Legge
4 aprile 1956, n. 212
Articolo 1.
1. L'affissione di stampati,
giornali murali od altri e di manifesti di propaganda, da parte di partiti o
gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati
o, nel caso di elezioni a sistema uninominale, da parte dei singoli candidati
o dei partiti o dei gruppi politici cui essi appartengono, è effettuata esclusivamente
negli appositi spazi a ciò destinati in ogni Comune.
2. L'affissione di stampati, giornali murali od altri e
manifesti, inerenti direttamente o indirettamente alla campagna elettorale, o
comunque diretti a determinare la scelta elettorale, da parte di chiunque non
partecipi alla competizione elettorale ai sensi del comma precedente, è
consentita soltanto in appositi spazi, di numero eguale a quelli riservati ai
partiti o gruppi politici o candidati che partecipino alla competizione
elettorale, aventi le seguenti misure:
metri 2,00 di altezza per metri 4,00 di base, nei Comuni sino a 10.000 abitanti;
metri 2,00 di altezza per metri 6,00 di base, nei Comuni con popolazione da
10.001 a 30.000 abitanti;
metri 2,00 di altezza per metri 8,00 di base, nei Comuni con popolazione superiore
o che pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di Provincia.
3. Tra gli stampati, giornali
murali od altri e manifesti previsti dai precedenti commi si intendono compresi
anche quelli che contengono avvisi di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale.
3-bis. I divieti di cui
al presente articolo non si applicano alle affissioni di giornali quotidiani
o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate
alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi. (Comma
aggiunto dall'art. 1, legge 24 aprile 1975, n. 130)
4. Sono proibite le iscrizioni
murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni.
Articolo 2
1. In ogni comune la giunta municipale, tra il 33° e il 30° giorno precedente
quello fissato per le elezioni è tenuta a stabilire in ogni centro abitato,
con popolazione residente superiore a 150 abitanti, speciali spazi da destinare,
a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli
stampati, dei giornalimurali od altri e dei manifesti di cui al primoed al secondo
comma dell'articolo 1, avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate
edin equa proporzione per tutto l'abitato. Contemporaneamente provvede a delimitare
gli spazi di cui al secondo comma anzidetto secondo le misure in esso stabilite.
(Comma così modificato dall'art. 2, legge 24 aprile 1975, n. 130)
2. Il numero degli spazi
è stabilito per ciascun centro abitato, in base alla relativa popolazione residente,
secondo la seguente tabella:
da
150 a 3.000 abitanti: almeno 1 e non più di 3;
da 3.001 a 10.000 abitanti: almeno 3 e nonpiù di 10;
da 10.001 a 30.000 abitanti: almeno 10 e non più di 20;
da 30.001 a 100.000 abitanti e nei capoluoghi di Provincia aventi popolazione
inferiore: almeno 20 e non più di 50;
da 100.001 a 500.000 abitanti: almeno 50 e non più di 100;
da 500.001 ai 1.000.000 di abitanti: almeno 100 e non più di 500;
oltre 1.000.000 di
abitanti: almeno 500 e non più di 1.000.
3. Qualora non fosse possibile
destinare un unico spazio per comprendervi il tabellone o riquadro, nelle misure
prescritte, il tabellone o riquadro potrà essere distribuito in due o più spazi
il più possibile vicini.
L'insieme degli spazi così delimitati costituisce una unità
agli effetti di cui al comma precedente.
4. Per le elezioni a sistema uninominale, nei Comuni ripartiti fra più collegi, gli spazi sono distribuiti fra i vari collegi in proporzione della aliquota della popolazione dei Comuni stessi appartenente a ciascun collegio.
5. In caso di coincidenza di elezioni, la Giunta municipale provvederà a delimitare gli spazi distintamente per ciascuna elezione con le modalità previste nei commi precedenti.
6. Nel caso in cui la Giunta municipale non provveda nei termini prescritti agli adempimenti di cui al presente articolo, il Prefetto nomina un suo Commissario. Le relative spese sono anticipate, salvo rivalsa verso chi di ragione, dal tesoriere comunale.
7. Nell'ambito delle stesse disponibilità complessive, per le elezioni suppletive gli spazi assegnati ai candidati possono essere aumentati rispetto a quelli previsti dai commi precedenti (Comma aggiunto dall'art.1-quater decreto legge 13 maggio 1999, n. 131, convetito con legge 13 luglio 1999, n. 225)
Articolo 3
1. La giunta municipale,
entro i tre giorni di cui all'articolo 2, provvede a delimitare gli spazi di
cui al primo comma dell'articolo 1 e a ripartirli in tante sezioni quante sono
le liste o le candidature uninominali ammesse.
2. In ognuno degli spazi
anzidetti spetta, ad ogni lista, una superficie di metri 2 di altezza per metri
1 di base e ad ogni candidatura uninominale una superficie di metri 1 di altezza
per metri 0,70 di base.
3. L'assegnazione delle
sezioni è effettuata seguendo l'ordine di ammissione delle liste o delle candidature,
su di una sola linea orizzontale a partire dal lato sinistro e proseguendo verso
destra. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate tra
le varie liste o i vari candidati.
(Articolo così
sostituito dall'art. 3, legge 24 aprile 1975, n. 130)
Articolo 4
1. La giunta municipale, entro i tre giorni previsti all'articolo 2, provvede
altresì a ripartire gli spazi di cui al secondo comma dell'articolo 1 fra tutti
coloro che, pur non partecipando alla competizione elettorale con liste o candidature
uninominali, abbiano fatto pervenire apposita domanda al sindaco entro il 34°
giorno antecedente la data fissata per le elezioni.
2. Gli spazi anzidetti sono
ripartiti in parti uguali fra tutti i richiedenti, secondo l'ordine di presentazione
delle domande.
3. Qualora il numero delle
richieste non consenta di assegnare a ciascun richiedente uno spazio non inferiore
a metri 0,70 di base per metri 1 di altezza, tra le richieste medesime sarà
stabilito un turno, mediante sorteggio da effettuarsi in presenza dei richiedenti
stessi, in maniera che tutti possano usufruire di eguale spazio per eguale durata.
4. Sono vietati gli scambi
e le cessioni delle superfici assegnate.
(Articolo così
sostituito dall'art. 3, legge 24 aprile 1975, n. 130)
Articolo 5
1. Nei casi in cui,
entro il giorno 34° precedente la data fissata per le elezioni non siano state
ancora comunicate le liste o le candidature uninominali ammesse, la giunta municipale
provvede agli adempimenti di cui agli artt. 3 e 4 entro i due giorni successivi
alla ricezione della comunicazione delle liste o delle candidature uninominali
ammesse.
(Articolo così
sostituito dall'art. 3, legge 24 aprile 1975, n. 130)
Articolo 6
1. Dal trentesimo
giorno precedente la data fissata per le elezioni è vietata ogni forma di propaganda
elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse
le insegne indicanti le sedi dei partiti. È vietato, altresì, il lancio o il
getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda
luminosa mobile.
2. Comma implicitamente abrogato dall'art.
15, legge 10 dicembre 1993, n. 515, che ha disposto che
in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si
applichi, in luogo delle sanzioni penali in esso originariamente previste, la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 1032
Articolo 7
1. Le affissioni di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda
negli spazi di cui all'art. 1 possono essere effettuate direttamente a cura
degli interessati.
(Articolo così sostituito dall'art. 5, legge 24 aprile 1975, n. 130)
Articolo
8
1. Chiunque sottrae o
distrugge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda
elettorale previsti dall'art. 1, destinati all'affissione o alla diffusione o ne
impedisce l'affissione o la diffusione ovvero stacca, lacera o rende comunque
illeggibili quelli già affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale
a norma della presente legge, o, non avendone titolo, affigge stampati, giornali
murali od altri o manifesti negli spazi suddetti è punito con la reclusione fino
ad un anno e con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000.
Tale disposizione
si applica anche per i manifesti delle pubbliche autorità concernenti le
operazioni elettorali. (Comma così modificato da ultimo dall'art. 113, legge
24 novembre 1981, n. 689).
2. Se il reato è commesso da pubblico ufficiale, la pena è della reclusione fino a due anni.
3. Chiunque affigge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'art. 1, fuori degli appositi spazi è punito con l'arresto fino a 6 mesi e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000. Alla stessa pena soggiace chiunque contravviene alle norme dell'ultimo comma dell'art. 1.(Comma così modificato da ultimo dall'art. 113, legge 24 novembre 1981, n. 689).
(L'art.
15, legge 10 dicembre 1993, n. 515, ha disposto che in caso di violazione delle
disposizioni contenute nel presente articolo si applichi, in luogo delle
sanzioni penali, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro
1032)
Articolo
9
1. Nel giorno precedente ed
in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di
propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al
pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti
di propaganda.
2. Nei giorni destinati alla votazione altresì è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.
3. È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche previste all'art. 1 della presente legge.
4. Chiunque contravviene alle norme di cui al presente articolo è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000
(Articolo così modificato da ultimo dall'art. 113, legge 24 novembre 1981, n. 689. Successivamente l'art. 15, legge 10 dicembre 1993, n. 515, ha disposto che in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si applichi, in luogo delle sanzioni penali, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 1032)