Attualità

Home
Attualità
Novità normative
Speciali

Leggi e documenti

Editoria
Sistema radiotelevisivo
Giornalismo
Campagne elettorali
Internet
Diritto d'autore

Risorse

Link
Chi siamo
Contatti
Cerca in Medialaw
In Finanziaria l'addio al diritto soggettivo Stampa E-mail

In attesa del regolamento di delegificazione, la legge finanziaria anticipa alcune norme che fissano punti fermi nella disciplina dei contributi all'editoria. Le novità riguardano i contributi ai giornali di partito, l'introduzione del principio del riparto proporzionale tra i beneficiari in caso di insufficienza delle risorse a disposizione del Dipartimento dell'editoria e, infine, i rimborsi a Poste italiane per l'applicazione delle tariffe agevolate.

Contributi alle testate di partito: Le disposizioni attualmente vigenti sulle testate di partito si intendono riferite a imprese e testate in possesso dei requisiti richiesti anche se abbiano mutato forma giuridica. Si ggiunge così un ulteriore tassello a una normativa estremamente stratificata. Fino al 1998, le testate dovevano essere organi di partiti o movimenti politici con almeno un deputato, un senatore o un europarlamentare (art. 3, comma 10, legge 250 del 1990); con la legge finanziaria del 1999, il partito o movimento politico doveva avere un gruppo parlamentare in una delle Camere o al Parlamento europeo (avendo in quest'ultimo caso almeno un rappresentante nel parlamento italiano). Il requisito viene confermato anche dall'art. 153 della legge finanziaria 2001. A partire dal 2006, per effetto dell'articolo 1, comma 460, della legge finanziaria 2006, tutti gli organi di partito di nuova pubblicazione devono assumere la forma giuridica della cooperativa. La norma non è retroattiva, non si applica cioè ai giornali che hanno già maturato il diritto ai contributi. E con l'articolo 20, comma 3-ter della legge 248 del 2006 il requisito della rappresentanza parlamentare non viene più richiesto per le testate che al 31 dicembre 2005 abbiano già maturato il diritto ai contributi. In sostanza, auesti giornali non devono nè trasformarsi in cooperative, né essere espressione di un partito o movimento politico presente in Parlamento. La disposizione dell'ultima finanziaria lascia impregiudicato il diritto ai contributi secondo le disposizioni ora esaminate, anche se nel corso degli anni le testate o imprese abbiano mutato forma giuridica

Contributi diretti all'editoria: il decreto legge 112 del 2008 aveva già stabilito che i contributi vengono concessi nel limite dello stanziamento previsto dal bilancio dello Stato, cancellando così il presunto diritto soggettivo delle testate a percepire i contributi stessi nella misura degli anni precedenti. Ora, la Finanziaria chiarisce che i fondi a disposizione sono solo quelli iscritti nel capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, al netto delle risorse da destinare alle convenzioni e agli oneri inderogabili afferenti allo stesso capitolo (ossia a quelle con Poste italiane per i rimborsi tariffari e con la Rai per vari accordi radio-televisivi con l'estero) Quest'ultima precisazione si è di fatto resa necessaria perché nella legislazione non esiste la distinzione tra contributi "diretti" e "indiretti": e la disposizione, introdotta dall'art. 41-bis del decreto milleproroghe dello scorso anno circa la priorità da concedere ai primi rispetto ai secondi, avrebbe in ipotesi potuto consentire il mancato pagamento di somme da destinare a Poste italiane, genericamente rientranti tra i contributi "indiretti". Inoltre, già con la legge si anticipa il principio del riparto proporzionale in caso di insufficienza di risorse, previsto nel regolamento di delegificazione attualmente in discussione alle Camere.

Rimborsi postali: come Medialaw ha già documentato, il debito dello Stato nei confronti di Poste italiane è vicino agli 800 milioni di euro. Solo gli interessi viaggiano al ritmo di 16 milioni l'anno. Per coprire questo buco, l'articolo 2, comma 135, del decreto legge 262 del 2006 aveva previsto una rateizzazione in dieci anni del debito, stanziando circa 45 milioni l'anno. Sul bilancio della Presidenza del Consiglio, però, era stato iscritto solo questo rimborso rateizzato, e non anche quello comunque dovuto a Poste per il 2009. Del mancato pagamento di questa annualità si fa carico la Finanziaria, stabilendo che l'importo dell'annualità del rimborso può essere aumentata e che per il 2009 i 45 milioni vanno trovati utilizzando gli avanzi di gestione delle agenzie fiscali (che dovrebbero servire a potenziare le strutture amministrative...) e le sanzioni irrogate dall'Autorità antitrust (che dovrebbero essere destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori...). Nel bilancio della presidenza del Consiglio dei ministri tutto questo si traduce in circa 15 milioni di euro: il rimborso sale a 51 milioni l'anno, mentre l'annualità del 2009 viene coperta fino a 9 milioni. Da ricordare che già oggi il rimborso è calcolato sulla differenza tra la tariffa convenzionata più favorevole per gli editori e la tariffa agevolata. Chissà se basterà.

 
© 2012 Medialaw
Sito realizzato con Joomla! un software libero rilasciato sotto licenza GNU/GPL. I banner che appaiono su questo sito appartengono a un circuito esterno: il loro contenuto, di qualunque genere esso sia, non corrisponde alla linea editoriale di Medialaw