Decreto
Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati
personali.
PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI (artt. 1-6)
TITOLO II -
DIRITTI DELL'INTERESSATO (artt. 7-10)
TITOLO III - REGOLE
GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
Capo I - Regole per tutti i
trattamenti (artt. 11-17)
Capo II - Regole ulteriori per i soggetti pubblici
(artt. 18-22)
Capo III - Regole ulteriori per privati ed enti pubblici
economici (artt. 23-27)
TITOLO IV - SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL
TRATTAMENTO (artt. 28-30)
TITOLO V- SICUREZZA DEI DATI E DEI
SISTEMI
Capo I - Misure di sicurezza (artt. 31-32)
Capo II -
Misure minime di sicurezza (artt. 33-36)
TITOLO VI -
ADEMPIMENTI (artt. 37-41)
TITOLO VII - TRASFERIMENTO DEI
DATI ALL'ESTERO (artt. 42-45)
PARTE II - DISPOSIZIONI
RELATIVE A SPECIFICI SETTORI
TITOLO I - TRATTAMENTI IN AMBITO
GIUDIZIARIO
Capo I - Profili generali (artt. 46-49)
Capo II -
Minori (art. 50)
Capo III - Informatica giuridica (artt.
51-52)
TITOLO X - COMUNICAZIONI ELETTRONICHE
Capo I -
Servizi di comunicazione elettronica (artt. 121-124, 126, 130-132)
Capo II -
Internet e reti telematiche (art. 133)
TITOLO XIII - MARKETING
DIRETTO
Capo I - Profili generali (art. 140)
PARTE III - TUTELA
DELL'INTERESSATO E SANZIONI
TITOLO I - TUTELA AMMINISTRATIVA E
GIURISDIZIONALE
Capo I - Tutela dinanzi al Garante
Sezione I -
Principi generali (art. 141)
Sezione II - Tutela amministrativa (artt.
142-144)
Sezione III - Tutela alternativa a quella giurisdizionale (artt.
145-151)
Capo II - Tutela giurisdizionale (art.
152)
TITOLO II - L'AUTORITA'
Capo I - Il garante per la
protezione dei dati personali (artt. 153-154)
Capo II - L'ufficio del garante
(artt. 155-156)
Capo III - Accertamenti e controlli (artt.
157-160)
TITOLO III - SANZIONI
Capo I - Violazioni
amministrative (artt. 161-166)
Capo II - Illeciti penali (artt.
167-172)
TITOLO IV - DISPOSIZIONI MODIFICATIVE, ABROGATIVE,
TRANSITORIE E FINALI
Capo I - Disposizioni di modifica (artt.
173-179)
Capo II - Disposizioni transitorie (artt. 180-182)
Capo III -
Abrogazioni (art. 183)
Capo IV - Norme finali (artt. 184-186)
PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI
PRINCIPI GENERALI
Articolo 1.
Diritto alla protezione dei dati personali.
1. Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano.
Articolo 2.
Finalità.
1. Il presente testo unico, di seguito denominato «codice», garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
2. Il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà di cui al comma 1 nel rispetto dei princìpi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per il loro esercizio da parte degli interessati, nonché per l'adempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento.
Articolo 3.
Principio di necessità nel trattamento dei dati.
1. I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
Articolo 4.
Definizioni.
1. Ai fini del presente codice si intende
per:
a) «trattamento»,
qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio
di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione,
la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione,
l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione,
la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati
in una banca di dati;
b) «dato personale»,
qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od
associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante
riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione
personale;
c) «dati identificativi»,
i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
d) «dati sensibili»,
i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione
a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare
lo stato di salute e la vita sessuale;
e) «dati giudiziari»,
i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma
1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in
materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di
imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura
penale;
f) «titolare»,
la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi
altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro
titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità
del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso
il profilo della sicurezza;
g) «responsabile»,
la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi
altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di
dati personali;
h) «incaricati»,
le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare
o dal responsabile;
i) «interessato»,
la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono
i dati personali;
l) «comunicazione»,
il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati
diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello
Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante
la loro messa a disposizione o consultazione;
m) «diffusione»,
il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque
forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
n) «dato anonimo»,
il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato
ad un interessato identificato o identificabile;
o) «blocco»,
la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra
operazione del trattamento;
p) «banca di
dati», qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in
una o più unità dislocate in uno o più siti;
q) «Garante»,
l'autorità di cui all'articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre
1996, n. 675.
2. Ai fini del presente codice si intende, inoltre,
per:
a) «comunicazione
elettronica», ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito
di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete
di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione,
salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un abbonato o utente ricevente,
identificato o identificabile;
b) «chiamata»,
la connessione istituita da un servizio telefonico accessibile al pubblico,
che consente la comunicazione bidirezionale in tempo reale;
c) «reti di
comunicazione elettronica», i sistemi di trasmissione, le apparecchiature
di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere
segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici,
incluse le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione
di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate
per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per
il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui sono utilizzati per
trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo
di informazione trasportato;
d) «rete pubblica
di comunicazioni», una rete di comunicazioni elettroniche utilizzata interamente
o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili
al pubblico;
e) «servizio
di comunicazione elettronica», i servizi consistenti esclusivamente o
prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche,
compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti
utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti
dall'articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del 7 marzo 2002, del
Parlamento europeo e del Consiglio;
f) «abbonato»,
qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un
contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili
al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di tali
servizi tramite schede prepagate;
g) «utente»,
qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente
abbonata;
h) «dati relativi
al traffico», qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione
di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa
fatturazione;
i) «dati relativi
all'ubicazione», ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica
che indica la posizione geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente
di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;
l) «servizio
a valore aggiunto», il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi
al traffico o dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al
traffico, oltre a quanto è necessario per la trasmissione di una comunicazione
o della relativa fatturazione;
m) «posta elettronica»,
messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete
pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura
terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza.
3. Ai fini del presente codice si intende, altresì,
per:
a) «misure minime»,
il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche
e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto
in relazione ai rischi previsti nell'articolo 31;
b) «strumenti
elettronici», gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque
dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento;
c) «autenticazione
informatica», l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure
per la verifica anche indiretta dell'identità;
d) «credenziali
di autenticazione», i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona,
da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione
informatica;
e) «parola chiave»,
componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed
a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma
elettronica;
f) «profilo
di autorizzazione», l'insieme delle informazioni, univocamente associate
ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa può accedere,
nonché i trattamenti ad essa consentiti;
g) «sistema
di autorizzazione», l'insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano
l'accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione
del profilo di autorizzazione del richiedente.
4. Ai
fini del presente codice si intende per:
a) «scopi storici»,
le finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure,
fatti e circostanze del passato;
b) «scopi statistici»,
le finalità di indagine statistica o di produzione di risultati statistici,
anche a mezzo di sistemi informativi statistici;
c) «scopi scientifici»,
le finalità di studio e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo
delle conoscenze scientifiche in uno specifico settore.
Articolo 5.
Oggetto ed àmbito di applicazione.
1. Il presente codice disciplina il trattamento di dati personali, anche detenuti all'estero, effettuato da chiunque è stabilito nel territorio dello Stato o in un luogo comunque soggetto alla sovranità dello Stato.
2. Il presente codice si applica anche al trattamento di dati personali effettuato da chiunque è stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all'Unione europea e impiega, per il trattamento, strumenti situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell'Unione europea. In caso di applicazione del presente codice, il titolare del trattamento designa un proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato ai fini dell'applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali.
3. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto all'applicazione del presente codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. Si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di responsabilità e di sicurezza dei dati di cui agli articoli 15 e 31.
Articolo 6.
Disciplina del trattamento.
1. Le disposizioni contenute nella presente Parte si applicano a tutti i trattamenti di dati, salvo quanto previsto, in relazione ad alcuni trattamenti, dalle disposizioni integrative o modificative della Parte II.
DIRITTI DELL'INTERESSATO
Articolo 7.
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere
l'indicazione:
a) dell'origine dei dati
personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di
strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione
ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti
o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate
a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali
i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento
si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in
parte:
a) per motivi legittimi
al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato
o di comunicazione commerciale.
Articolo 8.
Esercizio dei diritti
1. I diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo.
2. I diritti di cui all'articolo 7 non possono essere
esercitati con richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi
dell'articolo 145, se i trattamenti di dati personali sono
effettuati:
a) in base alle disposizioni
del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni, in materia di riciclaggio;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni,
in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive;
c) da Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo
82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad
espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla
politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli
intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela
della loro stabilità;
e) ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera f), limitatamente al periodo
durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per
lo svolgimento delle investigazioni difensive o per l'esercizio del diritto
in sede giudiziaria;
f) da fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico
relativamente a comunicazioni telefoniche in entrata, salvo che possa derivarne
un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni
difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397;
g) per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado
o il Consiglio superiore della magistratura o altri organi di autogoverno o
il Ministero della giustizia;
h) ai sensi dell'articolo 53, fermo restando quanto previsto dalla legge 1°
aprile 1981, n. 121.
3. Il Garante, anche su segnalazione dell'interessato, nei casi di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) ed f), provvede nei modi di cui agli articoli 157, 158 e 159 e, nei casi di cui alle lettere c), g) ed h) del medesimo comma, provvede nei modi di cui all'articolo 160.
4. L'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, quando non riguarda dati di carattere oggettivo, può avere luogo salvo che concerna la rettificazione o l'integrazione di dati personali di tipo valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo, nonché l'indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento.
Articolo 9.
Modalità di esercizio
1. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica. Il Garante può individuare altro idoneo sistema in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche. Quando riguarda l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, la richiesta può essere formulata anche oralmente e in tal caso è annotata sinteticamente a cura dell'incaricato o del responsabile.
2. Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia.
3. I diritti di cui all'articolo 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
4. L'identità dell'interessato è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato. Se l'interessato è una persona giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta è avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.
5. La richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, è formulata liberamente e senza costrizioni e può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni.
Articolo 10.
Riscontro all'interessato.
1. Per garantire l'effettivo esercizio dei diritti di cui
all'articolo 7 il titolare del trattamento è tenuto ad adottare idonee misure
volte, in particolare:
a) ad agevolare l'accesso
ai dati personali da parte dell'interessato, anche attraverso l'impiego di appositi
programmi per elaboratore finalizzati ad un'accurata selezione dei dati che
riguardano singoli interessati identificati o identificabili;
b) a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al
richiedente, anche nell'àmbito di uffici o servizi preposti alle relazioni
con il pubblico.
2. I dati sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati e possono essere comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, sempre che in tali casi la comprensione dei dati sia agevole, considerata anche la qualità e la quantità delle informazioni. Se vi è richiesta, si provvede alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico, ovvero alla loro trasmissione per via telematica.
3. Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare trattamento o a specifici dati personali o categorie di dati personali, il riscontro all'interessato comprende tutti i dati personali che riguardano l'interessato comunque trattati dal titolare. Se la richiesta è rivolta ad un esercente una professione sanitaria o ad un organismo sanitario si osserva la disposizione di cui all'articolo 84, comma 1.
4. Quando l'estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa il riscontro alla richiesta dell'interessato può avvenire anche attraverso l'esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti.
5. Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati non riguarda dati personali relativi a terzi, salvo che la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato.
6. La comunicazione dei dati è effettuata in forma intelligibile anche attraverso l'utilizzo di una grafia comprensibile. In caso di comunicazione di codici o sigle sono forniti, anche mediante gli incaricati, i parametri per la comprensione del relativo significato.
7. Quando, a seguito della richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, lettere a), b) e c) non risulta confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato, può essere chiesto un contributo spese non eccedente i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico.
8. Il contributo di cui al comma 7 non può comunque superare l'importo determinato dal Garante con provvedimento di carattere generale, che può individuarlo forfettariamente in relazione al caso in cui i dati sono trattati con strumenti elettronici e la risposta è fornita oralmente. Con il medesimo provvedimento il Garante può prevedere che il contributo possa essere chiesto quando i dati personali figurano su uno speciale supporto del quale è richiesta specificamente la riproduzione, oppure quando, presso uno o più titolari, si determina un notevole impiego di mezzi in relazione alla complessità o all'entità delle richieste ed è confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato.
9. Il contributo di cui ai commi 7 e 8 è corrisposto anche mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carta di pagamento o di credito, ove possibile all'atto della ricezione del riscontro e comunque non oltre quindici giorni da tale riscontro.
TITOLO III
REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO DI DATI.
Regole per tutti i trattamenti
Articolo 11.
Modalità del trattamento e requisiti dei dati.
1. I dati personali oggetto di trattamento
sono:
a) trattati in modo lecito
e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati
in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le
quali sono raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per
un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali
essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.
Articolo 12.
Codici di deontologia e di buona condotta.
1. Il Garante promuove nell'àmbito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività e tenendo conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento di dati personali, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, ne verifica la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la diffusione e il rispetto.
2. I codici sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Garante e, con decreto del Ministro della giustizia, sono riportati nell'allegato A) del presente codice.
3. Il rispetto delle disposizioni contenute nei codici di cui al comma 1 costituisce condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali effettuato da soggetti privati e pubblici.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al codice di deontologia per i trattamenti di dati per finalità giornalistiche promosso dal Garante nei modi di cui al comma 1 e all'articolo 139.
Articolo 13.
Informativa.
1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti
i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto
circa:
a) le finalità e
le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili
o incaricati, e l'àmbito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 7;
f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante
nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando
il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno
di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità
attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato
dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro
all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è
indicato tale responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.
4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica
quando:
a) i dati sono trattati
in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria;
b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive
di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere
un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente
per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante,
prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati
rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.
Articolo 14.
Definizione di profili e della personalità dell'interessato.
1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del comportamento umano può essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalità dell'interessato.
2. L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di determinazione adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera a), salvo che la determinazione sia stata adottata in occasione della conclusione o dell'esecuzione di un contratto, in accoglimento di una proposta dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dal presente codice o da un provvedimento del Garante ai sensi dell'articolo 17.
Articolo 15.
Danni cagionati per effetto del trattamento.
1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.
2. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell'articolo 11.
Articolo 16.
Cessazione del trattamento.
1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un
trattamento i dati sono:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento in termini
compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione
sistematica o alla diffusione;
d) conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, statistici o scientifici,
in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria
e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo
12.
2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma 1, lettera b), o di altre disposizioni rilevanti in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti.
Articolo 17.
Trattamento che presenta rischi specifici.
1. Il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e giudiziari che presenta rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinare, è ammesso nel rispetto di misure ed accorgimenti a garanzia dell'interessato, ove prescritti.
2. Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti dal Garante in applicazione dei princìpi sanciti dal presente codice, nell'àmbito di una verifica preliminare all'inizio del trattamento, effettuata anche in relazione a determinate categorie di titolari o di trattamenti, anche a seguito di un interpello del titolare.
Regole ulteriori per i soggetti pubblici
Articolo 18.
Princìpi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici.
1. Le disposizioni del presente capo riguardano tutti i soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici.
2. Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
3. Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal presente codice, anche in relazione alla diversa natura dei dati, nonché dalla legge e dai regolamenti.
4. Salvo quanto previsto nella Parte II per gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dell'interessato.
5. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 25 in tema di comunicazione e diffusione.
Articolo 19.
Princìpi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari.
1. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è consentito, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente.
2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'articolo 39, comma 2, e non è stata adottata la diversa determinazione ivi indicata.
3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento.
Articolo 20.
Princìpi applicabili al trattamento di dati sensibili.
1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.
2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo.
3. Se il trattamento non è previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili. Il trattamento è consentito solo se il soggetto pubblico provvede altresì a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2.
4. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 è aggiornata e integrata periodicamente.
Articolo 21.
Princìpi applicabili al trattamento di dati giudiziari.
1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.
Articolo 22.
Princìpi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari.
1. I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato.
2. Nel fornire l'informativa di cui all'articolo 13 i soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.
4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso l'interessato.
5. In applicazione dell'articolo 11, comma 1, lettere c), d) ed e), i soggetti pubblici verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine di assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per la verifica dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti.
6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità.
7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità di cui al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici.
8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.
9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di trattamento indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi.
10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere trattati nell'àmbito di test psico-attitudinali volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra dati sensibili e giudiziari, nonché i trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai sensi dell'articolo 14, sono effettuati solo previa annotazione scritta dei motivi.
11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui al comma 10, se effettuati utilizzando banche di dati di diversi titolari, nonché la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da espressa disposizione di legge.
12. Le disposizioni di cui al presente articolo recano princìpi applicabili, in conformità ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale.
Regole ulteriori per privati ed enti pubblici economici
Articolo 23.
Consenso.
1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.
2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.
3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 13.
4. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili.
Articolo 24.
Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso.
1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti
nella Parte II, quando il trattamento:
a) è necessario
per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla
normativa comunitaria;
b) è necessario per eseguire
obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per
adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste
dell'interessato;
c) riguarda dati provenienti da
pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi
restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa
comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati;
d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività
economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto
aziendale e industriale;
e) è necessario per la
salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima
finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio
consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di
intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la
potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o,
in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora
l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;
f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini
dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre
2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e
per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della
vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi
individuati dal Garante sulla base dei princìpi sanciti dalla legge, per
perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei
dati, anche in riferimento all'attività di gruppi bancari e di società
controllate o collegate, qualora non prevalgano i diritti e le libertà
fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell'interessato;
h) con esclusione della comunicazione all'esterno e della
diffusione, è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di
lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi
contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e
legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto
collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamente con determinazione
resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo
13;
i) è necessario, in conformità ai rispettivi codici
di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o
statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati
di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia
di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici,
presso altri archivi privati.
Articolo 25.
Divieti di comunicazione e diffusione.
1. La comunicazione e la
diffusione sono vietate, oltre che in caso di divieto disposto dal Garante o
dall'autorità giudiziaria:
a) in
riferimento a dati personali dei quali è stata ordinata la cancellazione, ovvero
quando è decorso il periodo di tempo indicato nell'articolo 11, comma 1, lettera
e);
b) per finalità diverse da quelle indicate nella
notificazione del trattamento, ove prescritta.
2. È fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
Articolo 26.
Garanzie per i dati sensibili.
1. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal presente codice, nonché dalla legge e dai regolamenti.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.
3. Il comma 1 non si applica al trattamento:
a) dei dati relativi agli aderenti alle confessioni
religiose e ai soggetti che con riferimento a finalità di natura esclusivamente
religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, effettuato dai
relativi organi, ovvero da enti civilmente riconosciuti, sempre che i dati non
siano diffusi o comunicati fuori delle medesime confessioni. Queste ultime
determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, nel
rispetto dei princìpi indicati al riguardo con autorizzazione del Garante;
b) dei dati riguardanti l'adesione di associazioni od
organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad altre associazioni,
organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o di categoria.
4. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento
anche senza consenso, previa autorizzazione del Garante:
a) quando il trattamento è effettuato da associazioni, enti
od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico,
filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici,
per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto
costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, relativamente ai dati
personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalità hanno
contatti regolari con l'associazione, ente od organismo, sempre che i dati non
siano comunicati all'esterno o diffusi e l'ente, associazione od organismo
determini idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, prevedendo
espressamente le modalità di utilizzo dei dati con determinazione resa nota agli
interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;
b) quando il trattamento è necessario per la salvaguardia
della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità
riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per
impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di
volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero
da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza,
dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la
disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;
c) quando
il trattamento è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni
difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere
o difendere in sede giudiziaria un diritto, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al
loro perseguimento. Se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale, il diritto deve essere di rango pari a quello dell'interessato,
ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o
libertà fondamentale e inviolabile;
d) quando è
necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da
un regolamento o dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto di
lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione e
di previdenza e assistenza, nei limiti previsti dall'autorizzazione e ferme
restando le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui
all'articolo 111.
5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.
Articolo 27.
Garanzie per i dati giudiziari.
1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di privati o di enti pubblici economici è consentito soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.
SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO.
Articolo 28.
Titolare del trattamento.
1. Quando il trattamento è effettuato da una persona giuridica, da una pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro ente, associazione od organismo, titolare del trattamento è l'entità nel suo complesso o l'unità od organismo periferico che esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.
Articolo 29.
Responsabile del trattamento.
1. Il responsabile è designato dal titolare facoltativamente.
2. Se designato, il responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare.
5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni.
Articolo 30.
Incaricati del trattamento.
1. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite.
2. La designazione è effettuata per iscritto e individua puntualmente l'àmbito del trattamento consentito. Si considera tale anche la documentata preposizione della persona fisica ad una unità per la quale è individuato, per iscritto, l'àmbito del trattamento consentito agli addetti all'unità medesima.
TITOLO V
SICUREZZA DEI DATI E DEI SISTEMI.
Misure di sicurezza
Articolo 31.
Obblighi di sicurezza.
1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Articolo 32.
Particolari titolari.
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta ai sensi dell'articolo 31 idonee misure tecniche e organizzative adeguate al rischio esistente, per salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi, l'integrità dei dati relativi al traffico, dei dati relativi all'ubicazione e delle comunicazioni elettroniche rispetto ad ogni forma di utilizzazione o cognizione non consentita.
2. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede anche l'adozione di misure che riguardano la rete, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta tali misure congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di comunicazioni. In caso di mancato accordo, su richiesta di uno dei fornitori, la controversia è definita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati e, ove possibile, gli utenti, se sussiste un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete, indicando, quando il rischio è al di fuori dell'àmbito di applicazione delle misure che il fornitore stesso è tenuto ad adottare ai sensi dei commi 1 e 2, tutti i possibili rimedi e i relativi costi presumibili. Analoga informativa è resa al Garante e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Misure minime di sicurezza
Articolo 33.
Misure minime.
1. Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di cui all'articolo 31, o previsti da speciali disposizioni, i titolari del trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure minime individuate nel presente capo o ai sensi dell'articolo 58, comma 3, volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali.
Articolo 34.
Trattamenti con strumenti elettronici.
1. Il trattamento di dati personali effettuato con
strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal
disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime:
a) autenticazione informatica;
b)
adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'àmbito
del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla
manutenzione degli strumenti elettronici;
e) protezione
degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati,
ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;
f) adozione di procedure per la custodia di copie di
sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;
g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla
sicurezza;
h) adozione di tecniche di cifratura o di
codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo
stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.
1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili quelli costituiti dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti e collaboratori anche a progetto, senza indicazione della relativa diagnosi, ovvero dall’adesione ad organizzazioni sindacali o a carattere sindacale, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita dall’obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle altre misure di sicurezza prescritte. In relazione a tali trattamenti, nonché a trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrative e contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentito il Ministro per la semplificazione normativa, individua con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico di cui all’Allegato B) in ordine all’adozione delle misure minime di cui al comma 1. (Comma aggiunto dall'art. 29 decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133)
Articolo 35.
Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici.
1. Il trattamento di dati personali effettuato senza
l'ausilio di strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi
previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure
minime:
a) aggiornamento periodico dell'individuazione
dell'àmbito del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità
organizzative;
b) previsione di procedure per un'idonea
custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei
relativi compiti;
c) previsione di procedure per la
conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina
delle modalità di accesso finalizzata all'identificazione degli
incaricati.
Articolo 36.
Adeguamento.
1. Il disciplinare tecnico di cui all'allegato B), relativo alle misure minime di cui al presente capo, è aggiornato periodicamente con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per le innovazioni e le tecnologie e il Ministro per la semplificazione normativa, in relazione all'evoluzione tecnica e all'esperienza maturata nel settore.
(Articolo così modificato dall'art. 29 decreto legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133)
ADEMPIMENTI
Articolo 37.
Notificazione del trattamento.
1. Il titolare notifica al Garante il trattamento di dati
personali cui intende procedere, solo se il trattamento riguarda:
a) dati genetici, biometrici o dati che indicano la
posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione
elettronica;
b) dati idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione assistita,
prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o
alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie
mentali, infettive e diffusive, sieropositività, trapianto di organi e tessuti e
monitoraggio della spesa sanitaria;
c) dati idonei a
rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, enti od
organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico,
filosofico, religioso o sindacale;
d) dati trattati con
l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità
dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a
monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei
trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli
utenti;
e) dati sensibili registrati in banche di dati a
fini di selezione del personale per conto terzi, nonché dati sensibili
utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche
campionarie;
f) dati registrati in apposite banche di
dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilità
economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di
obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti.
1-bis. La notificazione relativa al trattamento dei dati di cui al comma 1 non è dovuta se relativa all'attività dei medici di famiglia e dei pediatri di libera scelta, in quanto tale funzione è tipica del loro rapporto professionale con il Servizio sanitario nazionale. (Comma aggiunto dall'art. 2-quinquies, decreto legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito dalla legge 26 maggio 2004, n. 138)
2. Il Garante può individuare altri trattamenti suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà dell'interessato, in ragione delle relative modalità o della natura dei dati personali, con proprio provvedimento adottato anche ai sensi dell'articolo 17. Con analogo provvedimento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana il Garante può anche individuare, nell'àmbito dei trattamenti di cui al comma 1, eventuali trattamenti non suscettibili di recare detto pregiudizio e pertanto sottratti all'obbligo di notificazione.
3. La notificazione è effettuata con unico atto anche quando il trattamento comporta il trasferimento all'estero dei dati.
4. Il Garante inserisce le notificazioni ricevute in un registro dei trattamenti accessibile a chiunque e determina le modalità per la sua consultazione gratuita per via telematica, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici o presso il proprio Ufficio. Le notizie accessibili tramite la consultazione del registro possono essere trattate per esclusive finalità di applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
Articolo 38.
Modalità di notificazione.
1. La notificazione del trattamento è presentata al Garante prima dell'inizio del trattamento ed una sola volta, a prescindere dal numero delle operazioni e della durata del trattamento da effettuare, e può anche riguardare uno o più trattamenti con finalità correlate.
2. La notificazione è validamente
effettuata solo se è trasmessa attraverso il sito del Garante, utilizzando
l'apposito modello, che contiene la richiesta di fornire tutte e soltanto le
seguenti informazioni:
a) le coordinate identificative
del titolare del trattamento e, eventualmente, del suo rappresentante, nonché le
modalità per individuare il responsabile del trattamento se designato;
b) la o le finalità del trattamento;
c) una descrizione della o delle categorie di persone
interessate e dei dati o delle categorie di dati relativi alle medesime;
d) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati
possono essere comunicati;
e) i trasferimenti di dati
previsti verso Paesi terzi;
f) una descrizione generale
che permetta di valutare in via preliminare l'adeguatezza delle misure adottate
per garantire la sicurezza del trattamento. (Comma così
modificato dall'art. 29 decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
legge 6 agosto 2008, n. 133)
4. Una nuova notificazione è richiesta solo anteriormente alla cessazione del trattamento o al mutamento di taluno degli elementi da indicare nella notificazione medesima.
5. Il Garante può individuare altro idoneo sistema per la notificazione in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche previste dalla normativa vigente.
6. Il titolare del trattamento che non è tenuto alla notificazione al Garante ai sensi dell'articolo 37 fornisce le notizie contenute nel modello di cui al comma 2 a chi ne fa richiesta, salvo che il trattamento riguardi pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque.
Articolo 39.
Obblighi di comunicazione.
1. Il titolare del trattamento è tenuto a comunicare
previamente al Garante le seguenti circostanze:
a) comunicazione di dati personali da parte di un soggetto
pubblico ad altro soggetto pubblico non prevista da una norma di legge o di
regolamento, effettuata in qualunque forma anche mediante convenzione;
b) trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute
previsto dal programma di ricerca biomedica o sanitaria di cui all'articolo 110,
comma 1, primo periodo.
2. I trattamenti oggetto di comunicazione ai sensi del comma 1 possono essere iniziati decorsi quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione salvo diversa determinazione anche successiva del Garante.
3. La comunicazione di cui al comma 1 è inviata utilizzando il modello predisposto e reso disponibile dal Garante, e trasmessa a quest'ultimo per via telematica osservando le modalità di sottoscrizione con firma digitale e conferma del ricevimento di cui all'articolo 38, comma 2, oppure mediante telefax o lettera raccomandata.
Articolo 40.
Autorizzazioni generali.
1. Le disposizioni del presente codice che prevedono un'autorizzazione del Garante sono applicate anche mediante il rilascio di autorizzazioni relative a determinate categorie di titolari o di trattamenti, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Articolo 41.
Richieste di autorizzazione.
1. Il titolare del trattamento che rientra nell'àmbito di applicazione di un'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 40 non è tenuto a presentare al Garante una richiesta di autorizzazione se il trattamento che intende effettuare è conforme alle relative prescrizioni.
2. Se una richiesta di autorizzazione riguarda un trattamento autorizzato ai sensi dell'articolo 40 il Garante può provvedere comunque sulla richiesta se le specifiche modalità del trattamento lo giustificano.
3. L'eventuale richiesta di autorizzazione è formulata utilizzando esclusivamente il modello predisposto e reso disponibile dal Garante e trasmessa a quest'ultimo per via telematica, osservando le modalità di sottoscrizione e conferma del ricevimento di cui all'articolo 38, comma 2. La medesima richiesta e l'autorizzazione possono essere trasmesse anche mediante telefax o lettera raccomandata.
4. Se il richiedente è invitato dal Garante a fornire informazioni o ad esibire documenti, il termine di quarantacinque giorni di cui all'articolo 26, comma 2, decorre dalla data di scadenza del termine fissato per l'adempimento richiesto.
5. In presenza di particolari circostanze, il Garante può rilasciare un'autorizzazione provvisoria a tempo determinato.
TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO.
Articolo 42.
Trasferimenti all'interno dell'Unione europea.
1. Le disposizioni del presente codice non possono essere applicate in modo tale da restringere o vietare la libera circolazione dei dati personali fra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta salva l'adozione, in conformità allo stesso codice, di eventuali provvedimenti in caso di trasferimenti di dati effettuati al fine di eludere le medesime disposizioni.
Articolo 43.
Trasferimenti consentiti in Paesi terzi.
1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio
dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di
trattamento, se diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea è
consentito quando:
a) l'interessato
ha manifestato il proprio consenso espresso o, se si tratta di dati sensibili,
in forma scritta;
b) è necessario per l'esecuzione di
obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per
adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste
dell'interessato, ovvero per la conclusione o per l'esecuzione di un contratto
stipulato a favore dell'interessato;
c) è necessario per
la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato con legge o con
regolamento o, se il trasferimento riguarda dati sensibili o giudiziari,
specificato o individuato ai sensi degli articoli 20 e 21;
d) è necessario per la salvaguardia della vita o
dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda
l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per
impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di
volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero
da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza,
dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la
disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;
e) è
necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla
legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un
diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente
per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto
aziendale e industriale;
f) è effettuato in accoglimento
di una richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ovvero di una richiesta
di informazioni estraibili da un pubblico registro, elenco, atto o documento
conoscibile da chiunque, con l'osservanza delle norme che regolano la
materia;
g) è necessario, in conformità ai rispettivi
codici di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o
statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati
di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia
di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici,
presso altri archivi privati;
h) il trattamento concerne
dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni.
Articolo 44.
Altri trasferimenti consentiti.
1. Il trasferimento di dati personali oggetto di
trattamento, diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea, è
altresì consentito quando è autorizzato dal Garante sulla base di adeguate
garanzie per i diritti dell'interessato:
a) individuate dal Garante anche in relazione a garanzie
prestate con un contratto o mediante regole di condotta esistenti nell’ambito di
società appartenenti a un medesimo gruppo. L’interessato può far valere i propri
diritti nel territorio dello Stato, in base al presente codice, anche in ordine
all’inosservanza delle garanzie medesime; (Lettera così
modificata dall'art. 29 decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
legge 6 agosto 2008, n. 133)
b) individuate con le
decisioni previste dagli articoli 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della
direttiva 95/46/CE del 24 ottobre 1995, del Parlamento europeo e del Consiglio,
con le quali la Commissione europea constata che un Paese non appartenente
all'Unione europea garantisce un livello di protezione adeguato o che alcune
clausole contrattuali offrono garanzie sufficienti.
Articolo 45.
Trasferimenti vietati.
1. Fuori dei casi di cui agli articoli 43 e 44, il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento, diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea, è vietato quando l'ordinamento del Paese di destinazione o di transito dei dati non assicura un livello di tutela delle persone adeguato. Sono valutate anche le modalità del trasferimento e dei trattamenti previsti, le relative finalità, la natura dei dati e le misure di sicurezza.
PARTE II
DISPOSIZIONI RELATIVE A SPECIFICI SETTORI
TITOLO I
TRATTAMENTI IN AMBITO GIUDIZIARIO
Profili generali
Articolo 46.
Titolari dei trattamenti.
1. Gli uffici giudiziari di ogni ordine e grado, il Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia sono titolari dei trattamenti di dati personali relativi alle rispettive attribuzioni conferite per legge o regolamento.
2. Con decreto del Ministro della giustizia sono individuati, nell'allegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma 1 effettuati con strumenti elettronici, relativamente a banche di dati centrali od oggetto di interconnessione tra più uffici o titolari. I provvedimenti con cui il Consiglio superiore della magistratura e gli altri organi di autogoverno di cui al comma 1 individuano i medesimi trattamenti da essi effettuati sono riportati nell'allegato C) con decreto del Ministro della giustizia.
Articolo 47.
Trattamenti per ragioni di giustizia.
1. In caso di trattamento di dati personali effettuato
presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado, presso il Consiglio superiore
della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della
giustizia, non si applicano, se il trattamento è effettuato per ragioni di
giustizia, le seguenti disposizioni del codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi
da 1 a 5, e da 39 a 45;
b) articoli da 145 a
151.
2. Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, o che, in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura, hanno una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale, nonché le attività ispettive su uffici giudiziari. Le medesime ragioni di giustizia non ricorrono per l'ordinaria attività amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non è pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla predetta trattazione.
Articolo 48.
Banche di dati di uffici giudiziari.
1. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado può acquisire in conformità alle vigenti disposizioni processuali dati, informazioni, atti e documenti da soggetti pubblici, l'acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tale fine gli uffici giudiziari possono avvalersi delle convenzioni-tipo stipulate dal Ministero della giustizia con soggetti pubblici, volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei princìpi di cui agli articoli 3 e 11 del presente codice.
Articolo 49.
Disposizioni di attuazione.
1. Con decreto del Ministro della giustizia sono adottate, anche ad integrazione del D.M. 30 settembre 1989, n. 334 del Ministro di grazia e giustizia, le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione dei princìpi del presente codice nella materia penale e civile.
Minori
Articolo 50.
Notizie o immagini relative a minori.
1. Il divieto di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione di un minore si osserva anche in caso di coinvolgimento a qualunque titolo del minore in procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale.
Informatica giuridica
Articolo 51.
Princìpi generali.
1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni processuali concernenti la visione e il rilascio di estratti e di copie di atti e documenti, i dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado sono resi accessibili a chi vi abbia interesse anche mediante reti di comunicazione elettronica, ivi compreso il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet.
2. Le sentenze e le altre decisioni dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado depositate in cancelleria o segreteria sono rese accessibili anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet, osservando le cautele previste dal presente capo.
Articolo 52.
Dati identificativi degli interessati.
1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado, l'interessato può chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell'ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento.
2. Sulla richiesta di cui al comma 1 provvede in calce con decreto, senza ulteriori formalità, l'autorità che pronuncia la sentenza o adotta il provvedimento. La medesima autorità può disporre d'ufficio che sia apposta l'annotazione di cui al comma 1, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, all'atto del deposito della sentenza o provvedimento, la cancelleria o segreteria vi appone e sottoscrive anche con timbro la seguente annotazione, recante l'indicazione degli estremi del presente articolo: «In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di.....».
4. In caso di diffusione anche da parte di terzi di sentenze o di altri provvedimenti recanti l'annotazione di cui al comma 2, o delle relative massime giuridiche, è omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734-bis del codice penale relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere in ogni caso, anche in mancanza dell'annotazione di cui al comma 2, le generalità, altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente l'identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di deposito di lodo ai sensi dell'articolo 825 del codice di procedura civile. La parte può formulare agli arbitri la richiesta di cui al comma 1 prima della pronuncia del lodo e gli arbitri appongono sul lodo l'annotazione di cui al comma 3, anche ai sensi del comma 2. Il collegio arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i lavori pubblici ai sensi dell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, provvede in modo analogo in caso di richiesta di una parte.
7. Fuori dei casi indicati nel presente articolo è ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali.
TITOLO X
COMUNICAZIONI ELETTRONICHE.
Servizi di comunicazione elettronica
Articolo 121.
Servizi interessati.
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento dei dati personali connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazioni.
Articolo 122.
Informazioni raccolte nei riguardi dell'abbonato o dell'utente.
1. Salvo quanto previsto dal comma 2, è vietato l'uso di una rete di comunicazione elettronica per accedere a informazioni archiviate nell'apparecchio terminale di un abbonato o di un utente, per archiviare informazioni o per monitorare le operazioni dell'utente. (In deroga a quanto disposto dal presente comma, si veda il decreto ministeriale 16 agosto 2005)
2. Il codice di deontologia di cui all'articolo 133 individua i presupposti e i limiti entro i quali l'uso della rete nei modi di cui al comma 1, per determinati scopi legittimi relativi alla memorizzazione tecnica per il tempo strettamente necessario alla trasmissione della comunicazione o a fornire uno specifico servizio richiesto dall'abbonato o dall'utente, è consentito al fornitore del servizio di comunicazione elettronica nei riguardi dell'abbonato e dell'utente che abbiano espresso il consenso sulla base di una previa informativa ai sensi dell'articolo 13 che indichi analiticamente, in modo chiaro e preciso, le finalità e la durata del trattamento.
Articolo 123.
Dati relativi al traffico.
1. I dati relativi al traffico riguardanti abbonati ed utenti trattati dal fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico sono cancellati o resi anonimi quando non sono più necessari ai fini della trasmissione della comunicazione elettronica, fatte salve le disposizioni dei commi 2, 3 e 5.
2. Il trattamento dei dati relativi al traffico strettamente necessari a fini di fatturazione per l'abbonato, ovvero di pagamenti in caso di interconnessione, è consentito al fornitore, a fini di documentazione in caso di contestazione della fattura o per la pretesa del pagamento, per un periodo non superiore a sei mesi, salva l'ulteriore specifica conservazione necessaria per effetto di una contestazione anche in sede giudiziale.
3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico può trattare i dati di cui al comma 2 nella misura e per la durata necessarie a fini di commercializzazione di servizi di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore aggiunto, solo se l'abbonato o l'utente cui i dati si riferiscono hanno manifestato il proprio consenso, che è revocabile in ogni momento. (In deroga a quanto disposto dal presente comma, si veda il decreto ministeriale 16 agosto 2005)
4. Nel fornire l'informativa di cui all'articolo 13 il fornitore del servizio informa l'abbonato o l'utente sulla natura dei dati relativi al traffico che sono sottoposti a trattamento e sulla durata del medesimo trattamento ai fini di cui ai commi 2 e 3.
5. Il trattamento dei dati personali relativi al traffico è consentito unicamente ad incaricati del trattamento che operano ai sensi dell'articolo 30 sotto la diretta autorità del fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di comunicazioni e che si occupano della fatturazione o della gestione del traffico, di analisi per conto di clienti, dell'accertamento di frodi, o della commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o della prestazione dei servizi a valore aggiunto. Il trattamento è limitato a quanto è strettamente necessario per lo svolgimento di tali attività e deve assicurare l'identificazione dell'incaricato che accede ai dati anche mediante un'operazione di interrogazione automatizzata.
6. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può ottenere i dati relativi alla fatturazione o al traffico necessari ai fini della risoluzione di controversie attinenti, in particolare, all'interconnessione o alla fatturazione.
Articolo 124.
Fatturazione dettagliata.
1. L'abbonato ha diritto di ricevere in dettaglio, a richiesta e senza alcun aggravio di spesa, la dimostrazione degli elementi che compongono la fattura relativi, in particolare, alla data e all'ora di inizio della conversazione, al numero selezionato, al tipo di numerazione, alla località, alla durata e al numero di scatti addebitati per ciascuna conversazione.
2. Il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico è tenuto ad abilitare l'utente ad effettuare comunicazioni e a richiedere servizi da qualsiasi terminale, gratuitamente ed in modo agevole, avvalendosi per il pagamento di modalità alternative alla fatturazione, anche impersonali, quali carte di credito o di debito o carte prepagate.
3. Nella documentazione inviata all'abbonato relativa alle comunicazioni effettuate non sono evidenziati i servizi e le comunicazioni di cui al comma 2, né le comunicazioni necessarie per attivare le modalità alternative alla fatturazione.
4. Nella fatturazione all'abbonato non sono evidenziate le ultime tre cifre dei numeri chiamati. Ad esclusivi fini di specifica contestazione dell'esattezza di addebiti determinati o riferiti a periodi limitati, l'abbonato può richiedere la comunicazione dei numeri completi delle comunicazioni in questione.
5. Il Garante, accertata l'effettiva disponibilità delle modalità di cui al comma 2, può autorizzare il fornitore ad indicare nella fatturazione i numeri completi delle comunicazioni.
Articolo 126.
Dati relativi all'ubicazione.
1. I dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, riferiti agli utenti o agli abbonati di reti pubbliche di comunicazione o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, possono essere trattati solo se anonimi o se l'utente o l'abbonato ha manifestato previamente il proprio consenso, revocabile in ogni momento, e nella misura e per la durata necessari per la fornitura del servizio a valore aggiunto richiesto.
2. Il fornitore del servizio, prima di richiedere il consenso, informa gli utenti e gli abbonati sulla natura dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico che saranno sottoposti al trattamento, sugli scopi e sulla durata di quest'ultimo, nonché sull'eventualità che i dati siano trasmessi ad un terzo per la prestazione del servizio a valore aggiunto.
3. L'utente e l'abbonato che manifestano il proprio consenso al trattamento dei dati relativi all'ubicazione, diversi dai dati relativi al traffico, conservano il diritto di richiedere, gratuitamente e mediante una funzione semplice, l'interruzione temporanea del trattamento di tali dati per ciascun collegamento alla rete o per ciascuna trasmissione di comunicazioni.
4. Il trattamento dei dati relaiivi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, ai sensi dei commi 1, 2 e 3, è consentito unicamente ad incaricati del trattamento che operano ai sensi dell'articolo 30, sotto la diretta autorità del fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del terzo che fornisce il servizio a valore aggiunto. Il trattamento è limitato a quanto è strettamente necessario per la fornitura del servizio a valore aggiunto e deve assicurare l'identificazione dell'incaricato che accede ai dati anche mediante un'operazione di interrogazione automatizzata.
Articolo 130.
Comunicazioni indesiderate.
1. L'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito con il consenso dell'interessato.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle comunicazioni elettroniche, effettuate per le finalità ivi indicate, mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo.
3. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni per le finalità di cui ai medesimi commi effettuate con mezzi diversi da quelli ivi indicati, sono consentite ai sensi degli articoli 23 e 24, nonché ai sensi di quanto previsto dal comma 3-bis del presente articolo. (Comma così modificato dall'art. 20-bis decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con legge 20 novembre 2009, n. 166).
3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 129, il trattamento dei dati di cui all'articolo 129, comma 1, mediante l'impiego del telefono per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b) è consentito nel confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario in un registro pubblico delle opposizioni. (Comma inserito dall'art. 20-bis decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con legge 20 novembre 2009, n. 166. A norma del comma 2 dello stesso articolo, il registro introdotto dal presente comma "è istituito entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino al suddetto termine, restano in vigore i provvedimenti adottati dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154 dl presente codice in attuazione dell'articolo 129 del medesimo codice").
3-ter. Il registro di cui al comma 3-bis è
istituito con decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Consiglio di
Stato e delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, nonché, per i relativi profili di
competenza, il parere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che si
esprime entro il medesimo termine, secondo i seguenti criteri e princìpi
generali:
a) attribuzione dell’istituzione e della gestione del registro ad un ente o
organismo pubblico titolare di competenze inerenti alla materia;
b) previsione che l’ente o organismo deputato all’istituzione e alla gestione
del registro vi provveda con le risorse umane e strumentali di cui dispone o
affidandone la realizzazione e la gestione a terzi, che se ne assumono
interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante contratto di
servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. I
soggetti che si avvalgono del registro per effettuare le comunicazioni
corrispondono tariffe di accesso basate sugli effettivi costi di funzionamento e
di manutenzione. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio
provvedimento, determina tali tariffe;
c) previsione che le modalità tecniche di funzionamento del registro consentano
ad ogni utente di chiedere che sia iscritta la numerazione della quale è
intestatario secondo modalità semplificate ed anche in via telematica o
telefonica;
d) previsione di modalità tecniche di funzionamento e di accesso al registro
mediante interrogazioni selettive che non consentano il trasferimento dei dati
presenti nel registro stesso, prevedendo il tracciamento delle operazioni
compiute e la conservazione dei dati relativi agli accessi;
e) disciplina delle tempistiche e delle modalità dell’iscrizione al registro,
senza distinzione di settore di attività o di categoria merceologica, e del
relativo aggiornamento, nonché del correlativo periodo massimo di utilizzabilità
dei dati verificati nel registro medesimo, prevedendosi che l’iscrizione abbia
durata indefinita e sia revocabile in qualunque momento, mediante strumenti di
facile utilizzo e gratuitamente;
f) obbligo per i soggetti che effettuano trattamenti di dati per le finalità di
cui all’articolo 7, comma 4, lettera b), di garantire la presentazione
dell’identificazione della linea chiamante e di fornire all’utente idonee
informative, in particolare sulla possibilità e sulle modalità di iscrizione nel
registro per opporsi a futuri contatti;
g) previsione che l’iscrizione nel registro non precluda i trattamenti dei dati
altrimenti acquisiti e trattati nel rispetto degli articoli 23 e 24.
(Comma inserito dall'art.
20-bis decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con legge 20 novembre
2009, n. 166).
3-quater. La vigilanza e il controllo sull’organizzazione e il funzionamento del registro di cui al comma 3-bis e sul trattamento dei dati sono attribuiti al Garante. (Comma inserito dall'art. 20-bis decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con legge 20 novembre 2009, n. 166).
4. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1, se il titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall'interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, può non richiedere il consenso dell'interessato, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l'interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni. L'interessato, al momento della raccolta e in occasione dell'invio di ogni comunicazione effettuata per le finalità di cui al presente comma, è informato della possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente.
5. È vietato in ogni caso l'invio di comunicazioni per le finalità di cui al comma 1 o, comunque, a scopo promozionale, effettuato camuffando o celando l'identità del mittente o senza fornire un idoneo recapito presso il quale l'interessato possa esercitare i diritti di cui all'articolo 7.
6. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al presente articolo il Garante può, provvedendo ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera b), altresì prescrivere a fornitori di servizi di comunicazione elettronica di adottare procedure di filtraggio o altre misure praticabili relativamente alle coordinate di posta elettronica da cui sono stati inviate le comunicazioni.
Articolo 131.
Informazioni ad abbonati e utenti.
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa l'abbonato e, ove possibile, l'utente circa la sussistenza di situazioni che permettono di apprendere in modo non intenzionale il contenuto di comunicazioni o conversazioni da parte di soggetti ad esse estranei.
2. L'abbonato informa l'utente quando il contenuto delle comunicazioni o conversazioni può essere appreso da altri a causa del tipo di apparecchiature terminali utilizzate o del collegamento realizzato tra le stesse presso la sede dell'abbonato medesimo. 3. L'utente informa l'altro utente quando, nel corso della conversazione, sono utilizzati dispositivi che consentono l'ascolto della conversazione stessa da parte di altri soggetti.
Articolo 132.
Conservazione di dati di traffico per altre finalità.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico telefonico, sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi dalla data di comunicazione, per finalità di accertamento e repressione dei reati, mentre, per le medesime finalità, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal fornitore per dodici mesi dalla data della comunicazione. (Comma così modificato, da ultimo, dall'art. 2 decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109)
1-bis. I dati relativi alle chiamate senza risposta, trattati temporaneamente da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico oppure di una rete pubblica di comunicazione, sono conservati per trenta giorni. (Comma aggiunto dall'art. 2 decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109. A norma dell'art. 6 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1 decreto legge 2 ottobre 2008, n. 151, la disposizione di cui al presente comma ha effetto a decorrere dal 31 dicembre 2008)
2. Comma abrogato dall'art. 2 decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 1093. Entro il termine di cui al comma 1, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del pubblico ministero anche su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private. Il difensore dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini può richiedere, direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate dall'articolo 391-quater del codice di procedura penale, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera f), per il traffico entrante. (Comma così modificato dallìart. 6 decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con legge 31 luglio 2005, n. 155)
4. Comma abrogato dall'art. 2 decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109
4-bis. Comma aggiunto dall'art. 6 decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con legge 31 luglio 2005, n. 155, e successivamente abrogato dall'art. 2 decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109
4-ter. Il Ministro dell'interno o, su sua delega, i responsabili degli uffici centrali specialistici in materia informatica o telematica della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché gli altri soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, possono ordinare, anche in relazione alle eventuali richieste avanzate da autorità investigative straniere, ai fornitori e agli operatori di servizi informatici o telematici di conservare e proteggere, secondo le modalità indicate e per un periodo non superiore a novanta giorni, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, ai fini dello svolgimento delle investigazioni preventive previste dal citato articolo 226 delle norme di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989, ovvero per finalità di accertamento e repressione di specifici reati. Il provvedimento, prorogabile, per motivate esigenze, per una durata complessiva non superiore a sei mesi, può prevedere particolari modalità di custodia dei dati e l'eventuale indisponibilità dei dati stessi da parte dei fornitori e degli operatori di servizi informatici o telematici ovvero di terzi. (Comma aggiunto dall'art. 10 legge 18 marzo 2008, n. 48)
4-quater. Il fornitore o l'operatore di servizi informatici o telematici cui è rivolto l'ordine previsto dal comma 4-ter deve ottemperarvi senza ritardo, fornendo immediatamente all'autorità richiedente l'assicurazione dell'adempimento. Il fornitore o l'operatore di servizi informatici o telematici è tenuto a mantenere il segreto relativamente all'ordine ricevuto e alle attività conseguentemente svolte per il periodo indicato dall'autorità. In caso di violazione dell'obbligo si applicano, salvo che il fatto costituisca più grave reato, le disposizioni dell'articolo 326 del codice penale. (Comma aggiunto dall'art. 10 legge 18 marzo 2008, n. 48)
4-quinquies. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4-ter sono comunicati per iscritto, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore dalla notifica al destinatario, al pubblico ministero del luogo di esecuzione il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida. In caso di mancata convalida, i provvedimenti assunti perdono efficacia. (Comma aggiunto dall'art. 10 legge 18 marzo 2008, n. 48)
5. Il
trattamento dei dati per le finalità di cui al comma 1 è effettuato nel rispetto
delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti ai
sensi dell'articolo 17, volti a garantire che i dati conservati possiedano i
medesimi requisiti di qualità, sicurezza e protezione dei dati in rete, nonchè
a: (Alinea così modificato dall'art. 2 decreto legislativo 30
maggio 2008, n. 109)
a) prevedere in ogni caso specifici sistemi di
autenticazione informatica e di autorizzazione degli incaricati del trattamento
di cui all'allegato B);
b) Lettera abrogata dall'art. 2
decreto legislativo 20 maggio 2008, n. 109;
c) Lettera abrogata dall'art. 2 decreto legislativo 20 maggio
2008, n. 109;
d) indicare le modalità tecniche per
la periodica distruzione dei dati, decorsi i termini di cui al comma 1. (Lettera così modificata dall'art. 2 decreto legislativo 30
maggio 2008, n. 109)
(Articolo così sostituito dapprima dall'art. 3, decreto
legge 24 dicembre 2003, n. 354, convertito dalla legge 26 febbraio 2004, n.
45).
Internet e reti telematiche
Articolo 133.
Codice di deontologia e di buona condotta.
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato da fornitori di servizi di comunicazione e informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica, con particolare riguardo ai criteri per assicurare ed uniformare una più adeguata informazione e consapevolezza degli utenti delle reti di comunicazione elettronica gestite da soggetti pubblici e privati rispetto ai tipi di dati personali trattati e alle modalità del loro trattamento, in particolare attraverso informative fornite in linea in modo agevole e interattivo, per favorire una più ampia trasparenza e correttezza nei confronti dei medesimi utenti e il pieno rispetto dei princìpi di cui all'articolo 11, anche ai fini dell'eventuale rilascio di certificazioni attestanti la qualità delle modalità prescelte e il livello di sicurezza assicurato.
TITOLO XIII
MARKETING DIRETTO.
Profili generali
Articolo 140.
Codice di deontologia e di buona condotta.
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, prevedendo anche, per i casi in cui il trattamento non presuppone il consenso dell'interessato, forme semplificate per manifestare e rendere meglio conoscibile l'eventuale dichiarazione di non voler ricevere determinate comunicazioni.
PARTE III
TUTELA DELL'INTERESSATO E SANZIONI
TITOLO I
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE.
Capo I
Tutela dinanzi al garante
Princìpi generali
Articolo 141.
Forme di tutela.
1. L'interessato può rivolgersi al Garante:
a) mediante reclamo circostanziato nei modi previsti
dall'articolo 142, per rappresentare una violazione della disciplina rilevante
in materia di trattamento di dati personali;
b) mediante
segnalazione, se non è possibile presentare un reclamo circostanziato ai sensi
della lettera a), al fine di sollecitare un controllo da parte del Garante sulla
disciplina medesima;
c) mediante ricorso, se intende far
valere gli specifici diritti di cui all'articolo 7 secondo le modalità e per
conseguire gli effetti previsti nella sezione III del presente capo.
Tutela amministrativa
Articolo 142.
Proposizione dei reclami.
1. Il reclamo contiene un'indicazione per quanto possibile dettagliata dei fatti e delle circostanze su cui si fonda, delle disposizioni che si presumono violate e delle misure richieste, nonché gli estremi identificativi del titolare, del responsabile, ove conosciuto, e dell'istante.
2. Il reclamo è sottoscritto dagli interessati, o da associazioni che li rappresentano anche ai sensi dell'articolo 9, comma 2, ed è presentato al Garante senza particolari formalità. Il reclamo reca in allegato la documentazione utile ai fini della sua valutazione e l'eventuale procura, e indica un recapito per l'invio di comunicazioni anche tramite posta elettronica, telefax o telefono.
3. Il Garante può predisporre un modello per il reclamo da pubblicare nel Bollettino e di cui favorisce la disponibilità con strumenti elettronici.
Articolo 143
Procedimento per i reclami.
1. Esaurita l'istruttoria preliminare, se il reclamo non è
manifestamente infondato e sussistono i presupposti per adottare un
provvedimento, il Garante, anche prima della definizione del procedimento:
a) prima di prescrivere le misure di cui alla lettera b),
ovvero il divieto o il blocco ai sensi della lettera c), può invitare il
titolare, anche in contraddittorio con l'interessato, ad effettuare il blocco
spontaneamente;
b) prescrive al titolare le misure
opportune o necessarie per rendere il trattamento conforme alle disposizioni
vigenti;
c) dispone il blocco o vieta, in tutto o in
parte, il trattamento che risulta illecito o non corretto anche per effetto
della mancata adozione delle misure necessarie di cui alla lettera b), oppure
quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del
trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio
del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati;
d) può vietare in tutto o in parte il trattamento di dati
relativi a singoli soggetti o a categorie di soggetti che si pone in contrasto
con rilevanti interessi della collettività.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana se i relativi destinatari non sono facilmente identificabili per il numero o per la complessità degli accertamenti.
Articolo 144.
Segnalazioni.
1. I provvedimenti di cui all'articolo 143 possono essere adottati anche a seguito delle segnalazioni di cui all'articolo 141, comma 1, lettera b), se è avviata un'istruttoria preliminare e anche prima della definizione del procedimento.
Tutela alternativa a quella giurisdizionale
Articolo 145.
Ricorsi.
1. I diritti di cui all'articolo 7 possono essere fatti valere dinanzi all'autorità giudiziaria o con ricorso al Garante.
2. Il ricorso al Garante non può essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, è stata già adita l'autorità giudiziaria.
3. La presentazione del ricorso al Garante rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto.
Articolo 146.
Interpello preventivo.
1. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante può essere proposto solo dopo che è stata avanzata richiesta sul medesimo oggetto al titolare o al responsabile ai sensi dell'articolo 8, comma 1, e sono decorsi i termini previsti dal presente articolo, ovvero è stato opposto alla richiesta un diniego anche parziale.
2. Il riscontro alla richiesta da parte del titolare o del responsabile è fornito entro quindici giorni dal suo ricevimento.
3. Entro il termine di cui al comma 2, se le operazioni necessarie per un integrale riscontro alla richiesta sono di particolare complessità, ovvero ricorre altro giustificato motivo, il titolare o il responsabile ne danno comunicazione all'interessato. In tal caso, il termine per l'integrale riscontro è di trenta giorni dal ricevimento della richiesta medesima.
Articolo 147.
Presentazione del ricorso.
1. Il ricorso è proposto nei confronti del titolare e
indica:
a) gli estremi identificativi del ricorrente,
dell'eventuale procuratore speciale, del titolare e, ove conosciuto, del
responsabile eventualmente designato per il riscontro all'interessato in caso di
esercizio dei diritti di cui all'articolo 7;
b) la data
della richiesta presentata al titolare o al responsabile ai sensi dell'articolo
8, comma 1, oppure del pregiudizio imminente ed irreparabile che permette di
prescindere dalla richiesta medesima;
c) gli elementi
posti a fondamento della domanda;
d) il provvedimento
richiesto al Garante;
e) il domicilio eletto ai fini del
procedimento.
2. Il ricorso è sottoscritto dal ricorrente o dal
procuratore speciale e reca in allegato:
a) la copia
della richiesta rivolta al titolare o al responsabile ai sensi dell'articolo 8,
comma 1;
b) l'eventuale procura;
c) la prova del versamento dei diritti di
segreteria.
3. Al ricorso è unita, altresì, la documentazione utile ai fini della sua valutazione e l'indicazione di un recapito per l'invio di comunicazioni al ricorrente o al procuratore speciale mediante posta elettronica, telefax o telefono.
4. Il ricorso è rivolto al Garante e la relativa sottoscrizione è autenticata. L'autenticazione non è richiesta se la sottoscrizione è apposta presso l'Ufficio del Garante o da un procuratore speciale iscritto all'albo degli avvocati al quale la procura è conferita ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile, ovvero con firma digitale in conformità alla normativa vigente.
5. Il ricorso è validamente proposto solo se è trasmesso con plico raccomandato, oppure per via telematica osservando le modalità relative alla sottoscrizione con firma digitale e alla conferma del ricevimento prescritte ai sensi dell'articolo 38, comma 2, ovvero presentato direttamente presso l'Ufficio del Garante.
Articolo 148.
Inammissibilità del ricorso.
1. Il ricorso è inammissibile:
a) se proviene da un soggetto non legittimato;
b) in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli
articoli 145 e 146;
c) se difetta di taluno degli
elementi indicati nell'articolo 147, commi 1 e 2, salvo che sia regolarizzato
dal ricorrente o dal procuratore speciale anche su invito dell'Ufficio del
Garante ai sensi del comma 2, entro sette giorni dalla data della sua
presentazione o della ricezione dell'invito. In tale caso, il ricorso si
considera presentato al momento in cui il ricorso regolarizzato perviene
all'Ufficio.
2. Il Garante determina i casi in cui è possibile la regolarizzazione del ricorso.
Articolo 149.
Procedimento relativo al ricorso.
1. Fuori dei casi in cui è dichiarato inammissibile o manifestamente infondato, il ricorso è comunicato al titolare entro tre giorni a cura dell'Ufficio del Garante, con invito ad esercitare entro dieci giorni dal suo ricevimento la facoltà di comunicare al ricorrente e all'Ufficio la propria eventuale adesione spontanea. L'invito è comunicato al titolare per il tramite del responsabile eventualmente designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, ove indicato nel ricorso.
2. In caso di adesione spontanea è dichiarato non luogo a provvedere. Se il ricorrente lo richiede, è determinato in misura forfettaria l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico della controparte o compensati per giusti motivi anche parzialmente.
3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabile di cui al comma 1 e l'interessato hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare memorie o documenti. A tal fine l'invito di cui al comma 1 è trasmesso anche al ricorrente e reca l'indicazione del termine entro il quale il titolare, il medesimo responsabile e l'interessato possono presentare memorie e documenti, nonché della data in cui tali soggetti possono essere sentiti in contraddittorio anche mediante idonea tecnica audiovisiva.
4. Nel procedimento il ricorrente può precisare la domanda nei limiti di quanto chiesto con il ricorso o a seguito di eccezioni formulate dal titolare.
5. Il Garante può disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di una o più perizie. Il provvedimento che le dispone precisa il contenuto dell'incarico e il termine per la sua esecuzione, ed è comunicato alle parti le quali possono presenziare alle operazioni personalmente o tramite procuratori o consulenti designati. Il provvedimento dispone inoltre in ordine all'anticipazione delle spese della perizia.
6. Nel procedimento, il titolare e il responsabile di cui al comma 1 possono essere assistiti da un procuratore o da altra persona di fiducia.
7. Se gli accertamenti risultano particolarmente complessi o vi è l'assenso delle parti il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 150, comma 2, può essere prorogato per un periodo non superiore ad ulteriori quaranta giorni.
8. Il decorso dei termini previsti dall'articolo 150, comma 2 e dall'articolo 151 è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Se il decorso ha inizio durante tale periodo, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo medesimo. La sospensione non opera nei casi in cui sussiste il pregiudizio di cui all'articolo 146, comma 1, e non preclude l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 150, comma 1.
Articolo 150.
Provvedimenti a seguito del ricorso.
1. Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante può disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati, ovvero l'immediata sospensione di una o più operazioni del trattamento. Il provvedimento può essere adottato anche prima della comunicazione del ricorso ai sensi dell'articolo 149, comma 1, e cessa di avere ogni effetto se non è adottata nei termini la decisione di cui al comma 2. Il medesimo provvedimento è impugnabile unitamente a tale decisione.
2. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il ricorso, ordina al titolare, con decisione motivata, la cessazione del comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e assegnando un termine per la loro adozione. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi sessanta giorni dalla data di presentazione, equivale a rigetto.
3. Se vi è stata previa richiesta di taluna delle parti, il provvedimento che definisce il procedimento determina in misura forfettaria l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico, anche in parte, del soccombente o compensati anche parzialmente per giusti motivi.
4. Il provvedimento espresso, anche provvisorio, adottato dal Garante è comunicato alle parti entro dieci giorni presso il domicilio eletto o risultante dagli atti. Il provvedimento può essere comunicato alle parti anche mediante posta elettronica o telefax.
5. Se sorgono difficoltà o contestazioni riguardo all'esecuzione del provvedimento di cui ai commi 1 e 2, il Garante, sentite le parti ove richiesto, dispone le modalità di attuazione avvalendosi, se necessario, del personale dell'Ufficio o della collaborazione di altri organi dello Stato.
6. In caso di mancata opposizione avverso il provvedimento che determina l'ammontare delle spese e dei diritti, o di suo rigetto, il provvedimento medesimo costituisce, per questa parte, titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice di procedura civile.
Articolo 151.
Opposizione.
1. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui all'articolo 150, comma 2, il titolare o l'interessato possono proporre opposizione con ricorso ai sensi dell'articolo 152. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.
2. Il tribunale provvede nei modi di cui all'articolo 152.
Tutela giurisdizionale
Articolo 152.
Autorità giudiziaria ordinaria.
1. Tutte le controversie che riguardano, comunque, l'applicazione delle disposizioni del presente codice, comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali o alla loro mancata adozione, sono attribuite all'autorità giudiziaria ordinaria.
2. Per tutte le controversie di cui al comma 1 l'azione si propone con ricorso depositato nella cancelleria del tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento.
3. Il tribunale decide in ogni caso in composizione monocratica.
4. Se è presentato avverso un provvedimento del Garante anche ai sensi dell'articolo 143, il ricorso è proposto entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto tacito. Se il ricorso è proposto oltre tale termine il giudice lo dichiara inammissibile con ordinanza ricorribile per cassazione.
5. La proposizione del ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento del Garante. Se ricorrono gravi motivi il giudice, sentite le parti, può disporre diversamente in tutto o in parte con ordinanza impugnabile unitamente alla decisione che definisce il grado di giudizio.
6. Quando sussiste pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile il giudice può emanare i provvedimenti necessari con decreto motivato, fissando, con il medesimo provvedimento, l'udienza di comparizione delle parti entro un termine non superiore a quindici giorni. In tale udienza, con ordinanza, il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.
7. Il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto con il quale assegna al ricorrente il termine perentorio entro cui notificarlo alle altre parti e al Garante. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione intercorrono non meno di trenta giorni.
8. Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, ponendo a carico del ricorrente le spese di giudizio.
9. Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio, omettendo ogni formalità non necessaria al contraddittorio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli.
10. Terminata l'istruttoria, il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere, nella stessa udienza, alla discussione orale della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Le motivazioni della sentenza sono depositate in cancelleria entro i successivi trenta giorni. Il giudice può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria.
11. Se necessario, il giudice può concedere alle parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinviare la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza.
12. Con la sentenza il giudice, anche in deroga al divieto di cui all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), quando è necessario anche in relazione all'eventuale atto del soggetto pubblico titolare o responsabile, accoglie o rigetta la domanda, in tutto o in parte, prescrive le misure necessarie, dispone sul risarcimento del danno, ove richiesto, e pone a carico della parte soccombente le spese del procedimento.
13. La sentenza non è appellabile, ma è ammesso il ricorso per cassazione.
14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi previsti dall'articolo 10, comma 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.
TITOLO II
L'AUTORITA'.
Il garante per la protezione dei dati personali
Articolo 153.
Il Garante.
1. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
2. Il Garante è organo collegiale costituito da quattro componenti, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. I componenti sono scelti tra persone che assicurano indipendenza e che sono esperti di riconosciuta competenza delle materie del diritto o dell'informatica, garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni.
3. I componenti eleggono nel loro àmbito un presidente, il cui voto prevale in caso di parità. Eleggono altresì un vice presidente, che assume le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento.
4. Il presidente e i componenti durano in carica quattro anni e non possono essere confermati per più di una volta; per tutta la durata dell'incarico il presidente e i componenti non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive.
5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i componenti sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.
6. Al presidente compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai componenti compete un'indennità non eccedente nel massimo, i due terzi di quella spettante al presidente. Le predette indennità di funzione sono determinate dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501, in misura tale da poter essere corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti.
7. Alle dipendenze del Garante è posto l'Ufficio di cui all'articolo 156.
Articolo 154.
Compiti.
1. Oltre a
quanto previsto da specifiche disposizioni, il Garante, anche avvalendosi
dell'Ufficio e in conformità al presente codice, ha il compito di:
a)
controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della disciplina
applicabile e in conformità alla notificazione, anche in caso di loro cessazione
e con riferimento alla conservazione dei dati di traffico; (Lettera così modificata dall'art. 4 decreto legislativo 30
maggio 2008, n. 109)
b) esaminare i reclami e le
segnalazioni e provvedere sui ricorsi presentati dagli interessati o dalle
associazioni che li rappresentano;
c) prescrivere anche
d'ufficio ai titolari del trattamento le misure necessarie o opportune al fine
di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti, ai sensi
dell'articolo 143;
d) vietare anche d'ufficio, in tutto
o in parte, il trattamento illecito o non corretto dei dati o disporne il blocco
ai sensi dell'articolo 143, e di adottare gli altri provvedimenti previsti dalla
disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;
e) promuovere la sottoscrizione di codici ai sensi
dell'articolo 12 e dell'articolo 139;
f) segnalare al
Parlamento e al Governo l'opportunità di interventi normativi richiesti dalla
necessità di tutelare i diritti di cui all'articolo 2 anche a seguito
dell'evoluzione del settore;
g) esprimere pareri nei
casi previsti;
h) curare la conoscenza tra il pubblico
della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e delle
relative finalità, nonché delle misure di sicurezza dei dati;
i) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili
d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle
funzioni;
l) tenere il registro dei trattamenti formato
sulla base delle notificazioni di cui all'articolo 37;
m) predisporre annualmente una relazione sull'attività
svolta e sullo stato di attuazione del presente codice, che è trasmessa al
Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si
riferisce.
2. Il Garante svolge altresì, ai sensi del comma 1, la
funzione di controllo o assistenza in materia di trattamento dei dati personali
prevista da leggi di ratifica di accordi o convenzioni internazionali o da
regolamenti comunitari e, in particolare:
a) dalla legge
30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione
dei protocolli e degli accordi di adesione all'accordo di Schengen e alla
relativa convenzione di applicazione;
b) dalla legge 23
marzo 1998, n. 93, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione della
convenzione istitutiva dell'Ufficio europeo di polizia (Europol);
c) dal regolamento (CE) n. 515/97 del 13 marzo 1997, del
Consiglio, e dalla legge 30 luglio 1998, n. 291, e successive modificazioni, di
ratifica ed esecuzione della convenzione sull'uso dell'informatica nel settore
doganale;
d) dal regolamento (CE) n. 2725/2000 dell'11
dicembre 2000, del Consiglio, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle
impronte digitali e per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino;
e) nel capitolo IV della convenzione n. 108 sulla
protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di
carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva
con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale autorità designata ai fini della
cooperazione tra Stati ai sensi dell'articolo 13 della convenzione
medesima.
3. Il Garante coopera con altre autorità amministrative indipendenti nello svolgimento dei rispettivi compiti. A tale fine, il Garante può anche invitare rappresentanti di un'altra autorità a partecipare alle proprie riunioni, o essere invitato alle riunioni di altra autorità, prendendo parte alla discussione di argomenti di comune interesse; può richiedere, altresì, la collaborazione di personale specializzato addetto ad altra autorità.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano il Garante all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dal presente codice.
5. Fatti salvi i termini più brevi previsti per legge, il parere del Garante è reso nei casi previsti nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso il termine, l'amministrazione può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Quando, per esigenze istruttorie, non può essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.
6. Copia dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria in relazione a quanto previsto dal presente codice o in materia di criminalità informatica è trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante.
L'ufficio del garante
Articolo 155.
Princìpi applicabili.
1. All'Ufficio del Garante, al fine di garantire la responsabilità e l'autonomia ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si applicano i princìpi riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, nonché quelli relativi alla distinzione fra le funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite agli organi di vertice, e le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti. Si applicano altresì le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 espressamente richiamate dal presente codice.
Articolo 156.
Ruolo organico e personale.
1. All'Ufficio del Garante è preposto un segretario generale scelto anche tra magistrati ordinari o amministrativi.
2. Il ruolo organico del personale dipendente è stabilito nel limite di cento unità. (A norma dell'art. 1 legge 27 dicembre 2006, n. 296, "al fine di perseguire il migliore espletamento dei propri compiti istituzionali e, in particolare, di quelli di vigilanza e di controllo, il Garante per la protezione dei dati personali è autorizzato ad incrementare la propria dotazione organica in misura non superiore al 25 per cento della consistenza attualmente prevista dal presente comma, nei limiti della dotazione prevista nella Tabella C allegata alla legge")
3. Con propri regolamenti pubblicati nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana, il Garante definisce:
a) l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio anche
ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 154;
b) l'ordinamento delle carriere e le modalità di
reclutamento del personale secondo le procedure previste dall'articolo 35 del
decreto legislativo n. 165 del 2001;
c) la ripartizione
dell'organico tra le diverse aree e qualifiche;
d) il
trattamento giuridico ed economico del personale, secondo i criteri previsti
dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 e successive modificazioni e, per gli
incarichi dirigenziali, dagli articoli 19, comma 6, e 23-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche esigenze
funzionali e organizzative. Nelle more della più generale razionalizzazione del
trattamento economico delle autorità amministrative indipendenti, al personale è
attribuito l'ottanta per cento del trattamento economico del personale
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
e) la
gestione amministrativa e la contabilità, anche in deroga alle norme sulla
contabilità generale dello Stato, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione nel
quale sono iscritte le somme già versate nella contabilità speciale, nonché
l'individuazione dei casi di riscossione e utilizzazione dei diritti di
segreteria o di corrispettivi per servizi resi in base a disposizioni di legge
secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 31 luglio 1997,
n. 249.
4. L'Ufficio può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo o equiparati nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, in numero non superiore, complessivamente, a venti unità e per non oltre il venti per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di cui al presente comma è corrisposta un'indennità pari all'eventuale differenza tra il trattamento erogato dall'amministrazione o dall'ente di provenienza e quello spettante al personale di ruolo, sulla base di apposita tabella di corrispondenza adottata dal Garante, e comunque non inferiore al cinquanta per cento della retribuzione in godimento, con esclusione dell'indennità integrativa speciale.
5. In aggiunta al personale di ruolo, l'Ufficio può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, in numero non superiore a venti unità ivi compresi i consulenti assunti con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 7.
6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
7. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedono, il Garante può avvalersi dell'opera di consulenti, i quali sono remunerati in base alle vigenti tariffe professionali ovvero sono assunti con contratti a tempo determinato, di durata non superiore a due anni, che possono essere rinnovati per non più di due volte.
8. Il personale addetto all'Ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti al segreto su ciò di cui sono venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a notizie che devono rimanere segrete.
9. Il personale dell'Ufficio del Garante addetto agli accertamenti di cui all'articolo 158 riveste, in numero non superiore a cinque unità, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le rispettive attribuzioni, la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.
10. Le spese di funzionamento del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.
Accertamenti e controlli
Articolo 157.
Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti.
1. Per l'espletamento dei propri compiti il Garante può richiedere al titolare, al responsabile, all'interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di esibire documenti.
Articolo 158.
Accertamenti.
1. Il Garante può disporre accessi a banche di dati, archivi o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al controllo del rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.
2. I controlli di cui al comma 1 sono eseguiti da personale dell'Ufficio. Il Garante si avvale anche, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato.
3. Gli accertamenti di cui al comma 1, se svolti in un'abitazione o in un altro luogo di privata dimora o nelle relative appartenenze, sono effettuati con l'assenso informato del titolare o del responsabile, oppure previa autorizzazione del presidente del tribunale competente per territorio in relazione al luogo dell'accertamento, il quale provvede con decreto motivato senza ritardo, al più tardi entro tre giorni dal ricevimento della richiesta del Garante quando è documentata l'indifferibilità dell'accertamento.
Articolo 159.
Modalità.
1. Il personale operante, munito di documento di riconoscimento, può essere assistito ove necessario da consulenti tenuti al segreto ai sensi dell'articolo 156, comma 8. Nel procedere a rilievi e ad operazioni tecniche può altresì estrarre copia di ogni atto, dato e documento, anche a campione e su supporto informatico o per via telematica. Degli accertamenti è redatto sommario verbale nel quale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni dei presenti.
2. Ai soggetti presso i quali sono eseguiti gli accertamenti è consegnata copia dell'autorizzazione del presidente del tribunale, ove rilasciata. I medesimi soggetti sono tenuti a farli eseguire e a prestare la collaborazione a tal fine necessaria. In caso di rifiuto gli accertamenti sono comunque eseguiti e le spese in tal caso occorrenti sono poste a carico del titolare con il provvedimento che definisce il procedimento, che per questa parte costituisce titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice di procedura civile.
3. Gli accertamenti, se effettuati presso il titolare o il responsabile, sono eseguiti dandone informazione a quest'ultimo o, se questo è assente o non è designato, agli incaricati. Agli accertamenti possono assistere persone indicate dal titolare o dal responsabile.
4. Se non è disposto diversamente nel decreto di autorizzazione del presidente del tribunale, l'accertamento non può essere iniziato prima delle ore sette e dopo le ore venti, e può essere eseguito anche con preavviso quando ciò può facilitarne l'esecuzione.
5. Le informative, le richieste e i provvedimenti di cui al presente articolo e agli articoli 157 e 158 possono essere trasmessi anche mediante posta elettronica e telefax.
6. Quando emergono indizi di reato si osserva la disposizione di cui all'articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
Articolo 160.
Particolari accertamenti.
1. Per i trattamenti di dati personali indicati nei titoli I, II e III della Parte II gli accertamenti sono effettuati per il tramite di un componente designato dal Garante.
2. Se il trattamento non risulta conforme alle disposizioni di legge o di regolamento, il Garante indica al titolare o al responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica l'attuazione. Se l'accertamento è stato richiesto dall'interessato, a quest'ultimo è fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo esito, se ciò non pregiudica azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione di reati o ricorrono motivi di difesa o di sicurezza dello Stato.
3. Gli accertamenti non sono delegabili. Quando risulta necessario in ragione della specificità della verifica, il componente designato può farsi assistere da personale specializzato tenuto al segreto ai sensi dell'articolo 156, comma 8. Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi secondo modalità tali da assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai componenti del Garante e, se necessario per lo svolgimento delle funzioni dell'organo, da un numero delimitato di addetti all'Ufficio individuati dal Garante sulla base di criteri definiti dal regolamento di cui all'articolo 156, comma 3, lettera a).
4. Per gli accertamenti relativi agli organismi di informazione e di sicurezza e ai dati coperti da segreto di Stato il componente designato prende visione degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante.
5. Nell'effettuare gli accertamenti di cui al presente articolo nei riguardi di uffici giudiziari, il Garante adotta idonee modalità nel rispetto delle reciproche attribuzioni e della particolare collocazione istituzionale dell'organo procedente. Gli accertamenti riferiti ad atti di indagine coperti dal segreto sono differiti, se vi è richiesta dell'organo procedente, al momento in cui cessa il segreto.
6. La validità, l'efficacia e l'utilizzabilità di atti, documenti e provvedimenti nel procedimento giudiziario basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di regolamento restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali nella materia civile e penale.
TITOLO III
SANZIONI.
Violazioni amministrative
Articolo 161.
Omessa o inidonea informativa all'interessato.
1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro. (Comma così modificato dall'art. 44 decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 14)
Articolo 162.
Altre fattispecie.
1. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera b), o di altre disposizioni in materia di disciplina del trattamento dei dati personali è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro. (Comma così modificato dall'art. 44 decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 14)
2. La violazione della disposizione di cui all'articolo 84, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da mille a seimila euro. (Comma così modificato dall'art. 44 decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 14)
2-bis. In caso di trattamento di dati personali effettuato in violazione delle misure indicate nell'articolo 33 o delle disposizioni indicate nell'articolo 167 è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro. Nei casi di cui all'articolo 33 è escluso il pagamento in misura ridotta. (Comma aggiunto dall'art. 44 decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 14 e successivamente così modificato dall'art. 20-bis decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con legge 20 novembre 2009, n. 166)
2-ter. In caso di inosservanza dei provvedimenti di prescrizione di misure necessarie o di divieto di cui, rispettivamente, all'articolo 154, comma 1, lettere c) e d), è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro. (Comma aggiunto dall'art. 44 decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 14).
2-quater. La violazione del diritto di opposizione nelle forme previste dall’articolo 130, comma 3-bis, e dal relativo regolamento è sanzionata ai sensi del comma 2-bis del presente articolo. (Comma inserito dall'art. 20-bis decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con legge 20 novembre 2009, n. 166)
Articolo 162-bis.
Sanzioni in materia di conservazione dei dati di traffico.
1. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, nel caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 132, commi 1 e 1-bis, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro.
(Articolo aggiunto dall'art. 5 decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109 e così modificato dall'art. 44 decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 14)
Articolo 163.
Omessa o incompleta notificazione.
1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alla notificazione ai sensi degli articoli 37 e 38, ovvero indica in essa notizie incomplete, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro. (Comma così modificato dall'art. 44 decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 14)
Articolo 164.
Omessa informazione o esibizione al Garante.
1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 150, comma 2, e 157 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro. (Comma così modificato dall'art. 44 decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 14)
Articolo 164-bis.
Casi di minore gravità e ipotesi aggravate.
1. Se taluna delle violazioni di cui agli articoli 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, avuto altresì riguardo alla natura anche economica o sociale dell'attività svolta, i limiti minimi e massimi stabiliti dai medesimi articoli sono applicati in misura pari a due quinti.
2. In caso di più violazioni di un'unica o di più disposizioni di cui al presente Capo, a eccezione di quelle previste dagli articoli 162, comma 2, 162-bis e 164, commesse anche in tempi diversi in relazione a banche di dati di particolare rilevanza o dimensioni, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquantamila euro a trecentomila euro. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.
3. In altri casi di maggiore gravità e, in particolare, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, ovvero quando la violazione coinvolge numerosi interessati, i limiti minimo e massimo delle sanzioni di cui al presente Capo sono applicati in misura pari al doppio.
4. Le sanzioni di cui al presente Capo possono essere aumentate fino al quadruplo quando possono risultare inefficaci in ragione delle condizioni economiche del contravventore.
(Articolo aggiunto dall'art. 44 decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 14)
Articolo 165.
Pubblicazione del provvedimento del Garante.
1. Nei casi di cui agli articoli del presente Capo può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più giornali indicati nel provvedimento che la applica. La pubblicazione ha luogo a cura e spese del contravventore. (Comma così modificato dall'art. 44 decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 14)
Articolo 166.
Procedimento di applicazione.
1. L'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui al presente capo e all'articolo 179, comma 3, è il Garante. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. I proventi, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono riassegnati al fondo di cui all'articolo 156, comma 10, e sono utilizzati unicamente per l'esercizio dei compiti di cui agli articoli 154, comma 1, lettera h), e 158.
Illeciti penali
Articolo 167.
Trattamento illecito di dati.
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni.
Articolo 168.
Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante.
1. Chiunque, nella notificazione di cui all'articolo 37 o in comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Articolo 169.
Misure di sicurezza.
1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste dall'articolo 33 è punito con l'arresto sino a due anni. (Comma così modificato dall'art. 44 decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 14)
2. All'autore del reato, all'atto dell'accertamento o, nei casi complessi, anche con successivo atto del Garante, è impartita una prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento e comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l'adempimento alla prescrizione, l'autore del reato è ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la violazione amministrativa. L'adempimento e il pagamento estinguono il reato. L'organo che impartisce la prescrizione e il pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e successive modificazioni, in quanto applicabili. (Comma così modificato dall'art. 44 decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 14)
Articolo 170.
Inosservanza di provvedimenti del Garante.
1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi degli articoli 26, comma 2, 90, 150, commi 1 e 2, e 143, comma 1, lettera c), è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Articolo 171.
Altre fattispecie.
1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 113, comma 1, e 114 è punita con le sanzioni di cui all'articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Articolo 172.
Pene accessorie.
1. La condanna per uno dei delitti previsti dal presente codice importa la pubblicazione della sentenza.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI MODIFICATIVE, ABROGATIVE, TRANSITORIE E FINALI
Disposizioni di modifica
Articolo 173.
Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen.
1. La legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione dei protocolli e degli accordi di adesione all'accordo di Schengen e alla relativa convenzione di applicazione, è così modificata:
a) il comma 2 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:
«2. Le richieste di accesso, rettifica o cancellazione,
nonché di verifica, di cui, rispettivamente, agli articoli 109, 110 e 114,
paragrafo 2, della Convenzione, sono rivolte all'autorità di cui al comma
1.»;
b) il comma 2 dell'articolo 10 è soppresso;
c) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:
«11. 1. L'autorità di controllo di cui all'articolo 114
della Convenzione è il Garante per la protezione dei dati personali.
Nell'esercizio dei compiti ad esso demandati per legge, il Garante esercita il
controllo sui trattamenti di dati in applicazione della Convenzione ed esegue le
verifiche previste nel medesimo articolo 114, anche su segnalazione o reclamo
dell'interessato all'esito di un inidoneo riscontro alla richiesta rivolta ai
sensi dell'articolo 9, comma 2, quando non è possibile fornire al medesimo
interessato una risposta sulla base degli elementi forniti dall'autorità di cui
all'articolo 9, comma 1. 2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 10, comma
5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.»;
d) l'articolo 12 è abrogato.
Articolo 174.
Notifiche di atti e vendite giudiziarie.
1. All'articolo 137 del codice di procedura civile, dopo il
secondo comma, sono inseriti i seguenti:
«Se la
notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne
che nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 143, l'ufficiale
giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che
provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della
notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia
dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali
possa desumersi il contenuto dell'atto.
Le disposizioni
di cui al terzo comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate con
biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.».
2. Al primo comma dell'articolo 138 del codice di procedura civile, le parole da: «può sempre eseguire» a «destinatario,» sono sostituite dalle seguenti: «esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile,».
3. Nel quarto comma dell'articolo 139 del codice di procedura civile, la parola: «l'originale» è sostituita dalle seguenti: «una ricevuta».
4. Nell'articolo 140 del codice di procedura civile, dopo le parole: «affigge avviso del deposito» sono inserite le seguenti: «in busta chiusa e sigillata».
5. All'articolo 142 del codice di procedura civile sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo e il
secondo comma sono sostituiti dal seguente: «Salvo quanto disposto nel secondo
comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non
vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell'articolo 77,
l'atto è notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta
con raccomandata e mediante consegna di altra copia al pubblico ministero che ne
cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla
persona alla quale è diretta.»;
b) nell'ultimo comma le
parole: «ai commi precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «al primo
comma».
6. Nell'articolo 143, primo comma, del codice di procedura civile, sono soppresse le parole da: «, e mediante» fino alla fine del periodo.
7. All'articolo 151, primo comma, del codice di procedura civile dopo le parole: «maggiore celerità» sono aggiunte le seguenti: «, di riservatezza o di tutela della dignità».
8. All'articolo 250 del codice di procedura civile dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «L'intimazione di cui al primo comma, se non è eseguita in mani proprie del destinatario o mediante servizio postale, è effettuata in busta chiusa e sigillata.».
9. All'articolo 490, terzo comma, del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'avviso è omessa l'indicazione del debitore».
10. All'articolo 570, primo comma, del codice di procedura civile le parole: «del debitore,» sono soppresse e le parole da: «informazioni» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «informazioni, anche relative alle generalità del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse».
11. All'articolo 14, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.».
12. Dopo l'articolo 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è inserito il seguente:
«Articolo 15-bis. (Notificazioni di atti e documenti,
comunicazioni ed avvisi) 1. Alla notificazione di atti e di documenti da parte
di organi delle pubbliche amministrazioni a soggetti diversi dagli interessati o
da persone da essi delegate, nonché a comunicazioni ed avvisi circa il relativo
contenuto, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 137, terzo
comma, del codice di procedura civile. Nei biglietti e negli inviti di
presentazione sono indicate le informazioni strettamente necessarie a tale
fine.».
13. All'articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
« 3. L'atto è notificato per intero, salvo che la legge
disponga altrimenti, di regola mediante consegna di copia al destinatario
oppure, se ciò non è possibile, alle persone indicate nel presente titolo.
Quando la notifica non può essere eseguita in mani proprie del destinatario,
l'ufficiale giudiziario o la polizia giudiziaria consegnano la copia dell'atto
da notificare, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al
domiciliatario, dopo averla inserita in busta che provvedono a sigillare
trascrivendovi il numero cronologico della notificazione e dandone atto nella
relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto.»;
b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Le comunicazioni, gli avvisi ed ogni altro
biglietto o invito consegnati non in busta chiusa a persona diversa dal
destinatario recano le indicazioni strettamente necessarie.».
14. All'articolo 157, comma 6, del codice di procedura penale le parole: «è scritta all'esterno del plico stesso» sono sostituite dalle seguenti: «è effettuata nei modi previsti dall'articolo 148, comma 3».
15. All'art. 80 delle disposizioni di attuazione del
codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Se la
copia del decreto di perquisizione locale è consegnata al portiere o a chi ne fa
le veci, si applica la disposizione di cui all'articolo 148, comma 3, del
codice.».
16. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo
2, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sulle buste non sono
apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto
dell'atto.»;
b) all'articolo 8, secondo comma, secondo
periodo, dopo le parole: «L'agente postale rilascia avviso» sono inserite le
seguenti: «, in busta chiusa, del deposito».
Articolo 175.
Forze di polizia.
1. Il trattamento effettuato per il conferimento delle notizie ed informazioni acquisite nel corso di attività amministrative ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128, e per le connessioni di cui al comma 3 del medesimo articolo è oggetto di comunicazione al Garante ai sensi dell'articolo 39, commi 2 e 3.
2. I dati personali trattati dalle forze di polizia, dagli organi di pubblica sicurezza e dagli altri soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, senza l'ausilio di strumenti elettronici anteriormente alla data di entrata in vigore del presente codice, in sede di applicazione del presente codice possono essere ulteriormente trattati se ne è verificata l'esattezza, completezza ed aggiornamento ai sensi dell'articolo 11.
3. L'articolo 10 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Articolo 10 (Controlli)
1. Il
controllo sul Centro elaborazione dati è esercitato dal Garante per la
protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai
regolamenti.
2. I dati e le informazioni conservati
negli archivi del Centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o
amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti originarie
indicate nel primo comma dell'articolo 7, fermo restando quanto stabilito
dall'articolo 240 del codice di procedura penale. Quando nel corso di un
procedimento giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l'erroneità o
l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o l'illegittimità del loro
trattamento, l'autorità precedente ne dà notizia al Garante per la protezione
dei dati personali.
3. La persona alla quale si
riferiscono i dati può chiedere all'ufficio di cui alla lettera a) del primo
comma dell'articolo 5 la conferma dell'esistenza di dati personali che lo
riguardano, la loro comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano
trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la
loro cancellazione o trasformazione in forma anonima.
4.
Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al richiedente, non oltre
trenta giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate. L'ufficio può
omettere di provvedere sulla richiesta se ciò può pregiudicare azioni od
operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e
repressione della criminalità, dandone informazione al Garante per la protezione
dei dati personali.
5. Chiunque viene a conoscenza
dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, trattati anche in forma non
automatizzata in violazione di disposizioni di legge o di regolamento, può
chiedere al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento di
compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica, l'integrazione,
la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati
medesimi».
Articolo 176.
Soggetti pubblici
1. Nell'articolo 24, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole: "mediante strumenti informatici" sono inserite le seguenti: ", fuori dei casi di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono,".
2. Nell'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. I criteri di organizzazione di cui al presente
articolo sono attuati nel rispetto della disciplina in materia di trattamento
dei dati personali.".
3. L'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"1. È istituito il Centro nazionale per l'informatica nella
pubblica amministrazione, che opera presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri per l'attuazione delle politiche del Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, con autonomia tecnica, funzionale, amministrativa, contabile e
finanziaria e con indipendenza di giudizio.".
4. Al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione continuano ad applicarsi l'articolo 6 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonché le vigenti modalità di finanziamento nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
5. L'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 1993, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "1. Il Centro nazionale propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'adozione di regolamenti concernenti la sua organizzazione, il suo funzionamento, l'amministrazione del personale, l'ordinamento delle carriere, nonché la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente decreto.".
6. La denominazione: "Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione" contenuta nella vigente normativa è sostituita dalla seguente: "Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione".
Articolo 177.
Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle liste elettorali.
1. Il comune può utilizzare gli elenchi di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, per esclusivo uso di pubblica utilità anche in caso di applicazione della disciplina in materia di comunicazione istituzionale.
2. Il comma 7 dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «7. L'accesso alle informazioni non è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.».
3. Il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile di cui all'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 è consentito solo ai soggetti cui l'atto si riferisce, oppure su motivata istanza comprovante l'interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante, ovvero decorsi settanta anni dalla formazione dell'atto.
4. Nel primo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono soppresse le lettere d) ed e).
5. Nell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, il quinto comma è sostituto dal seguente: «Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso.».
Articolo 178.
Disposizioni in materia sanitaria.
1. Nell'articolo 27, terzo e quinto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di libretto sanitario personale, dopo le parole: «il Consiglio sanitario nazionale» e prima della virgola sono inserite le seguenti: «e il Garante per la protezione dei dati personali».
2. All'articolo 5 della legge 5 giugno 1990, n. 135, in
materia di AIDS e infezione da HIV, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'operatore
sanitario e ogni altro soggetto che viene a conoscenza di un caso di AIDS,
ovvero di un caso di infezione da HIV, anche non accompagnato da stato morboso,
è tenuto a prestare la necessaria assistenza e ad adottare ogni misura o
accorgimento occorrente per la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali
dell'interessato, nonché della relativa dignità.»;
b)
nel comma 2, le parole: «decreto del Ministro della sanità» sono sostituite
dalle seguenti: «decreto del Ministro della salute, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali».
3. Nell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive modificazioni, in materia di medicinali per uso umano, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Decorso tale periodo il farmacista distrugge le ricette con modalità atte ad escludere l'accesso di terzi ai dati in esse contenuti.».
4. All'articolo 2, comma 1, del D.M. 11 febbraio 1997 del Ministro della sanità, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 72 del 27 marzo 1997, in materia di importazione di medicinali registrati all'estero, sono soppresse le lettere f) ed h).
5. Nel comma 1, primo periodo, dell'articolo 5-bis del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, le parole da: «riguarda anche» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «è acquisito unitamente al consenso relativo al trattamento dei dati personali».
Articolo 179.
Altre modifiche.
1. Nell'articolo 6 della legge 2 aprile 1958, n. 339, sono soppresse le parole: «; mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita familiare» e: «garantire al lavoratore il rispetto della sua personalità e della sua libertà morale;».
2. Nell'articolo 38, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono soppresse le parole: «4,» e «,8».
3. Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, ovvero, limitatamente alla violazione di cui all'articolo 10, al Garante per la protezione dei dati personali».
4. Comma abrogato dall'art. 184, decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
Disposizioni transitorie
Articolo 180.
Misure di sicurezza.
1. Le misure minime di sicurezza di cui agli articoli da 33 a 35 e all'allegato B) che non erano previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, sono adottate entro il 31 marzo 2006 (Comma così modificato, da ultimo, dall'art. 10, decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dall'art. 1, legge 23 febbraio 2006, n. 51).
2. Il titolare che alla data di entrata in vigore del presente codice dispone di strumenti elettronici che, per obiettive ragioni tecniche, non consentono in tutto o in parte l'immediata applicazione delle misure minime di cui all'articolo 34 e delle corrispondenti modalità tecniche di cui all'allegato B), descrive le medesime ragioni in un documento a data certa da conservare presso la propria struttura.
3. Nel caso di cui al comma 2, il titolare adotta ogni possibile misura di sicurezza in relazione agli strumenti elettronici detenuti in modo da evitare, anche sulla base di idonee misure organizzative, logistiche o procedurali, un incremento dei rischi di cui all'articolo 31, adeguando i medesimi strumenti al più tardi entro il 30 giugno 2006. (Comma così modificato, da ultimo, dall'art. 10, decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dall'art. 1, legge 23 febbraio 2006, n. 51)
Articolo 181.
Altre disposizioni transitorie.
1. Per i
trattamenti di dati personali iniziati prima del 1° gennaio 2004, in sede di
prima applicazione del presente codice:
a) l'identificazione con atto di natura regolamentare dei tipi
di dati e di operazioni ai sensi degli articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2,
è effettuata, ove mancante, entro il 28 febbraio 2007; (Lettera così modificata da ultimo dall'art. 6
decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con legge 26 febbraio
2007, n. 17)
b) la determinazione da rendere nota
agli interessati ai sensi dell'articolo 26, commi 3, lettera a), e 4, lettera
a), è adottata, ove mancante, entro il 30 giugno 2004;
c) le notificazioni previste dall'articolo 37 sono
effettuate entro il 30 aprile 2004;
d) le comunicazioni
previste dall'articolo 39 sono effettuate entro il 30 giugno 2004;
e) Lettera abrogata dall'art.
2-quinquies decreto legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito con legge 26 maggio
2004, n. 138;
f) l'utilizzazione dei modelli di cui
all'articolo 87, comma 2, è obbligatoria a decorrere dal 1° gennaio
2005.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, introdotto dall'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, restano in vigore fino alla data di entrata in vigore del presente codice.
3. L'individuazione dei trattamenti e dei titolari di cui agli articoli 46 e 53, da riportare nell'allegato C), è effettuata in sede di prima applicazione del presente codice entro il 30 giugno 2004.
4. Il materiale informativo eventualmente trasferito al Garante ai sensi dell'articolo 43, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, utilizzato per le opportune verifiche, continua ad essere successivamente archiviato o distrutto in base alla normativa vigente.
5. L'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, è effettuata sulle sentenze o decisioni pronunciate o adottate prima dell'entrata in vigore del presente codice solo su diretta richiesta dell'interessato e limitatamente ai documenti pubblicati mediante rete di comunicazione elettronica o sui nuovi prodotti su supporto cartaceo o elettronico. I sistemi informativi utilizzati ai sensi dell'articolo 51, comma 1, sono adeguati alla medesima disposizione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice.
6. Le confessioni religiose che, prima dell'adozione del presente codice, abbiano determinato e adottato nell'àmbito del rispettivo ordinamento le garanzie di cui all'articolo 26, comma 3, lettera a), possono proseguire l'attività di trattamento nel rispetto delle medesime.
6-bis. Fino alla data in cui divengono efficaci le misure e gli accorgimenti prescritti ai sensi dell'articolo 132, comma 5, per la conservazione del traffico telefonico si osserva il termine di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171. (Comma aggiunto dall'art. 4 decreto legge 24 dicembre 2003, n. 354, convertito con legge 26 febbraio 2004, n. 45)
Articolo 182.
Ufficio del Garante.
1. Al fine di assicurare la continuità delle attività
istituzionali, in sede di prima applicazione del presente codice e comunque non
oltre il 31 marzo 2004, il Garante:
a) può
individuare i presupposti per l'inquadramento in ruolo, al livello iniziale
delle rispettive qualifiche e nei limiti delle disponibilità di organico, del
personale appartenente ad amministrazioni pubbliche o ad enti pubblici in
servizio presso l'Ufficio del Garante in posizione di fuori ruolo o equiparato
alla data di pubblicazione del presente codice;
b) può
prevedere riserve di posti nei concorsi pubblici, unicamente nel limite del
trenta per cento delle disponibilità di organico, per il personale non di ruolo
in servizio presso l'Ufficio del Garante che abbia maturato un'esperienza
lavorativa presso il Garante di almeno un anno.
Abrogazioni
Articolo 183.
Norme abrogate.
1. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono
abrogati:
a) la legge 31
dicembre 1996, n. 675;
b) la legge 3 novembre 2000, n.
325;
c) il decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123;
d) il decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 255;
e) l'articolo 1 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n.
135;
f) il decreto legislativo 13 maggio 1998, n.
171;
g) il decreto legislativo 6 novembre 1998, n.
389;
h) il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
51;
i) il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;
l) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, ad
eccezione degli articoli 8, comma 1, 11 e 12;
m) il
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282;
n) il
decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 467;
o) il
decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono
o restano, altresì, abrogati:
a) l'art. 5,
comma 9, del D.M. 18 maggio 2001, n. 279 del Ministro della sanità, in materia
di malattie rare;
b) l'articolo 12 della legge 30 marzo
2001, n. 152;
c) l'articolo 4, comma 3, della legge 6
marzo 2001, n. 52, in materia di donatori midollo osseo;
d) l'articolo 16, commi 2 e 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di certificati di
assistenza al parto;
e) l'art. 2, comma 5, del D.M. 27
ottobre 2000, n. 380 del Ministro della sanità, in materia di flussi informativi
sui dimessi dagli istituti di ricovero;
f) l'articolo 2,
comma 5-quater 1, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 28 marzo 2000, n.
70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, e
successive modificazioni, in materia di banca dati sinistri in àmbito
assicurativo;
g) l'articolo 6, comma 4, del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in materia di diffusione di dati a fini di
ricerca e collaborazione in campo scientifico e tecnologico;
h) l'articolo 330-bis del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, in materia di diffusione di dati relativi a studenti;
i) l'articolo 8, quarto comma, e l'articolo 9, quarto
comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.
4. Dalla data in cui divengono efficaci le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 118, i termini di conservazione dei dati personali individuati ai sensi dell'articolo 119, eventualmente previsti da norme di legge o di regolamento, si osservano nella misura indicata dal medesimo codice.
Norme finali
Articolo 184.
Attuazione di direttive europee.
1. Le disposizioni del presente codice danno attuazione alla direttiva 96/45/CE del 24 ottobre 1995, del Parlamento europeo e del Consiglio, e alla direttiva 2002/58/CE del 12 luglio 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio.
2. Quando leggi, regolamenti e altre disposizioni fanno riferimento a disposizioni comprese nella legge 31 dicembre 1996, n. 675, e in altre disposizioni abrogate dal presente codice, il riferimento si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni del presente codice secondo la tavola di corrispondenza riportata in allegato.
3. Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di taluni dati personali.
Articolo 185.
Allegazione dei codici di deontologia e di buona condotta.
1. L'allegato A) riporta, oltre ai codici di cui all'articolo 12, commi 1 e 4, quelli promossi ai sensi degli articoli 25 e 31 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e già pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana alla data di emanazione del presente codice.
Articolo 186.
Entrata in vigore.
1. Le disposizioni di cui al presente codice entrano in vigore il 1° gennaio 2004, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 156, 176, commi 3, 4, 5 e 6 e 182, che entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente codice. Dalla medesima data si osservano altresì i termini in materia di ricorsi di cui agli articoli 149, comma 8, e 150, comma 2.
ALLEGATO A. CODICI DI DEONTOLOGIA
A.1 Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica. (Provvedimento del Garante del 29 luglio 1998, in G.U. 3 agosto 1998, n. 179)
A.2 Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento di dati personali per scopi storici. (Provvedimento del Garante n. 8/P21 del 14 marzo 2001)
A.3 Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'àmbito del Sistema statistico nazionale. (Provvedimento del Garante n. 13 del 31 luglio 2002)
A.4 Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici. (Provvedimento del Garante n. 2 del 16 giugno 2004)
A.5 Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti. (Provvedimento del Garante n. 8 del 16 novembre 2004)
A.6 Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000. (Delibera Garante 6 novembre 2008, n. 60)
ALLEGATO B.
DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA
Trattamenti con strumenti elettronici
Modalità tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile ove designato e dell'incaricato, in caso di trattamento con strumenti elettronici:
Sistema di autenticazione informatica
1. Il trattamento di dati personali con strumenti elettronici è consentito agli incaricati dotati di credenziali di autenticazione che consentano il superamento di una procedura di autenticazione relativa a uno specifico trattamento o a un insieme di trattamenti.
2. Le credenziali di autenticazione consistono in un codice per l'identificazione dell'incaricato associato a una parola chiave riservata conosciuta solamente dal medesimo oppure in un dispositivo di autenticazione in possesso e uso esclusivo dell'incaricato, eventualmente associato a un codice identificativo o a una parola chiave, oppure in una caratteristica biometrica dell'incaricato, eventualmente associata a un codice identificativo o a una parola chiave.
3. Ad ogni incaricato sono assegnate o associate individualmente una o più credenziali per l'autenticazione.
4. Con le istruzioni impartite agli incaricati è prescritto di adottare le necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente riservata della credenziale e la diligente custodia dei dispositivi in possesso ed uso esclusivo dell'incaricato.
5. La parola chiave, quando è prevista dal sistema di autenticazione, è composta da almeno otto caratteri oppure, nel caso in cui lo strumento elettronico non lo permetta, da un numero di caratteri pari al massimo consentito; essa non contiene riferimenti agevolmente riconducibili all'incaricato ed è modificata da quest'ultimo al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni sei mesi. In caso di trattamento di dati sensibili e di dati giudiziari la parola chiave è modificata almeno ogni tre mesi.
6. Il codice per l'identificazione, laddove utilizzato, non può essere assegnato ad altri incaricati, neppure in tempi diversi.
7. Le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno sei mesi sono disattivate, salvo quelle preventivamente autorizzate per soli scopi di gestione tecnica.
8. Le credenziali sono disattivate anche in caso di perdita della qualità che consente all'incaricato l'accesso ai dati personali.
9. Sono impartite istruzioni agli incaricati per non lasciare incustodito e accessibile lo strumento elettronico durante una sessione di trattamento.
10. Quando l'accesso ai dati e agli strumenti elettronici è consentito esclusivamente mediante uso della componente riservata della credenziale per l'autenticazione, sono impartite idonee e preventive disposizioni scritte volte a individuare chiaramente le modalità con le quali il titolare può assicurare la disponibilità di dati o strumenti elettronici in caso di prolungata assenza o impedimento dell'incaricato che renda indispensabile e indifferibile intervenire per esclusive necessità di operatività e di sicurezza del sistema. In tal caso la custodia delle copie delle credenziali è organizzata garantendo la relativa segretezza e individuando preventivamente per iscritto i soggetti incaricati della loro custodia, i quali devono informare tempestivamente l'incaricato dell'intervento effettuato.
11. Le disposizioni sul sistema di autenticazione di cui ai precedenti punti e quelle sul sistema di autorizzazione non si applicano ai trattamenti dei dati personali destinati alla diffusione.
Sistema di autorizzazione
12. Quando per gli incaricati sono individuati profili di autorizzazione di àmbito diverso è utilizzato un sistema di autorizzazione.
13. I profili di autorizzazione, per ciascun incaricato o per classi omogenee di incaricati, sono individuati e configurati anteriormente all'inizio del trattamento, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento.
14. Periodicamente, e comunque almeno annualmente, è verificata la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione.
Altre misure di sicurezza
15. Nell'àmbito dell'aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale dell'individuazione dell'àmbito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici, la lista degli incaricati può essere redatta anche per classi omogenee di incarico e dei relativi profili di autorizzazione.
16. I dati personali sono protetti contro il rischio di intrusione e dell'azione di programmi di cui all'art. 615-quinquies del codice penale, mediante l'attivazione di idonei strumenti elettronici da aggiornare con cadenza almeno semestrale.
17. Gli aggiornamenti periodici dei programmi per elaboratore volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici e a correggerne difetti sono effettuati almeno annualmente. In caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari l'aggiornamento è almeno semestrale.
18. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche che prevedono il salvataggio dei dati con frequenza almeno settimanale.
Documento programmatico sulla sicurezza
19. Entro il 31 marzo di ogni anno, il titolare di un trattamento di dati sensibili o di dati giudiziari redige anche attraverso il responsabile, se designato, un documento programmatico sulla sicurezza contenente idonee informazioni riguardo:
19.1. l'elenco dei trattamenti di dati personali;
19.2. la distribuzione dei compiti e delle responsabilità
nell'àmbito delle strutture preposte al trattamento dei dati;
19.3. l'analisi dei rischi che incombono sui dati;
19.4. le misure da adottare per garantire l'integrità e la
disponibilità dei dati, nonché la protezione delle aree e dei locali, rilevanti
ai fini della loro custodia e accessibilità;
19.5. la
descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità
dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento di cui al successivo punto
23;
19.6. la previsione di interventi formativi degli
incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui
dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della
disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle
relative attività, delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per
aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare. La formazione è
programmata già al momento dell'ingresso in servizio, nonché in occasione di
cambiamenti di mansioni, o di introduzione di nuovi significativi strumenti,
rilevanti rispetto al trattamento di dati personali;
19.7. la descrizione dei criteri da adottare per garantire
l'adozione delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati
personali affidati, in conformità al codice, all'esterno della struttura del
titolare;
19.8. per i dati personali idonei a rivelare
lo stato di salute e la vita sessuale di cui al punto 24, l'individuazione dei
criteri da adottare per la cifratura o per la separazione di tali dati dagli
altri dati personali dell'interessato.
Ulteriori misure in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari
20. I dati sensibili o giudiziari sono protetti contro l'accesso abusivo, di cui all'art. 615-ter del codice penale, mediante l'utilizzo di idonei strumenti elettronici.
21. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche per la custodia e l'uso dei supporti rimovibili su cui sono memorizzati i dati al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti.
22. I supporti rimovibili contenenti dati sensibili o giudiziari se non utilizzati sono distrutti o resi inutilizzabili, ovvero possono essere riutilizzati da altri incaricati, non autorizzati al trattamento degli stessi dati, se le informazioni precedentemente in essi contenute non sono intelligibili e tecnicamente in alcun modo ricostruibili.
23. Sono adottate idonee misure per garantire il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati e non superiori a sette giorni.
24. Gli organismi sanitari e gli esercenti le professioni sanitarie effettuano il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale contenuti in elenchi, registri o banche di dati con le modalità di cui all'articolo 22, comma 6, del codice, anche al fine di consentire il trattamento disgiunto dei medesimi dati dagli altri dati personali che permettono di identificare direttamente gli interessati. I dati relativi all'identità genetica sono trattati esclusivamente all'interno di locali protetti accessibili ai soli incaricati dei trattamenti ed ai soggetti specificatamente autorizzati ad accedervi; il trasporto dei dati all'esterno dei locali riservati al loro trattamento deve avvenire in contenitori muniti di serratura o dispositivi equipollenti; il trasferimento dei dati in formato elettronico è cifrato.
Misure di tutela e garanzia
25. Il titolare che adotta misure minime di sicurezza avvalendosi di soggetti esterni alla propria struttura, per provvedere alla esecuzione riceve dall'installatore una descrizione scritta dell'intervento effettuato che ne attesta la conformità alle disposizioni del presente disciplinare tecnico.
26. Il titolare riferisce, nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta, dell'avvenuta redazione o aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza.
Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici
Modalità tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile, ove designato, e dell'incaricato, in caso di trattamento con strumenti diversi da quelli elettronici:
27. Agli incaricati sono impartite istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia, per l'intero ciclo necessario allo svolgimento delle operazioni di trattamento, degli atti e dei documenti contenenti dati personali. Nell'àmbito dell'aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale dell'individuazione dell'àmbito del trattamento consentito ai singoli incaricati, la lista degli incaricati può essere redatta anche per classi omogenee di incarico e dei relativi profili di autorizzazione.
28. Quando gli atti e i documenti contenenti dati personali sensibili o giudiziari sono affidati agli incaricati del trattamento per lo svolgimento dei relativi compiti, i medesimi atti e documenti sono controllati e custoditi dagli incaricati fino alla restituzione in maniera che ad essi non accedano persone prive di autorizzazione, e sono restituiti al termine delle operazioni affidate.
29. L'accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari è controllato. Le persone ammesse, a qualunque titolo, dopo l'orario di chiusura, sono identificate e registrate. Quando gli archivi non sono dotati di strumenti elettronici per il controllo degli accessi o di incaricati della vigilanza, le persone che vi accedono sono preventivamente autorizzate.