Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 - Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria
(convertito
con legge 6 agosto 2008, n. 133)
Titolo II
SVILUPPO ECONOMICO, SEMPLIFICAZIONE E COMPETITIVITA'
Capo VII
Semplificazioni
Articolo 44
Semplificazione e riordino delle procedure di erogazione dei contributi all'editoria
1. Con regolamento di delegificazione ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito
anche il Ministro per la semplificazione normativa, sono emanate senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica e tenuto conto delle somme
complessivamente stanziate nel bilancio dello Stato per il settore
dell'editoria, che costituiscono limite massimo di spesa, misure di
semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi
all'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive
modificazioni, e alla legge 7 marzo 2001, n. 62, nonché di ogni altra
disposizione legislativa o regolamentare ad esse connessa, secondo i seguenti
principi e criteri direttivi:
a)
semplificazione della documentazione necessaria per accedere al contributo e dei
criteri di calcolo dello stesso, assicurando comunque la prova dell'effettiva
distribuzione e messa in vendita della testata, nonché l'adeguata valorizzazione
dell'occupazione professionale;
b) semplificazione delle fasi del procedimento di erogazione, che
garantisca, anche attraverso il ricorso a procedure informatizzate, che il
contributo sia effettivamente erogato entro e non oltre l'anno successivo a
quello di riferimento;
b-bis) mantenimento
al diritto dell’intero contributo previsto dalla legge 7 agosto 1990,
n. 250 e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, anche in presenza di
riparto percentuale tra gli altri aventi diritto, per le imprese radiofoniche
private che abbiano svolto attività di interesse generale ai sensi della legge 7
agosto 1990, n. 250.
(A norma dell'art. 56 legge 23 luglio 2009, n. 99, il regolamento di cui al
presente comma "entra in vigore, relativamente ai contributi previsti dalla
legge 7 agosto 1990, n. 250, a decorrere dal bilancio di esercizio delle imprese
beneficiarie successivo a quello in corso alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del regolamento stesso". Ai sensi dell'articolo 1 legge 7
agosto 1990, n. 230, le imprese radiofoniche di cui alla lettera b-bis sono
quelle che trasmettono quotidianamente propri programmi informativi su
avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari per
non meno di nove ore comprese tra le ore sette e le ore venti; utilizzino
esclusivamente per la diffusione dei propri programmi ogni anno almeno 60
impianti di trasmissione ubicati in almeno 35 province e in almeno 14 regioni
italiane).
1-bis. Fermi restando gli stanziamenti complessivi, che costituiscono tetto di spesa ai sensi del comma 1, le erogazioni sono destinate prioritariamente ai contributi diretti e, per le residue disponibilità, alle altre tipologie di agevolazioni, da ricondurre nel limite delle stesse disponibilità. (Comma aggiunto dall'art. 41-bis decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 14)
1-ter. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. (Comma aggiunto dall'art. 41-bis decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 14)
(In attuazione del presente articolo, l'articolo 2 legge 23 dicembre 2009, n. 191 ha disposto che "i contributi e le provvidenze spettano nel limite dello stanziamento iscritto sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei mibnistri procedendo, ove necessario, al riparto proporzionale dei contributi tra gli aventi diritto, fatte salve le risorse da destinare alle convenzioni e agli oneri inderogabili afferenti allo stesso capitolo")