Codice deontologico relativo al trattamento dei dati
personali nell'esercizio dell'attività giornalistica ai sensi dell'art. 25 della
legge 31 dicembre 1996 n. 675.
(Adottato dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e approvato
con Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 29
luglio 1998).
Articolo 1
Princìpi
generali
1. Le presenti norme sono
volte a contemperare i diritti fondamentali della persona con il diritto dei
cittadini all'informazione e con la libertà di stampa.
2. In forza dell'art. 21
della Costituzione, la professione giornalistica si svolge senza autorizzazioni
o censure. In quanto condizione essenziale per l'esercizio del diritto-dovere
di cronaca, la raccolta, la registrazione, la conservazione e la diffusione
di notizie su eventi e vicende relativi a persone, organismi collettivi, istituzioni,
costumi, ricerche scientifiche e movimenti di pensiero, attuate nell'ambito
dell'attività giornalistica e per gli scopi propri di tale attività, si differenziano
nettamente per la loro natura dalla memorizzazione e dal trattamento di dati
personali ad opera di banche-dati o altri soggetti. Su questi princìpi trovano
fondamento le necessarie deroghe previste dai paragrafi 17 e 37 e dall'art.
9 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione
europea del 24 ottobre 1995 e dalla legge n. 675 del 1996.
Articolo 2
Banche-dati
di uso redazionale e tutela degli archivi personali dei giornalisti
1. Il giornalista che raccoglie
notizie per una delle operazioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della
legge n. 675 del 1996 rende note la propria identità, la propria professione
e le finalità della raccolta, salvo che ciò comporti rischi per la sua incolumità
o renda altrimenti impossibile l'esercizio della funzione informativa; evita
artifici e pressioni indebite. Fatta palese tale attività, il giornalista non
è tenuto a fornire gli altri elementi dell'informativa di cui all'art. 10, comma
1, della legge n. 675 del 1996.
2. Se i dati personali sono
raccolti presso banche-dati di uso redazionale, le imprese editoriali sono tenute
a rendere noti al pubblico, mediante annunci, almeno due volte l'anno, l'esistenza
dell'archivio e il luogo dove è possibile esercitare i diritti previsti dalla
legge n. 675 del 1996. Le imprese editoriali indicano altresì fra i dati della
gerenza il responsabile del trattamento al quale le persone interessate possono
rivolgersi per esercitare i diritti previsti dalla legge n. 675 del 1996.
3. Gli archivi personali
dei giornalisti, comunque funzionali all'esercizio della professione e per l'esclusivo
perseguimento delle relative finalità, sono tutelati, per quanto concerne le
fonti delle notizie, ai sensi dell'art. 2 della legge
n. 69 del 1963 e dell'art. 13, comma 5, della legge n. 675 del 1996.
4. Il giornalista può conservare
i dati raccolti per tutto il tempo necessario al perseguimento delle finalità
proprie della sua professione.
Articolo 3
Tutela
del domicilio
1. La tutela del domicilio
e degli altri luoghi di privata dimora si estende ai luoghi di cura, detenzione
o riabilitazione, nel rispetto delle norme di legge e dell'uso corretto di tecniche
invasive.
Articolo 4
Rettifica
1. Il giornalista corregge
senza ritardo errori e inesattezze, anche in conformità al dovere di rettifica
nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.
Articolo 5
Diritto
all'informazione e dati personali
1. Nel raccogliere dati
personali atti a rivelare origine razziale ed etnica, convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati,
associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o
sindacale, nonché dati atti a rivelare le condizioni di salute e la sfera sessuale,
il giornalista garantisce il diritto all'informazione su fatti di interesse
pubblico, nel rispetto dell'essenzialità dell'informazione, evitando riferimenti
a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti.
2. In relazione a dati riguardanti
circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro
comportamenti in pubblico, è fatto salvo il diritto di addurre successivamente
motivi legittimi meritevoli di tutela.
Articolo 6
Essenzialità
dell'informazione
1. La divulgazione di notizie
di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della
sfera privata quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in
ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari
in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti.
2. La sfera privata delle
persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le
notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.
3. Commenti e opinioni del
giornalista appartengono alla libertà di informazione nonché alla libertà di
parola e di pensiero costituzionalmente garantita a tutti.
Articolo 7
Tutela
del minore
1. Al fine di tutelarne
la personalità, il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti
di cronaca, né fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione.
2. La tutela della personalità
del minore si estende, tenuto conto della qualità della notizia e delle sue
componenti, ai fatti che non siano specificamente reati.
3. Il diritto del minore
alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto
di critica e di cronaca; qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse
pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere
notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità
di valutare se la pubblicazione sia davvero nell'interesse oggettivo del minore,
secondo i princìpi e i limiti stabiliti dalla Carta di
Treviso.
Articolo 8
Tutela
della dignità delle persone
1. Salva l'essenzialità
dell'informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o
fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della
persona, né si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza
sociale della notizia o dell'immagine.
2. Salvo rilevanti motivi
di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista
non riprende né produce immagini e foto di persone in stato di detenzione senza
il consenso dell'interessato.
3. Le persone non possono
essere presentate con ferri o manette ai polsi, salvo che ciò sia necessario
per segnalare abusi.
Articolo 9
Tutela
del diritto alla non discriminazione
1. Nell'esercitare il diritto-dovere
di cronaca, il giornalista è tenuto a rispettare il diritto della persona alla
non discriminazione per razza, religione, opinioni politiche, sesso, condizioni
personali, fisiche o mentali.
Articolo 10
Tutela
della dignità delle persone malate
1. Il giornalista, nel far
riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o
identificabile, ne rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro
personale, specie nei casi di malattie gravi o terminali, e si astiene dal pubblicare
dati analitici di interesse strettamente clinico.
2. La pubblicazione è ammessa
nell'ambito del perseguimento dell'essenzialità dell'informazione e sempre nel
rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare
rilevanza sociale o pubblica.
Articolo 11
Tutela
della sfera sessuale della persona
1. Il giornalista si astiene
dalla descrizione di abitudini sessuali riferite ad una determinata persona,
identificata o identificabile.
2. La pubblicazione è ammessa
nell'ambito del perseguimento dell'essenzialità dell'informazione e nel rispetto
della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza
sociale o pubblica.
Articolo 12
Tutela
del diritto di cronaca nei procedimenti penali
1. Al trattamento dei dati
relativi a procedimenti penali non si applica il limite previsto dall'art. 24
della legge n. 675 del 1996.
2. Il trattamento di dati
personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 686, commi 1, lettere
a) e d), 2 e 3, del codice di procedura penale è ammesso nell'esercizio del
diritto di cronaca, secondo i princìpi di cui all'art. 5.
Articolo 13
Ambito
di applicazione, sanzioni disciplinari
1. Le presenti norme si
applicano ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti e a chiunque
altro, anche occasionalmente, eserciti attività pubblicistica.
2. Le sanzioni disciplinari,
di cui al titolo III della legge n. 69 del
1963, si applicano solo ai soggetti iscritti all'albo dei giornalisti, negli
elenchi o nel registro.