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Così cambia il testo unico (tra le polemiche) Stampa E-mail

Una vera e propria riforma del testo unico della radiotelevisione. In silenzio, senza troppi clamori che non siano stati quelli della pubblicità su Sky, polemica di fine anno poi rientrata, il Parlamento sta esaminando il decreto legislativo di recepimento della direttiva europea 2007/65/CE dell'11 dicembre 2007, sulle attività televisive. Modificando praticamente tutti gli articoli del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, che cambierà anche titolo. Il nuovo sarà "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici".

A fine dicembre, la Commissione europea aveva lanciato il monito a tutti i governi dell'Ue: le norme contenuta nella direttiva sono fondamentali per consentire ai broadcasters europei di affrontare le sfide della convergenza multimediale, ma solo tre Paesi l'hanno finora recepita (Belgio, Romania e Slovacchia). A fine anno, anche il nostro Governo ha approvato il decreto legislativo di attuazione della direttiva, anticipato dalla legge comunitaria del 2009, che aveva già introdotto le norme in materia di product placement. Testo ora all'esame delle Commissioni parlamentari, che rivoluziona la normativa sulla televisione attualmente vigente nel nostro Paese. Gli unici articoli non modificati sono quelli relativi ai limiti antitrust. Ecco i settori in cui più profonde sono le innovazioni della nuova disciplina.

Ambito di applicazione: mentre l'attuale testo unico si applica al sistema radiotelevisivo, il nuovo detterà i principi generali per la prestazione di servizi di media radiofonici e audiovisivi, con questi ultimi intendendo i servizi lineari (come la televisione analogica, digitale, satellitare e lo streaming via Internet) e non lineari (video on demand, attività comunque soggetta al regime di autorizzazione generale da parte del Ministero e non dell'Autorità). In sostanza, dunque, dal ristretto ambito della radiotelevisione, il testo unico va ad applicarsi alla trasmissione di immagini in movimento, con o senza sonoro, su qualsiasi piattaforma. I servizi radiofonici, invece, sono esclusi dall'ambito della direttiva e dunque continueranno ad applicarsi le vecchie norme. Quanto alla giurisdizione italiana, il testo sostituisce l'attuale articolo 36, dedicato alle trasmissioni trasnfrontaliere, con il futuro articolo 1-bis, precisando che la normativa italiana si applica ai fornitori di servizi con sede principale o una parte significativa degli addetti in Italia, o con un collegamento terra-satellite situato in Italia o che si avvalgono di una capacità via satellite di competenza italiana. Per i fornitori della Ue che trasmettono programmi ricevuti in territorio italiano, continuano ad applicarsi le vecchie norme sulla facoltà dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di sospendere la ricezione per violazione reiterata , manifesta, seria e grave del divieto di trasmettere programmi che possano nuocere allo sviluppo fisico o mentale dei minori; per i fornitori residenti in stati extra-Ue, la sospensione può essere comminata solo per motivi di ordine pubblico (compresa la prevenzione e il perseguimento dei reati), la tutela della sanità pubblica, la pubblica sicurezza, la difesa nazionale e la tutela di consumatori e investitori.

Protezione dei diritti d'autore: viene espressamente affermato l'obbligo per i fornitori di servizi di media audiovisivi di non trasmettere opere audiovisive o cinematografiche senza il consenso dei titolari dei diritti d'autore, rispettando i termini temporali e le condizioni concordate con questi ultimi per la trasmissione dell'opera sulla piattaforma di esercizio. La tutela dei diritti d'autore e di proprietà intellettuale rientra ora anche nei principi fondamentali di cui all'articolo 3 del testo unico. Inoltre la possibilità per l'Autorità di compilare una lista di eventi di particolare rilevanza per la società che deve comunque essere trasmessa in chiaro viene inserita nel testo unico (la lista attuale è stata pubblicata dall'Agcom nel 1999 sulla base della precedente direttiva 89/552/CE); per gli altri eventi di interesse del grande pubblico, che possono essere trasmessi in esclusiva da un fornitore di servizi, si stabilisce il diritto per tutte le emittenti dell'Ue di accedere e trasmettere brevi estratti di cronaca, a condizione che venga indicata la fonte dell'estratto, che esso sia utilizzato per notiziari e non per trasmissioni di intrattenimento, il tutto sulla base di un regolamento che l'Autorità emanerà in futuro.

Tutela dei minori: l'articolo 34 del testo unico viene integralmente sostituito. La nuova disciplina prevede varie tipologie di programmi vietati o consentiti:
a) film vietati ai minori di anni 18 o che non hanno ottenuto il nulla osta per la proiezione o rappresentazione in pubblico, o classificati come "per soli adulti" dal Comitato di applicazione del codice "Media e minori", o che presentano "scene di violenza gratuita, insistita o efferata": in precedenza vietati su tutte le piattaforme e a tutte le ore, ora possono essere trasmessi dalle 23 alle 7 solo sui canali o servizi ad accesso condizionato e nella modalità on demand;
b) film vietati ai nimori di anni 14: vietati, anche on demand, dalle 7 alle 22 e 30;
c) non sono in generale consentiti trasmissioni o programmi che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minori assistano normalmente a quel programma.

Pubblicità: scompare il divieto (molto poco rispettato) di utilizzo di minori di 14 anni in pubblicità e spot, sostituito da un generico divieto a sfruttare credulità e inesperienza dei minori o a presentarli in situazioni pericolose. Viene disciplinato il product placement, vietato in assoluto solo nei programmi per bambini. Come già stabilito dalla legge comunitaria 2009, il product placement è consentito solo in film, serie tv, programmi sportivi e di intrattenimento leggero, e a patto che non si dia indebito rilievo al prodotto, che i consumatori siano comunque informati dell'inserimento di prodotti mediante avvisi a inizio e fine programma o alla ripresa dopo un'interruzione pubblicitaria; che esso non riguardi sigarette o cure mediche. Il decreto legislativo di fatto si spinge però oltre sia la direttiva, sia la legge da poco approvata: la prima stabilisce che l'inserimento dei prodotti è vietato, a eccezione dei programmi già citati o dietro fornitura gratuita di determinati beni o servizi, da inserire appunto al'interno del programma. Il nuovo articolo 40-bis del testo unico, come inserito da decreto legislativo attualmente in discussione, consentirebbe invece l'inserimento anche dietro corrispettivo monetario.

Interruzioni publicitarie: viene liberalizzato l'uso dei minispot nei programmi sportivi e di spot nei notiziari. Film e film per la tv possono essere interrotti una volta ogni 30 minuti (prima erano 45). Per tutti gli altri, salvo che per le funzioni religiose e i programmi per bambini (per cui continua a rimanere in vigore una disciplina particolare) valgono le vecchie norme, ad eccezione dell'obbligo di almeno 20 minuti di intervallo tra un'interruzione e l'altra, e i limiti di affollamento. Su questi ultimi, con decisione viene innalzato al 20 per cento (dal 18) il tempo massimo di trasmissione quotidiana di pubblicità nel caso in cui, oltre agli spot, vengano trasmesse anche altre tipologie di comunicazione commerciale, come le telepromozioni, ma solo fino a un'ora e dodici minuti al giorno. Nuovi limiti orari per le pay per view che dal 18 per cento di ogni ora scendono nel 2010 al 16, nel 2011 al 14 e nel 2012 al 12 per cento (si tratta di norme non contenute nella direttiva). Sono fuori dai limiti gli annunci di autopromozione, da parte delle emittenti, di propri programmi e iniziative commerciali, e soprattutto le televendite che abbiano un durata minima ininterrotta di 15 minuti. La direttiva tiene infine in considerazione la nascita di canali tematici di sola pubblicità e televendite, cui, ovviamente, non si applica nessun limite di affollamento.

Riserva alle opere europee: i fornitori di servizi di media audiovisivi devono riservare alle opere europee la maggior parte del loro palinsesto, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità e televendite, in luogo delle precedenti percentuali molto limitate. Restano fermi i complessi meccanismi di finanziamento della produzione e della distribuzione di opere europee con i proventi derivanti dalla loro messa in onda.

 
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