Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Delibera 30 marzo
2004, n. 43/04/CSP - Codice di autoregolamentazione in materia di programmi di
informazione e di programmi di comunicazione politica sulle emittenti
radiofoniche e televisive locali ai sensi della legge 6 novembre 2003, n.
313
Articolo 1
Finalità
1. Il presente codice di autoregolamentazione reca disposizioni in materia di programmi di informazione e di programmi di comunicazione politica sulle emittenti radiofoniche e televisive locali, in attuazione dei principi di cui alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente codice di autoregolamentazione
si intende
a) per "emittente radiofonica e
televisiva locale", ogni soggetto destinatario di autorizzazione o concessione o
comunque di altro titolo di legittimazione all’esercizio della radiodiffusione
sonora o televisiva in ambito locale;
b) per
"programma di informazione", il telegiornale, il giornale radio e comunque il
notiziario o altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione
giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell’attualità e della
cronaca;
c) per "programma di comunicazione
politica", ogni programma in cui assuma carattere rilevante l’esposizione di
opinioni e valutazioni politiche manifestate attraverso tipologie di
programmazione che comunque consentano un confronto dialettico tra più opinioni,
anche se conseguito nel corso di più trasmissioni;
d) per "messaggio politico autogestito a pagamento", ogni messaggio
recante l’esposizione di un programma o di una opinione politica, realizzato ai
sensi dei successivi articoli 6 e 7;
e) per
"periodo elettorale o referendario", il periodo dalla data di convocazione dei
comizi elettorali o di indizione del referendum alla data di chiusura della
campagna elettorale o referendaria.
Articolo 3
Programmi di comunicazione politica
1. Nel periodo elettorale o referendario, i programmi di comunicazione politica che le emittenti televisive e radiofoniche locali intendono trasmettere devono consentire una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione.
2. La parità di condizioni di cui al comma 1 deve essere riferita ai soggetti politici presenti nelle assemblee da rinnovare e alle coalizioni e alle liste in competizione; ai due candidati ammessi, in caso di ballottaggio, e ai favorevoli e ai contrari a ciascun quesito, in caso di referendum.
3. I programmi di comunicazione politica sono collocati dalle emittenti radiofoniche e televisive locali in contenitori con cicli a cadenza periodica nelle diverse fasce orarie, secondo quanto stabilito dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nelle disposizioni regolamentari e attuative.
Articolo 4
Programmi di informazione
1. Nei programmi di informazione le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l’obiettività, l’imparzialità e l’equità.
2. Resta comunque salva per l’emittente la libertà di commento e di critica, che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone. Le emittenti locali a carattere comunitario di cui all’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990 n. 223 e all’articolo 1, comma 1, lettera f), della deliberazione 1° dicembre 1998, n. 78 della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni possono esprimere i principi di cui sono portatrici, tra quelli indicati da dette norme.
3. In periodo elettorale o referendario, in qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto.
Articolo 5
Messaggi politici autogestiti
1. Nel periodo elettorale o referendario le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, come disciplinati dal successivo articolo 6.
2. Nel periodo elettorale o referendario le emittenti radiofoniche e televisive locali possono, altresì, trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito, come disciplinati dalla vigente normativa e, in particolare, dall’articolo 4, commi 3 e 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
3. Al di fuori del periodo elettorale o referendario le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, secondo le modalità di cui al successivo articolo 7.
Articolo 6
Messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale o referendario
1. Per l’accesso agli spazi relativi ai messaggi di cui al presente comma devono essere praticate condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti politici.
2. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali o di indizione del referendum, fino a tutto il penultimo giorno antecedente la consultazione elettorale o referendaria, le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere i messaggi di cui al comma 1 sono tenuti a dare notizia dell’offerta dei relativi spazi mediante un avviso da trasmettere, almeno una volta al giorno nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi.
3. Nell’avviso le emittenti radiofoniche e televisive
locali informano i soggetti politici che presso la propria sede, della quale
viene indicato l’indirizzo, il numero telefonico e di fax, è depositato un
documento, consultabile su richiesta da chiunque ne abbia interesse,
concernente:
a) le condizioni temporali di
prenotazione degli spazi con l’indicazione del termine ultimo entro il quale gli
spazi medesimi possono essere prenotati;
b) le
modalità di prenotazione degli spazi;
c) le
tariffe per l’accesso a tali spazi quali autonomamente determinate da ogni
singola emittente radiofonica e televisiva locale;
d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per
la fruizione degli spazi.
4. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale deve tenere conto delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.
5. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi di cui al comma 1 devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.
6. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale è tenuta a praticare, per i messaggi di cui al comma 1, una tariffa massima non superiore al 70% del listino di pubblicità tabellare. I soggetti politici interessati possono richiedere di verificare in modo documentale i listini tabellari in relazione ai quali sono state determinate le condizioni praticate per l’accesso agli spazi per i messaggi di cui al comma 1.
7. Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi di cui al comma 1 differenziati per diverse aree territoriali dovranno essere indicate anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.
8. La messa in onda dell’avviso di cui ai commi 2 e 3 costituisce condizione essenziale per la diffusione dei messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale o referendario; in caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 2, la diffusione dei messaggi stessi può avere comunque inizio dal secondo giorno successivo a quello di messa in onda dell’avviso.
9. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma 1 devono essere preceduti e seguiti da un annuncio in audio del seguente contenuto: "Messaggio elettorale/referendario a pagamento", con l’indicazione del soggetto politico committente.
10. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1 devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente dicitura: "Messaggio elettorale/referendario a pagamento", con l’indicazione del soggetto politico committente.
11. Le emittenti radiofoniche e televisive locali non possono stipulare contratti per la cessione di spazi relativi ai messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale in favore di singoli candidati per importi superiori al 75% di quelli previsti dalla normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato.
Articolo 7
Messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo non elettorale o non referendario
1. In periodo non elettorale o non referendario le emittenti radiofoniche e televisive locali possono diffondere messaggi politici autogestiti a pagamento, in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 6, commi 1, 5, 6 e 7.
2. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma 1 devono essere preceduti e seguiti da un annuncio in audio del seguente contenuto: "Messaggio politico a pagamento", con l’indicazione del soggetto politico committente.
3. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1 devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente dicitura: "Messaggio politico a pagamento", con l’indicazione del soggetto politico committente.
Articolo 8
Trasmissioni in contemporanea
1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che effettuano trasmissioni in contemporanea con una copertura complessiva coincidente con quella legislativamente prevista per un’emittente nazionale sono disciplinate dal presente codice di autoregolamentazione esclusivamente per le ore di trasmissione non in contemporanea.
Articolo 9
Sanzioni
1. Per le violazioni del presente codice di autoregolamentazione si applicano le disposizioni dell’articolo 11-quinquies della legge 22 febbraio 2000, n. 28.