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Edicole, arriva la liberalizzazione Stampa E-mail

Per aprire una rivendita di giornali e periodici basterà presentare una dichiarazione di inizio attività ai Comuni. Dopo anni di promesse e riforme mancate, arriva finalmente la vera liberalizzazione nel sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica. La nuova disciplina è contenuta nell'articolo 71 dello schema di decreto legislativo di recepimento della cosiddetta direttiva servizi, attualmente in discussione presso le Commissioni Giustizia Bilancio e Politiche comunitarie della Camera.

L'iter parlamentare del provvedimento, che avrebbe dovuto concludersi entro fine mese, è reso complicato dalla complessità della direttiva, che riguarda in generale tutte le professioni regolamentate, compresa quella giornalistica: le Commissioni attendono comunque, prima di esprimere il loro parere, che sul testo si pronunci la Conferenza Stato-Regioni. Ecco in sintesi le novità del decreto.

Edicole: Attualmente, il decreto legislativo 170 del 2001 stabilisce che chiunque intenda aprire una rivendita di quotidiani e periodici debba chiedere al Comune un'autorizzazione, che viene concessa sulla base di alcuni requisiti: densità della popolazione, caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone, entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni, condizioni di accesso ed esistenza di altri punti vendita. Il tutto nel rispetto dei piani di localizzazione dei punti vendita esclusivi adottati dai Comuni stessi.
D'ora in poi, questo regime si applicherà solo per tutelare zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale, prescindendo dunque da considerazioni di natura economica. In tutti gli altri casi, sarà sufficiente presentare una dichiarazione di inizio attività. Va detto comunque che la nuova legge non modifica l'elenco delle strutture abilitate alla vendita non esclusiva (bar, tabaccherie, distributori di benzina, librerie, supermercati, centri commerciali e negozi specializzati), ma introduce anche una deroga al principio di parità di trattamento tra le testate, che devono rispettare sia i rivenditori sia i distributori di giornali: parità di trattamento che può non essere applicata alle testate si supporto a gadget o altri prodotti, che siano già vendute autonomamente all'interno dei punti vendita.

Televendite: il nuovo decreto legislativo introduce la dichiarazione di inizio attività anche per la vendita al dettaglio tramite televisione o altre forme di comunicazione (in precedenza era richiesta una generica comunicazione).

Accesso alla professione giornalistica: l'articolo 54 del decreto modifica alcune norme della legge professionale e del relativo regolamento. Si tratta di norme già contenute nell'ordinamento o già applicate dal Consiglio nazionale dell'Ordine, ma ora fissate a livello legislativo. Già dal 2002, infatti, è possibile optare, tra un Consiglio regionale o l'altro, scegliendo tra i criteri della residenza e del domicilio professionale. Il termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda entro il quale l'iscrizione all'albo deve essere perfezionata è già contenuto nella legge del 1963: la novità, esclusivamente di natura procedurale, è che, mentre in precedenza il richiedente, trascorso inutilmente il termine, poteva chiedere al Consiglio dell'Ordine di esprimersi entro 30 giorni sulla sua domanda, adesso vale il principio del silenzio assenso. Viene infine inserita nella legge professionale l'equiparazione dei cittadini comunitari ai cittadini italiani a fini dell'iscrizione nei registri dei praticanti e dei pubblicisti, già prevista dalla legge comunitaria del 1990.

 
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