Legge 23 dicembre 1998, n. 448 - Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo

 

Articolo 45

Disposizioni e interventi vari di razionalizzazione

3. Nell’ambito delle misure di sostegno all’emittenza previste dall’articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n.323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n.422, ed anche al fine di incentivare l’adeguamento degli impianti in base al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva approvato dall’autorità per le garanzie nelle comunicazioni il 30 ottobre 1998, è stanziata la somma di lire 24 miliardi per l’anno 1999. Detta somma è erogata entro il 30 giugno di ciascuno degli anni del triennio dal Ministero delle comunicazioni alle emittenti televisive locali titolari di concessione che siano state ammesse alle provvidenze di cui all’articolo 7 del citato decreto-legge n.323 del 1993 ed ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n.680, in base ad apposito regolamento adottato dal Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le competenti Commissioni parlamentari. Per una quota degli oneri recati dal presente comma, pari a lire 5 miliardi nel 1999 ed a lire 2 miliardi nel 2000, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’attuazione dell’articolo 8.
(Comma così modificato dall'art. 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Per effetto di varie modifiche apportate dalle successive leggi finanziarie, l'importo del fondo di cui al presente comma è fissato per il 2010 in 158.678.000 euro annui. Infatti, l'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 fissava l'ammontare totale del fondo a 98.678.000 euro. Successivamente, l'art. 2 legge 24 dicembre 2007, n. 244 lo incrementava di 10 milioni annui a decorrere dal 2008 (e per il solo anno 2009 di ulteriori 5 milioni di euro). In precedenza, l'articolo 1 legge
27 dicembre 2006, n. 296 lo aveva incrementato di 30 milioni per il 2007, 45 per il 2008 e 35 per il 2009. Infine, l'articolo 2 legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Fondo è incrementato di 50 milioni per il 2010. A norma dell'art. 2 legge 24 dicembre 2007, n. 244, "la ripartizione secondo bacini di utenza costituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano dello stanziamento annuo è effettuata entro il 30 maggio di ogni anno. Allo scopo si procede imputando, automaticamente e in via provvisoria, alle regioni e alle province autonome il 90 per cento della somma già assegnata nell’anno precedente, fatta salva la rideterminazione in via definitiva all’esito dei conteggi ufficiali". A norma dell’art. 145 legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato da ultimo dall'art. 2 legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'erogazione delle somme di cui al presente comma "avviene entro il 31 luglio di ciascun anno. In caso di ritardi procedurali, alle singole emittenti risultanti dalla graduatoria formata dai comitati regionali per le comunicazioni, ovvero, se non ancora costituiti, dai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi nonché alle singole emittenti radiofoniche locali risultanti dalla graduatoria formata dal Ministero delle comunicazioni, è erogato, entro il predetto termine del 31 luglio, un acconto, salvo conguaglio, pari al 90 per cento del totale al quale avrebbero diritto, calcolato sul totale di competenza dell'anno di erogazione". A norma dell'art. 52 legge 28 dicembre 2001, n. 448, delle misure di sostegno di cui al presente comma "possono beneficiare, a decorrere dall'anno 2002, anche le emittenti radiofoniche locali legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nella misura complessivamente non superiore ad un decimo dell'ammontare globale dei contributi stanziati. Per queste ultime emittenti, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti le modalità e i criteri di attribuzione ed erogazione". A norma, infine, dell'art. 4 legge 23 dicembre 2003, n. 350, dei contributi di cui al presente comma, "possono beneficiare in misura paritaria, per una quota pari al 10 per cento della somma riservata alle emittenti radiofoniche, le emittenti radiofoniche nazionali a carattere comunitario". Tale quota, secondo quanto disposto dall'art. 1 legge 30 dicembre 2004, n. 311, "allo scopo di promuovere il potenziamento della strumentazione tecnologica e l'aggiornamento della tecnologia impiegata nel settore della radiofonia, a decorrere dall'anno 2005, ferma restando la misura del 10 per cento stabilita al medesimo comma, non può comunque essere inferiore a 1 milione di euro annui. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2005. L'accesso ai benefici è subordinato alla presentazione, da parte dei soggetti interessati, della relativa domanda entro il 31 gennaio di ciascun anno". In attuazione di quanto disposto dal presente comma si vedano, in questa sezione, per le emittenti televisive il decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292 e per le emittenti radiofoniche il decreto ministeriale 1 ottobre 2002, n. 255)