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Ok della Camera tra le polemiche. Tutte le novità Stampa E-mail

Un solo articolo per la riforma delle intercettazioni e della loro pubblicazione. Il maxiemendamento sul quale il Governo ha posto e ottenuto la fiducia della Camera sostituisce integralmente i 23 articoli del testo approvato dalla Commissione Giustizia , recependo sia le modifiche introdotte nell'esame parlamentare sia gli emendamenti approvati prima delle elezioni europee dal Comitato dei nove. Dopo il sì alla fiducia, è arrivato anche quello al provvedimento: il voto segreto ha consentito a venti deputati dell'opposizione di votare a favore e questo spiana la strada per un passaggio veloce al Senato.

Lo speciale di Medialaw - Il testo approvato dalla Camera - Le novelle del ddl Alfano e il testo attualmente vigente a confronto

Rispetto al testo arrivato in Aula, sia i divieti di pubblicazione, sia le pene previste per la loro violazione sono leggermente più morbide, non al punto però da placare le proteste di giornalisti ed editori. Fnsi e Fieg hanno anche diffuso un appello comune contro le limitazioni ingiustificate al diritto di cronaca e la violazione della libertà d'informare e del diritto a essere informati.

Si è molto parlato del rischio carcere per i giornalisti che violano i nuovi divieti di pubblicazione. Va precisato, tuttavia, che tale rischio riguarda solamente coloro che pubblicano intercettazioni di cui sia stata ordinata la distruzione perché irrilevanti o espunte dal procedimento penale perché riguardanti fatti, circostanze o persone estranee alle indagini. Per tutti gli altri casi, resta la pena dell'arresto fino a trenta giorni, con un inasprimento dell'ammenda, che ora va da 51 a 258 euro: se la legge entrerà in vigore, passerà da un minimo di mille a un massimo di 5mila euro (o da 2mila a 10mila euro in caso di pubblicazione arbitraria di intercettazioni o riprese visive). Non solo, ma anche per quanto riguarda la prima fattispecie il maxiemendamento ha recepito l'orientamento della Commissione che ha abbassato il minimo della reclusione da un anno a sei mesi, consentendo così di fatto la tramutabilità del carcere in sanzione pecuniaria. Inoltre, desta allarme anche la pesante sanzione pecuniaria (da 250 a 300 quote) prevista per gli editori in caso di pubblicazione di atti coperti da segreto: il rischio è che i proprietari dei giornali limitino ulteriormente il diritto di cronaca per non dover pagare multe salate.

Certo, non sono tanto le sanzioni, quanto i divieti di pubblicazione che giustificano le proteste del mondo dell'informazione, nonostante le modifiche apportate in Commissione e recepite dal Governo. Fermo ovviamente il divieto di pubblicazione degli atti coperti da segreto o del loro contenuto, il punto di riferimento per tutti gli altri documenti diventa la conclusione delle indagini preliminari (o dell'udienza preliminare). Fino a quel momento, degli atti non più coperti da segreto è sempre consentita la pubblicazione solo per riassunto. Ma l'eccezione riguarda proprio le intercettazioni, che non possono essere pubblicate nemmeno dopo la conclusione delle indagini, ma solo dopo la sentenza di primo grado (o d'appello, se contenute nel solo fascicolo del pm). E' sempre vietata invece la pubblicazione totale, parziale, per riassunto o con riferimento al contenuto delle richieste o delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari, fino a che l'indagato o il suo difensore non ne abbiano avuto notizia, e solo per le parti che non si riferiscono alle intercettazioni.

Si tratta, come detto, di un ammorbidimento solo parziale del rigido divieto contenuto nel disegno di legge governativo confermato dalla Commissione. Nella prima versione del testo, infatti, era fatto divieto assoluto di pubblicazione, anche per riassunto o con riferimento al contenuto, di tutti gli atti fino alla conclusione delle indagini preliminari o al termine dell'udienza preliminare. Ora, questo divieto resiste solo per le intercettazioni (precisamente per la "documentazione e gli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico") e per le richieste e ordinanze cautelari (ma mai per le parti che in esse si riferiscono alle intercettazioni).

Per il resto, il maxiemendamento riproduce tutto il contenuto del ddl uscito dalla Commissione Giustizia. E dunque:
1) si aggiunge alle ipotesi di astensione obbligatoria del giudice e di sostituzione del pm il caso in cui essi abbiano rilasciato pubblicamente dichiarazioni relative al caso loro affidato. Per quanto riguarda il pm, la sostituzione è prevista anche quando questi risulti iscritto nel registro degli indagati per il reato di illecita rivelazione di segreti inerenti a qualsiasi altro procedimento penale di cui sia titolare.
2) è vietata la pubblicazione dei nomi e delle immagini dei magistrati relativamente ai procedimenti e ai processi penali a loro affidati: il divieto è sanzionato con l'arresto fino a 30 giorni e l'ammenda da mille a 5mila euro. Le uniche eccezioni sono quelle riguardanti la ripresa dei dibattimenti e "quando, ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, la rappresentazione dell'avvenimento non possa essere separata dall'immagine del magistrato";
3) l'attuale clausola finale dell'articolo 114, che consente in ogni caso la pubblicazione degli atti non più coperti da segreto, viene sostituita col divieto di pubblicazione delle intercettazioni di cui sia stata ordinata la distruzione o delle parti espunte perché relative a fatti, persone o circostanze estranee alle indagini;
4) il nuovo comma 2 dell'articolo 115 disciplina più dettagliatamente il giudizio disciplinare sulle violazioni del divieto di pubblicazione. Se in precedenza vi era un semplice obbligo di trasmissione delle violazioni da parte del pm all'organo disciplinare competente (per i giornalisti l'Ordine regionale di appartenenza), con la nuova legge si stabilisce un termine di 30 giorni per la conclusione del procedimento disciplinare e la sanzione della sospensione cautelare dalla professione per un massimo di tre mesi. Il tutto nel caso in cui siano state verificate la gravità del fatto e la sussistenza di elementi di responsabilità, sentito il presunto autore;
5) oltre agli atti, si dispone che siano coperte dal segreto anche le attività di indagine compiute dal pm e dalla polizia giudiziaria. Inoltre, l'autorizzazione alla pubblicazione di singoli atti o di parti di essa necessaria per la prosecuzione delle indagini (come ad esempio gli identikit), potrà essere disposta non più dal pm, ma dal gip su richiesta di quest'ultimo;
6) verbali, registrazioni e supporti relativi alle intercettazioni non acquisiti al procedimento e la documentazione relativa sono sempre coperti dal segreto;
7) viene esclusa la possibilità di autorizzare la ripresa dei dibattimenti senza il consenso delle parti;
8) viene anche modificata la disciplina della rettifica di cui all'articolo 8 della legge sulla stampa. Anzitutto, vengono sanciti a livello legislativo due principi giurisprudenziali: il primo, spesso disatteso, che le rettifiche debbano essere pubblicate senza commento; il secondo, che la procedura d'urgenza di pubblicazione giudiziale della rettifica possa essere richiesta dalla persona offesa anche in caso di rifiuto del direttore responsabile. Viene poi regolamentata la rettifica online e sulla stampa non periodica. Per il primo aspetto, la rettifica deve essere pubblicata entro 48 ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferisce; per il secondo, si stabilisce un obbligo di pubblicazione delle dichiarazioni di rettifica, su due quotidiani nazionali ed entro sette giorni dalla richiesta, a cura e spese dell'autore dello scritto (o, se ignoto, dell'editore, o se anche questi è ignoto, dello stampatore). Quanto alle modalità, la legge stabilisce che la pubblicazione debba essere effettuata "con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata".
9) in caso di violazioni del codice della privacy o del codice di deontologia per il trattamento dei dati personali nell'esercizio della professione giornalistica, il Garante della privacy può imporre il blocco del trattamento dei dati personali, con possibilità di pubblicazione gratuita della relativa decisione su uno o più testate. In caso di violazione del blocco del trattamento o rifiuto di pubblicazione, la sanzione è addirittura la reclusione da tre mesi a due anni. Nell'ambito del procedimento, il Consiglio nazionale e regionale dell'Ordine dei giornalisti e eventuali associazioni rappresentative degli editori possono far pervenire documenti e la richiesta di essere sentiti.

 
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