Decreto del Presidente della Repubblica 4
febbraio 1965, n. 115 - Regolamento per l'esecuzione della legge 3 febbraio
1963 n. 69.
TITOLO II - DELL'ALBO PROFESSIONALE (artt. 30-58)
TITOLO III - DEI RICORSI AL CONSIGLIO NAZIONALE (artt. 59-66)
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE (artt. 67-75)
Articolo 1.
Circoscrizioni
territoriali
1. Le regioni
o gruppi di regioni di cui al quinto comma dell'art. 1 della legge
3 febbraio 1963, n. 69, ed i Comuni sede dei Consigli dei relativi Ordini,
sono determinati come segue:
1) Piemonte - sede del Consiglio: Torino.
2) Valle d'Aosta - sede del Consiglio: Aosta
3) Lombardia - sede del Consiglio: Milano.
4) Veneto - sede del Consiglio: Venezia.
5) Trentino Alto Adige - sede del Consiglio: Trento.
6) Friuli Venezia Giulia - sede del Consiglio: Trieste.
7) Liguria - sede del Consiglio: Genova.
8) Emilia-Romagna - sede del Consiglio: Bologna.
9) Marche - sede del Consiglio: Ancona.
10) Toscana - sede del Consiglio: Firenze.
11) Umbria - sede del Consiglio: Perugia.
12) Abruzzo - sede del Consiglio: L'Aquila.
13) Lazio, Molise - sede del Consiglio: Roma.
14) Campania - sede del Consiglio: Napoli.
15) Calabria - sede del Consiglio: Catanzaro.
16) Puglia - sede del Consiglio: Bari.
17) Basilicata - sede del Consiglio: Potenza
18) Sicilia - sede del Consiglio: Palermo.
19) Sardegna - sede del Consiglio: Cagliari.
20) Molise
- sede del Consiglio: Campobasso
(Articolo così sostituito da ultimo dall'art. 1, Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 2004, n. 85).
Articolo 2.
Modifica delle circoscrizioni elettorali
1. Alla modifica
delle circoscrizioni territoriali di cui al precedente art. 1 si procede con
decreto del Presidente della Repubblica, sentiti il Consiglio dei ministri e
il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro per la grazia e la giustizia
e uditi in proposito il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e i
Consigli regionali o interregionali interessati.
Articolo 3.
Costituzione di nuovi Ordini regionali o interregionali
1. Il Ministro
per la grazia e la giustizia, nel caso di costituzione di un nuovo Ordine regionale
o interregionale, provvede alla nomina di un Commissario con l'incarico di procedere
alla prima formazione dell'Albo e di indire le prime elezioni del Consiglio.
Il Commissario è scelto tra una terna di giornalisti con almeno dieci anni di
iscrizione all'Albo, all'uopo designati dal Consiglio nazionale dell'Ordine.
2. Nelle elezioni
previste dal comma precedente, le funzioni di presidente dell'assemblea sono
svolte dal Commissario.
Articolo 4.
Fusione di ordini
1. Qualora
in un Ordine regionale o interregionale venga a mancare il numero minimo di
professionisti e di pubblicisti indicato nell'art. 73 della legge, può essere
disposta la fusione con altro Ordine, osservate le forme previste dal precedente
art. 2.
Articolo 5.
Assemblea per l'elezione dei Consigli regionali e interregionali - Durata
1. L'avviso
di convocazione dell'assemblea per l'elezione del Consiglio regionale o interregionale
dell'Ordine e del relativo Collegio dei revisori dei conti è inviato con lettera
raccomandata dal presidente del Consiglio regionale o interregionale, almeno
15 giorni prima, a tutti gli iscritti negli elenchi dell'Albo, esclusi i sospesi
dall'esercizio professionale, e deve contenere l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza,
del luogo, dei giorni e delle ore dell'adunanza stessa, in prima ed in seconda
convocazione, nonché del seggio o sezione di seggio presso il quale ciascun
elettore esercita il proprio diritto di voto. Nello stesso avviso il presidente
provvede a fissare, per la eventuale votazione di ballottaggio di cui all'art.
6, quarto comma, della legge, una data che dovrà cadere in un giorno compreso
entro gli otto successivi alla prima votazione, nell'ipotesi che questa risulti
valida a norma dell'art. 4, ultimo comma, della legge, e, nell'ipotesi che questa
non risulti valida, un'altra data in un giorno compreso negli otto successivi
alla seconda votazione (Comma così modificato
dall'art. 1, Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
1972, n. 212)
2. Per coloro
che non siano in regola con il pagamento dei contributi previsti dagli artt.
11 lett. h) e 20, lett. f) della legge, l'avviso di cui al comma precedente
deve contenere l'invito a provvedere al pagamento dei contributi dovuti, senza
ritardo e, in ogni caso, prima della chiusura delle votazioni relative alla
eventuale seconda convocazione.
Articolo 6.
Assemblea per l'elezione dei Consigli regionali e interregionali - Sede
1. Per l'elezione
dei componenti e dei revisori dei conti dei Consigli regionali o interregionali,
i Consigli stessi istituiscono uno o più seggi elettorali, in considerazione
del numero complessivo degli iscritti nei rispettivi elenchi sei mesi prima
della data delle elezioni. Possono essere istituiti due seggi elettorali per
i primi 500 iscritti ed un ulteriore seggio per ogni successiva quota di 500
iscritti; seggi elettorali, fino ad un massimo di due, possono essere istituiti
in sedi diverse da quella dell'Ordine, ove nei centri viciniori risiedano almeno
50 iscritti e possono, altresì, essere istituite, presso ciascun seggio elettorale,
più sezioni.
2. Nei seggi
istituiti in sedi diverse da quella dell'Ordine, le funzioni esercitate, ai
sensi dell'art. 5 della legge, dal presidente e dal segretario dell'Ordine sono
svolte da consiglieri designati dal presidente del Consiglio interessato
(Articolo così modificato dall'art. 2, Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1972, n. 212)
Articolo 7.
Elettorato passivo
1. L'anzianità
di iscrizione richiesta dall'art. 3 della legge, per la elezione dei componenti
dei Consigli regionali o interregionali e del Consiglio nazionale dell'Ordine,
si computa con riferimento alla data stabilita per la convocazione dell'assemblea
elettorale.
Articolo 8.
Schede di votazione
1. Le schede,
predisposte in unico modello col timbro del Consiglio dell'Ordine, debbono essere,
immediatamente prima dell'inizio delle votazioni, firmate all'esterno da uno
degli scrutatori, in un numero corrispondente a quello degli aventi diritto
al voto ai sensi dell'art. 5, primo comma, del presente regolamento.
2. Le schede
per le elezioni dei professionisti e per le elezioni dei pubblicisti debbono
essere di colore diverso e contenere in alto l'indicazione del numero dei componenti
il Consiglio ed in basso, distintamente, l'indicazione del numero dei componenti
il Collegio dei revisori dei conti da eleggere.
Articolo 9.
Seggio elettorale
1. Cinque giorni
prima dell'inizio delle operazioni di votazione, il presidente del Consiglio
regionale o interregionale dispone la compilazione di distinti elenchi dei professionisti
e dei pubblicisti aventi diritto al voto.
2. Gli elenchi
devono contenere per ciascun elettore cognome, nome, luogo e data di nascita,
residenza, data di iscrizione nel relativo elenco dell'Albo, nonché l'indicazione
che il medesimo è in regola col pagamento dei contributi.
3. Il seggio,
a cura del presidente del Consiglio, deve essere istituito in un locale idoneo
ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le operazioni
elettorali.
4. In caso
di assenza, il presidente ed il segretario del seggio sono sostituiti, rispettivamente,
dal più anziano degli scrutatori e da un altro Consigliere designato dal presidente
del Consiglio regionale o interregionale.
5. I componenti
di ogni seggio debbono essere compresi nei relativi elenchi degli elettori,
in regola con i pagamenti.
Articolo 10.
Identificazione
dell'elettore
1. L'elettore
viene ammesso a votare previo l'accertamento della sua identità personale da
compiersi mediante l'esibizione della tessera personale di cui all'art. 30 del
presente regolamento o di altro documento di identificazione, ovvero mediante
il riconoscimento da parte di un componente del seggio.
2. Gli iscritti
negli elenchi dell'Albo non in regola con il pagamento dei contributi di cui
agli artt. 11, lett. h) e 20, lett. f) della legge sono ammessi a votare su
presentazione di un certificato attestante l'avvenuto pagamento.
Articolo 11.
Votazione
1. L'elettore,
ritirata la scheda, provvede immediatamente alla sua compilazione, nella parte
della sala a ciò destinata in modo tale da assicurare la segretezza del voto:
quindi la chiude inumidendone la parte gommata e la riconsegna al presidente
del seggio il quale la depone nell'urna.
2. Dell'avvenuta
votazione è immediatamente presa nota da parte di uno degli scrutatori il quale
appone la propria firma accanto al nome del votante nel rispettivo elenco degli
elettori. Per i votanti di cui al secondo comma del precedente articolo viene
altresì presa nota dell'avvenuto pagamento dei contributi; i certificati relativi
sono allegati al verbale delle operazioni elettorali.
3. Il numero
di ore fissato, per operazioni di votazioni, dall'art. 6, secondo comma, della
legge può, ove il numero degli aventi diritto al voto lo riveli opportuno, essere
suddiviso tra due giorni consecutivi e la relativa indicazione è contenuta nell'avviso
di convocazione. Tanto nel primo che nel secondo giorno sono ammessi a votare
gli elettori che, alla scadenza dell'orario, si trovino nella sala.
4. Dopo le
votazioni del primo giorno, le urne contenenti le schede votate vengono sigillate
ed il giorno successivo riaperte alla presenza di un notaio
(Articolo così modificato dall'art. 3, Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1972, n. 212).
Articolo 12.
Validità
dell'Assemblea
1. Il
presidente del seggio, dichiarata chiusa la votazione, accerta distintamente
per i professionisti ed i pubblicisti il numero degli elettori aventi diritto
al voto e quello dei votanti risultanti dai rispettivi elenchi.
2. Qualora,
in prima convocazione, il numero dei votanti professionisti o pubblicisti risulti
inferiore alla metà degli elettori aventi diritto al voto, il presidente non
procede allo spoglio delle schede, ma le chiude in un plico sigillato. Dichiara,
quindi, non valida l'assemblea e rinvia le operazioni elettorali in seconda
convocazione.
3. Nel caso
in cui soltanto il numero dei votanti professionisti, o quello dei pubblicisti,
risulti non inferiore alla metà di coloro che in base ai rispettivi elenchi
hanno diritto al voto, il presidente del seggio provvede unicamente allo spoglio
delle relative schede. Per gli iscritti nell'altro elenco rinvia la votazione
in seconda convocazione, dopo aver chiuso in plico sigillato le relative schede.
4. In seconda convocazione e nella votazione per il ballottaggio il presidente del seggio accerta unicamente il numero dei votanti professionisti e pubblicisti.
Articolo 13.
Scrutinio
1. Accertata
la validità dell'assemblea, il presidente del seggio dà immediato inizio, con
gli scrutatori, alle operazioni di scrutinio, che debbono essere svolte pubblicamente
e senza interruzione.
2. Sono considerate
nulle le schede diverse da quelle previste dall'art. 8 del presente regolamento
o che contengano segni o indicazioni destinati a far riconoscere il votante.
3. Sono nulli
i voti relativi ai giornalisti non in possesso dei requisiti prescritti, nonché
quelli eccedenti il numero dei candidati da eleggere.
4. Terminato
lo spoglio delle schede, il presidente del seggio forma, in base al numero dei
voti riportati, le graduatorie dei professionisti e dei pubblicisti: in caso
di parità di voti prevale il candidato più anziano per iscrizione nel rispettivo
elenco e, tra coloro che abbiano eguale anzianità d'iscrizione, il più anziano
per età.
5. Il presidente
del seggio proclama eletti, nell'ordine delle rispettive graduatorie, sei professionisti
e tre pubblicisti per il Consiglio e due professionisti ed un pubblicista per
il Collegio dei revisori dei conti, che abbiano conseguito la maggioranza assoluta
dei voti.
6. Nell'ipotesi
prevista dall'art. 6, quarto comma, della legge, il presidente del seggio
determina, sulla base delle graduatorie, per quanti candidati debba procedersi,
alla data all'uopo fissata nell'avviso di convocazione, a votazione di ballottaggio.
7. Di tutte
le operazioni relative allo svolgimento delle votazioni ed all'espletamento
dello scrutinio, viene redatto, a cura del segretario, verbale sottoscritto
dal presidente del seggio e dal segretario medesimo.
Articolo 14.
Elezione del Collegio dei revisori dei conti
1. L'elezione
del Collegio dei revisori dei conti, nella composizione indicata dal quinto
comma dell'art. 13 del presente regolamento, ha luogo secondo le disposizioni
contenute negli articoli precedenti, in quanto applicabili.
Articolo 15.
Comunicazione dell'esito delle votazioni
1. Il presidente
dell'assemblea, immediatamente dopo l'avvenuta proclamazione del risultato delle
elezioni, comunica al Ministero di grazia e giustizia ed al Consiglio nazionale
i nominativi degli eletti e provvede alla pubblicazione delle graduatorie e
dei nomi degli eletti mediante affissione nella sede del Consiglio regionale
o interregionale.
Articolo 16.
Elezione del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei giornalisti
1. Quaranta
giorni prima della scadenza del Consiglio nazionale il presidente fissa il giorno
in cui dovranno aver luogo le elezioni e ne dà immediata comunicazione ai presidenti
dei Consigli regionali o interregionali.
2. Gli avvisi
di convocazione delle assemblee per l'elezione del Consiglio nazionale dell'Ordine
dei giornalisti di cui all'art. 16 della legge sono inviati, per ciascun Ordine
regionale o interregionale, dai rispettivi presidenti a norma dell'art. 5 del
presente regolamento.
3. Il numero
dei componenti del Consiglio nazionale che ciascun Ordine elegge viene stabilito
dal rispettivo presidente sulla base del numero dei professionisti e dei pubblicisti
che risultano iscritti nei rispettivi elenchi dell'Albo alla data di invio dell'avviso
di convocazione dell'assemblea elettorale, e secondo il disposto dell'art. 16
della legge.
4. Il numero dei consiglieri da eleggere deve essere indicato nelle schede di votazione. L'elezione avviene secondo le disposizioni degli artt. 5 e seguenti del presente regolamento, in quanto applicabili.
Articolo 17.
Reclamo contro le operazioni elettorali
1. I reclami
contro i risultati delle elezioni dei Consigli regionali o interregionali e
del Consiglio nazionale dell'Ordine, previsti dagli artt. 8 e 16 della legge,
sono regolati dagli artt. 59 e seguenti del presente regolamento, in quanto
applicabili.
Articolo 18.
Annullamento delle elezioni di membri del Consiglio regionale e interregionale e del Collegio dei revisori dei conti - Sostituzione - Rinnovo dell'elezione
1. Il Consiglio
nazionale, ove accolga un reclamo proposto contro l'elezione di singoli componenti
di un Consiglio regionale o interregionale, invita detto Consiglio a provvedere,
a norma dell'art. 7, comma secondo della legge, alla sostituzione, chiamando
a succedere a detti componenti i candidati che abbiano ottenuto la maggioranza
assoluta, e che seguono nell'ordine, se l'elezione è avvenuta senza ballottaggio;
i candidati che seguono nella graduatoria, nel secondo caso.
2. In mancanza
di tali candidati, il Consiglio nazionale fissa, con l'osservanza del termine
previsto dall'art. 8, secondo comma, della legge, la data per la rinnovazione
da parte del Consiglio regionale o interregionale della elezione dichiarata
nulla.
3. La nuova
elezione avviene secondo le disposizioni di cui agli artt. 5 e seguenti del
presente regolamento, in quanto applicabili.
4. In caso
di accoglimento da parte del Consiglio nazionale del reclamo proposto contro
l'elezione di componenti del Collegio dei revisori dei conti in un Ordine regionale
o interregionale, si applicano le disposizioni di cui ai comma precedenti.
Articolo 19.
Rinnovo delle elezioni del Consiglio regionale o interregionale
1.
Il Consiglio nazionale, ove accolga un reclamo che investa la elezione di tutto
il Consiglio regionale o interregionale, provvede a darne immediata comunicazione
al Consiglio interessato ed ai ricorrenti. Provvede altresì a fare analoga comunicazione
al Ministro per la grazia e la giustizia, indicando una terna di nomi di giornalisti
professionisti per la nomina del Commissario straordinario.
2.
Il Ministro per la grazia e la giustizia nomina il Commissario e trasmette copia
del relativo decreto al Consiglio nazionale ed al Commissario stesso.
3.
Il Consiglio nazionale fissa, con la osservanza del termine previsto dall'art.
8, ultimo comma, della legge, la data delle nuove elezioni e ne dà immediata
comunicazione al Commissario straordinario, il quale provvede alla convocazione
dell'assemblea per la rinnovazione del Consiglio con le modalità previste dalla
legge e dal presente regolamento.
4.
Qualora il Consiglio nazionale, nell'ipotesi prevista dal primo comma, dichiari
nulla anche l'elezione dei componenti del Collegio dei revisori dei conti dell'Ordine
regionale o interregionale, il Commissario straordinario provvede alla sostituzione
di detti componenti o alla rinnovazione dell'elezione a norma dell'articolo
precedente.
Articolo 20.
Rinnovo delle elezioni per il Consiglio Nazionale
1. Il Consiglio
nazionale, ove accolga un reclamo proposto a norma dell'art. 16 della legge
contro l'elezione di propri componenti, invita il competente Consiglio regionale
o interregionale a provvedere al rinnovo dell'elezione dichiarata nulla, fissando
a tal fine un termine a norma dello stesso art. 16.
2. L'elezione
avviene secondo le disposizioni di cui agli artt. 5 e seguenti del presente
regolamento, in quanto applicabili.
Articolo 20-bis.
Attribuzioni
del Consiglio Nazionale
1. Il Consiglio
nazionale, in relazione alla attività di cui alla lettera b) dell'art. 20 della
legge:
b) collabora, direttamente o di concerto con i Consigli regionali o interregionali,
con università, facoltà o scuole nazionali universitarie e non universitarie
di giornalismo ai fini della organizzazione dei programmi e degli esami per
la migliore formazione e specializzazione professionale dei giornalisti.
2. Il Consiglio
nazionale, inoltre, per contribuire alla concordanza degli indirizzi giurisprudenziali
e per la migliore tutela della categoria, cura il massimario delle proprie delibere
e di quelle dei Consigli regionali o interregionali e provvede annualmente alla
pubblicazione, in un unico Albo nazionale, dei singoli Albi regionali o interregionali.
(Articolo aggiunto dall'art. 4, Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1972, n. 212).
Articolo 20-ter.
Commissioni
del Consiglio Nazionale
1. Per l'esercizio
delle funzioni cui è preposto, il Consiglio nazionale si avvale, in sede consultiva
o referente, delle seguenti Commissioni:
b) Commissione istruttoria per i ricorsi, composta da sette Consiglieri nazionali,
con funzioni istruttorie o referenti sui ricorsi avverso le delibere dei Consigli
degli Ordini di cui all'art. 20, lettera d), della legge;
c) Commissione per le attività culturali e professionali, composta da sette
Consiglieri nazionali, con funzioni consultive per tutte le attività o iniziative
intese a favorire la migliore qualificazione culturale e professionale del giornalista;
d) Commissione amministrativa, composta da cinque Consiglieri nazionali, con
funzioni consultive per le questioni tecniche concernenti l'assetto patrimoniale
e la gestione amministrativa del Consiglio nazionale.
2. Le Commissioni
durano in carica un anno e i loro componenti sono rieleggibili.
(Articolo aggiunto dall'art. 4, Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1972, n. 212).
Articolo 21.
Durata in carica del Consiglio Nazionale, regionale, interregionale e del Collegio dei revisori dei conti
1. Il termine
triennale previsto dagli artt. 7, primo comma, 12, ultimo comma, e 17, primo
comma, della legge, per la durata in carica dei componenti, rispettivamente,
il Consiglio regionale o interregionale, il Collegio dei revisori dei Conti
e il Consiglio nazionale, decorre dalla data di insediamento di detti organi.
Articolo 22.
Riunione del Consiglio regionale o interregionale per l'elezione delle cariche
1. Entro otto
giorni dalla proclamazione, il presidente del Consiglio uscente ovvero, nei
casi previsti dall'art. 24 della legge e dell'art. 29 del presente regolamento,
il Commissario straordinario convoca il nuovo Consiglio per l'elezione delle
cariche indicate dall'art. 9 della legge.
2. La riunione
è presieduta dal membro più anziano per iscrizione negli elenchi dell'Albo e
in caso di pari anzianità, dal più anziano per età. Le funzioni di segretario
sono esercitate dal membro che ha minore anzianità di iscrizione e, in caso
di pari anzianità, dal più giovane per età.
2-bis. Le elezioni per le varie cariche hanno luogo separatamente con votazione segreta. (Comma inserito dall'art. 5, Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1972, n. 212).
3. Alla riunione
si applicano le disposizioni dell'art. 23 della legge.
Articolo 23.
Dichiarazione delle cause di ineleggibilità
1. Il pubblicista
eletto alla carica di componente del Consiglio regionale o interregionale che
si trovi in una delle condizioni di ineleggibilità previste dall'art. 25 della
legge, deve renderne edotto il Consiglio nella riunione prevista dall'articolo
precedente prima dell'inizio delle operazioni di votazione.
Articolo 24.
Riunione del Consiglio Nazionale per l'elezione delle cariche
1. Per l'elezione,
in seno al Consiglio nazionale dell'Ordine, delle cariche previste dall'art.
19 della legge, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt.
22 e 23 del presente regolamento.
Articolo 25.
Revisori dei conti presso il Consiglio Nazionale dell'Ordine
1. Ad esercitare
le funzioni di revisori dei conti presso il Consiglio nazionale dell'Ordine
di cui all'art. 19, terzo comma, della legge, sono designati due professionisti
ed un pubblicista iscritti negli elenchi di tre distinti Ordini regionali o
interregionali.
2. Il Collegio dei revisori dei conti, all'atto dell'insediamento, elegge il proprio presidente. Il Collegio dei revisori dei conti partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio nazionale e del comitato esecutivo. (Comma aggiunto dall'art. 6, Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1972, n. 212)
Articolo 26.
Verbale delle sedute
1. Il segretario
redige processo verbale delle sedute.
2. Il processo
verbale deve contenere:
b) il nome del presidente, dei membri e del segretario intervenuti;
c) l'ordine del giorno della seduta, l'indicazione delle materie esaminate e
dei provvedimenti adottati;
d) le firme del presidente e del segretario.
Articolo 27.
Quote annuali - Contributi
1.
Il Consiglio nazionale dell'Ordine stabilisce, con deliberazione da adottarsi
entro il mese di dicembre di ciascun anno, la misura delle quote annuali ad
esso dovute dagli iscritti negli elenchi dell'Albo, nel registro dei praticanti
e negli elenchi speciali, nonché la misura dei diritti dovuti per le altre prestazioni
ad esso richieste.
2.
Con le modalità di cui al comma precedente, il Consiglio regionale o interregionale
provvede a stabilire la misura delle quote annuali ad esso dovute dagli iscritti
negli elenchi dell'Albo, nel registro dei praticanti e negli elenchi speciali,
ed a determinare la misura dei contributi per l'iscrizione nell'Albo e nel registro
dei praticanti, nonché la misura dei diritti per il rilascio delle tessere,
dei certificati e per le altre prestazioni.
Articolo 28.
Quote annuali - Riduzione
1. Le quote annuali dovute, a norma degli articoli 11, lettera h), e 20 lettera f) della legge, al Consiglio regionale o interregionale e al Consiglio nazionale dell'Ordine sono ridotte alla metà per gli iscritti che fruiscono di pensione di vecchiaia o invalidità con decorrenza dall'anno successivo a quello in cui hanno maturato il diritto alla pensione intera.
(Articolo così modificato
dall'art. 1, Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre
Articolo 29.
Riscossione delle quote annuali
1. Le quote annuali previste dagli artt. 11, lett.
h) e 20, lett. f) della legge debbono essere versate in unica soluzione entro il
mese di gennaio di ciascun anno. I nuovi iscritti corrispondono le quote per
l'anno in corso al momento della iscrizione.
2. Il Consiglio nazionale dell'Ordine può delegare
alla riscossione delle quote di cui all'art. 20, lett. f) della legge i Consigli
regionali o interregionali che, in tal caso, sono tenuti a rimetterne l'importo
al Consiglio nazionale entro il successivo mese di febbraio.
Articolo 30.
Albo - Revisione - Comunicazioni
1. Il Consiglio regionale o interregionale provvede
alla tenuta dell'Albo e deve almeno ogni anno curarne la revisione.
2. Il Consiglio provvede al deposito dell'Albo, a
norma dell'art. 44, primo comma, della legge e trasmette annualmente copia
dell'Albo stesso al procuratore generale della Corte di appello, ai presidenti
dei tribunali ed ai procuratori della Repubblica del distretto nella cui
circoscrizione ha sede l'Ordine.
3. Il presidente del Consiglio regionale o
interregionale rilascia a ciascun iscritto negli elenchi dell'Albo, in regola
con il pagamento delle quote annuali, a richiesta ed a spese dell'interessato,
una tessera di riconoscimento.
4. La tessera è firmata dal presidente e dal
segretario del Consiglio e deve essere munita di fotografia recante il timbro a
secco dell'Ordine.
5. Il Consiglio dispone il ritiro della tessera
quando l'iscritto venga cancellato dall'Albo.
Articolo 31.
Domande di
iscrizione
1. Le domande di iscrizione negli elenchi dell'Albo,
negli elenchi speciali di cui all'art. 28 della legge e nel registro dei
praticanti, debbono essere redatte in carta da bollo ed essere corredate dalla
attestazione di versamento della tassa di concessione governativa prevista dal
n. 204, lettera a), della tabella Allegato A del vigente T. U. approvato con
Decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121 e successive
modificazioni.
2. Alla domanda di iscrizione deve essere, altresì,
allegata la ricevuta di versamento, al Consiglio regionale o interregionale, dei
contributi previsti dall'art. 11, lett. h) della legge.
Articolo 32.
Modalità di iscrizione nell'elenco speciale dei direttori responsabili di periodici e riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico
1. Per l'iscrizione nell'elenco speciale dei
direttori responsabili delle pubblicazioni di cui all'art. 28 della legge è
richiesto il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 3, secondo e terzo
comma, della legge 8 febbraio 1948, n. 47.
2. La domanda di iscrizione è diretta al Consiglio
regionale o interregionale nella cui circoscrizione il richiedente ha la
residenza.
3. Alla domanda devono essere allegati i documenti
attestanti il possesso dei requisiti di cui al primo comma ed una dichiarazione
nella quale risultino dettagliatamente precisati, agli effetti di cui all'ultimo
comma dell'art. 28 della legge, gli elementi occorrenti alla determinazione
della natura specializzata della pubblicazione stessa. Non è consentita la
contemporanea iscrizione in più di un elenco speciale.
4. Il Consiglio regionale o interregionale rilascia
al richiedente, ai fini della registrazione, un certificato nel quale viene
specificamente indicato il carattere della pubblicazione per la quale è stata
disposta l'iscrizione del direttore nell'elenco speciale.
5. Il Consiglio provvede alla cancellazione
dall'elenco speciale, sentito l'interessato, nel caso in cui vengano a cessare i
requisiti di cui al primo comma, nonché in caso di decadenza della
registrazione, a norma dell'art. 7 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, di
mutamento intervenuto nella natura della pubblicazione ovvero quando l'iscritto
sia sostituito nella direzione responsabile della pubblicazione stessa.
6. Le cancellazioni per i motivi di cui al precedente
comma sono comunicate dal Consiglio regionale o interregionale ai Tribunali
compresi nella propria circoscrizione, per gli adempimenti di competenza.
(Articolo così modificato
dall'art. 7, Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1972, n.
212).
Articolo 33.
Modalità di iscrizione nell'elenco speciale dei giornalisti stranieri
1. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale di
cui all'art. 28 della legge, il giornalista straniero deve presentare i
documenti previsti dal secondo comma dell'art. 36 della legge, e deve altresì
comprovare il possesso della qualificazione professionale mediante esibizione,
al Consiglio regionale o interregionale di residenza, di una documentazione da
cui risulti che il richiedente abbia esercitato la professione giornalistica in
conformità alle leggi dello Stato di appartenenza.
Articolo 34.
Modalità di iscrizione nell'elenco dei pubblicisti - Documentazione
1. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei
pubblicisti, la documentazione prevista dall'art. 35 della legge deve contenere
elementi circa l'effettivo svolgimento dell'attività giornalistica nell'ultimo
biennio.
2. Coloro che esplicano la propria attività con
corrispondenze o articoli non firmati debbono allegare alla domanda, unitamente
ai giornali e periodici previsti dall'art. 35 della legge, ogni documentazione,
ivi compresa l'attestazione del direttore della pubblicazione, atta a dimostrare
in modo certo l'effettiva redazione di dette corrispondenze o articoli.
3. I collaboratori dei servizi giornalistici della
radio e della televisione, delle agenzie di stampa e dei cinegiornali, i quali
non siano in grado di allegare alla domanda i giornali e periodici previsti
dall'art. 35 della legge, debbono comprovare, con idonea documentazione ovvero
mediante l'attestazione del direttore del rispettivo servizio giornalistico, la
concreta ed effettiva attività svolta.
3-bis. Coloro i quali svolgono attività di
tele-cine-foto operatori per organi di informazione attraverso immagini che
completano o sostituiscono l'informazione scritta, nell'esercizio di autonomia
decisionale operativa e avuto riguardo alla natura giornalistica della
prestazione, devono allegare alla domanda la necessaria documentazione e
l'attestazione del direttore prevista dall'art. 35 della legge 3 febbraio 1963,
n. 69 (Comma aggiunto dall'articolo unico
del Decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1976, n.
649)
4. Il Consiglio regionale o interregionale può
richiedere gli ulteriori elementi che riterrà opportuni in merito all'esercizio
dell'attività giornalistica da parte degli interessati.
Articolo 35.
Registro dei praticanti
1. Il registro dei praticanti di cui all'art. 33
della legge è istituito presso ogni Ordine regionale o interregionale.
2. Il registro deve contenere il cognome, il nome, la
data di nascita, la residenza e l'indirizzo del praticante, la data
d'iscrizione, il titolo in base al quale è avvenuta, nonché la pubblicazione o
servizio giornalistico presso il quale viene svolta la pratica giornalistica.
Articolo 36.
Iscrizione nel registro dei praticanti
1. Coloro che intendano essere iscritti nel registro
dei praticanti debbono, all'inizio delle attività previste dall'art. 34 della
legge, inoltrare al Consiglio regionale o interregionale di residenza domanda di
iscrizione, allegando, oltre i documenti previsti dal secondo comma dell'art. 33
della legge, la dichiarazione del direttore dell'organo di stampa comprovante
l'effettivo inizio della pratica.
2. Essi debbono, inoltre, presentare il titolo di
studio previsto dall'ultimo comma dell'art. 33 della legge, oppure dichiarare
nella domanda che intendono sostenere l'esame di cultura generale di cui al
quarto comma del medesimo art. 33.
3. Il direttore della pubblicazione o del servizio
giornalistico è tenuto, a richiesta dell'interessato, al tempestivo rilascio
della dichiarazione di cui al primo comma.
Articolo 37.
Esame di cultura generale
1. Le prove dell'esame previsto dall'art. 33, quarto
comma, della legge, per l'iscrizione nel registro dei praticanti, sono scritte
ed orali.
2. La prova scritta consiste nello svolgimento di un
argomento di interesse attuale scelto dal candidato tra quelli indicati, in
numero di quattro, dalla Commissione esaminatrice su materie diverse.
3. Il candidato, nella prova scritta, deve
soprattutto dimostrare di possedere la formazione culturale generale
indispensabile per chi intende avviarsi all'esercizio dell'attività
giornalistica.
4. Per l'espletamento della prova scritta sono
assegnate al candidato tre ore.
5. La prova orale consiste in una conversazione su
argomenti di cultura generale che presentino carattere di attualità. In
particolare è richiesta la conoscenza dei seguenti argomenti e materie:
a) principi di diritto costituzionale;
b) nozioni di storia del ventesimo secolo;
c) problemi ed orientamenti della politica italiana del
dopoguerra;
d) elementi di geopolitica;
e) il sindacalismo ieri ed oggi;
f)
orientamenti della letteratura e dell'arte contemporanee;
g) storia del giornalismo ed ordinamento della
professione;
h) fonti di informazione italiane e
straniere (agenzie di stampa, giornali, etc.) e principali mezzi bibliografici
di consultazione e ricerca;
i) i più importanti
avvenimenti che hanno fornito materia ai giornali negli ultimi 12 mesi.
Articolo 38.
Esame di cultura generale - Sessioni e commissioni
1. Il Consiglio nazionale dell'Ordine, con
deliberazione da adottarsi entro il mese di ottobre di ogni anno, stabilisce il
giorno in cui, nei mesi di gennaio, di maggio e di settembre dell'anno
successivo, dovrà aver luogo la prova scritta. La deliberazione è immediatamente
comunicata a tutti i Consigli regionali o interregionali.
2. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma
precedente, il Consiglio regionale o interregionale richiede al locale
provveditore agli studi una nomina del membro, scelto tra gli insegnanti di
ruolo di materie letterarie nella scuola media superiore, che assumerà le
funzioni di presidente della Commissione, e provvede alla nomina degli altri
membri con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 33 della legge.
3. Con le stesse modalità di cui al comma precedente
si provvede alla nomina di componenti supplenti in numero eguale a quello degli
effettivi ed aventi i medesimi requisiti.
4. Le funzioni di segretario presso ciascuna
Commissione sono esercitate da un professionista o da un pubblicista, iscritto
da cinque anni nel rispettivo elenco dell'Albo, nominato dal Consiglio regionale
o interregionale.
5. Il segretario si avvale per i suoi lavori della
segreteria del Consiglio dell'Ordine.
Articolo 39.
Ammissione all'esame di cultura generale
1. I candidati all'esame di cultura generale debbono
sostenere la prova davanti alla Commissione esaminatrice istituita presso il
Consiglio regionale o interregionale nella cui circoscrizione il praticante ha
la residenza. I residenti all'estero debbono sostenere l'esame davanti alla
Commissione esaminatrice istituita presso il Consiglio interregionale
dell'Ordine che ha sede in Roma.
2. Il segretario del Consiglio regionale o
interregionale invia ad ogni praticante che abbia presentato la dichiarazione
prevista dal secondo comma del precedente art. 36, la comunicazione
dell'ammissione all'esame, e del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovrà
presentarsi per la prova scritta, con lettera raccomandata spedita almeno 20
giorni prima di tale data.
3. Per essere ammessi all'esame i candidati debbono
comprovare di aver compiuto il diciottesimo anno di età alla data stabilita per
lo svolgimento della prova scritta.
Articolo 40.
Modalità di ammissione e svolgimento dell'esame di cultura generale
1. Per lo svolgimento dell'esame di cultura generale
si osservano le disposizioni degli artt. 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, e 54
del presente regolamento, in quanto applicabili.
2. L'elenco dei candidati dichiarati idonei,
sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è depositato
senza ritardo presso il Consiglio regionale o interregionale, il quale provvede
nei dieci giorni successivi, previo accertamento della esistenza degli altri
requisiti richiesti dall'art. 31, secondo comma, della legge, ad iscrivere il
richiedente nel registro dei praticanti, dandogliene immediata comunicazione.
Articolo 41.
Pratica - Decorrenza
1. La pratica, nell'ambito dei tre anni di iscrizione
nel registro, deve essere continuativa ed effettiva: del periodo di interruzione
dipendente da cause di forza maggiore non si tiene conto agli effetti della
decorrenza del termine di cui all'art. 34, ultimo comma, della legge.
2. Decorso un triennio di iscrizione nel registro, il
Consiglio regionale o interregionale, sentito l'interessato, delibera la
cancellazione del praticante. La deliberazione è notificata entro 10 giorni
all'interessato ed al direttore o ai direttori delle pubblicazioni o dei servizi
giornalistici presso i quali è svolta la pratica.
3. La pratica giornalistica si effettua
continuativamente ed attraverso un'effettiva attività nei quadri organici dei
servizi redazionali centrali degli organismi giornalistici previsti dall'art. 34
della legge. (Comma aggiunto dall'art. 9, Decreto
del Presidente della Repubblica 3 maggio 1972, n. 212)
4. Il praticantato può svolgersi per un periodo non
superiore ai 16 mesi anche presso la redazione distaccata di uno dei suddetti
organismi giornalistici quando la responsabilità della redazione distaccata sia
affidata ad un redattore professionista. (Comma aggiunto
dall'art. 9, Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1972, n.
212)
5. Le modalità di svolgimento del praticantato,
concordate ai fini della migliore formazione professionale degli aspiranti
giornalisti fra gli organismi professionali e quelli editoriali, sono fissate
dal Consiglio nazionale. (Comma aggiunto dall'art. 9,
Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1972, n. 212. Con
decisione del 21 giugno 2005, il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei giornalisti
ha deliberato che "allo scopo di conseguire una formazione professionale
compiuta il praticante dovrà essere assegnato a rotazione a più servizi
redazionali e, nel caso lavori in una redazione decentrata, deve essere
assegnato per almeno due mesi, anche non continuativi, alla redazione centrale.
Egli deve essere inoltre affidato alla guida di un capo servizio o di un
giornalista professionista a ciò delegato. Per l'ammissione agli
esami di idoneità professionale è fatto obbligo al praticante di documentare la
partecipazione a corsi di formazione o di preparazione teorica anche "a
distanza", della durata minima di 45 ore, promossi dal Consiglio nazionale o dai
Consigli regionali dell'Ordine che rilasceranno la certificazione di frequenza
anche ai fini dei permessi previsti dall'art. 35, lettera i) del
CNLG. Corsi di formazione potranno anche essere effettuati in sede
aziendale o presso le scuole di giornalismo riconosciute purché organizzati
d'intesa con gli Ordini regionali; il direttore responsabile della testata
giornalistica o il direttore della scuola, assieme alla dichiarazione di
compiuta pratica, rilasceranno un certificato di frequenza di corsi di
formazione teorica svolti in sede aziendale")
6. Può essere ammesso a sostenere l'esame di idoneità
professionale di cui all'art. 32 della legge il cittadino italiano che abbia
svolto la pratica giornalistica presso pubblicazioni italiane edite all'estero o
pubblicazioni estere aventi caratteristiche analoghe alle pubblicazioni previste
dall'art. 34 della legge, e ciò anche se il praticantato sia stato svolto prima
dell'acquisto della cittadinanza italiana.
Articolo 42.
Divieto di iscrizione in più registri - Trasferimenti - Comunicazioni
1. Il praticante non può essere contemporaneamente
iscritto in più registri.
2. Il praticante è tenuto a comunicare immediatamente
al relativo Consiglio regionale o interregionale ogni variazione intervenuta nel
corso dello svolgimento della pratica.
3. In caso di cambiamento di residenza del praticante
si osservano le disposizioni degli artt. 37 della legge e 56 del presente
regolamento, in quanto applicabili.
4. Il Consiglio, nel caso in cui il praticante svolga
l'attività giornalistica presso una pubblicazione od un servizio giornalistico
avente sede nella circoscrizione di altro Ordine, provvede a comunicare a
quest'ultimo le indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 35 del presente
regolamento.
Articolo 43.
Dichiarazione di compiuta pratica
1. La dichiarazione di cui all'art. 34, secondo
comma, della legge consiste in un'indicazione motivata dell'attività svolta e
non deve contenere alcun giudizio sulla idoneità professionale del
praticante.
2. Ove la pratica sia stata svolta presso più
pubblicazioni, la dichiarazione è rilasciata dai direttori delle pubblicazioni o
dei servizi giornalistici presso cui il praticante ha svolto la sua attività.
3. Il direttore della pubblicazione o del servizio
giornalistico è tenuto, a richiesta dell'interessato all'immediato rilascio
della dichiarazione. Ove il direttore, senza giustificato motivo, ometta o
ritardi l'adempimento di tale obbligo, il Consiglio regionale o interregionale
competente, informato tempestivamente dall'interessato, adotta le iniziative del
caso per il rilascio della dichiarazione, ricorrendone le condizioni. È fatta,
comunque, salva - ove ne ricorrano gli estremi - l'azione disciplinare prevista
dall'art. 48 della legge.
Articolo 44.
Prova di idoneità
professionale
1. La prova scritta prevista dall'articolo 32, primo
comma, della legge, consiste:
a) nello svolgimento di
una prova di sintesi di un articolo o di altro testo scelto dal candidato tra
quelli forniti dalla commissione in un massimo di 30 righe di 60 caratteri
ciascuna, per un totale di 1.800 caratteri compresi gli spazi; (Lettera così modificata dall'art. 1 Decreto del Presidente
della Repubblica 13 giugno 2008, n. 122)
b) nello
svolgimento di una prova di attualità e di cultura politico-economico-sociale
riguardanti l'esercizio della professione mediante questionari articolati in
domande cui il candidato è tenuto a rispondere per iscritto;
c) nella redazione di un articolo su argomenti di attualità
scelti dal candidato tra quelli, in numero non inferiore a sei (interni,
esterni, economia-sindacato, cronaca, sport, cultura-spettacolo) proposti dalla
commissione, anche sulla base dell'eventuale documentazione dalla stessa
fornita. Tale articolo non deve superare le 45 righe da 60 caratteri ciascuna
per un totale di 2.700 caratteri compresi gli spazi. (Lettera così modificata dall'art. 1 Decreto del Presidente
della Repubblica 13 giugno 2008, n. 122)
2. La prova orale consiste in un colloquio diretto ad
accertare la conoscenza dei principi dell'etica professionale, delle norme
giuridiche attinenti al giornalismo e specificatamente delle tecniche e pratiche
inerenti all'esercizio della professione. In particolare é richiesta la
conoscenza delle seguenti materie:
a) elementi di
storia del giornalismo;
b) elementi di sociologia e di
psicologia dell'opinione pubblica;
c) tecnica e pratica
del giornalismo: elementi teorici e tecnici fondamentali; esercitazione di
pratica giornalistica;
d) norme giuridiche attinenti al
giornalismo: elementi di diritto pubblico; ordinamento giuridico della
professione di giornalista e norme contrattuali e previdenziali; norme
amministrative e penali concernenti la stampa; elementi di legislazione sul
diritto d'autore;
e) etica professionale;
f) i media nel sistema economico italiano.
3. Lo svolgimento della prova orale comprende anche
la discussione di un argomento di attualità, liberamente scelto dal candidato,
nel settore della politica interna, della politica estera, dell'economia, del
costume, dell'arte, dello spettacolo, dello sport, della moda o in qualsiasi
altro campo specifico nel quale egli abbia acquisito una particolare conoscenza
professionale durante il praticantato. Analoga scelta può essere compiuta dal
candidato nella materia delle norme giuridiche attinenti al giornalismo.
L'argomento o gli argomenti prescelti, compendiati in un breve sommario, debbono
essere comunicati alla commissione almeno tre giorni prima della prova, e da
essi può prendere l'avvio il colloquio allo scopo sia di mettere il candidato a
suo completo agio sia di valutarne le capacità di ricerca e di indagine, di
attitudine alla inchiesta e di acume critico, di discernimento e di sintesi.
4. A conclusione della prova orale il Presidente
comunica al candidato il giudizio della commissione sulla prova scritta e, a
richiesta del candidato, gli mostra l'elaborato sottolineandone in breve i
limiti e/o i pregi e/o fornendo eventuali chiarimenti .
(Articolo così sostituito da ultimo dall'art. 1, Decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1993, n. 384).
Articolo 44-bis
Svolgimento della prova scritta mediante utilizzo di elaboratori elettronici (personal computer).
1. Per lo svolgimento della prova scritta di cui all'articolo 44 è consentito l'utilizzo di elaboratori elettronici (personal computer) nella disponibilità dei candidati, o eventualmente forniti dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, in cui sia inibito l'accesso a qualunque memoria che non sia preposta alle funzionalità dell'elaboratore necessarie per l'effettuazione della prova, nonché a qualunque dispositivo di comunicazione con l'esterno e il cui programma di videoscrittura, fornito dalla commissione su supporto informatico privo di qualsiasi altro dato al fine di garantire l'anonimato dell'elaborato, assicuri uniformità di carattere e di spaziatura.
2. Le modalità tecniche richieste per gli adempimenti di cui al comma 1 sono indicate dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, sentito il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 32, quarto comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, inserito dall'articolo 1 della legge 16 gennaio 2008. n. 16.
(Articolo aggiunto dall'art. 1,
Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2008, n. 122)
Articolo 45.
Sessioni e
commissioni
1. Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei
Giornalisti, entro il mese di febbraio e di agosto di ciascun anno, provvede ad
indire le due sessioni della prova di idoneità professionale che si svolgono
rispettivamente, nei mesi di aprile e di ottobre, fissando all'uopo, per
ciascuna sessione, il giorno della prova scritta e il termine di presentazione
delle domande di ammissione.
2. Almeno quaranta giorni prima della data fissata
per la prova scritta, il Consiglio nazionale richiede al Presidente della Corte
di appello di Roma la nomina, a norma dell'articolo 32 della legge, dei due
magistrati chiamati a far parte della commissione esaminatrice e, almeno 20
giorni prima, provvede a nominare gli altri cinque componenti tra i giornalisti
professionisti, iscritti nel relativo elenco da non meno di dieci anni, non
facenti parte del Consiglio nazionale o di Consigli regionali o interregionali
dell'Ordine, dei quali almeno quattro esercitino la propria attività presso
quotidiani, periodici, agenzie di stampa di cui all'articolo 34 della legge e
presso un servizio giornalistico radiotelevisivo, in ragione di uno per ciascuno
di detti settori di attività.
3. Con gli stessi criteri di cui al comma precedente
si provvede alla nomina di componenti supplenti in numero eguale a quello degli
effettivi.
4. Ogni Consiglio regionale o interregionale formula,
all'inizio di ogni anno, l'elenco dei giornalisti professionisti che abbiano
dichiarato la loro disponibilità a far parte delle commissioni d'esame e lo
trasmette, entro e non oltre il 1 febbraio, al Consiglio nazionale dell'Ordine,
corredando ciascun nominativo di un breve curriculum professionale.
5. I giornalisti componenti la commissione d'esame
sono nominati dal Consiglio nazionale, sulla base delle proposte congiunte
formulate dai Consigli dell'Ordine ai sensi del comma precedente, nonché
direttamente dai Consiglieri nazionali.
6. Entro il termine di venti giorni di cui al secondo
comma, il Consiglio nazionale nomina il segretario della commissione tra i
professionisti iscritti nel relativo elenco da almeno cinque anni.
7. La commissione non può esaminare un numero di
candidati superiore alle quattrocento unità. Qualora il numero dei candidati che
abbiano espletato le prove scritte, ecceda tale limite si provvede, prima
dell'inizio della correzione degli elaborati, alla nomina di tante
sottocommissioni quante ne occorrono per rispettare il limite anzidetto.
8. Ciascuna sottocommissione, composta da un numero
di membri pari a quello della commissione principale ed aventi le stesse
qualifiche, è presieduta dal magistrato di appello, ferma restando la titolarità
della presidenza dell'intera commissione esaminatrice in capo al presidente di
quella principale, al quale spetta anche la distribuzione dei candidati tra
quest'ultima e le eventuali sottocommissioni.
9. Ciascun componente della commissione principale o
di una sottocommissione può essere sostituito da altro componente che rivesta la
stessa qualifica.
10. Nel caso di costituzione di sottocommissioni, il
presidente titolare convoca, prima dell'inizio della correzione degli elaborati,
la commissione in seduta plenaria, al fine di stabilire i criteri di massima da
seguire nella valutazione dei candidati.
11. La segreteria del Consiglio nozionale espleta i
lavori di segreteria della commissione esaminatrice.
12. Le deliberazioni con le quali sono indette le
sessioni, ed i provvedimenti di nomina di componenti le commissioni esaminatrici
sono, entro quindici giorni, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica e comunicati a tutti i Consigli regionali o interregionali.
13. Il Consiglio nazionale, ove ne ravvisi
l'opportunità, può indire altre sessioni di esame oltre quelle sopra
indicate.
(Articolo così sostituito dall'art. 2, Decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1993, n. 384).
Articolo 46.
Ammissione alla prova di idoneità professionale
1. Sono ammessi a sostenere la prova di idoneità
professionale i candidati che documentino di essere iscritti nel registro dei
praticanti da almeno diciotto mesi e di aver compiuto presso una o più testate
la pratica giornalistica prevista dall'articolo 29, primo comma, della legge.
2. L'iscrizione nel registro dei praticanti decorre
dalla data di effettivo inizio del tirocinio dichiarata dal direttore o
accertata dal competente Consiglio regionale o in seconda istanza dal Consiglio
nazionale.
3. La domanda di ammissione, diretta al Consiglio nazionale dell'Ordine, deve essere consegnata o inoltrata, nel termine stabilito dalla deliberazione di cui al primo comma dell'articolo precedente, alla segreteria del Consiglio nazione dell'Ordine. La prova della tempestiva spedizione della domanda è costituita dal timbro postale, nel caso di inoltro a mezzo posta; nel caso di consegna diretta, la data di presentazione è annotata in calce o a margine della domanda a cura della segreteria, che ne rilascia ricevuta.
3-bis. I candidati che intendono sostenere la prova scritta mediante l'utilizzo di personal computer ne fanno esplicita menzione nella domanda di ammissione. (Comma aggiunto dall'art. 1 Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2008, n. 122)
4. Alla domanda debbono essere allegati un
certificato di iscrizione nel registro dei praticanti rilasciato dal competente
Consiglio regionale o interregionale e la dichiarazione motivata di cui
all'articolo 34, secondo comma, della legge ed all'articolo 43 del presente
regolamento.
5. Alla domanda va altresì allegato un curriculum
concernente le esperienze professionali svolte durante il praticantato; in
particolare il candidato deve indicare in quali servizi redazionali ha svolto il
tirocinio. Il candidato può altresì indicare i corsi di formazione professionale
teorica seguiti e presso quali strutture.
6. I candidati che compiano la prescritta pratica
giornalistica nel periodo compreso tra la data stabilita per la presentazione
della domanda e quella fissata per la prova scritta, possono produrre la
documentazione di cui al comma precedente prima dell'inizio della prova
scritta.
7. La commissione esaminatrice forma senza ritardo
l'elenco degli ammessi: i candidati di cui al comma precedente sono inclusi
nell'elenco con riserva di definitiva ammissione subordinata alla produzione dei
prescritti documenti.
8. Ai candidati inclusi nell'elenco è data
comunicazione dell'ammissione, nonché del giorno, dell'ora e del luogo in cui si
svolge la prova scritta, con lettera raccomandata, ricevuta dai candidati almeno
venti giorni prima di tale data.
9. La lettera di comunicazione di cui al comma
precedente costituisce, per il praticante, documento sufficiente per ottenere da
parte del direttore della pubblicazione o del servizio giornalistico, il
permesso di assenza occorrente per la partecipazione alla prova scritta.
(Articolo così sostituito dall'art. 3, Decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1993, n. 384).
Articolo 47.
Identificazione dei candidati
1. I candidati debbono dimostrare la loro identità
personale prima di ciascuna prova d'esame presentando un documento di
identificazione.
Articolo 48.
Svolgimento della prova scritta
1. La commissione esaminatrice, immediatamente prima
dell'inizio della prova scritta formula tre diverse ipotesi di argomenti da
indicare ai candidati scegliendo per ciascuna la relativa documentazione; ogni
proposta viene chiusa in una busta sigillata dopo essere stata sottoscritta dal
presidente e dal segretario.
2. La commissione invita uno dei candidati presenti
nell'aula di esame a scegliere una tra le tre buste anzidette che viene
immediatamente aperta, procedendo quindi alla lettura dei testi in essa
contenuti; la commissione può fornire ai candidati che ne facciano richiesta
copia fotostatica dei testi di cui si è data lettura; ove richiesta, la
commissione previa apertura delle stesse, dà lettura anche dei testi contenuti
nelle altre due buste sigillate. Di dette operazioni è fatta menzione nel
verbale.
3. Immediatamente dopo effettuate le operazioni di cui al comma precedente si dà inizio alla prova di esame.
4. Il termine per la prova scritta decorre dalla assegnazione, da parte della commissione, degli argomenti da trattare.
5. Durante il tempo in cui si svolge la prova devono essere presenti nel locale degli esami almeno due componenti della commissione ai quali è affidata la vigilanza sul regolare svolgimento della prova.
6. I candidati, ove non si avvalgono della facoltà di utilizzo dell'elaboratore elettronico (personal computer) per lo svolgimento della prova scritta, devono usare, per la stesura dell'elaborato, esclusivamente carta munita della firma del presidente della commissione o di un componente da lui delegato. Essi, durante la prova, non possono conferire tra loro o comunicare in qualsiasi modo con estranei, né portare nella sede dell'esame libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie nonché mezzi di comunicazione portatili o macchine per scrivere elettroniche con memorie, ad eccezione degli elaboratori elettronici (personal computer) di cui all'articolo 44-bis. (Comma così modificato dall'art. 1 Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2008, n. 122)
6-bis. Per lo svolgimento della prova scritta mediante utilizzo di elaboratori elettronici (personal computer) la commissione consegna al candidato il CD-ROM con il sistema operativo e la penna USB con il programma da inserire nell'elaboratore elettronico (personal computer). Il sistema operativo ad ogni avvio registra sulla penna USB la data e l'ora. L'elaboratore è riavviato dal candidato al fine di caricare il sistema operativo nella memoria RAM, e di attivare automaticamente il programma di videoscrittura con il quale elaborare e salvare periodicamente i testi della prova scritta. Il programma di videoscrittura deve consentire l'individuazione autonoma di ciascun elaborato relativo alle tre prove previste dall'articolo 44, comma 1. (Comma aggiunto dall'art. 1 Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2008, n. 122)
6-ter. Durante lo svolgimento della prova scritta la commissione, anche tramite un incaricato, controlla che nessun candidato abbia riavviato il sistema operativo e che consulti altre fonti documentali. .(Comma aggiunto dall'art. 1 Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2008, n. 122)
6-quater. In caso di non corretto funzionamento dell'elaboratore elettronico (personal computer) la commissione ne fornisce al candidato uno di riserva dotato delle stesse funzionalità previste dall'articolo 44-bis, nel rispetto delle modalità operative di cui al comma 7. In ogni caso non è concesso il recupero del tempo trascorso dall'inizio della prova. .(Comma aggiunto dall'art. 1 Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2008, n. 122)
7. È escluso dalla prova chi contravviene a tali divieti ed in genere alle disposizioni impartite dalla commissione per assicurare la regolarità dell'esame.
8. L'esclusione è disposta dai commissari presenti e,
in caso di disaccordo, la decisione spetta al presidente.
(Articolo così sostituito dall'art. 4, Decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1993, n. 384).
Articolo 49.
Termine della prova e consegna dei lavori
1. Il candidato, compiuto il proprio lavoro lo chiude, senza apporvi sottoscrizione o altro contrassegno, in una busta assieme ad un'altra busta contenente un foglio nel quale avrà indicato il proprio nome cognome e residenza.
2. In caso di utilizzo dell'elaboratore elettronico (personal computer), il candidato, completata la redazione dei testi relativi a ciascuna prova, disattiva il programma di videoscrittura premendo sul comando «concludi» del menu «file», estrae il CD e la penna USB dal computer e li consegna alla Commissione d'esame, previa esibizione di un documento di riconoscimento. Un incaricato della Commissione identifica il candidato, decodifica il testo degli elaborati scritti con la chiave riferita al candidato e provvede alla relativa stampa utilizzando il supporto cartaceo di cui all'articolo 48, comma 6, primo periodo. Terminata la procedura di stampa dell'elaborato, lo stesso viene riconsegnato all'interessato, previa cancellazione del contenuto della chiave USB in modo non recuperabile. Si applicano le disposizioni di cui al primo comma.
3. Nell'ipotesi di mancata decodifica dell'elaborato riconducibile ad una irregolare sostituzione della penna USB, la stessa viene consegnata dal candidato e riposta in un'apposita busta, unitamente al CD, sigillata e siglata dal Presidente della Commissione. Dell'operato viene redatto apposito verbale. La commissione decide ai sensi dell'articolo 48, commi 7 e 8.
4. Il lavoro è consegnato ad uno dei componenti della commissione, il quale appone sulla busta esterna e sui margini incollati la propria sottoscrizione.
5. Tutte le buste contenenti i lavori sono affidate al segretario, previa raccolta di esse in uno o più pacchi sigillati con cera lacca e firmati all'esterno da due componenti della commissione e dal segretario.
(Articolo così sostituito dall'art. 1 Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2008, n. 122)
Articolo 50.
Valutazione dei lavori
1. La commissione, anche nel caso di suddivisione in
sottocommissioni, compie, nel più breve tempo e comunque non più tardi di
quattro mesi dalla conclusione delle prove scritte, la valutazione delle stesse.
Il prolungamento di detto termine, può essere disposto una sola volta e comunque
per non oltre novanta giorni, con provvedimento del presidente del Consiglio
nazionale, per motivi eccezionali e debitamente accertati.
2. Verificata la integrità dei pacchi e delle buste,
la commissione procede successivamente all'apertura di ciascuna delle buste
contenenti i lavori dei candidati. Il segretario appone immediatamente sulla
busta aperta, nonché su quella contenente il nome del candidato e sulla testata
di ogni foglio del lavoro, uno stesso numero d'ordine.
3. Tale numero viene trascritto anche sulla scheda di
cui è dotato ogni membro della commissione, composta di tre sezioni: la prima è
riservata alla valutazione e al voto personale del commissario e a quelli
collegiali della commissione su ogni prova scritta; la seconda alla valutazione
e al voto personale e a quelli collegiali sulla prova orale, la terza alla
complessiva valutazione finale.
4. Ogni componente la commissione esprime nella
apposita sezione della scheda, la sua valutazione e la sua votazione in
sessantesimi su ognuno dei tre elaborati, letti collegialmente. Il presidente o
un membro della commissione da lui incaricato raccoglie le valutazioni espresse
singolarmente e formula la valutazione collegiale e la media dei voti riportati,
dai quali scaturisce l'ammissione o la non ammissione del candidato alla prova
orale. Tali valutazioni e votazioni sono trascritte nell'apposito spazio della
scheda di ciascun candidato e riportate nel verbale della seduta.
5. La commissione, ove accerti che il lavoro sia
stato in tutto o in parte copiato da altro elaborato o da qualche pubblicazione,
annulla la prova. È pure annullata la prova dei candidati che si siano comunque
fatti riconoscere.
6. Al termine della correzione di tutti gli elaborati
la commissione procede all'apertura delle buste contenenti i nomi dei candidati
e ne forma l'elenco generale, indicando accanto a ciascun nome le relative
valutazioni e votazioni. Tale elenco è sottoscritto dal presidente e dal
segretario e ne viene affissa copia nella sede del Consiglio nazionale
dell'Ordine dei Giornalisti.
(Articolo così sostituito dall'art. 5, Decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1993, n. 384).
Articolo 51.
Ammissione alla prova orale
1. Sono ammessi alla prova orale i candidati che
riportano nelle prove scritte la valutazione positiva di ammissione indicata nel
precedente articolo 50.
2. A ciascuno degli ammessi è data comunicazione del
giorno, dell'ora e del luogo in cui si tiene la prova orale, fissata a distanza
di non meno di trenta giorni dalla dato di affissione dell'elenco degli ammessi.
La comunicazione deve essere ricevuta dal candidato almeno venti giorni prima
della data della prova.
3. La comunicazione di cui al comma precedente
costituisce, per il praticante, documento sufficiente per ottenere, da parte del
direttore della pubblicazione o del servizio giornalistico, il permesso di
assenza occorrente per la partecipazione alla prova orale.
(Articolo così sostituito dall'art. 6, Decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1993, n. 384).
Articolo 52.
Svolgimento della prova orale giudizio finale
1. La prova orale è pubblica.
2. Ogni componente la commissione esprime, nella
apposita sezione della scheda, la propria valutazione e votazione sulla prova
orale. Come per la prova scritta, il presidente o un membro della commissione da
lui incaricato raccoglie le valutazioni e votazioni espresse singolarmente e
formula la valutazione collegiale e un voto che esprime la media dei voti
assegnati da ciascun commissario.
3. Allontanati il candidato e gli eventuali presenti
alla prova orale, il presidente propone quindi una valutazione complessiva
finale e la dichiarazione di idoneità o non idoneità all'esercizio della
professione, tenendo conto delle valutazioni e delle votazioni espresse dalla
commissione per la prova scritta e la prova orale.
4. Le valutazioni collegiali e i voti di sintesi
della commissione, nonché le valutazioni complessive finali sono trascritti
negli appositi spazi della scheda e riportati nel verbale della seduta. Subito
dopo, in seduta pubblica, al candidato viene comunicato il risultato
dell'esame.
5. Al candidato, che non si sia presentato a
sostenere la prova orale nel giorno stabilito ed abbia dimostrata l'esistenza di
un legittimo impedimento, viene fissata una nuova data di presentazione.
(Articolo così sostituito dall'art. 7, Decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1993, n. 384).
Articolo 53.
Elenco dei candidati dichiarati idonei - Verbale
1. L'elenco dei candidati dichiarati idonei,
sottoscritto dal presidente e dal segretario, è depositato presso il Consiglio
nazionale dell'Ordine, il quale provvede nei dieci giorni successivi a darne
comunicazione agli interessati.
2. Di tutte le operazioni attinenti allo svolgimento
degli esami è redatto verbale a cura del segretario. Il verbale è sottoscritto
dal presidente e dallo stesso segretario.
3. Il candidato dichiarato non idoneo ha facoltà di
ripresentarsi a sostenere la prova nelle successive sessioni di esame, nel corso
del triennio previsto dall'ultimo comma dell'art. 34 della legge.
Articolo 54.
Norme speciali per gli esami dei candidati appartenenti alle minoranze linguistiche e agli altri Stati della Cee
1. I candidati appartenenti alle minoranze
linguistiche contemplate e tutelate negli statuti delle Regioni e Province
autonome, e relative norme di attuazione, sono ammessi, ove ne facciano
richiesta, a sostenere le prove degli esami previsti dagli articoli 32 e 33
della legge nella propria lingua.
2. Analogamente è concessa ai candidati cittadini di
uno Stato membro della CEE la facoltà di sostenere la prova di esame nella
propria lingua madre.
In questi casi le commissioni
d'esame sono assistite da uno o più esperti nelle lingue di cui ai commi che
precedono, nominati dal Consiglio nazionale dei Giornalisti, con funzioni di
interprete.
(Articolo così sostituito
dall'art. 8, Decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1993, n.
384).
Articolo 55.
Iscrizione nell'elenco dei professionisti
1. Coloro che
intendono essere iscritti nell'elenco dei professionisti debbono presentare al
Consiglio dell'Ordine regionale o interregionale nella cui circoscrizione hanno
la residenza, domanda di iscrizione corredata, oltre che dai documenti previsti
dall'art. 31 primo comma, della legge, dal certificato rilasciato dal Consiglio
nazionale attestante l'esito favorevole della prova di idoneità professionale di
cui all'art. 32 della legge.
1-bis. La domanda di
iscrizione deve contenere inoltre esplicita dichiarazione che, dal momento
dell'avvenuta iscrizione, il professionista cesserà da ogni altra attività
professionale o impiegatizia prima eventualmente svolta
(Comma inserito dall'art. 13, Decreto del Presidente della Repubblica 3
maggio 1972, n. 212).
2. Il Consiglio
regionale o interregionale, previo accertamento degli altri requisiti previsti
dall'art. 31, secondo comma, della legge, delibera, entro 60 giorni dalla
presentazione della domanda, l'iscrizione nell'elenco dei professionisti con
decorrenza dalla data del superamento della prova orale degli esami di idoneità
professionale (Comma così modificato dall'art. 13,
Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1972, n.
212).
3. La comunicazione
del provvedimento è fatta all'interessato con lettera raccomandata, entro 15
giorni dalla deliberazione.
Articolo 56.
Modalità per il trasferimento di iscrizione
1. Il giornalista che intenda trasferire la propria
iscrizione deve presentare al Consiglio dell'Ordine di nuova residenza,
unitamente alla domanda, il nulla osta del Consiglio dell'Ordine di provenienza:
quest'ultimo trasmette al Consiglio di nuova iscrizione il fascicolo personale
relativo all'iscritto.
2. Non è consentito il trasferimento della iscrizione
previsto dall'articolo 37 della legge quando l'interessato sia sottoposto a
procedimento penale o disciplinare ovvero sia sospeso dall'esercizio della
professione.
3. Il giornalista che abbia ottenuto il trasferimento
della propria iscrizione nell'Albo del luogo di nuova residenza conserva
l'anzianità che aveva nell'Albo di provenienza.
4. Il trasferimento dell'iscrizione comporta la
decadenza delle cariche eventualmente ricoperte dal giornalista nell'Ordine di
provenienza o nel Consiglio nazionale.
Articolo 57.
Reiscrizione
1. Per ottenere la reiscrizione di cui all'art. 42
della legge, l'interessato deve produrre, oltre alla documentazione necessaria a
dimostrare il diritto alla reiscrizione, anche i documenti richiesti per
l'iscrizione, ad eccezione di quelli già presentati e tuttora validi.
2. Il giornalista reiscritto ha l'anzianità derivante
dalla prima iscrizione dedotta la durata dell'interruzione.
Articolo 58.
Direzione delle pubblicazioni di partiti, movimenti politici e organizzazioni sindacali
1. La domanda per l'iscrizione provvisoria dei
direttori delle pubblicazioni di cui all'art. 47 della legge negli elenchi
dell'Albo deve essere diretta al Consiglio dell'Ordine regionale o
interregionale nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza.
2. Il Consiglio accerta che il quotidiano o periodico
risponda ai requisiti dell'art. 47 della legge.
3. Alla domanda deve essere allegata la
documentazione relativa alla nomina del richiedente a direttore del quotidiano o
periodico, nonché quella relativa alla nomina a vice direttore della
pubblicazione, di un giornalista professionista, se trattasi di quotidiano, o
anche di un pubblicista, se trattasi di periodico.
4. Il Consiglio deve far risultare il titolo
provvisorio dell'iscrizione sia nell'Albo che nei certificati rilasciati
all'iscritto.
5. Gli iscritti contemplati nei comma precedenti sono
tenuti, all'atto della cessazione dell'incarico di direttore, a darne immediata
comunicazione al Consiglio regionale o interregionale, il quale provvede, anche
d'ufficio, alla cancellazione degli iscritti non appena abbia avuto notizia
della cessazione stessa.
Articolo 59.
Ricorso al Consiglio Nazionale
1. Le impugnazioni previste dagli art. 8, 16, ultimo
comma, e 60, primo comma, della legge, escluse quelle proposte dal pubblico
ministero, si propongono con ricorso redatto su carta da bollo, entro i termini
rispettivamente indicati nei suddetti articoli della legge.
2. I termini per la presentazione dei ricorsi sono
perentori.
3. Nei ricorsi in materia elettorale, di cui agli artt. 8 e 16 della legge, su domanda del ricorrente proposta nel ricorso in successiva istanza, il Consiglio nazionale può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato. (Comma aggiunto dall'art. 14, Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1972, n. 212).
Articolo 60.
Contenuto del ricorso
1. Il ricorso di cui all'articolo precedente deve
contenere i motivi su cui si fonda ed essere corredato:
b) dai documenti
eventualmente occorrenti a comprovare il suo fondamento;
c) dalla ricevuta del versamento della somma di L.13.000
stabilita dall'art.1 del Decreto legislativo 13 settembre 1946 n. 261 e
successive modifiche. Tale versamento non è richiesto per i ricorsi proposti dal
pubblico ministero. In caso di mancato deposito della ricevuta, viene assegnato
al ricorrente un termine per presentarla;
d)
dall'indicazione del recapito al quale l'interessato intende siano fatte le
eventuali comunicazioni da parte del Consiglio nazionale. In mancanza di tale
indicazione le comunicazioni vengono depositate ad ogni effetto presso la
segreteria del Consiglio nazionale.
Articolo 61.
Presentazione, notificazione e comunicazione del ricorso
1. Il ricorso è presentato o notificato al Consiglio
regionale o interregionale che ha emesso la deliberazione impugnata; se
ricorrente è il giornalista, all'originale vanno allegate tre copie del ricorso
in carta libera.
2. La data di presentazione è annotata in margine al
ricorso a cura della segreteria del Consiglio, che ne rilascia ricevuta.
3. Nei casi previsti dall'art. 60, primo comma, della
legge, la segreteria del Consiglio comunica, senza indugio, con lettera
raccomandata, copia del ricorso al pubblico ministero competente, se ricorrente
è il giornalista o al giornalista, se ricorrente è il pubblico ministero.
4. Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono
depositati presso il Consiglio per trenta giorni successivi alla scadenza del
termine stabilito per il ricorso: durante detto periodo il pubblico ministero,
per i ricorsi in materia disciplinare, e l'interessato, in tutti i casi, possono
prendere visione degli atti, proporre deduzioni ed esibire documenti; nei dieci
giorni successivi è inoltre consentita la proposizione di motivi aggiunti.
5. Il Consiglio, decorsi i termini di cui al comma
precedente, deve, nei cinque giorni successivi, trasmettere al Consiglio
nazionale il ricorso ad esso presentato o notificato, unitamente alla prova
della comunicazione di cui al terzo comma del presente articolo, alle deduzioni
ed ai documenti di cui al comma precedente ed al fascicolo degli atti, nonché,
in fascicolo separato, copia in carta libera del ricorso stesso e della
deliberazione impugnata.
Articolo 62.
Trattazione del ricorso
1. La seduta per la trattazione del ricorso, fissata
dal presidente del Consiglio nozionale, ha luogo entro i 60 giorni successivi
alla scadenza del termine stabilito per il ricorso stesso: a tal fine, tutti gli
atti e documenti relativi al ricorso sono trasmessi tempestivamente alla
commissione referente, la quale istruisce il ricorso e redige una relazione che
comunica al presidente del Consiglio nazionale almeno cinque giorni prima della
seduta fissata per la discussione.
2. La commissione, salva comunque la facoltà concessa
al Consiglio medesimo dal terzo comma del successivo art. 63, può disporre
indagini, acquisire nuovi elementi e richiedere le notizie che ritenga
opportune.
(Articolo così modificato dall'art. 15, Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1972, n. 212).
Articolo 63.
Esame del ricorso
1. Le sedute del Consiglio nazionale non sono
pubbliche.
2. Le parti possono chiedere di essere sentite,
proponendo apposita istanza contenuta nel ricorso o presentata entro i termini
di cui al quarto comma dell'art. 61 del presente regolamento.
3. Qualora il Consiglio nazionale ritenga necessario
che l'interessato dia chiarimenti ovvero produca atti o documenti, il presidente
comunica i provvedimenti adottati all'interessato stesso a mezzo di lettera
raccomandata, con le modalità previste dal precedente art. 60, lettera d),
fissando un termine per la risposta. Se questa non giunge entro il termine
stabilito la decisione è presa in base agli atti che già sono in possesso del
Consiglio nazionale.
4. Chiusa la discussione, il presidente raccoglie i
voti dei Consiglieri e vota per ultimo. In caso di parità di voti prevale il
voto del presidente.
5. Il segretario del Consiglio nazionale redige
verbale delle sedute, osservate le modalità di cui all'art. 26 del presente
regolamento.
Articolo 64.
Decisione del ricorso
1. La decisione deve contenere il nome del
ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il
dispositivo, l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata la
sottoscrizione del presidente e del segretario.
2. La decisione è depositata in originale nella
segreteria del Consiglio nazionale ed è notificata al ricorrente, a norma
dell'art. 62 della legge, nel recapito dichiarato; ove sia stata omessa tale
dichiarazione la notifica si esegue presso il domicilio risultante dagli Albi,
dai registri o dagli elenchi speciali e, per i non iscritti, mediante deposito
nella segreteria del Consiglio nazionale.
3. Le decisioni del Consiglio nazionale sono immediatamente esecutive anche se impugnate davanti all'autorità giudiziaria (Comma aggiunto dall'art. 14, Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1972, n. 212).
Articolo 65.
Ricorso in materia disciplinare
1. Per i ricorsi in materia disciplinare il pubblico
ministero deve, entro la scadenza dei termini previsti dal comma quarto del
precedente art. 61, presentare per iscritto le proprie conclusioni.
2. Il Consiglio nazionale, ricevuti dal Consiglio
regionale o interregionale il ricorso e gli atti relativi, comunica senza
indugio, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, le
conclusioni del pubblico ministero all'incolpato, assegnandogli un termine non
inferiore a trenta giorni per le sue discolpe.
3. Scaduto detto termine il Consiglio nazionale
nomina il relatore e stabilisce la seduta per la trattazione del ricorso.
4. Le deliberazioni del Consiglio nazionale sono
adottate a votazione segreta; in caso di parità di voti prevale l'opinione più
favorevole all'incolpato.
5. Si osservano le disposizioni degli artt. 59, 60,
6l, 62, 63 e 64 del presente regolamento, in quanto applicabili.
Articolo 66.
Ricorso contro l'elezione a componente del Consiglio nazionale
1. Il ricorso contro il risultato delle elezioni di
cui all'art. 16 della legge, redatto in carta da bollo, è presentato o
notificato al Consiglio nazionale. La data della presentazione è annotata a
margine del ricorso a cura della segreteria del Consiglio nazionale che ne
rilascia ricevuta. All'originale vanno allegate quattro copie del ricorso in
carta libera.
2. Il Consiglio nazionale richiede nei cinque giorni
successivi alla data di presentazione o di notificazione del ricorso, al
Consiglio regionale o interregionale competente, di trasmettere entro dieci
giorni gli atti relativi all'elezione impugnata.
3. Gli atti restano depositati per trenta giorni
presso la segreteria del Consiglio nazionale ed entro tale termine gli
interessati possono prenderne visione, proporre deduzioni ed esibire documenti;
nei dieci giorni successivi è inoltre consentita la proposizione di motivi
aggiunti.
4. Per la trattazione e decisione dei ricorsi di cui
al presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli
artt. 59, 60, 62, 63 e 64 del presente regolamento.
Articolo 67.
Prima elezione dei Consigli. Adempimenti della Commissione unica
1. La Commissione unica, entro 20 giorni dalla
pubblicazione del presente regolamento:
b) stabilisce la
sede del seggio elettorale per ciascun Consiglio regionale o interregionale.
2. Nei quindici giorni successivi alla scadenza del
termine di cui al comma precedente, la Commissione unica:
a) predispone le schede di votazione, debitamente
timbrate, occorrenti per l'elezione del Consiglio regionale o interregionale,
del relativo Collegio dei revisori dei conti, nonché del Consiglio nazionale,
secondo le modalità di cui all'art. 8 del presente regolamento in quanto
applicabili;
b) trasmette a ciascun presidente di Corte
d'appello nel cui distretto ha sede l'Ordine gli elenchi di cui alla lettera a)
del comma precedente, unitamente agli esemplari degli elenchi destinati al
seggio elettorale dell'Ordine, dando nel contempo notizia della data in cui
verrà convocata l'assemblea elettorale.
3. Negli elenchi di cui ai comma precedenti i
giornalisti sono iscritti sulla base della loro residenza alla data di entrata
in vigore del presente regolamento e non si tiene conto dei cambiamenti di
residenza successivamente intervenuti.
Articolo 68.
Convocazione delle Assemblee elettorali - Trasmissione delle schede
1. La Commissione
unica provvede, nei quaranta giorni successivi alla pubblicazione del presente
regolamento, a convocare le assemblee elettorali di cui all'art. 66, secondo
comma, della legge.
2. L'avviso di
convocazione è inviato per lettera raccomandata a tutti gli iscritti nell'Albo
esclusi i sospesi dall'esercizio professionale, e deve contenere le indicazioni
previste nell'art. 4 della legge e nell'art. 5 del presente regolamento.
3. Entro i cinque
giorni successivi alla scadenza del termine di cui al primo comma, la
Commissione unica cura la trasmissione delle schede di votazione alla
Cancelleria di ciascuna Corte di appello, che provvede alla custodia ed alla
successiva consegna delle schede medesime al presidente dell'assemblea a norma
dell'art. 69 del presente regolamento.
Articolo 69.
Nomina del Presidente dell'Assemblea
1. Il presidente
della Corte di appello, entro cinque giorni dalla convocazione, provvede alla
nomina del presidente dell'assemblea scegliendolo tra i giornalisti
professionisti, compresi negli elenchi trasmessigli, che siano in possesso
dell'anzianità richiesta dall'art. 66, comma terzo, della legge ed in regola con
il pagamento dei contributi dovuti alla Commissione unica.
2. La Cancelleria
della Corte di appello comunica immediatamente la nomina all'interessato e cura
la trasmissione al medesimo degli elenchi previsti dalla lettera b), secondo
comma, del precedente art. 67, trattenendone un esemplare, nonché delle schede
di votazione.
Articolo 70.
Adempimenti del Presidente dell'Assemblea
1. Il presidente dell'assemblea, almeno cinque giorni
prima dell'inizio delle operazioni di votazione, adempie alle formalità relative
alla sistemazione del seggio, a norma dell'art. 9, terzo comma, del presente
regolamento; svolge altresì, gli adempimenti demandati al presidente del
Consiglio dell'Ordine dall'art. 5 della legge.
2. Il presidente dell'assemblea provvede, inoltre, a
comunicare alla Commissione unica, entro otto giorni dalla proclamazione, i
nominativi degli eletti a componenti del Consiglio nazionale.
Articolo 71.
Norme regolatrici delle prime elezioni
1. Nelle prime elezioni dei Consigli regionali o
interregionali e relativi Collegi dei revisori dei conti, nonché del Consiglio
nazionale, si osservano le disposizioni degli artt. 3, 4, 5 e 6 della legge e
del Titolo I del presente regolamento, in quanto applicabili.
2. Il certificato previsto dall'art. 10, secondo
comma, del presente regolamento è sostituito da una dichiarazione della
Commissione unica attestante l'avvenuto pagamento delle quote dovute per il
semestre in corso alla data di pubblicazione del regolamento stesso.
Articolo 72.
Convocazione dei primi Consigli regionali o interregionali
1. Il presidente
dell'assemblea elettorale, entro tre giorni dalla proclamazione di tutti i
componenti del Consiglio regionale o interregionale, trasmette al Consigliere
che ha riportato il maggior numero di voti - o in caso di parità di voti, al più
anziano di età - l'estratto del verbale di proclamazione degli eletti e lo
invita a convocare il Consiglio ai fini della costituzione e dell'elezione delle
cariche, entro il termine di quindici giorni fissato dall'art. 66, quinto comma,
della legge.
2. La Commissione
unica dispone che, all'atto dell'insediamento dei Consigli regionali o
interregionali, siano ad essi consegnati i fascicoli personali dei rispettivi
iscritti nell'Albo, negli elenchi speciali e nel registro dei praticanti, nonché
ogni documentazione concernente le pratiche in corso di loro competenza.
3. Delle operazioni
di consegna viene redatto apposito verbale.
Articolo 73.
Convocazione del primo Consiglio Nazionale dell'Ordine
1. La Commissione unica - entro quindici giorni dalla
ricezione delle comunicazioni dei nominativi di tutti i componenti eletti -
convoca il Consiglio nazionale ai fini della sua costituzione e dell'elezione
delle cariche.
2. Per l'elezione delle cariche del primo Consiglio
nazionale si osservano le disposizioni di cui agli artt. 22, 23 e 24 del
presente regolamento.
3. Dell'avvenuto insediamento del Consiglio nazionale
è data immediata comunicazione, a cura del segretario, alla Commissione unica,
la quale provvede senza indugio a trasmettere le attività patrimoniali
esistenti, nonché l'archivio ed ogni documentazione concernente le pratiche in
corso di competenza del Consiglio nazionale. Delle operazioni di consegna viene
redatto apposito verbale.
Articolo 74.
Ricorsi contro i risultati delle elezioni dei primi Consigli regionali e interregionali e del primo Consiglio Nazionale
1. Per i ricorsi contro i risultati delle elezioni
dei primi Consigli regionali o interregionali e del primo Consiglio nazionale si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute, rispettivamente,
negli artt. 59 e seguenti e 66 del presente regolamento.
2. I ricorsi di cui al comma precedente vanno presentati o notificati alla segreteria della Commissione unica, che ne cura la trasmissione al competente Consiglio regionale o interregionale ovvero al Consiglio nazionale subito dopo il loro insediamento.
Articolo 75.
Norme transitorie per gli iscritti negli elenchi speciali
1. Le persone iscritte, alla data di entrata in vigore della legge, negli elenchi speciali di cui all'art. 4, quinto comma, ed art. 7, ultimo comma, del Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 384, sono iscritte, dai competenti Consigli regionali o interregionali, nei rispettivi elenchi speciali previsti dall'art. 28 della legge.