Codici della privacy e del consumo (aggiornamento)
L'art. 20-bis del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, inserito dalla legge di conversione 20 novembre 2009, n. 166, ha modificato alcune norme del codice della privacy e del codice del consumo, liberalizzando il cosiddetto telemarketing. Se in precedenza il trattamento di dati personali, quali il numero di telefono, per finalità di comunicazione e promozione commerciale era consentito solo a chi avesse firmato un consenso al trattamento dei dati stessi, ora il principio si è ribaltato. Chi non intende essere contattato per ricevere comunicazioni o promozioni di natura commerciale dovrà espressamente, anche per via telematica, opporsi al trattamento dei dati personali, chiedendo l'inserimento del proprio numero di telefono in un apposito "registro pubblico delle opposizioni", istituito e tenuto da un ente o organismo pubblico competente per materia che lo gestirà direttamente o tramite contratto di servizio con terzi, sotto la vigilanza del Garante della privacy. La legge sanziona con la multa da 10mila a 120mila euro chi contatta telefonicamente l'utente che abbia iscritto il proprio numero al registro delle opposizioni ma contemporaneamente abbassa da 20mila a 10mila euro il minimo della sanzione per trattamento illecito dei dati o mancato rispetto delle misure minime di sicurezza per il trattamento stesso.
Infine, la norma proroga al 21 maggio 2010 la possibilità di utilizzare a fini promozionali i dati personali contenuti nelle banche dati costituite sulla base di elenchi pubblici formati prima del 1° agosto 2005.