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In vigore il pacchetto Telecom Stampa E-mail
Dal 18 dicembre, il pacchetto Telecom è finalmente "legge" all'interno dell'Unione europea. Dopo anni di dibattito e tre fasi legislative, la riforma delle telecomunicazioni avviata nel 2007 dalla Commissione è ora vincolante per i 27 Stati membri dell'Unione europea, che dovranno recepirla entro il 30 giugno 2011. Direttamente applicabile, invece, il regolamento 1211/2009 che istituisce il Berec, la nuova autorità europea con compiti di consulenza alla Commissione e agli organismi nazionali competenti. Medialaw ha dedicato un ampio speciale alle ultime fasi dell'iter legislativo delle due direttive (la 2009/136 e la 2009/140) che modificano profondamente la normativa comunitaria in tema di telecomunicazioni, e in modo particolare all'ormai famoso emendamento 138, sul quale si erano impantanate le trattative tra Parlamento europeo e Consiglio: uno stallo che aveva addirittura messo in forse l'approvazione della riforma. Queste in sintesi le principali novità della riforma:
a) i provider potranno restringere l'accesso a determinati servizi o applicazioni, solo informandone adeguatamente, esaurientemente e tempestivamente gli utenti e adducendo semplici ragioni tecniche (come il fatto che tali servizi o applicazioni restringono eccessivamente la banda disponibile per gli altri);
b) tali misure, tuttavia, come anche quelle adottate dagli Stati membri a livello legislativo o regolamentare, dovranno rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone, come garantiti dalla Convenzione per la Protezione dei Diritti Umani e delle Libertà Fondamentali e dai principi generali del diritto comunitario. Per cui, leggi come quella recentemente approvata in Francia che prevede la disconnessione dalla Rete come sanzione per la violazione del copyright, sono perfettamente compatibili col diritto comunitario (le sanzioni potranno anche essere irrogate da un'autorità amministrativa come la neonata Hadopi d'Oltralpe) ma devono essere "adeguate, proporzionali e necessarie", con la possibilità di un appello in sede giudiziale e prese al termine di una procedura corretta e imparziale;
c) il contratto di fornitura dell'accesso a Internet sarà più chiaro ed esauriente. Conterrà i livelli minimi di qualità del servizio e soprattutto la durata, che non potrà superare i due anni;
d) in tema di privacy, i provider dovranno informare non solo le autorità competenti, ma anche gli utenti in caso di violazioni della riservatezza dei loro dati, quando queste abbiano ripercussioni particolarmente negative o siano state causate dalla mancata adozione di tutte le misure tecnologiche idonee a rendere i dati stessi incompresibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi. Inoltre, l'archiviazione di informazioni o l'accesso a informazioni già archiviate nel terminale di un utente è ora consentito solo se questi abbia espresso preliminarmente il proprio consenso (in precedenza, l'utente invece doveva necessariamente rifiutare tale trattamento);
e) non solo gli utenti, ma anche i provider possono citare in giudizio gli autori di comunicazioni commerciali indesiderate; gli Stati membri potranno anche stabilire sanzioni per tutti i provider che "con la loro negligenza contribuiscono alla violazione delle disposizioni nazionali" antispam.
 
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