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Diffamazione, la Cassazione unifica le competenze Stampa E-mail
Il giudice civile competente per danni da diffamazione è quello del domicilio, sede o residenza del danneggiato, qualsiasi sia la natura del mezzo di comunicazione di massa sul quale è stata pubblicata l'offesa. Lo hanno stabilito il 13 ottobre scorso le sezioni unite della Corte di Cassazione (sentenza 21661), individuando un principio generale valido per tutti i mass media (Internet, tv, radio, stampa periodica e non).

Il ragionamento è semplice: il domicilio (per le persone fisiche) o la sede (per quelle giuridiche) è il luogo principale nel quale si verificano gli effetti negativi, patrimoniali e non patrimoniali, dell'offesa. Non solo: ma come già affermato dalla Corte Costituzionale (sentenza 42 del 1996), in questo modo si riequilibra la posizione tra il soggetto forte (chi tramite un mezzo di comunicazione offende la reputazione altrui) e il soggetto debole (chi subisce l'offesa), in quanto consente una più rapida e facile reazione di quest'ultimo "che, presso il giudice del luogo della propria residenza, sarà in grado di attivarsi a difesa della propria reputazione con minore dispendio di tempo e di risorse economiche".

La causa che ha dato origine alla sentenza delle sezioni unite riguardava un caso di diffamazione a mezzo tv. In precedenza, la stessa Cassazione aveva anche ritenuto applicabile, in un caso, il criterio, previsto già per la stampa, del luogo di diffusione della notizia, che per le pubblicazioni cartacee era quello dove è avvenuta la stampa, per le trasmissioni televisive il luogo dove si trovano gli studi nei quali esse sono realizzate o dai quali sono diffuse. Da qui il contrasto giurisprudenziale risolto dalla Cassazione con la sentenza delle scorse settimane, sulla base anche della considerazione che il diritto al risarcimento non nasce da un fatto (l'offesa), ma dal danno che di quel fatto è conseguenza. E dunque, essendo nel caso della diffamazione a mezzo "stampa" il luogo dove si produce il danno sì illimitato, ma soprattutto "concentrato" nel luogo dove si svolge la vita sociale, economica e affettiva del danneggiato, ecco perché il criterio della competenza per domicilio o residenza deve applicarsi, nelle cause civili, a tutti i mass media, stampa compresa, per il quale veniva applicato il criterio del luogo di stampa o prima pubblicazione.

La sentenza delle sezioni unite estende dunque anche ai risarcimenti civili il parametro già utilizzato per i giudizi penali sia per Internet (già nel 2007 la Cassazione affermava che essendo impossibile determinare il luogo in cui il primo utente aveva avuto accesso alle frasi diffamatorie, doveva utilizzarsi il criterio del luogo di residenza della persona offesa), sia per radio e tv (articolo 31 legge 223 del 1990). Solo per l'azione penale per diffamazione a mezzo stampa rimane valido il criterio del luogo in cui si è consumato il reato, ossia quello in cui il quotidiano o periodico viene stampato (in quanto da quel momento l'offesa può essere conosciuta da terzi).

 
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