Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Delibera 9 marzo 1999, n. 8 - Lista degli eventi di particolare rilevanza per la società da trasmettere su canali televisivi liberamente accessibili

 

 

Articolo 1.

1. La presente delibera riguarda la trasmissione televisiva di eventi considerati di particolare rilevanza per la societa'.

2. Per "evento di particolare rilevanza per la societa'" si intende un evento, sportivo o non sportivo, che soddisfi almeno due delle seguenti quattro condizioni:
a) l'evento e i suoi esiti godono di risonanza speciale e generalizzata in Italia ed interessano altre persone oltre a quelle che normalmente seguono in televisione il tipo di evento in questione;
b
) l'evento gode da parte della popolazione di un riconoscimento generalizzato, riveste una particolare importanza culturale ed e' un catalizzatore dell'identita' culturale italiana;
c) l'evento coinvolge la squadra nazionale di una determinata disciplina sportiva in un torneo internazionale di grande rilievo;
d) l'evento e' stato tradizionalmente trasmesso sulla televisione non a pagamento e ha raccolto un ampio pubblico di telespettatori in Italia;

 

Articolo 2.

1. L'Autorita' stabilisce la seguente lista di eventi considerati di particolare importanza per la societa' che non possono essere trasmessi da emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana in esclusiva e solo in forma codificata, in modo da permettere ad una parte consistente (piu' del 90%) del pubblico italiano di seguirli su un canale televisivo gratuito senza costi supplementari per l'acquisto di impianti tecnici:
a) le Olimpiadi estive ed invernali;
b) la finale e tutte le partite della nazionale italiana nel Campionato del mondo di calcio;
c) la finale e tutte le partite della nazionale italiana nel Campionato europeo di calcio;
d) tutte le partite della nazionale italiana di calcio, in casa e fuori casa, in competizioni ufficiali;
e) la finale e le semifinali della Coppa dei campioni e della Coppa UEFA qualora vi siano coinvolte squadre italiane;
f) il Giro d'Italia;
g) il Gran premio d'Italia automobilistico di formula 1;
h) il Festival della musica italiana di Sanremo. (Comma così sostituito dalla delibera 28 luglio 1999, n.172)

2. Gli eventi di cui ai punti b) e c) del precedente comma 1 sono trasmessi in diretta integrale. Per gli altri eventi e' facolta' delle emittenti televisive decidere le modalita' di trasmissione in chiaro.

3. L'Autorita' si riserva di emendare, in un tempo congruo, la lista di cui al comma 1 in particolare mediante l'inclusione dei seguenti eventi:
a) le finali dei campionati mondiali di pallacanestro, pallanuoto, pallavolo alle quali partecipi la squadra nazionale italiana;
b) la finale e le semifinali della Coppa Davis alle quali partecipi la squadra nazionale italiana;
c) il campionato mondiale di ciclismo su strada.

4. Per gli eventi di cui al precedente comma 3 e' facolta' delle emittenti televisive decidere le modalita' di trasmissione in chiaro.

5. L'Autorita' si riserva di procedere alla revisione della composizione delle liste di cui al comma 1 e 3 del presente articolo dopo due anni dalla data di entrata in vigore della presente delibera.

 

Articolo 3.

1. La presente delibera e' notificata alla Commissione europea e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorita'.

2. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.