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Il decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207 (cosiddetto milleproroghe), convertito in legge con legge 28 febbraio 2009, n. 14, interviene su numerosi testi presenti nel nostro archivio. Queste le norme modificate dal decreto:
1) Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 209 e decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145 - Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole. L'art. 9 del decreto legge interviene sul sistema sanzionatorio di cui all'articolo 27 del codice e all'articolo 8 del decreto legislativo (relativo, rispettivamente, al divieto di pratiche commerciali scorrette e al divieto di pubblicità ingannevole o comparativa illecita), prorogando, in relazione alla grave crisi economica, di trenta giorni il termine ordinario per il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dal 2008 in poi dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato riguardo alle violazioni del codice stesso. Inoltre, lo stesso articolo introduce una sorta di sistema di autofinanziamento dell'Autorità, prescrivendo che l'importo delle sanzioni sia versato direttamente all'Autorità stessa, fino all'importo di 50mila euro, da destinare direttamente a spese di carattere non continuativo e non obbligatorio, lasciando il residuo (di gran lunga la parte più rilevante) al bilancio dello Stato con le destinazioni previste dalla legislazione vigente. L'importo di 50mila euro può essere ridotto o incrementato ogni sei mesi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in relazione a specifiche esigenze dell'Autorità. Infine, l'articolo 44 del decreto legge 207 del 2008 innalza le sanzioni previste dall'articolo 62 comma 1 del codice. Il minimo passa da 516 a 3000 euro, il massimo da 5165 a 18 mila euro. 2) Decreto legge 27 luglio 2005, n. 144 - Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale (convertito con legge 31 luglio 2005, n. 155): viene prorogato al 31 dicembre 2009 l'obbligo per chi apre pubblici esercizi o circoli privati di richiedere la licenza al questore per l'installazione di terminali per le comunicazioni telematiche.
3) Legge 22 aprile 1941, n. 633 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio: prorogato al 31 dicembre 2009 il termine per l'emanazione del decreto ministeriale di determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi, previsto dall'articolo 71 septies della legge a favore degli autori e produttori di fonogrammi, dei produttori originari di opere audiovisive, degli artisti interpreti ed esecutori, dei produttori di videogrammi, e dei loro eredi.
4) Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali. Per evitare nuovi casi-Telecom, vengono inasprite le sanzioni pecuniarie previste dagli articoli 161 e seguenti per l'omessa o inidonea informativa all'interessato, la cessione illecita dei dati, la comunicazione all'interessato di dati relativi allo stato di salute ad opera di personale non medico, l'omessa o incompleta notificazione al Garante (tutte raddoppiate sia nei minimi che massimi) e per il rifiuto di fornire informazioni o documenti al Garante. Inoltre, il decreto legge introduce l'applicazione della sanzione amministrativa da 20mila a 120mila euro per il trattamento dei dati illecito o effettuato in violazione delle misure minime di sicurezza. Il minimo passa a 30mila euro e il massimo a 180mila nel caso in cui il trattamento sia stato già vietato o le misure di sicurezza imposte da un provvedimento del Garante. Viene anche precisato che la pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione del Garante ha luogo a spese e cura del contravventore. Viene introdotta l'attenuante dei casi di minore gravità, anche tenuto conto della natura economica e sociale dell'attività svolta dal contravventore (con l'applicazione dei minimi e massimi nella misura dei due quinti), mentre vengono eliminate le aggravanti precedentemente previste per le singole fattispecie. Il nuovo art. 164-bis prevede tuttavia che, se le sanzioni sono inefficaci in ragione delle condizioni economiche del trasgressore, esse possono essere aumentate fino al quadruplo (in precedenza era fino al doppio e solo per casi determinati). Se poi le violazioni sono più di una, la sanzione va da un minimo di 50mila a un massimo di 300mila euro. Infine, nei casi di maggiore gravità o rilevanza del pregiudizio per gli interessati, minimi e massimi vengono raddoppiati. Il tutto al fine di graduare meglio le pene, distinguendo tra violazioni commesse in relazione a banche dati di grandi o piccole dimensioni |