Codice in materia di rappresentazione
delle vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive
(firmato il 21 maggio 2009 da Rai, Mediaset, Telecom Italia
Media Spa, Aeranti-Corallo, FRT, Ordine dei giornalisti e Fnsi, in base
all'articolo 2 della delibera dell'Autorità delle garanzie nelle comunicazioni 7
febbraio 2008, n. 13/08/CSP)
Articolo 1
1. Le parti, ferma la salvaguardia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione in sé e a garanzia del diritto dei cittadini ad essere tempestivamente e compiutamente informati, e ferma altresì la tutela della libertà individuale di manifestazione del pensiero, che implica quella di ricercare, acquisire, ricevere, comunicare e diffondere informazioni e si esprime segnatamente nelle forme della cronaca, dell’opinione e della critica anche in riferimento all’organizzazione, al funzionamento e agli atti dei pubblici poteri incluso l’Ordine giurisdizionale, si impegnano ad adottare nelle trasmissioni televisive che abbiano ad oggetto la rappresentazione di vicende giudiziarie in corso le misure atte ad assicurare l’osservanza dei principi di obiettività, completezza, e imparzialità, rapportati ai fatti e agli atti risultanti dallo stato in cui si trova il procedimento nel momento in cui ha luogo la trasmissione, e a rispettare i diritti alla dignità, all’onore, alla reputazione e alla riservatezza costituzionalmente garantiti alle persone direttamente, indirettamente od occasionalmente coinvolte nelle indagini e nel processo.
2. Ai fini di cui al comma 1, nelle trasmissioni
radiotelevisive che abbiano ad oggetto la rappresentazione di vicende
giudiziarie, le parti si impegnano a:
a) curare che risultino chiare le differenze fra documentazione e
rappresentazione, fra cronaca e commento, fra indagato, imputato e condannato,
fra pubblico ministero e giudice, fra accusa e difesa, fra carattere non
definitivo e definitivo dei provvedimenti e delle decisioni nell’evoluzione
delle fasi e dei gradi dei procedimenti e dei giudizi;
b) diffondere un’informazione che, attenendosi alla presunzione di non
colpevolezza dell’indagato e dell’imputato, soddisfi comunque l’interesse
pubblico alla conoscenza immediata di fatti di grande rilievo sociale quali la
perpetrazione di gravi reati;
c) adottare modalità espressive e tecniche comunicative che consentano al
telespettatore una adeguata comprensione della vicenda, attraverso la
rappresentazione e la illustrazione delle diverse posizioni delle parti in
contesa, tenendo ponderatamente conto dell’effetto divulgativo ed esplicativo
del mezzo televisivo che, pur ampliando la dialettica fra i soggetti
processuali, può indurre il rischio di alterare la percezione dei fatti;
d) rispettare complessivamente il principio del contraddittorio delle tesi,
assicurando la presenza e la pari opportunità nel confronto dialettico tra i
soggetti che le sostengono – comunque diversi dalle parti che si confrontano nel
processo - e rispettando il principio di buona fede e continenza nella corretta
ricostruzione degli avvenimenti;
e) controllare, nell’esercizio del diritto di cronaca, la verità dei fatti
narrati mediante accurata verifica delle fonti, avvertendo o comunque rendendo
chiaro che le persone indagate o accusate si presumono non colpevoli fino alla
sentenza irrevocabile di condanna e che pertanto la veridicità delle notizie
concernenti ipotesi investigative o accusatorie attiene al fatto che le ipotesi
sono state formulate come tali dagli organi competenti nel corso delle indagini
e del processo e non anche alla sussistenza della responsabilità degli indagati
o degli imputati;
f) non rivelare dati sensibili o che ledano la riservatezza, la dignità e il
decoro altrui, ed in special modo della vittima o di altri soggetti non
indagati, la cui diffusione sia inidonea a soddisfare alcuno specifico interesse
pubblico.
Articolo 2
1. L’accertamento delle violazioni del presente Codice, comprensivo delle indicazioni formulate con la citata delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni , alle quali esso compiutamente risponde, e l’adozione delle eventuali misure correttive sono riservati alla competenza di un apposito Comitato che le parti sottoscrittrici ed aderenti si impegnano a costituire entro il 30 giugno 2009.
2. In ogni caso per i giornalisti eventualmente coinvolti la competenza resta riservata all’Ordine professionale.
Articolo 3
1. Il presente Codice è aperto all'adesione da parte di altri soggetti iscritti al ROC presso l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e a loro associazioni e consorzi.
2. L’adesione comporta la piena accettazione del presente Codice.
Articolo 4
1. Il presente Codice entra in vigore all’atto di costituzione del Comitato di cui all’art. 2.