Codice di procedura penale

 

PARTE I

LIBRO II - ATTI
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
(artt. 114-115)
TITOLO II - MEZZI DI PROVA
Capo I - Testimonianza (art. 200)
Capo VII - Documenti (art. 240)
TITOLO III - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA
Capo III - Sequestri (art. 256)
Capo IV - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (artt. 266-266bis, 269, 271)

PARTE II

LIBRO V - INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
(art. 329)

LIBRO VI - PROCEDIMENTI SPECIALI
TITOLO III - GIUDIZIO DIRETTISSIMO
(artt. 449-452)

LIBRO VII - GIUDIZIO
TITOLO II - DIBATTIMENTO
Capo I - Disposizioni generali (artt. 471-473)

LIBRO X - ESECUZIONE
TITOLO V - SPESE
(art. 694)

 

 

PARTE I

LIBRO II

ATTI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Articolo 114

Divieto di pubblicazione di atti e di immagini
(Rubrica così sostituita dall'art. 14 legge 16 dicembre 1999, n. 479)

1. E` vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto.

2. E` vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell`udienza preliminare.

3. Se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale degli atti del fascicolo del pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello. E` sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni. (La Corte Costituzionale, con sentenza 24 febbraio 1995, n. 59, ha dichiarato la parziale illegittimità del presente comma, limitatamente alle parole che determinavano questo divieto di pubblicazione, ossia: "del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli")

4. E` vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti del dibattimento celebrato a porte chiuse nei casi previsti dall`art. 472 commi 1 e 2. In tali casi il giudice sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione anche degli atti o di parte degli atti utilizzati per le contestazioni. Il divieto di pubblicazione cessa comunque quando sono trascorsi i termini stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato ovvero è trascorso il termine di dieci anni dalla sentenza irrevocabile e la pubblicazione è autorizzata dal Ministro di Grazia e Giustizia.

5. Se non si procede al dibattimento, il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione di atti o di parte di atti quando la pubblicazione di essi può offendere il buon costume o comportare la diffusione di notizie sulle quali la legge prescrive di mantenere il segreto nell`interesse dello Stato ovvero causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o delle parti private. Si applica la disposizione dell`ultimo periodo del comma 4.

6. E' vietata la pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni. È altresì vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni. Il tribunale per i minorenni, nell'interesse esclusivo del minorenne, o il minorenne che ha compiuto i sedici anni, può consentire la pubblicazione. (Comma così modificato dall'art. 10, comma 8, legge 3 maggio 2004, n. 112)

6-bis. E' vietata la pubblicazione dell'immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all'uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta. (Comma aggiunto dall'art. 14, legge 16 dicembre 1999, n. 479)

7. E` sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto.

 

Articolo 115

Violazione del divieto di pubblicazione

1. Salve le sanzioni previste dalla legge penale (684 c.p.), la violazione del divieto di pubblicazione previsto dagli artt. 114 e 329 comma 3 lett. b) costituisce illecito disciplinare quando il fatto Ë commesso da impiegati dello Stato o di altri enti pubblici ovvero da persone esercenti una professione per la quale Ë richiesta una speciale abilitazione dello Stato.

2. Di ogni violazione del divieto di pubblicazione commessa dalle persone indicate nel comma 1 il pubblico ministero informa l`organo titolare del potere disciplinare.

 

LIBRO III

PROVE

TITOLO II

MEZZI DI PROVA

Capo I

Testimonianza

 

Articolo 200

Segreto professionale

1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l`obbligo di riferirne all`autorità giudiziaria:
a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l`ordinamento giuridico italiano;
b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai; (Lettera così sostituita dall'art. 4 legge 7 dicembre 2000, n. 397)
c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;
d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale .

2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.

3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell`albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell`esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l`identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni.

 

Capo VII

Documenti

 

Articolo 240.

Documenti anonimi ed atti relativi ad intercettazioni illegali.

1. I documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti nè in alcun modo utilizzati, salvo che costituiscano corpo del reato  o provengano comunque dall'imputato.

2. Il pubblico ministero dispone l'immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti dati e contenuti di conversazioni o comunicazioni, relativi a traffico telefonico e telematico, illegalmente formati o acquisiti. Allo stesso modo provvede per i documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni. Di essi è vietato effettuare copia in qualunque forma e in qualunque fase del procedimento ed il loro contenuto non può essere utilizzato.

3. Il pubblico ministero, acquisiti i documenti, i supporti e gli atti di cui al comma 2, entro quarantotto ore, chiede al giudice per le indagini preliminari di disporne la distruzione.

4. Il giudice per le indagini preliminari entro le successive quarantotto ore fissa l'udienza da tenersi entro dieci giorni, ai sensi dell'articolo 127, dando avviso a tutte le parti interessate, che potranno nominare un difensore di fiducia, almeno tre giorni prima della data dell'udienza. (La Corte Costituzionale, con sentenza 11 giugno 2009, n. 173, ha stabilito l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede, per la disciplina del contraddittorio, l'applicazione dell'art. 401, commi 1 e 2, del presente codice)

5. Sentite le parti comparse, il giudice per le indagini preliminari legge il provvedimento in udienza e, nel caso ritenga sussistenti i presupposti di cui al comma 2, dispone la distruzione dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al medesimo comma 2 e vi dà esecuzione subito dopo alla presenza del pubblico ministero e dei difensori delle parti. (La Corte Costituzionale, con sentenza 11 giugno 2009, n. 173, ha stabilito l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede, per la disciplina del contraddittorio, l'applicazione dell'art. 401, commi 1 e 2, del presente codice)

6. Delle operazioni di distruzione è redatto apposito verbale, nel quale si dà atto dell'avvenuta intercettazione o detenzione o acquisizione illecita dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al comma 2 nonchè delle modalità e dei mezzi usati oltre che dei soggetti interessati, senza alcun riferimento al contenuto degli stessi documenti, supporti e atti. (La Corte Costituzionale, con sentenza 11 giugno 2009, n. 173, ha stabilito l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non esclude dal divieto di fare riferimento al contenuto dei documenti, supporti e atti, nella redazione del verbale, le circostanze inerenti l'attività di formazione, acquisizione e raccolta degli stessi documenti, supporti e atti)

(Articolo così sostituito dall'art. 1 decreto legge 22 settembre 2006, n. 259, convertito con legge 20 novembre 2006, n. 281)

 

TITOLO III

MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA

Capo III

Sequestri

 

Articolo 256

Dovere di esibizione e segreti

1. Le persone indicate negli articoli 200 e 201 devono consegnare immediatamente all'autorità giudiziaria, che ne faccia richiesta, gli atti e i documenti, anche in originale se così è ordinato, nonché i dati, le informazioni e i programmi informatici, anche mediante copia di essi su adeguato supporto, e ogni altra cosa esistente presso di esse per ragioni del loro ufficio, incarico, ministero, professione o arte, salvo che dichiarino per iscritto che si tratti di segreto di Stato ovvero di segreto inerente al loro ufficio o professione. (Comma così modificato dall'art. 8 legge 18 marzo 2008, n. 48)

2. Quando la dichiarazione concerne un segreto di ufficio o professionale, l`autorità giudiziaria, se ha motivo di dubitare della fondatezza di essa e ritiene di non potere procedere senza acquisire gli atti, i documenti o le cose indicati nel comma 1, provvede agli accertamenti necessari. Se la dichiarazione risulta infondata, l`autorità giudiziaria dispone il sequestro.

3. Quando la dichiarazione concerne un segreto di Stato, l`autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che ne sia data conferma. Qualora il segreto sia confermato e la prova sia essenziale per la definizione del processo, il giudice dichiara non doversi procedere per l`esistenza di un segreto di Stato.

4. Qualora, entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri non dia conferma del segreto, l`autorità giudiziaria dispone il sequestro.

5. Si applica la disposizione dell`art. 204.

 

Capo IV

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni

 

Articolo 266

Limiti di ammissibilità

1. L`intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati:
a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell`ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell`art. 4;
b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell`art. 4;
c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
e) delitti di contrabbando;
f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono (Lettera così modificata da ultimo dall'art. 9, legge 18 aprile 2005, n. 62);
f-bis) delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater del medesimo codice (Lettera aggiunta dall'art. 12, legge 3 agosto 1998, n. 269 e poi così modificata dall'art. 13, legge 6 febbraio 2006, n. 38)

2. Negli stessi casi è consentita l`intercettazione di comunicazioni tra presenti. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall`art. 614 c.p., l`intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l`attività criminosa.

 

Articolo 266 bis

Intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche

1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell`art. 266, nonché a quelli commessi mediante l`impiego di tecnologie informatiche o telematiche, è consentita l`intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra più sistemi.

(Articolo aggiunto dall'art. 11, legge 23 dicembre 1993, n. 547)

 

Articolo 269

Conservazione della documentazione

1. I verbali e le registrazioni sono conservati integralmente presso il pubblico ministero che ha disposto l`intercettazione.

2. Salvo quanto previsto dall`art. 271 comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato l`intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell`art. 127.

3. La distruzione, nei casi in cui e prevista, viene eseguita sotto controllo del giudice. Dell`operazione è redatto verbale.

 

Articolo 271

Divieti di utilizzazione

1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora le stesse siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dagli artt. 267 e 268 commi 1 e 3.

2. Non possono essere utilizzate le intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni delle persone indicate nell`art. 200 comma 1, quando hanno a oggetto fatti conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio o professione, salvo che le stesse persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati.

3. In ogni stato e grado del processo il giudice dispone che la documentazione delle intercettazioni previste dai commi 1 e 2 sia distrutta, salvo che costituisca corpo del reato.

4. Del provvedimento che rigetta l`eccezione di segretezza è data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

PARTE II

LIBRO V

INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Articolo 329

Obbligo del segreto

1. Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l`imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può, in deroga a quanto previsto dall`art. 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero.

3. Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini, può disporre con decreto motivato:
a) l`obbligo del segreto per singoli atti, quando l`imputato lo consente o quando la conoscenza dell`atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone;
b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni.

 

LIBRO VI

PROCEDIMENTI SPECIALI

TITOLO III

GIUDIZIO DIRETTISSIMO

 

Articolo 449.

Casi e modi del giudizio direttissimo.

1. Quando una persona è stata arrestata in flagranza di un reato, il pubblico ministero, se ritiene di dover procedere, può presentare direttamente l'imputato in stato di arresto davanti al giudice del dibattimento, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'articolo 391, in quanto compatibili.

2. Se l'arresto non è convalidato, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero. Il giudice procede tuttavia a giudizio direttissimo quando l'imputato e il pubblico ministero vi consentono.

3. Se l'arresto è convalidato, si procede immediatamente al giudizio.

4. Il pubblico ministero, quando l'arresto in flagranza è già stato convalidato, procede al giudizio direttissimo presentando l'imputato in udienza non oltre il trentesimo giorno dall'arresto, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini. (Comma così sostituito dall'art. 2 decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito con legge 24 luglio 2008, n. 125)

5. Il pubblico ministero procede inoltre al giudizio direttissimo, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini, nei confronti della persona che nel corso dell'interrogatorio ha reso confessione. L'imputato libero è citato a comparire a una udienza non successiva al trentesimo giorno dalla iscrizione nel registro delle notizie di reato. L'imputato in stato di custodia cautelare per il fatto per cui si procede è presentato all'udienza entro il medesimo termine. (Comma così modificato dall'art. 2 decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito con legge 24 luglio 2008, n. 125)

6. Quando il reato per cui è richiesto il giudizio direttissimo risulta connesso con altri reati per i quali mancano le condizioni che giustificano la scelta di tale rito, si procede separatamente per gli altri reati e nei confronti degli altri imputati, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini. Se la riunione risulta indispensabile, prevale in ogni caso il rito ordinario.

 

Articolo 450.

Instaurazione del giudizio direttissimo.

1. Quando procede a giudizio direttissimo, il pubblico ministero fa condurre direttamente all'udienza l'imputato arrestato in flagranza o in stato di custodia cautelare. (Comma così modificato dall'art. 2 decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito con legge 24 luglio 2008, n. 125)

2. Se l'imputato è libero, il pubblico ministero, lo cita a comparire all'udienza per il giudizio direttissimo. Il termine per comparire non può essere inferiore a tre giorni.

3. La citazione contiene i requisiti previsti dall'articolo 429 comma 1 lettera a), b), c), f), con l'indicazione del giudice competente per il giudizio nonché la data e la sottoscrizione. Si applica inoltre la disposizione dell'articolo 429 comma 2.

4. Il decreto, unitamente al fascicolo previstodall'artticolo 431, formato dal pubblico ministero, è trasmesso alla cancelleria del giudice competente per il giudizio.

5. Al difensore è notificato senza ritardo a cura del pubblico ministero l'avviso della data fissata per il giudizio.

6. Il difensore ha facoltà di prendere visione e di estrarre copia, nella segreteria del pubblico ministero, della documentazione relativa alle indagini espletate.

 

Articolo 451.

Svolgimento del giudizio direttissimo.

1. Nel corso del giudizio direttissimo si osservano le disposizioni degli articoli 470 e seguenti.

2. La persona offesa e i testimoni possono essere citati anche oralmente da un ufficiale giudiziario o da un agente di polizia giudiziaria.

3. Il pubblico ministero, l'imputato e la parte civile possono presentare nel dibattimento testimoni senza citazione.

4. Il pubblico ministero, fuori del caso previsto dall'articolo 450 comma 2, contesta l'imputazione all'imputato presente.

5. Il presidente avvisa l'imputato della facoltà di chiedere il giudizio abbreviato ovvero l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444.

6. L'imputato è altresì avvisato della facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa non superiore a dieci giorni. Quando l'imputato si avvale di tale facoltà, il dibattimento è sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine.

 

Articolo 452.

Trasformazione del rito.

1. Se il giudizio direttissimo risulta promosso fuori dei casi previsti dall'articolo 449, il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero.

2. Se l'imputato chiede il giudizio abbreviato, il giudice, prima che sia dichiarato aperto il dibattimento, dispone con ordinanza la prosecuzione del giudizio con il rito abbreviato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso di cui all'articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio direttissimo. (Comma così modificato da ultimo dall'art. 2-nonies decreto legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito con legge 5 giugno 2000, n. 144)

 

 

LIBRO VII

GIUDIZIO

TITOLO II

DIBATTIMENTO

Capo I

Disposizioni generali

 

Articolo 471

Pubblicità dell`udienza

1. L`udienza è pubblica a pena di nullità.

2. Non sono ammessi nell`aula di udienza coloro che non hanno compiuto gli anni diciotto, le persone che sono sottoposte a misure di prevenzione e quelle che appaiono un stato di ubriachezza, di intossicazione o di squilibrio mentale.

3. Se alcuna di queste persone deve intervenire all`udienza come testimone, è fatta allontanare non appena la sua presenza non è più necessaria.

4. Non è consentita la presenza in udienza di persone armate, fatta eccezione per gli appartenenti alla forza pubblica, né di persone che portino oggetti atti a molestare. Le persone che turbano il regolare svolgimento dell`udienza sono espulse per ordine del presidente o, un sua assenza, del pubblico ministero, con divieto di assistere alle ulteriori attività processuali.

5. Per ragioni di ordine, il presidente può disporre, in casi eccezionali, che l`ammissione nell`aula di udienza sia limitata a un determinato numero di persone.

6. I provvedimenti menzionati nel presente articolo sono dati oralmente e senza formalità.

 

Articolo 472

Casi in cui si procede a porte chiuse

1. Il giudice dispone che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere al buon costume ovvero, se vi è richiesta dell`autorità competente, quando la pubblicità può comportare la diffusione di notizie da mantenere segrete nell`interesse dello Stato .

2. Su richiesta dell`interessato, il giudice dispone che si proceda a porte chiuse all`assunzione di prove che possono causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni ovvero delle parti private un ordine a fatti che non costituiscono oggetto dell`imputazione. Quando l`interessato è assente o estraneo al processo, il giudice provvede di ufficio.

3. Il giudice dispone altresÏ che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere alla pubblica igiene, quando avvengono da parte del pubblico manifestazioni che turbano il regolare svolgimento delle udienze ovvero quando è necessario salvaguardare la sicurezza di testimoni o di imputati .

3-bis. Il dibattimento relativo ai delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600- quinquies 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter e 609-octies del codice penale si svolge a porte aperte; tuttavia, la persona offesa può chiedere che si proceda a porte chiuse anche solo per una parte di esso. Si procede sempre a porte chiuse quando la parte offesa è minorenne. In tali procedimenti non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto. (Comma aggiunto dall'art. 15, legge 15 febbraio 1996, n. 66 e poi così modificato da ultimo dall'art. 15, legge 11 agosto 2003, n. 228)

4. Il giudice può disporre che avvenga a porte chiuse l`esame dei minorenni.

 

Articolo 473

Ordine di procedere a porte chiuse

1. Nei casi previsti dall`art. 472, il giudice, sentite le parti, dispone, con ordinanza pronunciata in pubblica udienza, che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse. L`ordinanza è revocata con le medesime forme quando sono cessati i motivi del provvedimento.

2. Quando si è ordinato di procedere a porte chiuse, non possono per alcun motivo essere ammesse nell`aula di udienza persone diverse da quelle che hanno il diritto o il dovere di intervenire. Nei casi previsti dall`art. 472 comma 3, il giudice può consentire la presenza dei giornalisti.

3. I testimoni, i periti e i consulenti tecnici sono assunti secondo l`ordine in cui vengono chiamati e, fatta eccezione di quelli che sia necessario trattenere nell`aula di udienza, vi rimangono per il tempo strettamente necessario.


LIBRO X

ESECUZIONE

TITOLO V

SPESE

 

Articolo 694

Spese per la pubblicazione di sentenze e obbligo di inserzione.

1. Il direttore o vice direttore responsabile di un giornale o periodico deve pubblicare, senza diritto ad anticipazione o a rifusione di spese, non più tardi dei tre giorni successivi a quello in cui ne ha ricevuto ordine dall'autorità competente per l'esecuzione, la sentenza di condanna irrevocabile pronunciata contro di lui o contro altri per pubblicazione avvenuta nel suo giornale.

2. Fuori di questo caso, quando l'inserzione di una sentenza penale in un giornale è ordinata dal giudice, il direttore o vice direttore responsabile del giornale o periodico designato deve eseguirla, a richiesta del pubblico ministero o della persona obbligata o autorizzata a provvedervi. (Comma così modificato dall'art. 299 decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113)

3. La pubblicazione ordinata dal giudice per estratto o per intero può essere eseguita anche in foglio di supplemento dello stesso formato, corpo e carattere della parte principale del giornale o periodico, da unirsi a ciascuna copia di questo e in un unico contesto esattamente riprodotto.

4. Se il direttore o il vice direttore responsabile contravviene alle disposizioni precedenti, è condannato in solido con l'editore e con il proprietario della tipografia al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma fino a euro 1.549.