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Il servizio studi del Senato: approfondire 5 punti del ddl Alfano Stampa E-mail
Alcune norme del ddl Alfano dovrebbero essere approfondite per evitare possibili conflitti con la libertà di stampa e il diritto all'informazione riconosciuti dalla Costituzione e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. A sottolinearlo è il servizio studi del Senato nel fascicolo di documentazione pubblicato in occasione dell'inizio della discussione del ddl Alfano.

Questi i punti sui quali la scheda di lettura pubblicata nei giorni scorsi evidenzia l'opportunità di un esame più dettagliato. 

1) obbligo per il giudice di astensione se ha rilasciato pubblicamente dichiarazioni sul procedimento affidatogli (articolo 1, comma 1). Il servizio studi segnala l'opportunità di valutare il bilanciamento della norma "con il diritto della stampa e del pubblico, rispettivamente, ad informare e ad essere informati in merito ai procedimenti giudiziari in corso riconosciuto in particolare dalla raccomandazione del Consiglio d'Europa Rec(2003)13 sulla diffusione d'informazioni attraverso i media in relazione ai procedimenti penali.

2) sostituzione del pm senza il suo consenso nei casi in cui abbia rilasciato pubblicamente dichiarazioni relative al procedimento affidatogli o risulti iscritto nel registro degli indagati per il reato di rilevazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale. I tecnici di palazzo Madama segnalano, in questo caso, l'opportunità di valutare il rapporto tra la nuova norma e l'articolo 5 del decreto legislativo 106 del 2006, che conferisce al procuratore il compito di mantenere i rapporti con gli organi di informazione. Inoltre, nel ddl governativo era previsto che la sostituzione potesse essere disposta dal capo dell'ufficio inquirente solo dopo un colloquio tendente ad accertare "la rilevanza, serietà e gravità dei fatti", inciso poi cancellato dalla Commissione Giustizia della Camera nonostante la Commissione Affari Costituzionali avesse sottolineato l'opportunità di ripristinarlo. Nel dossier è infine riportato il parere del CSM sul ddl, per il quale il sistema processuale non riconnette alcun effetto negativo alla semplice iscrizione al registro degli indagati (atto dovuto anche in caso di denuncia eventualmente pretestuosa da parte di terzi). Il dossier invita anche a valutare anche il rapporto tra la norma e i principi del buon andamento dell'amministrazione della giustizia e della ragionevole durata del processo, sanciti dall'articolo 111 della Costituzione.

3) nuova formulazione dell'articolo 379-bis del codice penale (rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale, articolo 1 comma 26). Il servizio studi segnala che la novella da un lato incrementa la pena (ora reclusione fino a un anno, con la riforma da 1 a 5 anni) ma dall'altro potrebbe restringere l'ambito applicativo della disposizione, in quanto ora si applica a "chiunque" abbia appreso le notizie per aver partecipato o assistito a un atto del procedimento, con la nuova legge solo a coloro che siano venuti a conoscenza del segreto "in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale".

4) divieti di pubblicazione (articolo 1, commi da 4 a 7 e da 26-28). Il servizio studi segnala che i divieti di pubblicazione e le sanzioni previste per la loro violazione devono "essere valutati alla luce dell'articolo 21 della Costituzione e dell'articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali". Secondo quest'ultima disposizione, il diritto alla libertà d'espressione comprende la libertà di opinione e la libertà di ricevere o comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere interferenza di pubbliche autorità; l'esercizio di queste libertà può essere subordinato solo a determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni, previste dalla legge, che costituiscano misure necessarie in una società democratica per la protezione della reputazione o dei diritti di altri, per impedire la diffusione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario. Partendo da questi principi (bilanciamento tra il diritto-dovere della stampa di informare, diritto del pubblico ad essere informato, diritti degli indagati alla presunzione d'innocenza, al processo equo e alla riservatezza), la Raccomandazione del Consiglio d'Europa Rec(2003)13 del 10 luglio 2003 stabilisce che, nell'ambito di procedimenti penali d'interesse pubblico, le autorità giudiziarie e i servizi di polizia "dovrebbero informare i media dei loro atti essenziali, purché ciò non rechi pregiudizio al segreto istruttorio e alle indagini di polizia e non ritardi o intralci i risultati dei procedimenti". Per questi motivi, il 7 giugno 2007 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha assolto due giornalisti francesi che avevano pubblicato delle intercettazioni e testimonianze di indagati nell'ambito di un'inchiesta sulle intercettazioni illegali, che aveva destato vasta eco nell'opinione pubblica nazionale e riguardato anche uomini pubblici. In quell'occasione la Corte aveva ricordato come in una società democratica è necessario valutare con la più grande prudenza la necessità di punire per concorso nella violazione del segreto istruttorio o del segreto professionale i giornalisti che prendono parte ad un dibattito pubblico di grande importanza, esercitando così la loro funzione di "cani da guardia" della democrazia. L'articolo 10 della Convenzione - proseguiva la Corte - tutela il diritto dei giornalisti a comunicare informazioni su questioni d'interesse generale quando essi si esprimono in buona fede, sulla base di fatti esatti e forniscono informazioni "affidabili e precise" nel rispetto dell'etica giornalistica. Anche le sanzioni previste devono essere prese in considerazione quando si tratta di valutare la proporzionalità di un'ingerenza che abbia l'effetto di non incoraggiare un dibattito pubblico su questioni rilevanti per la vita politica e sociale.

5) rettifica sui siti web (articolo 1, comma 28): il dossier riporta il parere della Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera, per la quale la norma, facendo riferimento a un termine generico come "siti informatici" sembra porre l'obbligo di rettifica a carico, piuttosto che degli autori dei contenuti diffamatori, dei provider, con conseguente sua inapplicabilità, visto il volume dei contenuti ospitati sui server, soprattutto dei gestori di piattaforme più grandi. La stessa Commissione proponeva di sostituire il riferimento ai "siti informatici" con "giornali e periodici diffusi per via telematica e soggetti all'obbligo di registrazione" della testata. Quanto alla sanzione della pubblicazione della rettifica su due quotidiani nazionali per le dichiarazioni lesive sulla stampa non periodica, i tecnici del Senato segnalano l'opportunità di valutare se essa non sia troppo onerosa "in relazione al suo presupposto che non consiste nell'accertata lesione della dignità, ma nel mero sentire della persona che si ritiene offesa".

 
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