Legge 6 agosto 1990, n. 223 - Disciplina del sistema
radiotelevisivo pubblico e privato
(si omettono le
disposizioni abrogate con successivi provvedimenti)
TITOLO II - NORME PER LA
RADIODIFFUSIONE
Capo I - Disposizioni generali (artt. 5-8)
Capo
II - Norme per la radiodiffusione privata (artt. 16, 18, 20, 22-24)
Capo III
- Norme per la concessionaria del servizio pubblico (art. 27)
TITOLO IV - SANZIONI (art. 30)
TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI (artt. 32-36, 38-41)
TITOLO II
NORME PER LA
RADIODIFFUSIONE.
Disposizioni generali.
Articolo 5.
Collegamenti di telecomunicazione.
1. La
concessione di cui all’articolo 16 ovvero la concessione per servizio pubblico
costituiscono titolo per utilizzare i collegamenti di telecomunicazione
necessari a coprire l’area da servire, utilizzabili unicamente nei limiti
previsti dalle concessioni.
2. Le
norme di cui al presente articolo si applicano anche alle autorizzazioni
concesse ai sensi degli articoli 38 e 43 della legge 14 aprile 1975, n.
103.
Articolo 6.
Garante per la radiodiffusione e l’editoria.
11.
Sono abrogati i commi terzo e quarto dell’articolo 8 della legge 5 agosto 1981,
n. 416 (Comma cosě modificato dall'articolo 54 decreto legislativo
31 luglio 2005, n. 177)
Articolo 7.
Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi
1.
Ogni consiglio regionale elegge, con voto limitato almeno a due terzi dei membri
da eleggere e da scegliersi fra esperti di comunicazione radiotelevisiva, un
comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. Il comitato regionale e`
organo di consulenza della regione in materia radiotelevisiva, in particolare
per quanto riguarda i compiti assegnati alle Regioni dalla presente legge. Il
comitato altresi` formula proposte al consiglio di amministrazione della
concessionaria pubblica in merito a programmazioni regionali che possano essere
trasmesse sia in ambito nazionale che regionale; regola l’accesso alle
trasmissioni regionali programmate dalla concessionaria pubblica.
3. Le
Regioni disciplinano il funzionamento dei comitati regionali per i servizi
radiotelevisivi.
4. Le
province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla costituzione di
comitati provinciali per i servizi radiotelevisivi, in conformita` alle
disposizioni del presente articolo.
6.
Č abrogato l’articolo 5, legge
14 aprile 1975, n. 103.
Articolo 8.
Disposizioni sulla pubblicita`.
15. Il
Garante, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, propone al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, che provvede,
entro novanta giorni, con decreto, una piu` dettagliata regolamentazione in
materia di sponsorizzazioni, sia per la concessionaria pubblica sia per i
concessionari privati (Comma cosi` modificato dall’art. 3 decreto legge 19 ottobre 1992, n.
408 convertito con legge 17 dicembre 1992, n. 483).
18. L’articolo
21, legge 14 aprile 1975, n. 103,
e` abrogato.
Norme per la radiodiffusione privata.
Articolo 16.
Concessione per l’installazione e l’esercizio di impianti di radiodiffusione
sonora e televisiva privata.
1. La
radiodiffusione sonora o televisiva da parte di soggetti diversi dalla
concessionaria pubblica e` subordinata al rilascio di concessione ai sensi del
presente articolo. La concessione e` rilasciata anche per l’installazione dei
relativi impianti.
2. La
concessione puo` essere rilasciata per l’esercizio in ambito nazionale di
singole reti ovvero in ambito locale di singole emittenti e reti ai sensi
dell’articolo 3. La concessione non e` trasferibile salvo quanto disposto dal
comma 5 dell’articolo 17, ha la durata di sei anni ed e` rinnovabile. Nell’atto
di concessione sono determinate le frequenze sulle quali gli impianti sono
abilitati a trasmettere, la potenza, l’ubicazione e l’area da servire da parte
dei suddetti impianti, nonche´ gli altri elementi previsti dal regolamento di
cui all’articolo 36.
3. La
concessione per radiodiffusione sonora e` rilasciata per radiodiffusione a
carattere commerciale o a carattere comunitario sia nazionale che locale.
4. La
radiodiffusione sonora a carattere commerciale e` esercitata dai soggetti di cui
ai commi 7, 8 e 9.
5. La
radiodiffusione sonora a carattere comunitario e` caratterizzata dall’assenza
dello scopo di lucro ed e` esercitata da fondazioni, associazioni riconosciute e
non riconosciute che siano espressione di particolari istanze culturali,
etniche, politiche e religiose, nonche´ societa` cooperative costituite ai sensi
dell’articolo 2511 del codice civile, che abbiano per oggetto sociale la
realizzazione di un servizio di radiodiffusione sonora a carattere culturale,
etnico, politico e religioso, e che prevedano nello statuto le clausole di cui
alle lettere a), b) e c) dell’articolo 26 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, numero 1577, ratificato, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302. La relativa concessione e`
rilasciata senza obbligo di cauzione, sia in ambito nazionale che locale, ai
soggetti predetti i quali si obblighino a trasmettere programmi originali
autoprodotti che hanno riferimento alle istanze indicate per almeno il 50 per
cento dell’orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21.
Non sono considerate programmi originali autoprodotti le trasmissioni di
brani musicali intervallate da messaggi pubblicitari da brevi commenti del conduttore
della stessa trasmissione, cosi` come indicato nel regolamento di cui all’articolo
36.
6. Non
e` consentita la trasformazione della concessione per la radiodiffusione sonora
a carattere comunitario in concessione per radiodiffusione sonora a carattere
commerciale.
10. Le
societa` richiedenti la concessione devono possedere all’atto della domanda i
requisiti di cui all’articolo 17, commi 1 e 2.
11. La
concessione non puo` essere rilasciata a societa` che non abbiano per oggetto
sociale l’esercizio di attivita` radiotelevisiva, editoriale o comunque
attinente all’informazione ed allo spettacolo.
12. La
concessione non puo` essere rilasciata ad enti pubblici, anche economici, a
societa` a prevalente partecipazione pubblica e ad aziende ed istituti di
credito.
13. La
concessione non puo`, altresi` essere rilasciata a coloro che abbiano riportato
condanne a pena detentiva per delitti non colposi o che siano sottoposti alle
misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e
successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste
dagli articoli 199 e seguenti del codice penale. La concessione non puo` essere
altresi` rilasciata a coloro ai quali ne sia stata revocata altra, ottenuta
anche per ambito locale diverso.
14. Ai
fini dell’applicazione dei divieti previsti al comma 13 nei confronti delle
societa` di capitali, si ha riguardo alle persone degli amministratori. Per le
altre societa` si ha riguardo alle persone degli amministratori e dei soci.
15.
Alle concessioni previste dalla presente legge si applicano le disposizioni di
cui agli articoli 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 10-quinquies della legge 31
maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonche´ dell’articolo 24 della
legge 13 settembre 1982, n. 646.
21. La
concessione prevista nel presente Capo si estingue:
22. La
perdita dei requisiti oggettivi o soggettivi previsti dalla presente legge
comporta la decadenza della concessione.
Articolo 18.
Norme sugli impianti e le radiofrequenze
dei concessionari.
4. In
caso di pubblica emergenza e per un periodo di tempo non superiore alla durata
della stessa, il Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri
della difesa, dell’interno e delle poste e delle telecomunicazioni, puo`
disporre che le radiofrequenze assegnate ai concessionari privati siano
temporaneamente utilizzate dai competenti organi dello Stato che ne abbiano
necessita`.
Articolo 20.
Obblighi concernenti la programmazione dei
concessionari.
1. I
concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito
locale sono tenuti a trasmettere programmi per non meno di otto ore giornaliere
e per non meno di sessantaquattro ore settimanali. Su quest’ultimo limite si
calcola la percentuale di programmi informativi locali prevista dal comma 18
dell’articolo 16.
2. I
concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito
nazionale sono tenuti a trasmettere per non meno di dodici ore giornaliere e per
non meno di novanta ore settimanali.
3. Non
si considerano programmi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in
immagini fisse.
5. I
concessionari privati sono altresi` tenuti a conservare la registrazione dei
programmi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi
stessi.
6. I
soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva in
ambito nazionale sono tenuti a trasmettere, quotidianamente, telegiornali o
giornali radio.
Articolo 22.
Canoni e tasse.
6.
Dopo la voce n. 127 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, e
successive modificazioni, sono aggiunte le voci riportate nella tabella
allegata.
7. I
canoni di concessione riguardano l’esercizio di emittenti o reti comprendenti
gli impianti di diffusione e di collegamento.
Articolo 23.
Misure di sostegno della radiodiffusione.
1 Al comma 2
dell’articolo 65 del testo unico approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917,
dopo la lettera c), e` aggiunta la seguente: "c-bis) le erogazioni liberali a
favore dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere
comunitario per un ammontare complessivo non superiore all’1 per cento del
reddito imponibile del soggetto che effettua l’erogazione stessa".
2. Le
Regioni, con proprio provvedimento, possono disporre agevolazioni a favore dei
concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario in
ambito locale, in particolare con riferimento alla copertura dei costi di
installazione e gestione degli impianti.
3. Ai concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, ovvero ai soggetti autorizzati per la radiodiffusione televisiva locale di cui all’articolo 32, che abbiano registrato la testata televisiva presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente, nelle ore comprese tra le 07,00 e le 23,00 per almeno un’ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali, si applicano i benefici di cui al comma 1 dell’articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, cosi` come modificato dall’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonche´ quelli di cui agli articoli 28, 29 e 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni. (Comma cosi` sostituito dall’art. 7, decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con legge 27 ottobre 1993, n. 422. A norma dell'art. 45 legge 23 dicembre 1998, n. 448, "per propri programmi informativi e per programmi autoprodotti si intendono quelli realizzati dalle emittenti radiofoniche e televisive anche mediante l'utilizzazione dei notiziari forniti dalle agenzie di informazione". Per effetto del combinato disposto degli art. 1 legge 23 dicembre 2005, n. 266, 1 lege 27 dicembre 2006, n. 296 e 2 legge 24 dicemnre 2007, n. 244, le imprese che richiedono i contributi di cui al presente articolo "decadono dal diritto alla percezione delle provvidenze qualora non trasmettano l'intera documentazione entro un anno dalla richiesta". Sempre a norma dello stesso art. 1, "i costi ammissibili per il calcolo dei contributi non possono aumentare su base annua di una percentuale superiore a quella del tasso programmato di inflazione per l'anno di riferimento dei contributi". Secondo quanto disposto dall'art. 1 legge 24 dicembre 2007, n. 244, la somma disponibile per la liquidazione dei contributi di cui al presente articolo "č attribuita ai soggetti per i quali sia stata accertata la sussistenza dei requisiti necessari per l’erogazione dei contributi in quote proporzionali all’ammontare del contributo spettante a ciascuna impresa").
Articolo 24.
Reti
della concessionaria pubblica e controllo di imprese concessionarie di
pubblicita`
1. Con l’atto
di concessione di cui all’articolo 3 della legge 14 aprile 1975, n. 103,
possono essere assentite alla concessionaria pubblica tre reti televisive e
tre reti radiofoniche oltre, ove richiesto dai Presidenti del Senato della Repubblica
e della Camera dei deputati, una rete radiofonica riservata esclusivamente a
trasmissioni dedicate ai lavori parlamentari.
2. Le imprese concessionarie di pubblicita` che
si trovino in situazioni di controllo o collegamento con la concessionaria
pubblica possono raccogliere pubblicita` anche per tre reti radiofoniche della
concessionaria stessa.
Norme per la concessionaria
Articolo 27.
Norme sul canone di abbonamento.
1. A
decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di entrata in vigore
della presente legge e` soppresso il canone di abbonamento suppletivo dovuto dai
detentori di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni
televisive a colori previsto dall’articolo 15, quarto comma, della legge 14 aprile 1975, n.
103.
2. Il pagamento del canone di abbonamento alla televisione consente la detenzione di uno o piu` apparecchi televisivi ad uso privato da parte dello stesso soggetto nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora.
SANZIONI
Articolo 30.
Disposizioni penali.
1. Nel
caso di trasmissioni radiofoniche o televisive che abbiano carattere di
oscenita` il concessionario privato o la concessionaria pubblica ovvero la
persona da loro delegata al controllo della trasmissione e` punito con le pene
previste dal primo comma dell’articolo 528 del codice penale.
2. Si
applicano alle trasmissioni le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n.
47.
3.
Salva la responsabilita` di cui ai commi 1 e 2 e fuori dei casi di concorso, i
soggetti di cui al comma 1 che per colpa omettano di esercitare sul contenuto
delle trasmissioni il controllo necessario ad impedire la commissione dei reati
di cui ai commi 1 e 2 sono puniti, se nelle trasmissioni in oggetto e` commesso
un reato, con la pena stabilita per tale reato diminuita in misura non eccedente
un terzo.
4. Nel
caso di reati di diffamazione commessi attraverso trasmissioni consistenti
nell’attribuzione di un fatto determinato, si applicano ai soggetti di cui al
comma 1 le sanzioni previste dall’articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n.
47.
5. Per
i reati di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, numero
47. Per i reati di cui al comma 4 il foro competente e` determinato dal
luogo di residenza della persona offesa.
6. Sono puniti con le pene stabilite dall’articolo 5-bis del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, il titolare di concessione di cui all’articolo 16 o di concessione per servizio pubblico ovvero la persona dagli stessi delegata che violi le disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 14, 17 e di cui al comma 2 dell’articolo 37 della presente legge. Le stesse pene si applicano agli amministratori della societa` titolare di concessione ai sensi dell’articolo 16 o di concessione per servizio pubblico o che comunque la controllano direttamente o indirettamente, che non trasmettano al Garante l’elenco dei propri soci (L’articolo 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ha abrogato gli articoli 5 e 5-bis del D.L 8 aprile 1995, n. 74, recante disposizioni relative al mercato mobiliare e al trattamento fiscale dei titoli azionari, con la decorrenza, i limiti e le modalita` previste dallo stesso articolo 214)
7. L’articolo 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come sostituito dall’articolo 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e` sostituito dal seguente:
"Art. 195.
- (Installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazione senza concessione
od autorizzazione - Sanzioni) - 1. Chiunque installa od esercita un impianto
di telecomunicazione senza aver ottenuto la relativa concessione o autorizzazione
e` punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire 500.000 a lire 20.000.000.
2. Se il fatto riguarda impianti radioelettrici, si applica la pena dell’arresto
da tre a sei mesi.
3. Se il fatto riguarda impianti di radiodiffusione sonora o televisiva,
si applica la pena della reclusione da uno a tre anni. La pena e` ridotta alla
meta` se trattasi di impianti per la radiodiffusione sonora o televisiva in
ambito locale.
4. Chiunque realizza trasmissioni, anche simultanee o parallele, contravvenendo
ai limiti territoriali o temporali previsti dalla concessione, e` punito con
la reclusione da sei mesi a due anni.
5. Il trasgressore č tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari
al doppio dei canoni previsti per ciascuno dei collegamenti abusivamente realizzati
relativamente al periodo di esercizio abusivo accertato e comunque per un periodo
non inferiore ad un trimestre. Non si tiene conto, nella determinazione del
canone, delle agevolazioni previste a favore di determinate categorie di utenti.
6. Indipendentemente dall’azione penale, l’Amministrazione puo` provvedere
direttamente, a spese del possessore, a suggellare o rimuovere l’impianto ritenuto
abusivo ed a sequestrare gli apparecchi".
NORME TRANSITORIE E FINALI
Articolo 32.
Autorizzazione alla prosecuzione
nell’esercizio
1. I privati, che alla data di entrata in vigore della presente legge eserciscono impianti per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale o locale e i connessi collegamenti di telecomunicazione, sono autorizzati a proseguire nell’esercizio degli impianti stessi, a condizione che abbiano inoltrato domanda per il rilascio della concessione di cui all’articolo 16 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al rilascio della concessione stessa ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Nel
tempo che intercorre tra la data di entrata in vigore della presente legge e il
rilascio della concessione stessa ovvero fino alla reiezione della domanda
ovvero ancora la scadenza dei settecentotrenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge non e` ammessa modificazione della funzionalita`
tecnico-operativa degli impianti di cui al comma 1, ad eccezione di interventi
derivanti da provvedimenti di organi giurisdizionali o del Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni con le procedure di cui alla legge 8 aprile 1983, n.
110, finalizzati al coordinamento e alla compatibilita` elettromagnetica con
impianti radioelettrici ed in particolare con impianti dei servizi pubblici
nazionali ed esteri, dei servizi di navigazione aerea e di assistenza al volo e
delle emittenti private gia` esistenti. Sono altresi` ammessi interventi,
autorizzati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni con le procedure
di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110, che non modifichino i parametri
radioelettrici degli impianti.
3. I
privati di cui al comma 1 sono autorizzati a proseguire nell’esercizio degli
impianti alla ulteriore condizione che rendano entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge comunicazione contenente i dati e gli
elementi previsti dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 1984,
n. 807, convertito con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10,
corredata dalle schede tecniche previste dal decreto del Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni 13 dicembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
346 del 18 dicembre 1984.
4. Č
vietata la detenzione da parte dei privati di cui al presente articolo di
frequenze non indispensabili per l’illuminazione dell’area di servizio e del
bacino.
5.
L’inosservanza delle disposizioni di cui al presente, articolo ovvero la
radiodiffusione di trasmissioni consistenti in immagini o segnali sonori fissi o
ripetitivi, comporta la disattivazione degli impianti da parte del Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni.
6. Le
disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli esercenti di
impianti di ripetizione di segnali esteri.
Articolo 33.
Norme per i soggetti autorizzati.
1. Le
norme di cui agli articoli 10; 11; ai commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 dell’articolo 13,
anche se non finalizzate all’iscrizione nel registro nazionale delle imprese
radiotelevisive; all’articolo 14; ai commi 6 e da 8 a 15 dell’articolo 15; al
comma 3 dell’articolo 20 nonche´ le connesse disposizioni sanzionatorie di cui
agli articoli 30 e 31 riferentisi ai concessionari privati per la
radiodiffusione sonora e televisiva in ambito rispettivamente nazionale e
locale, si applicano ai soggetti di cui all’articolo 32 i quali eserciscano
rispettivamente, alla data di entrata in vigore della presente legge, reti
nazionali ovvero emittenti e reti locali, cosi` come definite ai sensi del comma
11 dell’articolo 3 e del comma 3 dell’articolo 21.
2. Le
norme di cui agli articoli 8 (fatto salvo quanto disposto dal comma 16
dell’articolo 15); 9; ai commi 7 e 15 dell’articolo 15; ai commi 1, 2, 4, 5 e 6
dell’articolo 20; all’articolo 26, nonche´ le connesse disposizioni
sanzionatorie di cui all’articolo 31, hanno efficacia a decorrere dal
trecentosessantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente
legge; per i concessionari privati esercenti attivita` di radiodiffusione sonora
in ambito nazionale e locale hanno efficacia a decorrere dal
settecentotrentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente
legge: a tal fine le norme riferentisi ai concessionari privati per la
radiodiffusione sonora e televisiva rispettivamente in ambito nazionale e locale
si applicano ai soggetti di cui all’articolo 32 i quali eserciscano
rispettivamente, alla data di entrata in vigore della presente legge, reti
nazionali, ovvero emittenti e reti locali, cosi` come definite ai sensi del
comma 11 dell’articolo 3 e del comma 3 dell’articolo 21. Fino al 31 dicembre
1992, la percentuale di cui al primo periodo del comma 7 dell’articolo 15 e`
fissata al 3 per cento e gli eventuali ulteriori contratti di cui al medesimo
periodo possono riguardare anche emittenti televisive locali. (Termine
prorogato al 1° ottobre 1994 dall’art. 4, D.L. 19 ottobre 1992, n.
408, convertito, con modificazioni, con legge 17 dicembre 1992, n.
483).
3. In
sede di prima applicazione della presente legge le disposizioni di cui
all’articolo 15 comma 1, si applicano a decorrere dal trecentosessantacinquesimo
giorno successivo a quello del rilascio della concessione e comunque non oltre
il settecentotrentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Trascorso tale termine la concessione e` revocata di diritto e gli
impianti vengono disattivati qualora il titolare della concessione non abbia
ottemperato alle disposizioni medesime.
4. I
soggetti i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano
gia` conseguito una posizione vietata ai sensi del comma 2 dell’articolo 15,
sono obbligati ad adempiere al disposto di detto comma entro il termine massimo
di settecentotrenta giorni. In caso di inadempienza il Garante dispone la
disattivazione degli impianti televisivi ovvero, qualora la concentrazione sia
realizzata senza l’apporto di reti televisive, la dismissione forzata di
societa` o di partecipazioni o di quote, ovvero ancora lo scorporo e la vendita
forzata di attivita` esercite da societa` controllate o collegate ai soggetti di
cui al presente comma.
Articolo 34.
Disposizioni transitorie.
1. Il
primo piano di assegnazione viene definito sulla base del piano nazionale di
ripartizione delle radiofrequenze vigente alla data di entrata in vigore della
presente legge. Gli impianti censiti ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 6 dicembre 1984,
n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10,
costituiscono elementi per la definizione del piano stesso che e` redatto entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sentita l’apposita commissione
nominata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, che puo` avvalersi
della collaborazione di enti, societa` ed esperti scelti con le modalita` ed
alle condizioni previste dall’articolo 380 del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
2.
Fino a quando non sara` emanato il decreto del Presidente della Repubblica di
approvazione del piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze di cui
all’articolo 3, la ripartizione delle radiofrequenze stesse e` regolata dal
decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 31 gennaio 1983,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 17
febbraio, 1983, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. In
sede di prima applicazione della presente legge costituisce, a parita` di
condizioni, titolo preferenziale per il rilascio della concessione di cui
all’articolo 16 l’esercizio di impianti per la radiodiffusione sonora e
televisiva ai sensi dell’articolo 32 qualora gli esercenti abbiano fatto domanda
e rispettino le condizioni di cui allo stesso articolo 32 e ferma restando
l’applicazione dei criteri di cui al comma 17 dell’articolo 16. Il suddetto
titolo preferenziale comporta che i trasferimenti di cui al comma 1
dell’articolo 13 determinano la decadenza della concessione se effettuati entro
quattro anni dal rilascio della concessione stessa qualora la vendita di azioni
o di quote determini il passaggio del controllo delle societa`.
4. In
sede di prima applicazione della presente legge, in deroga a quanto previsto dal
comma 1 dell’articolo 19, possono essere assentite due concessioni per
radiodiffusione sonora o televisiva ad un medesimo soggetto per un solo bacino
di utenza qualora nello stesso bacino esercisca e abbia esercito
continuativamente, a partire dalla data di entrata in vigore della legge 4 febbraio 1985, n.
10, impianti per i quali e` stata inoltrata nei termini la comunicazione di
cui all’articolo 4 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con
modificazioni, dalla predetta legge n. 10 del 1985, e purche´ rispetti le
condizioni di cui all’articolo 32 della presente legge.
5. Le
concessioni previste nella presente legge possono essere rilasciate solo dopo
l’approvazione del piano di assegnazione.
6. Il
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, in sede di prima applicazione
della presente legge, e` tenuto a rilasciare le concessioni di cui al presente
articolo non oltre novanta giorni dalla data di emanazione del regolamento di
cui all’articolo 36.
7. In
sede di prima applicazione della presente legge i Presidenti del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati nominano per un triennio il Garante
dell’attuazione della legge sull’editoria in carica alla data di entrata in
vigore della presente legge Garante per la radiodiffusione e l’editoria. Č
esclusa la facolta` di conferma di cui al comma 3 dell’articolo 6.
Articolo 35.
Emissione radiotelevisiva da Campione
d’Italia.
1. Le
disposizioni intese a disciplinare l’emissione radiotelevisiva proveniente da
Campione d’Italia sono adottate dal Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni d’intesa con il Ministro degli affari esteri, in conformita`
alle norme di cui alla presente legge.
Articolo 36.
Regolamento di attuazione.
1. Il
regolamento di attuazione
e` emanato entro novanta giorni dall’approvazione del piano di assegnazione
con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
sentiti il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e
dell’automazione e il Garante, nonche´ le competenti Commissioni parlamentari,
che esprimono il parere entro quindici giorni dalla trasmissione dello schema di
regolamento. Con lo stesso procedimento sono adottate le successive
modificazioni del regolamento.
Articolo 38.
Equiparazione per la ripetizione
dei canali esteri.
1. Ai
fini della applicazione delle norme della presente legge, ai concessionari
privati in ambito nazionale sono equiparati i titolari di autorizzazione ai
sensi dell’articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n.
103.
Articolo 39.
Attuazione di direttiva.
1. Con
la presente legge e` data attuazione alla direttiva del Consiglio delle
Comunita` europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE).
Articolo 40.
Disposizioni transitorie a favore
della radiodiffusione sonora.
1.
Fino al 31 dicembre 1990 restano in vigore le agevolazioni e le provvidenze
previste, per la radiodiffusione sonora, dal comma 1 dell’articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n.
67.
Articolo 41.
Copertura finanziaria.
1.
All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in lire 6.900
milioni per l’anno 1990, in lire 5.100 milioni per l’anno 1991 e in lire 6.300
milioni a decorrere dall’anno 1992, si provvede mediante utilizzo di una
corrispondente quota delle maggiori entrate previste dall’articolo 22.
2. Il Ministro del tesoro e` autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.