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Dalla privacy agli Internet point, le altre novità del decreto |
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Inasprimento di numerosi sanzioni previste dal codice della privacy e proroga dei termini per il pagamento all'Autorità Antitrust delle sanzioni irrogate per pratiche commerciali scorrette e pubblicità ingannevole. E ancora: proroga al 31 dicembre 2009 dell'obbligo di richiedere la licenza al questore per internet point e phone center e slittamento di un anno del decreto ministeriale per la determinazione del compenso per la riproduzione privata di musica e film. Sono queste le altre importanti novità contenute nel decreto milleproroghe convertito in legge dalle Camere, ma non modificate nel passagio parlamentare e dunque in vigore già dal 30 dicembre scorso. Eccole in dettaglio.
1) Privacy. Per evitare nuovi casi-Telecom, vengono inasprite le sanzioni pecuniarie previste dagli articoli 161 e seguenti del codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 ) per l'omessa o inidonea informativa all'interessato, la cessione illecita dei dati, la comunicazione all'interessato di dati relativi allo stato di salute ad opera di personale non medico, l'omessa o incompleta notificazione al Garante (tutte raddoppiate sia nei minimi che massimi) e per il rifiuto di fornire informazioni o documenti al Garante. Inoltre, il decreto legge introduce l'applicazione della sanzione amministrativa da 20mila a 120mila euro per il trattamento illecito o effettuato in violazione delle misure minime di sicurezza. Il minimo passa a 30mila euro e il massimo a 180mila nel caso in cui il trattamento sia stato già vietato o le misure di sicurezza imposte da un provvedimento del Garante. Viene anche precisato che la pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione del Garante ha luogo a spese e cura del contravventore. Razionalizzata anche la materia delle aggravanti, non più previste per singole fattispecie ma in linea generale. Il nuovo art. 164-bis prevede infatti che, se le sanzioni sono inefficaci in ragione delle condizioni economiche del trasgressore, esse possono essere aumentate fino al quadruplo (in precedenza era fino al doppio e solo per casi determinati). Se poi le violazioni sono più di una, la sanzione va da un minimo di 50mila a un massimo di 300mila euro. Infine, nei casi di maggiore gravità o rilevanza del pregiudizio per gli interessati, minimi e massimi vengono raddoppiati. Il tutto al fine di graduare meglio le pene, distinguendo tra violazioni commesse in relazione a banche dati di grandi o piccole dimensioni, tant'è vero che Viene anche introdotta l'attenuante dei casi di minore gravità, tenuto conto della natura economica e sociale dell'attività svolta dal contravventore (con l'applicazione dei minimi e massimi nella misura dei due quinti).
2) Codice del consumo e Autorità antitrust: innalzate le sanzioni per le violazioni del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 , previste dall'articolo 62 (ad esempio, quelli per mancata informazione al consumatore, in particolare sul diritto di recesso, o per mancato rimborso delle somme illecitamente guadagnate dal professionista): il minimo passa da 516 a 3000 euro, il massimo da 5165 a 18 mila euro. Prorogato inoltre di 30 giorni il termine ordinario per il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dal 2008 in poi dall'Autorità Antitrust per pratiche commerciali scorrette, pubblicità ingannevole o comparativa illecita. L'art. 9 introduce inoltre una sorta di sistema di autofinanziamento dell'Autorità, prescrivendo che l'importo delle sanzioni sia versato direttamente ad essa, fino all'importo di 50mila euro, da destinare direttamente a spese di carattere non continuativo e non obbligatorio, lasciando il residuo (che resta di gran lunga la parte più rilevante) al bilancio dello Stato con le destinazioni previste dalla legislazione vigente. L'importo di 50mila euro può essere ridotto o incrementato ogni sei mesi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in relazione a specifiche esigenze dell'Autorità.
3) Internet point e phone center: il decreto proroga al 31 dicembre 2009 l'obbligo per chi apre pubblici esercizi o circoli privati di richiedere la licenza al questore per l'installazione di terminali per le comunicazioni telematiche, previsto dal decreto legge 27 luglio 2005, n. 144 , convertito con legge 31 luglio 2005, n. 155, recante "Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale".
3) Compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi: il decreto proroga al 31 dicembre 2009 il termine entro il quale deve essere emanato il decreto ministeriale previsto dall'articolo 71 septies della legge 22 aprile 1941, n. 633 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. Il dm determinerà il compenso previsto a favore degli autori e produttori di fonogrammi, dei produttori originari di opere audiovisive, degli artisti interpreti ed esecutori, dei produttori di videogrammi, e dei loro eredi. |
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