Decreto Ministero del lavoro 8 ottobre 2009, n. 47385 - Semplificazione delle procedure amministrative e riordino dei criteri per l'accesso al trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti di aziende appartenenti al settore dell'editoria.
Articolo 1
Oggetto
Il presente decreto disciplina i criteri e la procedura per la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinario in favore dei dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e delle agenzie di stampa a diffusione nazionale nei casi indicati dall'art. 35, comma 1, della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni, nonché per le causali di crisi aziendale nelle quali si renda necessaria una riduzione del personale ai fini del risanamento dell'impresa, nei casi di cessazione totale ovvero parziale dell'attività aziendale anche in costanza di fallimento ovvero per ristrutturazione e riorganizzazione aziendale in presenza di crisi aziendale.
Articolo 2
Campo di applicazione
Possono fare ricorso al trattamento di integrazione salariale straordinario di cui al presente decreto le imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani, di periodici e le agenzie di stampa a diffusione nazionale.
Articolo 3
Requisito occupazionale
Per le aziende del settore editoriale non trova applicazione, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, il requisito occupazionale di cui all'art. 1, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, che prevede una media occupazionale nel semestre precedente la data di presentazione dell'istanza di intervento di CIGS, di quindici dipendenti. Non trovano, altresì, applicazione le disposizioni di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Articolo 4
Soggetti beneficiari
1. Possono beneficiare del trattamento straordinario di integrazione salariale, di cui all'art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni, i lavoratori poligrafici, con esclusione dei dirigenti, i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti dipendenti di imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani, di periodici e delle agenzie di stampa a diffusione nazionale.
2. Ai
fini dell'accesso ai benefici per l'esodo ed il prepensionamento nel corso del
godimento della CIGS, si applica:
a) per i lavoratori poligrafici, l'art. 37, comma 1, lett. a), della legge 5
agosto 1981, n. 416;
b) per i giornalisti, l'art. 37, comma 1, lett. b) della legge 5 agosto 1981, n.
416 e la normativa indicata al successivo art. 8 del presente decreto.
Articolo 5
Causali di intervento straordinario di integrazione salariale
Le imprese di cui all'art.
2 del presente decreto possono presentare istanza per l'ammissione al
trattamento di integrazione salariale, in favore dei propri dipendenti come
individuati dal precedente art. 4, per le
seguenti causali:
a) crisi aziendale;
b) cessazione totale o anche solo parziale dell'attività aziendale anche in
costanza di fallimento;
c) ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, con la verifica
della presenza della situazione di crisi aziendale per i benefici di cui all'art.
4, comma 2, lett. b), del presente decreto.
Articolo 6
Criteri per la valutazione delle causali di crisi aziendale
1. Ai
fini della sussistenza dello «stato di crisi», ai sensi della
legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive
integrazioni e modificazioni, la stessa non è rilevabile unicamente dai bilanci
aziendali, ma anche da riscontrabili indicatori oggettivi, presenti e
prospettici esterni, che abbiano incidenza su una critica situazione
dell'impresa e possano pregiudicarne il buon andamento operativo. Tali
indicatori, in particolare, dovrebbero registrare un andamento involutivo tale
da rendere necessari interventi per il ripristino dei corretti equilibri
economico-finanziari e gestionali. A tal fine, sono adottati i seguenti criteri
per l'approvazione delle istanze di concessione del trattamento di integrazione
salariale in favore dei dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di
giornali quotidiani e periodici e delle agenzie di stampa per le causali di
crisi aziendale:
a) dagli indicatori economico finanziari, complessivamente considerati,
riguardanti l'anno antecedente alla richiesta, deve emergere un andamento
involutivo;
b) la situazione di crisi può essere valutata anche in base al calo delle
vendite o alla contrazione degli investimenti pubblicitari o alla diminuzione
dell'attività produttiva;
c) l'avvenuta contrazione degli indicatori sub b) può essere valutata anche per
gli effetti che si verificheranno per l'impresa nel periodo immediatamente
successivo all'istanza;
d) deve essere presentato, da parte dell'impresa, un piano di risanamento con
l'indicazione delle iniziative intraprese o da intraprendere idonee al
superamento della crisi;
e) deve essere predisposto un piano di gestione delle eventuali eccedenze di
personale.
2. In caso di cessazione totale o parziale dell'attività, anche in costanza di fallimento, l'impresa deve predisporre un piano di gestione del personale. La cessazione parziale può interessare o un settore dell'attività stessa ovvero anche una singola testata se appartenente alla medesima ragione sociale.
Articolo 7
Ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale
1.
In caso di presentazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o
conversione aziendale, la valutazione dell'istanza di ammissione al trattamento
di integrazione salariale straordinaria, deve essere compiuta con il riscontro
delle seguenti condizioni:
a) il programma deve essere indirizzato ad interventi specifici, che prevedano
investimenti coerenti con lo stato di crisi anche prospettica in cui versa
l'azienda e idonei agli interventi che si intendono realizzare, anche con
riferimento, per le aziende editoriali, agli interventi volti a favorire la
riorganizzazione dell'assetto redazionale;
b) deve individuarsi il rapporto tra le sospensioni e gli interventi
programmati, specie per le modalità di attuazione e i tempi di realizzazione;
c) deve essere esplicitato il piano delle sospensioni e della gestione delle
eventuali eccedenze; possono essere indicati, altresì, adeguati interventi di
formazione volta a favorire la realizzazione del programma presentato;
d) devono essere indicate le modalità di copertura finanziaria degli
investimenti.
2. Ai fini dell'accertamento amministrativo del programmato piano di riorganizzazione, ristrutturazione ovvero conversione aziendale devono riscontrarsi le condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d).
Articolo 8
Ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale
1. Ai giornalisti professionisti iscritti all'INPGI, dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, limitatamente al numero di unità ammesse dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, a seguito di recepimento in sede governativa dell'esito della procedura di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 218 del 10 giugno 2000 e, per i soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale, è riconosciuta facoltà di optare per l'anticipazione della liquidazione della pensione di vecchiaia con la verifica dei requisiti di cui all'art. 37, comma 1, lett. b), della legge del 5 agosto 1981, n. 416, come da ultimo modificato ed integrato dall'art. 7-ter, comma 17, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009, n. 33.
2. Nelle ipotesi di cui al capoverso precedente, devono essere verificate le condizioni di cui al precedente art. 7, lettere a), b) e c). L'impresa deve presentare un programma volto prioritariamente alla gestione delle inefficienze e degli squilibri siano essi gestionali ovvero economici e finanziari.
Articolo 9
Procedura
1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218, ciascuna domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale straordinaria è riferita ad un periodo massimo di dodici mesi.
2. Nel caso di istanze di cui agli articoli 7 e 8 del presente decreto, ai sensi dell'art. 4 del medesimo D.P.R., il Servizio ispettivo delle competenti Direzioni provinciali del lavoro, decorso almeno un trimestre dall'inizio del trattamento straordinario di integrazione salariale, effettua gli accertamenti di propria competenza e ne trasmette gli esiti, prima della scadenza del primo semestre, al competente ufficio del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
3. Decorsi i primi dodici mesi dall'inizio del trattamento straordinario di integrazione salariale, il Servizio ispettivo delle competenti Direzioni provinciali del lavoro, entro 20 giorni dalla presentazione di ciascuna istanza di proroga, svolge una verifica intesa ad accertare la regolare attuazione del programma.
4. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali adotta i provvedimenti di concessione del trattamento per periodi semestrali consecutivi e, comunque, non superiori complessivamente a 24 mesi.
Articolo 10
Pagamento diretto
E' autorizzato il pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale, con le stesse modalità previste per la integrazione salariale straordinaria dall'art. 7-ter, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.