Autorità per le garanzie nelle comunicazioni -
Delibera 26 novembre 2009, n. 664/09/CONS - Regolamento recante la nuova
disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in
tecnica digitale
Capo I - Disposizioni generali (artt.
1-2)
Capo II - Autorizzazioni per i fornitori di contenuti
radiofonici (artt. 3-9)
Capo III - Autorizzazioni per i fornitori di servizi (art.
10)
Capo IV - Disposizioni per la concessionaria del servizio
pubblico generale radiotelevisivo (art. 11)
Capo V - Autorizzazioni generali per gli operatori di rete
radiofonici e diritti di uso delle frequenze (artt. 12-19)
Capo VI - Disposizioni transitorie e finali (artt. 20-21)
Articolo 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) “tecnica numerica o digitale”: l’insieme delle modalità di diffusione di
segnali digitali derivate dallo standard ETS 300 401, secondo gli standard di
codifica DAB+ (ETS TS 102 563) e DMB (ETS TS 102 428)
b) “trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale”: le trasmissioni
terrestri effettuate secondo la tecnica numerica;
c) “trasmissioni radiofoniche satellitari in tecnica digitale”: le trasmissioni
radiofoniche satellitari destinate alla ricezione in mobilità che necessitano di
reti integrative terrestri (gap filler)
d) «programmi radiofonici numerici o palinsesti»: l'insieme dei contenuti sonori
e dati ad essi associati predisposti dal fornitore di contenuti, destinati alla
fruizione del pubblico mediante diffusione radiofonica terrestre in tecnica
digitale e caratterizzati da un unico marchio;
e) “programmi dati”: prodotti editoriali multimediali, anche elettronici,
diversi da programmi radiofonici numerici, non prestati su richiesta individuale
e diffusi su reti terrestri in tecnica digitale;
f) “servizi”: servizi al pubblico di accesso condizionato mediante distribuzione
agli utenti di chiavi numeriche per l’abilitazione alla fruizione di programmi,
alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura degli apparati,
ovvero servizi delle società dell’informazione ai sensi dell’art. 1, numero 2,
della direttiva n. 98/48/CE, ovvero servizi di infomobilità ;
g) “blocco di diffusione”: l’insieme di più palinsesti, programmi dati e servizi
diffusi su una frequenza assegnata;
h) “capacità trasmissiva”: insieme dei blocchi di diffusione irradiabili sulle
frequenze terrestri attribuite per la diffusione radiofonica terrestre in
tecnica digitale sulla base del piano nazionale di ripartizione delle frequenze
e del piano di assegnazione delle frequenze redatto secondo i criteri del
presente regolamento;
i) “unità di capacità (CU)”: unità elementari in cui è suddiviso ogni blocco di
diffusione, per un totale di 864 unità per blocco;
j) “capacità trasmissiva di ciascun fornitore di contenuti radiofonici” la
quantità di CU attribuita, in uguale misura per ogni programma, a ciascun
fornitore di contenuti pubblico e privato all’interno di un singolo blocco di
diffusione; qualora uno stesso soggetto sia titolare di più autorizzazioni per
l’attività di fornitore di contenuti radiofonici avrà diritto ad un’identica
quantità di CU per ogni programma irradiato.
k) “probabilità di copertura” : probabilità che un ricevitore posizionato a caso
all’interno dell’area di servizio possa ricevere il programma trasmesso con
continuità e senza degradi apprezzabili del segnale;
l) “copertura portatile outdoor”: l’area di servizio in cui è possibile ricevere
i programmi radiofonici numerici trasmessi dal singolo blocco di diffusione con
apparecchio ricevente portatile all’esterno degli edifici con probabilità di
copertura non inferiore al 95%;
m) “Copertura portatile indoor”: l’area di servizio in cui è possibile ricevere
i programmi radiofonici numerici trasmessi dal singolo blocco di diffusione con
apparecchio ricevente portatile all’interno degli edifici con probabilità di
copertura non inferiore al 70%;
n) “operatore di rete”: il soggetto titolare del diritto di installazione,
esercizio e fornitura di una rete di comunicazioni elettroniche su frequenze
terrestri in tecnica digitale e di impianti di messa in onda e dei relativi
sistemi di collegamento e contribuzione, multiplazione, distribuzione e
diffusione terrestre in tecnica digitale e delle risorse frequenziali che
consentono la trasmissione di programmi radiofonici numerici, di programmi dati
e servizi agli utenti.
o) “fornitore di contenuti radiofonici": il soggetto pubblico o privato che ha
la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi radiofonici
numerici e dei relativi programmi-dati destinati alla diffusione anche ad
accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, attraverso
l’operatore di rete, e che è legittimato a svolgere le attività commerciali ed
editoriali connesse alla diffusione audio e dei relativi dati;
p) “fornitore di servizi”: il soggetto che fornisce, attraverso l’operatore di
rete, servizi al pubblico di accesso condizionato mediante distribuzione agli
utenti di chiavi numeriche per l’abilitazione alla fruizione dei programmi, alla
fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati, ovvero che
fornisce servizi della società dell’informazione ai sensi dell’art. 1, numero 2,
della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;
q) “ambito locale”: l’esercizio dell’attività di radiodiffusione sonora
terrestre in tecnica digitale con irradiazione del segnale, da parte di un
soggetto direttamente o attraverso più soggetti tra loro controllati o
collegati, fino a una copertura massima di 15 milioni di abitanti;
r) “ambito nazionale”: l’esercizio dell’attività di radiodiffusione sonora
terrestre in tecnica digitale non limitato all’ambito locale;
s) “fornitore di contenuti a carattere comunitario”: fornitore di contenuti
caratterizzato dall’assenza dello scopo di lucro, che trasmette programmi
originali autoprodotti che fanno riferimento ad istanze culturali, etniche,
politiche e religiose per almeno il 30 per cento dell’orario di trasmissione
giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21, che può avvalersi di
sponsorizzazioni e che non trasmette più del 10 per cento di pubblicità per ogni
ora di diffusione;
t) “programmi originali autoprodotti”: programmi realizzati in proprio dal
soggetto fornitore di contenuti o dalla sua controllante o da sue controllate,
ovvero in co-produzione con altro fornitore di contenuti;
u) “piano nazionale di ripartizione delle frequenze”: il piano che disciplina
l’uso in tempo di pace delle bande di frequenze in ambito nazionale redatto
sulla base dell’art. 5 del regolamento delle radiocomunicazioni dell’Unione
Internazionale delle Radiocomunicazioni (UIT), approvato con decreto
ministeriale 13 novembre 2008, pubblicato nel supplemento ordinario n. 255 alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 273 del 21 novembre 2008;
v) “piano di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in
tecnica digitale”: il piano di assegnazione delle frequenze per la
radiodiffusione sonora in tecnica digitale nelle aree territoriali nelle quali
si è concluso il passaggio definitivo alle trasmissioni televisive digitali
terrestri, redatto dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo i
criteri dell’art. 13 del presente Regolamento;
z) “Autorità”: l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni istituita
dall’art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
aa) “Ministero”: il Ministero dello Sviluppo Economico;
bb) “Codice”: il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice
delle comunicazioni elettroniche;
cc) “Testo Unico” il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il
Testo Unico della Radiotelevisione;
dd) “Contratto di Servizio”: il Contratto di Servizio tra la Concessionaria del
servizio pubblico generale radiotelevisivo di cui all’articolo 49 del Testo
Unico e il Ministero dello Sviluppo Economico, redatto ai sensi dell’articolo 45
e seguenti del Testo Unico;
ee) “fase di avvio dei mercati”: il periodo intercorrente tra la data di entrata
in vigore del presente regolamento e: 1) il raggiungimento della copertura di
cui all’art. 13, comma 5, lettere c) e d) ; 2) la diffusione commerciale dei
ricevitori per la ricezione dei programmi radiofonici numerici mediante
ricevitori domestici non inferiore al 50 % della popolazione e al 70 % degli
autoveicoli di nuova immatricolazione dotati di autoradio;
ff) “Simulcast”: Trasmissione simultanea su rete radiofonica terrestre in
tecnica digitale del programma radiofonico diffuso su rete radiofonica
analogica.
gg) “Bacini di utenza locali”: Aree geografiche di suddivisione del territorio
nazionale secondo quanto previsto dal Piano di Assegnazione delle Frequenze per
la radiodiffusione sonora in tecnica digitale, nelle quali ogni operatore di
rete esercisce uno o più impianti di diffusione. I bacini di utenza possono
essere suddivisi in sub-bacini per espressa previsione dello stesso Piano di
Assegnazione delle Frequenze
Articolo 2.
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento definisce in modo equo, trasparente e non
discriminatorio le disposizioni per promuovere lo sviluppo della diffusione
radiofonica in tecnica digitale in attuazione di quanto previsto dall’art. 24,
comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112 e nel rispetto delle direttive
comunitarie sulle reti e sui servizi di comunicazione elettronica, garantendo
parità di condizioni di avvio, sviluppo ed esercizio ordinario della predetta
attività tra tutti i soggetti privati nonché tra questi e la concessionaria del
servizio pubblico generale radiotelevisivo.
CAPO II
AUTORIZZAZIONI PER I FORNITORI DI CONTENUTI RADIOFONICI
Articolo 3.
Tipologie delle autorizzazioni e modalità di rilascio
1. L’autorizzazione, in ambito nazionale o locale, per la fornitura dei
programmi radiofonici numerici e programmi dati destinati alla diffusione in
tecnica digitale su frequenze terrestri è rilasciata dal Ministero sulla base
delle norme del presente regolamento. L’autorizzazione è richiesta per ciascun
programma diffuso in tecnica digitale, ivi inclusi quelli ad accesso
condizionato.
2. Possono presentare domanda per il rilascio delle autorizzazioni di cui al
presente articolo, i soggetti che abbiano la propria sede legale in Italia
ovvero in uno Stato dello Spazio Economico Europeo (SEE). Il rilascio di
autorizzazione a soggetti che non abbiano la propria sede in Italia, ovvero in
uno Stato dello Spazio Economico Europeo, è consentito a condizione che lo Stato
ove il soggetto richiedente ha la propria sede legale pratichi un trattamento di
effettiva reciprocità nei confronti di soggetti italiani. Sono salve in ogni
caso le disposizioni contenute negli accordi internazionali.
3. L’autorizzazione per fornitore di contenuti radiofonici in ambito nazionale è
rilasciata esclusivamente a società di capitali o società cooperative che
impieghino non meno di quindici dipendenti in regola con le vigenti disposizioni
di legge in materia previdenziale.
4. L’autorizzazione per fornitore di contenuti radiofonici in ambito locale è
rilasciata esclusivamente a società di persone o di capitali o a società
cooperative che impieghino non meno di due dipendenti in regola con le vigenti
disposizioni di legge in materia previdenziale.
5. L’autorizzazione per fornitore di contenuti a carattere comunitario, in
ambito nazionale o locale, è rilasciata esclusivamente a fondazioni,
associazioni riconosciute o non riconosciute e a società cooperative prive di
scopo di lucro.
6. Le autorizzazioni di cui al presente articolo non possono essere rilasciate
ai soggetti i cui amministratori e legali rappresentanti abbiano riportato
condanna irrevocabile a pena detentiva superiore a sei mesi per delitto non
colposo o che siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge
27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni e integrazioni o alle
misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale.
7. Il palinsesto del fornitore di contenuti, è identificato da un unico marchio
o denominazione e deve rispettare gli obblighi di programmazione e diffusione
previsti dalla normativa vigente in materia di radiodiffusione sonora. Il
palinsesto giornaliero non può essere inferiore a 18 ore.
8. La domanda di autorizzazione per fornitore di contenuti deve contenere i dati
relativi al soggetto richiedente, l’indicazione relativa all’ambito nazionale o
locale e i bacini di riferimento, nonché la dichiarazione di espressa
accettazione delle condizioni previste dal presente regolamento. La domanda deve
essere corredata dalla seguente documentazione:
a) dichiarazione che gli amministratori e i legali rappresentanti non abbiano
riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo
superiore a sei mesi e non siano sottoposti a misure di sicurezza o di
prevenzione;
b) certificato del registro delle imprese relativo al soggetto richiedente per
le società di persone e di capitali o certificazione comprovante la costituzione
del richiedente in fondazione, associazione riconosciuta o non riconosciuta
società cooperativa priva di scopo di lucro;
c) estratto del libro soci del soggetto richiedente, corredato da dichiarazione,
sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’inesistenza di patti
fiduciari aventi ad oggetto, in tutto o in parte, il capitale sociale del
soggetto richiedente, ovvero, in caso di esistenza di detti patti fiduciari,
corredato da dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, da cui
risulti l’identità dei beneficiari effettivi dei diritti di socio;
d) documentazione comprovante il numero di dipendenti impiegati in regola con le
vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale, ad esclusione delle
domande per fornitore di contenuti a carattere comunitario in ambito nazionale o
locale;
e) l’elenco dei soci che, alla data di presentazione della domanda, detengono
una partecipazione superiore al 2 per cento del capitale sociale, con
indicazione del numero delle azioni o quote possedute da ciascun socio, nonché
delle situazioni di controllo. Qualora i soci che detengano anche indirettamente
il controllo del soggetto richiedente siano a loro volta società, deve essere
altresì allegato l’elenco dei soci di queste ultime che ne detengano, anche
indirettamente, il controllo;
f) gli elementi che documentino il rispetto delle disposizioni sul divieto di
posizioni dominanti;
g) il marchio o la denominazione di identificazione del programma o palinsesto e
quello diverso dal precedente di eventuali programmi comuni con altri fornitori
di contenuti in ambito locale;
h) le ricevute dei versamenti di cui all’art. 5, comma 1, del presente
regolamento, salvo che per i soggetti di cui al comma 12.
9. E’ fatto obbligo ai soggetti titolari di autorizzazione ai sensi del presente
articolo di comunicare al Ministero ogni eventuale cambiamento delle
informazioni indicate nella domanda di autorizzazione, nonché nei documenti di
cui al comma 8. Detta comunicazione deve essere effettuata entro novanta giorni
dal verificarsi dell’evento che ha dato luogo all’obbligo di informativa.
10. Resta fermo l’obbligo di effettuare le comunicazioni al Registro degli
operatori di comunicazioni istituito presso l’Autorità, ai sensi della delibera
n. 236/01/CONS e successive modificazioni.
11. Il Ministero provvede al rilascio o al diniego dell’autorizzazione entro
sessanta giorni dalla ricezione della domanda. Il termine per l’adozione del
provvedimento può essere prorogato di una sola volta, con provvedimento
motivato, fino a un massimo di trenta giorni qualora il Ministero, ritenendo
necessario un supplemento di istruttoria, richieda chiarimenti o integrazioni.
La proroga è comunicata con lo stesso provvedimento con cui il Ministero
delibera di procedere al supplemento di istruttoria. Il procedimento si conclude
con l’archiviazione in caso di ritiro dell’istanza o di inerzia da parte del
richiedente protrattasi oltre i sessanta giorni dall’ultima comunicazione del
Ministero.
12. I soggetti autorizzati alla prosecuzione nell’esercizio dell’attività di
radiodiffusione sonora in tecnica analogica ai sensi dell’art. 1, comma 2-bis,
del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 marzo 2001, n. 66, sono abilitati a richiedere al Ministero, entro
quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,
l’autorizzazione per la fornitura dei programmi radiofonici numerici destinati
alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri, in ambito nazionale
o locale, nel rispetto di quanto previsto dai commi 13, 14 e 15.
13. L’autorizzazione di cui al comma 12 consente di trasmettere programmi
radiofonici numerici e programmi dati nel bacino nel quale sono comprese le
province legittimamente servite in tecnica analogica, nel rispetto del limite di
cui all’articolo 24, comma 3, del Testo Unico. La domanda di autorizzazione, che
deve contenere la dichiarazione di espressa accettazione delle condizioni
previste dal presente regolamento, è presentata per ciascun programma diffuso in
tecnica numerica ed è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:
a) che permangano per tutta la durata dell’autorizzazione i requisiti previsti
per la prosecuzione dell’attività di radiodiffusione sonora in tecnica analogica
dall’art. 1, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;
b) che venga diffuso in simulcast su rete radiofonica terrestre in tecnica
digitale almeno il 50 per cento del programma radiofonico diffuso su rete
radiofonica analogica terrestre calcolato sul tempo di trasmissione settimanale
del medesimo programma analogico, al netto della programmazione pubblicitaria
che, nella fase di avvio dei mercati, può essere differenziata, per l’intera
programmazione giornaliera, da quella irradiata sulla rete analogica, fermo il
divieto di differenziazione per la pubblicità irradiata dalle emittenti
nazionali sulle reti analogiche o digitali.
c) che il richiedente sia in regola con il versamento dei canoni dovuti per
l’esercizio dell’attività di radiodiffusione sonora in tecnica analogica anche
attraverso il meccanismo di compensazione previsto dall’articolo 4, comma 3 del
Decreto del Ministro delle Comunicazioni 1° ottobre 2002, n. 225 e non sia
incorso nella sanzione della revoca della concessione o dell’autorizzazione.
14. Il Ministero provvede al rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 12
entro un mese dalla ricezione della domanda; decorso tale termine senza che il
Ministero si sia espresso l’autorizzazione si intende rilasciata. L’elenco dei
soggetti che ottengono l’autorizzazione ai sensi del presente comma è reso
pubblico dal Ministero entro i successivi venti giorni.
15. I soggetti di cui al comma 12, qualora intendano irradiare anche programmi
diversi da quelli già diffusi in tecnica analogica, fatto salvo quanto previsto
dal comma 13, lett. b), sono tenuti a richiedere specifica autorizzazione ai
sensi del comma 8.
16. I soggetti di cui al comma 12 che non abbiano richiesto l’autorizzazione
entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e
comunque non oltre la definizione del piano di assegnazione delle frequenze di
cui all’articolo 13 per ogni singola area territoriale, sono assoggettati alla
procedura ordinaria prevista dai commi da 1 a 11 del presente articolo.
Articolo 4.
Durata, rinnovo, estinzione, decadenza e revoca dell’autorizzazione
1. L’autorizzazione di cui all’art. 3 è rilasciata per una durata di dodici
anni. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’articolo 3, comma 12, hanno
durata fino a tutto l’anno 2021. L’autorizzazione è rinnovabile conformemente
alle norme vigenti al momento del rinnovo e può essere ceduta a terzi previo
assenso del Ministero, sentita l’Autorità, salvo quanto previsto dal comma 2. Ai
fini dell’assenso il Ministero verifica che il soggetto subentrante sia in
possesso dei medesimi requisiti previsti per il rilascio dell’autorizzazione.
2. L’autorizzazione conseguita ai sensi dell’art. 3, comma 12, può essere ceduta
solo conformemente alle norme che disciplinano la cessione di intera azienda o
di ramo di azienda nel campo della radiodiffusione sonora in tecnica analogica.
3. L’autorizzazione di cui all’art. 3 si estingue in caso di scadenza del
termine di cui al comma 1 senza che sia stato richiesto il rinnovo, nonché nei
casi di rinuncia, di dichiarazione di fallimento o ammissione ad altra procedura
concorsuale, salvo il caso di autorizzazione in via provvisoria all’esercizio
dell’attività d’impresa.
4. La perdita dei requisiti oggettivi o soggettivi previsti per il rilascio
dell’autorizzazione di cui all’art. 3 comporta la decadenza dalla medesima.
5. Il Ministero dispone, con provvedimento motivato, la revoca delle
autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’art. 3 in caso di grave reiterata
violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento ovvero nei casi
previsti dall’art. 16, comma 2, della legge 18 agosto 2000, n. 248. Il termine
per l’adozione del provvedimento di revoca è di quarantacinque giorni decorrenti
dalla data di notifica della comunicazione di avvio del procedimento. Le parti
possono presentare memorie scritte e documenti entro quindici giorni dal
ricevimento della predetta comunicazione. Trascorso inutilmente tale termine, il
Ministero procede ai sensi di legge.
Articolo 5.
Contributi
1. Il soggetto richiedente un’autorizzazione di cui all’art. 3, per fornitore di
contenuti radiofonici in ambito nazionale è tenuto al pagamento della somma di
euro 3.000 (tremila euro) a titolo di contributo per le spese di istruttoria. Il
fornitore di contenuti in ambito locale è tenuto al pagamento della somma di
euro 300 (trecento euro) per provincia: tale contributo è ridotto del cinquanta
per cento per ogni provincia oltre la prima e, in ogni caso, la somma
complessiva da versare non può essere superiore a euro 1.000. Per i fornitori di
contenuti a carattere comunitario, rispettivamente in ambito nazionale e in
ambito locale, gli importi sono ridotti della metà. Gli importi di cui al
presente comma sono automaticamente adeguati per ciascun anno solare successivo
a quello di entrata in vigore del presente regolamento in misura pari al tasso
programmato di inflazione per il medesimo anno. In caso di mancato pagamento del
contributo la domanda è dichiarata improcedibile.
2. Con successivo provvedimento l’Autorità determina la misura dei contributi
per controlli e verifiche.
3. I soggetti di cui all’art. 3, comma 12, non sono tenuti al pagamento dei
contributi di cui al presente articolo.
Articolo 6.
Registro dei programmi e conservazione delle registrazioni
1. I soggetti titolari di un’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 3
compilano mensilmente il registro dei programmi nel formato, anche elettronico,
definito dall’Autorità.
2. I soggetti di cui al comma 1 conservano la registrazione integrale dei
programmi radiofonici diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione
dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per
ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data ed
all’ora di diffusione.
Articolo 7.
Responsabilità e rettifica
1. I titolari di autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 3 sono
responsabili della natura e del contenuto dei programmi diffusi, dei dati ed
immagini relative ai loro rispettivi programmi e rispondono dei danni cagionati
a terzi secondo le norme vigenti. I direttori dei radiogiornali sono considerati
direttori responsabili ai sensi dell’art. 32, comma 1, del Testo Unico.
2. I soggetti titolari di autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 3 sono
tenuti all’osservanza degli obblighi di cui all’art. 32 del Testo Unico, in tema
di rettifica, previsti per i soggetti titolari di concessione per la diffusione
di programmi radiofonici su frequenze terrestri in tecnica analogica.
Articolo 8.
Pubblicità, sponsorizzazioni, televendite
1. I soggetti titolari di autorizzazione, rilasciata ai sensi dell’art. 3, sono
tenuti al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pubblicità,
sponsorizzazioni e televendite, applicabili all’attività di radiodiffusione
radiofonica su frequenze terrestri in tecnica analogica, svolta,
rispettivamente, dai concessionari in ambito nazionale o locale, a carattere
commerciale o comunitario.
Articolo 9.
Limiti alle autorizzazioni dei fornitori di contenuti
1. I soggetti autorizzati a fornire contenuti in ambito nazionale sono tenuti a
diffondere il medesimo palinsesto, i medesimi programmi dati e i medesimi
servizi, nonché gli identificativi ad essi associati, su tutto il territorio
nazionale, fatta salva l’articolazione locale delle trasmissioni della
concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo di cui alla
normativa vigente.
2. I soggetti autorizzati a fornire contenuti in ambito locale possono
irradiare, sia direttamente, sia attraverso più soggetti tra loro controllati o
collegati, il palinsesto, i programmi dati e i servizi, nonché gli
identificativi ad essi associati fino ad una copertura massima di quindici
milioni di abitanti.
3. Uno stesso soggetto o soggetti tra di loro in rapporto di controllo o
collegamento ai sensi dell’articolo 43 del Testo Unico, non possono essere,
contemporaneamente, titolari di autorizzazione per la fornitura di contenuti
radiofonici in ambito nazionale e in ambito locale.
4. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma 2 bis del decreto legge 30
gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999,
n. 78, i marchi, le denominazioni e gli identificativi utilizzati per la
fornitura di programmi in ambito locale devono essere distinti da quelli
utilizzati per la fornitura di programmi in ambito nazionale.
5. Alle diffusioni interconnesse si applicano le disposizioni previste, per le
emittenti radiofoniche, dall’art. 29 del Testo Unico.
6. Nella fase di avvio dei mercati, i fornitori di contenuti autorizzati ai
sensi dell’art. 3, comma 12, del presente regolamento, hanno accesso prioritario
alla capacità trasmissiva dei blocchi di diffusione degli operatori di rete
limitatamente ad un solo programma per ciascun fornitore di contenuti,
compatibilmente con la disponibilità di capacità trasmissiva.
7. Con successivo provvedimento l’Autorità stabilisce le norme in materia di
trasmissione di programmi criptati e di limiti alla capacità trasmissiva
destinata agli stessi.
8. Il fornitore di contenuti in ambito nazionale che svolge anche l’attività di
fornitore di servizi adotta un sistema di contabilità separata per ciascuna
attività esercitata.
CAPO III
AUTORIZZAZIONI PER I FORNITORI DI SERVIZI
Articolo 10.
Autorizzazione alla fornitura dei servizi e dati ad accesso condizionato
1. La fornitura di servizi e dati ad accesso condizionato, è soggetta ad
autorizzazione generale, che si consegue mediante presentazione di una
dichiarazione ai sensi e con le modalità dell’art. 25 del Codice.
2. Nella dichiarazione di cui al comma 1, i fornitori di servizi di accesso
condizionato si obbligano:
a) ad osservare le condizioni di accesso ai servizi di cui agli articoli 42 e 43
e dell’allegato n. 2, parte I, del Codice;
b) ad osservare la carta dei servizi di cui al comma 3.
3. I fornitori di servizi di accesso condizionato adottano, sulla base delle
linee guida emanate dall’Autorità, entro sessanta giorni dall’autorizzazione,
una carta dei servizi da sottoporre all’approvazione dell’Autorità. Il fornitore
di servizi è tenuto a far sottoscrivere la carta dei servizi al soggetto
controllato o legato da accordi contrattuali che, in tutto o in parte, offre per
suo conto servizi agli utenti finali. La carta dei servizi adottata per la
fornitura dei servizi di accesso condizionato è vincolante anche per il
fornitore di contenuti che fornisce i programmi e per l’operatore di rete che li
diffonde.
4. L’autorizzazione di cui all’art. 3, comma 12, dà diritto all’autorizzazione
di cui al presente articolo senza alcun onere e canone aggiuntivo, limitatamente
alla fase di avvio dei mercati.
CAPO IV
DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO PUBBLICO GENERALE
RADIOTELEVISIVO
Articolo 11.
Abilitazione alle diffusioni radiofoniche in tecnica digitale
1. La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo è abilitata
alla diffusione di palinsesti, programmi dati e servizi in tecnica digitale su
un blocco di diffusione radiofonico per l’effettuazione di trasmissioni in banda
VHF-III. La concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo può utilizzare,
previa richiesta, anche frequenze della banda UHF-L per integrare/ottimizzare la
copertura della rete realizzata in banda VHF III.
2. La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo potrà,
direttamente o attraverso società controllate o collegate, avvalersi della
capacità trasmissiva degli operatori di rete locali di cui al presente
regolamento, mediante accordi o intese con questi ultimi ed a condizioni eque,
trasparenti e non discriminatorie, al solo scopo della diffusione della propria
programmazione locale.
CAPO V
AUTORIZZAZIONI GENERALI PER GLI OPERATORI DI RETE RADIOFONICI E DIRITTI DI USO
DELLE FREQUENZE
Articolo 12.
Autorizzazioni generali per gli operatori di rete radiofonici nella fase di
avvio dei mercati
1. L’attività di operatore di rete per trasmissioni radiofoniche terrestri in
tecnica digitale in ambito nazionale o locale si conforma ai principi della
direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002 e
della direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, nel
rispetto di quanto previsto dall’articolo 8-novies della legge n. 101 del 2008.
2. L’attività di cui al comma 1 è soggetta al regime dell’autorizzazione
generale, ai sensi dell’art. 25 del Codice.
3. In considerazione degli obiettivi di tutela del pluralismo e degli altri
obiettivi di interesse generale, nonché dei criteri e principi dettati
dall’articolo 24 della legge n. 112 del 2004, nella fase di avvio dei mercati, i
diritti di uso delle radiofrequenze per le trasmissioni radiofoniche terrestri
in tecnica digitale in ambito nazionale e locale, stante l’esigenza di
ottimizzare l’utilizzazione delle risorse radioelettriche scarse, sono
rilasciati esclusivamente a società consortili secondo quanto previsto dai
successivi commi 4, 5 e 6.
4. Le società consortili che ottengono i diritti di uso delle radiofrequenze per
le trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale in ambito nazionale
possono essere esclusivamente partecipate, con quote paritetiche, da
concessionari per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale di cui
all’articolo 3, comma 12 del presente regolamento, che hanno ottenuto
l’autorizzazione per l’attività di fornitore di programmi radiofonici in tecnica
digitale. Le società consortili che ottengono i diritti di uso delle
radiofrequenze per le trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale in
ambito locale possono essere partecipate esclusivamente, con quote paritetiche e
nel rispetto del principio di non discriminazione, da concessionari per la
radiodiffusione sonora in ambito locale di cui all’articolo 3, comma 12, del
presente regolamento, che hanno ottenuto l’autorizzazione per l’attività di
fornitore di programmi radiofonici in tecnica digitale. L’Autorità vigila sulla
corretta applicazione del presente comma e, in particolare, sulla parità di
condizioni tra i partecipanti alle società consortili.
5. I diritti di uso delle radiofrequenze per le trasmissioni radiofoniche
terrestri in tecnica digitale in ambito nazionale sono rilasciati a società
consortili partecipate da almeno il 40 per cento delle emittenti legittimamente
esercenti l’attività di radiodiffusione sonora in tecnica analogica in ambito
nazionale, che siano anche titolari di autorizzazione per la fornitura di
programmi radiofonici in ambito nazionale ai sensi dell’art. 3, comma 14, del
presente regolamento. In ogni caso, è garantita alle emittenti autorizzate alla
diffusione dei programmi radiofonici nazionali ai sensi della predetta
normativa, che non partecipano al capitale delle società consortili assegnatarie
del diritto di uso delle frequenze, la capacità necessaria ad irradiare i propri
programmi, con parità di trattamento rispetto alle emittenti che partecipano al
capitale sociale . Ai fini dell’applicazione del presente comma ciascuna
emittente può partecipare al capitale sociale di una sola società consortile
6. I diritti di uso delle radiofrequenze per le trasmissioni radiofoniche
terrestri in tecnica digitale in ambito locale sono rilasciati, per ogni bacino
o sub bacino di utenza previsto dal Piano di assegnazione delle frequenze per la
radiodiffusione sonora in tecnica digitale di cui all’art. 13, alle società
consortili partecipate da almeno il 30 per cento delle emittenti legittimamente
esercenti nello stesso bacino di utenza o sub bacino di utenza, l’attività di
radiodiffusione sonora in tecnica analogica in ambito locale, che siano anche
titolari di autorizzazione per la fornitura di programmi radiofonici in ambito
locale ai sensi dell’art. 3, comma 14 del presente regolamento. In ogni caso, è
garantita alle emittenti autorizzate alla diffusione dei programmi ai sensi
della predetta normativa, che non partecipano al capitale delle società
consortili assegnatarie del diritto di uso delle frequenze, la capacità
necessaria ad irradiare i propri programmi, con parità di trattamento rispetto
alle emittenti che partecipano al capitale sociale, compatibilmente con la
disponibilità di capacità trasmissiva. Ai fini dell’applicazione del presente
comma, per ogni bacino o sub bacino di utenza ciascuna emittente può partecipare
al capitale sociale di una sola società consortile. Nei bacini o sub bacini di
utenza nei quali il numero dei soggetti autorizzati all’attività di fornitore di
programmi radiofonici in ambito locale ai sensi dell’articolo 3, comma 14 sia
inferiore a 11 per ogni blocco di diffusione assegnabile ad operatori di rete
locali, la percentuale del 30 per cento può essere ridotta, ovvero conseguita
attraverso fusioni o accordi tra società consortili locali, ferma restando
l’unitarietà del titolo abilitativo per l’esercizio del diritto di uso delle
frequenze.
7. L’autorizzazione generale di cui al comma 1 ha durata fino al 31 dicembre del
ventesimo anno successivo a quello dell’inizio della relativa attività di
operatore di rete prevista dal presente regolamento. Tale autorizzazione è
rinnovabile secondo le procedure di cui all’art. 25, comma 4 del Codice mediante
presentazione della relativa dichiarazione entro i sessanta giorni precedenti la
data di scadenza.
8. L’autorizzazione generale di cui al comma 1 si estingue in caso di scadenza
del termine di cui al comma 6 senza che sia stato richiesto il rinnovo, nonché
in caso di rinuncia del soggetto autorizzato, di dichiarazione di fallimento
ovvero di sottoposizione ad altra procedura concorsuale, salvo il caso di
autorizzazione in via provvisoria all’esercizio dell’attività di impresa.
9. In applicazione dell’art. 3, comma 24 della legge 31 luglio 1997, n. 249, per
i primi dieci anni di attività gli operatori di rete radiofonici nazionali o
locali di cui al presente articolo sono esentati dal pagamento dei diritti
amministrativi di cui all’art. 34 del Codice e dei contributi di cui all’art. 35
del Codice.
10. A decorrere dall’undicesimo anno di attività gli operatori di rete
radiofonici nazionali e locali di cui al presente articolo provvedono al
pagamento dei diritti amministrativi di cui all’art. 34 del Codice, e dei
contributi di cui all’art. 35 del Codice, nella misura definita dal Ministero
sulla base dei criteri che saranno stabiliti dall’Autorità, anche con
riferimento al fatturato degli operatori di rete. Resta fermo quanto previsto
dall’art. 26 del Testo Unico con riferimento all’utilizzazione dei collegamenti
di telecomunicazioni a supporto dell’attività di radiodiffusione sonora.
11. In caso di cessione dell’azienda da parte dell’operatore di rete,
l’acquirente deve presentare al Ministero, entro trenta giorni, domanda di
subentro nell’autorizzazione generale conforme alle previsioni del presente
Regolamento e richiedere, altresì l’autorizzazione al trasferimento di proprietà
secondo quanto previsto dalla delibera n. 646/06/CONS. A seguito del rilascio da
parte dell’Autorità dell’autorizzazione alla cessione dell’azienda, il Ministero
consente il subentro nell’autorizzazione generale.
12. Il trasferimento dei diritti di uso di frequenze tra due soggetti titolari
dell’autorizzazione generale, di cui al comma 2, avviene nel rispetto delle
disposizioni di cui all’art. 14 del Codice.
Articolo 13.
Frequenze utilizzabili e criteri per la pianificazione e per la configurazione
delle reti per le trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale e per
il rilascio dei diritti di uso delle frequenze nella fase di avvio dei mercati.
1. Le trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale da parte degli
operatori di rete nazionali e locali di cui al precedente art. 12 sono
effettuate sulle frequenze della banda VHF-III. Gli operatori di rete nazionali
e locali destinatari dei diritti di uso delle radiofrequenze ai sensi del
precedente articolo 12 possono utilizzare, previa richiesta, blocchi di
diffusione su frequenze della banda UHF-L per integrare o ottimizzare la
copertura delle reti nazionali e locali realizzate in banda VHF-III. L’uso delle
frequenze di cui al presente comma deve essere effettuato nel rispetto degli
accordi internazionali, della normativa dell’Unione Europea e di quella
nazionale, nonché dei piani nazionali di ripartizione e di assegnazione delle
frequenze e delle disposizioni in materia contenute nel presente regolamento.
2. Ai fini della pianificazione delle frequenze e della connessa configurazione
delle reti, l’Autorità, sentite la concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo e le associazioni maggiormente rappresentative delle imprese
radiofoniche private suddivide il territorio nazionale in bacini di utenza e sub
bacini di utenza per le diffusioni locali, individua le frequenze assegnabili
nelle aree territoriali nelle quali si è concluso il passaggio definitivo alla
trasmissione televisiva digitale terrestre e determina il numero e la
configurazione delle reti radiofoniche digitali terrestri da attivare nelle
medesime aree.
3. Ai fini del pluralismo del sistema la pianificazione delle frequenze e la
configurazione delle reti per le trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica
digitale da realizzare nelle aree territoriali di cui al comma 2, devono
garantire un uso efficiente della risorsa radioelettrica, un’uniforme copertura
e una razionale distribuzione delle frequenze tra soggetti legittimamente
operanti in ambito nazionale e locale. La pianificazione delle radiofrequenze
deve permettere, agli operatori nazionali, la realizzazione di reti
isofrequenziali a copertura nazionale e, agli operatori locali, la realizzazione
di reti isofrequenziali per la copertura dei singoli bacini e sub-bacini di
utenza, nonché un’efficiente copertura portatile indoor nelle aree metropolitane
con il minimo impiego di risorse infrastrutturali. In presenza di limitate e
particolari situazioni può essere prevista una copertura in tecnica k-SFN o MFN,
ai fini della compatibilità con le assegnazioni di GE06 dei paesi confinanti e
con le aree tecniche limitrofe.
4. Nell’individuazione delle reti di cui al comma 3 ed ai fini della conseguente
assegnazione dei diritti di uso delle frequenze da parte del Ministero, nel
rispetto di quanto previsto dall’articolo 8-novies della legge n. 101 del 2008,
si applicano criteri pubblici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e
proporzionati, al fine di realizzare lo sviluppo della diffusione radiofonica
terrestre in tecnica digitale come naturale evoluzione del sistema analogico,
secondo quanto previsto dall’art. 24, comma 1, lettera a) della legge 3 maggio
2004, n. 112. L’Autorità, ai sensi dell’art. 1, comma 6, lettera a), n. 2, della
legge 31 luglio 1997, n. 249, può avvalersi degli organi del Ministero per le
attività di cui al presente articolo.
5. L’Autorità, per l’individuazione delle reti di cui al comma 3, tiene conto,
in particolare, dei seguenti criteri :
a) garantire la trasmissione in tecnica digitale dei programmi radiofonici delle
emittenti nazionali e locali legittimamente irradiati in tecnica analogica,
attraverso i blocchi di diffusione di cui alla lettere c) e d);
b) riservare alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo un blocco
di diffusione, secondo quanto previsto dal precedente articolo 11, con cui
assolvere gli obblighi di copertura e fornitura del servizio pubblico
radiofonico di cui al Testo Unico e al contratto di servizio;
c) garantire agli operatori di rete nazionali privati almeno due blocchi di
diffusione in grado di raggiungere, con copertura portatile outdoor, la più
elevata percentuale della popolazione ;
d) garantire agli operatori di rete locali privati fino a 11 blocchi di
diffusione al fine di soddisfare le richieste dei fornitori di contenuti di cui
all’articolo 3, comma 14, del presente regolamento per la diffusione in tecnica
digitale terrestre del programma di cui al medesimo articolo 3, comma 13 lettera
b); detti blocchi dovranno essere idonei a realizzare reti con copertura
portatile outdoor con la più elevata percentuale della popolazione di ciascun
bacino servito, fermo il rispetto del limite di cui all’articolo 24, comma 3,
del Testo Unico per ciascuno fornitore di contenuti in ambito locale.
6. L’assegnazione agli operatori di rete privati dei diritti di uso delle
frequenze individuate ai sensi del presente articolo 13 è disposta dal
Ministero, entro 60 giorni dall’individuazione da parte dell’Autorità delle
frequenze assegnabili ai sensi del comma 2 del presente articolo.
7. Ai fini dell’assegnazione dei diritti di uso delle frequenze il Ministero
provvederà ad acquisire i contributi delle società consortili di cui
all’articolo 12, commi 4, 5 e 6.
Articolo 14
Obblighi dell’operatore di rete
1. L’operatore di rete radiofonica in ambito nazionale può fornire servizi di
trasmissione e diffusione esclusivamente a fornitori di contenuti radiofonici in
ambito nazionale e a fornitori di servizi in ambito nazionale.
2. L’operatore di rete radiofonica in ambito locale può fornire servizi di
trasmissione e diffusione esclusivamente a fornitori di contenuti radiofonici in
ambito locale e a fornitori di servizi in ambito locale.
3. L’operatore di rete radiofonica privato in ambito nazionale è soggetto ai
seguenti vincoli:
a) realizzare entro due anni dall’assegnazione dei diritti di uso delle
frequenze, la copertura portatile outdoor di almeno il 40 % della popolazione di
ogni area oggetto dell’assegnazione stessa;
b) destinare ad ogni fornitore di contenuti radiofonici in ambito nazionale
autorizzato, anche non partecipante al capitale sociale delle società consortili
di cui all’articolo 12, una capacità trasmissiva per ciascun fornitore di
contenuti pari a 72 unità di capacità del blocco di diffusione, destinando
l’eventuale capacità residua di ciascun blocco di diffusione a programmi dati e
servizi.
4. L’operatore di rete radiofonica privato in ambito locale è soggetto ai
seguenti vincoli:
a) realizzare entro due anni dall’assegnazione dei diritti di uso delle
frequenze, la copertura portatile outdoor di almeno il 40 % per cento della
popolazione di ogni bacino o sub bacino oggetto dell’assegnazione stessa;
b) destinare ad ogni fornitore di contenuti radiofonici in ambito locale
autorizzato, anche non partecipante al capitale sociale delle società consortili
di cui all’articolo 12, una capacità trasmissiva per ciascun fornitore di
contenuti pari a 72 unità di capacità del blocco di diffusione, destinando
l’eventuale capacità residua di ciascun blocco di diffusione a programmi dati e
servizi.
5.L’operatore di rete radiofonica è tenuto a:
a) garantire parità di trattamento ai fornitori di contenuti non riconducibili a
società collegate e controllate, rendendo disponibili a questi ultimi, ai fini
di stabilire i necessari accordi le stesse informazioni tecniche messe a
disposizione dei fornitori di contenuti riconducibili a società collegate e
controllate;
b) non effettuare discriminazioni, nello stabilire gli opportuni accordi
tecnici, in materia di qualità trasmissiva e condizioni di accesso alla rete fra
soggetti autorizzati a fornire contenuti appartenenti a società controllanti,
controllate o collegate e fornitori indipendenti di contenuti e servizi;
c) utilizzare, sotto la propria responsabilità, le informazioni ottenute dai
fornitori di contenuti non riconducibili a società collegate e controllate,
esclusivamente per il fine di concludere accordi tecnici e commerciali di
accesso alla rete. Le informazioni ottenute non devono essere trasmesse ad altre
società controllate e collegate, nonché a terzi.
Articolo 15.
Accordi di interconnessione
1. Ai fini della fornitura dei servizi dati e dei servizi interattivi, gli
operatori di rete nazionali e locali possono stabilire accordi di
interconnessione fra loro ed interconnettere le loro reti ad altre reti di
comunicazione elettronica, secondo la disciplina degli accordi in materia di
interconnessione di reti di comunicazione elettronica prevista dalla vigente
disciplina.
Articolo 16.
Impiego da parte degli operatori di rete di infrastrutture e impianti di terzi e
condivisione di infrastrutture e impianti
1. I titolari di autorizzazione generale per lo svolgimento dell’attività di
operatore di rete radiofonica in ambito nazionale o locale possono impiegare
anche infrastrutture fornite da terzi, compresa la concessionaria pubblica o
società dalla stessa controllate, nonché possono provvedere all'uso in comune di
infrastrutture tecniche, infrastrutture civili e impianti nel rispetto dei
limiti previsti per le emissioni elettromagnetiche e dai piani di assegnazione
delle frequenze.
2. L'ubicazione e l'uso comune delle infrastrutture sono oggetto di accordi
commerciali e tecnici tra le parti interessate.
3. Al fine di facilitare la realizzazione delle reti trasmissive radiofoniche
digitali terrestri l’Autorità promuove la condivisione delle infrastrutture già
esistenti, a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, compatibilmente
con le necessità del titolare dell’infrastruttura esistente.
4. Alle eventuali controversie si applica la disposizione di cui all'art. 1,
comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, secondo le procedure previste per
la risoluzione delle controversie tra operatori di cui alla delibera n. 352/08/CONS.
Articolo 17.
Disciplina degli accordi fra operatore di rete e fornitori di contenuti e di
servizi
1. La fornitura di capacità trasmissiva nonché degli elementi ad essa connessi,
da parte degli operatori di rete ai fornitori di servizi e contenuti che non
siano tra loro in rapporto di controllo o di collegamento, avviene sulla base di
una negoziazione commerciale nel rispetto di quanto previsto nel presente
regolamento. Per la risoluzione di eventuali controversie tra operatori di rete
e fornitori di contenuti si applica l’art. 1, comma 11, della predetta legge 31
luglio 1997, n. 249.
2. Gli accordi di cui al precedente comma sono preventivamente comunicati
all’Autorità al fine della verifica del rispetto delle disposizioni previste dal
presente regolamento e dalla normativa vigente.
Articolo 18.
Assegnazione dei diritti di uso delle frequenze a seguito del completamento
della fase di avvio dei mercati
1. A seguito del completamento della fase di avvio dei mercati l’Autorità
provvede all’individuazione delle frequenze assegnabili al servizio di
radiodiffusione sonora terrestre in tecnica digitale mediante procedure ad
evidenza pubblica, sulla base delle norme stabilite con apposito regolamento
basate su criteri obiettivi, pluralistici, proporzionati, trasparenti e non
discriminatori.
Articolo 19
Impiego di risorse frequenziali terrestri per la realizzazione di gap fillers
integrativi delle trasmissioni radiofoniche satellitari destinate alla ricezione
diretta in mobilità
1. L’impiego di risorse frequenziali terrestri per la realizzazione di gap
fillers integrativi delle diffusioni radiofoniche satellitari destinate alla
ricezione diretta in mobilità deve costituire un contributo secondario alla
diffusione primaria effettuata direttamente da satellite. Tale impiego deve
avvenire all’interno dell’area di servizio principale del satellite e non può,
in ogni caso, configurarsi come utilizzo di una rete diffusiva autonoma e/o
indipendente da quella satellitare. I predetti gap fillers devono diffondere
contemporaneamente, integralmente ed in simulcast gli stessi programmi e
pubblicità diffusi via satellite.
2. L’utilizzo dei gap fillers di cui al comma 1 è soggetto al regime
dell’autorizzazione generale ai sensi dell’articolo 25 del Codice.
L’assegnazione dei diritti di uso delle frequenze avviene a titolo oneroso
secondo procedure definite dall’Autorità, con separato provvedimento, nel
rispetto dei principi stabiliti dal diritto comunitario, basate su criteri
obiettivi, pluralistici, proporzionati, trasparenti e non discriminatori, anche
nei confronti degli operatori radiofonici che diffondono i propri programmi su
reti terrestri.
3. L’operatore di rete è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dal presente
regolamento per gli operatori di reti di radiodiffusione sonora digitali
terrestri, in quanto applicabili, e, in particolare, agli obblighi previsti
dall’articolo 14, comma 5.
4. L’attività di sperimentazione degli impianti terrestri di cui al comma 1 può
essere attuata mediante l’utilizzo delle frequenze strettamente necessarie, su
limitate porzioni del territorio nazionale e per una durata temporale non
superiore a otto mesi rinnovabile una sola volta, secondo uno progetto che deve
essere approvato dal Ministero. Gli esiti della sperimentazione devono essere
comunicati entro trenta giorni al Ministero e all’Autorità. L’attività di
sperimentazione non costituisce titolo preferenziale per l’eventuale ottenimento
dei diritti d’uso delle frequenze e non può presentare caratteristiche di
continuità, nè essere offerta come servizio al pubblico od avere caratteristiche
commerciali compreso l’invito al pubblico all’acquisto dei ricevitori.
5. Con l’entrata in vigore del presente regolamento termina ogni sperimentazione
in corso. I soggetti titolari di autorizzazione sperimentale sono tenuti a
richiedere l’autorizzazione all’attività di sperimentazione secondo quanto
previsto dal comma 3, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento . Entro il medesimo periodo decadono le autorizzazioni alla
sperimentazione già rilasciate dal Ministero.
CAPO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 20.
Disposizioni transitorie
1. Con l’adozione del presente regolamento termina la fase sperimentale per la
diffusione radiofonica in tecnica digitale di cui all’art. 2 bis, comma 3, della
legge n. 66/2001 e all’art. 31 della delibera n. 435/01/CONS.
2. A decorrere dalla data di emanazione del presente regolamento gli impianti
radiofonici digitali possono essere attivati solo conformemente al regolamento
stesso.
3. Alla data di assegnazione, per ciascuna area, dei diritti di uso delle
frequenze per le trasmissioni radiofoniche digitali di cui all’articolo 13,
comma 11, decadono le autorizzazioni provvisorie per la sperimentazione delle
diffusioni radiofoniche in tecnica digitale già rilasciate per la medesima area.
Articolo 21
Disposizioni finali
1. Il presente regolamento dà attuazione a quanto previsto dall’articolo
39.octies, comma 2, del Regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in
tecnica digitale aggiunto dalla delibera n. 266/06/CONS in materia di disciplina
delle trasmissioni radiofoniche digitali mobili.
2. Le diffusioni sonore in tecnica digitale effettuate in onde medie, onde corte
e, comunque, in bande di frequenze inferiori a 30 MHz possono essere realizzate
secondo lo standard DRM-ETSI ES 201 980, previo assenso del Ministero.
3. L’attività di sperimentazione di nuove tecnologie digitali per la diffusione
di programmi su reti radiofoniche terrestri, ivi comprese quelle operanti in
banda FM, deve essere preventivamente autorizzata dal Ministero, anche al fine
di garantire il regolare esercizio dell’attività radiofonica in tecnica
analogica e digitale . La sperimentazione deve essere effettuata su limitate
porzioni del territorio secondo uno specifico progetto di fattibilità tecnica
presentato dal soggetto richiedente ed ha durata limitata nel tempo, comunque
non superiore a otto mesi a partire dall’avvio della stessa, rinnovabile una
volta sola. La sperimentazione non prefigura alcun titolo per il conseguimento
di una successiva autorizzazione generale, né costituisce titolo preferenziale
per l’ottenimento di diritto di uso delle frequenze a fini commerciali .
L’autorizzazione non riveste carattere di esclusività né in relazione al tipo di
rete o servizio, né in relazione all’area o alla tipologia di utenza interessata
e non può presentare caratteristiche di continuità, nè essere offerta come
servizio al pubblico od avere caratteristiche commerciali compreso l’invito al
pubblico all’acquisto dei ricevitori.. Il soggetto che ottiene l’autorizzazione
alla sperimentazione è obbligato a comunicare all’utente la natura sperimentale
del servizio e l’assenza di caratteristiche commerciali, nonché a comunicare al
Ministero i risultati della sperimentazione.