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Calcio, presentati gli schemi di regolamenti per il diritto di cronaca Stampa E-mail
Agcom attivissima sul fronte dei diritti sportivi. Nelle ultime settimane, ben quattro delibere sono state approvate in materia dal Consiglio dell'Authority. Particolarmente importanti le prime due, che approvano gli schemi di regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca del campionato. Non si tratta ancora della versione definitiva, perché, data la complessità della materia e la platea degli operatori, l'Autorità ha deciso di aprire il testo alle osservazioni degli interessati, che dovranno pervenire entro il 2 giugno.

1) Delibera 4 marzo 2009, n. 94/09/CONS : approva lo schema di regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva delle partite di calcio da parte delle emittenti e testate che non hanno acquistato i diritti di esclusiva. Questi i limiti al diritto di cronaca:
a) emittenti in chiaro: gli highlights non possono essere trasmessi solo nei tg per non più di 8 minuti complessivi per ciascuna giornata. All'interno di questo limite ce ne sono altri due: non più di 4 minuti al giorno e non più di 3 minuti per singola partita.
b) pay tv: solo nei tg per non più di tre minuti per ciascuna giornata.
c) portali internet: gli highlights possono rimanere a disposizione degli utenti per non più di tre ore consecutive a partire dalle ore 24 della conclusione della giornata. La durata delle immagini non può essere superiore a uno o due minuti (l'Authority fisserà il termine dopo la consultazione).
d) telefonini: può essere utilizzato solo un fotogramma a corredo della notizia del gol o del risultato finale del singolo evento
e) i risultati possono essere sempre comunicati per scritto o voce, con intervalli di aggiornamento di almeno 10 minuti.

Le immagini della partita sono messe a disposizione direttamente dalla Lega calcio, con il rimborso dei soli costi tecnici per l'accesso al sistema o la consegna del materiale, in modo che l'emittente o la testata possa visionare le immagini di tutto l'evento e selezionarle a suo piacimento. Se la Lega non avrà predisposto un tale sistema (anche se c'è un impegno preciso in tal senso), dovrà mettere a disposizione dell'emittente o della testata almeno 16 minuti di immagini, anche tramite il licenziatario dei diritti tv. Se neanche questo sistema dovesse funzionare, la Lega deve consentire l'ingresso nello stadio di tutti gli operatori televisivi.
Limiti ferrei anche per l'archiviazione che riguarderà solo le immagini estrapolate: tutte le altre dovranno essere distrutte (per consentire la commercializzazione anche degli archivi).
Sarà vietato anche aggirare le limitazioni al diritto di cronaca collegandosi con altri giornalisti presenti allo stadio.
Potranno accedere allo stadio solo le emittenti registrate al Roc, in possesso di una testata registrata e di un'autorizzazione rilasciata a inizio anno dalla Lega e dell'accredito per la singola partita.
Rispetto all'attuale normativa della Lega calcio, si stabilisce un orario unico per la trasmissione libera degli highlights (adesso distinti a seconda dell'orario di inizio delle partite); la trasmissione libera è limitata al programma (i tg) e non più alla squadra (quella del bacino d'utenza dell'emittente). Attualmente, inoltre, la Lega consegna alle emittenti tre minuti a partita (uno per i siti Web).
Sanzioni: fino ad ora era prevista solo la revoca dell'autorizzazione concessa dalla Lega a inizio anno. Con il nuovo regolamento, a questa sanzione si aggiungerà la multa multa da 10mila a 250mila euro che potrà comminare l'Autorità. Chissà se basterà a rendere effettivi i limiti, spesso aggirati o disattesi da tv nazionali e locali e mai, concretamente, fatti rispettare dalla Lega calcio.

2) Delibera 4 marzo 2009, n. 95/09/CONS : approva lo schema di regolamento per l'esercizio della cronaca radiofonica. Le radio che non hanno acquistato i diritti hanno a disposizioni finestre informative di tre minuti ogni 15 minuti di gioco, non frazionabili né cumulabili. Eventuali sforamenti o flash per l'aggiornamento dei risultati in diretta non potranno superare i sessanta secondi al giorno e dovranno essere recuperati nella successiva finestra. Vietati anche in questo caso i collegamenti con altri giornalisti presenti allon stadio. Per le autorizzazioni e gli accrediti si applicano le stesse limitazioni del regolamento sulla cronaca audiovisiva.
Sul rispetto del regolamento vigilerà la Lega, che trasmetterà eventuali segnalazioni all'Autorità per l'applicazione della stessa sanzione prevista per le tv (multa da 10mila a 250mila euro).

3) Delibera 4 marzo 2009, n. 96/09/CONS : approva le linee-guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi delle partite di basket, predisposti dalla Lega nazionale pallacanestro

4) Delibera 24 marzo 2009, n. 140/09/CONS : avvia il procedimento per l'individuazione delle piattaforme emergenti ai fini della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi, che, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, l'Autorità deve effettuare ogni due anni. Il procedimento dovrà essere completato entro il 27 giugno prossimo.

 
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