Legge 3 febbraio 1963, n. 69 - Ordinamento della professione di giornalista
TITOLO II - DELL'ALBO
PROFESSIONALE
Capo I - Dell'iscrizione negli elenchi (artt. 26-36)
Capo II
- Dei trasferimenti e della cancellazione dall'albo (artt. 37-44)
Capo III -
Dell'esercizio della professione di giornalista (artt.
45-47)
TITOLO III - DELLA DISCIPLINA DEGLI ISCRITTI (artt. 48-59)
TITOLO IV - DEI RECLAMI CONTRO LE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI PROFESSIONALI (artt. 60-65)
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE (artt. 66-75)
Articolo 1.
Ordine dei
giornalisti
1. È istituito
l'Ordine dei giornalisti.
2. Ad esso
appartengono i giornalisti professionisti e i pubblicisti, iscritti nei rispettivi
elenchi dell'Albo.
3. Sono professionisti
coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista.
4. Sono pubblicisti
coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche
se esercitano altre professioni o impieghi.
5. Le funzioni
relative alla tenuta dell'Albo, e quelle relative alla disciplina degli iscritti,
sono esercitate, per ciascuna regione o gruppo di regioni da determinarsi nel
Regolamento, da un Consiglio dell'Ordine, secondo le norme della presente legge.
6. Tanto gli
Ordini regionali e interregionali, quanto l'Ordine nazionale, ciascuno nei limiti
della propria competenza, sono persone giuridiche di diritto pubblico.
Articolo 2.
Diritti e doveri
1.
È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d'informazione e di critica,
limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità
altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei
fatti osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede.
2.
Devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte, e riparati gli
eventuali errori.
3.
Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla
fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse,
e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra
giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori.
Articolo 3.
Composizione dei Consigli regionali o interregionali
1. I Consigli
regionali o interregionali sono composti da 6 professionisti e 3 pubblicisti,
scelti tra gli iscritti nei rispettivi elenchi regionali o interregionali, che
abbiano almeno 5 anni di anzianità di iscrizione. Essi sono eletti rispettivamente
dai professionisti e dai pubblicisti iscritti nell'Albo ed in regola con il
pagamento dei contributi dovuti all'Ordine, a scrutinio segreto ed a maggioranza
assoluta di voti.
Articolo 4.
Elezione
dei Consigli dell'Ordine
1. L'assemblea
per l'elezione dei membri del Consiglio deve essere convocata almeno venti giorni
prima della scadenza del Consiglio in carica. La convocazione si effettua mediante
avviso spedito almeno quindici giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i
sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax
o a mezzo di posta elettronica certificata. Della convocazione deve essere dato
altresì avviso mediante annuncio, entro il predetto termine, sul sito
internet dell'Ordine nazionale. È posto a carico dell'Ordine l'onere
di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni. (Comma
così sostituito dall'art. 2, decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con
legge 14 maggio 2005, n. 80)
2. L'avviso
deve contenere l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza, e stabilire il luogo,
il giorno e le ore dell'adunanza stessa, in prima ed in seconda convocazione.
La seconda convocazione è stabilita a distanza di otto giorni dalla prima.
3. L'assemblea
è valida in prima convocazione, quando intervenga almeno la metà degli iscritti,
e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
Articolo 5.
Votazioni
1. Il presidente dell'Ordine, prima dell'inizio
delle operazioni di votazione, sceglie cinque scrutatori fra gli elettori
presenti. Il più anziano fra i cinque per iscrizione esercita le funzioni di
presidente del seggio. A parità di data di iscrizione prevale l'anzianità di
nascita.
2. Durante la votazione è sufficiente la presenza di
tre componenti dell'ufficio elettorale.
3. Il segretario dell'Ordine esercita le funzioni di
segretario di seggio.
Articolo 6.
Scrutinio e
proclamazione degli eletti
1. Il voto si esprime per mezzo di schede contenenti
un numero di nomi non superiore a quello dei componenti del Consiglio
dell'Ordine, per le rispettive categorie. Non è ammesso il voto per delega.
2. Decorse otto ore dall'inizio delle operazioni di
voto, il presidente del seggio, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in
quel momento si trovino nella sala, dichiara chiusa la votazione: quindi procede
pubblicamente con gli scrutatori alle operazioni di scrutinio.
3. Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara
il risultato, e proclama eletti coloro che hanno ottenuto la maggioranza
assoluta dei voti.
4. Allorché non è raggiunta la maggioranza assoluta
dei voti da tutti o da alcuno dei candidati si procede in un'assemblea
successiva da convocarsi entro otto giorni, a votazione di ballottaggio, tra i
candidati che hanno riportato il numero maggiore di voti, in numero doppio di
quello dei Consiglieri ancora da eleggere.
5. Dopo l'elezione, il presidente dell'assemblea
comunica al Ministero della giustizia l'avvenuta proclamazione degli
eletti.
Articolo 7.
Durata in carica del Consiglio. Sostituzioni
1. I componenti del Consiglio restano in carica tre
anni e possono essere rieletti.
2. Nel caso in cui uno dei componenti il Consiglio
venisse a mancare, per qualsiasi causa, lo sostituisce il primo dei non eletti
del rispettivo elenco.
3. I componenti così eletti rimangono in carica fino
alla scadenza del Consiglio.
Articolo 8.
Reclamo contro le operazioni elettorali
1. Contro i risultati delle elezioni, ciascun
iscritto agli elenchi dell'Albo può proporre reclamo al Consiglio nazionale
dell'Ordine, entro dieci giorni dalla proclamazione.
2. Quando il reclamo investa l'elezione di tutto il
Consiglio e sia accolto, il Consiglio nazionale provvede, fissando un termine
non superiore a trenta giorni e con le modalità che saranno indicate nel
Regolamento, a rinnovare l'elezione dichiarata nulla.
Articolo 9.
Cariche del Consiglio
1. Ciascun Consiglio elegge nel proprio seno un
presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere. Ove il presidente
sia iscritto nell'elenco dei professionisti, il vicepresidente deve essere
scelto tra i pubblicisti, e reciprocamente.
Articolo 10.
Attribuzioni del Presidente
1. Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine;
convoca e presiede l'assemblea degli iscritti, ed esercita le altre attribuzioni
conferitegli dal presente ordinamento.
2. Il vicepresidente sostituisce il presidente in
caso di assenza o di impedimento.
3. Se il presidente e il vicepresidente siano
assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per iscrizione
nell'Albo, e, nel caso di pari anzianità, il più anziano per età.
Articolo 11.
Attribuzioni del Consiglio
1. Il Consiglio esercita le seguenti
attribuzioni:
b) vigila per la tutela del titolo di
giornalista, in qualunque sede, anche giudiziaria, e svolge ogni attività
diretta alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;
c) cura la tenuta dell'Albo, e provvede alle iscrizioni e
cancellazioni;
d) adotta i provvedimenti
disciplinari;
e) provvede all'amministrazione dei beni
di pertinenza dell'Ordine, e compila annualmente il bilancio preventivo e il
conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
f) vigila sulla condotta e sul decoro degli iscritti;
g) dispone la convocazione dell'assemblea;
h) fissa, con l'osservanza del limite massimo previsto
dall'articolo 20, lettera g), le quote annuali dovute dagli iscritti e determina
inoltre i contributi per l'iscrizione nell'Albo e nel registro dei praticanti e
per il rilascio di certificati;
i) esercita le altre
attribuzioni demandategli dalla legge.
Articolo 12.
Collegio dei revisori dei conti
1. Ogni Ordine ha un Collegio dei revisori dei conti
costituito da tre componenti.
2. Esso controlla la gestione dei fondi e verifica i
bilanci predisposti dal Consiglio riferendone all'assemblea.
3. L'assemblea convocata per l'elezione del
Consiglio elegge, con le modalità stabilite dagli articoli 4, 5 e 6, il Collegio
dei revisori dei conti, scegliendone i componenti tra gli iscritti che non
ricoprano o che non abbiano ricoperto negli ultimi tre anni la carica di
Consigliere.
4. I revisori dei conti durano in carica tre anni e
sono rieleggibili.
Articolo 13.
Assemblea per l'approvazione dei conti
1. L'assemblea per l'approvazione del bilancio
preventivo e del conto consuntivo ha luogo nel mese di marzo di ogni anno.
Articolo 14.
Assemblea
straordinaria
1. Il presidente, oltre che nel caso di cui
all'articolo precedente, convoca l'assemblea ogni volta che lo deliberi il
Consiglio di propria iniziativa o quando ne sia fatta richiesta per iscritto,
con l'indicazione degli argomenti da trattare, da parte di almeno un quarto
degli iscritti nell'Albo dell'Ordine.
2. Tale convocazione deve essere fatta non oltre
dieci giorni dalla deliberazione o dalla richiesta.
Articolo 15.
Norme comuni per le Assemblee
1. Il presidente e il segretario del Consiglio
dell'Ordine assumono rispettivamente le funzioni di presidente e di segretario
dell'assemblea. In caso di impedimento del presidente si applica il disposto
dell'art. 10; in caso di impedimento del segretario, l'assemblea provvede alla
nomina di un proprio segretario.
2. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei
voti dei presenti.
3. Per le assemblee previste dai due articoli precedenti si applica per quant'altro il disposto dell'art. 4.
Articolo 16.
Consiglio nazionale: composizione
1. E' istituito, con sede presso il Ministero della giustizia, il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.
2. Il Consiglio nazionale è composto in ragione di
due professionisti e un pubblicista per ogni Ordine regionale o interregionale,
iscritti nei rispettivi elenchi.
3. Gli Ordini regionali o interregionali che hanno
più di 500 professionisti iscritti eleggono un altro Consigliere nazionale
appartenente alla medesima categoria ogni 500 professionisti eccedenti tale
numero o frazione di 500 superiore alla metà.
4. Conformemente, gli Ordini regionali o
interregionali che hanno più di 1.000 pubblicisti iscritti eleggono un altro
Consigliere nazionale appartenente alla medesima categoria ogni 1.000
pubblicisti eccedenti tale numero o frazione di 1.000 superiore alla metà.
5. L'elezione avviene a norma degli art. 3 e
seguenti, in quanto applicabili.
6. Le assemblee devono essere convocate almeno venti
giorni prima della scadenza del Consiglio nazionale in carica.
7. Contro i risultati delle elezioni ciascun
iscritto può proporre reclamo al Consiglio nazionale, nel termine di 10 giorni
dalla proclamazione. In caso di accoglimento del reclamo, il Consiglio nazionale
stesso fissa un termine, non superiore a 30 giorni, perché da parte
dell'assemblea regionale o interregionale interessata sia provveduto al rinnovo
dell'elezione dichiarata nulla.
Articolo 17.
Durata in carica del Consiglio nazionale - sostituzioni
1.I componenti del Consiglio nazionale dell'Ordine
restano in carica tre anni, e possono essere rieletti.
2. Si applicano al Consiglio nazionale le norme di
cui al secondo e terzo comma dell'art. 7.
Articolo 18.
Incompatibilità
1. Non si può far
parte contemporaneamente di un Consiglio regionale o interregionale e del
Consiglio nazionale.
2. Il componente
di un Consiglio regionale o interregionale che venga nominato membro del
Consiglio nazionale, si intende decaduto, ove non rinunzi alla nuova elezione
nel termine di dieci giorni dalla proclamazione, dalla carica di componente del
Consiglio regionale o interregionale.
Articolo 19.
Cariche
1. Il Consiglio nazionale dell'Ordine elegge nel
proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere.
2. Elegge inoltre nel proprio seno un Comitato
esecutivo, composto da sei professionisti e tre pubblicisti; tra gli stessi sono
compresi il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere.
3. Designa pure tre giornalisti perché esercitino le
funzioni di revisore dei conti.
4. Il presidente deve essere scelto tra gli iscritti nell'elenco dei professionisti, il vicepresidente tra gli iscritti nell'elenco dei pubblicisti, i revisori di conti tra gli iscritti che non ricoprano o non abbiano ricoperto nell'ultimo triennio la carica di Consigliere presso gli Ordini o presso il Consiglio nazionale.
Articolo 20.
Attribuzioni del Consiglio
1. Il Consiglio nazionale, oltre a quelle
demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:
b) coordina e promuove le attività culturali dei Consigli
degli Ordini per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al
perfezionamento professionale;
c) dà parere sullo
scioglimento dei Consigli regionali o interregionali ai sensi del successivo
art. 24;
d) decide, in via amministrativa, sui ricorsi
avverso le deliberazioni dei Consigli degli Ordini in materia di iscrizione e di
cancellazione dagli elenchi dell'Albo e dal registro, sui ricorsi in materia
disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei Consigli degli Ordini e dei
Collegi dei revisori;
e) redige il regolamento per la
trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza, da approvarsi dal
Ministro per la grazia e la giustizia;
f) determina, con
deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e la giustizia, la misura
delle quote annuali dovute dagli iscritti per le spese del suo funzionamento;
g) stabilisce, ogni biennio, con deliberazione da
approvarsi dal Ministro per la grazia e la giustizia, il limite massimo delle
quote annuali dovute ai Consigli regionali o interregionali dai rispettivi
iscritti.
Articolo 21.
Attribuzioni del Comitato esecutivo
1. Il Comitato esecutivo provvede all'attuazione
delle delibere del Consiglio e collabora con il presidente nella gestione
ordinaria dell'Ordine. Adotta, altresì, in caso di assoluta urgenza, le delibere
di competenza del Consiglio stesso escluse quelle previste nelle lettere a), d)
ed e) dell'art. 20, con obbligo di sottoporle a ratifica nella prima riunione,
da convocarsi in ogni caso non oltre un mese.
Articolo 22.
Attribuzioni del Presidente
1. Il presidente del Consiglio nazionale convoca e
presiede le riunioni del Consiglio e del Comitato esecutivo, dà disposizioni per
il regolare funzionamento del Consiglio e del Comitato esecutivo stesso ed
esercita tutte le attribuzioni demandategli dal presente ordinamento e da altre
norme.
2. In caso di sua assenza o impedimento, si
applicano le disposizioni dell'art. 10, secondo e terzo comma.
Articolo 23.
Riunioni dei Consigli e del Comitato Esecutivo
1. Per la validità delle sedute di un Consiglio
regionale o interregionale o del Consiglio nazionale dell'Ordine, occorre la
presenza della maggioranza dei componenti. Nelle votazioni, in caso di parità,
prevale il voto del presidente.
2. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio
dell'Ordine, rimane in carica il Consiglio uscente.
3. Le stesse norme si applicano al Comitato
esecutivo.
Articolo 24.
Attribuzioni del Ministro per la Grazia e la Giustizia
1. Il Ministro di grazia e giustizia esercita l'alta
vigilanza sui Consigli dell'Ordine.
2. Egli può, con decreto motivato, sentito il parere
del Consiglio nazionale, sciogliere un Consiglio regionale o interregionale, che
non sia in grado di funzionare regolarmente; quando sia trascorso il termine di
legge senza che si sia provveduto all'elezione del nuovo Consiglio o quando il
Consiglio, richiamato all'osservanza degli obblighi ad esso imposti, persista
nel violarli.
3. Con lo stesso decreto il Ministro nomina,
scegliendo fra i giornalisti professionisti, un commissario straordinario, al
quale sono affidate le funzioni fino all'elezione del nuovo Consiglio, che deve
avere luogo entro novanta giorni dal decreto di scioglimento.
Articolo 25.
Ineleggibilità
1. Non sono eleggibili alle cariche di cui agli
articoli 9 e 19 i pubblicisti iscritti anche ad altri Albi professionali o che
siano funzionari dello Stato.
Articolo 26.
Albo: istituzione
1. Presso ogni Consiglio dell'Ordine regionale o interregionale è istituito l'Albo dei giornalisti che hanno la loro residenza o il loro domicilio professionale nel territorio compreso nella circoscrizione del Consiglio. (Comma così modificato dall'art. 54 decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. Con decisione del 5 luglio 2002, il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei giornalisti ha deliberato che "In applicazione del principio di equiparazione tra residenza e domicilio professionale ai fini dell’iscrizione negli albi professionali anche nei confronti dei giornalisti che abbiano fissato nel territorio italiano sia la residenza che il domicilio professionale, è data facoltà di opzione agli iscritti nell’Albo dei giornalisti circa l’utilizzo dell’uno o l’altro requisito ai fini dell’iscrizione medesima, ferma restando in ogni caso l’osservanza delle norme in tema di residenza, con i relativi obblighi derivanti dall’art. 3, primo comma, del D.P.R. n. 223/1989, che identifica la residenza anagrafica nel luogo dove “si ha la dimora abituale”).
2. L'Albo è ripartito in due elenchi, l'uno dei professionisti l'altro dei pubblicisti.
3. I giornalisti che abbiano la loro abituale
residenza fuori dal territorio della Repubblica sono iscritti nell'Albo di
Roma.
Articolo 27.
Albo:
contenuto
1. L'Albo deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza o il domicilio professionale e l'indirizzo degli iscritti, nonché la data di iscrizione e il titolo in base al quale è avvenuta. L'Albo è compilato secondo l'ordine di anzianità di iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine di iscrizione. (Comma così modificato dall'art. 54 decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59)
2. L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione nell'Albo.
3. A ciascun iscritto nell'Albo è rilasciata la
tessera.
Articolo 28.
Elenchi speciali
1. All'Albo dei giornalisti sono annessi gli elenchi
dei giornalisti di nazionalità straniera e di coloro che, pur non esercitando
l'attività di giornalista, assumano la qualifica di direttore responsabile di
periodici o riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico, esclusi
quelli sportivi e cinematografici.
2. Quando si controverta sulla natura della
pubblicazione, decide irrevocabilmente, su ricorso dell'interessato, il
Consiglio nazionale dell'Ordine.
Articolo 29.
Iscrizione
nell'elenco dei professionisti
1. Per l'iscrizione nell'elenco dei professionisti sono richiesti: l'età non inferiore agli anni 21, l'iscrizione nel registro dei praticanti, l'esercizio continuativo della pratica giornalistica per almeno 18 mesi, il possesso dei requisiti di cui all'art. 31, e l'esito favorevole della prova di idoneità professionale di cui all'art. 32.
1-bis. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione all'albo. (Comma inserito dall'art. 54 decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59)
2. L'iscrizione è deliberata dal competente
Consiglio regionale o interregionale. Al procedimento per l'iscrizione si
applica l'articolo 45 del decreto legislativo di attuazione della direttiva
20067123/CE (Comma così modificato dall'art.
54 decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59).
Articolo 30.
Rigetto della domanda
1. Il provvedimento di rigetto della domanda di
iscrizione all'Albo o al registro dei praticanti deve essere motivato e deve
essere notificato all'interessato, a mezzo di ufficiale giudiziario, nel termine
di 15 giorni dalla deliberazione.
Articolo 31.
Modalità di iscrizione nell'elenco dei professionisti
1. La domanda di iscrizione deve essere corredata
dai seguenti documenti :
2) certificato di residenza;
3)
dichiarazione di cui all'art. 34;
4) attestazione di
versamento della tassa di concessione governativa, nella misura prevista dalle
disposizioni vigenti per le iscrizioni negli Albi professionali.
2. Per l'accertamento dei requisiti della
cittadinanza, della buona condotta e dell'assenza di precedenti penali del
richiedente si provvede d'ufficio da parte del Consiglio dell'Ordine.
3. Non possono essere iscritti nell'Albo coloro che
abbiano riportato condanna penale che importi interdizione dai pubblici uffici,
per tutta la durata dell'interdizione, salvo che sia intervenuta
riabilitazione.
4. Nel caso di condanna che non importi interdizione
dai pubblici uffici, o se questa è cessata, il Consiglio dell'Ordine può
concedere l'iscrizione solo se, vagliate tutte le circostanze e specialmente la
condotta del richiedente successivamente alla condanna, ritenga che il medesimo
sia meritevole dell'iscrizione.
Articolo 31-bis
Iscrizione dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea nel registro dei praticanti e nell'elenco dei pubblicisti
1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea sono equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti e nell'elenco dei pubblicisti di cui, rispettivamente, agli articoli 33 e 35
(Articolo inserito dall'art. 54 decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59)
Articolo 32.
Prova di idoneità professionale
1. L'accertamento della idoneità professionale, di
cui al precedente art. 29, consiste in una prova scritta e orale di tecnica e
pratica del giornalismo, integrata dalla conoscenza delle norme giuridiche che
hanno attinenza con la materia del giornalismo.
2. L'esame dovrà sostenersi in Roma, innanzi ad una
Commissione composta di sette membri, di cui cinque dovranno essere nominati dal
Consiglio nazionale dell'Ordine fra i giornalisti professionisti iscritti da non
meno di 10 anni. Gli altri 2 membri saranno nominati dal presidente della Corte
di Appello di Roma, scelti l'uno tra i magistrati di tribunale e l'altro tra i
magistrati di appello; quest'ultimo assumerà le funzioni di presidente della
Commissione di esame.
3. Le modalità di svolgimento dell'esame, da
effettuarsi in almeno due sessioni annuali, saranno determinate dal
Regolamento.
4. Per lo svolgimento della prova scritta è
consentito l'utilizzo di elaboratori elettronici (personal computer) cui sia
inibito l'accesso alla memoria secondo le modalità tecniche indicate dal
Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, sentito il Ministero della
giustizia. (Comma aggiunto dall'art. 1 legge 16 gennaio
2008, n. 16)
Articolo 33.
Registro dei praticanti
1. Nel registro dei praticanti possono essere
iscritti coloro che intendano avviarsi alla professione giornalistica e che
abbiano compiuto almeno 18 anni di età.
2. La domanda per l'iscrizione deve essere corredata
dai documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) dell'art. 31. Deve essere altresì
corredata dalla dichiarazione del direttore comprovante l'effettivo inizio della
pratica di cui all'art. 34.
3. Si applica il disposto del comma secondo
dell'art. 31.
4. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti è
necessario altresì avere superato un esame di cultura generale, diretto ad
accertare l'attitudine all'esercizio della professione.
5. Tale esame dovrà svolgersi di fronte ad una
Commissione composta da 5 membri, di cui 4 da nominarsi da ciascun Consiglio
regionale o interregionale, e scelti fra i giornalisti professionisti con almeno
10 anni di iscrizione. Il quinto membro, che assumerà le funzioni di presidente
della Commissione, sarà scelto tra gli insegnanti di ruolo di scuola media
superiore e nominato dal provveditore agli studi del luogo ove ha sede il
Consiglio regionale o interregionale.
6. Le modalità di svolgimento dell'esame saranno
determinate dal Regolamento.
7. Non sono tenuti a sostenere la prova di esame, di
cui sopra, i praticanti in possesso di titolo di studio non inferiore alla
licenza di scuola media superiore.
(A norma dell'art. 9 legge 29 dicembre 1990, n. 428 “i cittadini degli Stati membri delle Comunità europee sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della iscrizione nel registro dei praticanti e nell'elenco dei pubblicisti di cui, rispettivamente agli articoli 33 e 35 della legge 3 febbraio 1963, n. 69. Ai medesimi cittadini, per l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 28 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, non si applica la condizione di reciprocità richiesta dall'articolo 36 della legge predetta”).
Articolo 34.
Pratica giornalistica
1. La pratica giornalistica deve svolgersi presso un
quotidiano, o presso il servizio giornalistico della radio o della televisione,
o presso un'agenzia quotidiana di stampa a diffusione nazionale e con almeno 4
giornalisti professionisti redattori ordinari, o presso un periodico a
diffusione nazionale e con almeno 6 giornalisti professionisti redattori
ordinari.
2. Dopo 18 mesi, a richiesta del praticante, il
direttore responsabile della pubblicazione gli rilascia una dichiarazione
motivata sull'attività giornalistica svolta, per i fini di cui al comma primo,
n. 3), del precedente art. 31.
3. Il praticante non può rimanere iscritto per più di tre anni nel registro.
Articolo 35.
Modalità di iscrizione nell'elenco dei pubblicisti
1. Per l'iscrizione all'elenco dei pubblicisti la
domanda deve essere corredata oltre che dai documenti di cui ai numeri 1), 2) e
4) del primo comma dell'art. 31, anche dai giornali e periodici contenenti
scritti a firma del richiedente, e da certificati dei direttori delle
pubblicazioni, che comprovino l'attività pubblicistica regolarmente retribuita
da almeno due anni.
2. Si applica il disposto del secondo comma
dell'art. 31.
(A norma dell'art. 9 legge 29 dicembre 1990, n. 428 “i cittadini degli Stati membri delle Comunità europee sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della iscrizione nel registro dei praticanti e nell'elenco dei pubblicisti di cui, rispettivamente agli articoli 33 e 35 della legge 3 febbraio 1963, n. 69. Ai medesimi cittadini, per l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 28 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, non si applica la condizione di reciprocità richiesta dall'articolo 36 della legge predetta”).
Articolo 36.
Giornalisti stranieri
1. I giornalisti stranieri residenti in Italia
possono ottenere l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 28, se
abbiano compiuto i 21 anni e sempre che lo Stato di cui sono cittadini pratichi
il trattamento di reciprocità. Tale condizione non è richiesta nei confronti del
giornalista straniero che abbia ottenuto il riconoscimento del diritto di asilo
politico. (Comma così modificato dall'art. 1 legge
10 giugno 1969, n. 308)
2. La domanda di iscrizione deve essere corredata
dai documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) dell'art. 31 oltre che da
un'attestazione del Ministero degli affari esteri che provi che il richiedente è
cittadino di uno Stato con il quale esiste trattamento di reciprocità.
3. Si applica il disposto del secondo comma
dell'art. 31.
Articolo 37.
Trasferimenti
1. Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un Albo. In caso di cambiamento di residenza o domicilio professionale, il giornalista deve chiedere il trasferimento nell'Albo del luogo della nuova residenza o domicilio professionale; trascorsi tre mesi dal cambiamento senza che ne sia fatta richiesta, il Consiglio dell'Ordine procede di ufficio alla cancellazione dall'Albo del giornalista che si è trasferito in altra sede ed alla comunicazione di tale cancellazione al Consiglio nella cui giurisdizione è compreso il luogo della nuova residenza o domicilio professionale, che provvederà ad iscrivere il giornalista nel proprio Albo.
(Articolo così modificato dall'art. 54 decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59)
Articolo 38.
Cancellazione dall'Albo
1. Il Consiglio dell'Ordine delibera di ufficio la
cancellazione dall'Albo in caso di perdita del godimento dei diritti civili, da
qualunque titolo derivata, o di perdita della cittadinanza italiana.
2. In questo secondo caso, tuttavia, il giornalista
è iscritto nell'elenco speciale per gli stranieri, qualora concorrano le
condizioni previste dall'art. 36, e ne faccia domanda.
Articolo 39.
Condanna penale
1. Debbono essere cancellati dall'Albo coloro che
abbiano riportato condanne penali che importino interdizione perpetua dai
pubblici uffici.
2. Nel caso di condanna che importi l'interdizione
temporanea dai pubblici uffici, l'iscritto è sospeso di diritto durante il
periodo di interdizione. Ove sia emesso ordine o mandato di cattura, gli effetti
dell'iscrizione sono sospesi di diritto fino alla revoca del mandato o
dell'ordine.
3. Nel caso di condanna penale che non importi la
pena accessoria di cui ai commi precedenti, il Consiglio dell'Ordine inizia
procedimento disciplinare ove ricorrano le condizioni previste dal primo comma
dell'art. 48.
Articolo 40.
Cessazione
dell'attività professionale
1. Il giornalista è cancellato dall'elenco dei
professionisti, quando risulti che sia venuto a mancare il requisito
dell'esclusività professionale.
2. In tal caso il professionista può essere
trasferito nell'elenco dei pubblicisti, ove ricorrano le condizioni di cui
all'art. 35, e ne faccia domanda.
Articolo 41.
Inattività
1. È disposta la cancellazione dagli elenchi dei
professionisti o dei pubblicisti dopo due anni di inattività professionale. Tale
termine è elevato a tre anni per il giornalista che abbia almeno dieci anni di
iscrizione.
2. Nel calcolo dei termini suindicati non si tiene
conto del periodo di inattività dovuta all'assunzione di cariche o di funzioni
amministrative, politiche o scientifiche; o all'espletamento degli obblighi
militari.
3. Non si fa luogo alla cancellazione per inattività
professionale del giornalista che abbia almeno quindici anni di iscrizione
all'Albo, salvo i casi di iscrizione in altro Albo o di svolgimento di altra
attività continuativa e lucrativa.
Articolo 42.
Reiscrizione
1. Il giornalista cancellato dall'Albo può, a sua
richiesta, essere riammesso quando sono cessate le ragioni che hanno determinato
la cancellazione.
2. Se la cancellazione è avvenuta a seguito di
condanna penale, ai sensi dell'art. 39, primo comma, la domanda di nuova
iscrizione può essere proposta quando si è ottenuta la riabilitazione.
Articolo 43.
Notificazione
delle deliberazioni del Consiglio
1. Le deliberazioni del Consiglio regionale di cancellazione dall'Albo, o di diniego di nuova iscrizione ai sensi dell'articolo precedente, devono essere motivate e notificate all'interessato nei modi e nei termini di cui all’art. 30.
Articolo 44.
Comunicazioni
1. Una copia dell'Albo deve essere depositata ogni
anno, entro il mese di gennaio, a cura dei Consigli regionali o interregionali,
presso la Cancelleria della Corte d'Appello del capoluogo della regione dove ha
sede il Consiglio, presso la Segreteria del Consiglio nazionale dell'Ordine e
presso il Ministero della giustizia.
2. Di ogni nuova iscrizione o cancellazione dovrà
essere data comunicazione entro due mesi al Ministro per la grazia e la
giustizia, alla Cancelleria della Corte d'Appello, al procuratore generale della
stessa Corte d'Appello ed al Consiglio nazionale.
Articolo 45.
Esercizio della professione
1. Nessuno può assumere il titolo né esercitare la
professione di giornalista, se non è iscritto nell'albo professionale. La
violazione di tale disposizione è punita a norma degli artt. 348 e 498 del cod.
pen., ove il fatto non costituisca un reato più grave.
(La Corte costituzionale,
con sentenza 23 marzo 1968, n. 11 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
del presente articolo, limitatamente alla sua applicabilità allo straniero al
quale sia impedito nel paese di appartenenza l'effettivo esercizio delle libertà
democratiche garantite dalla Costituzione italiana)
Articolo 46.
Direzione dei giornali
1. Il direttore ed il vicedirettore responsabile di un giornale quotidiano o di un periodico o agenzia di stampa, di cui al primo comma dell'art. 34 devono essere iscritti nell'elenco dei giornalisti professionisti salvo quanto stabilito nel successivo art. 47. (La Corte costituzionale, con sentenza 10 luglio 1968 n. 98 ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente alla parte in cui esclude che il direttore ed il vicedirettore responsabile di un giornale quotidiano o di un periodico o agenzia di stampa di cui al primo comma dell'art. 34 possa essere iscritto nell'elenco dei pubblicisti).
2. Per le altre pubblicazioni periodiche ed agenzie
di stampa, il direttore ed il vicedirettore responsabile possono essere iscritti
nell'elenco dei professionisti oppure in quello dei pubblicisti, salvo la
disposizione dell'art. 28 per le riviste a carattere tecnico, professionale o
scientifico.
Articolo 47.
Direzione affidata a persone
non iscritte all'Albo
1. La direzione di un giornale quotidiano o di altra pubblicazione periodica, che siano organi di partiti o movimenti politici o di organizzazioni sindacali, può essere affidata a persona non iscritta all'albo dei giornalisti.
2. Nei casi previsti dal precedente comma, i requisiti richiesti per la registrazione o l'annotazione di mutamento ai sensi della legge sulla stampa sono titolo per la iscrizione provvisoria del direttore nell'elenco dei professionisti, se trattasi di quotidiani, o nell'elenco dei pubblicisti se trattasi di altra pubblicazione periodica.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono subordinate alla contemporanea nomina a vicedirettore del quotidiano di un giornalista professionista, al quale restano affidate le attribuzioni di cui agli artt. 31, 34 e 35 della presente legge; ed alla contemporanea nomina a iscritto nell'elenco dei pubblicisti, al quale restano affidate le attribuzioni di cui all'art. 35 della presente legge. (La Corte costituzionale, con sentenza 10 luglio 1968, n. 98 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 47, comma terzo, della citata legge, nella parte in cui, nell'ipotesi prevista dal primo comma, esclude che possa essere nominato vicedirettore del quotidiano un giornalista iscritto nell'elenco dei pubblicisti ed esclude che possa essere nominato vicedirettore del periodico un giornalista iscritto nell'elenco dei professionisti).
4. Resta ferma la responsabilità stabilita dalle
leggi civili e penali, per il direttore non professionista, iscritto a titolo
provvisorio nell'albo.
1. Gli iscritti nell'Albo, negli elenchi o nel
registro che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla dignità
professionale, o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità
dell'Ordine, sono sottoposti a procedimento disciplinare.
2. Il procedimento disciplinare è iniziato d'ufficio
dal Consiglio regionale o interregionale, o anche su richiesta del procuratore
generale competente ai sensi dell'art. 44.
Articolo 49.
Competenza
1. La competenza
per il giudizio disciplinare appartiene al Consiglio dell'Ordine presso il quale
è iscritto l'incolpato.
2. Se l'incolpato
è membro di tale Consiglio il procedimento disciplinare è rimesso al Consiglio
dell'Ordine designato dal Consiglio nazionale.
Articolo 50.
Astensione o ricusazione dei membri del Consiglio dell'Ordine
1. L'astensione e la ricusazione dei componenti del
Consiglio sono regolate dagli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile, in
quanto applicabili.
2. Sull'astensione, quando è necessaria
l'autorizzazione, e sulla ricusazione decide lo stesso Consiglio.
3. Se, a seguito di astensioni e ricusazioni viene a
mancare il numero legale, il presidente del Consiglio rimette gli atti al
Consiglio dell'Ordine designato dal Consiglio nazionale.
4. Il Consiglio competente a termini del comma
precedente, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusazione, si
sostituisce al Consiglio dell'Ordine cui appartengono i componenti che hanno
chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti
per la prosecuzione del procedimento.
Articolo 51.
Sanzioni disciplinari
1. Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con
decisione motivata dal Consiglio, previa audizione dell'incolpato.
2. Esse sono:
b) la
censura;
c) la sospensione dall'esercizio della
professione per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore ad un
anno;
d) la radiazione dall'Albo.
Articolo 52.
Avvertimento
1. L'avvertimento da infliggere nei casi di abusi o
mancanza di lieve entità, consiste nel rilievo della mancanza commessa e nel
richiamo del giornalista all'osservanza dei suoi doveri.
2. Esso, quando non sia conseguente ad un giudizio
disciplinare, è disposto dal presidente del Consiglio dell'Ordine.
3. L'avvertimento è rivolto oralmente dal presidente
e se ne redige verbale sottoscritto anche dal segretario.
4. Entro i trenta giorni successivi, il giornalista
al quale è stato rivolto l'avvertimento può chiedere di essere sottoposto a
procedimento disciplinare.
Articolo 53.
Censura
1. La censura, da infliggersi nei casi di abusi o
mancanze di grave entità, consiste nel biasimo formale per la trasgressione
accertata.
Articolo 54.
Sospensione
1. La sospensione dall'esercizio professionale può
essere inflitta nei casi in cui l'iscritto con la sua condotta abbia compromesso
la dignità professionale.
Articolo 55.
Radiazione
1. La radiazione può essere disposta nel caso in cui
l'iscritto con la sua condotta abbia gravemente compromesso la dignità
professionale fino a rendere incompatibile con la dignità stessa la sua
permanenza nell'Albo, negli elenchi o nel registro.
Articolo 56.
Procedimento
1. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta
senza che l'incolpato sia stato invitato a comparire davanti al Consiglio.
2. Il Consiglio, assunte sommarie informazioni,
contesta all'incolpato a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno i
fatti che gli vengono addebitati e le eventuali prove raccolte, e gli assegna un
termine non minore di trenta giorni per essere sentito nelle sue discolpe.
L'incolpato ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive.
Articolo 57.
Provvedimenti disciplinari: notificazione
1. I provvedimenti disciplinari sono adottati a
votazione segreta.
2. Essi devono essere motivati, e sono notificati
all'interessato ed al pubblico ministero a mezzo di ufficiale giudiziario entro
trenta giorni dalla deliberazione.
Articolo 58.
Prescrizione
1. L'azione disciplinare si prescrive entro cinque
anni dal fatto.
2. Nel caso che per il fatto sia stato promosso
procedimento penale, il termine suddetto decorre dal giorno in cui è divenuta
irrevocabile la sentenza di condanna o di proscioglimento.
3. La prescrizione è interrotta dalla notificazione
degli addebiti all'interessato, da eseguirsi nei modi di cui all'articolo
precedente, nonché dalle discolpe presentate per iscritto dall'incolpato.
4. La prescrizione interrotta ricomincia a decorrere
dal giorno dell'interruzione; se più sono gli atti interruttivi la prescrizione
decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel primo
comma può essere prolungato oltre la metà.
5. L'interruzione della prescrizione ha effetto nei
confronti di tutti coloro che abbiano concorso nel fatto che ha dato luogo al
procedimento disciplinare.
Articolo 59.
Reiscrizione dei radiati
1. Il giornalista radiato dall'Albo, dagli elenchi o
dal registro a seguito di provvedimento disciplinare può chiedere di essere
riammesso, trascorsi cinque anni dal giorno della radiazione.
2. Il Consiglio regionale o interregionale
competente delibera sulla domanda; la deliberazione è notificata nei modi e nei
termini di cui all'art. 57.
Articolo 60.
Ricorso al Consiglio nazionale
1. Le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine
relative all'iscrizione o cancellazione dall'Albo, dagli elenchi o dal registro
e quelle pronunciate in materia disciplinare possono essere impugnate
dall'interessato e dal pubblico ministero competente con ricorso al Consiglio
nazionale dell'Ordine nel termine di trenta giorni.
2. Il termine decorre per l'interessato dal giorno
in cui gli è notificato il provvedimento e per il pubblico ministero dal giorno
della notificazione per i provvedimenti in materia disciplinare e dal giorno
della comunicazione eseguita ai sensi dell'art. 44 per i provvedimenti relativi
alle iscrizioni o cancellazioni.
3. I ricorsi al Consiglio nazionale in materia
elettorale, di cui agli artt. 8, e 16, non hanno effetto sospensivo.
Articolo 61.
Provvedimenti disciplinari
1. Prima della deliberazione sui ricorsi in materia
disciplinare, il Consiglio nazionale deve in ogni caso sentire il pubblico
ministero. Questi presenta per iscritto le sue conclusioni, che vengono
comunicate all'incolpato nei modi e con il termine di cui all'art. 56. Si
applicano per il resto le disposizioni di cui agli artt. 56 e 57, primo comma.
Articolo 62.
Deliberazioni dei Consigli nazionali
1. Le deliberazioni del Consiglio nazionale
dell'Ordine, pronunziate sui ricorsi in materia di iscrizione nell'Albo, negli
elenchi o nel registro e di cancellazione, nonché in materia disciplinare ed
elettorale, devono essere motivate e sono notificate, a mezzo di ufficiale
giudiziario, entro trenta giorni agli interessati, al Consiglio dell'Ordine che
ha emesso la deliberazione, nonché al procuratore generale presso lo Corte di
Appello nel cui distretto ha sede il Consiglio.
Articolo 63.
Azione giudiziaria
1. Le deliberazioni indicate nell'articolo
precedente possono essere impugnate, nel termine di 30 giorni dalla notifica,
innanzi al Tribunale del capoluogo del distretto in cui ha sede il Consiglio
regionale o interregionale presso cui il giornalista è iscritto od ove
l'elezione contestata si è svolta.
2. Avverso la sentenza del Tribunale è dato ricorso
alla Corte di appello competente per il territorio, nel termine di 30 giorni
dalla notifica.
3. Sia presso il Tribunale sia presso la Corte di
appello il Collegio è integrato da un giornalista e da un pubblicista nominati
in numero doppio, ogni quadriennio, all'inizio dell'anno giudiziario dal
presidente della Corte di appello su designazione del Consiglio nazionale
dell'Ordine. Il giornalista professionista ed il pubblicista, alla scadenza
dell'incarico, non possono essere nuovamente nominati (Comma dichiarato incostituzionale dalla Corte
costituzionale con sentenza 23 marzo 1968, n. 11 e successivamente così
sostituito dall'art. 2, legge 10 giugno 1969, n. 308).
4. Possono proporre il reclamo all'Autorità
giudiziaria sia l'interessato sia il procuratore della Repubblica e il
procuratore generale competenti per territorio.
Articolo 64.
Procedimento
1. Il Tribunale e la Corte d'appello provvedono, in
camera di Consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e gli
interessati.
2. La sentenza può annullare, revocare o modificare
la deliberazione impugnata.
3. Le sentenze sono notificate a cura della
cancelleria al pubblico ministero e alle parti.
Articolo 65.
Ricorso per Cassazione
1. Avverso le sentenze della Corte di appello è
ammesso ricorso alla Corte di cassazione, da parte del procuratore generale e
degli interessasti, nel termine di 60 giorni dalla notifica ed ai sensi
dell'art. 360 del Codice di procedura civile.
1. Entro 60 giorni dalla pubblicazione del
Regolamento, di cui all'art. 73, si dovrà procedere all'elezione dei Consigli
regionali o interregionali e del Consiglio nazionale.
2. A tale scopo la Commissione unica per la tenuta
degli Albi professionali dei giornalisti e la disciplina degli iscritti,
istituita dall'art.1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 ottobre 1944, n.
302, attualmente in carica, provvede alla convocazione dell'assemblea dei
giornalisti iscritti, e residenti in ciascuna regione o gruppo di regioni.
3. Il presidente della Corte di appello competente
ai sensi dell'art. 44 provvede, entro cinque giorni dalla convocazione, a
nominare il presidente dell'assemblea, scegliendolo fra i giornalisti
professionisti con almeno 10 anni di iscrizione all 'Albo.
4. Il presidente dell'assemblea, entro 8 giorni
dalla proclamazione, comunica alla Commissione unica i nominativi degli eletti a
componenti del Consiglio nazionale.
5. Il Consiglio regionale o interregionale sarà
convocato la prima volta, ai fini della sua costituzione e dell'elezione delle
cariche, a cura del Consigliere che ha riportato maggior numero di voti e, in
caso di parità, dal più anziano d'età. La convocazione stessa dovrà aver luogo
non oltre i 15 giorni dalla proclamazione. Il Consiglio nazionale sarà convocato
allo stesso scopo dalla Commissione unica, entro 15 giorni dalla ricezione delle
comunicazioni di cui al comma precedente.
6. Le spese per le convocazioni, previste ai commi
precedenti, faranno carico ai Consigli regionali o interregionali cui si
riferiscono.
Articolo 67.
Commissione
unica - devoluzione
1. Fino all'insediamento del primo Consiglio
nazionale le funzioni ad esso attribuite dalla presente legge saranno espletate
dalla Commissione unica.
2. Nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore
della presente legge e la assunzione delle funzioni da parte dei singoli
Consigli regionali o interregionali la Commissione unica non potrà procedere a
nuove iscrizioni, salva l'applicazione del disposto dell'articolo 28.
3. Fermo restando il disposto del primo comma del
presente articolo, regione per regione o per gruppo di regioni le funzioni
espletate dalla Commissione unica a'sensi dell'articolo 1 del decreto
legislativo luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 302, cessano al momento
dell'insediamento del Consiglio regionale o interregionale, il quale, a tal
fine, darà notizia della propria costituzione alla Commissione medesima. Questa,
avuta tale notizia, rimetterà a ciascun Consiglio tutte le istanze ad essa
presentate per le funzioni previste dal citato decreto, sulle quali non abbia
provveduto. La Commissione unica procede alla iscrizione nell'elenco dei
professionisti di quei praticanti che abbiano compiuto diciotto mesi di
tirocinio tra l'entrata in vigore della presente legge e l'entrata in vigore del
regolamento di cui all'articolo 73 (Comma così
modificato dall'art. 1, legge 20 ottobre 1964, n. 1039).
4. A ciascun Consiglio regionale o interregionale,
all'atto del proprio insediamento, debbono essere consegnati i fascicoli
personali degli iscritti, di cui al successivo articolo 71.
5. Insediatosi il primo Consiglio nazionale, la
Commissione unica cessa dalle proprie funzioni e trasmette al Consiglio medesimo
l'attività patrimoniale e l'archivio.
Articolo 68.
Ricorsi
1. Contro le deliberazioni della Commissione unica
in materia disciplinare e di tenuta dell'Albo dei giornalisti, è ammesso il
ricorso al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, entro il termine di
trenta giorni dalla prima elezione di detto Consiglio se, alla data predetta,
non è ancora decorso il termine di cui al precedente art. 60.
Articolo 69.
Termini di decadenza
1. Il termine di decadenza previsto dall'art. 63,
per proporre la domanda innanzi all'Autorità giudiziaria, comincia a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge, se a tale data sia stata
già notificata la deliberazione della Commissione unica.
Articolo 70.
Azione giudiziaria
1. Spetta alla Corte d'Appello di Roma conoscere dei
reclami avverso le deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei
giornalisti, emesse ai sensi dell'art. 68, e avverso le deliberazioni della
Commissione unica per la tutela degli Albi professionali dei giornalisti e la
disciplina degli iscritti.
2. Anche ai giudizi di cui al comma precedente si
applicano, per quanto in esso non previsto, le disposizioni degli art. 64 e 65.
Articolo 71.
Anzianità
1. I giornalisti iscritti negli Albi dei
professionisti e negli elenchi dei pubblicisti vi rimangono iscritti conservando
l'anzianità di cui godono in base al regio decreto 26 febbraio 1928, n. 384,
alla data dell'entrata in vigore della presente legge.
2. Le persone iscritte in base al regio decreto
predetto negli attuali registri dei praticanti, o negli elenchi speciali e per
stranieri alla data di entrata in vigore della presente legge vengono
trasferite, con la rispettiva anzianità, negli elenchi previsti dall'art. 28.
3. Coloro che abbiano presentato domanda di
iscrizione nell'Albo anteriormente al 30 novembre 1962 possono essere iscritti
dal Consiglio nazionale anche in base ai requisiti previsti dalle leggi
precedenti.
Articolo 72.
Personale degli Ordini e dei Consigli nazionali
1. Per la disciplina giuridica ed economica del
personale degli Ordini e del Consiglio nazionale si osservano le disposizioni
contenute nell'art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 5 agosto 1947, n.
778, ratificato dalla legge 20 ottobre 1951, n. 1349.
2. Il personale dipendente dalla Commissione unica,
in servizio all'atto della cessazione d'attività della stessa, sarà assunto dal
Consiglio nazionale, con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma
precedente.
Articolo 73.
Norme
regolamentari
1. Il Governo provvederà all'emanazione delle norme
regolamentari entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della presente
legge.
2. In sede di regolamento e in applicazione
dell'art. 1 della presente legge, non potrà farsi luogo all'istituzione di
circoscrizioni regionali o interregionali cui non appartengano almeno 40
giornalisti di cui non meno di 20 professionisti.
Articolo 74.
Abrogazione
1. Sono abrogati il regio decreto 26 febbraio 1928
n. 384, il decreto legislativo luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 302, e ogni
altra disposizione incompatibile con la presente legge.
Articolo 75.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale