Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Delibera 9
marzo 1999, n. 8 -
Lista degli eventi di particolare
rilevanza per la società da trasmettere su canali televisivi liberamente
accessibili
Articolo 1.
1. La
presente delibera riguarda la trasmissione televisiva di eventi considerati
di particolare rilevanza per la societa'.
2. Per
"evento di particolare rilevanza per la societa'" si intende un evento,
sportivo o non sportivo, che soddisfi almeno due delle seguenti quattro condizioni:
b
Articolo 2.
1. L'Autorita'
stabilisce la seguente lista di eventi considerati di particolare importanza
per la societa' che non possono essere trasmessi da emittenti televisive soggette
alla giurisdizione italiana in esclusiva e solo in forma codificata, in modo
da permettere ad una parte consistente (piu' del 90%) del pubblico italiano
di seguirli su un canale televisivo gratuito senza costi supplementari per l'acquisto
di impianti tecnici:
2. Gli
eventi di cui ai punti b) e c) del precedente comma 1 sono trasmessi in diretta
integrale. Per gli altri eventi e' facolta' delle emittenti televisive decidere
le modalita' di trasmissione in
3. L'Autorita'
si riserva di emendare, in un tempo congruo, la lista di cui al comma 1 in particolare
mediante l'inclusione dei seguenti eventi:
4. Per
gli eventi di cui al precedente comma 3 e' facolta' delle emittenti televisive
decidere le modalita' di trasmissione in chiaro.
5. L'Autorita'
si riserva di procedere alla revisione della composizione delle liste di cui
al comma 1 e 3 del presente articolo dopo due anni dalla data di entrata in
vigore della presente delibera.
Articolo 3.
1. La
presente delibera e' notificata alla Commissione europea e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorita'.
2. La
presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.