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Un vero e proprio testo unico dei contributi all'editoria. Si presenta così il regolamento di delegificazione approntato dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria, che Medialaw è in grado di anticipare nella bozza provvisoria consegnata dal sottosegretario Bonaiuti alle Commissioni parlamentari di Camera e Senato nel corso delle audizioni che si sono susseguite dall'autunno scorso.
Sul testo, composto da 24 articoli suddivisi in 4 capi, si dovranno pronunciare prima il Consiglio di Stato e poi le Commissioni di Camera e Senato (parere obbligatorio, ma non vincolante), prima dell'approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri. Il regolamento attua l'art. 44 del decreto legge 112 del 2008, che ha significativamente ridotto i contributi all'editoria. A fronte di questo taglio, si cerca di risparmiare il più possibile e soprattutto razionalizzare la materia, tenendo ben fermo il principio secondo cui non esiste un diritto soggettivo degli editori ad ottenere i contributi, ma essi devono essere commisurati di volta in volta ali fondi stanziati nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. I criteri dettati dalla legge per il nuovo regolamento sono quindi: a) la semplificazione delle procedure (e della normativa, attualmente sparsa in almeno una ventina di provvedimenti di legislativi) b) la parametrazione del contributo alle vendite e non più alla diffusione c) il sostegno all'occupazione giornalistica d) la priorità di destinazione ai contributi diretti (quest'ultimo inserito dall'art. 41-bis decreto milleproproghe recentemente convertito dalle Camere). CONTRIBUTI DIRETTISemplificazione delle procedure Parametrazione del contributo alle vendite e non alla diffusione Emittenti radiotelevisive Cooperative Calcolo dei contributi CONTRIBUTI INDIRETTIAgevolazioni di credito Rimborsi tariffari CONTRIBUTI DIRETTISemplificazione delle procedure: viene stabilito un solo termine per tutti gli editori e tutti i tipi di contributi: il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per cui si chiedono i contributi. Unico termine anche per regolarizzare la documentazione presentata: il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda. Tutte le domande devono essere presentate per via telematica all'indirizzo comunicato sul sito del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, con firma digitale. Solo in caso di impossibilità documentata di accesso alla rete per giustificati motivi, è possibile spedire le domande per raccomandata. Per le emittenti radiotelevisive, la documentazione è sostituita da un'autocertificazione che deve comprendere tra l'altro il palinsesto settimanale tipo con l'indicazione delle trasmissioni informative (artt. 1, 7, 8 e 19) Parametrazione del contributo alle vendite e non alla diffusione: possono accedere ai contributi solo le testate nazionali (ossia quelle distribuite in almeno 5 regioni) che siano effettivamente vendute nella misura di almeno il 15 per cento delle copie distribuite. Per le altre testate (definite locali), la quota si alza al 30 per cento. Per "copie distribuite" si intendono quelle consegnate in abbonamento non gratuito o poste in vendita presso le edicole o altri punti di vendita non esclusivi da società di distribuzione non collegate o controllate dall'impresa editrice, con la significativa esclusione delle copie vendute in blocco (uno stratagemma finora spesso concordato con l'acquirente nell'ambito di una strategia volta ad aumentare la diffusione apparente). Tiratura, distribuzione e vendita devono essere certificate da società di revisione iscritta nell'albo Consob. La norma, che non si applica alle testate organi di movimenti politici sostituisce, quale requisito di accesso ai contributi, il rapporto tra tiratura e diffusione con il rapporto tra distribuzione e vendita (art. 2, comma 1). Per favorire l'occupazione giornalistica, si dispone che il contributo, se superiore a 2 milioni di euro (400mila euro per i periodici), sia ridotto del 20 per cento se l'impresa non ha utilizzato almeno 5 (3 per i periodici) giornalisti o poligrafici assunti con contratto a tempo pieno e indeterminato. La norma, dalla quale sono attesi nei risparmi di spesa, entra in vigore nel 2010 per consentire alle aziende di adeguarsi (art. 4)
Emittenti radiotelevisive: per trasmissioni "quotidiane" di informazione (il requisito richiesto dalla legge per la concessione dei contributi) si intendono quelle effettuate nel limite orario previsto dalla legge per almeno 5 giorni a settimana o, in alternativa, 120 giorni a semestre (art. 8). Per accedere ai contributi, inoltre, le emittenti devono comunque avere alle loro dipendenze almeno 5 (1 per le regionali) giornalisti a tempo pieno e indeterminato: il rimborso del 60 per cento degli abbonamenti alle agenzie non può comunque superare i 100mila euro l'anno (25mila per le regionali, 15mila per le locali). Per ogni ulteriore giornalista, vengono erogati 20mila euro in più (10mila per le regionali) fino a un massimo di 100mila euro (30mila per le regionali). Per le emittenti organi di partito l'unico requisito nuovo rispetto a quelli già richiesti dalla legge è la presenza in organico di almeno 4 giornalisti a tempo pieno e indeterminato (art. 11) Fatti salvi questi requisiti "interni", le emittenti possono anche rivolgersi ad agenzie di informazione esterne. Possono accedere ai contributi solo le emittenti che acquistino notiziari da agenzie che hanno alle loro dipendenze almeno 15 giornalisti con contratto a tempo pieno e indeterminato, ed essere collegate con almeno 40 emittenti radiofoniche o televisive in almeno 13 regioni e diffondere oltre 2000 notiziari all'anno. Per le emittenti regionali, i giornalisti impiegati dalle agenzie devono essere almeno 4, le emittenti collegate almeno 10 e i notiziari almeno 1000. Inoltre, il fatturato delle agenzie deve essere per almeno i due terzi relativo a forniture di servizi a emittenti non collegate o controllate. Tutti questi requisiti di adeguatezza delle strutture redazionali erano già stati individuati dalle Commissioni consultive che esprimono i pareri per la concessione dei contributi alle emittenti e dovrebbero contribuire a dotare il sistema radiotelevisivo di strutture di maggior caratura professionale (art. 9).
Cooperative: per accedere ai contributi devono essere composte prevalentemente da giornalisti. Inoltre, per scoraggiare le cooperative di comodo e favorire l'occupazione giornalistica, il regolamento dispone che la maggioranza dei soci debba essere dipendente della cooperativa con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Anche le imprese editrici di giornali di partito costituitesi in cooperativa prima del 1 dicembre 2001 senza i nuovi requisiti di rappresentanza parlamentare successivamente introdotti devono trasformarsi in cooperative giornalistiche tout court (art. 2, commi 2 e 3).
Calcolo dei contributi: i meccanismi vengono uniformati tenendo conto delle specificità dei vari mass media. Quotidiani: importo fisso al 50 per cento (30 per i periodici) dei costi risultanti dal bilancio inclusi gli ammortamenti, con tetto massimo di 2 milioni di euro (1 milione per i periodici) per ciascuna impresa più un importo variabile di 0,09 euro (0,20 per i periodici) per ogni copia distribuita fino a un massimo di 50 milioni di copie annue. L'ammontare complessivo dei contributi non può superare comunque il 60 per cento (50 per i periodici) dei costi. Criteri dunque più semplici e razionali: vengono elimininati anticipazioni, raddoppi e scaglioni, mentre il contributo variabile viene fondato sul numero di copie distribuite. Viene inoltre rimosso il limite minimo di 10mila copie di tiratura media. Dal nuovo sistema, il governo si aspetta anche consistenti risparmi di spesa da redistribuire.
Organi di partito: contributo fisso del 40 per cento dei costi, comunque non superiore a 1,29 milioni per quotidiani e 310mila euro per i periodici più un contributo variabile distinto per scaglioni di copie tirate decrescenti al crescere della tiratura (per i periodici c'è un contributo unico di 207mila euro corrisposto in ogni caso per tirature medie superiori alle 10mila copie). La somma viene poi raddoppiata, ma i contributi non possono superare in ogni caso il 70 per cento dei costi.
Agenzie di stampa: contributo fisso annuo pari al 30 per cento dei costi, ma comunque non superiore a un milione di euro (sostanzialmente invariato rispetto a quello previsto). Nuovissima è poi la norma per cui i costi sostenuti da tutte imprese editrici per l'acquisto di pagine "chiavi in mano" da service esterni possono essere ammessi ai contributi solo nella misura massima del 10 per cento di tutti gli altri costi ammissibili. In questo modo si cerca di rendere irrilevanti costi a volte artificialmente gonfiati per pretazioni esterne, dall'altro a v favorire l'occupazione e il pluralismo dell'informazione, per non parlare degli attesi risparmi di spesa. (art. 3)
Le situazioni di collegamento e controllo individuate dall'articolo 2359 del codice civile sono ostative alla concessione dei contributi. La loro esistenza (con relativa indicazione dettagliata) o insussistenza deve essere dichiarata con autocertificazione dal legale rappresentante dell'impresa richiedente: sulla correttezza dell'autocertificazione vigila l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che trasmette i relativi rapporti al Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Quest'ultimo si avvale in tutti i casi della Guardia di Finanza per gli accertamenti e gli approfondimenti sulla documentazione presentata per l'accesso ai vari tipi di contributi (artt. 5, 6, 12 e 20) CONTRIBUTI INDIRETTIAgevolazioni di credito: cambiano procedure e meccanismi di calcolo. I progetti che possono accedere alle agevolazioni devono avere le seguenti caratteristiche: a) preventiva deliberazione dell'istituto finanziatore, da allegare alla domanda a pena di improcedibilità; b) finanziamento bancario o leasing di massimo 10 anni finalizzato al progetto, ammesso al contributo in misura non superiore a 15 milioni di euro; c) realizzazione del progetto entro un anno dal termine di scadenza di presentazione della domanda (ammesse anche le spese sostenute nei due anni precedenti). In precedenza il termine per il completamento era di due anni. Il termine per le domande viene comunicato in Gazzetta Ufficiale con avviso annuale, insieme all'ammontare delle risorse disponibili, ai requisiti dell'impresa proponente, ai tipi di progetti da finanziare e alla documentazione da allegare alla domanda (in precedenza vi era un solo modello di documentazione per tutti i progetti da finanziare). I beni ammessi alle agevolazioni saranno solo quelli utilizzati per la produzione di quotidiani, periodici o libri. Una volta che il progetto sia stato approvato, entro i successivi 60 giorni dalla scadenza dell'anno di realizzazione le imprese presentano il contratto di mutuo, la documentazione delle spese fatturate e quietanzate e una perizia giurata di un esperto del settore che attesti la realizzazione e la corrispondenza degli investimenti alle finalità del progetto, nonché la congruità delle spese sostenute (sono previsti anche specifici documenti per le operazioni di locazione finanziaria). A quel punto il Comitato ha 18 mesi per la valutazione del progetto "con particolare riferimento al complesso delle iniziative di carattere finanziario e industriale, attraverso le quali si prevede di raggiungere gli obiettivi assegnati" e "secondo criteri di redditività, sviluppo aziendale e tenendo conto delle prospettive di mercato". La liquidazione avviene poi entro 4 mesi dalla notifica all'impresa della decisione della Commissione. Da sottolineare che l'emanazione dell'Avviso in Gazzetta Ufficiale costituisce impegno delle spese stanziate (artt. 15 e 16).
Al rimborso statale è ammesso il 50 per cento (finora il 90) delle spese finanziate; su questa percentuale, il contributo copre il 50 per cento degli interessi calcolati al tasso di riferimento fissato col decreto ministeriale vigente alla data del provvedimento di liquidazione (o, se più basso, a quello concordato tra le parti). In caso di stanziamento statale minore rispetto ai progetti ammessi al finanziamento, i singoli rimborsi sono diminuiti in maniera percentuale. Secondo il Governo, la nuova normativa dovrebbe garantire un intervento pubblico meno pesante, ma comunque certo, trasparente e soprattutto diretto all'impresa e senza il ricorso all'intermediazione del soggetto finanziatore.
Il contributo viene revocato qualora i beni oggetto del finanziamento vengano ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione (tre anni per i beni a rapida obsolescenza) o quando non sia trasmessa al Dipartimento la dichiarazione annuale di pagamento delle rate del mutuo o dei canoni di leasing; o in caso di estinazione anticipata dei finanziamenti, di fallimento o altra procedura concorsuale. Per assicurare altri risparmi di spesa, l'art. 18 del regolamento modifica e snellisce la composizione del Comitato per le agevolazioni di credito, ora presieduto dal Capo del Dipartimento e composto dal Capo dell'Ufficio per il sostegno all'editoria, da un rappresentante del Ministero dell'economia e da tre esperti nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri (uno in editoria, uno in editoria elettronica e uno in ingegneria).
Rimborsi tariffari: infine, l'art. 22 cerca di contenerne la spesa entro i limiti stanziati nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri (si parla di un taglio del 40 per cento), stabilendo inoltre che per le imprese editoriali quotate in borsa (quindi le più grandi) le tariffe agevolate siano determinate annualmente direttamente con decreto ministeriale (e si può immaginare che esse siano meno favorevoli rispetto a quelle delle altre imprese editrici, soprattutto del'editoria no profit). |