Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali
(approvate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera 22/06/CSP del 1° febbraio 2006)

 

Articolo 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento, in attuazione dell’art. 7, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, stabiliscono i criteri ai quali le trasmissioni di informazione, gli spazi di informazione e approfondimento e le altre trasmissioni nei casi di cui all’articolo 3, diffusi dalle emittenti radiofoniche e televisive nazionali private, devono attenersi nel periodo non elettorale per assicurare il rispetto dei principi di pluralismo, obiettività, completezza, lealtà e imparzialità dell’informazione previsti dalla legge.

 

Articolo 2

Trasmissioni di informazione e approfondimento

1. Tutte le trasmissioni di informazione, compresi i telegiornali, le rubriche e le trasmissioni di approfondimento devono rispettare i principi di completezza e correttezza dell’informazione, obiettività, equità, lealtà, imparzialità, pluralità dei punti di vista e parità di trattamento.

2. Nei programmi di informazione e di approfondimento l’equilibrio delle presenze deve essere assicurato durante il ciclo della trasmissione, dando, ove possibile, preventiva notizia degli interventi programmati.

3. Nel periodo pre-elettorale l’equilibrio delle presenze deve essere osservato con particolare cura in modo da assicurare, con imparzialità ed equità, l’accesso a tutti i soggetti politici nonché la parità di trattamento nell’esposizione delle proprie opinioni e posizioni politiche, realizzando l’equilibrio tra i diversi schieramenti. In caso di alterazione di quest’ultimo, il riequilibrio deve avvenire in una trasmissione omogenea, ove possibile della stessa serie e nella stessa fascia oraria, immediatamente successiva e, comunque, prima della convocazione dei comizi elettorali.

4. Ai fini del presente provvedimento i soggetti politici sono individuati come segue:
a) le forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;
b) le forze politiche che, pur non costituendo un autonomo gruppo in uno dei due rami del Parlamento nazionale, siano rappresentate nel Parlamento europeo.

5. Ai fini del presente provvedimento il periodo pre-elettorale va dal trentesimo giorno precedente la data prevista per la convocazione dei comizi elettorali fino a quest’ultima.

6. Nelle trasmissioni di cui al presente articolo i registi ed i conduttori sono tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma - anche in rapporto alle modalità di partecipazione e selezione del pubblico – così da non influire sulla libera formazione delle opinioni da parte degli ascoltatori. Nel periodo pre-elettorale non sono consentiti interventi video o audio in diretta, non preannunciati all’inizio della trasmissione. Resta salva per l’emittente la libertà di commento e di critica che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto della persona.

7. I criteri di cui al presente articolo devono essere rispettati all’interno di ciascuna rete o testata giornalistica.

 

Articolo 3

Altre trasmissioni

1. Negli spazi di informazione e approfondimento politico, in qualsiasi trasmissione collocati, si applicano le disposizioni del precedente articolo 2.

2. Nelle trasmissioni di intrattenimento va evitata la presenza di esponenti politici, salvo che la medesima sia dovuta alla trattazione di argomenti per i quali è richiesta una loro particolare competenza e responsabilità. In tal caso si configura uno spazio informativo nell’ambito del programma, per il quale valgono le disposizioni del precedente articolo 2.

3. Nelle trasmissioni di intrattenimento, ferma restando la libertà di espressione, la comunicazione e la satira non devono assumere forme lesive della dignità della persona.

 

Articolo 4

Adeguamento

1. Le emittenti radiotelevisive nazionali sono tenute al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento, attraverso l’immediato adeguamento della propria programmazione ai principi dal medesimo stabiliti e attraverso i conseguenti comportamenti.

2. L’Autorità verifica l’osservanza di quanto disposto dal presente provvedimento anche attraverso il monitoraggio dei programmi

3. Ove l’Autorità accerti l’inosservanza di quanto prescritto dal presente provvedimento irroga ai soggetti responsabili, se necessario previa diffida, le sanzioni amministrative previste dall’art. 1, commi 31 e 32 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e adotta le misure ripristinatorie di cui all’articolo 10, commi 3 ed 8, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.