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Tra polemiche e marce indietro, così cambia il testo unico Stampa E-mail

Il 30 marzo è entrato in vigore il famoso (o famigerato) decreto Romani che recepisce la direttiva sui servizi di media audiovisivi 2007/65/CE. Dopo settimane di polemiche su un eccesso di delega, sui limiti alla pubblicità sulle pay-tv (e conseguente conflitto d'interessi), sull'estensione anche ai blog e ai servizi di streaming video della disciplina della radiotelevisione, alla fine il Governo, visti anche i pareri parlamentari, ha fatto una parziale marcia indietro. Queste le principali novità di un testo che cambia, anche solo a livello terminologico, praticamente tutti gli articoli del decreto legislativo 177 del 2005.

Ambito di applicazione: mentre il precedente testo unico si applicava solo al sistema radiotelevisivo, il nuovo detta i principi generali per la prestazione di servizi di media radiofonici e audiovisivi. La prima versione del testo, però aveva creato feroci polemiche, soprattutto in Rete. Il decreto presentato al Parlamento, infatti, estendeva l'applicazione del testo unico a ogni genere di trasmissione di immagini in movimento, con o senza sonoro, su qualsiasi piattaforma, escludendo solo "i servizi prestati nell'esercizio di attività principalmente non economica e non in concorrenza con l'attività radiotelevisiva", ma non "i servizi, anche veicolati mediante siti Internet, che comportano la fornitura o la messa a disposizione di immagini animate, sonore o non, nei quali il contenuto audiovisivo non abbia carattere meramente incidentale". Insomma, non solo Youtube, ma anche blog privati che pubblicavano prevalentemente servizi video. Da qui la feroce protesta dei colossi del Web, ma anche delle piccole web-tv comunitarie, costrette a chiedere l'autorizzazione al Ministero e a soggiacere alle norme, ad esempio, su registrazione della testata e rettifica. Anche il Parlamento si è espresso contro questa indebita estensione (indebita anche perché contraria alla delega conferita al Governo, e non presente nella direttiva europea). Il testo entrato in vigore a fine marzo esclude così dalla definizione di "servizio di media audiovisivo":
a) i servizi prestati nell'esercizio di "attività precipuamente non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, quali i siti Internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti privati a fini di condivisione o scambio nell'ambito di comunità d'interesse";
b) ogni forma di corrispondenza privata, comprese le e-mail e i servizi la cui finalità principale non è la fornitura di programmi;
c) i servizi nei quali il contenuto audiovisivo è incidentale e non ne costituisce la finalità principale (ad esempio siti che contengono elementi grafici animati o brevi spot pubblicitari, i giochi on line, i motori di ricerca, le versioni elettroniche di quotidiani e riviste).
In definitiva, rientrano nell'applicazione della legge solo le web-tv (che abbiano fine di lucro e un palinsesto la cui responsabilità è riconducibile a una determinata persona fisica o giuridica) e i servizi di video on demand, non certo quelli di condivisione di filmati o, come detto, i blog privati, e neanche i siti e più in generale le emittenti che ritrasmettono esclusivamente contenuti la cui responsabilità editoriale incombe su terzi.
Quanto alla giurisdizione italiana, il testo precisa che la normativa italiana si applica ai fornitori di servizi con sede principale o una parte significativa degli addetti in Italia, o con un collegamento terra-satellite situato in Italia o che si avvalgono di una capacità via satellite di competenza italiana. Per i fornitori della Ue che trasmettono programmi ricevuti in territorio italiano, continuano ad applicarsi le vecchie norme sulla facoltà dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di sospendere la ricezione per violazione reiterata, manifesta, seria e grave del divieto di trasmettere programmi che possano nuocere allo sviluppo fisico o mentale dei minori; per i fornitori residenti in stati extra-Ue, la sospensione può essere comminata solo per motivi di ordine pubblico (compresa la prevenzione e il perseguimento dei reati), la tutela della sanità pubblica, la pubblica sicurezza, la difesa nazionale e la tutela di consumatori e investitori.

Autorizzazione a trasmettere: nella prima versione del testo, essa doveva essere chiesta al Ministero, tramite la presentazione di una dichiarazione di inizio attività nel rispetto della disciplina prevista da apposito regolamento dell'Autorità. Era poi il Ministero, entro 60 giorni dalla presentazione della dia, a verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti, disponendo, se del caso, il divieto di prosecuzione dell'attività. Oggi, la dia va presentata all'Autorità, non vi sono limiti di tempo per la verifica dei requisiti, e soprattutto il decreto espressamente afferma che tali requisiti non riguardano i contenuti dei servizi oggetto dell'attività stessa.

Protezione dei diritti d'autore: viene espressamente affermato l'obbligo per i fornitori di servizi di media audiovisivi di non trasmettere opere audiovisive o cinematografiche senza il consenso dei titolari dei diritti d'autore, rispettando i termini temporali e le condizioni concordate con questi ultimi per la trasmissione dell'opera sulla piattaforma di esercizio. La tutela dei diritti d'autore e di proprietà intellettuale rientra ora anche nei principi fondamentali di cui all'articolo 3 del testo unico. Inoltre la possibilità per l'Autorità di compilare una lista di eventi di particolare rilevanza per la società che deve comunque essere trasmessa in chiaro viene inserita nel testo unico (la lista attuale è stata pubblicata dall'Agcom nel 1999 sulla base della precedente direttiva 89/552/CE); per gli altri eventi di interesse del grande pubblico, che possono essere trasmessi in esclusiva da un fornitore di servizi, si stabilisce il diritto per tutte le emittenti dell'Ue di accedere e trasmettere brevi estratti di cronaca, a condizione che venga indicata la fonte dell'estratto, che esso sia utilizzato per notiziari e non per trasmissioni di intrattenimento.

Tutela dei minori: l'articolo 34 del testo unico viene integralmente sostituito. La nuova disciplina prevede varie tipologie di programmi vietati o consentiti:
a) film vietati ai minori di anni 18 o che non hanno ottenuto il nulla osta per la proiezione o rappresentazione in pubblico, o classificati come "per soli adulti" dal Comitato di applicazione del codice "Media e minori", o che presentano "scene di violenza gratuita, insistita o efferata": in precedenza vietati su tutte le piattaforme e a tutte le ore, ora possono essere trasmessi dalle 23 alle 7 solo sui canali o servizi ad accesso condizionato e nella modalità on demand;
b) film vietati ai minori di anni 14: vietati, anche on demand, dalle 7 alle 22 e 30;
c) non sono in generale consentiti trasmissioni o programmi che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minori assistano normalmente a quel programma.

Nuovo ordine dei canali sul digitale terrestre: nel nuovo articolo 32, sulle garanzie per gli utenti, viene inserito il piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre. Anche questa è stata questione ampiamente dibattuta: nelle Regioni in cui si è già proceduto allo switch-off, infatti, le televisioni locali hanno duramente protestato per l'assenza di una regolamentazione nel posizionamento delle reti sul telecomando. Circostanza che si aggiunge alla proliferazione di canali nazionali (e delle loro versioni in differita, peraltro escluse dal conteggio ai fini dei limiti antitrust), comportando di fatto una drastica riduzione dell'audience di queste reti. Per questo, il decreto demanda a un apposito regolamento dell'Autorità le modalità di attribuzione dei numeri ai vari canali, sulla base di criteri quali la semplicità d'uso della numerazione automatica, il rispetto delle abitudini e delle preferenze degli utenti, la suddivisione dei canali nazionali per generi di programmazione tematici con adeguati spazi nella numerazione che valorizzino la programmazione delle emittenti locali di qualità e legata al territorio e, infine, l'individuazione di numerazioni specifiche per i servizi a pagamento. Sulla base del piano, il Ministero rilascia l'abilitazione all'emittente; il mancato rispetto delle prescrizioni ministeriali può comportare la sospensione dell'autorizzazione a trasmettere e l'utilizzazione del numero assegnato fino a due anni e in caso di recidiva, la revoca dell'autorizzazione. Il piano è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 agosto scorso.

Pubblicità: scompare il divieto (molto poco rispettato) di utilizzo di minori di 14 anni in pubblicità e spot, sostituito da un generico divieto a sfruttare credulità e inesperienza dei minori o a presentarli in situazioni pericolose. Viene disciplinato il product placement, vietato in assoluto solo nei programmi per bambini e consentito, come già previsto dalla legge comunitaria 2009, solo in film, serie tv, programmi sportivi e di intrattenimento leggero, e a patto che non si dia indebito rilievo al prodotto, che i consumatori siano comunque informati dell'inserimento di prodotti mediante avvisi a inizio e fine programma o alla ripresa dopo un'interruzione pubblicitaria e che non riguardi sigarette o cure mediche. La vera novità è che il product placement è ora consentito non solo dietro fornitura gratuita di determinati beni e servizi, ma anche dietro corrispettivo monetario.

Interruzioni publicitarie: viene liberalizzato l'uso dei minispot nei programmi sportivi e di spot nei notiziari. Film e film per la tv possono essere interrotti una volta ogni 30 minuti (prima erano 45). Per tutti gli altri, salvo che per le funzioni religiose e i programmi per bambini (per cui continua a rimanere in vigore una disciplina particolare) valgono le vecchie norme, ad eccezione dell'obbligo di almeno 20 minuti di intervallo tra un'interruzione e l'altra, e i limiti di affollamento. Su questi ultimi, viene innalzato al 20 per cento (dal 18) il tempo massimo di trasmissione quotidiana di pubblicità nel caso in cui, oltre agli spot, vengano trasmesse anche altre tipologie di comunicazione commerciale, come le telepromozioni, ma solo fino a un'ora e dodici minuti al giorno. Nuovi limiti orari per le pay per view che dal 18 per cento di ogni ora scendono nel 2010 al 16, nel 2011 al 14 e nel 2012 al 12 per cento (si tratta di norme non contenute nella direttiva). Sono fuori dai limiti gli annunci di autopromozione, da parte delle emittenti, di propri programmi e iniziative commerciali, e soprattutto le televendite che abbiano un durata minima ininterrotta di 15 minuti. La direttiva tiene infine in considerazione la nascita di canali tematici di sola pubblicità e televendite, cui, ovviamente, non si applica nessun limite di affollamento.

Riserva alle opere europee: i fornitori di servizi di media audiovisivi devono riservare alle opere europee la maggior parte del loro palinsesto, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità e televendite, in luogo delle precedenti percentuali molto limitate. Restano fermi i complessi meccanismi di finanziamento della produzione e della distribuzione di opere europee con i proventi derivanti dalla loro messa in onda.

 
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