Legge 7 agosto 1990, n. 250 - Provvidenze per l’editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all’articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l’accesso ai benefici di cui all’articolo 11 della legge stessa
Articolo 1
1.
Le imprese radiofoniche di cui all’articolo 11 della legge
25 febbraio 1987, n. 67, qualora siano costituite in societa` cooperativa
senza scopo di lucro, sono esentate dalla comunicazione di cui all’articolo
9, comma 2, della legge medesima.
Articolo 2.
1.
Il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 dell’art.
9 della L. 25 febbraio 1987, n. 67, da parte delle
imprese radiofoniche costituite in forma giuridica diversa dalla societa` cooperativa,
che usufruiscono dei benefici di cui all’art. 11 della stessa legge, e che hanno
presentato la relativa domanda, e` riaperto per il periodo di tre mesi a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Articolo 3.
1.
Per l’anno 1990 alle imprese editrici di quotidiani o periodici di cui al comma
6 dell’articolo 9 della L. 25 febbraio 1987, n. 67,
e alle imprese radiofoniche di cui al comma 2 dell’art. 11 della medesima legge,
sono concessi ulteriori contributi integrativi pari a quelli risultanti dai
predetti commi degli artt. 9 e 11 della citata legge n. 67 del 1987, sempre
che tutte le entrate pubblicitarie non raggiungano il 40 per cento dei costi
complessivi dell’esercizio relativo all’anno 1990, compresi gli ammortamenti
risultanti a bilancio.
2. A decorrere dal 1º gennaio
2002, i contributi di cui al comma 8 e al comma 11 del presente articolo, sono
concessi, limitatamente ad una sola testata, alle imprese editrici di giornali
quotidiani che, con esclusione di quanto previsto dalle lettere a) e b) per le
cooperative editrici costituite ai sensi e per gli effetti dell’articolo 153,
comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possiedano i seguenti
requisiti:
a) siano
costituite come cooperative giornalistiche da almeno cinque anni (Termine
così elevato dall'art. 1 legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per
le imprese editrici costituite prima del 31 dicembre 2004 il termine era di tre
anni. Ai sensi del medesimo articolo 1 legge 23 dicembre 2005, n. 266, "in caso
di cambiamento della periodicità successivo al 31 dicembre 2004, il requisito
deve essere maturato con riferimento alla nuova periodicità);
b) editino la testata stessa da almeno cinque anni; (Termine
così elevato dall'art. 1 legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per
le imprese editrici costituite prima del 31 dicembre 2004 il termine era di tre
anni. Ai sensi del medesimo articolo 1 legge 23 dicembre 2005, n. 266, "in caso
di cambiamento della periodicità successivo al 31 dicembre 2004, il requisito
deve essere maturato con riferimento alla nuova periodicità);
d) abbiano
adottato con norma statutaria il divieto di distribuzione degli utili
nell’esercizio di riscossione dei contributi e nei dieci esercizi
successivi;
e) Lettera abrogata dall'art. 21 decreto del Presidente della
Repubblica 25 novembre 2010, n. 223;
f) Lettera abrogata
dall'art. 1, legge 23 dicembre 2005, n. 266;
g) abbiano
sottoposto l’intero bilancio di esercizio cui si riferiscono i contributi alla
certificazione di una società di revisione scelta tra quelle di cui all’elenco
apposito previsto dalla CONSOB;
h)
Lettera abrogata dall'art. 1,
legge 23 dicembre 2005, n. 266.
(
2-bis. I contributi previsti
dalla presente legge sono concessi anche alle imprese editrici di giornali quotidiani la
cui maggioranza del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti
morali non aventi scopo di lucro che possiedano i requisiti di cui alle lettere
b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del presente articolo.
2-ter. I contributi previsti
dalla presente legge sono concessi alle imprese editrici, comunque costituite, che editino
giornali quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni
autonome Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, a condizione
che le imprese beneficiarie non editino altri giornali quotidiani e possiedano
i requisiti di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del presente
articolo. Gli stessi contributi sono concessi ai giornali quotidiani italiani editi e diffusi
all’estero a condizione che le imprese editrici beneficiarie possiedano i requisiti
di cui alle lettere b), c), d) e g) del comma 2 del presente articolo. Tali
imprese devono allegare alla domanda i bilanci corredati da una relazione di
certificazione da parte di società abilitate secondo la normativa dello Stato
in cui ha sede l’impresa. (Comma inserito dall'art. 18
legge 7 marzo 2001, n. 62 e così modificato da ultimo dall'art. 21 decreto del
Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223.
2-quater. Le norme
previste dal presente articolo per i quotidiani per quanto attiene ai requisiti
e ai contributi si applicano anche ai periodici editi da cooperative
giornalistiche
(Comma
inserito dall'art. 18 legge 7 marzo 2001, n. 62 e così modificato da ultimo dall'art.
21 decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223.
2-quinquies. Per la concessione
dei contributi alle emittenti radiotelevisive, di cui al comma 2-ter, si tiene
conto soltanto dei seguenti criteri, e ciò in via di interpretazione autentica
del medesimo comma 2-ter:
a) devono trasmettere giornalmente tra le ore 6.00 e le ore 22.00 e per oltre la
metà del tempo di trasmissione programmi in lingua francese, ladina, slovena e
tedesca nelle regioni autonome Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia e
Trentino-Alto Adige, almeno in parte prodotti dalle stesse emittenti
radiotelevisive o da terzi per loro conto;
b) devono possedere i requisiti previsti dall’articolo 1, commi 2-bis, 2-ter e
2-quater, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e successive modificazioni;
c) l’importo complessivo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008
e 2009 è ripartito, anno per anno, in base al numero delle domande inoltrate,
tra le emittenti radiofoniche e le emittenti televisive. La quota spettante alle
emittenti radiofoniche è suddivisa, tra le emittenti radiofoniche stesse, ai
sensi e per gli effetti del regolamento di cui al decreto del Ministro delle
comunicazioni 1° ottobre 2002, n. 225, adottato in attuazione dell’articolo 52,
comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, mentre è suddivisa tra le
emittenti televisive stesse ai sensi della presente legge. (Comma aggiunto
dall'articolo 10-bis decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con legge
29 novembre 2007, n. 222)
3. A
decorrere dal 1° gennaio 1991, alle imprese editrici di periodici che risultino
esercitate da cooperative, fondazioni o enti morali, ovvero da società la
maggioranza del capitale sociale delle quali sia detenuta da cooperative,
fondazioni o enti morali che non abbiano scopo di lucro, sono corrisposte
annualmente 0,2 euro per copia stampata fino a 30.000 copie di tiratura media,
indipendentemente dal numero delle testate. Le imprese di cui al presente comma
devono essere costituite da almeno tre anni ovvero editare testate diffuse da
almeno cinque anni. I contributi di cui al presente comma sono corrisposti a
condizione che le imprese editrici:
a) non abbiano acquisito, nell'anno
precedente introiti pubblicitari superiori complessivamente al 40 per cento dei
costi, compresi gli ammortamenti, dell'impresa per l'anno medesimo, risultanti
dal bilancio;
b) editino periodici a contenuto prevalentemente informativo;
c) abbiano pubblicato nei due anni antecedenti l'entrata in vigore della
presente legge e nell'anno di riferimento dei contributi, non meno di 45 numeri
ogni anno per ciascuna testata per i plurisettimanali e settimanali, 18 per i
quindicinali e 9 per i mensili. (Comma così da ultimo dall'art. 2, decreto
legge 3 ottobre 2006, n.
262, convertito con legge 24 novembre 2006, n. 286. A norma dell'art. 5
legge 14 agosto 1991, n. 278, il presente comma deve essere interpretato
nel senso che il contributo si riferisce a ciascun numero del periodico. A
norma dello stesso articolo 5, i contributi di cui al presente comma sono
concessi anche "ai periodici bimestrali, alle medesime condizioni"; il requisito
di cui alla lettera c) del presente comma "si intende assolto qualora le imprese
interessate abbiano pubblicato non meno di cinque numeri ogni anno").
3-bis.
Qualora le societa` di cui al comma 3 siano costituite da persone fisiche e
giuridiche, ciascuna delle quali possieda quote di capitale inferiori al 3 per
cento, e` sufficiente che la cooperativa, fondazione o ente morale detenga la
maggioranza relativa del capitale sociale. (Comma aggiunto dall’art. 5, legge
14 agosto 1991, n. 278).
4.
La commissione di cui all’articolo 54 della legge 5 agosto
1981, n. 416, come modificato dall’articolo 11 della legge 30 aprile 1983,
n. 137, esprime parere sull’accertamento della tiratura e sull’accertamento
dei requisiti di ammissione ai contributi disposti dal comma 3.
5. Le imprese editrici in possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3 devono trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento per l’informazione e l’editoria, lo statuto della società che escluda esplicitamente la distribuzione degli utili fino allo scioglimento della società stessa. Le disposizioni di cui all’articolo 2 della presente legge si applicano anche alle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici che già abbiano presentato domanda per accedere ai contributi di cui agli articoli 9 e 10 della citata legge n. 67 del 1987. (Comma così modificato dall'articolo 1 decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650
6.
Ove nei dieci anni dalla riscossione dell’ultimo contributo la societa` proceda
ad operazioni di riduzione del capitale per esuberanza, ovvero la societa` deliberi
la fusione o comunque operi il conferimento di azienda in societa` il cui statuto
non contempli l’esclusione di cui al comma 5, la societa` dovra` versare in
conto entrate al Ministero del tesoro una somma pari ai contributi disposti,
aumentati degli interessi calcolati al tasso doppio del tasso di riferimento
di cui all’articolo 20 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni,
a partire dalla data di ogni riscossione, e capitalizzati annualmente; ove nello
stesso periodo la societa` sia posta in liquidazione, dovra` versare in conto
entrate al Ministero del tesoro una somma parimenti calcolata nei limiti del
risultato netto della liquidazione, prima di qualunque distribuzione od assegnazione.
Una somma parimenti calcolata dovra` essere versata dalla societa` quando, nei
dieci anni dalla riscossione dell’ultimo contributo, dai bilanci annuali o da
altra documentazione idonea, risulti violata l’esclusione della distribuzione
degli utili.
7-12. Commi abrogati dall'art. 21 decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223
13.
I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui all’articolo 4 sono concessi a
condizione che le imprese non fruiscano, né direttamente né indirettamente,
di quelli di cui ai commi 2, 5, 6, 7 e 8, ed a condizione che i contributi di
cui ai commi stessi non siano percepiti da imprese da esse controllate o che
le controllano ovvero che siano controllate dalle stesse imprese o dagli stessi
soggetti che le controllano.
14.
I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui all’articolo 4 sono corrisposti
alternativamente per un quotidiano o un periodico o una impresa radiofonica,
qualora siano espressione dello stesso partito politico.
15. Le imprese editrici di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle previste dal comma 3, sono comunque soggette agli obblighi di cui al quinto comma dell’articolo 7, L. 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall’articolo 4, L. 30 aprile 1983, n. 137, a prescindere dall’ammontare dei ricavi delle vendite. Sono soggette agli obblighi medesimi, a prescindere dall’ammontare dei ricavati delle vendite, anche le imprese di cui al comma 2 dell’art. 11, L. 25 febbraio 1987, n. 67. (Comma cosi` modificato dall’art. 3, legge 15 novembre 1993, n. 466).
15-bis. Comma
aggiunto dall’art. 53, legge 27 dicembre 1997, n. 449 e poi abrogato dall'art. 21
decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223.
(A norma dell'articolo 10 decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con legge 29 novembre 2007, n. 222, "il termine per la presentazione dell'intera documentazione e di decadenza dal diritto alla percezione dei contributi di cui al presente articolo è fissato al 30 settembre successivo alla scadenza di presentazione della relativa domanda di contributo")
Articolo
4.
1.
A decorrere dal 1° gennaio 1991, viene corrisposto, a cura del Dipartimento
dell’informazione e dell’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
un contributo annuo pari al 70 per cento della media dei costi risultanti dai
bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e comunque non
superiore a lire 4 miliardi, alle imprese radiofoniche che risultino essere
organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento e
che:
2.
A decorrere dall’anno 1991, ove le entrate pubblicitarie siano inferiori al
25 per cento dei costi di esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, e` concesso
un ulteriore contributo integrativo pari al 100 per cento del contributo di cui
al comma 1. La somma di tutti i contributi non puo` comunque superare l’80 per
cento dei costi come determinati al medesimo comma 1.
3.
Le imprese di cui al comma 1 hanno diritto alle riduzioni tariffarie di cui
all’articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416,
e successive modificazioni, applicate con le stesse modalita` anche ai consumi
di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione
di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, nonche´ alle agevolazioni
di credito di cui all’articolo 20 della legge 25 febbraio
1987, n. 67, ed al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo
11 della medesima legge n. 67 del 1987.
4.
I metodi e le procedure per l’accertamento del possesso dei requisiti per l’accesso
alle provvidenze di cui al presente articolo, nonche´ per la verifica periodica
della loro persistenza, sono disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 234 del 7 ottobre 1987.
Articolo
5.
1.
Le disposizioni di cui agli articoli 29, 30, 31, 32 e 33 della legge
5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, sono prorogate per il
quinquennio 1991-1995. A tal fine e` autorizzata la spesa di lire 20 miliardi
per ciascuno degli anni finanziari dal 1991 al 2000.
Articolo
6.
1.
L’Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e` autorizzato a contrarre
con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di durata almeno ventennale per l’importo
complessivo di lire 450 miliardi da destinare alla corresponsione dei contributi
previsti dalla legge 25 febbraio 1987, n. 67.
2.
Gli oneri per capitali ed interessi del mutuo sono a carico dello Stato fino
all’ammontare di lire 52 miliardi annui. Per la copertura del relativo onere
e` autorizzata la spesa di lire 52 miliardi per ciascuno degli anni finanziari
a decorrere dal 1991.
3.
La dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 3 dell’articolo 12 della
legge 25 febbraio 1987, n. 67, e` incrementata da un
contributo ulteriore dello Stato di lire 50 miliardi per gli esercizi finanziari
1990-1999 in ragione di lire 5 miliardi per anno.
Articolo 7.
Sostituisce il comma 1 dell’art. 11, legge 25 febbraio 1987, n. 67.
Articolo
8.
1.
Le imprese di radiodiffusione sonora a carattere locale che abbiano registrato
la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale,
trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici,
religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari, per non meno del 15 per
cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto
a decorrere dal 1° gennaio 1991:
a) alle riduzioni
tariffarie di cui all’articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive
modificazioni, applicate con le stesse modalita` anche ai consumi di energia
elettrica;
b) al rimborso
dell’80 per cento delle spese per l’abbonamento ai servizi di due agenzie di
informazione a diffusione nazionale o regionale.
(Articolo cosi` modificato da ultimo dall'art. 2, decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con legge 24 novembre 2006, n. 286).
Articolo
9.
1.
Le imprese di radiodiffusione sonora che ottengono l’accesso ai contributi di
cui al comma 1 dell’articolo 11 della legge 25 febbraio
1987, n. 67, come sostituito dall’articolo 7 della presente legge, e all’articolo
8 sono iscritte nel registro nazionale della stampa di cui all’articolo 11 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni.
Articolo
10.
1.
Ai fini dell’applicazione degli articoli 29, 30, 31, 32 e 33 della legge
5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, nonche´ degli articoli
5, 6 e 20 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, le emittenti
di radiodiffusione sonora di cui al comma 1 dell’articolo 11 della legge 25
febbraio 1987, n. 67, come sostituito dall’articolo 7 della presente legge,
sono equiparate alle imprese di giornali quotidiani.
2 Modifica la lettera a) del primo comma dell’articolo 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416
3. Aggiunge la lettera n) al comma 2 dell’art. 32, l. 5 agosto 1981, n. 416
Articolo
11.
1.
Ai sensi della presente legge le agenzie di stampa e di informazione radiofonica
nazionale sono tali allorche´:
2.
Le agenzie di informazione radiofonica di cui al comma 1 sono equiparate alle
agenzie di stampa di cui al secondo comma dell’articolo 27 della legge
5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e a quelle definite dal
comma 3 dell’articolo 16 della legge 25 febbraio 1987,
n. 67.
3.
Le agenzie di informazione radiofonica di cui al comma 1 del presente articolo
sono soggette agli obblighi di cui all’articolo 18 della legge
5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni.
Articolo
12.
1.
All’onere derivante dall’applicazione degli articoli 1, 2 e 3, valutato in lire
20 miliardi per l’anno 1990, e in lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1991
e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, all’uopo utilizzando: quanto a lire 20 miliardi, nel
1990, l’accantonamento "Ripiano debiti settore editoria (rate ammortamento
mutui)"; quanto a lire 20 miliardi, per ciascuno degli anni 1991 e 1992,
quota delle proiezioni relative ai medesimi anni dell’accantonamento "Costituzione
di un fondo per l’informatizzazione delle amministrazioni pubbliche" e,
quanto a lire 30 miliardi, per ciascuno degli anni 1991 e 1992, quota delle
proiezioni relative ai medesimi anni dell’accantonamento "Ristrutturazione
del Ministero dell’ambiente".
2.
All’onere derivante dall’applicazione dello articolo 5, valutato in lire 20
miliardi annui, per gli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992,
al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all’uopo
utilizzando quota delle proiezioni relative ai medesimi anni dell’accantonamento
"Fondo per lo sviluppo economico e sociale".
3.
All’onere derivante dall’applicazione dell’articolo 6, commi 1 e 2, valutato
in lire 52 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, nonche´ dall’applicazione
dell’articolo 6, comma 3, valutato in lire 5 miliardi per ciascuno degli anni
1990, 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, all’uopo utilizzando, rispettivamente,
le proiezioni relative agli anni 1991 e 1992 dell’accantonamento "Ripiano
debiti settore editoria (rate ammortamento mutui)" e l’accantonamento "Rifinanziamento
del fondo di cui all’articolo 12, comma 3, della legge n. 67 del 1987, in materia
di editoria (contributi negli interessi)".
4.
Il Ministro del tesoro e` autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.