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Firmato il codice deontologico della cronaca giudiziaria televisiva Stampa E-mail

Entrerà in vigore entro il 30 giugno il nuovo "Codice in materia di rappresentazione di vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive" firmato il 21 maggio nella sede dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni da Rai, Mediaset, gruppo Telecom, Aeranti-Corallo, FRT, Ordine dei giornalisti e Fnsi. Il testo, su cui hanno lavorato per un anno e mezzo gli organismi firmatari, contempera la libertà di espressione del pensiero e i diritti della persona imputata o indagata.

L'articolo 1 del Codice riconosce infatti il diritto dei cittadini a essere tempestivamente e compiutamente informati, e dunque la libertà dei mass-media di ricercare, acquisire, ricevere, comunicare e diffondere le informazioni ed esprimere critiche e opinioni sui procedimenti giudiziari. Le parti si impegnano dunque a rispettare, nelle trasmissioni televisive che abbiano ad oggetto la rappresentazione di vicende giudiziarie, i principi di obiettività, imparzialità e completezza, "rapportati ai fatti e agli atti risultanti dallo stato in cui si trova il procedimento nel momento in cui ha luogo la trasmissione e a rispettare i diritti alla dignità, all'onore, alla reputazione e alla riservatezza costituzionalmente garantiti alle persone direttamente, indirettamente o occasionalmente coinvolte nelle indagini e nel processo".

In concreto, il comma 2 specifica che le parti si impegnano a:
a) curare che risultino chiare le differenze tra documentazione e rappresentazione, tra cronaca e commento, tra indagato, imputato e condannato, tra pm e giudice, tra accusa e difesa, tra carattere definitivo e non definitivo di provvedimenti e atti e decisioni;
b) informare immediatamente sui fatti di grande rilievo sociale (come gravi reati) attenendosi comunque al principio di presunzione di non colpevolezza;
c) tener conto, nella rappresentazione dei fatti, della peculiarità del mezzo televisivo che può indurre il rischio di alterarne la percezione;
d) rispettare il contraddittorio e la "par condicio" tra le parti in causa e i principi di buona fede e continenza nella corretta ricostruzione degli avvenimenti;
e) procedere a un'accurata verifica delle fonti, avvertendo che le persone indagate o accusate si presumono innocenti fino a sentenza definitiva e che pertanto la veridicità delle notizie su ipotesi investigative o accusatorie si riferisce al fatto che esse sono state formulate dagli organi competenti e non anche alle responsabilità degli indagati;
f) non rivelare dati sensibili o che ledano la privacy, il decoro o l'onore altrui (soprattutto della vittima o altri soggetti non indagati) se la diffusione di tali dati non soddisfa un rilevante interesse pubblico.

Sul rispetto del codice vigilerà un apposito comitato che deve essere costituito dalle parti entro il 30 giugno. Il Codice entrerà in vigore subito dopo la costituzione del Comitato. Resta ferma la competenza disciplinare dell'Ordine dei giornalisti verso i propri iscritti. Non sono invece previste specifiche sanzioni per le emittenti, ma solo un semplice potere di accertamento delle violazioni e di imposizione, da parte del Comitato, di misure correttive.

 
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