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Regolamento Inpgi (agg.) |
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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del Ministro del lavoro, è entrata in vigore la modifica all'articolo 22 del Regolamento Inpgi, riguardante il trattamento di disoccupazione. Queste le novità:
1) per avere l'indennità, il giornalista deve essere iscritto all'Istituto da almeno due anni e devono essere stati accreditati in suo favore almeno tre contributi obbligatori per l'assicurazione contro la disoccupazione. In precedenza non vi era il requisito dell'anzianità di iscrizione, e i contributi versati dovevano essere almeno 12 negli ultimi due anni; 2) Se i contributi sono inferiori a dodici, il giornalista ha diritto all'indennità pari ai giorni di effettiva durata del rapporto di lavoro interrotto. In caso di dodici o più contributi versati, l'indennità può arrivare massimo a 360 giorni e subito dopo l'iscritto avrà diritto a un sussidio di disoccupazione per un massimo di altri 360 giorni di importo variabile. Il sussidio viene erogato anche in caso di dimissioni, allo scadere dei 300 giorni di indennità previsti anche dalla precedente normativa; e non dà diritto, a differenza dell'indennità, a contribuzione figurativa; 3) rimane in vigore la tabella sui limiti all'indennità di disoccupazione (massimo sei mensilità) nel caso in cui oltre al tfr il giornalista abbia percepito altre somme dall'editore all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, ma la tabella stessa non si applica alle somme ottenute a titolo di risarcimento danni, conseguente a mobbing, demansionamento o a comportamenti illeciti dell'editore (a seguito di sentenza anche non definitiva o lodo arbitrale). |
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