Legge
22 Febbraio 2000, n. 28
- Disposizioni per la parità di accesso
ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per
la comunicazione politica.
Capo I -
Disposizioni generali in tema di parità di accesso ai mezzi di informazione
durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica
(artt. 1-11)
Capo II - Disposizioni particolari per le emittenti locali
(artt. 11bis-11septies)
Capo III - Disposizioni finali (artt.
12-14)
Disposizioni generali in
tema di parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne
elettorali e referendarie e per la comunicazione politica
(Intitolazione e rubrica inserite dall'art. 1, legge 6
novembre 2003, n. 313. A norma dell'articolo 11-septies della presente
legge, le disposizioni di cui al presente capo non si applicano alle
emittenti radiofoniche e televisive locali, fatta eccezione per gli articoli 4,
commi 3 e 5, e 8)
Articolo 1.
Finalità e ambito di applicazione.
1. La
presente legge promuove e disciplina, al fine di garantire la parità di trattamento
e l'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici, l'accesso ai mezzi di
informazione per la comunicazione politica.
2. La presente legge promuove e disciplina altresì, allo stesso fine, l'accesso ai mezzi di informazione durante le campagne per l'elezione al Parlamento europeo, per le elezioni politiche, regionali e amministrative e per ogni referendum.
Articolo 2.
Comunicazione politica radiotelevisiva.
1. Le
emittenti radiotelevisive devono assicurare a tutti i soggetti politici con
imparzialità ed equità l'accesso all'informazione e alla comunicazione politica.
2. S'intende
per comunicazione politica radiotelevisiva ai fini della presente legge la diffusione
sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche.
Alla comunicazione politica si applicano le disposizioni dei commi successivi.
Esse non si applicano alla diffusione di notizie nei programmi di informazione.
3. È assicurata
parità di condizioni nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche nelle
tribune politiche, nei dibattiti, nelle tavole rotonde, nelle presentazioni
in contraddittorio di programmi politici, nei confronti, nelle interviste e
in ogni altra trasmissione nella quale assuma carattere rilevante l'esposizione
di opinioni e valutazioni politiche.
4. L'offerta
di programmi di comunicazione politica radiotelevisiva è obbligatoria per le
concessionarie radiofoniche nazionali e per le concessionarie televisive nazionali
con obbligo di informazione che trasmettono in chiaro. La partecipazione ai
programmi medesimi è in ogni caso gratuita.
5. La
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi, di seguito denominata "Commissione", e l'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata "Autorità",
previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito della propria competenza,
stabiliscono le regole per l'applicazione della disciplina prevista dal presente
articolo.
Articolo 3.
Messaggi politici autogestiti.
1. Le
emittenti radiofoniche e televisive che offrono spazi di comunicazione politica
gratuita ai sensi dell'articolo 2, comma 3, possono trasmettere messaggi politici
autogestiti, gratuiti, di seguito denominati "messaggi".
2. La
trasmissione di messaggi è facoltativa per le emittenti private e obbligatoria
per la concessionaria pubblica, che provvede a mettere a disposizione dei richiedenti
le strutture tecniche necessarie per la realizzazione dei predetti messaggi.
3. I messaggi
recano la motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica e hanno
una durata compresa tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e da trenta
a novanta secondi per le emittenti radiofoniche, a scelta del richiedente. I
messaggi non possono interrompere altri programmi, hanno un'autonoma collocazione
nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, di cui ogni emittente
comunica alla Commissione o all'Autorità, con almeno quindici giorni di anticipo,
la collocazione nel palinsesto. I messaggi non sono computati nel calcolo dei
limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge.
4. Per
ciascuna emittente radiofonica e televisiva nazionale gli spazi per i messaggi
non possono superare il 25 per cento della effettiva durata totale dei programmi
di comunicazione politica trasmessi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dalla
medesima emittente o sulla medesima rete nell'ambito della stessa settimana
e nelle stesse fasce orarie. Possono essere previsti fino a un massimo di due
contenitori per ogni giornata di programmazione.
5.
6. Gli
spazi per i messaggi sono offerti in condizioni di parità di trattamento ai
soggetti politici rappresentati negli organi la cui elezione è richiamata all'articolo
1, comma 2. L'assegnazione degli spazi in ciascun contenitore è effettuata mediante
sorteggio. Gli spazi spettanti a un soggetto politico e non utilizzati non possono
essere offerti ad altro soggetto politico. Ciascun messaggio può essere trasmesso
una sola volta in ciascun contenitore. Nessuno può diffondere più di un messaggio
nel medesimo contenitore. Ogni messaggio reca l'indicazione del soggetto committente.
7. Le
emittenti nazionali possono trasmettere esclusivamente messaggi politici autogestiti
gratuiti.
8. L'Autorità
e la Commissione, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, fissano
i criteri di rotazione per l'utilizzo, nel corso di ogni periodo mensile, degli
spazi per i messaggi autogestiti di cui ai commi precedenti e adottano le eventuali
ulteriori disposizioni necessarie per l'applicazione della disciplina prevista
dal presente articolo.
Articolo 4.
Comunicazione politica radiotelevisiva e messaggi radiotelevisivi autogestiti in campagna elettorale.
1. Dalla
data di convocazione dei comizi elettorali la comunicazione politica radio-televisiva
si svolge nelle seguenti forme: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde,
presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici, interviste
e ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i
candidati in competizione.
2. La
Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro, e ciascuna nell'ambito
della propria competenza, regolano il riparto degli spazi tra i soggetti politici
secondo i seguenti criteri:
d
3. Dalla
data di presentazione delle candidature per le elezioni di cui all'articolo
1, comma 2, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali possono trasmettere
messaggi autogestiti per la presentazione non in contraddittorio di liste e
programmi, secondo le modalità stabilite dalla Commissione e dall'Autorità,
sulla base dei seguenti criteri:
4. La
trasmissione dei messaggi autogestiti di cui al comma 3 è obbligatoria per la
concessionaria pubblica, che provvede a mettere a disposizione dei richiedenti
le strutture tecniche necessarie per la realizzazione dei predetti messaggi.
5. Alle
emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi
autogestiti a titolo gratuito, nei termini e con le modalità di cui al comma
3, è riconosciuto un rimborso da parte dello Stato nella misura definita entro
il 31 gennaio di ogni anno con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Alle
emittenti radiofoniche è riservato almeno un terzo della somma complessiva annualmente
stanziata. In sede di prima attuazione il rimborso per ciascun messaggio autogestito
è determinato per le emittenti radiofoniche in lire 12.000 e per le emittenti
televisive in lire 40.000, indipendentemente dalla durata del messaggio. La
somma annualmente stanziata è ripartita tra le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano in proporzione al numero dei cittadini iscritti nelle
liste elettorali di ciascuna regione e provincia autonoma. Il rimborso è erogato,
entro i novanta giorni successivi alla conclusione delle operazioni elettorali,
per gli spazi effettivamente utilizzati e congiuntamente attestati dalla emittente
e dal soggetto politico, nei limiti delle risorse disponibili, dalla regione
che si avvale, per l'attività istruttoria e la gestione degli spazi offerti
dalle emittenti, del comitato regionale per le comunicazioni o, ove tale organo
non sia ancora costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi.
Nella regione Trentino-Alto Adige il rimborso è erogato dalle province autonome,
che si avvalgono, per l'attività istruttoria, dei comitati provinciali per i
servizi radiotelevisivi sino alla istituzione dei nuovi organi previsti dal
comma 13 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
6.
7.
8. Le
emittenti radiofoniche e televisive nazionali comunicano all'Autorità, entro
il quinto giorno successivo alla data di cui al comma 1, la collocazione nel
palinsesto dei contenitori. Fino al completamento delle operazioni elettorali,
ogni successiva modificazione deve essere comunicata alla medesima Autorità
con almeno cinque giorni di anticipo.
9. A partire
dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura della
campagna elettorale, la trasmissione sui mezzi radiotelevisivi di messaggi di
propaganda, pubblicità o comunicazione politica, comunque denominati, è ammessa
esclusivamente secondo la disciplina del presente articolo.
10. Per
le consultazioni referendarie la disciplina relativa alla diffusione della comunicazione
politica e dei messaggi autogestiti di cui ai commi precedenti si applica dalla
data di indizione dei referendum.
11. La
Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro, e ciascuna nell'ambito
della propria competenza, stabiliscono l'ambito territoriale di diffusione di
cui ai commi precedenti anche tenuto conto della rilevanza della consultazione
sul territorio nazionale.
Articolo 5.
Programmi d'informazione nei mezzi radiotelevisivi.
1. La
Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito
della propria competenza, definiscono, non oltre il quinto giorno successivo
all'indizione dei comizi elettorali, i criteri specifici ai quali, fino alla
chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica
e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine
di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità
dell'informazione.
2. Dalla
data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni
di voto in qualunque trasmissione radiotelevisiva è vietato fornire, anche in
forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di
voto.
3. I registi
ed i conduttori sono altresì tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale
nella gestione del programma, così da non esercitare, anche in forma surrettizia,
influenza sulle libere scelte degli elettori.
4. Al
comma 5 dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: "A
decorrere dal trentesimo giorno precedente la data delle votazioni per l'elezione
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica" sono sostituite
dalle seguenti: "Dalla data di convocazione dei comizi per le elezioni
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e fino alla chiusura
delle operazioni di voto".
Articolo 6.
Imprese radiofoniche di partiti politici.
1. Le
disposizioni degli articoli da 1 a 5 non si applicano alle imprese di radiodiffusione
sonora di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67,
e successive modificazioni. Per tali imprese è comunque vietata la cessione,
a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.
Articolo 7.
Messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici.
1. Dalla
data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo giorno
prima della data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora
intendano diffondere a qualsiasi titolo messaggi politici elettorali, devono
darne tempestiva comunicazione sulle testate edite, per consentire ai candidati
e alle forze politiche l'accesso ai relativi spazi in condizioni di parità fra
loro. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti
stabiliti dall'Autorità.
2. Sono
ammesse soltanto le seguenti forme di messaggio politico elettorale:
3. Le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli organi ufficiali di
stampa dei partiti e dei movimenti politici e alle stampe elettorali di liste,
gruppi di candidati e candidati. Non si applicano, altresì, agli altri quotidiani
e periodici al di fuori del periodo di cui al comma 1.
Articolo 8.
Sondaggi politici ed elettorali.
1. Nei
quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato rendere pubblici
o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle
elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali
sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.
2. L'Autorità
determina i criteri obbligatori in conformità dei quali devono essere realizzati
i sondaggi di cui al comma 1.
3. I risultati
dei sondaggi realizzati al di fuori del periodo di cui al comma 1 possono essere
diffusi soltanto se accompagnati dalle seguenti indicazioni, delle quali è responsabile
il soggetto che ha realizzato il sondaggio, e se contestualmente resi disponibili,
nella loro integralità e con le medesime indicazioni, su apposito sito informatico,
istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri:
Articolo 9.
Disciplina
della comunicazione istituzionale e obblighi di informazione.
1. Dalla
data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni
di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività
di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili
per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.
2. Le
emittenti radiotelevisive pubbliche e private, su indicazione delle istituzioni
competenti, informano i cittadini delle modalità di voto e degli orari di apertura
e di chiusura dei seggi elettorali.
Articolo 10.
Provvedimenti e sanzioni.
1. Le
violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, nonchè di quelle emanate
dalla Commissione e dall'Autorità sono perseguite d'ufficio da quest'ultima
secondo le disposizioni del presente articolo. Ciascun soggetto politico interessato
può, comunque, denunciare tali violazioni entro dieci giorni dal fatto. La denuncia
è comunicata, anche a mezzo telefax:
2. L'Autorità,
avvalendosi anche del competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero,
ove il predetto organo non sia ancora costituito, del comitato regionale per
i servizi radiotelevisivi, nonchè del competente ispettorato territoriale del
Ministero delle comunicazioni e della Guardia di finanza, procede ad una istruttoria
sommaria e, contestati i fatti, anche a mezzo telefax, sentiti gli interessati
ed acquisite eventuali controdeduzioni, da trasmettere entro ventiquattro ore
dalla contestazione, provvede senza indugio, e comunque entro le quarantotto
ore successive all'accertamento della violazione o alla denuncia, in deroga
ai termini e alle modalità procedimentali previste dalla legge
24 novembre 1981, n. 689.
3. In
caso di violazione degli articoli 2, 4, commi 1 e 2, e 6, l'Autorità ordina
alle emittenti radiotelevisive la trasmissione di programmi di comunicazione
politica con prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano stati
direttamente danneggiati dalle violazioni.
4. In
caso di violazione degli articoli 3 e 4, commi 3 e 4, l'Autorità ordina all'emittente
interessata, oltre all'immediata sospensione delle trasmissioni programmate
in violazione della presente legge:
5. In
caso di violazione dell'articolo 5, l'Autorità ordina all'emittente interessata
la trasmissione di servizi di informazione elettorale con prevalente partecipazione
dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalla violazione.
6. In
caso di violazione dell'articolo 7, l'Autorità ordina all'editore interessato
la messa a disposizione di spazi di pubblicità elettorale compensativa in favore
dei soggetti politici che ne siano stati illegittimamente esclusi.
7. In
caso di violazione dell'articolo 8, l'Autorità ordina all'emittente o all'editore
interessato di dichiarare tale circostanza sul mezzo di comunicazione che ha
diffuso il sondaggio con il medesimo rilievo, per fascia oraria, collocazione
e caratteristiche editoriali, con cui i sondaggi stessi sono stati pubblicizzati.
8. Oltre
a quanto previsto nei commi 3, 4, 5, 6 e 7, l'Autorità ordina:
9. L'Autorità
può, inoltre, adottare anche ulteriori provvedimenti d'urgenza al fine di ripristinare
l'equilibrio nell'accesso alla comunicazione politica.
10. I
provvedimenti dell'Autorità di cui al presente articolo possono essere impugnati
dinanzi al Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio entro trenta giorni
dalla comunicazione dei provvedimenti stessi. In caso di inerzia dell'Autorità,
entro lo stesso termine i soggetti interessati possono chiedere al TAR del Lazio,
anche in sede cautelare, la condanna dell'Autorità stessa a provvedere entro
tre giorni dalla pronunzia. In caso di richiesta cautelare, i soggetti interessati
possono trasmettere o depositare memorie entro cinque giorni dalla notifica.
Il TAR del Lazio, indipendentemente dalla suddivisione del tribunale in sezioni,
si pronunzia sulla domanda di sospensione nella prima camera di consiglio dopo
la scadenza del termine di cui al precedente periodo, e comunque non oltre il
settimo giorno da questo. Le stesse regole si applicano per l'appello dinanzi
al Consiglio di Stato.
Articolo 11.
Obblighi di comunicazione.
1. Entro
trenta giorni dalla consultazione elettorale per l'elezione della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica ed anche nel caso di elezioni suppletive,
i titolari di emittenti radiotelevisive, nazionali e locali, e gli editori di
quotidiani e periodici comunicano ai Presidenti delle Camere nonché al Collegio
regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 della
legge 10 dicembre 1993, n. 515, i servizi di comunicazione politica ed i
messaggi politici effettuati ai sensi dei precedenti articoli, i nominativi
di coloro che vi hanno partecipato, gli spazi concessi a titolo gratuito o a
tariffa ridotta, gli introiti realizzati ed i nominativi dei soggetti che hanno
provveduto ai relativi pagamenti.
2. In
caso di inosservanza degli obblighi stabiliti dal comma 1, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.
Disposizioni
particolari per le emittenti locali
(Capo
inserito dall'art. 2 legge 6 novembre 2003, n. 313)
Articolo 11-bis
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle emittenti radiofoniche e televisive locali.
2. Le disposizioni del presente Capo non si applicano alla programmazione regionale o comunque locale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e dei soggetti privati titolari di concessione o di autorizzazione o comunque aventi altro titolo di legittimazione per trasmettere in ambito nazionale.
Articolo 11-ter
Definizioni
1. Ai fini del presente
Capo si intende:
a) per “emittente radiofonica e televisiva locale“, ogni
soggetto destinatario di autorizzazione o concessione o comunque di altro titolo
di legittimazione all’esercizio della radiodiffusione sonora o televisiva in
ambito locale;
b) per “programma
di informazione“, il telegiornale, il giornale radio e comunque il notiziario
o altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica,
caratterizzato dalla correlazione ai temi dell’attualità e della
cronaca;
c) per “programma di comunicazione politica“, ogni programma in cui
assuma carattere rilevante l’esposizione di opinioni e valutazioni politiche
manifestate attraverso tipologie di programmazione che comunque consentano un
confronto dialettico tra più opinioni, anche se conseguito nel corso
di più trasmissioni.
Articolo 11-quater
Tutela del pluralismo
1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l’obiettività, l’imparzialità e l’equità nella trasmissione sia di programmi di informazione, nel rispetto della libertà di informazione, sia di programmi di comunicazione politica.
2. Al fine di garantire la parità di trattamento e l’imparzialità a tutti i soggetti politici, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente Capo le organizzazioni che rappresentino almeno il cinque per cento del numero totale delle emittenti radiofoniche o televisive locali o dell’ascolto globale televisivo o radiofonico di queste presentano al Ministro delle comunicazioni uno schema di codice di autoregolamentazione sul quale devono essere acquisiti i pareri della Federazione nazionale della stampa italiana, dell’Ordine nazionale dei giornalisti, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Decorso tale termine senza che le organizzazioni abbiano provveduto a presentare uno schema di codice di autoregolamentazione, il Ministro delle comunicazioni propone comunque uno schema di codice sul quale devono essere acquisiti i pareri della Federazione nazionale della stampa italiana, dell’Ordine nazionale dei giornalisti, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
3. Il codice di autoregolamentazione di cui al presente articolo deve comunque contenere disposizioni che, dalla data di convocazione dei comizi elettorali, consentano la comunicazione politica secondo una effettiva parità di condizioni tra i soggetti competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 4, commi 3 e 5. Il codice di autoregolamentazione disciplina le condizioni economiche di accesso ai messaggi politici autogestiti a pagamento, stabilendo criteri di determinazione dei prezzi da parte di ogni emittente che tengano conto della normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato e secondo un principio di comprovata parità di costo tra gli stessi candidati.
4. La Federazione nazionale della stampa italiana, l’Ordine nazionale dei giornalisti, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dalla ricezione dello schema di cui al comma 2. Lo schema, con i relativi pareri, è immediatamente trasmesso all’Autorità, che delibera entro il termine di quindici giorni dalla sua ricezione tenuto conto dei pareri espressi.
5. Entro i successivi trenta giorni le organizzazioni di cui al comma 2 sottoscrivono il codice di autoregolamentazione, che è emanato con decreto del Ministro delle comunicazioni, come deliberato dall’Autorità. Decorso tale termine senza che le organizzazioni di cui al comma 2 abbiano provveduto a sottoscrivere il codice di autoregolamentazione, il Ministro delle comunicazioni emana comunque con proprio decreto il codice di autoregolamentazione. Il codice di autoregolamentazione acquista efficacia nei confronti di tutte le emittenti radiofoniche e televisive locali il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni. (Al presente comma è stata data attuazione con il decreto ministeriale 8 aprile 2004, di emanazione del Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo, sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali, ai sensi dell'art. 11-quater, comma 2, della L. 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla L. 6 novembre 2003, n. 313, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 aprile 2004)
Articolo 11-quinquies
Vigilanza e poteri dell’Autorità
1. L’Autorità vigila sul rispetto dei princìpi contenuti nel presente Capo e di quanto disposto nel codice di autoregolamentazione di cui all’articolo 11-quater, nonchè delle disposizioni regolamentari e attuative emanate dall’Autorità medesima.
2. In caso di accertamento, d’ufficio o su denuncia da parte di soggetti politici interessati ovvero del Consiglio nazionale degli utenti istituito presso l’Autorità, di comportamenti in violazione del presente Capo o del codice di autoregolamentazione di cui all’articolo 11-quater e delle disposizioni regolamentari e attuative di cui al comma 1, l’Autorità adotta nei confronti dell’emittente ogni provvedimento, anche in via d’urgenza, idoneo ad eliminare gli effetti di tali comportamenti e può ordinare, se del caso, la programmazione di trasmissioni a carattere compensativo. Qualora non sia possibile ordinare trasmissioni a carattere compensativo, l’Autorità può disporre la sospensione delle trasmissioni dell’emittente per un periodo massimo di trenta giorni.
3. L’Autorità verifica il rispetto dei propri provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni del presente Capo e, in caso di inottemperanza, irroga nei confronti dell’emittente la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 20.000 euro.
4. I provvedimenti dell’Autorità di cui al presente articolo possono essere impugnati dinanzi agli organi di giustizia amministrativa in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell’articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma.
Articolo 11-sexies
Norme regolamentari e attuative dell’Autorità
1. L’Autorità adegua le proprie disposizioni regolamentari e attuative alle disposizioni del presente Capo.
Articolo 11-septies
Efficacia delle disposizioni di cui al Capo I per le emittenti locali
1. A decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni di cui al comma 5 dell’articolo 11-quater, cessano di applicarsi alle emittenti radiofoniche e televisive locali le disposizioni di cui al Capo I della presente legge, ad eccezione degli articoli 4, commi 3 e 5, e 8.
Articolo 12.
Copertura finanziaria.
1. Agli
oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 20 miliardi
a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando per gli anni 2000 e 2002
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e per l'anno 2001 l'accantonamento
relativo al Ministero delle finanze.
2. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 13.
Abrogazione di norme.
1. Gli
articoli 1, commi 2, 3 e 4, 2, 5, 6 e 8 della legge 10
dicembre 1993, n. 515, sono abrogati.
Articolo 14.
Entrata in vigore.
1. La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.