Legge 23 dicembre 2000, n. 388 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
Capo XXIV
Disposizioni in settori diversi
Articolo 153
Imprese editrici di quotidiani e periodici
1. Gli
stanziamenti relativi ai contributi di cui alla legge
7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono, per l'anno 2001,
incrementati di lire 40 miliardi.
2. La
normativa di cui all'articolo 3, comma 10, della legge
7 agosto 1990 n. 250, e successive modificazioni si applica esclusivamente
alle imprese editrici di quotidiani e periodici, anche telematici, che, oltre
che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi
o giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo parlamentare in
una delle Camere o rappresentanze nel Parlamento europeo o siano espressione
di minoranze linguistiche riconosciute, avendo almeno un rappresentante in un
ramo del Parlamento italiano nell'anno di riferimento dei contributi.
3. I quotidiani
e i periodici telematici organi di movimenti politici di cui al comma 2 debbono
essere comunque registrati presso i tribunali. Le richieste di contributi, ai
sensi del presente articolo, per tali testate non sono cumulabili con nessuna
altra richiesta analoga, che viene automaticamente annullata. Il contributo
è pari al 60 per cento dei costi del bilancio d'esercizio dell'impresa editrice,
certificati ai sensi di legge e riferiti alla testata.
4. Entro
e non oltre il 1° dicembre 2001 le imprese editrici di quotidiani o periodici
organi di movimenti politici, in possesso dei requisiti di cui all'articolo
3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e
successive modificazioni, possono costituirsi in società cooperative, il cui
oggetto sociale sia costituito esclusivamente dalla edizione di quotidiani o
periodici organi di movimenti politici. A tali cooperative sono attribuiti i
contributi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250,
e successive modificazioni.
5. Le
imprese di cui al comma 4, per accedere ai contributi debbono, fermi restando
i requisiti di cui alla vigente normativa: