Legge 31 luglio 1997, n. 249 - Istituzione
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo
(si
omettono le disposizioni abrogate con provvedimenti
successivi)
Articolo 1.
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
1. È istituita
l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata «Autorità»,
la quale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
2. Ferme
restando le attribuzioni di cui al decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, il Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni assume la denominazione di «Ministero
delle comunicazioni».
3. Sono
organi dell'Autorità il presidente, la commissione per le infrastrutture e le
reti, la commissione per i servizi e i prodotti e il consiglio. Ciascuna commissione
è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da quattro commissari.
Il consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato
della Repubblica e la Camera dei deputati eleggono quattro commissari ciascuno,
i quali vengono nominati con decreto del Presidente della Repubblica. Ciascun
senatore e ciascun deputato esprime il voto indicando due nominativi, uno per
la commissione per le infrastrutture e le reti, l'altro per la commissione per
i servizi e i prodotti. In caso di morte, di dimissioni o di impedimento di
un commissario, la Camera competente procede all'elezione di un nuovo commissario
che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato dei componenti
l'Autorità. Al commissario che subentri quando mancano meno di tre anni alla
predetta scadenza ordinaria non si applica il divieto di conferma di cui all'articolo
2, comma 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Il presidente dell'Autorità
è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro delle comunicazioni. La
designazione del nominativo del presidente dell'Autorità è previamente sottoposta
al parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 2
della legge 14 novembre 1995, n. 481.
4. La
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi verifica il rispetto delle norme previste dagli articoli 1 e
4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, dalla legge
25 giugno 1993, n. 206, e dall'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996,
n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 dicembre 1996, n. 650.
5. Ai
componenti dell'Autorità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2,
commi 8, 9, 10 e 11, della legge 14 novembre
1995, n. 481.
6. Le
competenze dell'Autorità sono così individuate:
a) la
commissione per le infrastrutture e le reti esercita le seguenti funzioni:
6) dalla
data di entrata in vigore del regolamento di cui al numero 5) sono abrogate
tutte le disposizioni concernenti la tenuta e l'organizzazione del Registro
nazionale della stampa e del Registro nazionale delle imprese radiotelevisive
contenute nella legge 5 agosto 1981, n. 416,
e successive modificazioni, e nella legge 6 agosto 1990,
n. 223, nonché nei regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1982, n. 268, al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio
1983, n. 49, e al decreto del Presidente della Repubblica
27 marzo 1992, n. 255. Gli atti relativi ai registri di cui al presente
numero esistenti presso l'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria
sono trasferiti all'Autorità ai fini di quanto previsto dal numero 5);
b) la
commissione per i servizi e i prodotti:
14) applica
le sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6 agosto
1990, n. 223;
c) il
consiglio:
7. Le
competenze indicate al comma 6 possono essere ridistribuite con il regolamento
di organizzazione dell'Autorità di cui al comma 9.
8. La
separazione contabile e amministrativa, cui sono tenute le imprese operanti
nel settore destinatarie di concessioni o autorizzazioni, deve consentire l'evidenziazione
dei corrispettivi per l'accesso e l'interconnessione alle infrastrutture di
telecomunicazione, l'evidenziazione degli oneri relativi al servizio universale
e quella dell'attività di installazione e gestione delle infrastrutture separata
da quella di fornitura del servizio e la verifica dell'insussistenza di sussidi
incrociati e di pratiche discriminatorie. La separazione contabile deve essere
attuata nel termine previsto dal regolamento di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 dicembre 1996, n. 650. Le imprese
operanti nel settore delle telecomunicazioni pubblicano entro due mesi dall'approvazione
del bilancio un documento riassuntivo dei dati di bilancio, con l'evidenziazione
degli elementi di cui al presente comma.
9. L'Autorità,
entro novanta giorni dal primo insediamento, adotta un regolamento concernente
l'organizzazione e il funzionamento, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle
spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato,
nonché il trattamento giuridico ed economico del personale addetto, sulla base
della disciplina contenuta nella legge 14
novembre 1995, n. 481, prevedendo le modalità di svolgimento dei concorsi
e le procedure per l'immissione nel ruolo del personale assunto con contratto
a tempo determinato ai sensi del comma 18. L'Autorità provvede all'autonoma
gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato
a tale scopo nel bilancio dello Stato ed iscritto in apposito capitolo dello
stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. L'Autorità adotta
regolamenti sulle modalità operative e comportamentali del personale, dei dirigenti
e dei componenti della Autorità attraverso l'emanazione di un documento denominato
Codice etico dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Tutte le delibere
ed i regolamenti di cui al presente comma sono adottati dall'Autorità con il
voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.10. Qualunque
soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi
diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio
dal provvedimento, hanno facoltà di denunziare violazioni di norme di competenza
dell'Autorità e di intervenire nei procedimenti.
11. L'Autorità
disciplina con propri provvedimenti le modalità per la soluzione non giurisdizionale
delle controversie che possono insorgere fra utenti o categorie di utenti ed
un soggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati
o destinatari di licenze tra loro. Per le predette controversie, individuate
con provvedimenti dell'Autorità, non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale
fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione
da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità.
A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla
scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione.
12. I
provvedimenti dell'Autorità definiscono le procedure relative ai criteri minimi
adottati dalle istituzioni dell'Unione europea per la regolamentazione delle
procedure non giurisdizionali a tutela dei consumatori e degli utenti. I criteri
individuati dall'Autorità nella definizione delle predette procedure costituiscono
princìpi per la definizione delle controversie che le parti concordino di deferire
ad arbitri.
13. L'Autorità
si avvale degli organi del Ministero delle comunicazioni e degli organi del
Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni
nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo
le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. Riconoscendo
le esigenze di decentramento sul territorio al fine di assicurare le necessarie
funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione, sono
funzionalmente organi dell'Autorità i comitati regionali per le comunicazioni,
che possono istituirsi con leggi regionali entro sei mesi dall'insediamento,
ai quali sono altresì attribuite le competenze attualmente svolte dai comitati
regionali radiotelevisivi. L'Autorità, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, individua gli indirizzi generali relativi ai requisiti richiesti ai
componenti, ai criteri di incompatibilità degli stessi, ai modi organizzativi
e di finanziamento dei comitati. Entro il termine di cui al secondo periodo
e in caso di inadempienza le funzioni dei comitati regionali per le comunicazioni
sono assicurate dai comitati regionali radiotelevisivi operanti. L'Autorità
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un regolamento per definire
le materie di sua competenza che possono essere delegate ai comitati regionali
per le comunicazioni. Nell'esplicazione delle funzioni l'Autorità può richiedere
la consulenza di soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza.
Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina
con i preposti organi dei Ministeri della difesa e dell'interno per gli aspetti
di comune interesse.
14. Il
reclutamento del personale di ruolo dei comitati regionali per le comunicazioni
avviene prioritariamente mediante le procedure di mobilità previste dall'articolo
4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 luglio 1995, n. 273, per il personale in ruolo del Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, risulti applicato al relativo ispettorato territoriale. Analoga
priorità è riconosciuta al personale in posizione di comando dall'Ente poste
italiane presso gli stessi ispettorati territoriali, nei limiti della dotazione
organica del Ministero, stabilita dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 540,
i cui effetti sono stati fatti salvi dalla legge
23 dicembre 1996, n. 650.
15. Con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle comunicazioni
e con il Ministro del tesoro, sono determinati le strutture, il personale ed
i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei
limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e
degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero,
rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro
del tesoro, sono determinati le strutture, il personale e i mezzi della Guardia
di finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione
e dell'editoria.
17. È
istituito il ruolo organico del personale dipendente dell'Autorità nel limite
di duecentosessanta unità. Alla definitiva determinazione della pianta organica
si procede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta
del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro e con
il Ministro per la funzione pubblica, su parere conforme dell'Autorità, in base
alla rilevazione dei carichi di lavoro, anche mediante il ricorso alle procedure
di mobilità previste dalla normativa vigente e compatibilmente con gli stanziamenti
ordinari di bilancio previsti per il funzionamento dell'Autorità.
18. L'Autorità,
in aggiunta al personale di ruolo, può assumere direttamente dipendenti con
contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato,
in numero non superiore a sessanta unità, con le modalità previste dall'articolo
2, comma 30, della legge 14 novembre 1995,
n. 481.
19. L'Autorità
può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni
pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo nelle forme
previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo
13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive
modificazioni, in numero non superiore, complessivamente, a trenta unità e per
non oltre il 20 per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto
un corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di cui al presente
comma è corrisposta l'indennità prevista dall'articolo 41 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231.
20. In
sede di prima attuazione della presente legge l'Autorità può provvedere al reclutamento
del personale di ruolo, nella misura massima del 50 per cento dei posti disponibili
nella pianta organica, mediante apposita selezione proporzionalmente alle funzioni
ed alle competenze trasferite nell'ambito del personale dipendente dal Ministero
delle comunicazioni e dall'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria
purché in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza
richiesti per l'espletamento delle singole funzioni.
21. All'Autorità
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della
legge 14 novembre 1995, n. 481, non derogate dalle disposizioni della presente
legge. Le disposizioni del comma 9, limitatamente alla deroga alle norme sulla
contabilità generale dello Stato, nonché dei commi 16 e 19 del presente articolo
si applicano anche alle altre Autorità istituite dalla legge 14 novembre 1995,
n. 481, senza oneri a carico dello Stato.
22. Con
effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione previsto
dal comma 9 del presente articolo, sono abrogati i commi 1, 2, 3, 4, 5, 12 e
13 dell'articolo 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223,
nonché il secondo comma dell'articolo 8 della legge
5 agosto 1981, n. 416. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle
norme di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo sono abrogati i commi 7
e 8 dell'articolo 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223. E abrogata altresì ogni
norma incompatibile con le disposizioni della presente legge. Dalla data del
suo insediamento l'Autorità subentra nei procedimenti amministrativi e giurisdizionali
e nella titolarità dei rapporti attivi e passivi facenti capo al Garante per
la radiodiffusione e l'editoria.
23. Entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta
del Ministro delle comunicazioni, sono emanati uno o più regolamenti, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per individuare
le competenze trasferite, coordinare le funzioni dell'Autorità con quelle delle
pubbliche amministrazioni interessate dal trasferimento di competenze, riorganizzare
o sopprimere gli uffici di dette amministrazioni e rivedere le relative piante
organiche. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti sono
abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli uffici
soppressi o riorganizzati, indicate nei regolamenti stessi.
25. Fino
all'entrata in funzione dell'Autorità il Ministero delle comunicazioni svolge
le funzioni attribuite all'Autorità dalla presente legge, salvo quelle attribuite
al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, anche ai fini di quanto previsto
dall'articolo 1-bis del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
26. I
ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo. La competenza di primo grado è attribuita
in via esclusiva ed inderogabile al tribunale amministrativo regionale del Lazio.
28. È istituito presso l'Autorità un Consiglio nazionale degli utenti, composto da esperti designati dalle associazioni rappresentative delle varie categorie degli utenti dei servizi di telecomunicazioni e radiotelevisivi fra persone particolarmente qualificate in campo giuridico, sociologico, psicologico, pedagogico, educativo e massmediale, che si sono distinte nella affermazione dei diritti e della dignità della persona o delle particolari esigenze di tutela dei minori. Il Consiglio nazionale degli utenti esprime pareri e formula proposte all'Autorità, al Parlamento e al Governo e a tutti gli organismi pubblici e privati, che hanno competenza in materia audiovisiva o svolgono attività in questi settori su tutte le questioni concernenti la salvaguardia dei diritti e le legittime esigenze dei cittadini, quali soggetti attivi del processo comunicativo, promuovendo altresì iniziative di confronto e di dibattito su detti temi. Con proprio regolamento l'Autorità detta i criteri per la designazione, l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio nazionale degli utenti e fissa il numero dei suoi componenti, il quale non deve essere superiore a undici. I pareri e le proposte che attengono alla tutela dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono trasmessi al Garante per la protezione dei dati personali.
29. I
soggetti che nelle comunicazioni richieste dall'Autorità espongono dati contabili
o fatti concernenti l'esercizio della propria attività non rispondenti al vero,
sono puniti con le pene previste dall'articolo 2621 del codice civile.
30. I
soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla
comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità
sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire
duecento milioni irrogata dalla stessa Autorità.
31. I
soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell'Autorità, impartiti
ai sensi della presente legge, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire venti milioni a lire cinquecento milioni. Se l'inottemperanza riguarda
provvedimenti adottati in ordine alla violazione delle norme sulle posizioni
dominanti, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa
pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato
realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente
alla notificazione della contestazione. Le sanzioni amministrative pecuniarie
previste dal presente comma sono irrogate dall'Autorità.
32. Nei
casi previsti dai commi 29, 30 e 31, se la violazione è di particolare gravità
o reiterata, può essere disposta nei confronti del titolare di licenza o autorizzazione
o concessione anche la sospensione dell'attività, per un periodo non superiore
ai sei mesi, ovvero la revoca.
Articolo 2.
Divieto di posizioni dominanti.
6. Nel
piano nazionale di assegnazione delle frequenze, redatto per l'ubicazione degli
impianti sentite le regioni e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche,
d'intesa con le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le province
autonome di Trento e di Bolzano, l'Autorità fissa il numero delle reti e dei
programmi irradiabili in ambito nazionale e locale, tenendo conto dell'evoluzione
tecnologica e delle frequenze pianificate secondo i seguenti criteri :
f) equivalenza,
nei limiti delle compatibilità tecniche, in termini di copertura del territorio
e comunque bilanciamento, su tutte le emittenti in ambito nazionale e locale,
dell'eventuale insufficienza di frequenze disponibili in alcune aree di servizio;
Articolo 3.
Norme sull'emittenza televisiva.
2. L'Autorità approva il piano nazionale di assegnazione delle frequenze di cui all'articolo 2, comma 6, entro e non oltre il 31 ottobre 1998. Sulla base del piano nazionale di assegnazione delle frequenze sono rilasciate, entro e non oltre il 31 gennaio 1999, le nuove concessioni radiotelevisive private. Tali concessioni, che hanno una durata di sei anni, possono essere rilasciate, nel rispetto delle condizioni definite in un regolamento adottato dall'Autorità tenendo conto anche dei princìpi di cui al comma 3, a società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperative. Le società di cui al presente comma devono essere di nazionalità italiana ovvero di uno Stato appartenente all'Unione europea. Il controllo delle società da parte di soggetti di cittadinanza o nazionalità di Stati non appartenenti all'Unione europea è consentito a condizione che detti Stati pratichino nei confronti dell'Italia un trattamento di effettiva reciprocità, fatte salve le disposizioni derivanti da accordi internazionali. Gli amministratori delle società richiedenti la concessione non devono aver riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non devono essere stati sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione. L'Autorità, limitatamente alla radiodiffusione sonora, è autorizzata ad una deroga per le scadenze previste al comma 1 e per quelle previste per la predisposizione del piano nazionale di assegnazione e del conseguente rilascio delle concessioni, qualora la complessità del piano radiofonico impedisca la sua stesura nei tempi indicati. Il piano dovrà comunque essere elaborato entro il 30 settembre 1998 e il rilascio delle relative concessioni dovrà avvenire entro e non oltre il 31 gennaio 2000. In caso di deroga è consentita la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione sonora di cui al comma 1, fino al rilascio delle nuove concessioni ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre il 31 gennaio 2000. (Comma così modificato dall'art. 1, legge 30 aprile 1998, n. 122)
3. Ai
fini del rilascio delle concessioni radiotelevisive il regolamento di cui al
comma 2, emanato dopo aver sentito le associazioni a carattere nazionale dei
titolari di emittenti o reti private, prevede:
a) per
le emittenti radiotelevisive nazionali:
b) per
le emittenti radiotelevisive locali e la radiodiffusione sonora nazionale, i
seguenti criteri direttivi:
3) la
previsione di norme atte a favorire la messa in comune di strutture di produzione
e di trasmissione, gli investimenti tecnici e produttivi, le compravendite di
aziende, impianti o rami di aziende, le dismissioni e le fusioni nonché la costituzione
di consorzi di servizi e l'ingresso delle emittenti radiotelevisive locali nel
mercato dei servizi di telecomunicazioni;
4. Nell'àmbito
del riassetto del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, le stesse,
in via prioritaria sono assegnate ai soggetti titolari della concessione comunitaria.
5. Le
concessioni relative alle emittenti radiotelevisive in ambito nazionale devono
consentire l'irradiazione dei programmi secondo i criteri tecnici stabiliti
nell'articolo 2, comma 6, e comunque l'irradiazione del segnale in un'area geografica
che comprenda almeno l'80 per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia.
Le concessioni relative alle emittenti radiofoniche in ambito nazionale devono
consentire l'irradiazione del segnale in un'area geografica che comprenda almeno
il 60 per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia. Il piano nazionale
di assegnazione delle frequenze riserva almeno un terzo dei programmi irradiabili
all'emittenza televisiva locale e, di norma, il 70 per cento dei programmi irradiabili
all'emittenza radiofonica in ambito locale. Nel piano nazionale di assegnazione
delle frequenze è prevista una riserva di frequenze:
10. La diffusione radiotelevisiva via satellite originata dal territorio nazionale, compresa quella in forma codificata, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dall'Autorità ovvero, fino alla sua costituzione, dal Ministero delle comunicazioni, sulla base di un apposito regolamento.
11. L'Autorità ovvero, fino al momento del funzionamento dell'Autorità stessa, il Ministero delle comunicazioni, in via provvisoria, prima dell'approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, assegna le frequenze libere, anche a seguito del trasferimento su cavo o su satellite delle reti di cui al presente comma, ai concessionari o autorizzati in ambito nazionale e locale che si trovano nelle condizioni previste dal comma 8. Entro il termine di novanta giorni l'Autorità adotta, sulla base delle norme contenute nella presente legge e nel regolamento previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, un regolamento per la disciplina dei servizi radiotelevisivi via cavo. Sono abrogate le norme dell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, in contrasto con la presente legge (Comma così modificato da ultimo dall'articolo 54 decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177).
12. Restano
salvi gli effetti prodottisi in virtù della previgente disciplina, in particolare
per ciò che attiene ai procedimenti sanzionatori in corso, alle violazioni contestate
e alle sanzioni applicate.
13. A
partire dal 1° gennaio 1998 gli immobili, composti da più unità abitative di
nuova costruzione o quelli soggetti a ristrutturazione generale, per la ricezione
delle trasmissioni radiotelevisive satellitari si avvalgono di norma di antenne
collettive e possono installare o utilizzare reti via cavo per distribuire nelle
singole unità le trasmissioni ricevute mediante antenne collettive. Entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni emanano
un regolamento sull'installazione degli apparati di ricezione delle trasmissioni
radiotelevisive satellitari nei centri storici al fine di garantire la salvaguardia
degli aspetti paesaggistici.
15. Modifica l’art. 1, della legge 14
novembre 1995, n. 481
21. A
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i trasferimenti
di azioni o di quote di società concessionarie private sono consentiti a condizione
che l'assetto proprietario che ne derivi sia conforme a quanto stabilito nel
comma 2 del presente articolo.
24. Il canone di concessione per il servizio di radiodiffusione sonora digitale terrestre non è dovuto dagli interessati per un periodo di dieci anni.
Articolo 6.
Copertura
finanziaria.
1. All'onere
derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 52.090.000.000
in ragione d'anno, si provvede:
2. Secondo
le stesse modalità può essere istituito, ove necessario e con criteri di parametrazione
che tengano conto dei costi dell'attività, un corrispettivo per i servizi resi
dall'Autorità in base a disposizioni di legge, ivi compresa la tenuta del registro
degli operatori.
3. Il
Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Articolo 7.
Entrata
in vigore.
1. La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.