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Tra luci e ombre, il regolamento sul riordino e la semplificazione dei contributi all'editoria è in dirittura d'arrivo. A partire dal 2012 sarò il testo di riferimento per le provvidenze a quotidiani di cooperative, fondazioni, onlus, partiti e movimenti politici, alle emittenti radiotelevisive e per la concessione del cosiddetto credito agevolato. Ma l'iter non è ancora finito: attualmente il testo è all'esame delle Commissioni parlamentari per l'espressione del parere obbligatorio ma non vincolante previsto dall'articolo 44 del decreto legge 112 del 2008. Il dibattito è ancora in corso, a più di un anno dalla prima bozza del regolamento consegnata dal sottosegretario Bonaiuti. Questi i punti principali del provvedimento, su cui si è già espresso positivamente il Consiglio di Stato.
Entrata in vigore e diritti soggettivi: Il regolamento entrerà in vigore il 1 gennaio 2012, con riferimento ai contributi 2011. Da quel giorno, gli editori non potranno più avanzare alcun diritto soggettivo in ordine alla concessione dei contributi. il regolamento conferma infatti quanto già previsto dalla legge finanziaria 2010, ossia che lo stanziamento annualmente determinato sul fondo per gli interventi del Dipartimento dell'editoria della Presidenza del Consiglio costituisce tetto inderogabile per i contributi. In caso di insufficienza delle risorse stanziate su quel fondo, alle imprese spettano contributi ridotti mediante riparto proporzionale. Anche la concessione del credito agevolato (rientrante tra i cosiddetti contributi indiretti) sarà effettuata solo "compatibilmente alla disponibilità di risorse finanziarie". CONTRIBUTI DIRETTISemplificazione delle procedure: viene stabilito un solo termine per tutti gli editori e tutti i tipi di contributi: dal 1 al 31 gennaio dell'anno successivo a quello per cui si chiedono i contributi. Tutte le domande devono essere presentate per via telematica all'indirizzo comunicato sul sito del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, con firma digitale. Solo qualora l'impresa sia impossibilitata ad utilizzare questi canali, è possibile spedire le domande per raccomandata. Per quanto riguarda la documentazione giustificativa, si accorciano i termini per i quotidiani: in precedenza, la legge concedeva un anno di tempo, il regolamento anticipa questa scadenza al 30 settembre di ogni anno. Il termine sale al 31 gennaio dell'anno successivo alla presentazione della domanda per le emittenti radiotelevisive, nonostante la documentazione da presentare sia sostituita da un'autocertificazione comprendente tra l'altro il palinsesto settimanale tipo con l'indicazione delle trasmissioni informative, il numero di dipendenti iscritti presso i rispettivi enti previdenziali, le singole utenze telefoniche o elettriche con l'attestazione dell'uso esclusivo delle stesse per finalità aziendali e infine il tipo di satellite utilizzato per la fornitura di servizi di comunicazione (spese che continuano ad essere rimborsabili). Anche la copia autentica in bollo dell’atto costitutivo e dello statuto nonché del verbale dell’assemblea che ha proceduto alla nomina degli amministratori e dei sindaci della società esercenti l’impresa che prima era richiesta dalla legge alle radio e alle televisioni, è sostituita dal semplice certificato camerale di vigenza. E infine, sempre per le emittenti radiotelevisive, rimane l'obbligo di preavviso della domanda di rimborso, ma solo per la prima o in caso di ripresa o subentro dell'attività. Parametrazione del contributo alle vendite e non alla diffusione: possono accedere ai contributi solo le testate nazionali (ossia quelle distribuite in almeno 5 regioni) che siano effettivamente vendute nella misura di almeno il 15 per cento delle copie distribuite. Per le altre testate (definite locali; in precedenza, tali erano quelle che per l'80 per cento delle copie venivano distribuite in una regione), la quota si alza al 30 per cento. La norma, che non si applica alle testate organi di movimenti politici sostituisce, quale requisito di accesso ai contributi, il rapporto tra tiratura e diffusione con il rapporto tra distribuzione e vendita. Per "copie distribuite" si intendono infatti quelle consegnate in abbonamento non gratuito o poste in vendita presso le edicole o altri punti di vendita non esclusivi da società di distribuzione non collegate o controllate dall'impresa editrice, con la significativa esclusione delle copie vendute in blocco. In passato, infatti, la vendita in blocco, definita come "vendita di una pluralità di copie ad un soggetto ad un prezzo inferiore a quello indicato sulla pubblicazione, effettuata direttamente alle imprese editrici, non in abbonamento e al di fuori dalla filiera distributiva", consentiva di ottenere una maggiore quota di contributo variabile: uno stratagemma finora spesso concordato con l'acquirente nell'ambito di una strategia volta ad aumentare la diffusione apparente. Tiratura, distribuzione e vendita devono essere certificate da società di revisione iscritta nell'albo Consob. Per favorire l'occupazione giornalistica, si dispone che il contributo, se superiore a 2 milioni di euro (400mila euro per i periodici), sia ridotto del 20 per cento se l'impresa non ha utilizzato almeno 5 (3 per i periodici) giornalisti o poligrafici assunti con contratto a tempo pieno e indeterminato. Inoltre, il Dipartimento per l'editoria provvede a chiedere ai competenti enti previdenziali una certificazione relativa alla situazione contributiva delle imprese che hanno richiesto i contributi. In caso di soccombenza nei ricorsi giurisdizionali sulla materia, le imprese saranno tenute a restituire i contributi già eventualmente percepiti. Da sottolineare che è stato eliminato il requisito del tetto delle entrate pubblicitarie (40 per cento compresi gli ammortamenti) superato il quale decadeva il diritto ai contributi. Cooperative: per accedere ai contributi devono essere composte prevalentemente da giornalisti. In precedenza, la normativa richiedeva che le cooperative dovessero essere composte di giornalisti, grafici e poligrafici, senza tuttavia specificare la proporzione tra le categorie. Ora, per scoraggiare le cooperative di comodo e favorire l'occupazione giornalistica, il regolamento dispone per la prima volta che la maggioranza dei soci debba essere dipendente della cooperativa con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Infine, anche le imprese editrici di giornali di partito costituitesi in cooperative prima del 1 dicembre 2001 non possedendo i nuovi e più stringenti requisiti di rappresentanza parlamentare allora introdotti, per continuare a richiedere i contributi devono trasformarsi in cooperative giornalistiche vere e proprie entro il 31 dicembre 2010. Calcolo dei contributi: i meccanismi vengono uniformati tenendo conto delle specificità dei vari mass media. Da segnalare che il parametro di calcolo è quello dei "costi ammissibili", definiti come quelli direttamente connessi all'esercizio dell'attività editoriale svolta per la produzione della testata per la quale si richiedono i contributi. Quotidiani: importo fisso al 50 per cento (30 per i periodici) dei costi risultanti dal bilancio inclusi gli ammortamenti, con tetto massimo di 2 milioni di euro (300mila per i periodici) per ciascuna impresa più un importo variabile di 0,09 euro (0,20 per i periodici) per ogni copia distribuita fino a un massimo di 50 milioni di copie annue. L'ammontare complessivo dei contributi non può superare comunque il 60 per cento (50 per i periodici) dei costi. Criteri dunque più semplici e razionali: fino ad ora, infatti, il meccanismo di calcolo dei contributi, determinato da una stratificazione di norme nel tempo, prevedeva un primo aumento pari al 50 per cento e successivamente un secondo aumento, sempre del 50 per cento, della somma dei contributi fisso e variabile inizialmente calcolati. La nuova disciplina prevede invece più semplicemente un'unica percentuale dei costi ammissibili per il calcolo del contributo fisso, eliminando così ogni forma di raddoppio. Vero è che il contributo fisso ammonta ora al 30 per cento dei costi, con un tetto di 2 miliardi di lire e dunque, apparentemente, il contributo aumenta, ma è anche vero che scompaiono i raddoppi e soprattutto che il parametro ora è quello della diffusione, e non della tiratura, che spesso veniva artatamente gonfiata. Rimosso anche il limite minimo di 10mila copie di tiratura media. La prima bozza del regolamento conteneva un tetto massimo di contributi per ciascuna impresa di 4 milioni di euro, tetto ora non previsto. Organi di partito: contributo fisso del 40 per cento dei costi, comunque non superiore a 1,29 milioni per quotidiani e 310mila euro per i periodici più un contributo variabile distinto per scaglioni di copie tirate decrescenti al crescere della tiratura (per i periodici c'è un contributo unico di 207mila euro corrisposto in ogni caso per tirature medie superiori alle 10mila copie). La somma viene poi raddoppiata (ma in precedenza, il raddoppio scattava solo quando le entrate pubblicitarie non superavano il 30 per cento dei costi), mentre viene eliminato l'ulteriore raddoppio previsto dalla legge 278 del 1991. I contributi non possono superare in ogni caso il 70 per cento dei costi. Agenzie di stampa: contributo fisso annuo pari al 30 per cento dei costi, ma comunque non superiore a un milione di euro (sostanzialmente invariato rispetto a quello previsto). Nuovissima è però la norma per cui i costi sostenuti da tutte imprese editrici per l'acquisto di pagine "chiavi in mano" da service esterni possono essere ammessi ai contributi solo nella misura massima del 10 per cento di tutti gli altri costi ammissibili. In questo modo parte si cerca da una parte di rendere irrilevanti costi a volte artificialmente gonfiati per pretazioni esterne, dall'altra di favorire l'occupazione e il pluralismo dell'informazione. Emittenti radiotelevisive: la legge continua a richiedere che la radio o la tv che richiedono i contributi mandino in onda trasmissioni "quotidiane" di informazione, ma il regolamento definisce tali anche quelle effettuate nel limite orario previsto dalla legge per almeno 5 giorni a settimana o, in alternativa, 120 giorni a semestre. I contributi consistono nel rimborso del 60 per cento degli abbonamenti ad agenzie quotidiane di informazione che abbiano alle loro dipendenze almeno 15 giornalisti con contratto a tempo pieno e indeterminato, ed essere collegate con almeno 40 emittenti radiofoniche o televisive in almeno 13 regioni e diffondere oltre 2000 notiziari all'anno. Per le emittenti regionali, i giornalisti impiegati dalle agenzie devono essere almeno 4, le emittenti collegate almeno 10 e i notiziari almeno 1000. Inoltre, il fatturato delle agenzie deve essere per almeno i due terzi relativo a forniture di servizi a emittenti non collegate o controllate. Dal canto loro, le emittenti radiofoniche devono comunque avere alle loro dipendenze almeno 5 (1 per emittenti le regionali) giornalisti a tempo pieno e indeterminato. La legge pone due tetti massimi: il rimborso non può comunque superare i 100mila euro l'anno (25mila per le regionali, 15mila per le locali): per ogni ulteriore giornalista assunto, vengono erogati 20mila euro in più (10mila per le regionali) fino a un massimo di 100mila euro (55mila per le regionali). Per le emittenti organi di partito l'unico requisito nuovo rispetto a quelli già richiesti dalla legge è la presenza in organico di almeno 4 giornalisti a tempo pieno e indeterminato: tuttavia, se al 31 dicembre 2005 avevano mauturato il diritto ai contributi previsti dalla legge in quanto organi di partito, non possono beneficiare del raddoppio previsto dalla legge 278 del 1991. L'altro tetto concerne le imprese (e non dunque le singole emittenti) ed è di 4 milioni a impresa. Tutti i requisiti di adeguatezza delle strutture redazionali erano già stati individuati dalle Commissioni consultive che esprimono i pareri per la concessione dei contributi alle emittenti: Commissioni alle quali ora non parteciperà più alcun rappresentante del Governo, ad eccezione del Sottosegretario all'editoria che le presiede. Situazioni di collegamento e controllo: restano ostative alla concessione dei contributi. La loro esistenza (con relativa indicazione dettagliata) o insussistenza deve essere dichiarata con autocertificazione dal legale rappresentante dell'impresa richiedente: sulla correttezza dell'autocertificazione vigila il Dipartimento dell'editoria che provvede a richiedere all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le relative attestazioni sugli assetti societari. Il Dipartimento si avvale anche della Guardia di Finanza per gli accertamenti e gli approfondimenti sulla documentazione presentata per l'accesso ai vari tipi di contributi. CONTRIBUTI INDIRETTI
Agevolazioni di credito: cambiano procedure e meccanismi di calcolo. I progetti che possono accedere alle agevolazioni devono avere le seguenti caratteristiche: a) preventiva deliberazione dell'istituto finanziatore, da allegare alla domanda a pena di improcedibilità; b) finanziamento bancario o leasing di massimo 10 anni finalizzato al progetto, ammesso al contributo in misura non superiore a 15 milioni di euro; c) realizzazione del progetto entro un anno dal termine di scadenza di presentazione della domanda (ammesse anche le spese sostenute nei due anni precedenti). In precedenza il termine per il completamento era di due anni. Il termine per le domande viene comunicato in Gazzetta Ufficiale con avviso annuale, insieme all'ammontare delle risorse disponibili, ai requisiti dell'impresa proponente, ai tipi di progetti da finanziare e alla documentazione da allegare alla domanda (in precedenza vi era un solo modello di documentazione per tutti i progetti da finanziare). I beni ammessi alle agevolazioni saranno solo quelli utilizzati per la produzione di quotidiani, periodici o libri. Una volta che il progetto sia stato approvato, entro i successivi 60 giorni dalla scadenza dell'anno di realizzazione le imprese presentano il contratto di mutuo, la documentazione delle spese fatturate e quietanzate e una perizia giurata di un esperto del settore che attesti la realizzazione e la corrispondenza degli investimenti alle finalità del progetto, nonché la congruità delle spese sostenute (sono previsti anche specifici documenti per le operazioni di locazione finanziaria). A quel punto il Comitato ha 18 mesi per la valutazione del progetto "con particolare riferimento al complesso delle iniziative di carattere finanziario e industriale, attraverso le quali si prevede di raggiungere gli obiettivi assegnati" e "secondo criteri di redditività, sviluppo aziendale e tenendo conto delle prospettive di mercato". La liquidazione avviene poi entro 4 mesi dalla notifica all'impresa della decisione della Commissione. Al rimborso statale è ammesso il 50 per cento (finora il 90) delle spese finanziate; su questa percentuale, il contributo copre il 50 per cento degli interessi calcolati al tasso di riferimento fissato col decreto ministeriale vigente alla data del provvedimento di liquidazione (o, se più basso, a quello concordato tra le parti). In caso di stanziamento statale minore rispetto ai progetti ammessi al finanziamento, i singoli rimborsi sono diminuiti in maniera percentuale: la concessione dei rimborsi avviene sempre "compatibilmente con le disponibilità finanziarie". Secondo il Governo, la nuova normativa dovrebbe garantire un intervento pubblico meno pesante, ma comunque certo, trasparente e soprattutto diretto all'impresa e senza il ricorso all'intermediazione del soggetto finanziatore. Il contributo viene revocato qualora i beni oggetto del finanziamento vengano ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione (tre anni per i beni a rapida obsolescenza) o quando non sia trasmessa al Dipartimento la dichiarazione annuale di pagamento delle rate del mutuo o dei canoni di leasing; o in caso di estinazione anticipata dei finanziamenti, di fallimento o altra procedura concorsuale. Per assicurare altri risparmi di spesa, il regolamento modifica e snellisce la composizione del Comitato per le agevolazioni di credito, ora presieduto dal Capo del Dipartimento e composto dal Capo dell'Ufficio per il sostegno all'editoria, al capo dell'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante del Ministero dell'economia e da quattro esperti nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri (due in editoria, uno in editoria elettronica e uno in ingegneria). Rimborsi tariffari: la prima bozza del regolamento conteneva un articolo ora recepito nella legge 99 del 2009. In sostanza, il rimborso su un costo unitario pari a quello rinveniente dalla convenzione in essere in analoga materia più favorevole al prenditore e comunque sempre nei limiti degli stanziamenti previsti dal capitolo del bilancio del Dipartimento dell'editoria. Scompare tuttavia per il momento la previsione del comma 2 della prima bozza di regolamento, secondo cui per le imprese editoriali quotate in borsa (e dunque di maggiore dimensione) le tariffe agevolate venivano stabilite di anno in anno con decreto ministeriale, tenendo conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo. Abrogato invece l'obbligo di presentazione della domanda per l'accesso alle agevolazioni postali entro il 30 settembre. Come detto, è stata cancellata l'abrogazione del comma 295 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2008: rimane dunque in vigore il rimborso diretto del 40 per cento delle spese per canoni di energia e abbonamenti a sistemi satellitari (possibile, ovviamente, anche per le testate di carta stampata). Il vecchio testo, infatti, prevedeva che fossero i gestori a dover applicare la riduzione. La documentazione a corredo della domanda della domanda deve pervenire entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Da sottolineare che il regolamento abroga il controllo, su ogni singolo numero delle pubblicazioni, del requisito della presenza di pubblicità su aree inferiori al 45 per cento degli stampati. |