Legge 14 agosto 1991, n. 278 - Modifiche ed integrazioni alle leggi 25 febbraio 1987, n. 67, e 7 agosto 1990, n. 250, concernenti provvidenze a favore della editoria
Articolo 1.
Omissis
Articolo 2.
1.
A decorrere dal 1° gennaio 1991, il contributo previsto dall’articolo 4, comma 2, della legge 7 agosto 1990,
n. 250, è raddoppiato.
2. Modifica l’articolo 3, comma 12, della legge 7 agosto 1990, n. 250
Articolo 3.
1.
È stanziata la somma di lire due miliardi annui per la corresponsione di contributi
in favore di quotidiani in lingua slovena, di cui all’articolo 3, comma 2, della
legge 7 agosto 1990, n. 250. All’onere relativo, per gli anni 1991, 1992 e 1993,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all’uopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento "Riforma della dirigenza statale".
Articolo 4.
1.
Per la corresponsione dei contributi a carico dello Stato sui mutui di cui all’articolo
1, e` autorizzata una spesa nel limite massimo di 7 miliardi di lire per ciascuno
degli anni finanziari dal 1991 al 2010, come ulteriore contributo al fondo di
cui all’articolo 12, comma 3, della legge 25 febbraio 1987,
n. 67. In ogni caso tale somma e` ripartita in misura proporzionale tra
gli aventi diritto.
2.
All’onere derivante dall’applicazione dell’articolo 1, valutato in lire 7 miliardi
per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993,
al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all’uopo
utilizzando l’accantonamento "Estensione al 31 dicembre 1989 dei benefici
di cui all’articolo 12 della legge 25 febbraio 1987, n.
67".
3.
All’onere derivante dall’applicazione dell’articolo 2 valutato in lire 10 miliardi
per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993,
al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all’uopo
utilizzando l’accantonamento "Incremento dei contributi sostitutivi delle
entrate pubblicitarie di cui all’articolo 3, comma 11, ed all’articolo 4, comma
2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, per le imprese
di cui all’articolo 3, comma 10 e all’articolo 4, comma 1, della citata legge".
4.
All’onere derivante dall’applicazione dell’articolo 4, comma 1, della legge
7 agosto 1990, n. 250, valutato in lire 4 miliardi per l’anno 1991, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all’uopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento "Espletamento di prove selettive per l’inquadramento nella
qualifica funzionale superiore del personale dei Ministeri in possesso di determinati
requisiti".
5.
Il Ministro del tesoro e` autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Articolo
5.
1.
L’articolo 3, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 250,
deve essere interpretato nel senso che il contributo di 200 lire a copia, nel
limite di 40.000 copie di tiratura media, si riferisce a ciascun numero del
periodico.
2.
I contributi disposti dall’articolo 3, comma 3, della legge
7 agosto 1990, n. 250, sono corrisposti anche ai periodici bimestrali, alle
medesime condizioni; il requisito di cui alla lettera b) del medesimo comma
3 si intende assolto qualora le imprese interessate abbiano pubblicato non meno
di cinque numeri ogni anno.
3.
Aggiunge il comma 3-bis all’art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 250.
Articolo
6.
1.
La percentuale di programmi informativi stabilita quale requisito per l’accesso
alle provvidenze previste dall’articolo 11 della legge
25 febbraio 1987, n. 67, come modificato dall’articolo 7 della legge
7 agosto 1990, n. 250, dagli articoli 4 e 8 della citata legge n. 250 del
1990 e dall’articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, a decorrere
dalle domande relative all’anno 1988, e` comprovata mediante dichiarazione sostitutiva
di atto di notorieta` resa dal legale rappresentante dell’impresa richiedente.
2.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall’articolo
36 della legge 6 agosto 1990, n. 223, le imprese devono dare libero accesso
agli incaricati del Servizio dell’editoria della Presidenza del Consiglio dei
Ministri nei locali in cui esse hanno sede ed in quelli di trasmissione, per
consentire l’esame e la verifica degli adempimenti di cui all’articolo 20, commi
4 e 5, della citata legge n. 223 del 1990.
3.
L’inottemperanza alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 comporta l’esclusione
dai benefici per l’anno per il quale e` stata fatta richiesta e per il seguente
oltre alla sospensione per un mese dalla concessione di cui all’articolo 16
della legge 6 agosto 1990, n. 223.
4.
È abrogato l’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
15 settembre 1987, n. 410, come modificato dall’articolo 2 del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1987, n. 557.