltre il
diritto annuale per il sesto anno anche quelli arretrati. In caso contrario il
brevetto decade e l'inventore non è tenuto al pagamento dei diritti degli anni
anteriori.
1. In caso di rigetto della domanda o di
rinuncia alla medesima, prima che la registrazione sia stata effettuata o il
brevetto sia stato concesso, sono rimborsati i diritti versati, ad eccezione del
diritto di domanda. Il diritto previsto per il deposito di opposizione è
rimborsato in caso di estinzione dell'opposizione ai sensi dell'articolo 181,
comma 1, lettera b).
2. I rimborsi
dei diritti sono autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico.
L'autorizzazione viene disposta d'ufficio quando i diritti da rimborsare si
riferiscono ad una domanda di registrazione o di brevetto definitivamente
respinta. In ogni altro caso, il rimborso viene
effettuato su richiesta dell'avente diritto, con istanza diretta al Ministero
dello sviluppo economico. (Comma
così modificato dall'art. 121 decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131)
3. I rimborsi devono
essere annotati nel registro dei brevetti e, ove si riferiscano a domande
ritirate o respinte, vengono annotati nel registro delle domande.
1. Se per evidente errore, o per altri
scusabili motivi, un diritto venga pagato incompletamente o comunque
irregolarmente, l'Ufficio italiano brevetti e marchi può
ammettere come utile l'integrazione o la regolarizzazione anche tardiva del
pagamento. (Comma così modificato
dall'art. 122 decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131)
2. Se si tratta di un
diritto annuale, l'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede solo su istanza
dell'interessato. Se l'istanza viene respinta, l'interessato può ricorrere alla
Commissione dei ricorsi di cui all'articolo 135, comma 1.
(Comma così modificato dall'art. 122 decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 131)
3. (Comma abrogato dall'art. 122
decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131)
1. Le domande di registrazione di
marchio e le domande di trascrizione depositate prima della data di entrata in
vigore del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, sono trattate secondo le
disposizioni in esso contenute. Tuttavia, per quanto riguarda la regolarità
formale, sono soggette alle norme preesistenti.
Articolo
232
Limiti al diritto
esclusivo sul marchio rinomato
1. Il diritto di fare uso esclusivo di
un marchio registrato prima della data di entrata in vigore del decreto
legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, e che goda di rinomanza, non consente al
titolare di opporsi all'ulteriore uso nel commercio di un segno identico o
simile al marchio per prodotti o servizi non affini a quelli per cui esso è
stato registrato.
1. I marchi di impresa registrati prima
della data di entrata in vigore del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480,
sono soggetti, in quanto alle cause di nullità, alle norme di legge anteriori.
2. Non può essere dichiarata la nullità
del marchio se anteriormente alla proposizione della domanda principale o
riconvenzionale di nullità, il segno, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto,
abbia acquistato carattere distintivo.
3. Non può essere dichiarata la nullità del marchio se il marchio
anteriore sia scaduto da oltre due anni, ovvero tre se si tratta di marchio
collettivo, o possa considerarsi decaduto per non uso anteriormente alla
proposizione della domanda principale o riconvenzionale di nullità.
4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 48 del
regio decreto 29 giugno 1942, n. 929, come sostituito dal decreto legislativo 4
dicembre 1992, n. 480, il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata
in vigore dello stesso.
1. Le norme del decreto legislativo 4
dicembre 1992, n. 480, che disciplinano il trasferimento e la licenza del
marchio si applicano anche ai marchi già concessi ma non ai contratti conclusi
prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 4 dicembre 1992,
n. 480.
1. Le norme del decreto legislativo 4
dicembre 1992, n. 480, che disciplinano la decadenza per non uso si applicano ai
marchi già concessi alla data di entrata in vigore dello stesso decreto
legislativo, purché non ancora decaduti a tale data.
1. Le norme del decreto legislativo 4
dicembre 1992, n. 480 che disciplinano la decadenza del marchio per uso
ingannevole dello stesso si applicano ai marchi già concessi alla data di
entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, in relazione ad un uso
ingannevole posto in essere dopo la sua entrata in vigore.
Sezione II
Disegni e modelli
Articoli 237-241
Omissis
Sezione III
Nuove varietà vegetali
Articolo 242
Durata della
privativa
Sezione IV
Invenzioni
Articolo 243-243bis
Omissis
1. Le domande di brevetto o di
registrazione e quelle di trascrizione e annotazione, anche se già depositate al
momento della data di entrata in vigore del presente codice, sono trattate
secondo le disposizioni in esso contenute. Le domande di cui al Capo IV, sezione
I, sono soggette alle norme preesistenti relativamente alle condizioni di
ricevibilità.
Disposizioni
procedurali
1. Le norme dei capi I e IV del titolo
II quelle del titolo III e le norme degli articoli 35 e 36 del titolo V del
decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5 si applicano ai procedimenti giudiziari
ed agli arbitrati che siano iniziati con atto notificato oppure con deposito del
ricorso sei mesi dopo l'entrata in vigore del codice.
2. Le controversie in grado d'appello nelle materie di cui
all'articolo 134, iniziate
dopo la data di entrata in vigore del presente codice, restano devolute alla
cognizione delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno
2003, n. 168, anche se il giudizio di primo grado o il
giudizio arbitrale sono iniziati e si sono svolti secondo le norme
precedentemente in vigore, a meno che non sia già intervenuta nell'ambito di
essi una pronuncia sulla competenza. (Comma così sostituito dall'art. 19
legge 23 giugno 2009, n. 99)
3. Le procedure di reclamo e
le cause di merito nelle materie di cui all'articolo 134, iniziate dopo la data
di entrata in vigore del presente codice, restano devolute alle sezioni
specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, anche se
riguardano misure cautelari concesse secondo le norme precedentemente in vigore.
(Comma così sostituito dall'art. 19 legge 23 giugno 2009, n. 99)
4. Le norme di procedura di cui
all'articolo 136 concernenti la funzione giurisdizionale della Commissione dei
Ricorsi si applicano a partire da un anno dopo l'entrata in vigore del codice.
5. Le norme di procedura di cui agli articoli 137,
146, 194, 195, 196, 198, 199 e 200 si applicano con l'entrata in vigore del
codice.
Disposizioni
abrogative
1. Sono abrogate le seguenti
disposizioni:
a) il regio decreto 29 giugno
1939, n. 1127;
b) il regio decreto 5 febbraio
1940, n. 244;
c) il regio decreto 25 agosto
1940, n. 1411;
d) il regio decreto 31 ottobre
1941, n. 1354;
e) il regio decreto 21 giugno
1942, n. 929;
f) il decreto del Presidente
della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795;
g)
l'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
h) il decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1972, n.540;
i) il decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 febbraio 1973,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 69 del 15 marzo
1973;
l) il decreto del Presidente della
Repubblica 12 agosto 1975, n.974, fatto salvo l'articolo 18;
m) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 22 ottobre 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 15 del 18 febbraio 1977;
n) il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n.32;
o) il decreto del Presidente della Repubblica
22 giugno 1979, n.338;
p) la legge 3 maggio
1985, n. 194;
q) la legge 14 ottobre 1985, n.
620;
r) il decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 26 febbraio 1986, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 1986;
s) la legge 14 febbraio 1987, n. 60;
t) la legge 21 febbraio 1989, n. 70;
u) il decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato 19 luglio 1989, n. 320, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 20 settembre 1989;
v) il decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato 11 gennaio 1991, n. 122, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell'11 aprile 1991;
z) la legge 19 ottobre 1991, n. 349; il
decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480; la legge 26 luglio 1993, n. 302;
aa) il decreto del Presidente della
Repubblica 1° dicembre 1993, n. 595;
bb) il
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.360;
cc) il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
n.391;
dd) la legge 21 dicembre 1984, n. 890;
ee) il decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato 30 maggio 1995, n. 342, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 192 del 18 agosto 1995;
ff) il decreto legislativo 19 marzo 1996, n.
198; il decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455; il decreto legislativo 8
ottobre 1999, n. 447;
gg) il decreto
legislativo 2 febbraio 2001, n. 95;
hh) il
decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 164;
ii) l'articolo 7 della legge 18 ottobre 2001, n. 383;
ll) il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 26;
mm) i commi 8, 8-bis, 8-ter ed 8-quater
dell'articolo 3 della legge 15 giugno 2002, n. 112, di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63;
nn) il decreto del Ministro delle attivita' produttive 17
ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2002;
oo) l'articolo 17 della legge 12
dicembre 2002, n. 273;
pp) i commi 72, 73, 79, 80 e 81
dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
2. Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.