Legge 23 dicembre 2000, n. 388 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

 

Capo XXIV

Disposizioni in settori diversi

 

Articolo 153 

Imprese editrici di quotidiani e periodici

1. Gli stanziamenti relativi ai contributi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono, per l'anno 2001, incrementati di lire 40 miliardi.

2. La normativa di cui all'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990 n. 250, e successive modificazioni si applica esclusivamente alle imprese editrici di quotidiani e periodici, anche telematici, che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o rappresentanze nel Parlamento europeo o siano espressione di minoranze linguistiche riconosciute, avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento italiano nell'anno di riferimento dei contributi. (A norma dell'articolo 20 decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dall'art. 41 bis decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, il requisito della rappresentanza parlamentare previsto dal presente comma "non è richiesto per le imprese e per le testate di quotidiani o periodici che risultano essere giornali od organi di partiti o movimenti politici, che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano già maturato il diritto ai contributi di cui all'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni". Successivamente, l'articolo 2 legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dall'articolo 10-sexies decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 25 ha specificato che questa disposizione deve intendersi riferita "alle imprese e testate ivi indicate in possesso dei requisiti anche se abbiano mutato forma giuridica o vengano editate da altre società comunque costituite")

3. I quotidiani e i periodici telematici organi di movimenti politici di cui al comma 2 debbono essere comunque registrati presso i tribunali. Le richieste di contributi, ai sensi del presente articolo, per tali testate non sono cumulabili con nessuna altra richiesta analoga, che viene automaticamente annullata. Il contributo è pari al 60 per cento dei costi del bilancio d'esercizio dell'impresa editrice, certificati ai sensi di legge e riferiti alla testata.

4. Entro e non oltre il 1° dicembre 2001 le imprese editrici di quotidiani o periodici organi di movimenti politici, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, possono costituirsi in società cooperative, il cui oggetto sociale sia costituito esclusivamente dalla edizione di quotidiani o periodici organi di movimenti politici. A tali cooperative sono attribuiti i contributi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni.

5. Le imprese di cui al comma 4, per accedere ai contributi debbono, fermi restando i requisiti di cui alla vigente normativa:
a) aver sottoposto l'intero bilancio di esercizio al quale si riferiscono i contributi alla certificazione di una società di revisione scelta tra quelle di cui all'elenco apposito previsto dalla CONSOB;
b) editare testate con una diffusione formalmente certificata pari ad almeno il 25 per cento della tiratura complessiva se nazionali ovvero almeno al 40 per cento se locali. Ai fini del presente articolo, si intende per diffusione l'insieme delle vendite e degli abbonamenti e per testata locale quella la cui diffusione complessiva e' concentrata per almeno l'80 per cento in una sola regione;
c) adottare una norma statutaria che introduca il divieto di distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione dei contributi e nei cinque successivi.