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Nuove regole della Commissione europea per la valutazione degli aiuti di Stato nel settore del servizio pubblico radiotelevisivo. Con una comunicazione ufficiale, lo scorso 2 luglio l'Esecutivo europeo ha aggiornato la precedente disciplina del 2001, adattandola agli sviluppi delle nuove tecnologie. In sintesi, rispetto al passato, la Commissione ha chiarito che i finanziamenti statali alle emittenti incaricate di servizio pubblico per l'avvio e lo sviluppo delle trasmissioni sul web, sui servizi di telefonia mobile, su satellite, cavo e digitale terrestre sono leciti, a condizione che siano funzionali al conseguimento della missione di servizio pubblico, ossia che soddisfino le esigenze sociali, democratiche e culturali dei cittadini.
Una volta che siano rispettate queste condizioni, sottolinea la Commissione, i nuovi servizi digitali e interattivi possono essere anche ad accesso condizionato (ossia in forma pay-per-view), ma l'elemento della remunerazione non deve compromettere né il carattere universale del servizio pubblico, né il normale gioco della concorrenza. Ad esempio, condizionare la visione di un evento di grande richiamo al pagamento di un canone a parte configura senza dubbio un'attività commerciale; ma richiedere lo stesso pagamento per la ricezione di programmi equilibrati e vari su nuove piattaforme quali apparecchiature mobili non trasforma l'offerta in un'attività commerciale. In altre parole, il finanziamento pubblico altro non è che una compensazione dei costi supplementari per assolvere agli obblighi del contratto di servizio, che di norma l'emittente, se avesse avuto un carattere esclusivamente commerciale, non avrebbe dovuto sostenere. Spetta allora agli Stati membri individuare il nuovo "servizio di portata rilevante" e i relativi meccanismi di finanziamento: dovrà essere valutata dunque l'incidenza sul mercato del nuovo servizio, comparandolo con offerte analoghe già presenti e facendo comunque in modo che sia controbilanciata dal valore che i servizi in questione rappresentano per la società. Ecco perché la Commissione pretende che qualsiasi decisione, prima di essere presa, debba essere preceduta da una consultazione pubblica e che l'ultima parola debba essere comunque lasciata all'organismo indipendente di controllo e vigilanza sul servizio pubblico. Bruxelles vigilerà in ogni caso sul rispetto da parte delle emittenti del principio di proporzionalità affermato dal trattato di Amsterdam, secondo cui esse non devono intraprendere attività non necessarie per adempiere la loro funzione di servizio pubblico che producano distorsioni sproporzionate alla concorrenza (si pensi al caso di diritti esclusivi non utilizzati, o al dumping commerciale o pubblicitario). Restano ferme le altre regole individuate nella precedente comunicazione del 2001. Per escludere il finanziamento pubblico alle concessionarie radiotelevisive dal novero degli aiuti di Stato, la Commissione richiede dunque che il servizio pubblico sia definito come tale dallo Stato, con l'indicazione degli obiettivi di interesse generale e le condizioni di qualità richieste alle emittenti; che l'emittente sia stata espressamente incaricata di svolgerlo; e che l'applicazione delle stringenti regole di concorrenza stabilite dai Trattati ostacoli l'adempimento delle funzioni specifiche affidate alla concessionaria. L'esenzione da tali regole, infine, non deve comunque compromettere lo sviluppo degli scambi in misura contraria agli interessi della Comunità. Si tratta di una valutazione da effettuare caso per caso, considerando le differenze tra i vari sistemi nazionali e tra i vari mercati mediatici. Ovviamente, sulla qualificazione di "servizio pubblico", non potendo effettuare un controllo sulla programmazione, la Commissione si limita a giudicare e correggere "errori evidenti", ossia l'inclusione nella nozione di servizi pubblico di attività che palesemente non soddisfino le esigenze democratiche, sociali e culturali di ogni società, come la pubblicità, l'e-commerce, la televendita o le sponsorizzazioni. Infine, la Commissione richiede anche obblighi di trasparenza contabile: i costi per assolvere ad obblighi di servizio pubblico devono essere chiaramente distinti da tutti gli altri nei bilanci delle concessionarie. |