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Legge 27 febbraio 2009, n. 14 (art. 41-bis) Stampa E-mail
La legge di conversione del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, ha modificato altre norme presenti nel nostro archivio. Per le modifiche già introdotte dal decreto e non modificate dalle due Camere, si rimanda a questa pagina. Queste le principali novità introdotte dal Parlamento con l'art. 41-bis del decreto. 1) Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (art. 153): sostituito il comma 3-ter del decreto legge dell'art. 20 decreto legge 4 luglio 2006, n. 203 (convertito con legge 4 agosto 2008, n. 248). Se fino a oggi i giornali che avevano maturato il diritto ai contributi al 31 dicembre 2005 non dovevano essere organi di partiti o movimenti politici presenti come gruppo in uno dei due rami del Parlamento, da ora in poi non è più necessario il requisito della rappresentanza parlamentare tout court (fino a ieri, quei giornali dovevano essere rappresentanti da almeno un deputato o senatore)

2) Legge 5 agosto 1981, n. 416 : abrogato il divieto di intestazione di quote o azioni di imprese editrici a società fiduciarie. Tale intestazione oggi è consentita a patto che la partecipazione di controllo sia riconducibile a persone fisiche o società da esse direttamente o indirettamente controllate. A tal fine, le società fiduciarie devono comunicare i nominativi delle persone fisiche all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'iscrizione al Roc.

3) Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133): all'art. 144 vengono aggiunti due commi. Il primo stabilisce che, fermi restando il limite di spesa degli stanziamenti complessivi per i contributi all'editoria previsti nel bilancio dello Stato, tali risorse vengano destinate prioritariamente ai contributi diretti. Il secondo prevede che lo schema di regolamento di riordino dei contributi all'editoria venga sottoposto al parere obbligatorio, ma non vincolante, delle competenti Commissioni parlamentari.

Infine, il quarto comma dell'art. 41-bis stanzia 10 milioni di euro a sostegno dei piani di prepensionamento delle imprese editrici che abbiano dichiarato lo stato di crisi e istituisce un contributo obbligatorio, da determinarsi tramite apposito decreto ministeriale, che gli editori devono corrispondere nel caso in cui i prepensionamenti previsti dal piano superino l'importo di 20 milioni di euro.
 
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