Legge
25 marzo 1993, n. 81 - Elezione diretta del sindaco, del presidente della
provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale.
Capo
III
Norme
sulla campagna elettorale.
Articolo 29.
Propaganda elettorale.
1. Dal trentesimo
giorno precedente la data fissata per le elezioni, la propaganda elettorale
per il voto a liste, a candidati alla carica di sindaco e di presidente della
provincia, nonché per il voto di preferenza per singoli candidati alla carica
di consigliere comunale o provinciale a mezzo di manifesti e scritti murali,
stampati murali e giornali murali è ammessa nei limiti consentiti dalla legge
4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni; è invece vietata
la propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o
periodici, spot pubblicitari e ogni altra forma di trasmissioni pubblicitarie
radiotelevisive.
2.
Non rientrano nel divieto di cui al comma 1:
a) gli annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi
o interventi comunque denominati;
b) le pubblicazioni di presentazione dei candidati alla carica
di sindaco o di presidente della provincia e delle liste partecipanti alla consultazione
elettorale;
c) la presentazione e illustrazione dei loro programmi elettorali.
3. Tutte le pubblicazioni
di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione,
incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il
nome del committente responsabile.
4. Le spese sostenute
dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritti
o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell’esecutore
materiale e del committente responsabile.
5. In caso di inosservanza delle norme di cui al comma 1 e delle prescrizioni delle autorità di vigilanza si applicano le norme vigenti in materia per le elezioni alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica. Chiunque contravviene alle restanti norme di cui al presente articolo è punito con la multa da lire un milione a lire cinquanta milioni. (Comma cosi` sostituito dall’art. 15, legge 10 dicembre 1993, n. 515)
6. È fatto divieto
a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi
genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni
antecedenti l’inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa.
7. I divieti
di cui al presente articolo non si applicano agli organi ufficiali di informazione
dei partiti e dei movimenti politici, nonché alle stampe elettorali di liste
e di candidati impegnati nella competizione elettorale.
Articolo 30.
Pubblicità delle spese elettorali.
1. Salvo quanto
stabilito dalla legge, gli statuti ed i regolamenti dei comuni con popolazione
superiore a 10.000 abitanti e delle province disciplinano la dichiarazione preventiva
ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle
liste alle elezioni locali.
2. Nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, il deposito delle liste o delle candidature deve comunque essere accompagnato dalla presentazione di un bilancio preventivo di spesa cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi. Tale documento deve essere reso pubblico tramite affissione all’albo pretorio del comune. Allo stesso modo deve essere altresì reso pubblico, entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, il rendiconto delle spese dei candidati e delle liste.