Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109 - Attuazione della direttiva 2006/24/CE riguardante la conservazione dei dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE.
Articolo 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si
intende:
2. Ai fini del presente decreto si applicano,
altresì, le ulteriori definizioni, non ricomprese nel comma 1,
elencate nell'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, e successive
modificazioni, recante codice in materia di protezione dei dati personali, di
seguito denominato: «Codice».
Articolo 2.
Modifiche all'articolo del Codice
Omissis
Articolo 3.
Categorie di dati da conservare per gli operatori di telefonia e di comunicazione elettronica
1. Le categorie di dati da conservare per le finalità di cui all'articolo 132 del Codice sono le seguenti:
a) i dati
necessari per rintracciare e identificare la fonte di una
comunicazione:
1)
per la telefonia di rete fissa e la telefonia mobile:
1.1 numero telefonico
chiamante;
1.2 nome
e indirizzo dell'abbonato o dell'utente registrato;
2) per l'accesso internet:
2.1 nome e indirizzo dell'abbonato
o dell'utente registrato a cui al momento della comunicazione sono stati
univocamente assegnati l'indirizzo di protocollo internet (IP), un
identificativo di utente o un numero telefonico;
3) per la posta elettronica:
3.1 indirizzo IP utilizzato e
indirizzo di posta elettronica ed eventuale ulteriore identificativo del
mittente;
3.2
indirizzo IP e nome a dominio pienamente qualificato del mail exchanger host,
nel caso della tecnologia SMTP ovvero di qualsiasi tipologia di host relativo ad
una diversa tecnologia utilizzata per la trasmissione della
comunicazione;
4)
per la telefonia, invio di fax, sms e mms via internet:
4.1 indirizzo IP, numero telefonico
ed eventuale altro identificativo dell'utente chiamante;
4.2 dati anagrafici
dell'utente registrato che ha effettuato la comunicazione;
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri per le politiche europee, dello sviluppo economico, dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze e della difesa, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, possono essere specificati, ove si renda necessario anche al fine dell'adeguamento all'evoluzione tecnologica e nell'ambito delle categorie di dati di cui alle lettere da a) ad f) del comma 1, i dati da conservare.
(A norma dell'art. 12 ter decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con legge 23 aprile 2009, n. 38, le informazioni relative alle categorie dei dati da conservare di cui al presente articolo, relativi ai differenti casi di non risposta in "occupato" o "libero non risponde" o "non raggiungibile" o "occupato non raggiungibile" o altre fattispecie, sono rese disponibili dagli operatori di comunicazioni elettroniche per le chiamate originate da rete mobile e terminate su rete mobile o fissa, a far data dal 31 dicembre 2009; per le chiamate originate da rete fissa e terminate su reti fisse o mobile, "tenuto conto del processo in atto riguardante gli interventi di realizzazione e sviluppo delle reti di nuova generazione in tecnologia IP, le informazioni relative alle chiamate senza risposta generate dai clienti collegati alle reti fisse in tecnologia IP sono rese disponibili dagli operatori di rete fissa gradualmente e compatibilmente con le caratteristiche tecniche delle reti di comunicazione elettronica di nuova generazione degli operatori interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2010")
Articolo 4.
Autorità di controllo ed informazioni di tipo statistico
1. Modifica l'articolo 154 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. I fornitori di servizi di cui al presente decreto entro il 30 giugno, inviano annualmente al Ministero della giustizia, per il successivo inoltro alla Commissione europea, le informazioni relative:
Articolo 5.
Sanzioni
1. Aggiunge l'articolo 162-bis al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omessa
o l'incompleta conservazione dei dati ai sensi dell'articolo 132, commi 1 e 1-bis, del Codice, è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 50.000 che può essere aumentata
fino al triplo in ragione delle condizioni economiche dei responsabili della
violazione. Nel caso di assegnazione di indirizzo IP che non consente
l'identificazione univoca dell'utente o abbonato si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro, che può essere aumentata
fino al triplo in ragione delle condizioni economiche dei responsabili della
violazione. Le violazioni sono contestate e le sanzioni sono applicate dal
Ministero dello sviluppo economico.
Articolo 6.
Disposizioni transitorie e finali
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. I soggetti pubblici interessati provvedono agli adempimenti derivanti dall'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. La disposizione dell'articolo 132, comma 1-bis, del Codice, introdotta dall'articolo 2, comma 1, lettera b), ha effetto a decorrere dal 31
marzo 2009. (Comma così modificato dall'art. 1 decreto legge
2 ottobre 2008, n. 151, convertito con legge 28 novembre
2008, n. 186)
4. L'articolo 6, comma 4, del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 20056, n. 155 , è abrogato.
5. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico che offrono servizi di accesso a internet (Internet Access Provider) assicurano la disponibilità e l'effettiva univocità degli indirizzi di protocollo internet a decorrere dal 31 marzo 2009. Fino al 31 marzo 2009 i predetti fornitori di servizi sono autorizzati a conservare i dati del traffico telematico, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 144 , in deroga a quanto previsto dal medesimo comma 1, compresi quelli non ancora cancellati. (Comma così modificato dall'art. 1 decreto legge 2 ottobre 2008, n. 151, convertito con legge 28 novembre 2008, n. 186)