Attualità

Home
Attualità
Novità normative
Speciali

Leggi e documenti

Editoria
Sistema radiotelevisivo
Giornalismo
Campagne elettorali
Internet
Diritto d'autore

Risorse

Link
Chi siamo
Contatti
Cerca in Medialaw
Rinnovano anche Aeranti-Corallo e Fnsi Stampa E-mail
Il 27 gennaio è stato firmato il rinnovo del contratto Aeranti-Corallo che riguarda i giornalisti di radio e tv private (anche su satellite e digitale terrestre), syndications e agenzie di informazione radiofonica e televisiva.
Queste le novità rispetto al precedente contratto, stipulato nel 2006:

1) viene inserita la figura del vice-coordinatore redazionale. La relativa indennità, da contrattare in sede aziendale, non dovrà comunque essere inferiore al 5 per cento del minimo dello stipendio.

2) anche in questo contratto, viene profondamente rivista (nel senso di una maggiore precarizzazione) la normativa dei contratti a termine. Come nel contratto nazionale, anche per l'emittenza locale il rapporto a termine non può superare i 36 mesi (nel precedente contratto erano addirittura 12...) con possibilità di accordo tra giornalista ed editore per ulteriori 12 mesi. Mani liberissime per gli editori: se in precedenza la stipula del contratto a termine era consentita nella fase di avviamento di nuove iniziative e per sostituzione, oggi le uniche ipotesi sono quelle previste dalla legge per tutte le categorie di lavoratori. Non vi sono limiti di tempo per le assunzioni in sostituzione. Non sono più previste agevolazioni fiscali e contributive per l'assunzione a termine di giornalisti disoccupati. Scompaiono i contratti di formazione e lavoro.

3) la nomina del direttore dovrà essere comunicata, in caso di assenza della rappresentanza sindacale aziendale, ai singoli dipendenti e all'Associazione regionale di stampa competente (da sottolineare che ora vi è obbligo di presenza di un fiduciario nelle imprese che occupino almeno 4 giornalisti, mentre prima il limite era di 5). Viene esteso all'emittenza locale l'obbligo per il neo-direttore di presentare, entro dieci giorni dal suo insediamento, il piano editoriale.

4) viene affermato "il diritto insopprimibile del giornalista a non vedere la propria firma, voce o immagine associate a servizi o notizie nei cui confronti abbia espresso motiviato dissenso, con particolare attenzione ai casi in cui non sia stata possibile un'adeguata verifica delle fonti e ai casi che mettano a repentaglio la deontologia professionale" (come ad esempio l'utilizzazione del servizio in trasmissioni a carattere pubblicitario). In caso di diretta, il giornalista ha anche il diritto di rifiutarsi di andare in video e voce. Infine, l'editore dovrà informare la rappresentanza sindacale o, in sua assenza, i singoli dipendenti, della natura delle trasmissioni in convenzione, che, alla pari di quelle realizzate da esterni che non siano agenzie di stampa e informazione radiotelevisiva) andranno comunque segnalate in quanto tali precisando le generalità del committente.

5) viene affermato, nel nuovo articolo 35, il diritto anche dei giornalisti dell'emittenza locale di chiedere la risoluzione del rapporto di lavoro (e di ottenere l'indennità di mancato preavviso) nel caso di cambiamento dell'indirizzo politico della testata o di utilizzazione della sua opera tale da menomare la sua dignità professionale, o quando, per fatti attribuibili all'editore, si sia creata una situazione incompatibile con la sua dignità.

6) viene costituito un comitato paritetico di coordinamento tra Aeranti-Corallo, Fnsi e Inpgi con il compito di monitorare l'andamento dell'occupazione nel settore, la regolarità contributiva delle aziende ed esaminare eventuali problematiche previdenziali. La Fnsi ha inoltre confermato la propria disponibilità a consentire anche negli organismi collegiali dell'Inpgi e nel cda del Fondo di pensione complementare dei giornalisti italiani una presenza dei rappresentanti di Aeranti-Corallo.

7) nuovo è anche l'articolo 43 sulle innovazioni tecnologiche, che devono essere introdotte "in condizioni ambientali e di lavoro idonee allo svolgimento dell'attività redazionale e preventivamente comunicata alle rappresentanze sindacali aziendali, o, in loro assenza, all'Associazione regionale della stampa. Dovrà essere previsto un periodo di addestramento per tutti i giornalisti interessati, a spese dell'editore e con il riconoscimento dello straordinario nel caso in cui la formazione avvenga oltre il normale orario di lavoro. Dovranno inoltre essere garantite la segretezza dei dati elaborati dal singolo giornalista ed eventualmente raccolti dal ced aziendale e l'inviolabilità della mail individuale. Sarà l'azienda a verificare il rispetto delle leggi sulla protezione dei dati personali e del diritto d'autore, ponendo in essere tutte le procedure idonne e necessarie all'integrità del proprio sistema informativo.

8) vengono aumentati di circa 170 euro tutti i minimi di stipendio.

 
© 2012 Medialaw
Sito realizzato con Joomla! un software libero rilasciato sotto licenza GNU/GPL. I banner che appaiono su questo sito appartengono a un circuito esterno: il loro contenuto, di qualunque genere esso sia, non corrisponde alla linea editoriale di Medialaw