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I 23 articoli del ddl intercettazioni approvato dalla Commissione Giustizia della Camera lo scorso 19 febbraio incidono profondamente non solo su tutto il sistema di raccolta delle prove tramite l'intercettazione delle comunicazioni, ma anche sulle limitazioni alla pubblicazione degli atti processuali. le novità in tema di mass media.
Articolo 1: aggiunge alle ipotesi di astensione obbligatoria del giudice e di sostituzione del pm il caso in cui essi abbiano rilasciato pubblicamente dichiarazioni relative al caso loro affidato. Per quanto riguarda il pm, la sostituzione è prevista anche quando questi risulti iscritto nel registro degli indagati per il reato di illecita rivelazione di segreti inerenti a qualsiasi altro procedimento penale di cui sia titolare.
Articolo 3: è il più importante per i giornalisti. Modifica gli articoli 114 e 115 del codice di procedura penale, estendendo i divieti di pubblicazione di alcuni elementi relativi al processo penale. In particolare: a) gli atti di indagine preliminare, gli atti contenuti nel fascicolo del pm o del difensore, anche se non più coperti dal segreto, non possono essere più pubblicati neanche per riassunto e con riferimento al loro contenuto (come invece finora consentito), fino alla conclusione delle indagini preliminari o al termine dell'udienza preliminare. resta ovviamente fermo il divieto di pubblicazione, anche parziale, dell'atto nella sua originalità; b) è vietata la pubblicazione dei nomi e delle immagini dei magistrati relativamente ai procedimenti e ai processi penali a loro affidati. Le uniche eccezioni sono quelle riguardanti la ripresa dei dibattimenti e "quando, ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, la rappresentazione dell'avvenimento non possa essere separata dall'immagine del magistrato". La norma è stata introdotta in Commissione; c) la clausola finale dell'attuale art. 114, che consente in ogni caso la pubblicazione degli atti non più coperti da segreto, viene sostituita col divieto di pubblicazione delle intercettazioni di cui sia stata ordinata la distruzione o delle parti espunte perché relative a fatti, persone o circostanze estranee alle indagini; d) il nuovo comma 2 dell'art. 115 disciplina più dettagliatamente il giudizio disciplinare sulle violazioni del divieto di pubblicazione. Se in precedenza vi era un semplice obbligo di trasmissione delle violazioni da parte del pm all'organo disciplinare competente (per i giornalisti l'Ordine regionale di appartenenza), con la nuova legge si stabilisce un termine di 30 giorni per la conclusione del procedimento disciplinare e la sanzione della sospensione cautelare dalla professione per un massimo di tre mesi. Il tutto nel caso in cui siano state verificate la gravità del fatto e la sussistenza di elementi di responsabilità, sentito il presunto autore del fatto.
Articolo 12: oltre agli atti, si dispone che siano coperte dal segreto anche le attività di indagine compiute dal pm e dalla polizia giudiziaria. Inoltre, l'autorizzazione alla pubblicazione di singoli atti o di parti di essa necessaria per la prosecuzione delle indagini, potrà essere disposta non più dal pm, ma dal gip su richiesta di quest'ultimo.
Articolo 13: verbali, registrazioni e supporti relativi alle intercettazioni non acquisiti al procedimento e la documentazione relativa sono sempre coperti dal segreto. La norma è stata inserita in Commissione.
Articolo 15: viene esclusa la possibilità di autorizzare la ripresa dei dibattimenti senza il consenso delle parti.
Articolo 16: la lettera c del comma 1 sanziona con la reclusione da uno a tre anni per i giornalisti che violino l'ampio divieto di pubblicazione previsto dal nuovo articolo 114 del codice di procedura penale. Il combinato disposto dell'articolo 3 e dell'articolo 16 del disegno di legge ha messo in apprensione Fnsi e Ordine dei Giornalisti, preoccupati per i rischi di censura che incombono sugli operatori dell'informazione. Va sottolineato che la previsione del carcere non era contenuta nel ddl del Governo, ma è stata inserita dalla Commissione, che ha approvato un emendamento del deputato Pdl Deborah Bergamini (al centro, in passato, di una vicenda giudiziaria con pubblicazione sui giornali di sue intercettazioni, poi rivelatesi irrilevanti in sede penale). L'articolo, oltre al sensibile incremento della pena per il reato di rivelazione di segreti inerenti a un processo penale (si passa dal massimo di un anno alla reclusione da 1 a 5 anni), amplia anche la fattispecie di violazione di domicilio (che si applica a tutti i luoghi "privati" e non più solo "di privata dimora": per cui,ad esempio, anche l'abitacolo di un'autovettura d'ora in poi sarà ricompreso nella fattispecie di domicilio, e le conversazioni che in esso avvengono non potranno essere intercettate). In Commissione è stato anche introdotta l'aggravante, punita con la reclusione da uno a tre anni, di pubblicazione di intercettazioni di cui sia stata ordinata la distruzione o espunte perché non inerenti al processo. Stessa pena è prevista per chi mediante modalità o attività illecita prenda diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto (nuovo art. 617-septies). Si inasprisce l'ammenda per il reato di pubblicazione arbitraria di atti di procedimento penale, esteso anche a chi viola il divieto di pubblicazione dei nomi o delle immagini dei magistrati. L'ammenda, ora compresa tra 51 e 258 euro, andrà da un minimo di mille a un massimo di 5000 euro. Minimi e massimi si raddoppiano qualora la pubblicazione illecita riguardi intercettazioni.
Articolo 17: estende al reato di pubblicazione arbitraria di atti di procedimento penale la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, con l'applicazione di una sanzione da 250 a 300 quote (stabilendo dunque, nel caso dei giornalisti, una corresponsabilità dell'editore);
Articolo 18: interviene sul diritto di rettifica previsto dall'art. 8 della legge sulla stampa . Anzitutto, vengono sanciti a livello legislativo due principi giurisprudenziali: il primo, spesso disatteso, che le rettifiche debbano essere pubblicate senza commento; il secondo, che la procedura d'urgenza di pubblicazione giudiziale della rettifica possa essere richiesta dalla persona offesa anche in caso di rifiuto da parte del direttore responsabile della testata. Viene poi regolamentata la rettifica online e sulla stampa non periodica. Per il primo aspetto, la rettifica deve essere pubblicata entro 48 ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferisce; per il secondo, si stabilisce un obbligo di pubblicazione delle dichiarazioni di rettifica, su due quotidiani nazionali ed entro sette giorni dalla richiesta, a cura e spese dell'autore dello scritto (o, se ignoto, dell'editore, o se anche questi è ignoto, dello stampatore). Quanto alle modalità, la legge stabilisce che la pubblicazione debba essere effettuata "con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata".
Articolo 22: in caso di violazioni del codice della privacy o del codice di deontologia per il trattamento dei dati personali nell'esercizio della professione giornalistica , il Garante della privacy può imporre il blocco del trattamento dei dati personali, con possibilità di pubblicazione gratuita della relativa decisione su uno o più testate. In caso di violazione del blocco del trattamento o rifiuto di pubblicazione, la sanzione è addirittura la reclusione da tre mesi e due anni. Nell'ambito del procedimento, il Consiglio nazionale e regionale dell'Ordine dei giornalisti e eventuali associazioni rappresentative degli editori possono far pervenire documenti e la richiesta di essere sentiti. |