Disposizioni
applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica
e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali
(approvate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera
22/06/CSP del 1° febbraio 2006)
Articolo 1
Finalità e ambito di applicazione
1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento, in attuazione dellart. 7, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, stabiliscono i criteri ai quali le trasmissioni di informazione, gli spazi di informazione e approfondimento e le altre trasmissioni nei casi di cui allarticolo 3, diffusi dalle emittenti radiofoniche e televisive nazionali private, devono attenersi nel periodo non elettorale per assicurare il rispetto dei principi di pluralismo, obiettività, completezza, lealtà e imparzialità dellinformazione previsti dalla legge.
Articolo 2
Trasmissioni di informazione e approfondimento
1. Tutte le trasmissioni di informazione, compresi i telegiornali, le rubriche e le trasmissioni di approfondimento devono rispettare i principi di completezza e correttezza dellinformazione, obiettività, equità, lealtà, imparzialità, pluralità dei punti di vista e parità di trattamento.
2. Nei programmi di informazione e di approfondimento lequilibrio delle presenze deve essere assicurato durante il ciclo della trasmissione, dando, ove possibile, preventiva notizia degli interventi programmati.
3. Nel periodo pre-elettorale lequilibrio delle presenze deve essere osservato con particolare cura in modo da assicurare, con imparzialità ed equità, laccesso a tutti i soggetti politici nonché la parità di trattamento nellesposizione delle proprie opinioni e posizioni politiche, realizzando lequilibrio tra i diversi schieramenti. In caso di alterazione di questultimo, il riequilibrio deve avvenire in una trasmissione omogenea, ove possibile della stessa serie e nella stessa fascia oraria, immediatamente successiva e, comunque, prima della convocazione dei comizi elettorali.
4. Ai fini del presente
provvedimento i soggetti politici sono individuati come segue:
a) le forze politiche
che costituiscono un autonomo gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;
b) le forze politiche
che, pur non costituendo un autonomo gruppo in uno dei due rami del Parlamento
nazionale, siano rappresentate nel Parlamento europeo.
5. Ai fini del presente provvedimento il periodo pre-elettorale va dal trentesimo giorno precedente la data prevista per la convocazione dei comizi elettorali fino a questultima.
6. Nelle trasmissioni di cui al presente articolo i registi ed i conduttori sono tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma - anche in rapporto alle modalità di partecipazione e selezione del pubblico così da non influire sulla libera formazione delle opinioni da parte degli ascoltatori. Nel periodo pre-elettorale non sono consentiti interventi video o audio in diretta, non preannunciati allinizio della trasmissione. Resta salva per lemittente la libertà di commento e di critica che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto della persona.
7. I criteri di cui al presente articolo devono essere rispettati allinterno di ciascuna rete o testata giornalistica.
Articolo 3
Altre trasmissioni
1. Negli spazi di informazione e approfondimento politico, in qualsiasi trasmissione collocati, si applicano le disposizioni del precedente articolo 2.
2. Nelle trasmissioni di intrattenimento va evitata la presenza di esponenti politici, salvo che la medesima sia dovuta alla trattazione di argomenti per i quali è richiesta una loro particolare competenza e responsabilità. In tal caso si configura uno spazio informativo nellambito del programma, per il quale valgono le disposizioni del precedente articolo 2.
3. Nelle trasmissioni di intrattenimento, ferma restando la libertà di espressione, la comunicazione e la satira non devono assumere forme lesive della dignità della persona.
Articolo 4
Adeguamento
1. Le emittenti radiotelevisive nazionali sono tenute al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento, attraverso limmediato adeguamento della propria programmazione ai principi dal medesimo stabiliti e attraverso i conseguenti comportamenti.
2. LAutorità verifica losservanza di quanto disposto dal presente provvedimento anche attraverso il monitoraggio dei programmi
3. Ove lAutorità accerti linosservanza di quanto prescritto dal presente provvedimento irroga ai soggetti responsabili, se necessario previa diffida, le sanzioni amministrative previste dallart. 1, commi 31 e 32 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e adotta le misure ripristinatorie di cui allarticolo 10, commi 3 ed 8, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.