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Regolamento Cnu (aggiornamento) Stampa E-mail

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 22 luglio 2010, n. 399/10/CONS, che modifica il regolamento sui criteri per la designazione, l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio nazionale degli utenti di cui alla delibera 5 maggio 1999, n. 54. In particolare, vengono modificati gli articoli 2 e 3 su composizione e nomina degli undici consiglieri, nomina che rimane di competenza dell'Autorità.

Oltre a ribadire quanto disposto dal comma 28 dell'articolo 1 della legge 249/1997 (gli esperti in campo giuridico, sociologico, psicologico, educativo e massmediale che si siano "distinti nell'affermazione dei diritti e della dignità della persona o delle particolari esigenze di tutela dei minori"), la delibera modifica i meccanismi di designazione. In precedenza, ogni associazione rappresentativa delle categorie di utenti proponeva una terna di candidati. L'Autorità nominava poi uno solo degli esperti designati in ciascuna terna e tenendo conto delle specifiche qualificazioni individuali secondo i criteri indicati dalla legge e considerando, come criteri sussidiari di scelta, la rappresentanza di fasce di utenza particolarmente meritevoli di protezione nonché la designazione ad opera di più associazioni, apparentate anche soltanto per la specifica occasione. Quanto ai tempi, l'Autorità pubblicava sulla Gazzetta Ufficiale l'invito alla designazione almeno 60 giorni prima della scadenza del Consiglio e le designazioni dovevano pervenire entro i successivi 30 giorni.

Quanto alle associazioni designanti, esse vengono oggi suddivise in "associazioni rappresentative dell'utenza" nell'ambito delle quali "assumono particolare, ma non esclusivo, rilievo" quelle che rappresentano gli utenti dei servizi di telecomunicazioni o radiotelevisivi o loro specifiche categorie; e "associazioni qualificate nella tutela dei minori o rappresentative in campo familiare ed educativo o impegnate nella protezione delle persone con disabilità". L'Autorità procede innanzitutto alla valutazione della rappresentatività delle associazioni, sulla base di criteri come la costituzione per atto pubblico o scrittura privata autenticata e operatività effettiva e continuativa per almeno due anni; presenza di uno statuto democratico e che escluda il fine di lucro; tenuta di un elenco degli iscritti aggiornato annualmente; bilancio annuale con indicazione delle quote versate dagli associati o, comunque, la tenuta di rendiconti finanziari o libri contabili che assicurino la trasparenza delle fonti di finanziamento; operatività in almeno cinque regioni; assenza di condanne o situazioni di incompatibilità in capo ai rappresentanti dell'associazione; la previsione nello statuto delle finalità previste dalla delibera per le due categorie di associazioni. Requisiti che non devono dimostrare di possedere le associazioni iscritte ai registri nazionali istituiti dalla legge sulle associazioni di promozione sociale e del codice del consumo.

La verifica della rappresentatività avviene entro sessanta giorni dalla pubblicazione del relativo avviso in Gazzetta ufficiale, che viene pubblicato almeno 90 giorni prima della scadenza del Consiglio. Successivamente, l'Autorità indica il termine entro il quale devono pervenire le designazioni, limitate a una per associazione. La scelta dell'Autorità viene effettuata tenendo conto solo del curriculum dei designati e della designazione ad opera di più associaziono, apparentate anche soltanto per la specifica occasione.

 
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