Legge 14 aprile 1975, n. 103
- Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e
televisiva
(legge abrogata dall'art. 28 legge 3 maggio 2004, n. 112,
ad eccezione delle disposizioni che qui si riportano. Si omettono anche le disposizioni
abrogate da altri provvedimenti)
Titolo I -
Del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva (artt. 1,
4, 6, 17, 19-20, 22)
Titolo III - Degli impianti ripetitori via
etere di programmi sonori e televisivi esteri e nazionali (artt.
38-43)
Titolo IV - Modifiche agli articoli 1, 183 e 195 del Testo
unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e
telecomunicazioni, approvato con D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (art.
45)
Titolo V - Disposizioni transitorie e finali (artt.
46-49)
DEL SERVIZIO PUBBLICO DI DIFFUSIONE RADIOFONICA E TELEVISIVA
Articolo 1.
3.
Ai fini dell’attuazione delle finalita` di cui al primo comma e dei principi,
di cui al secondo comma, la determinazione dell’indirizzo generale e l’esercizio
della vigilanza dei servizi radiotelevisivi competono alla Commissione prevista
dal D.Lgs. C.P.S. 3 aprile 1947, n. 428. Sono soppressi gli artt. 8, 9, 10,
11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile
1947, n. 428, e la legge 23 agosto 1949, n. 681.
4.
Detta Commissione assume la denominazione di Commissione parlamentare per l’indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Essa e` composta di quaranta
membri designati pariteticamente dai Presidenti delle due Camere del Parlamento,
tra i rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari.
5.
La Commissione elabora un proprio regolamento interno che sara` emanato di concerto
dai Presidenti delle due Camere del Parlamento sentiti i rispettivi uffici di
presidenza. Detto regolamento stabilisce le modalita` per il funzionamento della
Commissione stessa e la sua articolazione in sottocommissioni per l’adempimento
dei poteri di cui al presente articolo. Una di dette sottocommissioni permanenti
e` competente per l’esame delle richieste di accesso, secondo quanto stabilito
dal successivo art. 6.
(Con
sentenza 28 luglio 1976, n. 202, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimita` costituzionale degli artt. 1,
2 e 45 della presente legge, nella parte in cui
non sono consentiti, previa autorizzazione statale e nei sensi di cui
in motivazione, l’installazione e l’esercizio di impianti di diffusione radiofonica e televisiva via etere
di portata non eccedente l’ambito locale).
Articolo 4.
1.
La Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi:
a)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
2.
La Commissione trasmette i propri atti per gli adempimenti dovuti alle Presidenze
dei due rami del Parlamento, alla Presidente del Consiglio dei Ministri, al
Ministro per le poste e le telecomunicazioni, ai consigli regionali e al consiglio
di amministrazione della societa` concessionaria.
3.
Per l’adempimento dei suoi compiti la Commissione puo` invitare il presidente,
gli amministratori, il direttore generale e i dirigenti della societa` concessionaria
e, nel rispetto dei regolamenti parlamentari, quanti altri ritenga utile; puo`,
altresi`, chiedere alla concessionaria l’effettuazione di indagini e studi e
la comunicazione di documenti.
Articolo 6.
1.
2.
Per le testate dei giornali quotidiani che non siano organi ufficiali di partito
e` istituita una tribuna della stampa.
3.
La sottocommissione permanente per l’accesso, costituita nell’ambito della Commissione
parlamentare, procede almeno trimestralmente, sulla base delle norme stabilite
dalla Commissione stessa, all’esame delle richieste di accesso, delibera su
di esse, determina il tempo di trasmissione complessivamente riservato all’accesso
ai programmi nazionali e locali, provvede alla ripartizione del tempo disponibile
tra i soggetti ammessi. Le norme emanate dalla Commissione parlamentare devono
ispirarsi:
a) all’esigenza
di assicurare la pluralita` delle opinioni e degli orientamenti politici e culturali;
b) alla rilevanza
dell’interesse sociale, culturale ed informativo delle proposte degli interessi;
c) alle esigenze
di varieta` della programmazione. (Comma cosi` modificato dall’articolo
unico, legge 28 febbraio 1980, n. 48)
4.
La sottocommissione stabilisce le modalita` di programmazione, sentita la concessionaria.
5.
Contro le decisioni della sottocommissione e` ammesso ricorso da parte del richiedente
alla Commissione parlamentare in seduta plenaria. I soggetti interessati devono
designare la persona responsabile, agli effetti civili e penali, del programma
da ammettere alla trasmissione e comunicare alla sottocommissione ed alla concessionaria
il contenuto del programma stesso.
6.
I soggetti ammessi all’accesso devono, nella libera manifestazione del loro
pensiero, osservare i principi dell’ordinamento costituzionale, e tra essi in
particolare quelli relativi alla tutela della dignita` della persona nonche´
della lealta` e della correttezza del dialogo democratico e astenersi da qualsiasi
forma di pubblicita` commerciale.
7.
I soggetti che fruiscono dell’accesso, nell’organizzare il proprio programma
in modo autonomo, possono avvalersi della collaborazione tecnica gratuita della
concessionaria secondo norme ed entro limiti fissati dalla Commissione parlamentare
per soddisfare esigenze minime di base.
Articolo 17.
1.
Il termine di disdetta dell’abbonamento di cui all’art. 10 del R.D.L. 21 febbraio
1938, n. 246, convertito nella L. 4 giugno 1938, n. 880, e` fissato al 31 dicembre
di ciascun anno.
Articolo 19.
1.
La societa` concessionaria, oltre che alla gestione dei servizi in concessione,
e` tenuta alle seguenti prestazioni:
a) a sistemare,
secondo piani tecnici approvati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni,
le reti trasmittenti televisive nelle zone di confine bilingui, per renderle
idonee a ritrasmettere programmi di organismi esteri confinanti; ad attuare
la ristrutturazione ed assumere la gestione degli impianti di terzi eventualmente
ad essa affidati, esistenti in dette zone alla data di entrata in vigore della
presente legge;
b) a predisporre
annualmente, sulla base delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
sentita la Commissione parlamentare per l’indennizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi, programmi televisivi e radiofonici destinati a
stazioni radiofoniche e televisive di altri Paesi per la diffusione e la conoscenza
della lingua e della cultura italiana nel mondo e ad effettuare, sentita la
stessa Commissione parlamentare, trasmissioni radiofoniche speciali;
c) ad effettuare
trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia
di Bolzano, in lingua francese per la regione autonoma Valle d’Aosta ed in lingua
slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.
Articolo 20.
1.
I corrispettivi dovuti alla societa` per gli adempimenti di cui al precedente
articolo sono stabiliti come segue.
2.
Per quanto previsto al punto a) si provvede mediante separate pattuizioni da
effettuarsi d’intesa con i rappresentanti degli enti locali delle zone di confine
interessate.
3.
Per quanto previsto al punto b), i programmi televisivi e radiofonici destinati
a stazioni radiofoniche e televisive di altri Paesi sono regolati mediante convenzioni
aggiuntive da stipularsi con le competenti amministrazioni dello Stato entro
novanta giorni dalla stipula della convenzione di cui al successivo articolo
46.
4.
Per gli adempimenti di cui al punto c), le trasmissioni in lingua tedesca per
la provincia di Bolzano sono regolate mediante convenzione aggiuntiva da stipularsi
con le competenti amministrazioni dello Stato entro lo stesso termine di cui
al precedente comma, mentre le trasmissioni in lingua slovena da radio Trieste
sono regolate secondo le modalita` previste dalla legge 14 aprile 1956, n. 308.
5.
L’ammontare dei rimborsi della spesa per le trasmissioni in lingua tedesca effettuate
dalla sede di Bolzano, nel periodo 7 febbraio 1966-31 dicembre 1972, e` forfettariamente
stabilito in lire 6.710 milioni oltre all’imposta sul valore aggiunto.
6.
La misura del rimborso forfettario annuo, previsto per le trasmissioni radiofoniche
da radio Trieste dalla L. 14 aprile 1956, n. 308, in considerazione dell’intervenuto
aumento del numero di trasmissioni con l’inclusione nei programmi de "l’Ora
della Venezia Giulia", viene elevata a lire 250 milioni l’anno oltre all’imposta
sul valore aggiunto, a partire dal 1968 e puo` essere soggetta a revisione triennale
su richiesta di ciascuna parte contraente a far tempo dal 1o gennaio 1977.
7.
L’ammontare dei rimborsi della spesa sostenuta per le trasmissioni in lingua
francese per la regione autonoma Valle d’Aosta e per le trasmissioni televisive
in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e` regolato
con apposite convenzioni con le competenti amministrazioni dello Stato.
8.
La somma di 8.300 milioni, iscritta al capitolo 2554 dello stato di previsione
della spesa del Ministero del tesoro dell’anno finanziario 1973 e di cui al
capitolo aggiunto 7480 dell’anno finanziario 1974, resta destinata ed impegnata
per la liquidazione degli oneri di cui al precedente quinto comma nonche´ a
quello di cui al sesto comma per il periodo 1968-1972. All’onere derivante dall’applicazione
dello stesso sesto comma per il periodo successivo al 1972, si provvede a carico
dello stanziamento del capitolo 2549 dello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro per l’anno finanziario 1974 e corrispondenti capitoli degli
anni successivi.
9.
Ai nuovi o maggiori oneri derivanti dalle altre convenzioni da stipulare ai
sensi dei precedenti commi, si provvede con utilizzo dei proventi del canone
dovuto dalla concessionaria allo Stato e da determinare, ai sensi del precedente
articolo 16 con la convenzione di cui al successivo articolo 46. Il Ministro
per il tesoro e` autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
10.
Per i servizi speciali radiotelevisivi, non compresi fra quelli suindicati,
le amministrazioni dello Stato richiedenti concordano, attraverso apposite convenzioni,
con la societa` concessionaria le modalita` delle prestazioni e l’entita` dei
relativi rimborsi, sentito il parere obbligatorio della Commissione parlamentare.
DEGLI IMPIANTI RIPETITORI VIA ETERE PRIVATI DI PROGRAMMI
SONORI E TELEVISIVI ESTERI E NAZIONALI
(Titolo
in vigore solo per le sue disposizioni compatibili con la legge 3 maggio 2004,
n. 112)
Articolo 38.
1. L’installazione
e l’esercizio di impianti ripetitori destinati esclusivamente alla ricezione
ed alla contemporanea ed integrale diffusione via etere nel territorio nazionale
dei normali programmi sonori e televisivi irradiati dagli organismi esteri esercenti
i servizi pubblici di radiodiffusione nei rispettivi Paesi, nonche´, dagli altri
organismi regolarmente autorizzati in base alle leggi vigenti nei rispettivi
Paesi, che non risultino costituiti allo scopo di diffondere i programmi nel
territorio italiano, sono assoggettati a preventiva autorizzazione del Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni, cui spetta coordinare tutti i sistemi
di radiocomunicazioni nel rispetto delle esigenze prioritarie dei servizi pubblici
nazionali e del loro sviluppo e, in particolare, l’assegnazione della frequenza
di funzionamento degli impianti.
2. Tali
impianti comunque non debbono interferire con le reti del servizio pubblico
nazionale di radiodiffusione circolare, ne´ con gli altri servizi di telecomunicazione.
L’autorizzazione viene rilasciata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni,
previo parere favorevole dei Ministeri degli affari esteri, dell’interno e della
difesa.
Articolo 39.
1. L’autorizzazione
di cui al precedente articolo e` rilasciata subordinatamente al ricorrere dei
seguenti requisiti:
a)
b) godimento dei diritti
civili e politici da parte del richiedente;
c) sede principale dell’attivita`
situata nel territorio nazionale se si tratta di societa` o persone giuridiche;
d) appartenenza a Stati
membri della Comunita` economica europea che pratichino il trattamento di reciprocita`,
se si tratta di soggetti stranieri;
e) rispondenza degli
impianti, per i quali la richiesta e` avanzata, alle norme del comitato elettrotecnico
italiano, a quelle sulla prevenzione degli infortuni, nonche´ a tutte le altre
norme di legge vigenti.
2. Il
titolare dell’autorizzazione incorre nella decadenza qualora:
a)
b) si renda responsabile
di gravi e ripetute irregolarita`;
c) non ottemperi ripetutamente
ai provvedimenti presi dall’autorita` governativa a norma di legge o ne ostacoli
l’esecuzione;
d) non osservi gli obblighi
stabiliti dal presente titolo III.
3. Le modalita`
tecniche per il rilascio dell’autorizzazione sono determinate nel regolamento
di cui all’articolo 26.
Articolo 40.
1. Comma
dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale con sentenza 11 ottobre
1985, n. 231
2. In caso di inadempimento dell’obbligo indicato nel comma precedente, il titolare degli impianti ripetitori viene diffidato. In caso di recidiva gli impianti ripetitori sono disattivati e sequestrati, in via amministrativa, con provvedimento del Ministro per le poste e le telecomunicazioni e l’autorizzazione viene revocata; si applicano inoltre le sanzioni di cui all’articolo 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come risulta modificato dall’articolo 45 della presente legge.
3. Le
stesse sanzioni si applicano in caso di diffusione di programmi diversi da quelli
per i quali e` stata specificamente rilasciata l’autorizzazione o di impiego
degli impianti per scopi diversi da quelli di cui all’articolo 38.
Articolo 41.
3. Le
autorizzazioni di cui al precedente comma sono soggette alle tasse sulle concessioni
governative nella misura e nei modi indicati dalla tariffa annessa al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come modificata dal
comma seguente.
4. Modifica il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641
Articolo 42.
1. Il
titolare dell’autorizzazione, di cui all’articolo 38, e` responsabile delle
trasmissioni effettuate. Egli risponde dei danni cagionati a terzi, in dipendenza
sia della realizzazione che dell’esercizio dell’impianto, come pure in dipendenza
delle trasmissioni effettuate.
2. Lo stesso titolare e` responsabile anche agli effetti della legge 22 aprile 1941, n. 633, e della legge 22 novembre 1973, n. 866.
Articolo 43.
1. L’installazione
e l’esercizio di impianti ripetitori privati, destinati esclusivamente alla
riscossione e trasmissione via etere simultanea ed integrale dei programmi televisivi
della concessionaria del servizio pubblico nazionale, sono assoggettati a preventiva
autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Il Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni assegna le frequenze di funzionamento
degli impianti.
2. Gli
impianti devono essere conformi alle norme tecniche stabilite dal regolamento
di cui all’articolo 26 e devono essere compatibili con gli esistenti servizi
di radiodiffusione e con gli altri servizi di telecomunicazione.
3. Il
richiedente deve allegare alla domanda il progetto tecnico dell’impianto.
4. I requisiti
cui l’autorizzazione e` subordinata e le cause di decadenza sono quelli indicati
all’articolo 39.
5. Si
applica, altresi`, per gli impianti di cui al presente articolo, il disposto
dell’articolo 41, ad eccezione del terzo comma.
6. Il
titolare degli impianti risponde dei danni nei confronti di terzi, in dipendenza
della realizzazione e dell’esercizio degli impianti stessi.
7. L’autorizzazione
e` revocata, senza indennizzo, quando la zona viene servita da impianti delle
reti televisive nazionali.
8. Ove
gli impianti vengano utilizzati per scopi diversi da quelli indicati nel presente
articolo, si applicano le sanzioni di cui all’art. 195 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156,
come risulta modificato dall’articolo 46 della presente legge, e l’autorizzazione
viene revocata.
MODIFICHE AGLI ARTICOLI
1, 183 E 195 DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA POSTALE,
DI BANCOPOSTA E TELECOMUNICAZIONI, APPROVATO CON D.P.R. 29 MARZO 1973, N.
156
(Titolo
in vigore solo per le sue disposizioni compatibili con la legge 3 maggio 2004,
n. 112)
Articolo 45.
Sostituisce
gli artt. 1, 183 e 195 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
(Titolo
in vigore solo per le sue disposizioni compatibili con la legge 3 maggio 2004,
n. 112)
Articolo 46.
1. Dal
1° dicembre 1974 e fino all’entrata in vigore della nuova convenzione che disciplina
la concessione dei servizi di cui all’art. 2 della presente legge, sono prorogate
la convenzione 26 gennaio 1952 e successive convenzioni aggiuntive e di modifica,
gia` prorogate fino alla data del 30 novembre 1974 dal decreto-legge 30 aprile
1974, n. 113, convertito nella legge 26 giugno 1974, n. 245, ad eccezione della
condizione prevista nell’ultimo periodo dell’articolo 6 della convenzione aggiuntiva,
approvata con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1972, n. 782
(a partire da "le attivita` pubblicitarie" fino alla fine), che perde
effetto dal 23 gennaio 1975.
2. Peraltro,
fino all’entrata in vigore della convenzione suddetta, la societa` Sipra puo`
assumere nuovi contratti per pubblicita` non radiofonica o televisiva per un
importo complessivo, rapportato ad un anno, non superiore al 10 per cento dell’importo
del fatturato del 1974 relativo ai contratti non radiofonici o televisivi. Il
Ministro per le partecipazioni statali vigila sull’osservanza del predetto limite
del 10 per cento e, sentita la commissione prevista dall’articolo 21 della presente
legge, adotta i provvedimenti ritenuti necessari.
3. La
nuova convenzione e` approvata e resa esecutiva, sentita la Commissione parlamentare,
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Entro
trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge debbono essere costituiti
i nuovi organi societari, previo adeguamento dello statuto della societa` concessionaria.
5. Fino
alla costituzione di tali organi rimangono in carica gli attuali amministratori
della concessionaria, per l’ordinaria amministrazione e per eventuali atti urgenti
e dovuti.
Articolo 47.
1. Le
azioni della societa` concessionaria dei pubblici servizi di radiodiffusione
circolare appartenenti a soggetti privati non aventi titolo ai sensi dell’articolo
3 della presente legge sono trasferite di diritto all’Istituto per la ricostruzione
industriale con effetto dal 1° dicembre 1974.
2. Il relativo indennizzo e` corrisposto agli aventi diritto secondo il valore risultante dall’ultimo bilancio approvato alla data della pubblicazione della presente legge.
Articolo 48.
1. Restano
in vigore le disposizioni vigenti in materia di servizi di telecomunicazioni
che non siano incompatibili con quelle della presente legge, nonche´ quelle
attributive di competenze, nella stessa materia, alla regione Trentino-Alto
Adige, alla provincia di Trento e alla provincia di Bolzano, contenute nel testo
unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, e nelle relative norme di attuazione.
Articolo 49.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.