Legge 5 agosto 1981, n. 416 - Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria
Titolo I -
Disciplina delle imprese editrici di quotidiani e periodici
(artt.
1-21)
Titolo II - Provvidenze
per l'editoria (artt. 22-41)
Titolo III - Modifiche alle disposizioni
sulla stampa
(artt. 42-43)
Titolo IV - Disposizioni transitorie e
finali
(artt. 44-54)
Disciplina
delle imprese editrici di quotidiani e periodici.
Articolo 1.
Titolarita`
delle imprese.
1. L’esercizio dell’impresa editrice di giornali quotidiani è riservato alle persone fisiche, nonché alle società costituite nella forma della società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni, in accomandita per azioni o cooperativa, il cui oggetto comprenda l’attività editoriale, esercitata attraverso qualunque mezzo e con qualunque supporto, anche elettronico, l’attività tipografica, radiotelevisiva o comunque attinente all’informazione e alla comunicazione, nonché le attività connesse funzionalmente e direttamente a queste ultime. (Comma così modificato dall'art. 2 legge 7 marzo 2001, n. 62)
2. Agli effetti della presente legge le societa` in accomandita semplice debbono in ogni caso essere costituite soltanto da persone fisiche.
3. Quando l’impresa e` costituita in forma di societa` per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilita` limitata, le azioni aventi diritto di voto o le quote devono essere intestate a persone fisiche, societa` in nome collettivo, in accomandita semplice o a societa` a prevalente partecipazione pubblica. È escluso il trasferimento per semplice girata di dette azioni.
4. Le azioni aventi diritto di voto o le quote possono essere intestate a società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, purché la partecipazione di controllo di dette società sia intestata a persone fisiche o a società direttamente o indirettamente controllate da persone fisiche. Ai fini della presente disposizione, il controllo è definito ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, nonché dell’ottavo comma del presente articolo. Il venire meno di dette condizioni comporta la cancellazione d’ufficio dell’impresa dal registro degli operatori di comunicazione di cui all’articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Comma così modificato da ultimo dall'art. 41-bis del decreto legge30 dicembre 2008, n. 207, convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 14)
5. Le azioni o
quote di societa` editrici intestate a soggetti diversi da quelli di cui ai due
commi precedenti da data anteriore all’entrata in vigore della presente legge ed
il cui valore sia inferiore alla meta` di quelle aventi diritto di voto nelle
assemblee ordinarie ai sensi dell’articolo 2368 del codice civile, possono
rimanere intestate a tali soggetti a condizione che:
a) sia assicurata, attraverso comunicazioni al Servizio dell’editoria, la conoscenza
della proprieta` — diretta o indiretta — di tali azioni o quote, in modo da
consentire di individuare le persone fisiche o le societa` per azioni quotate
in borsa o gli enti morali che — direttamente o indirettamente — ne detengono
la proprieta` o il controllo;
b) sia data
dimostrazione, da parte del legale rappresentante della societa` che esercita
la impresa editrice, di aver provveduto a notificare ai loro titolari l’interdizione
dal diritto di voto nelle assemblee sociali, ordinarie e straordinarie, della
societa` stessa e di aver provveduto nelle forme prescritte ad informare di
tale interdizione tutti i soci;
c) rimanga immutato
l’assetto proprietario di cui alla lettera a) del presente comma, salvo che
ricorra l’ipotesi di cui al precedente quarto comma.
(Comma aggiunto dall’art. 1, legge 30 aprile 1983, n. 137 e successivamente così modificato
dall’art.1, legge 25 febbraio 1987, n. 67)
5-bis. È vietata
l’intestazione a societa` fiduciarie della maggioranza delle azioni o delle
quote delle societa` editrici di giornali quotidiani costituite in forma di
societa` per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilita` limitata
o di un numero di azioni o di quote che, comunque, consenta il controllo delle
societa` editrici stesse ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile. Analogo
divieto vale per le azioni o le quote delle societa` che direttamente o indirettamente
controllino le societa` editrici di giornali quotidiani.
(Comma cosi` sostituito da ultimo dall'art. 2 legge
7 marzo 2001, n. 62).
6. Qualora la
partecipazione di controllo di cui al quarto comma sia intestata a società
fiduciarie, il requisito ivi previsto del controllo diretto o indiretto da parte
di persone fisiche si intende riferito ai fiducianti, in quanto soggetti
effettivamente titolari delle azioni o quote medesime . In tal caso la
società fiduciaria è tenuta, ai fini del presente articolo, a comunicare i
nominativi dei fiducianti all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai
fini e per gli effetti dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della
legge 31 luglio 1997, n. 249.
(Comma così sostituito da ultimo dall'art. 41-bis decreto legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 14)
7. Le
persone fisiche e le societa` che controllano una societa` editrice di giornali
quotidiani, anche attraverso intestazione fiduciaria delle azioni o delle quote
o per interposta persona, devono darne comunicazione scritta alla societa` controllata
ed al servizio dell’editoria entro trenta giorni dal fatto o dal negozio che
determina l’acquisizione del controllo. Costituisce controllo la sussistenza
dei rapporti configurati come tali nell’articolo 2359 del codice civile. Si
ritiene esistente, salvo prova contraria, l’influenza dominante prevista dal
primo comma dell’articolo 2359 del codice civile quando ricorrano rapporti di
carattere finanziario o organizzativo che consentono:
b) il coordinamento
della gestione dell’impresa editrice con quella di altre imprese ai fini del
perseguimento di uno scopo comune o ai fini di limitare la concorrenza tra le
imprese stesse; ovvero
c) una distribuzione
degli utili o delle perdite diversa, quanto ai soggetti o alla misura, da quella
che sarebbe avvenuta in assenza dei rapporti stessi; ovvero
d) l’attribuzione
di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dal numero delle azioni o delle
quote possedute; ovvero
e) l’attribuzione
a soggetti diversi da quelli legittimati in base all’assetto proprietario di
poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle imprese editrici
nonche´ dei direttori delle testate edite (Lettera cosi` sostituita dall’art.
1, legge 10 gennaio 1985, n. 1).
8. I partiti
politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento o in un consiglio regionale
o le associazioni sindacali rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia
e del lavoro possono intestare fiduciariamente con deliberazione assunta secondo
i rispettivi statuti le azioni o le quote di societa` editrici di giornali quotidiani
o periodici (Comma cosi` sostituito dall’art. 1, legge 25 febbraio 1987, n.
67).
9. In
tal caso, i partiti politici o le associazioni sindacali indicati nel comma
precedente devono depositare al registro nazionale della stampa di cui all’articolo
11 documentazione autenticata delle delibere concernenti l’intestazione fiduciaria,
accompagnata dalla dichiarazione di accettazione rilasciata dai soggetti nei
cui confronti l’intestazione stessa viene effettuata.
10. Quando
una societa` a prevalente partecipazione statale o un ente pubblico vengono,
a qualsiasi titolo, in possesso di azioni o quote di societa` editrici di giornali
quotidiani, ne devono dare immediata comunicazione al servizio dell’editoria.
11. Sono
puniti con le pene stabilite nel sesto comma dell’art. 5 del decreto-legge 8
aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 7 giugno
1974, n. 216, gli amministratori che violano le disposizioni dei commi precedenti.
Le stesse pene si applicano agli amministratori delle societa` alle quali sono
intestate le azioni o le quote della societa` alle quali sono intestate le azioni
o le quote della societa` che esercita l’impresa giornalistica o delle societa`
che comunque la controllano direttamente o indirettamente, che non trasmettano
alle imprese editrici di giornali quotidiani l’elenco dei propri soci. (Comma cosi` sostituito dall’art. 1, legge 30 aprile 1983, n. 137).
12. Comma abrogato dall’art. 1, legge 30 aprile 1983, n. 137.
13. Dalla
data di entrata in vigore della presente legge, gli enti pubblici e le societa`
a prevalente partecipazione statale, nonche´ quelle da esse controllate, non
possono costituire, acquisire o acquisire nuove partecipazioni in aziende editoriali
di giornali o di periodici che non abbiano esclusivo carattere tecnico inerente
all’attivita` dell’ente o della societa`.
14. A tutti gli effetti della presente legge e` considerata impresa editoriale anche l’impresa che gestisce testate giornalistiche in forza di contratti di affitto o di affidamento in gestione.
15. I soggetti di cui al primo comma sono ammessi ad esercitare l’attività d’impresa ivi descritta solo se in possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea o, in caso di società, se aventi sede in uno dei predetti Stati. I soggetti non aventi il predetto requisito sono ammessi all’esercizio dell’impresa medesima solo a condizione che lo Stato di cui sono cittadini applichi un trattamento di effettiva reciprocità. Sono fatte salve le disposizioni derivanti da accordi internazionali. (Comma aggiunto dall'art. 2 della legge 7 marzo 2001, n. 62)
Articolo 2.
Trasferimento
di azioni.
1. Deve essere data comunicazione scritta al servizio dell’editoria, per le relative iscrizioni nel registro di cui all’articolo 11, di ogni trasferimento, a qualsiasi titolo, di azioni, partecipazioni o quote di proprieta` di societa` editrici di giornali quotidiani, che interessino piu` del dieci per cento del capitale sociale o della proprieta`. Tale limite e` ridotto al due per cento del capitale sociale o della proprieta`, qualora il trasferimento riguardi azioni di societa` editrici di giornali quotidiani quotate in borsa. (Comma cosi` sostituito dall’art. 2, legge 25 febbraio 1987, n. 67).
2. La
comunicazione prevista dal comma precedente deve essere pubblicata su tutte
le testate edite dalle imprese danti ed aventi causa.
3. Nella
comunicazione devono essere indicati l’oggetto del trasferimento, il nome, o
la ragione o denominazione sociale, dell’avente causa, nonche´ il titolo e le
condizioni in base alle quali il trasferimento viene effettuato.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano in ogni caso ai trasferimenti per effetto dei quali un singolo soggetto o piu` soggetti collegati ai sensi dell’art. 2359 del codice civile vengono a disporre di una quota di capitale o di proprieta` superiore ai limiti indicati al primo comma del presente articolo (Comma cosi` sostituito dall’art. 2, legge 25 febbraio 1987, n. 67).
5. Nel
caso di accordi parasociali o di sindacati di voto fra i soci di societa` titolari
di testate di giornali quotidiani, che ne consentano il controllo, coloro che
stipulano l’accordo o partecipano alla costituzione del sindacato hanno l’obbligo
di effettuare la comunicazione di cui al primo comma.
6. Le
disposizioni del presente articolo si estendono altresi` al trasferimento di
azioni, partecipazioni o quote di proprieta` delle societa` intestatarie di
azioni o quote di societa` editrici di giornali quotidiani.
7. L’avente
causa o, se si tratta di societa`, il legale rappresentante, nonche´ i soggetti
di cui al quinto comma sono puniti, ove omettano le comunicazioni previste dal
presente articolo, con la reclusione fino ad un anno e con la multa non inferiore
a lire due milioni.
8. Il
trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote di societa` editrici a soggetti
diversi da quelli previsti dal precedente articolo e` nullo. È parimenti nullo
il trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote di societa` intestatarie
di azioni o quote di societa` editrici nelle ipotesi in cui l’assetto della
proprieta` che ne derivi risulti contrario al disposto del quarto comma del
precedente articolo.
Articolo 3.
Intestazione
a societa` con azioni quotate in borsa.
1. Le
societa` con azioni quotate in borsa che esercitano l’impresa editrice di giornali
quotidiani o che siano intestatarie di azioni aventi diritto di voto o di quote
di societa` editrici di giornali quotidiani o di societa` intestatarie di azioni
o quote di societa` editrici di giornali quotidiani sono parificate alle persone
fisiche ai fini dell’applicazione delle disposizioni del terzo e quarto comma
dell’articolo 1.
2. Ai
fini dell’applicazione delle disposizioni del terzo e quarto comma dell’art.
1 l’intestazione ad enti morali costituiti e registrati ai sensi degli artt.
14 e 33 del codice civile e` parificata all’intestazione a persone fisiche.
3. Le societa` con azioni quotate in borsa di cui al primo comma non sono tenute alle comunicazioni di cui alle lettere c) e d) del settimo comma dell’articolo 1: esse sono tenute, invece, alla comunicazione dell’elenco degli aventi diritto al voto nell’assemblea di approvazione del proprio bilancio, con azioni il cui valore interessi piu` del due per cento del capitale sociale (Comma così modificato dall’art.2 legge 25 febbraio 1987, n. 67).
4. Quanto disposto dai commi precedenti si applica esclusivamente alle societa` che abbiano assolto gli obblighi di certificazione, deposito e pubblicazione dei bilanci previsti dagli artt. 4 e 5 del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136.
(Articolo così sostituito da ultimo dall’art. 3, legge 10 gennaio 1985, n. 1).
Articolo 4.
Concentrazioni
nella stampa quotidiana.
(Abrogato dall’art. 3, legge 25 febbraio 1987, n. 67).
Articolo 5.
Cessazione
di testata giornalistica.
1. Quando
un editore cessa o sospende la pubblicazione di un giornale quotidiano o settimanale
deve darne immediata comunicazione al servizio dell’editoria, e alle rappresentanze
sindacali aziendali.
2. Nel
caso di cessazione della pubblicazione di un giornale quotidiano o settimanale
la cui testata sia di proprieta` dell’editore, la cooperativa o il consorzio
costituiti a norma del primo o del secondo comma del successivo articolo 6,
se intendono acquistare la testata stessa, devono comunicare l’offerta all’editore
e al servizio dell’editoria entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma
precedente.
3. Qualora
entro il medesimo termine all’editore pervengano altre offerte di acquisto a
condizioni piu` vantaggiose, esse sono comunicate dall’editore, entro cinque
giorni dalla scadenza del termine stesso, ai rappresentanti legali della cooperativa
o del consorzio di cui al comma precedente. Qualora la cooperativa o il consorzio
non adeguino entro quindici giorni la propria offerta, su questa prevalgono
quelle piu` vantaggiose, purche´ il contratto definitivo sia stipulato entro
novanta giorni dalla comunicazione di cui al primo comma.
4. Al
di fuori della ipotesi di cui al comma precedente, la testata e` ceduta alla
cooperativa o al consorzio. In difetto di accordo, il prezzo di vendita e` determinato
da un collegio arbitrale composto da due membri designati dalle parti e da un
presidente scelto di comune accordo o, in difetto, nominato dal presidente del
tribunale competente per territorio.
5. Nel
caso in cui la cessazione della pubblicazione riguardi un giornale quotidiano
o settimanale la cui testata sia di proprieta` di un soggetto diverso dall’editore,
la cooperativa o il consorzio di cui al secondo comma, hanno facolta` di subentrare
nel contratto di cessione in uso della testata alle stesse condizioni gia` praticate
con il precedente editore.
6. Nel
caso di sospensione della pubblicazione del giornale protratta per oltre un
mese, e salvo il caso in cui tale sospensione sia motivata dall’attuazione di
piani di ristrutturazione, il Garante, su istanza della cooperativa o del consorzio
di cui al precedente secondo comma, provvede a diffidare l’editore assegnando
un congruo termine per la ripresa della pubblicazione. Ove l’editore non ottemperi
alla diffida nel termine stabilito, la cooperativa o il consorzio possono acquistare
la testata secondo le procedure di cui ai precedenti commi nel caso in cui l’editore
sia proprietario della testata stessa. Nel caso in cui l’editore non sia proprietario
della testata, la cooperativa o il consorzio hanno facolta` di subentrare nel
contratto di cessione in uso della testata medesima, alle stesse condizioni
gia` praticate con l’editore che ha sospeso le pubblicazioni.
7. Nei
casi di acquisto della testata, ai sensi dei precedenti commi, la cooperativa
o il consorzio di cui all’articolo 6 hanno facolta` di avvalersi degli immobili
e degli impianti adibiti alla testata alle medesime condizioni contrattuali
gia` praticate con il precedente editore.
8. Se
l’uso dei suddetti immobili ed impianti non e` regolato da contratto o se questo
scade prima di un anno dalla data dell’acquisto, deve essere consentita alla
cooperativa o al consorzio la loro utilizzazione per la durata di un anno. Il
relativo corrispettivo, in difetto di accordo tra le parti, e` determinato da
un collegio arbitrale composto nei modi di cui al quarto comma.
Articolo 6.
Cooperative
giornalistiche.
1. Ai
fini della presente legge, per cooperative giornalistiche si intendono le societa`
cooperative composte di giornalisti costituite ai sensi degli articoli 2511
e seguenti del codice civile, iscritte nel registro prefettizio di cui all’articolo
13 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni,
dalla L. 2 aprile 1951, n. 302, modificato dall’articolo 6 della L. 17 febbraio
1971, n. 127.
2. Ai
fini della presente legge si intendono altresi` per cooperative giornalistiche
i consorzi costituiti, ai sensi dell’articolo 27 del predetto decreto legislativo
14 dicembre 1947, n. 1577, modificato dall’articolo 5 della predetta L. 17 febbraio
1971, n. 127, tra una societa` cooperativa composta da giornalisti e una societa`
cooperativa composta da lavoratori del settore non giornalisti che intendono
partecipare alla gestione dell’impresa.
3. Gli
statuti debbono contenere espressamente le clausole indicate nell’articolo 26
del medesimo decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni,
e possono prevedere la partecipazione di altri lavoratori del settore, nonche´
limiti delle quote sociali in misura maggiore di quella prevista dalle vigenti
disposizioni.
4. Ai fini della presente legge, le cooperative di giornalisti devono associare almeno il cinquanta per cento dei giornalisti dipendenti aventi rapporto di lavoro regolato dal contratto nazionale di lavoro giornalistico e clausola di esclusiva con le cooperative medesime, ovvero, nel caso di cui all’articolo precedente, con l’impresa cessata ovvero che abbia cessato la pubblicazione della testata. Gli statuti debbono consentire la partecipazione alle rispettive cooperative degli altri giornalisti dell’impresa aventi analogo rapporto di lavoro e clausola di esclusiva, che ne facciano richiesta. Negli altri casi, per l’ammissione a socio della cooperativa, valgono le norme generali del codice civile, nonche´ i particolari requisiti e le procedure ordinarie in materie stabilite dagli statuti stessi (Comma cosi` sostituito dall’art. 4, legge 25 febbraio 1987, n. 67).
5. Le
cooperative dei lavoratori devono associare almeno il cinquanta per cento dei
lavoratori aventi contratto a tempo pieno con la cooperativa o, nel caso di
cui al precedente articolo 5, con l’impresa cessata ovvero che abbia cessato
la pubblicazione della testata e i relativi statuti devono consentire la partecipazione
degli altri lavoratori a tempo pieno che ne facciano richiesta (Comma cosi`
sostituito dall’art. 4, legge 25 febbraio 1987, n. 67).
6. Tutte
le designazioni di organi collegiali delle cooperative avvengono per voto personale,
uguale e segreto e limitato ad una parte degli eligendi.
7. Per
l’adozione delle decisioni di cui all’articolo precedente, i rappresentanti
sindacali aziendali ovvero un terzo dei giornalisti convocano l’assemblea dei
giornalisti stessi nelle forme e con le modalita` fissate dalle disposizioni
di attuazione della presente legge.
8. L’assemblea
dei giornalisti decide sull’acquisto della testata, per appello nominale, a
maggioranza assoluta degli aventi diritto. Se la decisione e` favorevole all’acquisto,
l’assemblea nomina, con voto limitato, uguale e segreto i propri rappresentanti,
i quali curano tutte le attivita` necessarie per la costituzione della cooperativa
e per l’acquisto della testata.
9. Nel
caso in cui l’assemblea dei giornalisti decida l’acquisto della testata, i dipendenti
non giornalisti sono convocati in assemblea dai loro rappresentanti sindacali
aziendali ovvero da un terzo dei dipendenti stessi per deliberare, con appello
nominale e a maggioranza assoluta degli aventi diritto, la costituzione di una
societa` cooperativa per partecipare alla gestione dell’impresa giornalistica.
Ove tale decisione venga adottata, l’assemblea nomina, con voto limitato, uguale
e segreto, i propri rappresentanti, i quali curano tutte le attivita` necessarie
per la costituzione della cooperativa e provvedono, di intesa con i rappresentanti
della cooperativa fra giornalisti, alla costituzione del consorzio di cui al
secondo comma.
Articolo 7.
Bilanci delle
imprese.
(Abrogato dall’art. 1, comma 46, D.L. 23 ottobre 1996, n. 545).
Articolo 8.
Garante dell’attuazione della legge
1-2. Commi abrogati dall’art.1, legge 31 luglio 1997, n. 249
3-8. Commi abrogati dall’art. 6, legge 6 agosto 1990, n. 223.
Articolo 9.
Funzioni del
Garante
1. Il Garante,
fermi restando i compiti previsti dalle altre norme della presente legge, riceve
tramite il servizio dell’editoria di cui all’articolo 10, copia delle
comunicazioni previste dai commi sesto, lettere a) e b), settimo, nono e decimo
dell’articolo 1, dai commi quinto e sesto dell’articolo 2, dai commi primo e
secondo dell’articolo 5 e dal sesto comma dell’articolo 12; riceve dal servizio
stesso comunicazione delle delibere concernenti l’accertamento delle tirature
dei giornali quotidiani, delle delibere concernenti i riconoscimenti di cui al
quinto comma dell’articolo 24 e delle delibere riguardanti la ripartizione dei
contributi e delle integrazioni di cui agli articoli 22, 24, 26 e 27; riceve dal
Ministero dei beni culturali e ambientali comunicazione delle delibere
concernenti i riconoscimenti di cui al primo comma dell’articolo 25 e
comunicazione delle delibere concernenti la ripartizione dei contributi previsti
dal medesimo articolo.
2. Il Garante
da` inoltre tempestiva notizia scritta, con le procedure di cui al comma secondo
dell’articolo 8, alle competenti commissioni permanenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica, delle comunicazioni di cui all’articolo
1, commi sesto, lettere a) e b), settimo, nono e decimo, e all’articolo 2, commi
primo, quinto e sesto.
3. Il Garante
dell’attuazione della legge dell’editoria, nell’esercizio delle funzioni di cui
alla presente legge, puo` chiedere ai competenti uffici pubblici tutte le
notizie necessarie per accertare l’identita`, la situazione patrimoniale e
tributaria di soggetti che risultino intestatari di azioni o quote di societa`
editrici di quotidiani o periodici (Comma aggiunto
dall’art. 5, L. 30 aprile 1983, n. 137).
4. Il Garante, qualora non abbia ottenuto le notizie richieste o le giudichi insufficienti o inattendibili, puo` chiedere alla Magistratura di svolgere le indagini anche mediante utilizzazione dei Corpi di polizia dello Stato, al fine di accertare l’effettiva titolarita` delle imprese editoriali e della proprieta` delle testate, nonche´ la sussistenza dei rapporti di carattere finanziario o organizzativo di cui all’ottavo comma dell’articolo 1 (Comma cosi` sostituito dall’art. 1, L. 25 febbraio 1987, n. 67).
5. Il Garante
esercita altresi` dinanzi al giudice competente l’azione di nullita` degli atti
posti in essere in violazione dei divieti disposti dalla presente legge.
(L'art. 21 della legge 7 marzo 2001, n. 62, ha abrogato il presente articolo, nella parte in cui dispone rispettivamente l’obbligo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria – Ufficio per l’editoria e la stampa di comunicare all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le tirature dei giornali quotidiani e l’espressione di un parere su tali tirature da parte della commissione tecnica consultiva di cui allo stesso articolo 54. Detta commissione continua ad esprimere pareri sull’accertamento della diffusione e dei requisiti di ammissione ai contributi previsti dall’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250)
Articolo 10.
Servizio
dell’editoria.
1. È istituito
il servizio dell’editoria. Fino a quando non si provvede all’ordinamento
previsto dall’articolo 95 della Costituzione, detto servizio costituisce, con il
servizio dell’informazione e con l’ufficio della proprieta` letteraria,
artistica e scientifica, la direzione generale delle informazioni, dell’editoria
e della proprieta` letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri.
2. I ruoli
organici di cui al quadro A della tabella I dell’allegato II al D.P.R. 30 giugno
1972, n. 748 sono integrati da un numero di posti pari a quelli previsti nel
contingente stabilito nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
febbraio 1973, emanato a seguito del D.P.R. 31 marzo 1972, n. 170. Il predetto
contingente viene soppresso. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 1, L.
30 settembre 1978, n. 583.
3. La dotazione
organica cumulativa delle qualifiche funzionali del personale della direzione
generale di cui al primo comma e` determinata aumentando nella misura del trenta
per cento il numero del personale presente nel ruolo di cui alla tabella II del
D.P.R. 19 febbraio 1960, n. 212.
4. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del
tesoro, sono stabilite le funzioni corrispondenti ai posti delle qualifiche
dirigenziali, nonche´ le dotazioni organiche per ogni qualifica funzionale.
5. Alla
copertura dei posti disponibili nelle singole qualifiche funzionali si provvede
in base alle norme di cui ai DD.PP.RR. 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n.
686, e 28 dicembre 1970, n. 1077 tenuto conto della riserva di posti di cui
all’art. 14, L. 11 luglio 1980, n. 312.
6. Il capo del
servizio dell’editoria fa parte del consiglio di amministrazione di cui
all’articolo 10, primo comma, del D.P.R. 19 febbraio 1960, n. 212, e successive
modificazioni (Comma aggiunto dall’art. 6, legge 30
aprile 1983, n. 137).
Articolo 11.
Registro nazionale
della stampa
(Articolo abrogato, unitamente a tutte le disposizioni concernenti la tenuta e l’organizzazione del Registro nazionale della stampa, dall’art. 1, legge 31 luglio 1997, n. 249)
Articolo 12.
Imprese concessionarie
di pubblicita`.
1. Comma abrogato dall’art. 1,
comma 46, D.L. 23 ottobre 1996, n. 545
2. Lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio di esercizio delle imprese concessionarie di pubblicita`, integrati da un elenco che indichi le testate delle quali la concessionaria ha l’esclusiva della pubblicita`, devono essere pubblicati, entro il 31 agosto di ogni anno, su tutte le testate servite dalla stessa impresa di pubblicita` (Comma cosi` sostituito da ultimo dall’art. 1 decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito in legge con legge 23 dicembre 1996, n. 650).
3. Nessuna
societa` concessionaria di pubblicita` puo` esercitare l’esclusiva per un numero
di quotidiani la cui tiratura complessiva superi il trenta per cento di quella
nazionale.
4. La concessionaria di pubblicita` che, a norma dell’articolo 1, ottavo comma, controlli una impresa editrice o che sia controllata da una impresa editrice o da una persona giuridica o fisica che controlli una impresa editrice non puo` esercitare l’esclusiva pubblicitaria per giornali quotidiani la cui tiratura complessiva abbia superato il venti per cento della tiratura globale dei quotidiani nell’anno solare precedente (Comma cosi` sostituito da ultimo dall’art. 1 decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito in legge con legge 23 dicembre 1996, n. 650).
5. È vietato il
collegamento o il controllo, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, di
concessionarie di pubblicita` attraverso le quali si eserciti l’esclusiva in
violazione delle norme sulla concentrazione di cui alla presente legge.
6. Al fine degli
accertamenti sulla concentrazione di cui ai commi precedenti le concessionarie
di pubblicita` sono tenute a comunicare al servizio dell’editoria, per le
iscrizioni nel registro di cui all’articolo 11, i dati relativi alla proprieta`
ed alla gestione delle aziende stesse, nei medesimi casi previsti, per le
aziende editoriali, dal sesto comma dell’articolo 1.
7. Comma abrogato dall’art. 5, legge 10 gennaio 1985, n. 1
Articolo 13.
Pubblicita` di
amministrazioni pubbliche.
1. Le
amministrazioni statali e gli enti pubblici non territoriali, con esclusione
degli enti pubblici economici, sono tenuti a destinare alla pubblicita` su
giornali quotidiani e periodici una quota non inferiore al settanta per cento
delle spese per la pubblicita` previste in bilancio. Tali spese devono essere
iscritte in apposito capitolo di bilancio.
2. Per la
pubblicita` delle amministrazioni di cui al comma precedente nessuna commissione
e` dovuta alla impresa concessionaria di pubblicita` avente contratto di
esclusiva con la testata quotidiana o periodica (Comma
cosi` modificato dall’art. 8, legge 30 aprile 1983, n. 137).
3. La Presidenza
del Consiglio dei ministri impartisce, dandone comunicazione al Garante, le
direttive generali di massima alle amministrazioni statali affinche´ la
destinazione della pubblicita`, delle informazioni e delle campagne promozionali
avvenga senza discriminazioni e con criteri di equita`, di obiettivita` e di
economicita`.
4. La Presidenza
del Consiglio dei ministri indica criteri per la pubblicita` finalizzata
all’informazione sulle leggi e sulla loro applicazione, nonche´ sui servizi, le
strutture e il loro uso, curando che la ripartizione di detta pubblicita` tenga
conto delle testate che per loro natura raggiungono le utenze specificamente
interessate a dette leggi, quali quelle femminile, giovanile e del mondo del
lavoro.
5. Le
amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali, e gli enti pubblici,
economici e non economici, sono tenuti a dare comunicazione, anche se negativa,
al Garante, delle erogazioni pubblicitarie effettuate nel corso di un esercizio
finanziario, depositando un riepilogo analitico. Sono esenti dall’obbligo della
comunicazione negativa i comuni con meno di 40.000 abitanti (Comma cosi` modificato dall’art. 8, legge 30 aprile
1983, n. 137).
6. Le
amministrazioni e gli enti pubblici di cui al primo comma non possono destinare
finanziamenti o contributi, sotto qualsiasi forma, ai giornali quotidiani o
periodici al di fuori di quelli deliberati a norma del presente articolo (Comma cosi` modificato dall’art. 8, legge 30 aprile
1983, n. 137).
Articolo 14.
Autorizzazioni per la
vendita.
(Articolo abrogato dall'art. 9 decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170)
Articolo 15.
Diffusione di giornali
nelle scuole
1. In ogni
istituto o scuola di istruzione secondaria superiore sono posti a disposizione
degli studenti quotidiani e periodici nonche´ un locale per la loro lettura.
2. Il Ministro
della pubblica istruzione emana con proprio decreto, entro sei mesi dall’entrata
in vigore della presente legge, le norme per l’attuazione di quanto stabilito
dal comma precedente, assicurando comunque criteri di imparzialita`.
Articolo 16.
Distribuzione.
1. Le imprese di
distribuzione devono garantire, a parita` di condizioni rispetto ai punti di
vendita serviti e al numero di copie distribuite, il servizio di distribuzione a
tutte le testate giornalistiche che ne facciano richiesta.
2. Per ridurre i
costi di distribuzione e per favorire la costituzione di cooperative o di
consorzi di servizi aventi lo scopo di razionalizzare la distribuzione della
stampa, le regioni possono prevedere misure di sostegno.
Articolo 17.
Prezzo dei giornali
quotidiani.
1. Il Comitato
interministeriale dei prezzi stabilisce ed aggiorna almeno una volta all’anno,
sulla base degli accertati costi di produzione, il prezzo dei giornali
quotidiani.
2. Le imprese
editrici di giornali quotidiani che a partire dal 1° gennaio 1986 non si siano
uniformate o non si uniformino alle determinazioni del Comitato
interministeriale per i prezzi, di cui al precedente primo comma, adottate
anteriormente al 31 dicembre 1985 e a quelle che saranno adottate dall’entrata
in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 1987, perdono il diritto alle
provvidenze di cui all’articolo 22 e successive modifiche, salvo che abbiano
adottato o adottino un prezzo non superiore al quindici per cento, ovvero un
prezzo maggiore per non piu` di un giorno alla settimana o un prezzo inferiore
di non oltre il venticinque per cento, ovvero un prezzo inferiore di non oltre
il cinquanta per cento per testate che contengono in media non piu` di sedici
pagine rapportate al formato di centimetri 43 per 59. (Comma cosi` sostituito dall’art. 15, legge 25
febbraio 1987, n. 67)
3. A partire dal
1° gennaio 1988 il prezzo del giornale e` libero. (Comma
cosi` sostituito dall’art. 15, legge 25 febbraio 1987, n. 67)
Articolo 18.
Estensione della
normativa ad alcuni tipi di periodici e di agenzie di stampa.
1. Sono soggetti
agli obblighi stabiliti dagli articoli 1, 2, 3, 7, 11, 47 e 48 gli editori di
giornali periodici e riviste che da almeno un anno hanno alle loro dipendenze
non meno di cinque giornalisti a tempo pieno.
2. Per le
testate pubblicate da editori non aventi alle proprie dipendenze da almeno un
anno un minimo di cinque giornalisti a tempo pieno, l’adempimento, da parte dei
rispettivi editori, degli obblighi stabiliti dall’articolo 11 e` condizione per
accedere alle provvidenze previste dalla presente legge.
3. Sono soggetti
agli obblighi stabiliti dalla presente legge, con esclusione di quelli previsti
dall’articolo 17, gli editori delle agenzie di stampa aventi i requisiti di cui
al secondo comma dell’articolo 27 nonche´ le agenzie di stampa di cui al quinto
comma del medesimo articolo 27
4. Comma abrogato dall’art. 1 decreto legge 23 ottobre
1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650
5. Comma abrogato dall’art. 1, decreto legge 23 ottobre 1996,
n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650
6. L’adempimento
degli obblighi stabiliti dal presente articolo e` condizione per l’accesso alle
provvidenze previste dalla presente legge.
Articolo 19.
Esclusioni
dall’applicazione della normativa.
1. I quotidiani
e i periodici pubblicati interamente in lingua estera nonche´ le riviste con
periodicita` mensile o che pubblichino meno di dodici numeri all’anno non sono
soggetti agli obblighi stabiliti dalla presente legge.
2. Per le
testate di cui al comma precedente, l’adempimento da parte degli editori degli
obblighi stabiliti dall’articolo 11 e` condizione per accedere alle provvidenze
previste dalla presente legge.
3. Dopo il primo
anno dall’entrata in vigore della presente legge le provvidenze previste sono
corrisposte a condizione che le aziende siano in regola con il versamento dei
contributi previdenziali.
Articolo 20.
Organi di partiti,
sindacati e comunita` religiose.
1. I giornali
quotidiani e i periodici che risultino, attraverso esplicita menzione, riportata
in testata, organi di partiti, di sindacati o di enti o comunita` religiose non
sono soggetti agli obblighi stabiliti dall’articolo 5.
Articolo 21.
Inosservanza
dell’obbligo di iscrizione o comunicazione.
1. L’inosservanza degli adempimenti previsti dal presente titolo, nonostante il formale invito da parte del Servizio dell’editoria a provvedere, determina l’immediata decadenza delle provvidenze di cui al titolo secondo (Comma così sostituito dall’art. 9, legge 30 aprile 1983, n. 137. A norma dell’art. 32, legge 25 febbraio 1987, n. 67, il presente comma deve essere interpretato nel senso che il tardivo invio di atti compiuti nei termini di legge in conformità alla normativa generale sulle società non comporta decadenza dalle provvidenze)
2. Qualora la
inosservanza sia commessa dall’imprenditore esercente una concessionaria di
pubblicita`, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
dieci milioni a cinquanta milioni di lire.
Provvidenze per
l’editoria.
Articolo 22.
Contributi sul prezzo
della carta da quotidiani.
1. Per il
quinquennio decorrente dal 1° gennaio 1981 sono corrisposti, alle imprese
editrici di giornali quotidiani, contributi nella seguente misura, per ciascuna
testata:
b) lire 44 per copia stampata per le quote delle
tirature medie giornaliere comprese tra cinquantamila e centomila;
c) lire 29
per copia stampata per le quote delle tirature medie giornaliere comprese tra
centomila e duecentomila;
d) lire 24 per copia stampata per le quote delle
tirature medie giornaliere eccedenti le duecentomila.
2. Tali contributi sono proporzionalmente ridotti, proporzionalmente al relativo scaglione di tirature, nel caso di testate il cui numero medio di pagine per copia sia minore di 10 per tirature medie giornaliere fino a cinquantamila copie, sia minore di 12 per tirature medie giornaliere fino a centomila copie, sia minore di 14 per tirature medie giornaliere fino a duecentomila copie, sia minore di 16 per tirature medie giornaliere eccedenti le duecentomila copie. Il numero medio di pagine per copia viene riferito al formato tipo di centimetri 43 per 59 (Comma cosi` modificato dall’art. 9, legge 30 aprile 1983, n. 137).
3. I contributi
di cui al primo comma sono ridotti di una percentuale pari ad un terzo della
percentuale di contenuto pubblicitario medio.
4. Le tirature
medie giornaliere, il numero medio di pagine per copia e le percentuali medie di
contenuto pubblicitario sono determinati con riferimento a periodi
semestrali.
5. I contributi
di cui al primo comma sono aumentati del quindici per cento per le testate edite
dalle cooperative di cui all’articolo 6, nonche´ per i giornali quotidiani
interamente editi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni
autonome Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige. Per i
giornali di lingua italiana editi parzialmente in una delle lingue suddette,
nelle stesse regioni autonome, l’aumento del contributo e` limitato alla parte
del giornale pubblicata nella lingua non italiana.
6. I contributi
spettano alle imprese editrici di giornali quotidiani posti in vendita, anche in
abbonamento, da almeno un anno, e di cui siano stati pubblicati almeno
centotrenta numeri per semestre, salvo casi di forza maggiore. Spettano altresi`
alle pubblicazioni di nuova edizione. A queste ultime i contributi sono
corrisposti al termine del primo semestre dalla data di inizio della
pubblicazione, a condizione che nel semestre siano stati editi non meno di
centotrenta numeri.
7. I contributi
di cui ai commi precedenti sono annualmente rivalutati in misura pari al
cinquanta per cento della variazione, accertata dall’Istituto centrale di
statistica (ISTAT), dell’indice dei prezzi al consumo verificatasi nell’anno
precedente.
8. Per i fini di
cui al precedente articolo, le tirature medie, il numero delle pagine e la
percentuale di contenuto pubblicitario devono essere indicati dall’editore in
una dichiarazione da cui risultino, giorno per giorno, le tirature ed il numero
di pagine per copia, nonche´ la percentuale dello spazio pubblicitario, e i dati
relativi agli acquisti e ai consumi di carta, con le copie delle relative
fatture.
9. Con
decorrenza dalle provvidenze relative al 1982 i contributi di cui al presente
articolo sono cosi` erogati:
2) dopo
l’accertamento della percentuale di contenuto pubblicitario delle singole
testate viene erogato il saldo.
10. Con decorrenza dal 1° gennaio 1982, qualora la dichiarazione dell’editore circa il numero delle copie tirate ed il numero delle pagine risulti non rispondente al vero, la testata e` esclusa dalle provvidenze previste dal presente articolo per un biennio. Qualora, invece, le percentuali di contenuto pubblicitario dichiarate risultino inferiori a quelle accertate, la testata e` esclusa dalle provvidenze di cui al numero 2) del nono comma del presente articolo e perde il 20 per cento del contributo erogabile per l’anno successivo (Comma aggiunto dall'art. 7, legge 10 gennaio 1985, n. 1).
Articolo 23.
Condizioni per la
concessione delle integrazioni.
1. I contributi
di cui all’articolo precedente sono corrisposti a condizione che venga
utilizzata, da parte di ciascuna azienda editoriale, carta di produzione
comunitaria in misura non inferiore al settanta per cento del consumo
complessivo nel biennio 1981-1982, al sessanta per cento nel biennio 1983-1984,
al cinquanta per cento nell’anno 1985.
2. Il prezzo
della carta per giornali quotidiani di tipo standard di 48,8 grammi al metro
quadrato e` determinato dal Comitato interministeriale dei prezzi sulla base dei
costi globali di produzione comunque non superando di oltre il sette per cento
la media dei prezzi praticati per lo stesso tipo di carta sui mercati della
Comunita` economica europea.
Articolo 24.
Contributi ai
periodici.
1. Per il
quinquennio decorrente dal 1° gennaio 1981 e` autorizzata la corresponsione,
alle imprese editrici di giornali periodici, di contributi in relazione ai
quantitativi di carta utilizzati per la stampa.
2. I contributi
sono determinati, per ciascuna testata, nelle seguenti misure:
b) lire trecento a chilogrammo di carta
utilizzata per il consumo mensile eccedente i cento quintali e fino a
quattrocento quintali;
c) lire ottanta a chilogrammo di carta utilizzata per
il consumo mensile eccedente i quattrocento quintali e fino a tremila
quintali.
3. I contributi
di cui al comma precedente sono annualmente rivalutati in misura pari al
cinquanta per cento della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei
prezzi al consumo verificatasi nell’anno precedente.
4. Per i
giornali periodici editi dalle cooperative di cui all’articolo 6 i suddetti
contributi sono maggiorati del quindici per cento.
5. Sono ammesse
a beneficiare dei contributi, nei limiti dei quantitativi di carta direttamente
fatturati da fornitori agli editori, i giornali periodici al cui contenuto sia
riconosciuto, sentito il parere della commissione tecnica di cui all’articolo
54, carattere politico, sindacale, religioso, economico, sportivo o
culturale.
6. Ai benefici
di cui al presente articolo sono ammesse le pubblicazioni in regola con gli
adempimenti di cui all’articolo 11.
7. Dal computo
per la corresponsione dei contributi sono esclusi i quantitativi di carta
utilizzati per la stampa delle pagine pubblicitarie.
8. Con
decorrenza dalle provvidenze relative al 1982, i contributi di cui al presente
articolo sono cosi` erogati:
2) dopo l’accertamento del numero delle pagine
pubblicitarie stampate viene erogato il saldo. (Comma
così sostituito dall'art. 8 legge 10 gennaio 1985, n. 1)
9. La percentuale di contenuto pubblicitario dei periodici e delle riviste e` dichiarata dall’editore interessato, relativamente al periodo, semestrale o annuale, di concessione delle provvidenze. L’impresa perde il diritto al saldo di cui al n. 2) del precedente comma qualora risulti non corrispondente al vero la sua dichiarazione circa le percentuali di contenuto pubblicitario. In tal caso l’impresa incorre nella ulteriore riduzione del venti per cento sull’intero contributo spettante per l’anno successivo.(Comma aggiunto dall’art. 8, legge 10 gennaio 1985, n. 1).
Articolo 25.
Pubblicazioni di
elevato valore culturale
1. A decorrere dal 1° gennaio 1986 alle pubblicazioni periodiche, le cui pagine pubblicitarie siano state nell’anno precedente inferiori al 50 per cento delle pagine complessivamente pubblicate e che vengano riconosciute di elevato valore culturale per il rigore scientifico con il quale viene svolta la trattazione degli argomenti, sono concessi contributi dell’ammontare complessivo di lire quattro miliardi in ragione d’anno (Comma cosi` sostituito dall’art. 18, legge 25 febbraio 1987, n. 67).
2. Con decreto
del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il
parere, espresso, nei termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, dalle
competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica, sono stabiliti i criteri per la concessione dei contributi di cui al
primo comma ed e` istituita una commissione incaricata di accertare i requisiti
per l’ammissione ai contributi stessi e di predisporre i relativi piani di
ripartizione.
Articolo 26.
Contributi per la
stampa italiana all’estero
1. A decorrere dal 1° gennaio 1986 e` autorizzata la corresponsione dell’importo complessivo di 2 miliardi di lire, in ragione d’anno, di contributi a favore di giornali e riviste italiani pubblicati all’estero e di pubblicazioni con periodicita` almeno trimestrale edite in Italia e diffuse prevalentemente all’estero (Comma cosi` sostituito dall’art. 19, legge 25 febbraio 1987, n. 67).
2. La misura dei
contributi per i giornali, le riviste e le pubblicazioni di cui al primo comma
e` determinata tenendo conto della loro diffusione presso i lavoratori italiani
all’estero, della loro natura e consistenza informativa, nonche´ del loro
apporto alla conoscenza dei fatti italiani e dei problemi del lavoro italiano
all’estero.
3. Con decreto
del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro
degli affari esteri, sentite le competenti commissioni permanenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica, che si pronunciano nei termini
stabiliti dai rispettivi regolamenti, sono definiti i criteri e le modalita` per
la concessione dei contributi di cui al primo comma ed e` istituita una
commissione incaricata di accertare la sussistenza dei requisiti di ammissione
ai contributi e di predisporre i relativi piani di ripartizione.
4. Sono abrogate
le norme che a qualsiasi titolo dispongono contributi per la stampa di giornali
italiani pubblicati all’estero.
5. Comma abrogato dall’art. 19, legge 25 febbraio 1987, n. 67
Articolo 27.
Contributi alle
agenzie di stampa.
1. Per il
quinquennio decorrente dal 1° gennaio 1981 e` autorizzata la corresponsione di
contributi per l’importo complessivo di lire quattro miliardi, in ragione di
anno, in favore delle agenzie di stampa a diffusione nazionale, che possiedano i
requisiti di cui al comma seguente da almeno tre anni.
2.
3. Le agenzie di
stampa a diffusione nazionale sono considerate imprese manifatturiere ai sensi
dell’art. 1, D.L. 7 febbraio 1977, n. 15, convertito in legge, con
modificazioni, dalla L. 7 aprile 1977, n. 102, dell’art. 1, L. 8 agosto 1977, n.
573, nel testo modificato dall’art. 2, L. 5 agosto 1978, n. 502, degli artt. 1 e
2, D.L. 6 luglio 1978, n. 353, convertito in legge, con modificazioni, dalla
citata L. 5 agosto 1978, n. 502, dell’art. 1, D.L. 30 gennaio 1979, n. 20,
convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 1979, n. 92 e
dell’art. 1, L. 13 agosto 1979, n. 375, e successivi provvedimenti.
4. L’erogazione
dei contributi alle agenzie di stampa a diffusione nazionale e` effettuata
ripartendo un terzo dell’importo complessivo in parti uguali tra gli aventi
diritto e i restanti due terzi proporzionalmente al numero dei giornali
collegati a ciascuna azienda, al numero delle reti utilizzate e delle ore di
trasmissione.
5. Per il
quinquennio decorrente dal 1° gennaio 1981 e` autorizzata la corresponsione di
contributi dell’importo complessivo di lire 500 milioni, in ragione d’anno, alle
agenzie di stampa che, non essendo provviste dei requisiti di cui al secondo
comma, abbiano alle proprie dipendenze almeno tre redattori a tempo pieno ed
esclusivo a norma del contratto nazionale di lavoro, abbiano contratto
abbonamenti regolarmente contabilizzati con non meno di quindici quotidiani,
abbiano registrato la testata presso la cancelleria del tribunale competente per
territorio con la qualifica "agenzia di informazioni per la stampa" o analoga,
da almeno cinque anni, ed abbiano pubblicato almeno mille notiziari con
cinquemila notizie, ovvero che abbiano registrato la testata cosi` come sopra
indicato da almeno un anno ed abbiano emesso almeno duecentocinquanta notiziari
recanti non meno di cinquemila notizie nell’anno precedente.
6. L’erogazione
di contributi alle agenzie di stampa di cui al presente articolo e` effettuata
ripartendo il contributo in parti uguali fra gli aventi diritto, fino alla
concorrenza di lire 200 milioni. Le residue lire 300 milioni sono ripartite fra
le stesse agenzie tenendo conto:
b) dell’eventuale emissione di piu` bollettini
giornalieri;
c) del numero dei redattori fissi a tempo pieno ed
esclusivo.
7. Con le
disposizioni di attuazione della presente legge sono stabiliti i criteri per
l’erogazione dei contributi di cui al presente articolo.
8. Nessuna
agenzia di stampa puo` comunque ricevere un contributo globale che superi il
cinquanta per cento delle spese documentate, sostenute per il personale e per le
strutture. Le somme che in ciascun esercizio risultino eventualmente dalla
differenza fra la ripartizione di cui ai precedenti commi e le erogazioni a
norma del presente comma sono utilizzate negli anni successivi per l’incremento
degli stanziamenti in favore delle agenzie di stampa.
Articolo 28.
Tariffe telefoniche,
telegrafiche, postali e dei trasporti.
1. A far data
dal trimestre successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, le
tariffe telefoniche, fatturate dai gestori dei servizi per le imprese editrici
iscritte nel registro di cui all’articolo 11 limitatamente alle linee delle
testate con periodicita` effettiva di almeno nove numeri all’anno da esse edite,
sono ridotte del cinquanta per cento. La riduzione, che assorbe le agevolazioni
riconosciute alla stampa relativamente ai servizi di cui all’articolo 294 del
testo unico approvato con D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, si applica dietro
documentata richiesta degli aventi diritto, in aggiunta a tutte le altre
riduzioni, tariffe in abbonamento, forme di forfettizzazione attualmente
esistenti, mediante riduzione delle relative somme riportate in bolletta o
diversamente fatturate, esclusi i prelievi fiscali (Comma cosi` modificato dall’art. 55, legge 27 dicembre
1997, n. 449).
2. La stessa riduzione di cui al comma precedente si applica per la cessione in uso di circuiti telefonici e a larga banda punto a punto e multipunto in ambito nazionale per fonia e trasmissione dati, per la utilizzazione telefotografica, telegrafica, fototelegrafica per trasmissioni in fac-simile a distanza delle pagine del giornale e delle telefoto per trasmissioni in simultanea, telegrafiche e fototelegrafiche con apparecchiature multiplex, nonche´ alle tariffe telex e telegrafiche. (Comma cosi` sostituito da ultimo dall'art. 4 legge 24 dicembre 2003, n. 350).
3. Le riduzioni
tariffarie di cui ai precedenti commi sono estese, in quanto applicabili, al
servizio di spedizione delle rese.
4. Le riduzioni
di cui ai commi precedenti si applicano con decorrenza dal primo giorno del mese
successivo a quello della richiesta.
5. Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni e` autorizzato ad istituire sulla rete
nazionale servizi speciali di trasporti aerei, terrestri e marittimi dei
giornali quotidiani e periodici. Analoghi servizi possono essere istituiti anche
dalle agenzie pubbliche di trasporto ferroviario ed automobilistico.
6. Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni e` autorizzato, altresi`, ad istituire
sale stampa, destinandovi appositi locali e proprio personale. È autorizzato
inoltre a porre a disposizione dell’Associazione della stampa estera in Italia
un’idonea sede e proprio personale.
7. Comma abrogato dall’art. 4, decreto legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito con legge 19 luglio 1993, n. 243.
8. Le
compensazioni finanziarie derivanti dalle riduzioni tariffarie di cui al
presente articolo sono effettuate dal Ministro del tesoro nei confronti delle
amministrazioni pubbliche, anche per le somme da rimborsare da queste alle
rispettive societa` concessionarie in conseguenza delle suddette agevolazioni.
L’importo delle compensazioni relative ai servizi gestiti dall’Amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni e` stabilito nella misura di lire 50
miliardi annui indipendentemente da eventuali adeguamenti delle tariffe dei
servizi stessi (Comma così modificato dall’art. 3,
decreto legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito con legge 26 aprile 1989, n.
155).
9. Sono escluse
dalle agevolazioni tariffarie di cui al presente articolo le stampe
propagandistiche contenenti pubblicita` relativa alle vendite per corrispondenza
ai cataloghi relativi alle vendite stesse. Alle suindicate stampe si applicano
le tariffe di cui al D.P.R. 29 ottobre 1976, n. 726, e successive
modificazioni.
Articolo 29.
Programmi ammessi al finanziamento agevolato.
(Articolo abrogato dall'art. 21 legge 7 marzo 2001, n. 62)
Articolo 30.
Finanziamenti per
ristrutturazione economico-produttiva.
(Articolo abrogato dall'art. 21 legge 7 marzo 2001, n. 62)
Articolo 31.
Durata e modalita` dei
finanziamenti.
(Articolo abrogato dall'art. 21 legge 7 marzo 2001, n. 62)
Articolo 32.
Dotazione finanziaria
e gestione del fondo per il finanziamento agevolato.
(Articolo implicitamente abrogato dall'art. 21 legge 7 marzo 2001, n. 62. Il Comitato per la gestione del fondo per il finanziamento agevolato, istituito dal presente articolo, è stato soppresso dal Decreto Ministeriale 3 settembre 2002 e sostituito con il Comitato per il credito agevolato istituito dallo stesso decreto)
Articolo 33.
Fondo centrale di
garanzia.
(Articolo abrogato dall'art. 21 della legge 7 marzo 2001, n. 62)
Articolo 34.
Mutui agevolati in
favore dell’editoria libraria per opere di elevato valore culturale.
1. Gli istituti
e le aziende di credito di cui all’articolo 30 sono autorizzati ad accordare
finanziamenti di importo non superiore a 1.000 milioni di lire e della durata
massima di dieci anni alle imprese editrici di libri per la copertura dei costi
di produzione e distribuzione di opere di elevato contenuto culturale e
scientifico, che abbiano un ciclo produttivo di media e lunga durata ed
eventualmente un ciclo commerciale di media durata per la rateazione necessaria
alla diffusione.
2. Tra i costi
ammessi al finanziamento sono anche quelli relativi ai compensi per ricerche ed
elaborazioni, all’acquisizione dei diritti di autore, al compenso per gli
apporti dei collaboratori e dei redattori.
3. Il limite
massimo di finanziamento assistibile da contributo non puo` superare il
cinquanta per cento dei costi accertati per la pubblicazione delle opere.
4. Ai
finanziamenti concessi ai sensi del primo comma del presente articolo si applica
il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni spesa ed oneri accessori, pari
al cinquanta per cento del tasso di riferimento di cui all’articolo 20 del
D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902.
5. Il pagamento
del contributo in conto interessi sui finanziamenti di cui al presente articolo
e` autorizzato con decreto del Ministro per i beni culturali, sentita la
commissione istituita ai sensi dell’articolo 25.
6. Per il
pagamento del contributo in conto interessi sui finanziamenti previsti dal
presente articolo viene istituito, presso il Ministero per i beni culturali e
ambientali, uno speciale fondo per il contributo dello Stato di 2.000 milioni di
lire per il primo esercizio finanziario successivo all’entrata in vigore della
presente legge, di 4.000 milioni di lire per i nove esercizi successivi, di
2.000 milioni di lire per l’ultimo esercizio.
Articolo 35.
Trattamento
straordinario di integrazione salariale.
1. Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’articolo 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, è esteso, con le modalità previste per gli impiegati, ai giornalisti professionisti, ai pubblicisti e ai praticanti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, sospesi dal lavoro per le cause indicate nella norma citata (Comma così modificato dall'art. 12 legge 7 marzo 2001, n. 62)
2. L’importo del
trattamento di integrazione salariale non puo` essere superiore al trattamento
massimo di integrazione salariale previsto per i lavoratori dell’industria.
3. Il trattamento straordinario di integrazione salariale puo` essere erogato ai dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e delle agenzie di stampa di cui al secondo comma dell’articolo 27, anche al di fuori dei casi previsti dall’articolo 2, quinto comma, della L. 12 agosto 1977, n. 675, in tutti i casi di crisi aziendale nei quali si renda necessaria una riduzione del personale ai fini del risanamento dell’impresa e, nei casi di cessazione dell’attivita` aziendale, anche in costanza di fallimento (A norma dell’art. 4, decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con legge 11 novembre 1083, n. 638, il presente comma "va interpretato nel senso che, nei casi di cessazione dell'attività aziendale, l'efficacia dei licenziamenti è sospesa ed i rapporti di lavoro proseguono ai soli fini dell'intervento straordinario della cassa integrazione e per consentire ai lavoratori di usufruire del prepensionamento previsto dall'articolo 37 della legge medesima").
4. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, esperite le procedure previste dalle leggi vigenti, adotta i provvedimenti di concessione del trattamento indicato nei commi precedenti per periodi semestrali consecutivi e, comunque, non superiori complessivamente a ventiquattro mesi. Sono applicabili a tali periodi le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge 20 maggio 1975, n. 164 (Comma così modificato dall'art. 12 legge 7 marzo 2001, n. 62)
5. Alla
corresponsione del trattamento previsto per i giornalisti dal presente articolo
provvede l’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni
Amendola" (INPGI).
Articolo 36.
Risoluzione del
rapporto di lavoro.
1. I dipendenti delle aziende di cui all’articolo 35 per le
quali sia stata dichiarata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale
la situazione di crisi occupazionale, in caso di risoluzione del rapporto di
lavoro per dimissioni nel periodo di godimento del trattamento di integrazione
salariale, ovvero per licenziamento al termine del periodo di integrazione
salariale di cui al citato articolo 35, hanno diritto, in aggiunta alle normali
competenze di fine rapporto, ad una indennità pari all’indennità di mancato
preavviso e, per i giornalisti, ad una indennità pari a quattro mensilità di
retribuzione. I dipendenti di cui al presente comma sono esonerati dall’obbligo
del preavviso in caso di dimissioni.
(Articolo cosi` sostituito da
ultimo dall'art.13 legge 7 marzo 2001, n. 62).
Articolo 37.
Esodo e
prepensionamento.
1.
Ai lavoratori di cui ai
precedenti articoli, con l'esclusione dei giornalisti dipendenti delle imprese
editrici di giornali periodici, è data facoltà di optare, entro sessanta giorni
dall'ammissione al trattamento di cui all'articolo 35 ovvero, nel periodo di
godimento del trattamento medesimo, entro sessanta giorni dal maturare delle
condizioni di anzianità contributiva richiesta, per i seguenti trattamenti:
a) per i lavoratori poligrafici, limitatamente al numero di
unità ammesse dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale: trattamento
di pensione per coloro che possano far valere nella assicurazione generale
obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti almeno 360 contributi
mensili ovvero 1664 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle
A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n.
488, sulla base dell’anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a 3
anni; i periodi di sospensione per i quali è ammesso il trattamento di cui al
citato articolo 35 sono riconosciuti utili d’ufficio secondo quanto previsto
dalla presente lettera; l’anzianità contributiva non può comunque risultare
superiore a 35 anni;
b)
per i giornalisti professionisti iscritti all’INPGI, dipendenti dalle imprese
editrici di giornali quotidiani e di agenzie di stampa a diffusione nazionale,
limitatamente al numero di unità ammesso dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e per i soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione in
presenza di crisi aziendale: anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia
al cinquantottesimo anno di età, nei casi in cui siano stati maturati almeno
diciotto anni di anzianità contributiva, con integrazione a carico dell’INPGI
medesimo del requisito contributivo previsto dal secondo comma dell’articolo 4
del regolamento adottato dall’INPGI e approvato con decreto interministeriale 24
luglio 1995, di cui è data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6
ottobre 1995.
2. L’integrazione contributiva a carico dell’INPGI di cui
alla lettera b) del comma 1 non può essere superiore a cinque anni. Per i
giornalisti che abbiano compiuto i sessanta anni di età, l’anzianità
contributiva è maggiorata di un periodo non superiore alla differenza fra i
sessantacinque anni di età e l’età anagrafica raggiunta, ferma restando la non
superabilità del tetto massimo di 360 contributi mensili. Non sono ammessi a
fruire dei benefici i giornalisti che risultino già titolari di pensione a
carico dell’assicurazione generale obbligatoria o di forme sostitutive,
esonerative o esclusive della medesima. I contributi assicurativi riferiti a
periodi lavorativi successivi all’anticipata liquidazione della pensione di
vecchiaia sono riassorbiti dall’INPGI fino alla concorrenza della maggiorazione
contributiva riconosciuta al giornalista.
3. La Cassa per l’integrazione dei guadagni degli operai dell’industria corrisponde alla gestione pensionistica una somma pari all’importo risultante dall’applicazione dell’aliquota contributiva in vigore per la gestione medesima sull’importo che si ottiene moltiplicando per i mesi di anticipazione della pensione l’ultima retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato rapportati al mese. I contributi versati dalla Cassa integrazione guadagni sono iscritti per due terzi nella contabilità separata relativa agli interventi straordinari e per il rimanente terzo a quella relativa agli interventi ordinari.
4. Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione di cui al presente articolo con la retribuzione si applicano le norme relative alla pensione di anzianità.
5. Il trattamento di pensione di cui al presente articolo
non è compatibile con le prestazioni a carico dell’assicurazione contro la
disoccupazione.
(Articolo così sostituito dall'art. 14 legge 7 marzo 2001, n. 62)
Articolo 38.
INPGI.
1. L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI), ai sensi delle leggi 20 dicembre 1951, n. 1564, 9 novembre 1955, n. 1122, e 25 febbraio 1987, n. 67, gestisce in regime di sostitutività le forme di previdenza obbligatoria nei confronti dei giornalisti professionisti e praticanti e provvede, altresì, ad analoga gestione anche in favore dei giornalisti pubblicisti di cui all'articolo 1, commi secondo e quarto, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica. I giornalisti pubblicisti possono optare per il mantenimento dell'iscrizione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale. Resta confermata per il personale pubblicista l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi.
2. L'INPGI provvede a corrispondere ai propri iscritti:
a) il trattamento straordinario di integrazione salariale
previsto dall'articolo 35;
b) la pensione
anticipata di vecchiaia prevista dall'articolo 37.
3. Gli oneri derivanti dalle prestazioni di cui al comma 2 sono a totale carico dell'INPGI.
4. Le forme previdenziali gestite dall'INPGI devono essere coordinate con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive.
(Articolo così sostituito da ultimo
dall'art. 76, legge 23 dicembre 2000, n. 388. Lo stesso art. 76 prevede che
l'opzione di cui al comma 1 debba "essere esercitata entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore" della stessa legge 388 del 2000)
Articolo 39.
Ente nazionale per la
cellulosa e per la carta.
1. Alla
corresponsione dei contributi e delle integrazioni di cui agli articoli 22, 24,
25, 26 e 27 provvede l’Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, con il
contributo straordinario dello Stato di cui al secondo comma del presente
articolo, e, con priorita` rispetto alle altre spese istituzionali, con i fondi
tratti dai contributi ad esso dovuti a norma della L. 28 marzo 1956, n. 168, e
successive modificazioni.
2. L’ammontare
del contributo straordinario dello Stato e` determinato in lire 60 miliardi per
ciascuno degli anni dal 1981 al 1985.
3. Il contributo
straordinario dello Stato, previsto dal comma precedente, deve essere versato in
un fondo speciale ed iscritto in bilancio su apposito capitolo nel comparto
attivo delle entrate extracontributive per le quote acquisite nell’anno in cui
si riferisce il bilancio stesso.
4. La gestione
relativa sia al contributo straordinario dello Stato, integrato con i versamenti
della quota dei contributi dell’Ente nazionale per la cellulosa e per la carta,
sia alle provvidenze di cui ai citati articoli 22, 24, 25, 26 e 27, forma
oggetto di una contabilita` speciale autonoma, da allegare al bilancio dell’Ente
stesso.
Articolo 40.
Divieto di cumulo di
provvidenze.
1. I partiti
ammessi ai finanziamenti previsti dalla legge 2 maggio 1974, n. 195, e
successive modificazioni, non godono di eventuali finanziamenti pubblici
espressamente destinati dalla legge ad attivita` di informazione dei partiti
stessi, svolta mediante quotidiani, periodici o mezzi radiotelevisivi, se non
per la parte eventualmente eccedente le provvidenze ottenute a norma degli
articoli 22 e 24 dai loro organi di stampa, cosi` come definiti dall’articolo
20.
Articolo 41.
Copertura finanziaria.
1. All’onere
complessivo di lire 197 miliardi, ivi compreso quello concernente le
compensazioni finanziarie derivanti dalle riduzioni tariffarie di cui
all’articolo 28 valutato in lire 45 miliardi, e quello riguardante l’organo di
garanzia e il servizio dell’editoria di cui agli articoli 8 e 10, valutato
complessivamente in lire un miliardo, derivante dall’applicazione della presente
legge per il periodo 1o luglio 1979-31 dicembre 1981, si provvede, quanto a lire
10 miliardi, a carico dello stanziamento di cui al capitolo n. 6856 dello stato
di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l’anno finanziario 1980,
e, quanto a lire 94 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento di cui al
predetto capitolo n. 6856 del medesimo stato di previsione per l’anno
finanziario 1981.
2. Il Ministro
del Tesoro e` autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Modifiche alle disposizioni sulla stampa.
Articolo 42.
Diritto di rettifica.
Sostituisce l’art. 8, legge 8 febbraio 1948, n. 47.
Articolo 43.
Norme processuali.
Modifica l’art. 21, legge 8 febbraio 1948, n. 47.
Disposizioni
transitorie e finali.
Articolo 44.
Sanatoria.
Omissis
Articolo 45.
Proroga delle
provvidenze.
Omissis
Articolo 46.
Contributi alle
pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale.
Omissis
Articolo 47.
Iscrizioni e
comunicazioni al registro nazionale della stampa.
(Articolo abrogato, unitamente a tutte le disposizioni concernenti la tenuta e l’organizzazione del Registro nazionale della stampa, dall’art. 1, L. 31 luglio 1997, n. 249)
Articolo 48.
Riorganizzazione delle
imprese editrici di giornali quotidiani.
1. Le imprese
editrici di giornali quotidiani non in regola con le disposizioni di cui ai
primi sei commi dell’articolo 1, devono adeguarsi alle disposizioni di cui ai
commi medesimi nel termine massimo di due anni dall’entrata in vigore della
presente legge. Fino a quando non avvenga la regolarizzazione, sono sospese
tutte le provvidenze previste dalla presente legge, a favore dell’impresa.
Qualora la regolarizzazione intervenga nel termine di cui sopra, l’impresa viene
ammessa alle provvidenze a partire dall’entrata in vigore della presente
legge.
2. Trascorsi i due anni, su istanza del garante o del pubblico ministero o di qualsiasi cittadino, il tribunale competente per territorio revoca gli amministratori della societa` e nomina un amministratore giudiziario, come previsto dall’articolo 2409 del codice civile, il quale provvede alla convocazione dell’assemblea al fine di procedere alle modificazioni statutarie necessarie per adeguarsi al disposto di cui ai primi sei commi dell’articolo 1 e al fine di nominare i nuovi organi sociali.
(Articolo cosi` sostituito dall’art. 10, legge 30 aprile
1983, n. 137).
Articolo 49.
Concentrazioni nella
stampa quotidiana.
1. Qualora, all’atto dell’entrata in vigore della presente legge, una impresa editi, o controlli imprese che editino, un numero di testate la cui tiratura nell’anno 1981 risulti superiore al venti per cento delle copie complessivamente tirate nello stesso anno dai giornali quotidiani in Italia, deve provvedere entro tre anni alla alienazione di testate, azioni, partecipazioni, quote di societa` o alla cessione di contratti di affitto o di gestione di testate in modo da editare alla scadenza del triennio, direttamente o tramite societa` controllate, testate la cui tiratura non fosse nel 1981 superiore al venti per cento di quella complessiva dei quotidiani in Italia. In applicazione della presente norma i contratti di affitto o di gestione sono sempre cedibili, malgrado patto contrario (Comma cosi` sostituito dall’art. 13, legge 10 gennaio 1985, n. 1).
2. Qualora
l’impresa non adempia a quanto disposto dal comma precedente, il tribunale, su
richiesta del Garante o di chiunque vi abbia interesse, ordina la vendita di
azioni, partecipazioni o quote di proprieta` a mezzo di un agente di cambio o di
una azienda o agenzia di credito.
Articolo 50.
Rilascio delle
autorizzazioni per la vendita dei quotidiani e periodici.
1. Fino
all’entrata in vigore dei provvedimenti regionali di cui all’articolo 14, le
autorizzazioni per i posti fissi di vendita di quotidiani e periodici sono
rilasciate dai sindaci, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni di
cui al secondo comma del medesimo articolo.
2. Con i
provvedimenti adottati dalle regioni ai sensi dell’articolo 14 e` emanata la
disciplina transitoria che resta in vigore fino alla definizione dei piani
comunali.
Articolo 51.
Mutui agevolati.
1. Sono
trasferite al fondo di cui al primo comma dell’art. 29 le somme che, alla data
di entrata in vigore della presente legge, sono ancora disponibili sulle
autorizzazioni di spesa di cui all’art. 5, L. 6 giugno 1975, n. 172, e all’art.
2, L. 1° agosto 1978, n. 428.
Articolo 52.
Cooperative nel
settore giornalistico.
1. Ai fini della
presente legge si intendono per cooperative giornalistiche anche quelle che
entro il 31 dicembre 1980 risultano gia` costituite tra giornalisti e
poligrafici nonche´ le cooperative femminili aderenti alle associazioni
nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo anche se costituite da non
giornalisti professionisti, editrici di giornali regolarmente registrati presso
la cancelleria del tribunale entro la stessa data.
Articolo 53.
Sanzioni
amministrative.
1. Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono applicate dall’autorita` e con la procedura stabilita dalla L. 24 dicembre 1975, n. 706 (Tale legge e` stata abrogata dall’art. 42, legge 24 novembre 1981, n. 689, alle cui disposizioni, pertanto, si rimanda).
Articolo 54.
Disposizioni di
attuazione.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso, sentito il parere espresso, nei termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, dalle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sono emanate le disposizioni di attuazione della presente legge ed è istituita una commissione tecnica consultiva, rappresentativa delle categorie operanti nel settore della stampa e dell’editoria.
(Articolo cosi` modificato da ultimo dall'art. 21
legge 7 marzo 2001, n.
62)