Legge
10 dicembre 1993, n. 515 - Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.
(si omettono gli articoli abrogati
dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28)
Articolo 1.
Accesso ai mezzi di informazione.
1. Non oltre il quinto giorno successivo all’indizione dei comizi elettorali per
l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, la Commissione
parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
detta alla concessionaria del servizio pubblico le prescrizioni necessarie a
garantire, in condizioni di parità fra loro, idonei spazi di propaganda nell’ambito
del servizio pubblico radiotelevisivo, nonché l’accesso a tali spazi alle liste
ed ai gruppi di candidati a livello regionale, e ai partiti o ai movimenti politici
di riferimento a livello nazionale. La Commissione disciplina inoltre direttamente
le rubriche elettorali ed i servizi o i programmi di informazione elettorale
della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo nel periodo elettorale,
in modo che siano assicurate la parità di trattamento, la completezza e l’imparzialità
rispetto a tutti i partiti ed i movimenti presenti nella campagna elettorale.
2. Comma abrogato dall’art.13 della legge 22 febbraio 2000, n.28
3. Comma abrogato dall’art.13 della legge 22 febbraio 2000, n.28
4. Comma abrogato dall’art.13 della legge 22 febbraio 2000, n.28
5. Dalla data di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e fino alla chiusura delle operazioni di voto, nelle trasmissioni informative riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica registrata nei modi previsti dal comma 1 dell’articolo 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l’imparzialità dell’informazione. Tale presenza e` vietata in tutte le altre trasmissioni. (Comma modificato dall’art.5, legge 22 febbraio 2000, n.28. A norma dell'art. 3 legge 6 novembre 2003, n. 313, le disposizioni di cui al presente comma cessano di applicarsi alle emittenti radiofoniche e televisive locali a decorrere dal 16 aprile 2004, giorno successivo alla pubblicazione in gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di cui all'articolo 11-quater della legge 22 febbraio 2000, n. 28)
5-bis. La disciplina del presente articolo si applica alle elezioni suppletive, limitatamente alla regione o alle regioni interessate (Comma aggiunto dall'art. 1-bis decreto legge 13 maggio 1999, n. 131, convertito con legge 13 luglio 1999, n. 225)
Articolo 3.
Altre
forme di propaganda.
1.
Dalla medesima data di cui all’articolo 1, comma 2, la propaganda elettorale
per il voto a liste, a gruppi di candidati o a singoli candidati a mezzo di
manifesti e giornali murali e` ammessa nei limiti consentiti dalla legge
4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni.
2.
Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o
fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione,
debbono indicare il nome del committente responsabile.
3.
I giornali, le stazioni radio e televisive, i tipografi e chiunque altro sia
chiamato a produrre materiale o a cedere servizi utilizzabili in qualunque forma
a scopo di propaganda elettorale, ivi comprese consulenze ed intermediazioni
di agenzia, sono tenuti ad accertarsi che i relativi ordini siano fatti direttamente
dai segretari amministrativi o delegati responsabili della propaganda, ovvero
dai singoli candidati o loro mandatari, cui sono tenuti ad emettere fattura.
Nel caso previsto dal comma 4 sono tenuti ad acquisire copia dell’autorizzazione
del candidato o del suo mandatario.
4.
Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli strumenti di propaganda elettorale
relativi a uno o piu` candidati, prodotti o commissionati da sindacati, organizzazioni
di categoria o associazioni, devono essere autorizzati dai candidati o dai loro
mandatari. I costi sostenuti per tali forme di propaganda sono computati pro
quota ai fini del calcolo del limite di spesa fissato dall’articolo 7.
Articolo 4.
Comunicazioni agli elettori.
1.
Appena determinati i collegi elettorali uninominali, e ogni volta che
essi siano rivisti, i comuni il cui territorio e` ricompreso in più collegi
provvedono ad inviare a ciascun elettore una comunicazione in cui sia specificato
il collegio uninominale, sia della Camera dei deputati che del Senato della
Repubblica, in cui l’elettore stesso eserciterà il diritto di voto e di sottoscrizione
per la presentazione delle candidature.
Articolo 7.
Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati.
1.
Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato non possono superare
l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 52.000 per
ogni circoscrizione o collegio elettorale e della cifra ulteriore pari al prodotto
di euro 0,01 per ogni cittadino residente nelle circoscrizioni o collegi elettorali
nei quali il candidato si presenta. (Comma
così sostituito dall'art.3-ter, decreto legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito con legge 27
gennaio 2006, n. 22)
2.
Le spese per la propaganda elettorale, anche se direttamente riferibili a un
candidato o a un gruppo di candidati, sono computate, ai fini del limite di
spesa di cui al comma 1, esclusivamente al committente che le ha effettivamente
sostenute, purché esso sia un candidato o il partito di appartenenza.
Tali spese, se sostenute da un candidato, devono essere quantificate nella dichiarazione
di cui al comma 6. (Comma così sostituito dall'art.
3-ter, decreto legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito con legge 27 gennaio 2006, n.
22)
3.
Dal giorno successivo all’indizione delle elezioni politiche, coloro che intendano
candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna
elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale. Il candidato
dichiara per iscritto al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all’articolo
13 competente per la circoscrizione in cui ha presentato la propria candidatura,
il nominativo del mandatario elettorale da lui designato. Nessun candidato può
designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non
può assumere l’incarico per più di un candidato.
4. Il mandatario elettorale e` tenuto a registrare tutte le operazioni di cui al
comma 3 relative alla campagna elettorale del candidato designante, avvalendosi
a tal fine di un unico conto corrente bancario ed eventualmente anche di un
unico conto corrente postale. Il personale degli uffici postali e degli enti
creditizi e` tenuto ad identificare le complete generalità di coloro che effettuano
versamenti sui conti correnti bancario o postale di cui al presente comma. Nell’intestazione
del conto e` specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale
di un candidato nominativamente indicato.
5.
Modifica il terzo comma dell’art. 4, legge 18 novembre 1981, n. 659.
6. La dichiarazione di cui all’articolo 2, primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441, deve essere trasmessa entro tre mesi dalla proclamazione, oltre che al Presidente della Camera di appartenenza, al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all’articolo 13 che ne cura la pubblicità. Oltre alle informazioni previste da tale legge, alla dichiarazione deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute. Vanno analiticamente riportati, attraverso l’indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore a euro 20.000, e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi. Vanno inoltre allegati gli estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati. Il rendiconto e` sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità in relazione all’ammontare delle entrate. (Comma così modificato da ultimo dall'art. 3-ter decreto legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito con legge 27 gennaio 2006, n. 22)
7.
Alla trasmissione al Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione
di cui al comma 6 sono tenuti anche i candidati non eletti. Il termine di tre
mesi decorre dalla data dell’ultima proclamazione. (Comma cosi`
modificato dall’art. 1, legge 31 dicembre 1996, n. 672).
8.
Gli importi di cui al presente articolo sono rivalutati periodicamente con decreto
del Ministro dell’interno sulla base degli indici ISTAT dei prezzi all’ingrosso.
Articolo 9.
Contributo per le spese elettorali.
1.
2.
Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo del Senato della
Repubblica e` ripartito su base regionale. A tal fine il fondo e` suddiviso
tra le regioni in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante
a ciascuna regione e` ripartita tra i gruppi di candidati e i candidati non
collegati ad alcun gruppo in proporzione ai voti conseguiti in ambito regionale.
Partecipano alla ripartizione del fondo i gruppi di candidati che abbiano ottenuto
almeno un candidato eletto nella regione o che abbiano conseguito almeno il
5 per cento dei voti validamente espressi in ambito regionale. Partecipano altresì
alla ripartizione del fondo i candidati non collegati ad alcun gruppo che risultino
eletti o che conseguano nel rispettivo collegio almeno il 15 per cento dei voti
validamente espressi.
3.
Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo della Camera
dei deputati è ripartito, in proporzione ai voti conseguiti, tra i partiti
e i movimenti che abbiano superato la soglia dell'1 per cento dei voti validamente
espressi in àmbito nazionale. Il verificarsi di tale ultima condizione
non è necessario per l'accesso al rimborso da parte dei partiti o movimenti
che abbiano presentato proprie liste o candidature esclusivamente in circoscrizioni
comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle
minoranze linguistiche. Per il calcolo del rimborso spettante a tali partiti
e movimenti si attribuisce a ciascuno di essi, per ogni candidato eletto nei
collegi uninominali, una cifra pari al rimborso medio per deputato risultante
dalla ripartizione di cui al primo periodo del presente comma
(Comma modificato da ultimo dall'art. 39-bis, decreto legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248)
Articolo 9-bis.
Contributo alle spese elettorali in occasione di elezioni suppletive.
1.
In occasione di elezioni suppletive, il contributo finanziario di cui alla legge
2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni, e` attribuito ai partiti
o movimenti politici collegati ai candidati che risultino eletti o che abbiano
conseguito nel proprio collegio almeno il 15 per cento dei voti validamente
espressi. Il contributo e` ripartito tra i partiti e i movimenti politici in
proporzione ai voti conseguiti dai candidati ad essi collegati nel collegio
uninominale. I candidati alle elezioni suppletive della Camera dei deputati
dichiarano, all’atto della candidatura, a quale partito o movimento politico
si collegano per il rimborso delle spese elettorali. La dichiarazione e` facoltativa
per i candidati alle elezioni suppletive del Senato della Repubblica; in caso
di mancata dichiarazione, il contributo e` erogato direttamente a tali candidati,
sussistendo i requisiti di cui al primo periodo del presente comma.
2.
A tal fine e` istituito, in occasione di ciascun turno elettorale suppletivo,
un fondo pari all’importo di lire 800 per il numero degli abitanti dei collegi
elettorali interessati alla consultazione. Tale indice e` soggetto a rivalutazione
in base agli indici dei prezzi al consumo per l’intera collettivita` nazionale
rilevati dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
(Articolo aggiunto dall’art. 1, legge 27 luglio 1995, n. 309)
Articolo 10.
Limiti alle spese elettorali dei partiti o movimenti.
1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione, escluse quelle sostenute dai singoli candidati di cui al comma 2 dell'articolo 7, non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1,00 per il numero complessivo che si ricava sommando i totali dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni o collegi per la Camera dei deputati e quelli iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni o collegi per il Senato della Repubblica nelle quali è presente con liste o candidati.
(Articolo così sostituito da ultimo dall'art.
3-quater, decreto legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito in legge con legge
27 gennaio 2006, n. 22)
Articolo 11.
Tipologia delle spese elettorali.
1.
Per spese relative alla campagna elettorale si intendono quelle relative:
c)
all’organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti
al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
2.
Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno,
telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfettaria,
in percentuale fissa del 30 per cento dell’ammontare complessivo delle spese
ammissibili e documentate.
3.
Le disposizioni di cui all’articolo 95 del testo unico delle leggi recanti norme
per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, non si applicano nel caso di riunioni,
anche a carattere conviviale, connesse ad attività di propaganda consentite
dalla legge o a seminari, convegni ed incontri di studio. Ai fini delle medesime
disposizioni non sono da considerarsi donativi gli oggetti pubblicitari di valore
vile di uso corrente.
Articolo 12.
Pubblicità e controllo delle spese elettorali di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati.
1.
I rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presenti
nell’elezione per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica devono
presentare ai Presidenti delle rispettive Camere, entro quarantacinque giorni
dall’insediamento, per il successivo invio alla Corte dei conti, il consuntivo
relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento.
2.
Per l’effettuazione dei controlli sui consuntivi di cui al comma 1, ferma restando
l’attuale dotazione organica, e` istituito presso la Corte dei conti un apposito
collegio composto da tre magistrati estratti a sorte tra i consiglieri in servizio,
coadiuvati da nove addetti alla revisione e dal personale ausiliario necessario.
3.
I controlli devono essere limitati alla verifica della conformità alla legge
delle spese sostenute dagli aventi diritto e della regolarità della documentazione
prodotta a prova delle spese stesse. I controlli devono concludersi entro sei
mesi dalla presentazione dei consuntivi alla Corte dei conti, salvo che il collegio
di cui al comma 2, con delibera motivata, non stabilisca un termine ulteriore,
comunque non superiore ad altri tre mesi. La Corte dei conti riferisce direttamente
ai Presidenti delle Camere sui risultati del controllo eseguito. Per la durata
dell’incarico i componenti del collegio non possono assumere ovvero svolgere
altri incarichi o funzioni.
4.
Copia del consuntivo va altresì depositata presso l’Ufficio elettorale circoscrizionale
competente, che ne cura la pubblicità.
Articolo 13.
Collegio regionale di garanzia elettorale.
1.
Presso la corte di appello o, in mancanza, presso il Tribunale del capoluogo
di ciascuna regione e` istituito il Collegio regionale di garanzia elettorale
composto, rispettivamente, dal presidente della corte di appello o del tribunale,
che lo presiede, e da altri sei membri nominati dal presidente per un periodo
di quattro anni rinnovabile una sola volta. I componenti sono nominati, per
la meta`, tra i magistrati ordinari e per la restante meta` tra coloro che siano
iscritti da almeno dieci anni all’albo dei dottori commercialisti o tra i professori
universitari di ruolo in materie giuridiche, amministrative o economiche. Oltre
ai componenti effettivi, il presidente nomina quattro componenti supplenti,
di cui due tra i magistrati e gli altri due tra le categorie di cui al periodo
precedente.
2.
Non possono essere nominati componenti effettivi o supplenti del Collegio i
parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, provinciali e comunali
nonché i componenti delle rispettive giunte, coloro che siano stati candidati
alle cariche predette nei cinque anni precedenti, coloro che ricoprono incarichi
direttivi e esecutivi nei partiti a qualsiasi livello, nonché coloro che abbiano
ricoperto tali incarichi nei cinque anni precedenti.
3.
Per l’espletamento delle sue funzioni il Collegio si avvale del personale in
servizio presso la cancelleria della corte di appello o del tribunale. Il Collegio
può chiedere ai competenti uffici pubblici, ivi incluso quello del Garante per
la radiodiffusione e l’editoria, tutte le notizie utili per gli accertamenti
da svolgere. Per l’effettuazione degli accertamenti il Collegio si avvale anche
dei servizi di controllo e vigilanza dell’Amministrazione finanziaria dello
Stato.
4.
I componenti del Collegio non appartenenti alla magistratura hanno diritto,
per ciascuna seduta cui prendano parte, alla corresponsione di una indennità
di presenza il cui ammontare e` definito con decreto adottato dal Ministro di
grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, entro un mese dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
Articolo 14.
Pubblicità e controllo delle spese elettorali dei candidati.
1.
Il Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all’articolo 13 riceve le
dichiarazioni e i rendiconti di cui all’articolo 7 e ne verifica la regolarità.
2.
Le dichiarazioni e i rendiconti depositati dai candidati sono liberamente consultabili
presso gli uffici del Collegio. Nel termine di centoventi giorni dalle elezioni
qualsiasi elettore può presentare al Collegio esposti sulla regolarità delle
dichiarazioni e dei rendiconti presentati.
3.
Le dichiarazioni e i rendiconti si considerano approvati qualora il Collegio
non ne contesti la regolarità all’interessato entro centottanta giorni dalla
ricezione.
4.
Qualora dall’esame delle dichiarazioni e della documentazione presentate ai
sensi dell’articolo 7, comma 6, e da ogni altro elemento emergano irregolarità,
il Collegio, entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo, le contesta
all’interessato che ha facoltà di presentare entro i successivi quindici giorni
memorie e documenti.
5. Comma abrogato dall’art. 1, legge 31 dicembre 1996, n. 672.
Articolo 15.
Sanzioni.
1.
In caso di violazione delle norme di cui agli articoli 1 e 2 nonché delle disposizioni
dettate dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi ai sensi del comma 1 dell’articolo 1 e dal Garante
per la radiodiffusione e l’editoria ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo articolo
1, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta
milioni a lire duecento milioni. Qualora la violazione delle norme o delle disposizioni
di cui al presente comma si sia verificata nel periodo compreso tra il ventesimo
e l’undicesimo giorno antecedente la data di svolgimento delle elezioni, il
Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al precedente periodo
aumentata del doppio nel minimo e nel massimo. Qualora la violazione delle norme
o delle disposizioni di cui al presente comma si sia verificata negli ultimi
dieci giorni antecedenti la data di svolgimento delle elezioni, la sanzione
amministrativa pecuniaria e` aumentata del triplo nel minimo e nel massimo.
La sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni a lire duecento
milioni e` irrogata dal Garante anche nei confronti dei soggetti a favore dei
quali sono state commesse le violazioni qualora ne sia stata accertata la corresponsabilità.
Qualora la violazione avvenga durante la campagna elettorale, il Garante diffida
inoltre immediatamente la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo
ovvero i soggetti di cui al comma 2 dell’articolo 1 a ripristinare entro un
termine congruo, e comunque non oltre tre giorni, le condizioni al cui rispetto
sono tenuti per legge e per disposizione del Garante o della Commissione parlamentare
per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, indicandone
le modalità. In caso di inottemperanza alla diffida, il Garante dispone la sospensione
dell’efficacia della concessione o della autorizzazione per un periodo da undici
a trenta giorni e nei casi più gravi propone la revoca della concessione o dell’autorizzazione.
La stessa sanzione e` applicata nei casi di recidiva.
2.
In caso di inosservanza delle norme di cui all’articolo 3 si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni.
3. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile. (Comma così modificato da ultimo dall'art. 1, legge 27 dicembre 2006, n. 296).
4.
In caso di violazione delle norme di cui all’articolo 6, comma 1, commessa fino
all’apertura dei seggi elettorali, il Garante per la radiodiffusione e l’editoria
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100 milioni a lire 1 miliardo.
Qualora la violazione delle medesime norme sia commessa durante lo svolgimento
delle votazioni, si applica la pena detentiva prevista dall’articolo 100, primo
comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera
dei deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, per le turbative elettorali;
il giudice, con la sentenza di condanna, applica inoltre le sanzioni amministrative
pecuniarie In caso di mancanza totale o parziale delle indicazioni di cui al
comma 2 dello stesso articolo 6, il Garante applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire un milione a lire cento milioni. (IComma così modificato dall’art.1 decreto legge 4
febbraio 1994, n. 88, convertito con legge 24 febbraio 1994, n. 127).
5.
In caso di mancato deposito presso il Collegio regionale di garanzia elettorale
di cui all’articolo 13 della dichiarazione di cui all’articolo 7, comma 6, il
Collegio regionale applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta
milioni a lire duecento milioni. (Comma cosi` modificato
dall’art. 1, legge 31 dicembre 1996, n. 672).
6.
In caso di violazione dei limiti di spesa previsti per i singoli candidati dall’articolo
7, comma 1, il Collegio regionale di garanzia elettorale applica la sanzione
amministrativa pecuniaria non inferiore all’importo eccedente il limite previsto
e non superiore al triplo di detto importo.
7.
L’accertata violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale,
dichiarata dal Collegio di garanzia elettorale in modo definitivo, costituisce
causa di ineleggibilità del candidato e comporta la decadenza dalla carica del
candidato eletto nei casi espressamente previsti nel presente articolo con delibera
della Camera di appartenenza.
8.
In caso di mancato deposito nel termine previsto della dichiarazione di cui
all’articolo 7, comma 6, da parte di un candidato, il Collegio regionale di
garanzia elettorale, previa diffida a depositare la dichiarazione entro i successivi
quindici giorni, applica la sanzione di cui al comma 5 del presente articolo.
La mancata presentazione entro tale termine della dichiarazione da parte del
candidato proclamato eletto, nonostante la diffida ad adempiere, comporta la
decadenza dalla carica
(Comma cosi` modificato dall’art.
1, legge 31 dicembre 1996, n. 672).
9.
Il superamento dei limiti massimi di spesa consentiti ai sensi dell’articolo
7, comma 1, per un ammontare pari o superiore al doppio da parte di un candidato
proclamato eletto comporta, oltre all’applicazione della sanzione di cui al
comma 6 del presente articolo, la decadenza dalla carica.
10. Al fine della dichiarazione di decadenza, il Collegio regionale di garanzia elettorale da` comunicazione dell’accertamento definitivo delle violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 al Presidente della Camera di appartenenza del parlamentare, la quale pronuncia la decadenza ai sensi del proprio regolamento.
11.
In caso di irregolarita` nelle dichiarazioni delle spese elettorali di cui all’articolo
7, comma 6, o di mancata indicazione nominativa dei soggetti che hanno erogato
al candidato contributi, nei casi in cui tale indicazione sia richiesta, il
Collegio regionale di garanzia elettorale, esperita la procedura di cui all’articolo
14, comma 4, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni
a lire cento milioni. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione dei
limiti massimi previsti dall’ultimo periodo del comma 4 dell’articolo 7 per
i contributi erogabili ai candidati.
12.
In caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 8
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire
cento milioni.
13.
In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei
partiti o movimenti politici, delle liste o dei gruppi di candidati che abbiano
diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali di cui all’articolo
9, i Presidenti delle Camere sospendono il versamento del contributo medesimo
sino al deposito del consuntivo.
14.
In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei
partiti o movimenti politici, delle liste o dei gruppi di candidati che non
abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali, il collegio
della Corte dei conti di cui all’articolo 12, comma 2, applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire cento milioni a lire un miliardo.
15.
In caso di mancata indicazione nei consuntivi di cui all’articolo 12, comma
1, delle fonti di finanziamento il collegio della Corte dei conti di cui al
comma 2 del medesimo articolo applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire dieci milioni a lire cento milioni.
16.
In caso di riscontrata violazione dei limiti di spesa previsti dall’articolo
10, il collegio della Corte dei conti di cui all’articolo 12, comma 2, applica
una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla meta` e non superiore
al triplo dell’importo eccedente il limite previsto. Nel caso in cui la violazione
dei limiti di spesa sia stata effettuata da un partito o movimento politico
che abbia diritto al contributo dello Stato di cui all’articolo 9, il collegio
della Corte dei conti ne da` comunicazione ai Presidenti delle Camere che provvedono
ad applicare la sanzione mediante decurtazione dal contributo spettante al partito
o movimento politico di una somma di pari entita`.
17.
In caso di violazione di una delle disposizioni recate dagli articoli 6, 8 e
9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, si applica, in luogo delle sanzioni penali
ivi previste, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire
due milioni (La Corte costituzionale, con sentenza
27 febbraio 1996, n. 52, ha dichiarato l’illegittimità del presente comma
nella parte in cui permette che il fatto previsto dall’art. 7 della legge
24 aprile 1975, n. 130 venga punito con la pena dell’arresto fino a sei
mesi e dell’ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000 anziché con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 2.000.000.).
18.
Sostituisce il comma 5 dell’art. 29, L. 25 marzo 1993, n. 81.
19. Per l’applicazione delle
sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo si applicano
le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge
24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto diversamente disposto. Non si applica
l’articolo 16 della medesima legge n. 689 del 1981
.
Articolo 16.
Norme finanziarie. Contributo per le elezioni europee.
1.
Il contributo per le spese elettorali di cui all’articolo 9 viene erogato fino
a concorrenza dell’ammontare complessivo di 91 miliardi di lire.
2.
In relazione alle spese connesse all’attuazione dell’articolo 9, e` istituito,
nello stato di previsione del Ministero del tesoro, apposito capitolo per memoria,
qualificato "capitolo per spese obbligatorie". Nel caso di elezioni
politiche anticipate, ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo
9, pari a lire 61 miliardi, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto al capitolo 6854 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie
e d’ordine) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, che per il 1994
e` aumentato a carico del Fondo speciale di parte corrente della legge finanziaria
per il 1994, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero del tesoro.
3. A
titolo di concorso nelle spese per l’elezione dei membri del Parlamento
europeo spettanti all'Italia e` stabilito un contributo in favore dei partiti e dei
movimenti che abbiano ottenuto almeno un rappresentante. Il contributo e` corrisposto
ripartendo tra gli aventi diritto un fondo il cui ammontare e` pari, in occasione
delle prime elezioni per il Parlamento europeo che si svolgeranno in applicazione
della presente legge, alla somma risultante dalla moltiplicazione dell’importo
di lire 800 per il numero degli abitanti della Repubblica quale risulta dall’ultimo
censimento generale. Il fondo viene ripartito tra i partiti e i movimenti aventi
diritto al rimborso in proporzione ai voti ottenuti da ciascuno di essi sul
piano nazionale.
4.
Ai maggiori oneri connessi all’attuazione del comma 3, pari a lire 15,5 miliardi,
si provvede a carico del Fondo speciale di parte corrente della legge finanziaria
per il 1994, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero del tesoro. Le relative risorse affluiscono al capitolo istituito
ai sensi del comma 2.
5.
Per i contributi relativi alle spese per l’elezione al Parlamento europeo si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 12.
Articolo 17.
Agevolazioni postali.
(Le agevolazioni postali di cui al presente articolo sono state soppresse dall'art. 41 legge 23 dicembre 1998, n. 448, a sua volta abrogato dall'art 4 decreto legge 24 dicembre 2003, n. 353, recante "disposizioni urgenti in materia di tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali" convertito con legge 27 febbraio 2004, n. 46)
Articolo 18.
Agevolazioni fiscali.
1.
Per il materiale tipografico, inclusi carta e inchiostri in esso impiegati,
per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva,
di messaggi politici ed elettorali sui quotidiani e periodici, per l'affitto
dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, nei
novanta giorni precedenti le elezioni della Camera e del Senato, dei membri
del Parlamento europeo spettanti all'Italia nonché, nelle aree interessate,
nei novanta giorni precedenti le elezioni dei presidenti e dei consigli regionali
e provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali, commissionati
dai partiti e dai movimenti, dalle liste di candidati e dai candidati si applica
l'aliquota IVA del 4 per cento. (Comma così modificato dall'art. 7,
legge 8 aprile 2004, n. 90)
2.
Nel numero 18) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte, in fine, le parole:
"materiale tipografico, attinente le campagne elettorali;".
Articolo 19.
Interventi dei comuni.
1. A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, i comuni sono tenuti a mettere a disposizione, in base a proprie norme regolamentari, senza oneri per i comuni stessi, dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale in misura eguale tra loro i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.
1-bis. Nel giorno delle elezioni i comuni possono organizzare speciali servizi di trasporto per facilitare l'affluenza alle sezioni elettorali (Comma aggiunto dall'art. 1-ter decreto legge 13 maggio 1999, n. 131, convertito con legge 13 luglio 1999, n. 225)
Articolo 20.
Elezioni europee, regionali, provinciali e comunali.
1. Per
le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per le elezioni
dei consigli delle regioni a statuto ordinario e, in quanto compatibili, delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano
si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 6 e le relative sanzioni
previste nell’articolo 15 e le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19
della presente legge.
2.
Per le elezioni dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente
della provincia si applicano le disposizioni dell’articolo 1 e dell’articolo
6 e le relative sanzioni previste nell’articolo 15 e le disposizioni di cui
agli articoli 17, 18 e 19 della presente legge.
3. L’articolo 28 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e` abrogato.
(Le agevolazioni tariffarie di cui al presente articolo sono state soppresse dall'art. 41 legge 23 dicembre 1998, n. 448, a sua volta abrogato dall'art 4 decreto legge 24 dicembre 2003, n. 353, recante "disposizioni urgenti in materia di tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali", convertito con legge 27 febbraio 2004, n. 46,)
Articolo 20-bis.
Regolamenti di attuazione.
1.
Il Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica e l’Ufficio di Presidenza
della Camera dei deputati approvano appositi regolamenti per l’attuazione, nelle
parti di rispettiva competenza, della presente legge.
(Articolo aggiunto dall’art. 1, legge 15 luglio 1994, n. 448)