Decreto legge 24 dicembre 2003, n. 353 - Disposizioni urgenti
in materia di tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali
(convertito con legge 27 febbraio 2004, n.
46)
Articolo 1.
Agevolazioni tariffarie postali per le spedizioni di
prodotti editoriali
1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, le imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e le imprese editrici di libri possono usufruire di tariffe agevolate postali per la spedizione di prodotti editoriali. Le tariffe agevolate sono determinate, anche in funzione del rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 3, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, applicando la tariffa piu' bassa per le spedizioni di stampe periodiche la cui tiratura per singolo numero non superi le 20.000 copie. Per l'anno 2004, l'entita' dell'agevolazione tariffaria per i soggetti identificati dal presente decreto resta quella definita dal decreto del Ministro delle comunicazioni 13 novembre 2002.
2. Accedono altresi' alle tariffe agevolate le associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro, le associazioni le cui pubblicazioni periodiche abbiano avuto riconosciuto il carattere politico dai gruppi parlamentari di riferimento nonche', relativamente ai bollettinidei propri organi direttivi, gli ordini professionali, i sindacati, le associazioni professionali di categoria e le associazioni d'arma e combattentistiche.
3. Ai fini dell'applicazione del presente decreto per associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro si intendono quelle di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, le organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, le fondazioni ed associazioni senza fini di lucro aventi scopi religiosi, nonché gli enti ecclesiastici, le associazioni storiche operanti, per statuto, da almeno cinquanta anni per la conoscenza, la difesa e la valorizzazione dell'ambiente naturale, le associazioni riconosciute a carattere nazionale aventi per oggetto statutario, da più di quaranta anni, lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca oncologica e le associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati. (Comma così modificato dall'art. 11-quaterdecies del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con legge 2 dicembre 2005, n. 248)
3-bis. A decorrere dall'anno 2005, i soggetti aventi titolo presentano domanda per ogni anno entro il 30 settembre dell'anno precedente.
Articolo 2.
Prodotti editoriali esclusi dalle agevolazioni
1. Sono esclusi dalle tariffe
agevolate di cui all'articolo 1:
a) i quotidiani e i periodici che
contengono inserzioni pubblicitarie per un'area superiore al 45 per cento
dell'intero stampato, su base annua; (A decorrere dal 1° gennaio 2008, a
norma dell'articolo 10 decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con
legge 29 novembre 2007, n. 222, il possesso del
requisito di cui alla presente lettera "è richiesto e verificato per ogni singolo numero delle
pubblicazioni spedite")
b) i periodici per i quali i relativi abbonamenti siano stati stipulati, a titolo
oneroso, direttamente dai destinatari, per una percentuale inferiore al 50 per
cento del totale degli abbonamenti;
c) i quotidiani ed i periodici di
pubblicita', vale a dire diretti a pubblicizzare prodotti o servizi
contraddistinti con il nome o altro elemento distintivo e diretti
prevalentemente ad incentivarne l'acquisto; (a norma dell'articolo 10
decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con legge 29 novembre 2007, n. 222, alle pubblicazioni di cui alla presente lettera sono
equiparate quelle "dedicate prevalentemente all'illustrazione di prodotti o servizi contraddistinti da proprio
marchio o altro elemento distintivo")
d) i quotidiani e i periodici di promozione delle vendite di beni o servizi;
e) i quotidiani e i periodici di vendita per corrispondenza;
f) i cataloghi, vale a dire le pubblicazioni contenenti elencazioni di prodotti
o servizi, anche se corredate da indicazioni sulle caratteristiche dei medesimi;
g) i quotidiani e i periodici non posti in vendita, vale a dire non distribuiti
con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento, ad eccezione di quelli
informativi delle fondazioni ed associazioni senza fini di lucro e degli altri
soggetti indicati nel comma 2 dell'articolo 1 o comunque riconducibili agli
stessi, ancorche' editi da imprese costituite in forma societaria ed iscritte
al ROC;
h) le pubblicazioni aventi carattere postulatorio, vale a dire finalizzate all'acquisizione
di contributi, offerte, ovvero elargizioni di somme di denaro, ad eccezione
di quelle utilizzate dalle organizzazioni senza fini di lucro e dalle fondazioni
religiose esclusivamente per le proprie finalita' di autofinanziamento;
i) i quotidiani e i periodici delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici,
nonche' di altri organismi, ivi comprese le societa' riconducibili allo Stato
ovvero ad altri enti territoriali o che svolgano una pubblica funzione;
l) i quotidiani e i periodici contenenti supporti integrativi o altri beni diversi
da quelli definiti nell'articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
ai fini dell'ammissione al regime speciale previsto dallo stesso articolo 74;
m) i prodotti editoriali pornografici.
Articolo 3.
Modalità di corresponsione dei rimborsi
1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede al rimborso in favore della societa' Poste italiane S.p.a. della somma corrispondente all'ammontare delle riduzioni complessivamente applicate, nei limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. I rimborsi sono effettuati sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', rilasciata dalla societa' Poste italiane S.p.a., attestante l'avvenuta puntuale applicazione delle riduzioni effettuate sulla base del presente decreto e corredata da un dettagliato elenco delle riduzioni applicate a favore di ogni soggetto avente titolo. (A norma dell'articolo 10 decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con legge 29 novembre 2007, n. 222, l'importo della compensazione dovuta alla società Poste italiane "è ridotto del 7 per cento per gli importi annui relativi a ciascuna impresa beneficiaria di agevolazioni fino ad un milione di euro e del 12 per cento per gli importi annui relativi a ciascuna impresa beneficiaria di agevolazioni superiori ad 1 milione di euro. La Società Poste Italiane S.p.A. è tenuta ad applicare la relativa riduzione dell'agevolazione tariffaria, operando gli eventuali conguagli nei confronti delle imprese interessate")
1-bis. Con decreto del Ministro delle comunicazioni sono determinate le procedure per il monitoraggio dell'andamento degli oneri ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al presente articolo.
Articolo 3-bis.
Qualità del servizio postale agevolato
1. La Commissione paritetica Governo-editori di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 29 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, integrata dai rappresentanti della societa' Poste italiane S.p.a, formula proposte di regole comuni relative al miglioramento della qualita' del servizio postale agevolato e alla semplificazione delle procedure di invio di quotidiani e periodici.
Articolo 4.
Abrogazioni
1. Sono abrogati, in particolare:
a) l'articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
b) l'articolo 41, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
c) l'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
d) l'articolo 13-quinquies del decreto-legge 25 ottobre 2002, n.
236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284.