Il 2010 sarà, probabilmente, un annus horribilis per l'occupazione giornalistica. Gli effetti si sono visti già negli ultimi mesi del 2009: chiusure, crisi aziendali, casse integrazioni, prepensionamenti, mancato rinnovo dei contratti a termine. Inpgi, Ministero del Lavoro e Fnsi non si sono voluti far trovare impreparati: e hanno già raggiunto accordi per consentire alle aziende di uscire dalla crisi economica con il minor danno possibile per le loro casse e per quelle, altrettanto disastrate, dello stesso istituto di previdenza. .
A inizio gennaio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto firmato l'8 ottobre scorso dal Ministro del Lavoro che semplifica le procedure amministrative e riordina i criteri per l'accesso alla cassa integrazione in favore dei lavoratori dipendenti (poligrafici o giornalisti professionisti, pubblicisti o praticanti) di imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani, periodici o di agenzie di stampa a diffusione nazionale. Per queste aziende non valgono i criteri imposti dalla legge sulla cassa integrazione: in particolare, non sono richiesti i requisiti della media occupazionale di 15 dipendenti nel semestre precedente la data di presentazione dell'istanza di CIG e la mancata concessione della stessa per più di 36 mesi negli ultimi 5 anni. La cassa integrazione può essere richiesta nei seguenti casi: a) crisi aziendale, che viene concessa non solo quando il bilancio è in perdita, ma anche quando gli indicatori economico-finanziari, complessivamente considerati, nell'ultimo anno abbiano registrato un andamento involutivo; o quando vi sia stato un calo delle vendite, degli investimenti pubblicitari o dell'attività produttiva. Deve comunque essere presentato, da parte dell'impresa, un piano di risanamento con l'indicazione delle iniziative intraprese o programmate per il superamento della crisi, e un piano di gestione delle eventuali eccedenze di personale; b) cessazione totale o parziale dell'attività aziendale (anche con riferimento a una singola testata) anche in costanza di fallimento: pure in questo caso deve essere presentato un piano di gestione del personale; c) ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale. In questo caso, per l'applicazione della cig anche ai giornalisti, deve essere comunque dichiarato prima lo stato di crisi. Il programma aziendale deve essere "indirizzato a interventi specifici, che prevedano investimenti coerenti con lo stato di crisi, anche con riferimento agli interventi volti a favorire la riorganizzazione dell'assetto redazionale". Deve essere poi esplicitato il piano delle sospensioni e della gestione delle eventuali eccedenze, con gli eventuali interventi di formazione necessari alla realizzazione del piano stesso, e devono essere indicate le modalità di copertura finanziaria degli investimenti. Resta ferma la possibilità, già riconosciuta dall'articolo 37 della legge 416 del 1981 ai giornalisti professionisti, di optare tra la cig e il prepensionamento (a condizione che abbiano almeno 58 anni di età e 18 anni di contributi), ma solo nei limiti del numero di unità ammesse dal Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell'Economia. La concessione della cig è riferita a un periodo massimo di 12 mesi e può essere rinnovata fino a un massimo di altri 12. |