Legge
8 febbraio 1948, n. 47 - Disposizioni sulla stampa.
Articolo 1.
Definizione di stampa o stampato.
1. Sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione.
Articolo 2.
Indicazioni obbligatorie sugli stampati.
2. Ogni stampato deve indicare
il luogo e l’anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore
e, se esiste, dell’editore.
3. I giornali, le pubblicazioni
delle agenzie d’informazioni e i periodici di qualsiasi altro genere devono
recare la indicazione:
del luogo e della data della pubblicazione;
del nome e del domicilio dello stampatore;
del nome del proprietario e del direttore o
vice direttore responsabile.
(A norma dell'art. 2 decreto legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito con legge 24 novembre 2006, n. 286, tra le indicazioni
obbligatorie previste dal presente comma "è inserita la dichiarazione
che la testata fruisce dei contributi statali diretti di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 250, ove ricorra tale fattispecie")
4. All’identità delle indicazioni,
obbligatorie e non obbligatorie, che contrassegnano gli stampati, deve corrispondere
identità di contenuto in tutti gli esemplari.
Articolo 3.
Direttore responsabile.
1. Ogni giornale o altro
periodico deve avere un direttore responsabile.
2. Il direttore responsabile deve essere cittadino italiano e possedere gli altri requisiti per l’iscrizione nelle liste elettorali politiche 3. Può essere direttore responsabile anche l’italiano non appartenente alla Repubblica, se possiede gli altri requisiti per la iscrizione nelle liste elettorali politiche.
4. Quando il direttore sia investito di mandato parlamentare, deve essere nominato un vice direttore, che assume la qualità di responsabile.
5. Le disposizioni della
presente legge, concernenti il direttore responsabile, si applicano alla persona
che assume la responsabilità ai sensi del comma precedente.
(A norma dell’art. 9,
legge 6 febbraio 1996, n. 52, agli effetti del presente articolo, "i
cittadini degli stati membri della Comunità europea sono equiparati ai cittadini
italiani).
Articolo 4.
Proprietario.
1. Per poter pubblicare
un giornale o altro periodico, il proprietario, se cittadino italiano residente
in Italia, deve possedere gli altri requisiti per l’iscrizione nelle liste elettorali
politiche.
2. Se il proprietario è cittadino italiano residente all’estero, deve possedere gli altri requisiti per l’iscrizione nelle liste elettorali politiche.
3. Se si tratta di minore o di persona giuridica, i requisiti indicati nei comma precedenti devono essere posseduti dal legale rappresentante.
4. I requisiti medesimi devono essere posseduti anche dalla persona che esercita l’impresa giornalistica, se essa è diversa dal proprietario.
(A norma dell’art. 9,
legge 6 febbraio 1996, n. 52, agli effetti del presente articolo, "i
cittadini degli stati membri della Comunità europea sono equiparati ai cittadini
italiani).
Articolo 5.
Registrazione.
1. Nessun giornale o periodico
può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del
tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi.
2. Per la registrazione
occorre che siano depositati nella cancelleria:
1) una dichiarazione, con le firme autenticate del proprietario e
del direttore o vice direttore responsabile, dalla quale risultino il nome e
il domicilio di essi e della persona che esercita l’impresa giornalistica, se
questa è diversa dal proprietario, nonché il titolo e la natura della pubblicazione;
2) i documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati negli
artt. 3 e 4;
3) un documento da cui risulti l’iscrizione nell’albo dei giornalisti,
nei casi in cui questa sia richiesta dalle leggi sull’ordinamento professionale;
4) copia dell’atto di costituzione o dello statuto, se proprietario
è una persona giuridica.
3. Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, verificata la regolarità dei documenti presentati, ordina, entro quindici giorni, l’iscrizione del giornale o periodico in apposito registro tenuto dalla cancelleria.
4. Il registro è pubblico.
Articolo 6.
Dichiarazione dei mutamenti.
1. Ogni mutamento che intervenga
in uno degli elementi enunciati nella dichiarazione prescritta dall’articolo
5, deve formare oggetto di nuova dichiarazione da depositarsi, nelle forme ivi
previste, entro quindici giorni dall’avvenuto mutamento, insieme con gli eventuali
documenti.
2. L’annotazione del mutamento è eseguita nei modi indicati nel terzo comma dell’art. 5.
3. L’obbligo previsto nel
presente articolo incombe sul proprietario o sulla persona che esercita l’impresa
giornalistica, se diversa dal proprietario.
Articolo 7.
Decadenza della registrazione.
1. L’efficacia della registrazione cessa qualora, entro sei mesi dalla data di essa, il periodico non sia stato pubblicato, ovvero si sia verificata nella pubblicazione una interruzione di oltre un anno.
Articolo 8.
Risposte e rettifiche.
1. Il direttore o, comunque,
il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel
periodico o nell’agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti
di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti
o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari
a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile
di incriminazione penale.
2. Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma precedente sono pubblicate, non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono.
3. Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce.
4. Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate nella loro interezza, purché contenute entro il limite di trenta righe, con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.
5. Qualora, trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma, la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma, l’autore della richiesta di rettifica, se non intende procedere a norma del decimo comma dell’articolo 21, può chiedere al pretore, ai sensi dell’articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione.
6. La mancata o incompleta ottemperanza all’obbligo di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da lire 15.000.000 a lire 25.000.000 (Comma da ultimo modificato dall’art. 114 legge 24 novembre 1981, n. 689).
7. La sentenza di condanna deve essere pubblicata per estratto nel quotidiano o nel periodico o nell’agenzia. Essa, ove ne sia il caso, ordina che la pubblicazione omessa sia effettuata
(Articolo così sostituito dall’art. 42, legge 5 agosto 1981, n. 416)
Articolo 9.
Pubblicazione obbligatoria di sentenze.
1. Nel pronunciare condanne per reato commesso mediante pubblicazione in un periodico, il giudice ordina in ogni caso la pubblicazione della sentenza, integralmente o per estratto, nel periodico stesso. Il direttore responsabile e` tenuto a eseguire gratuitamente la pubblicazione (a norma dell’art. 615, primo comma, del Codice di procedura penale - Vedi ora l’art. 694 del nuovo codice di procedura penale: Spese per la pubblicazione di sentenze e obbligo di inserzione - 1. Il direttore o vice direttore responsabile di un giornale o periodico deve pubblicare, senza diritto ad anticipazione o a rifusione di spese, non più tardi dei tre giorni successivi a quella in cui ne ha ricevuto ordine all’autorita` competente per l’esecuzione, la sentenza di condanna irrevocabile pronunciata contro di lui o contro altri per pubblicazione avvenuta nel suo giornale)
2. Fuori di questo caso, quando l’inserzione di una sentenza penale in un giornale è ordinata dal giudice, il direttore o vice direttore responsabile del giornale o periodico designato deve eseguirla, a richiesta del pubblico ministero o della persona obbligata o autorizzata a provvedersi, previa anticipazione delle spese per l’importo e nei modi stabiliti dalle disposizioni sulla tariffa penale.
3. La pubblicazione ordinata dal giudice per estratto o per intero può essere eseguita anche in foglio di supplemento dello stesso formato, corpo e carattere della parte principale del giornale o periodico, da unirsi a ciascuna copia di questo e in un unico contesto esattamente riprodotto.
4. Se il direttore o il vice direttore responsabile contravviene
alle disposizioni precedenti, è condannato in solido con l’editore e con il
proprietario della tipografia al pagamento a favore della cassa delle ammende
di una somma fino a lire tre milioni".
Articolo 10.
Giornali murali.
1. Il giornale murale,
che abbia un titolo e una normale periodicità di pubblicazione, anche se in
parte manoscritto, è regolato dalle disposizioni della presente legge.
2. Nel caso di giornale murale a copia unica, è sufficiente, agli effetti della legge 2 febbraio 1939, n. 374, che sia dato avviso della affissione all’autorità di pubblica sicurezza.
3. L’inosservanza di questa norma è punita ai sensi dell’art. 650 del Codice penale.
4. I giornali murali sono
esenti da ogni gravame fiscale.
Articolo 11.
Responsabilità civile.
1. Per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l’editore.
Articolo 12.
Riparazione pecuniaria.
1. Nel caso di diffamazione
commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere, oltre il risarcimento
dei danni ai sensi dell’art. 185 del Codice penale, una somma a titolo di riparazione.
La somma è determinata in relazione alla gravità dell’offesa ed alla diffusione
dello stampato.
Articolo 13.
Pene per la diffamazione.
1. Nel caso di diffamazione
commessa col mezzo della stampa, consistente nell’attribuzione di un fatto determinato,
si applica la pena della reclusione da uno a sei anni e quella della multa non
inferiore a lire 500.000.
(Articolo così modificato dall’art. 113, legge 24 novembre 1981, n. 689. Per effetto dell’art. 24 del codice penale, l’entità della sanzione non può essere inferiore a lire 10.000).
Articolo 14.
Pubblicazioni destinate all’infanzia o all’adolescenza.
1. Le disposizioni dell’art.
528 del Codice penale si applicano anche alle pubblicazioni destinate ai fanciulli
ed agli adolescenti, quando, per la sensibilità e impressionabilità ad essi
proprie, siano comunque idonee a offendere il loro sentimento morale od a costituire
per essi incitamento alla corruzione, al delitto o al suicidio. Le pene in tali
casi sono aumentate.
2. Le medesime disposizioni
si applicano a quei giornali e periodici destinati all’infanzia, nei quali la
descrizione o l’illustrazione di vicende poliziesche e di avventure sia fatta,
sistematicamente o ripetutamente, in modo da favorire il disfrenarsi di istinti
di violenza e di indisciplina sociale.
Articolo 15.
Pubblicazioni a contenuto impressionante o raccapricciante.
1. Le disposizioni dell’art.
528 del Codice penale si applicano anche nel caso di stampati i quali descrivano
o illustrino, con particolari impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti
realmente verificatisi o anche soltanto immaginari, in modo da poter turbare
il comune sentimento della morale o l’ordine familiare o da poter provocare
il diffondersi di suicidi o delitti.
Articolo 16.
Stampa clandestina.
1. Chiunque intraprenda la pubblicazione di un giornale o altro periodico senza che sia stata eseguita la registrazione prescritta dall’art. 5, e` punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire 500.000. (Comma così modificato dall’art. 113, legge 24 novembre 1981, n. 689. Per effetto dell’art. 24 codice penale, l’entità della sanzione non può essere inferiore a lire 10.000).
2. La stessa pena si applica
a chiunque pubblica uno stampato non periodico, dal quale non risulti il nome
dell’editore ne´ quello dello stampatore o nel quale questi siano indicati in
modo non conforme al vero.
Articolo 17.
Omissione delle indicazioni obbligatorie sugli stampati.
1. Salvo quanto è disposto
dall’articolo precedente, qualunque altra omissione o inesattezza nelle indicazioni
prescritte dall’articolo 2 o la violazione dell’ultimo comma dello stesso articolo
è punita con la sanzione amministrativa sino a lire 100.000
Articolo 18.
Violazione degli obblighi stabiliti dall’articolo 6.
1. Chi non effettua la dichiarazione di mutamento nel termine indicato nell’art. 6, o continua la pubblicazione di un giornale o altro periodico dopo che sia stata rifiutata l’annotazione del mutamento, e` punito con la sanzione amministrativa fino a lire 250.000. (Comma così modificato dall’art. 113 legge 24 novembre 1981, n. 689. Per effetto dell’art. 24 codice penale, l’entità della sanzione non può essere inferiore a lire 10.000).
Articolo 19.
False dichiarazioni nella registrazione di periodici.
1. Chi nelle dichiarazioni
prescritte dagli artt. 5 e 6 espone dati non conformi al vero è punito a norma
del primo comma dell’art. 483 del Codice penale.
Articolo 20.
Asportazione, distruzione o deterioramento di stampati.
1. Chiunque asporta, distrugge
o deteriora stampati per i quali siano state osservate le prescrizioni di legge,
allo scopo di impedirne la vendita, distribuzione o diffusione, è punito, se
il fatto non costituisce reato più grave, con la reclusione da sei mesi a tre
anni.
2. Con la stessa pena è punito chiunque con violenza o minaccia impedisce la stampa, pubblicazione o diffusione dei periodici, per i quali siano state osservate le prescrizioni di legge
3. La pena è aumentata se il fatto è commesso da più persone riunite o in luogo pubblico, ovvero presso tipografie, edicole, agenzie o altri locali destinati a pubblica vendita.
4. Per i reati suddetti
si procede per direttissima.
Articolo 21.
Competenza e forme del giudizio.
1. La cognizione dei reati
commessi col mezzo della stampa appartiene al tribunale, salvo che non sia competente
la Corte di assise. Non è consentita la rimessione del procedimento al Tribunale.
Al giudizio si procede col rito direttissimo.
2. È fatto obbligo al giudice di emettere in ogni caso la sentenza nel termine massimo di un mese dalla data di presentazione della querela o della denuncia.
3. La competenza per i giudizi conseguenti alle violazioni delle norme in tema di rettifica, di cui all’articolo 8 della presente legge, appartiene al Tribunale.
4. Al giudizio si procede con il rito direttissimo (Comma aggiunto dall’art. 43, legge 5 agosto 1981, n. 416)
5. È fatto obbligo:
a) al Tribunale di depositare in ogni caso la sentenza entro sessanta
giorni dalla presentazione della denuncia;
b) al giudice di appello di depositare la sentenza entro quarantacinque
giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei motivi di appello;
c) alla Corte di cassazione di depositare la sentenza entro sessanta
giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei motivi del ricorso).
(Comma aggiunto dall’art. 43, legge 5 agosto
1981, n. 416)
6. I processi di cui al presente articolo sono trattati anche nel periodo feriale previsto dall’articolo 91 dell’ordinamento giudiziario approvato con R.D. 30 gennaio 1941, n. 12. (Comma aggiunto dall’art. 43, legge 5 agosto 1981, n. 416)
7. La colpevole inosservanza dell’obbligo previsto nel settimo comma costituisce infrazione disciplinare. (Comma aggiunto dall’art. 43, legge 5 agosto 1981, n. 416).
8. In ogni caso, il richiedente
la rettifica può rivolgersi al pretore affinché, in via d’urgenza, anche ai
sensi degli articoli 232 e 219 del codice di procedura penale, ordini al direttore
la immediata pubblicazione o la trasmissione delle risposte, rettifiche o dichiarazioni.
Articolo 22.
Periodici già autorizzati.
1. Per i giornali e gli altri periodici autorizzati ai sensi delle leggi precedenti, la registrazione prescritta dall’articolo 5 deve essere effettuata nel termine di quattro mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
Articolo 23.
Abrogazioni.
1. Sono abrogati il regio decreto-legge 14 gennaio 1944, n. 13, e ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle della presente legge.
Articolo 24.
Norme di attuazione.
1. Il Governo emanerà le
norme per l’attuazione della presente legge.
Articolo 25.
Entrata in vigore della legge.
1. La presente legge entra
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.