Legge 14 aprile 1975, n. 103 - Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva
(legge abrogata dall'art. 28 legge 3 maggio 2004, n. 112, ad eccezione delle disposizioni che qui si riportano. Si omettono anche le disposizioni abrogate da altri provvedimenti)

 

Titolo I - Del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva (artt. 1, 4, 6, 17, 19-20, 22)
Titolo III - Degli impianti ripetitori via etere di programmi sonori e televisivi esteri e nazionali (artt. 38-43)
Titolo IV - Modifiche agli articoli 1, 183 e 195 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e telecomunicazioni, approvato con D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (art. 45)
Titolo V - Disposizioni transitorie e finali (artt. 46-49)

 

TITOLO I 

DEL SERVIZIO PUBBLICO DI DIFFUSIONE RADIOFONICA E TELEVISIVA

 

Articolo 1.    

3. Ai fini dell’attuazione delle finalita` di cui al primo comma e dei principi, di cui al secondo comma, la determinazione dell’indirizzo generale e l’esercizio della vigilanza dei servizi radiotelevisivi competono alla Commissione prevista dal D.Lgs. C.P.S. 3 aprile 1947, n. 428. Sono soppressi gli artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, e la legge 23 agosto 1949, n. 681.

4. Detta Commissione assume la denominazione di Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Essa e` composta di quaranta membri designati pariteticamente dai Presidenti delle due Camere del Parlamento, tra i rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari.

5. La Commissione elabora un proprio regolamento interno che sara` emanato di concerto dai Presidenti delle due Camere del Parlamento sentiti i rispettivi uffici di presidenza. Detto regolamento stabilisce le modalita` per il funzionamento della Commissione stessa e la sua articolazione in sottocommissioni per l’adempimento dei poteri di cui al presente articolo. Una di dette sottocommissioni permanenti e` competente per l’esame delle richieste di accesso, secondo quanto stabilito dal successivo art. 6.

(Con sentenza 28 luglio 1976, n. 202, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimita` costituzionale degli artt. 1, 2 e 45 della presente legge, nella parte in cui non sono consentiti, previa autorizzazione statale e nei sensi di cui in motivazione, l’installazione e l’esercizio di impianti di diffusione radiofonica e televisiva via etere di portata non eccedente l’ambito locale).

 

Articolo 4.    

1. La Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:
a)
formula gli indirizzi generali per l’attuazione dei principi di cui all’articolo 1, per la predisposizione dei programmi e per la loro equilibrata distribuzione nei tempi disponibili; controlla il rispetto degli indirizzi e adotta tempestivamente le deliberazioni necessarie per la loro osservanza;
b) stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’organizzazione e dell’equilibrio dei programmi, le norme per garantire l’accesso al mezzo radiotelevisivo e decide sui ricorsi presentati contro le deliberazioni adottate dalla sottocommissione parlamentare di cui al successivo articolo 6 sulle richieste di accesso;
c)
disciplina direttamente le rubriche di "Tribuna politica" "Tribuna elettorale", "Tribuna sindacale" e "Tribuna stampa";
d)
indica i criteri generali per la formazione dei piani annuali e pluriennali di spesa e di investimento facendo riferimento alle prescrizioni dell’atto di concessione;
e)
approva i piani di massima della programmazione annuale e pluriennale e vigila sulla loro attuazione; riceve dal consiglio di amministrazione della societa` concessionaria le relazioni sui programmi trasmessi e ne accerta la rispondenza agli indirizzi generali formulati;
f)
formula indirizzi generali relativamente ai messaggi pubblicitari, allo scopo di assicurare la tutela del consumatore e la compatibilita` delle esigenze delle attivita` produttive con la finalita` di pubblico interesse e le responsabilita` del servizio pubblico radiotelevisivo;
g)
analizza, anche avvalendosi dell’opera di istituti specializzati, il contenuto dei messaggi radiofonici e televisivi, accertando i dati di ascolto e di gradimento dei programmi trasmessi;
h)
riferisce con relazione annuale al Parlamento sulle attivita` e sui programmi della Commissione;
i)
elegge sedici consiglieri di amministrazione della societa` concessionaria secondo le modalita` previste dall’art. 8 (Il numero dei componenti è stato così modificato dall’art. 6 del D.L. 6 dicembre 1984, n. 807, convertito con legge 4 febbraio 1985, n. 10).
l)
esercita le altre funzioni ad essa demandate dalla legge.

2. La Commissione trasmette i propri atti per gli adempimenti dovuti alle Presidenze dei due rami del Parlamento, alla Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per le poste e le telecomunicazioni, ai consigli regionali e al consiglio di amministrazione della societa` concessionaria.

3. Per l’adempimento dei suoi compiti la Commissione puo` invitare il presidente, gli amministratori, il direttore generale e i dirigenti della societa` concessionaria e, nel rispetto dei regolamenti parlamentari, quanti altri ritenga utile; puo`, altresi`, chiedere alla concessionaria l’effettuazione di indagini e studi e la comunicazione di documenti.

 

Articolo 6.   

1. Sono riservati dalla società concessionaria, per apposite trasmissioni, tempi non inferiori al 5 per cento del totale delle ore di programmazione televisiva e al 3 per cento del totale delle ore di programmazione radiofonica, distintamente per la diffusione nazionale e per quella regionale, ai partiti ed ai gruppi rappresentati in Parlamento, alle organizzazioni associative delle autonomie locali, ai sindacati nazionali, alle confessioni religiose, ai movimenti politici, agli enti e alle associazioni politiche e culturali, alle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, ai gruppi etnici e linguistici e ad altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta. (Comma così modificato dall'art. 25, legge 7 dicembre 2000, n. 383)

2. Per le testate dei giornali quotidiani che non siano organi ufficiali di partito e` istituita una tribuna della stampa.

3. La sottocommissione permanente per l’accesso, costituita nell’ambito della Commissione parlamentare, procede almeno trimestralmente, sulla base delle norme stabilite dalla Commissione stessa, all’esame delle richieste di accesso, delibera su di esse, determina il tempo di trasmissione complessivamente riservato all’accesso ai programmi nazionali e locali, provvede alla ripartizione del tempo disponibile tra i soggetti ammessi. Le norme emanate dalla Commissione parlamentare devono ispirarsi:
a)  all’esigenza di assicurare la pluralita` delle opinioni e degli orientamenti politici e culturali;
b)  alla rilevanza dell’interesse sociale, culturale ed informativo delle proposte degli interessi;
c)  alle esigenze di varieta` della programmazione. (Comma cosi` modificato dall’articolo unico, legge 28 febbraio 1980, n. 48)

4. La sottocommissione stabilisce le modalita` di programmazione, sentita la concessionaria.

5. Contro le decisioni della sottocommissione e` ammesso ricorso da parte del richiedente alla Commissione parlamentare in seduta plenaria. I soggetti interessati devono designare la persona responsabile, agli effetti civili e penali, del programma da ammettere alla trasmissione e comunicare alla sottocommissione ed alla concessionaria il contenuto del programma stesso.

6. I soggetti ammessi all’accesso devono, nella libera manifestazione del loro pensiero, osservare i principi dell’ordinamento costituzionale, e tra essi in particolare quelli relativi alla tutela della dignita` della persona nonche´ della lealta` e della correttezza del dialogo democratico e astenersi da qualsiasi forma di pubblicita` commerciale.

7. I soggetti che fruiscono dell’accesso, nell’organizzare il proprio programma in modo autonomo, possono avvalersi della collaborazione tecnica gratuita della concessionaria secondo norme ed entro limiti fissati dalla Commissione parlamentare per soddisfare esigenze minime di base.

   

Articolo 17.    

1. Il termine di disdetta dell’abbonamento di cui all’art. 10 del R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella L. 4 giugno 1938, n. 880, e` fissato al 31 dicembre di ciascun anno.

 

Articolo 19.    

1. La societa` concessionaria, oltre che alla gestione dei servizi in concessione, e` tenuta alle seguenti prestazioni:
a)  a sistemare, secondo piani tecnici approvati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, le reti trasmittenti televisive nelle zone di confine bilingui, per renderle idonee a ritrasmettere programmi di organismi esteri confinanti; ad attuare la ristrutturazione ed assumere la gestione degli impianti di terzi eventualmente ad essa affidati, esistenti in dette zone alla data di entrata in vigore della presente legge;
b)  a predisporre annualmente, sulla base delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione parlamentare per l’indennizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni radiofoniche e televisive di altri Paesi per la diffusione e la conoscenza della lingua e della cultura italiana nel mondo e ad effettuare, sentita la stessa Commissione parlamentare, trasmissioni radiofoniche speciali; (Lettera così modificata dall'art. 25, legge 3 maggio 2004, n. 112. La convenzione di cui al presente lettera è stata approvata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2007)
c)  ad effettuare trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia di Bolzano, in lingua francese per la regione autonoma Valle d’Aosta ed in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. (Le convenzioni di cui alla presente lettera sono state da ultimo approvate con tre Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2007)

 

Articolo 20.    

1. I corrispettivi dovuti alla societa` per gli adempimenti di cui al precedente articolo sono stabiliti come segue.

2. Per quanto previsto al punto a) si provvede mediante separate pattuizioni da effettuarsi d’intesa con i rappresentanti degli enti locali delle zone di confine interessate.

3. Per quanto previsto al punto b), i programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni radiofoniche e televisive di altri Paesi sono regolati mediante convenzioni aggiuntive da stipularsi con le competenti amministrazioni dello Stato entro novanta giorni dalla stipula della convenzione di cui al successivo articolo 46. (Comma così modificato dall'art. 25, legge 3 maggio 2004, n. 112. La convenzione di cui al presente comma è stata approvata, da ultimo, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2002)

4. Per gli adempimenti di cui al punto c), le trasmissioni in lingua tedesca per la provincia di Bolzano sono regolate mediante convenzione aggiuntiva da stipularsi con le competenti amministrazioni dello Stato entro lo stesso termine di cui al precedente comma, mentre le trasmissioni in lingua slovena da radio Trieste sono regolate secondo le modalita` previste dalla legge 14 aprile 1956, n. 308.

5. L’ammontare dei rimborsi della spesa per le trasmissioni in lingua tedesca effettuate dalla sede di Bolzano, nel periodo 7 febbraio 1966-31 dicembre 1972, e` forfettariamente stabilito in lire 6.710 milioni oltre all’imposta sul valore aggiunto.

6. La misura del rimborso forfettario annuo, previsto per le trasmissioni radiofoniche da radio Trieste dalla L. 14 aprile 1956, n. 308, in considerazione dell’intervenuto aumento del numero di trasmissioni con l’inclusione nei programmi de "l’Ora della Venezia Giulia", viene elevata a lire 250 milioni l’anno oltre all’imposta sul valore aggiunto, a partire dal 1968 e puo` essere soggetta a revisione triennale su richiesta di ciascuna parte contraente a far tempo dal 1o gennaio 1977.

7. L’ammontare dei rimborsi della spesa sostenuta per le trasmissioni in lingua francese per la regione autonoma Valle d’Aosta e per le trasmissioni televisive in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e` regolato con apposite convenzioni con le competenti amministrazioni dello Stato.

8. La somma di 8.300 milioni, iscritta al capitolo 2554 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell’anno finanziario 1973 e di cui al capitolo aggiunto 7480 dell’anno finanziario 1974, resta destinata ed impegnata per la liquidazione degli oneri di cui al precedente quinto comma nonche´ a quello di cui al sesto comma per il periodo 1968-1972. All’onere derivante dall’applicazione dello stesso sesto comma per il periodo successivo al 1972, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 2549 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l’anno finanziario 1974 e corrispondenti capitoli degli anni successivi.

9. Ai nuovi o maggiori oneri derivanti dalle altre convenzioni da stipulare ai sensi dei precedenti commi, si provvede con utilizzo dei proventi del canone dovuto dalla concessionaria allo Stato e da determinare, ai sensi del precedente articolo 16 con la convenzione di cui al successivo articolo 46. Il Ministro per il tesoro e` autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10. Per i servizi speciali radiotelevisivi, non compresi fra quelli suindicati, le amministrazioni dello Stato richiedenti concordano, attraverso apposite convenzioni, con la societa` concessionaria le modalita` delle prestazioni e l’entita` dei relativi rimborsi, sentito il parere obbligatorio della Commissione parlamentare.

    

TITOLO III

DEGLI IMPIANTI RIPETITORI VIA ETERE PRIVATI DI PROGRAMMI SONORI E TELEVISIVI ESTERI E NAZIONALI
(Titolo in vigore solo per le sue disposizioni compatibili con la legge 3 maggio 2004, n. 112)

 

Articolo 38.    

1. L’installazione e l’esercizio di impianti ripetitori destinati esclusivamente alla ricezione ed alla contemporanea ed integrale diffusione via etere nel territorio nazionale dei normali programmi sonori e televisivi irradiati dagli organismi esteri esercenti i servizi pubblici di radiodiffusione nei rispettivi Paesi, nonche´, dagli altri organismi regolarmente autorizzati in base alle leggi vigenti nei rispettivi Paesi, che non risultino costituiti allo scopo di diffondere i programmi nel territorio italiano, sono assoggettati a preventiva autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, cui spetta coordinare tutti i sistemi di radiocomunicazioni nel rispetto delle esigenze prioritarie dei servizi pubblici nazionali e del loro sviluppo e, in particolare, l’assegnazione della frequenza di funzionamento degli impianti.

2. Tali impianti comunque non debbono interferire con le reti del servizio pubblico nazionale di radiodiffusione circolare, ne´ con gli altri servizi di telecomunicazione. L’autorizzazione viene rilasciata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, previo parere favorevole dei Ministeri degli affari esteri, dell’interno e della difesa.

 

Articolo 39.    

1. L’autorizzazione di cui al precedente articolo e` rilasciata subordinatamente al ricorrere dei seguenti requisiti:
a)
cittadinanza italiana del richiedente, se si tratta di persone fisiche;
b) godimento dei diritti civili e politici da parte del richiedente;
c) sede principale dell’attivita` situata nel territorio nazionale se si tratta di societa` o persone giuridiche;
d) appartenenza a Stati membri della Comunita` economica europea che pratichino il trattamento di reciprocita`, se si tratta di soggetti stranieri;
e) rispondenza degli impianti, per i quali la richiesta e` avanzata, alle norme del comitato elettrotecnico italiano, a quelle sulla prevenzione degli infortuni, nonche´ a tutte le altre norme di legge vigenti.

2. Il titolare dell’autorizzazione incorre nella decadenza qualora:
a)
venga meno uno dei requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione;
b) si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarita`;
c) non ottemperi ripetutamente ai provvedimenti presi dall’autorita` governativa a norma di legge o ne ostacoli l’esecuzione;
d) non osservi gli obblighi stabiliti dal presente titolo III.

3. Le modalita` tecniche per il rilascio dell’autorizzazione sono determinate nel regolamento di cui all’articolo 26.

 

Articolo 40.    

1. Comma dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale con sentenza 11 ottobre 1985, n. 231

2. In caso di inadempimento dell’obbligo indicato nel comma precedente, il titolare degli impianti ripetitori viene diffidato. In caso di recidiva gli impianti ripetitori sono disattivati e sequestrati, in via amministrativa, con provvedimento del Ministro per le poste e le telecomunicazioni e l’autorizzazione viene revocata; si applicano inoltre le sanzioni di cui all’articolo 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come risulta modificato dall’articolo 45 della presente legge.

3. Le stesse sanzioni si applicano in caso di diffusione di programmi diversi da quelli per i quali e` stata specificamente rilasciata l’autorizzazione o di impiego degli impianti per scopi diversi da quelli di cui all’articolo 38.

 

Articolo 41.    

3. Le autorizzazioni di cui al precedente comma sono soggette alle tasse sulle concessioni governative nella misura e nei modi indicati dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come modificata dal comma seguente.

4. Modifica il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641

 

Articolo 42.    

1. Il titolare dell’autorizzazione, di cui all’articolo 38, e` responsabile delle trasmissioni effettuate. Egli risponde dei danni cagionati a terzi, in dipendenza sia della realizzazione che dell’esercizio dell’impianto, come pure in dipendenza delle trasmissioni effettuate.

2. Lo stesso titolare e` responsabile anche agli effetti della legge 22 aprile 1941, n. 633, e della legge 22 novembre 1973, n. 866.

 

Articolo 43.    

1. L’installazione e l’esercizio di impianti ripetitori privati, destinati esclusivamente alla riscossione e trasmissione via etere simultanea ed integrale dei programmi televisivi della concessionaria del servizio pubblico nazionale, sono assoggettati a preventiva autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni assegna le frequenze di funzionamento degli impianti.

2. Gli impianti devono essere conformi alle norme tecniche stabilite dal regolamento di cui all’articolo 26 e devono essere compatibili con gli esistenti servizi di radiodiffusione e con gli altri servizi di telecomunicazione.

3. Il richiedente deve allegare alla domanda il progetto tecnico dell’impianto.

4. I requisiti cui l’autorizzazione e` subordinata e le cause di decadenza sono quelli indicati all’articolo 39.

5. Si applica, altresi`, per gli impianti di cui al presente articolo, il disposto dell’articolo 41, ad eccezione del terzo comma.

6. Il titolare degli impianti risponde dei danni nei confronti di terzi, in dipendenza della realizzazione e dell’esercizio degli impianti stessi.

7. L’autorizzazione e` revocata, senza indennizzo, quando la zona viene servita da impianti delle reti televisive nazionali.

8. Ove gli impianti vengano utilizzati per scopi diversi da quelli indicati nel presente articolo, si applicano le sanzioni di cui all’art. 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come risulta modificato dall’articolo 46 della presente legge, e l’autorizzazione viene revocata.

   

TITOLO IV

MODIFICHE AGLI ARTICOLI 1, 183 E 195 DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA POSTALE, DI BANCOPOSTA E TELECOMUNICAZIONI, APPROVATO CON D.P.R. 29 MARZO 1973, N. 156
(Titolo in vigore solo per le sue disposizioni compatibili con la legge 3 maggio 2004, n. 112)

 

Articolo 45.    

Sostituisce gli artt. 1, 183 e 195 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156.

 

TITOLO V  

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
(Titolo in vigore solo per le sue disposizioni compatibili con la legge 3 maggio 2004, n. 112)

 

Articolo 46.    

1. Dal 1° dicembre 1974 e fino all’entrata in vigore della nuova convenzione che disciplina la concessione dei servizi di cui all’art. 2 della presente legge, sono prorogate la convenzione 26 gennaio 1952 e successive convenzioni aggiuntive e di modifica, gia` prorogate fino alla data del 30 novembre 1974 dal decreto-legge 30 aprile 1974, n. 113, convertito nella legge 26 giugno 1974, n. 245, ad eccezione della condizione prevista nell’ultimo periodo dell’articolo 6 della convenzione aggiuntiva, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1972, n. 782 (a partire da "le attivita` pubblicitarie" fino alla fine), che perde effetto dal 23 gennaio 1975.

2. Peraltro, fino all’entrata in vigore della convenzione suddetta, la societa` Sipra puo` assumere nuovi contratti per pubblicita` non radiofonica o televisiva per un importo complessivo, rapportato ad un anno, non superiore al 10 per cento dell’importo del fatturato del 1974 relativo ai contratti non radiofonici o televisivi. Il Ministro per le partecipazioni statali vigila sull’osservanza del predetto limite del 10 per cento e, sentita la commissione prevista dall’articolo 21 della presente legge, adotta i provvedimenti ritenuti necessari.

3. La nuova convenzione e` approvata e resa esecutiva, sentita la Commissione parlamentare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge debbono essere costituiti i nuovi organi societari, previo adeguamento dello statuto della societa` concessionaria.

5. Fino alla costituzione di tali organi rimangono in carica gli attuali amministratori della concessionaria, per l’ordinaria amministrazione e per eventuali atti urgenti e dovuti.

 

Articolo 47.   

1. Le azioni della societa` concessionaria dei pubblici servizi di radiodiffusione circolare appartenenti a soggetti privati non aventi titolo ai sensi dell’articolo 3 della presente legge sono trasferite di diritto all’Istituto per la ricostruzione industriale con effetto dal 1° dicembre 1974.

2. Il relativo indennizzo e` corrisposto agli aventi diritto secondo il valore risultante dall’ultimo bilancio approvato alla data della pubblicazione della presente legge.

 

Articolo 48.  

1. Restano in vigore le disposizioni vigenti in materia di servizi di telecomunicazioni che non siano incompatibili con quelle della presente legge, nonche´ quelle attributive di competenze, nella stessa materia, alla regione Trentino-Alto Adige, alla provincia di Trento e alla provincia di Bolzano, contenute nel testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e nelle relative norme di attuazione.

 

Articolo 49.    

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.